Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
22418 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott.ssa Manuela Montuori, all'udienza di T.S. del 6.3.2025, lette le note di Trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa tra rappresentato e difeso, in virtù di procura a Parte_1 margine del ricorso, dall' avv.to LIMATOLA GIOVANNI presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in PIAZZA NOLANA 13 80142 NAPOLI C O N T R O in persona del legale rapp.p.t. Controparte_1 rapp.ta e dif.sa dall' Avv. MAZZIOTTI DI CELSO STEFANO e dall'Avv. CARLA SODANO presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in VIA A. MANZONI 109 80123 NAPOLI
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.11.2023 il ricorrente deduceva di essere stato collaboratore della resistente dal 30 dicembre 2021; di essere stato destinato quale medico di guardia presso due committenti della convenuta ( la C.E.M. spa e la Villa delle Magnolie S.r.l.); di aver pattuito con la CP_2 Contr in € 23,00 il costo orario della prestazione;
di aver emesso fattura alla per prestazioni professionali e di essere stato pagato fino al mese di gennaio 2022; deduceva che a partire dal mese di febbraio la convenuta, sul presupposto di voler assumere il ricorrente e altri suoi colleghi a tempo indeterminato, pretendeva un taglio della paga oraria da € 23,00 ad € 17,00; che pur essendo stato concordato che le prestazioni rese in ambiente Covid sarebbero state retribuite nella misura di € 25,00 la retendeva Pt_2
l'annullamento dell'accordo e il pagamento delle prestazioni rese nella misura di € 17,00/ora; che, a differenza dei suoi colleghi di lavoro che accettavano le condizioni imposte dalla società, il dr. si rifiutava di Pt_1 accettare le inique condizioni unilateralmente imposte dalla e Pt_2 interrompeva la collaborazione con la . Asseriva che Controparte_1 alla data del 31.3.2022 restavano non pagate le prestazioni rese nei mesi di
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Importo: € 2.550 MARZO '22 Mattine 1, Pomeriggi 2, Notti 4 - Monte ore: 66 Importo: € 1.650 VILLA DELLE MAGNOLIE - FEBBRAIO '22 27/02/2022 Notte Monte Ore: 12 Importo: € 300 TOTALE Monte ore: 180 Importo maturato e dovuto € 4.500 IN VIA SUBORDINATA: CONTEGGIO AD € 23/h DOTT. CASALE DARIO PRESSO C.E.M.
'22 Mattine 0 Pomeriggi 3 Notti 7 Monte ore: 102 Importo: € Per_1
2.346 MARZO '22 Mattine 1, Pomeriggi 2, Notti 4 - Monte ore: 66 Importo: € 1.518 Parte_6
'22 - 27/02/2022 Notte Monte Ore: 12 Importo: € 276 TOTALE Monte ore: 180 Importo maturato e dovuto € 4.140 IN VIA ANCORA PIU' GRADATA CONTEGGIO AD € 17/h DOTT. CASALE Pt_1
PRESSO C.E.M. '22 0 3 Notti 7 Monte ore: Per_1 Pt_3 Parte_4
102 Importo: € 1.734 MARZO '22 Mattine 1, Pomeriggi 2, Notti 4 - Monte ore: 66 Importo: € 1.122 PRESSO Parte_6
'22 - 27/02/2022 Notte Monte Ore: 12 Importo: € 204
[...]
TOTALE Monte ore: 180 Importo maturato e dovuto € 3.060 2) vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione. Si costituiva la società convenuta la quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso deducendo che alcuna prova era stata data dal ricorrente in merito alla sussistenza di accordi tra le parti alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza del 6.3.2025, lette le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvedeva come da sentenza in atti. Il ricorso è infondato. Va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società Dalla Controparte_1 documentazione prodotta dal dr. risulta che il rapporto di Pt_1 collaborazione è intercorso tra l'odierno ricorrente e la Controparte_4
tra professionisti. Le predette società condividono solo
[...] una parte della denominazione sociale, trattandosi invece di due entità distinte e separate, dotate di due partite IVA e C.F. diversi e forme
2 societarie differenti. Ciò è dimostrato documentalmente dalle singole visure camerali versate in atti. Il ricorrente ha prodotto documentazione da cui risulta che intratteneva corrispondenza con la Controparte_5
(indirizzo e-mail ) ed a quest'ultima Email_1 trasmetteva le pro-forma delle fatture;
emetteva tutte le fatture per l'attività professionale svolta a “ Controparte_6
- C.F. - P.IVA
[...] P.IVA_1
”. Riceveva il pagamento delle fatture emesse proprio dal P.IVA_1 conto corrente della CP_7 [...]
(e non dalla Controparte_8 [...]
. Va aggiunto che quanto affermato in ricorso in merito Controparte_1 allo svolgimento delle prestazioni presso le società committenti al prezzo orario pattuito tra il ricorrente e la Medical Assistance società tra professionisti, non è suffragato dalla benché minima prova. I “turni di servizio” depositati sono privi di timbro e firma del soggetto che li avrebbe redatti. Gli stessi non sono comunque idonei a dimostrare che il dott.
abbia effettivamente prestato la propria attività professionale nei Pt_1 giorni e nelle ore ivi rappresentati. Non vi è prova del dedotto accordo e del presunto quantum di maggiorazione. Per le dedotte ragioni il ricorso va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il dr. al pagamento delle spese Parte_1 di lite che liquida in euro 2000,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge. Si comunichi.
Napoli, 6.3.2025
Il Giudice del lavoro dott. ssa Manuela Montuori
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