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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 15 maggio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2498/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Piccolo con questi elett.te domiciliato in Pomigliano
D'Arco (NA), al Corso Umberto I n. 110, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasqualina Del
Giudice ed elett.te domiciliata in Teora (AV) al Corso Plebiscito n. 71, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe impugna la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 01220231460000029000 (nota n. 11499/866 del 25.06.2024), su immobili (n. 9) di proprietà del ricorrente, notificata in data 11.07.2024 per la somma complessiva di
€#334.463,17# (trecentotrentaquattromilaquattrocentosessantatre,17), nella parte in cui l'iniziativa è assunta a tutela dei crediti di cui alle CP_ cartelle di pagamento e avvisi di addebito n. CP_2
01220200007468228000; n. 01220210006832470000, n.
01220220007595457000, n. 31220220001269428000, n.
31220220001269529000, per l'importo totale di €#80.481,70#
(ottantamilaquattrocentottantuno,70).
La resistente si è costituita. CP_1
2) Il ricorrente asserisce che le cartelle di pagamento e avvisi di addebito indicati erano contenuti anche all'interno della intimazione di pagamento n. 01220249002302404000 notificata in data 21.05.2024, e di aver attivato, senza riscontro, in data 23.05.2024 (con rettifica in pari data), procedura di sospensione legale della riscossione ex legge
228/2012, inviando una formale istanza all' . Controparte_4
Ai sensi dell'art. 1, comma 537, nel testo vigente ratione temporis, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538;
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
Pag. 2 di 6 a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
La resistente Agenzia ha dato riscontro alla istanza con missiva del
27.02.2025, in data successiva alla iscrizione di ipoteca , risalente all'
Pag. 3 di 6 11 luglio 2024, e quindi successiva alla presentazione della istanza del
23 maggio 2024.
La norma è comunque inapplicabile, perché chiaramente riferita alla riscossione dei tributi, laddove i crediti oggetto della valutazione effettuata in questa sede attengono a pretese contributive e previdenziali.
3) Il ricorrente eccepisce, altresì, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R. 602/1973, a mente del quale “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
La resistente produce la prova della notifica a mezzo pec del CP_1
13.07.2023 della comunicazione preventiva di ipoteca, la quale richiama anche le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito impugnati.
Pertanto, l'eccezione è infondata.
4) Il ricorrente contesta, poi, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, sottese alla comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione.
L'eccezione, riferita alle sole cartelle e non agli avvisi di addebito, è infondata.
La resistente produce la prova della notifica a mezzo pec delle cartelle di pagamento la cartella n. 01201220200007468228000 in data CP_2
31.05.2022; la cartella n. 01220210006832470000 in data 03.08.2022; la cartella n. 01220220007595457000 in data 01.02.2023.
Inoltre, i titoli compaiono anche, , per espressa ammissione, nella intimazione di pagamento per la quale è stata proposta la istanza ex ex legge 228/2012, e comunque la resistente allega pec dello 02.08.2023, non contestata dal ricorrente, avente ad oggetto “Comunicazione relativa alla sua adesione alla definizione agevolata (rottamazione),
Pag. 4 di 6 nella quale compaiono anche le cartelle 01220200007468228000 e
0122021000683247.
Deve quindi di che il ricorrente avesse avuto piena cognizione e consapevolezza di tutti i titoli.
5) Il ricorrente eccepisce, infine, la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione dei numeri di ruolo esattoriali, sul presupposto, infondato, della equiparazione tra la iscrizione e la sua comunicazione e l'atto di precetto.
In realtà, tale equiparazione non ha ragione di essere, trattandosi di atti assolutamente differenti nei presupposti e nelle finalità: la iscrizione di ipoteca non può essere confusa con l'atto di precetto, di cui in nessun modo svolge le funzioni.
7) Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento a favore di parte resistente delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#4.201#
(quattromiladuecentouno) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
8) Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione della previsione di cui all'art. 96 co. 3 e co. 4 Cpc, a mente del quale in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro #500# e non superiore ad euro #5.000#.
Il ricorrente ha agito negando la notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca, che invece risulta essere stato regolarmente notificato, e negando la notifica degli atti presupposti, che pure risultano essere stati notificati, tanto che per due di essi è stata avanzata l'istanza di cui sopra.
Pag. 5 di 6 Considerando l'ammontare del credito e la gravità della condotta la somma può essere quantificata in €#4000# (quattromila), e la sanzione in €#2.000# (duemila).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 2498/2024 vertente tra
[...]
nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida nella somma Controparte_1 di €#4.201# (quattromiladuecentouno) oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa se applicabili.
3) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
della ulteriore somma ex art. 96 co. 3 C.p.c. Controparte_1 di €#4.000# (quattromila);
4) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...] della somma di €#2.000# (duemila) a titolo di CP_5
sanzione ex art. 96 co. 4 C.p.c. .
Avellino, udienza del 15 maggio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 15 maggio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2498/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Piccolo con questi elett.te domiciliato in Pomigliano
D'Arco (NA), al Corso Umberto I n. 110, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasqualina Del
Giudice ed elett.te domiciliata in Teora (AV) al Corso Plebiscito n. 71, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe impugna la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 01220231460000029000 (nota n. 11499/866 del 25.06.2024), su immobili (n. 9) di proprietà del ricorrente, notificata in data 11.07.2024 per la somma complessiva di
€#334.463,17# (trecentotrentaquattromilaquattrocentosessantatre,17), nella parte in cui l'iniziativa è assunta a tutela dei crediti di cui alle CP_ cartelle di pagamento e avvisi di addebito n. CP_2
01220200007468228000; n. 01220210006832470000, n.
01220220007595457000, n. 31220220001269428000, n.
31220220001269529000, per l'importo totale di €#80.481,70#
(ottantamilaquattrocentottantuno,70).
La resistente si è costituita. CP_1
2) Il ricorrente asserisce che le cartelle di pagamento e avvisi di addebito indicati erano contenuti anche all'interno della intimazione di pagamento n. 01220249002302404000 notificata in data 21.05.2024, e di aver attivato, senza riscontro, in data 23.05.2024 (con rettifica in pari data), procedura di sospensione legale della riscossione ex legge
228/2012, inviando una formale istanza all' . Controparte_4
Ai sensi dell'art. 1, comma 537, nel testo vigente ratione temporis, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538;
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
Pag. 2 di 6 a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
La resistente Agenzia ha dato riscontro alla istanza con missiva del
27.02.2025, in data successiva alla iscrizione di ipoteca , risalente all'
Pag. 3 di 6 11 luglio 2024, e quindi successiva alla presentazione della istanza del
23 maggio 2024.
La norma è comunque inapplicabile, perché chiaramente riferita alla riscossione dei tributi, laddove i crediti oggetto della valutazione effettuata in questa sede attengono a pretese contributive e previdenziali.
3) Il ricorrente eccepisce, altresì, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R. 602/1973, a mente del quale “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
La resistente produce la prova della notifica a mezzo pec del CP_1
13.07.2023 della comunicazione preventiva di ipoteca, la quale richiama anche le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito impugnati.
Pertanto, l'eccezione è infondata.
4) Il ricorrente contesta, poi, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, sottese alla comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione.
L'eccezione, riferita alle sole cartelle e non agli avvisi di addebito, è infondata.
La resistente produce la prova della notifica a mezzo pec delle cartelle di pagamento la cartella n. 01201220200007468228000 in data CP_2
31.05.2022; la cartella n. 01220210006832470000 in data 03.08.2022; la cartella n. 01220220007595457000 in data 01.02.2023.
Inoltre, i titoli compaiono anche, , per espressa ammissione, nella intimazione di pagamento per la quale è stata proposta la istanza ex ex legge 228/2012, e comunque la resistente allega pec dello 02.08.2023, non contestata dal ricorrente, avente ad oggetto “Comunicazione relativa alla sua adesione alla definizione agevolata (rottamazione),
Pag. 4 di 6 nella quale compaiono anche le cartelle 01220200007468228000 e
0122021000683247.
Deve quindi di che il ricorrente avesse avuto piena cognizione e consapevolezza di tutti i titoli.
5) Il ricorrente eccepisce, infine, la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione dei numeri di ruolo esattoriali, sul presupposto, infondato, della equiparazione tra la iscrizione e la sua comunicazione e l'atto di precetto.
In realtà, tale equiparazione non ha ragione di essere, trattandosi di atti assolutamente differenti nei presupposti e nelle finalità: la iscrizione di ipoteca non può essere confusa con l'atto di precetto, di cui in nessun modo svolge le funzioni.
7) Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento a favore di parte resistente delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#4.201#
(quattromiladuecentouno) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
8) Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione della previsione di cui all'art. 96 co. 3 e co. 4 Cpc, a mente del quale in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro #500# e non superiore ad euro #5.000#.
Il ricorrente ha agito negando la notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca, che invece risulta essere stato regolarmente notificato, e negando la notifica degli atti presupposti, che pure risultano essere stati notificati, tanto che per due di essi è stata avanzata l'istanza di cui sopra.
Pag. 5 di 6 Considerando l'ammontare del credito e la gravità della condotta la somma può essere quantificata in €#4000# (quattromila), e la sanzione in €#2.000# (duemila).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 2498/2024 vertente tra
[...]
nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida nella somma Controparte_1 di €#4.201# (quattromiladuecentouno) oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa se applicabili.
3) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
della ulteriore somma ex art. 96 co. 3 C.p.c. Controparte_1 di €#4.000# (quattromila);
4) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...] della somma di €#2.000# (duemila) a titolo di CP_5
sanzione ex art. 96 co. 4 C.p.c. .
Avellino, udienza del 15 maggio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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