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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 393 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA con sede in Ugento (c.f. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. e (c.f. Parte_2
) in proprio e quale l.r. della C.F._1 Parte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Potenza, come da mandato in atti
APPELLANTI
E
(c.f. ), in persona del l.r. Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Martino, CP_1
come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 21.12.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e nella qualità di Parte_2
legale rappresentante della ha citato in giudizio Parte_1 dinanti al Tar Lecce, l' , chiedendo il risarcimento Controparte_1 del danno “per violazione dell'art. 97 della Costituzione, violazione del termine ex art.
30 c.p.a., per eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, per erroneità di presupposto e valutazione nel giudizio in relazione agli elementi oggettivi emergenti dall'esame della documentazione prodotta, sviamento dell'azione amministrativa” (cf. atto introduttivo Tar di Caleffi).
La domanda di risarcimento danni è stata motivata in ragione di quanto accaduto all'attore, in qualità di appaltatore, nell'attività di refezione presso alcuni plessi scolastici per l'anno 2012/2013, tra cui il Comune di Ruffano.
Nello specifico, in data 4 ottobre 2012, a seguito di un controllo eseguito in azienda dagli Ispettori del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione Area B dell' , era stata riscontrata la presenza di alcuni prodotti non Controparte_1 conformi a quelli indicati nel capitolato d'appalto e nelle tabelle dietetiche preventivamente disposte e a cui la appaltatrice avrebbe dovuto attenersi nella Pt_1
preparazione dei pasti.
A seguito di tale controllo, il Dipartimento, con nota prot. 186/Sian B del 22 ottobre
2012, aveva informato il Comune di Ruffano delle irregolarità riscontrate.
Part La inoltre, in data 16 gennaio 2013 aveva trasmesso alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, una informativa di reato in seguito alla quale era Parte_2
stato rinviato a giudizio per il reato di frode in pubbliche forniture.
pag. 2/11 I procedimenti penali avviati a seguito delle segnalazioni effettuate dall' Parte_4
(cinque in totale) si erano chiusi tutti con sentenze di assoluzione o di non luogo a procedere.
L'attore ha sostenuto che, nonostante le assoluzioni, in ogni caso le vicende penali in cui si era trovato coinvolto avevano avuto una eco mediatica importante, che gli aveva impedito di partecipare serenamente alle ulteriori gare d'appalto, e causato un calo del fatturato.
L'attore ha, inoltre, affermato che, proprio a causa del “carico emotivo e mediatico” si era visto costretto a rinunciare anche all'affidamento del servizio mensa per il Comune di Racale.
Secondo la ricostruzione attorea tutto ciò si sarebbe potuto evitare se, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., la Parte_4
avesse preso in considerazione i chiarimenti forniti dalla con la Parte_1
nota del 14.12.2012, in cui la aveva risposto punto per punto alle difformità Pt_1 riscontrate durante l'ispezione del 4.10.2012.
L'attore ha, pertanto, concluso chiedendo che fosse accertato il suo diritto ad ottenere il Part risarcimento di tutti i danni patiti a causa del comportamento illegittimo della convenuta (in particolare ristoro delle spese legali sostenute per difendersi in sede penale, nonché il danno da perdita di chance e “curriculare” da liquidare in via equitativa).
La si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto delle pretese attoree. Parte_4
Con sentenza nr. 1727/2017, pubblicata il 7 novembre 2017 il Tar di Lecce ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
In data 5 febbraio 2018, ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale Parte_2
Ordinario di Lecce reiterando le richieste già formulate dinanzi al giudice amministrativo.
La si è costituita in giudizio ed ha insistito per il rigetto delle avverse pretese. Parte_4
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce, con sentenza n. 2908 del
27.10.2021 ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da in proprio e Parte_2
pag. 3/11 quale rappresentante legale della con condanna dello Controparte_2
stesso al pagamento delle spese di lite.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, richiamato il costante orientamento della Suprema Corte in forza del quale “Perché sorga una responsabilità civile per danni a carico di chi denunci un reato perseguibile d'ufficio o proponga querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte, in caso di proscioglimento o di assoluzione, è necessario che la denuncia possa considerarsi calunniosa ovvero che essa contenga sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia: ovvero, che contenga tutti gli elementi per rendere astrattamente attribuibile la commissione di un fatto reato a carico del denunciato, unitamente alla consapevolezza della loro non veridicità (in tutto
o in parte) in capo al denunciante, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Quindi, la denuncia o querela contenente la descrizione un fatto reato la cui responsabilità viene addebitata ad una terza persona può rilevare come fonte di responsabilità civile in capo al denunciante allorché essa sia stata fonte di un danno ingiusto (potendosi ritenere tale la sottoposizione a procedimento penale a carico di un soggetto la cui innocenza sia stata giudizialmente accertata) a condizione che essa sia calunniosa, ovvero che l'attribuzione di fatti non verificatisi o verificatisi diversamente sia deliberata e che essa sia astrattamente idonea
a contenere la descrizione del reato denunciato in tutti i suoi elementi costitutivi, tale che essa possa essere presa in considerazione dal P.M. ai fini dell'esercizio dell'azione penale”;
- ha poi chiarito che nel caso sub iudice a fronte del proscioglimento penale dell'attore dal reato di frode in pubbliche forniture “è del tutto mancata la prova della sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di calunnia asseritamente commesso dai funzionari della convenuta, non potendo il dolo ravvisarsi nella “..negligente azione amministrativa del Dipartimento di Prevenzione” o nella “..carenza di istruttoria” o
“..nel numero dele ispezioni realizzate nei confronti di ” né evincibile Parte_1
pag. 4/11 dalla documentazione prodotta dall'attore o tantomeno “…delle sentenze conclusive dei predetti procedimenti”, le quali hanno accertato l'insussistenza dei fatti addebitati dall'attore, non già l'intenzionale condotta posta in essere dai funzionari della convenuta al fine di procurare nocumento all'attore od alla Cooperativa da lui rappresentata.”.
§ 2
Avverso la sentenza n. 2908/2021 del tribunale di Lecce ha proposto appello Parte_2
in proprio e quale legale rappresentante della ed
[...] Parte_1
ha chiesto che, in riforma di tale provvedimento, fosse accertato e dichiarato il diritto di parte appellante ad ottenere dall' il risarcimento dei Controparte_1
danni subiti, con ogni conseguente statuizione su spese processuali, competenze di giudizio, interessi, accessori e rivalutazione monetaria. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame con vittoria di Parte_4
spese e competenze.
In data 10.1.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in tre motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, e la società cooperativa hanno Parte_2 dedotto che avrebbe errato il tribunale a qualificare la domanda attorea come “avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non accusati per effetto delle 'infondate informative di reato poste in essere dal Dipartimento di Prevenzione Area B dell Controparte_1
. Tale ricostruzione, ad avviso degli appellanti, sarebbe da considerare
[...] parziale, in quanto non prenderebbe in alcun modo in considerazione “l'imperita e
pag. 5/11 negligente condotta dei dipendenti dell'appellata” che si sarebbe sostanziata in particolare:
- nella trasmissione di “false contestazioni”, al sindaco del Comune di Ruffano con nota prot, 186 del 22.10.2012 “con invito ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare le 'non conformità' rilevate”;
- nella richiesta operata in data 17.12.2015, di informazioni al Comune di Matino, “in ragione di non meglio precisate indagini a carico della stessa”;
- nella decisione di non dare seguito alla richiesta di Tavolo Tecnico formulata dal Pt_2
in data 30.4.2015.
Il motivo è infondato.
Dopo un'attenta analisi della copiosa documentazione prodotta in atti, si può escludere Part che gli ispettori abbiano redatto delle informative di reato contenenti “false” contestazioni. Invero dalla lettura della “notizia di reato” (datata 16.1.2013 e pervenuta Part in Procura in data 21.1.2013), emerge con chiarezza che i funzionari hanno solo dato atto di ciò che era emerso a seguito del controllo ispettivo eseguito in data
4.10.2012, senza nulla aggiungere. Non è stato dimostrato che i fatti segnalati fossero falsi.
La stessa valutazione può essere operata con riferimento alla nota prot. 186 del Part 22.10.2012 che la a indirizzato al Comune di Ruffano per informarlo dell'avvenuta
Parte ispezione. Sul punto occorre, inoltre, chiarire che appartiene al Comune e non alla il virgolettato “con invito ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare le non Part conformità rilevate” - attribuito impropriamente da parte appellante proprio alla e Part richiamato per dimostrare l'eccessiva ingerenza dei funzionari nell'attività svolta dalla Cooperativa, e anche per dimostrare l'intento diffamatorio della citata nota, la quale avrebbe avuto l'intento di mettere in cattiva luce l'operato della Parte_1 nell'esecuzione del servizio mensa agli occhi dell'ente comunale committente (cfr nota del Comune di Ruffano datata 6.12.2012).
Con riferimento poi alla nota prt. 374/2015 del 17.12.2015 con cui la ha Parte_4
chiesto informazioni al Comune di Matino sollecitando una risposta su indirizzi mail personali, la stessa dà senz'altro atto di una prassi non conforme circa l'utilizzo di pag. 6/11 indirizzi personali per comunicazioni inerenti all'attività d'ufficio, ma non contiene affermazioni di natura persecutoria e/o diffamatoria.
Quanto poi alla richiesta di tavolo tecnico indirizzata dalla alla Parte_1 [...]
la questione è irrilevante poichè non sussisteva alcun obbligo in capo alla stessa Pt_4
Part i dare seguito a detto invito.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, parte appellante ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a limitare l'indagine a riscontro dell'invocata tutela risarcitoria, escludendo che fosse stata fornita la prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di Part calunnia a carico di soggetti – i funzionari – estranei al giudizio;
La cooperativa e hanno puntualizzato che la domanda di risarcimento danni era stata Parte_2
formulata affermando una responsabilità datoriale ed aquiliana (ex art. 2049 c.c.) della
Parte e non quale conseguenza del reato di calunnia dei suoi dipendenti.
Il motivo è infondato.
L'art. 2049 c.c. dispone che “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti”.
La ratio di tale norma è espressiva di un principio generale di equità e di giustizia sociale. Appare, infatti, conforme ad un'elementare esigenza civica che chi si serva dell'attività lavorativa altrui per realizzare i propri fini risponda delle conseguenze dannose derivanti da tale attività.
Inoltre, in tal modo si assicura al danneggiato una tutela più efficace della propria posizione giuridica, in quanto questi potrà agire sia contro l'autore immediato del fatto illecito sia nei confronti del preponente, e i due soggetti saranno tenuti in solido al risarcimento del danno, secondo le regole dell'art. 2055 c.c.
A ben vedere, nonostante il regime solidale, distinti sono i criteri di imputazione della responsabilità impiegati: mentre il danneggiante risponderà per colpa, in virtù del regime ordinario, ex art. 2043, per il datore si verte in ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto altrui, ex art. 2049 c.c.
pag. 7/11 Esaminando i presupposti cui la norma collega l'applicazione della responsabilità di padroni e committenti, se ne colgono tre (come per altro correttamente richiamati da parte appellante nei propri scritti).
1) il rapporto di preposizione: l'espletamento di una mansione su incarico e nell'interesse di altro soggetto costituisce, dunque, il nucleo strutturale minimo su cui poggia il rapporto di preposizione delineato dall'alt. 2049 c.c. In virtù di tale rapporto, il proponente acquista poteri di controllo giuridicamente rilevanti sull'attività del preposto. Sotto questo aspetto l'appellante ha argomentato che è incontestata l'esistenza di un rapporto lavorativo alle dipendenze dell' dei funzionari il cui Parte_4
operato viene messo in discussione.
2) Il secondo elemento è rappresentato dall'esistenza di un fatto illecito commesso dal preposto, accertato alla stregua degli ordinari criteri del risarcimento del danno aquiliano.
3) Il terzo, infine, si basa sulla sussistenza di un preciso rapporto di causalità tra fatto illecito, incombenze svolte e danno prodotto.
Nel caso sub iudice, tuttavia, a difettare è proprio la prova della condotta illecita e del danno subito.
Gli asseriti danni patiti dalla e discendenti dalla “imperita e Parte_1
Part negligente condotta dei funzionari vengono solo enunciati e in alcun punto provati.
Nello specifico: con riferimento a danni patrimoniali discendenti dall'aver dovuto far fronte alle spese legali per difendersi nei giudizi penali la suprema corte ha chiarito che
“la condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dal querelato deve essere richiesta davanti al giudice del procedimento penale, in quanto l'onere economico sostenuto dalla persona querelata per difendersi in giudizio non può essere considerato danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ed è soggetto alla disciplina prevista per la regolamentazione delle spese del giudizio dagli art. 91 e 92 c.p.c., applicabile anche nel processo penale” (cfr. in tal senso cas. Civ. sez. VI ord. del 9.10.2015 n. 20313).
Con riferimento poi al danno da “perdita di chance” la Corte di Cassazione ha puntualizzato che “la perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche
pag. 8/11 presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la mera appartenenza di un appaltatore al settore degli appalti pubblici fosse tale da concretare una presunzione di perdita altamente probabile della
"chance" di aggiudicarsi altre gare, non potendo ciò desumersi dalla sola qualità soggettiva dell'impresa, senza l'allegazione concreta di domande di partecipazione, nonché di elementi di valutazione circa il possesso di particolari requisiti tecnici e finanziari per partecipare ed aggiudicarsi, con rilevante probabilità, le gare tenutesi nell'arco temporale in discussione)” (cfr. cass. civ. sez. I, sent. del 30.6.2016 n. 19604)
Quanto poi al “danno curriculare”, quest'ultimo, come più volte affermato dal Consiglio di Stato, è ancorato alla perdita della concreta possibilità di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e deve pertanto essere oggetto di puntuale dimostrazione. (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2019, n. 2435; Id., sez. IV, 7 novembre 2014, n.
5497)
Sicché “solo all'esito di tale dimostrazione, relativamente all'an, è possibile procedere alla relativa liquidazione nel quantum” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n.
5803).
“La richiesta di risarcimento del danno curriculare deve essere respinta se non è stato assolto il relativo onere probatorio, dimostrando che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio hanno precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o specificando quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali” (Cons. Stato, sez. III, 5 marzo
2020, n. 1607).
Nulla di tutto questo è stato dimostrato da parte del Pt_2
Alla luce di quanto chiarito, corretta deve ritenersi la decisione del tribunale di disattendere tutte le richieste risarcitorie avanzate e ribadite dall'appellante.
§ 3.3
pag. 9/11 Con il terzo motivo d'impugnazione, la e hanno dedotto che Parte_5 Parte_2 avrebbe errato il tribunale a non disporre la compensazione delle spese di lite, invero “il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per compensare dette spese legali sulla base dell'inerzia dell'appellata e sul gravissimo danno ingiusto causato dalla condotta dei propri dipendenti, nonché sulla mancata istruzione probatoria, richiesta dalle parti, in seguito al rigetto dei mezzi istruttori”.
Il motivo è infondato.
In ossequio con quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., il giudice può disporre la compensazione delle spese: - qualora vi sia soccombenza reciproca;
- qualora la questione affrontata sia di assoluta novità; - nell'ipotesi in cui vi sia un mutamento nell'orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti.
Il giudice, dunque, può ricorrere alla compensazione delle spese solo in casi eccezionali e specificatamente individuati dalla legge.
Nella vicenda sub iudice non è possibile individuare alcuna delle ipotesi appena elencante, ed anzi, stante l'infondatezza delle doglianze di parte attrice, analizzate nel merito e rigettate dal tribunale e la loro conferma in sede di gravame, anche la censura sul capo delle spese deve essere rigettata.
§ 4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, rigetta l'appello, condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in € 2.000,00
[...]
compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.5.2025
pag. 10/11 Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 393 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA con sede in Ugento (c.f. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. e (c.f. Parte_2
) in proprio e quale l.r. della C.F._1 Parte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Potenza, come da mandato in atti
APPELLANTI
E
(c.f. ), in persona del l.r. Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Martino, CP_1
come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 21.12.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e nella qualità di Parte_2
legale rappresentante della ha citato in giudizio Parte_1 dinanti al Tar Lecce, l' , chiedendo il risarcimento Controparte_1 del danno “per violazione dell'art. 97 della Costituzione, violazione del termine ex art.
30 c.p.a., per eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, per erroneità di presupposto e valutazione nel giudizio in relazione agli elementi oggettivi emergenti dall'esame della documentazione prodotta, sviamento dell'azione amministrativa” (cf. atto introduttivo Tar di Caleffi).
La domanda di risarcimento danni è stata motivata in ragione di quanto accaduto all'attore, in qualità di appaltatore, nell'attività di refezione presso alcuni plessi scolastici per l'anno 2012/2013, tra cui il Comune di Ruffano.
Nello specifico, in data 4 ottobre 2012, a seguito di un controllo eseguito in azienda dagli Ispettori del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione Area B dell' , era stata riscontrata la presenza di alcuni prodotti non Controparte_1 conformi a quelli indicati nel capitolato d'appalto e nelle tabelle dietetiche preventivamente disposte e a cui la appaltatrice avrebbe dovuto attenersi nella Pt_1
preparazione dei pasti.
A seguito di tale controllo, il Dipartimento, con nota prot. 186/Sian B del 22 ottobre
2012, aveva informato il Comune di Ruffano delle irregolarità riscontrate.
Part La inoltre, in data 16 gennaio 2013 aveva trasmesso alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, una informativa di reato in seguito alla quale era Parte_2
stato rinviato a giudizio per il reato di frode in pubbliche forniture.
pag. 2/11 I procedimenti penali avviati a seguito delle segnalazioni effettuate dall' Parte_4
(cinque in totale) si erano chiusi tutti con sentenze di assoluzione o di non luogo a procedere.
L'attore ha sostenuto che, nonostante le assoluzioni, in ogni caso le vicende penali in cui si era trovato coinvolto avevano avuto una eco mediatica importante, che gli aveva impedito di partecipare serenamente alle ulteriori gare d'appalto, e causato un calo del fatturato.
L'attore ha, inoltre, affermato che, proprio a causa del “carico emotivo e mediatico” si era visto costretto a rinunciare anche all'affidamento del servizio mensa per il Comune di Racale.
Secondo la ricostruzione attorea tutto ciò si sarebbe potuto evitare se, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., la Parte_4
avesse preso in considerazione i chiarimenti forniti dalla con la Parte_1
nota del 14.12.2012, in cui la aveva risposto punto per punto alle difformità Pt_1 riscontrate durante l'ispezione del 4.10.2012.
L'attore ha, pertanto, concluso chiedendo che fosse accertato il suo diritto ad ottenere il Part risarcimento di tutti i danni patiti a causa del comportamento illegittimo della convenuta (in particolare ristoro delle spese legali sostenute per difendersi in sede penale, nonché il danno da perdita di chance e “curriculare” da liquidare in via equitativa).
La si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto delle pretese attoree. Parte_4
Con sentenza nr. 1727/2017, pubblicata il 7 novembre 2017 il Tar di Lecce ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
In data 5 febbraio 2018, ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale Parte_2
Ordinario di Lecce reiterando le richieste già formulate dinanzi al giudice amministrativo.
La si è costituita in giudizio ed ha insistito per il rigetto delle avverse pretese. Parte_4
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce, con sentenza n. 2908 del
27.10.2021 ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da in proprio e Parte_2
pag. 3/11 quale rappresentante legale della con condanna dello Controparte_2
stesso al pagamento delle spese di lite.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, richiamato il costante orientamento della Suprema Corte in forza del quale “Perché sorga una responsabilità civile per danni a carico di chi denunci un reato perseguibile d'ufficio o proponga querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte, in caso di proscioglimento o di assoluzione, è necessario che la denuncia possa considerarsi calunniosa ovvero che essa contenga sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia: ovvero, che contenga tutti gli elementi per rendere astrattamente attribuibile la commissione di un fatto reato a carico del denunciato, unitamente alla consapevolezza della loro non veridicità (in tutto
o in parte) in capo al denunciante, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Quindi, la denuncia o querela contenente la descrizione un fatto reato la cui responsabilità viene addebitata ad una terza persona può rilevare come fonte di responsabilità civile in capo al denunciante allorché essa sia stata fonte di un danno ingiusto (potendosi ritenere tale la sottoposizione a procedimento penale a carico di un soggetto la cui innocenza sia stata giudizialmente accertata) a condizione che essa sia calunniosa, ovvero che l'attribuzione di fatti non verificatisi o verificatisi diversamente sia deliberata e che essa sia astrattamente idonea
a contenere la descrizione del reato denunciato in tutti i suoi elementi costitutivi, tale che essa possa essere presa in considerazione dal P.M. ai fini dell'esercizio dell'azione penale”;
- ha poi chiarito che nel caso sub iudice a fronte del proscioglimento penale dell'attore dal reato di frode in pubbliche forniture “è del tutto mancata la prova della sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di calunnia asseritamente commesso dai funzionari della convenuta, non potendo il dolo ravvisarsi nella “..negligente azione amministrativa del Dipartimento di Prevenzione” o nella “..carenza di istruttoria” o
“..nel numero dele ispezioni realizzate nei confronti di ” né evincibile Parte_1
pag. 4/11 dalla documentazione prodotta dall'attore o tantomeno “…delle sentenze conclusive dei predetti procedimenti”, le quali hanno accertato l'insussistenza dei fatti addebitati dall'attore, non già l'intenzionale condotta posta in essere dai funzionari della convenuta al fine di procurare nocumento all'attore od alla Cooperativa da lui rappresentata.”.
§ 2
Avverso la sentenza n. 2908/2021 del tribunale di Lecce ha proposto appello Parte_2
in proprio e quale legale rappresentante della ed
[...] Parte_1
ha chiesto che, in riforma di tale provvedimento, fosse accertato e dichiarato il diritto di parte appellante ad ottenere dall' il risarcimento dei Controparte_1
danni subiti, con ogni conseguente statuizione su spese processuali, competenze di giudizio, interessi, accessori e rivalutazione monetaria. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame con vittoria di Parte_4
spese e competenze.
In data 10.1.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in tre motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, e la società cooperativa hanno Parte_2 dedotto che avrebbe errato il tribunale a qualificare la domanda attorea come “avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non accusati per effetto delle 'infondate informative di reato poste in essere dal Dipartimento di Prevenzione Area B dell Controparte_1
. Tale ricostruzione, ad avviso degli appellanti, sarebbe da considerare
[...] parziale, in quanto non prenderebbe in alcun modo in considerazione “l'imperita e
pag. 5/11 negligente condotta dei dipendenti dell'appellata” che si sarebbe sostanziata in particolare:
- nella trasmissione di “false contestazioni”, al sindaco del Comune di Ruffano con nota prot, 186 del 22.10.2012 “con invito ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare le 'non conformità' rilevate”;
- nella richiesta operata in data 17.12.2015, di informazioni al Comune di Matino, “in ragione di non meglio precisate indagini a carico della stessa”;
- nella decisione di non dare seguito alla richiesta di Tavolo Tecnico formulata dal Pt_2
in data 30.4.2015.
Il motivo è infondato.
Dopo un'attenta analisi della copiosa documentazione prodotta in atti, si può escludere Part che gli ispettori abbiano redatto delle informative di reato contenenti “false” contestazioni. Invero dalla lettura della “notizia di reato” (datata 16.1.2013 e pervenuta Part in Procura in data 21.1.2013), emerge con chiarezza che i funzionari hanno solo dato atto di ciò che era emerso a seguito del controllo ispettivo eseguito in data
4.10.2012, senza nulla aggiungere. Non è stato dimostrato che i fatti segnalati fossero falsi.
La stessa valutazione può essere operata con riferimento alla nota prot. 186 del Part 22.10.2012 che la a indirizzato al Comune di Ruffano per informarlo dell'avvenuta
Parte ispezione. Sul punto occorre, inoltre, chiarire che appartiene al Comune e non alla il virgolettato “con invito ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare le non Part conformità rilevate” - attribuito impropriamente da parte appellante proprio alla e Part richiamato per dimostrare l'eccessiva ingerenza dei funzionari nell'attività svolta dalla Cooperativa, e anche per dimostrare l'intento diffamatorio della citata nota, la quale avrebbe avuto l'intento di mettere in cattiva luce l'operato della Parte_1 nell'esecuzione del servizio mensa agli occhi dell'ente comunale committente (cfr nota del Comune di Ruffano datata 6.12.2012).
Con riferimento poi alla nota prt. 374/2015 del 17.12.2015 con cui la ha Parte_4
chiesto informazioni al Comune di Matino sollecitando una risposta su indirizzi mail personali, la stessa dà senz'altro atto di una prassi non conforme circa l'utilizzo di pag. 6/11 indirizzi personali per comunicazioni inerenti all'attività d'ufficio, ma non contiene affermazioni di natura persecutoria e/o diffamatoria.
Quanto poi alla richiesta di tavolo tecnico indirizzata dalla alla Parte_1 [...]
la questione è irrilevante poichè non sussisteva alcun obbligo in capo alla stessa Pt_4
Part i dare seguito a detto invito.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, parte appellante ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a limitare l'indagine a riscontro dell'invocata tutela risarcitoria, escludendo che fosse stata fornita la prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di Part calunnia a carico di soggetti – i funzionari – estranei al giudizio;
La cooperativa e hanno puntualizzato che la domanda di risarcimento danni era stata Parte_2
formulata affermando una responsabilità datoriale ed aquiliana (ex art. 2049 c.c.) della
Parte e non quale conseguenza del reato di calunnia dei suoi dipendenti.
Il motivo è infondato.
L'art. 2049 c.c. dispone che “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti”.
La ratio di tale norma è espressiva di un principio generale di equità e di giustizia sociale. Appare, infatti, conforme ad un'elementare esigenza civica che chi si serva dell'attività lavorativa altrui per realizzare i propri fini risponda delle conseguenze dannose derivanti da tale attività.
Inoltre, in tal modo si assicura al danneggiato una tutela più efficace della propria posizione giuridica, in quanto questi potrà agire sia contro l'autore immediato del fatto illecito sia nei confronti del preponente, e i due soggetti saranno tenuti in solido al risarcimento del danno, secondo le regole dell'art. 2055 c.c.
A ben vedere, nonostante il regime solidale, distinti sono i criteri di imputazione della responsabilità impiegati: mentre il danneggiante risponderà per colpa, in virtù del regime ordinario, ex art. 2043, per il datore si verte in ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto altrui, ex art. 2049 c.c.
pag. 7/11 Esaminando i presupposti cui la norma collega l'applicazione della responsabilità di padroni e committenti, se ne colgono tre (come per altro correttamente richiamati da parte appellante nei propri scritti).
1) il rapporto di preposizione: l'espletamento di una mansione su incarico e nell'interesse di altro soggetto costituisce, dunque, il nucleo strutturale minimo su cui poggia il rapporto di preposizione delineato dall'alt. 2049 c.c. In virtù di tale rapporto, il proponente acquista poteri di controllo giuridicamente rilevanti sull'attività del preposto. Sotto questo aspetto l'appellante ha argomentato che è incontestata l'esistenza di un rapporto lavorativo alle dipendenze dell' dei funzionari il cui Parte_4
operato viene messo in discussione.
2) Il secondo elemento è rappresentato dall'esistenza di un fatto illecito commesso dal preposto, accertato alla stregua degli ordinari criteri del risarcimento del danno aquiliano.
3) Il terzo, infine, si basa sulla sussistenza di un preciso rapporto di causalità tra fatto illecito, incombenze svolte e danno prodotto.
Nel caso sub iudice, tuttavia, a difettare è proprio la prova della condotta illecita e del danno subito.
Gli asseriti danni patiti dalla e discendenti dalla “imperita e Parte_1
Part negligente condotta dei funzionari vengono solo enunciati e in alcun punto provati.
Nello specifico: con riferimento a danni patrimoniali discendenti dall'aver dovuto far fronte alle spese legali per difendersi nei giudizi penali la suprema corte ha chiarito che
“la condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dal querelato deve essere richiesta davanti al giudice del procedimento penale, in quanto l'onere economico sostenuto dalla persona querelata per difendersi in giudizio non può essere considerato danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ed è soggetto alla disciplina prevista per la regolamentazione delle spese del giudizio dagli art. 91 e 92 c.p.c., applicabile anche nel processo penale” (cfr. in tal senso cas. Civ. sez. VI ord. del 9.10.2015 n. 20313).
Con riferimento poi al danno da “perdita di chance” la Corte di Cassazione ha puntualizzato che “la perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche
pag. 8/11 presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la mera appartenenza di un appaltatore al settore degli appalti pubblici fosse tale da concretare una presunzione di perdita altamente probabile della
"chance" di aggiudicarsi altre gare, non potendo ciò desumersi dalla sola qualità soggettiva dell'impresa, senza l'allegazione concreta di domande di partecipazione, nonché di elementi di valutazione circa il possesso di particolari requisiti tecnici e finanziari per partecipare ed aggiudicarsi, con rilevante probabilità, le gare tenutesi nell'arco temporale in discussione)” (cfr. cass. civ. sez. I, sent. del 30.6.2016 n. 19604)
Quanto poi al “danno curriculare”, quest'ultimo, come più volte affermato dal Consiglio di Stato, è ancorato alla perdita della concreta possibilità di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e deve pertanto essere oggetto di puntuale dimostrazione. (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2019, n. 2435; Id., sez. IV, 7 novembre 2014, n.
5497)
Sicché “solo all'esito di tale dimostrazione, relativamente all'an, è possibile procedere alla relativa liquidazione nel quantum” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n.
5803).
“La richiesta di risarcimento del danno curriculare deve essere respinta se non è stato assolto il relativo onere probatorio, dimostrando che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio hanno precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o specificando quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali” (Cons. Stato, sez. III, 5 marzo
2020, n. 1607).
Nulla di tutto questo è stato dimostrato da parte del Pt_2
Alla luce di quanto chiarito, corretta deve ritenersi la decisione del tribunale di disattendere tutte le richieste risarcitorie avanzate e ribadite dall'appellante.
§ 3.3
pag. 9/11 Con il terzo motivo d'impugnazione, la e hanno dedotto che Parte_5 Parte_2 avrebbe errato il tribunale a non disporre la compensazione delle spese di lite, invero “il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per compensare dette spese legali sulla base dell'inerzia dell'appellata e sul gravissimo danno ingiusto causato dalla condotta dei propri dipendenti, nonché sulla mancata istruzione probatoria, richiesta dalle parti, in seguito al rigetto dei mezzi istruttori”.
Il motivo è infondato.
In ossequio con quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., il giudice può disporre la compensazione delle spese: - qualora vi sia soccombenza reciproca;
- qualora la questione affrontata sia di assoluta novità; - nell'ipotesi in cui vi sia un mutamento nell'orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti.
Il giudice, dunque, può ricorrere alla compensazione delle spese solo in casi eccezionali e specificatamente individuati dalla legge.
Nella vicenda sub iudice non è possibile individuare alcuna delle ipotesi appena elencante, ed anzi, stante l'infondatezza delle doglianze di parte attrice, analizzate nel merito e rigettate dal tribunale e la loro conferma in sede di gravame, anche la censura sul capo delle spese deve essere rigettata.
§ 4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, rigetta l'appello, condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in € 2.000,00
[...]
compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.5.2025
pag. 10/11 Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
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