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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/10/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. RI CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4293/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. STORI MAURO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Contrà Vescovado nr. 8
ATTORE
contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
IE ER del Foro di Venezia e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Venezia-Mestre, Riviera Magellano nr. 5
CONVENUTO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale pagina 1 di 18 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Accertata la responsabilità professionale dell'Avv. per colpa CP_1
e segnatamente per imperizia e per gli errori descritti nel ricorso introduttivo e nella memoria n. 1 ex art. 171 c.p.c., condannarlo al risarcimento dei danni subiti dal sig. nella misura di € 345.179,23 o quella anche Parte_1
maggiore che risulterà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda al saldo.
Dichiararsi, per i motivi esposti e per la responsabilità professionale del difensore, che all'avv. non sono dovuti da parte di CP_1 Parte_1
compensi, che fossero eventualmente richiesti.
[...]
Condannare il convenuto al pagamento delle spese e compenso di lite.
In via istruttoria subordinata si chiede ammissione delle prove richieste con la memoria n. 2 e le prove a prova contraria chieste con la memoria n. 3.
PER LA PARTE CONVENUTA:
Nel merito, rigettarsi per inammissibilità, infondatezza e per tutto quanto esposto in fatto e in diritto le domande formulate nei confronti dell'avv.
. CP_1
Nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della parte attrice, contenersi la condanna dell'avv.
nei limiti dell'accertanda responsabilità ascrivibile al suo operato e CP_1
per la quota di danno eventualmente allo stesso imputabile, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., e con rigetto di ogni ulteriore domanda.
pagina 2 di 18 In ogni caso, nel merito, rigettarsi la domanda avversaria di declaratoria di non debenza da parte del sig. all'Avv. di alcuna somma a titolo Parte_1 CP_1
di corrispettivo per l'assistenza legale da quest'ultimo prestata negli anni in favore del primo nella controversia ereditaria di cui è causa e nella collegata vertenza relativa al retratto agrario.
In ogni caso spese, anche forfettarie, e competenze di causa con i.v.a. e c.p.a.
rifuse.
In via istruttoria, in via subordinata all'eventuale rimessione in istruttoria della causa, a parziale revoca dell'ordinanza del 24.1.2025, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che, nel corso degli anni tra il 2011 ed il 2022, l'Avv. Maragno fissò e tenne colloqui informativi e valutativi con il sig. anche Parte_1
insieme al Geom. , alla commercialista del sig. Dott.ssa Persona_1 Parte_1
e all'avv. Maria Luisa Scapinello, presso il proprio studio Persona_2
legale, nonché presso l'azienda agricola di proprietà del predetto in IS
NT, come da documentazione che le si rammostra (docc. 25, 26 e 27)?
2. Vero che, nel corso dei colloqui intervenuti negli anni tra il 2011 e il 2022
tra l'Avv. ed il sig. anche in presenza CP_1 Parte_1
del Geom. e dell'avv. Maria Luisa Scapinello, in relazione alla Persona_1
vicenda ereditaria derivante dall'esecuzione delle disposizioni testamentarie lasciate dal sig. il sig. ha sempre Persona_3 Parte_1
rappresentato al proprio legale che il proprio interesse era evitare, in particolare, che l'azienda agricola venisse ricompresa nella successione,
temendo che la divisione ereditaria potesse compromettere l'attività condotta e pagina 3 di 18 che gli “utili” allo stesso spettanti per il lavoro prestato in favore dell'azienda agricola del padre fino al 1991 fossero soggetti a collazione?
3. Vero che, nel corso dei colloqui intervenuti negli anni tra il 2011 e il 2022
tra l'Avv. ed il sig. anche in presenza CP_1 Parte_1
del Geom. e dell'avv. Maria Luisa Scapinello, in relazione alla Persona_1
vicenda ereditaria derivante dall'esecuzione delle disposizioni testamentarie lasciate dal sig. il sig. ha sempre Persona_3 Parte_1
rappresentato al proprio legale che era altresì proprio interesse mantenere la comunione ereditaria, in quanto la stessa ricomprendeva sia terreni che fabbricati agricoli, atteso che tale fattispecie gli garantiva la prospettiva di vedersi riconosciuta una congrua area pertinenziale per l'azienda agricola?
4. Vero che, nel corso dei colloqui intervenuti negli anni tra il 2011 ed il 2022
tra l'Avv. ed il sig. anche in presenza CP_1 Parte_1
del Geom. e dell'avv. Maria Luisa Scapinello, in relazione alla Persona_1
vicenda ereditaria derivante dall'esecuzione delle disposizioni testamentarie lasciate dal sig. il legale predetto informava il sig. Persona_3 Parte_1
che sarebbe stato in ogni caso tenuto, in ragione del possesso
[...]
esclusivo continuato per 15 anni dei beni ereditari, a corrispondere ai coeredi i frutti civili ex art. 820 c.p.c.?
5. Vero che, nel corso del 2015, l'Avv. instaurò per il sig. CP_1 Parte_1
e la di lui moglie avanti il Tribunale civile di
[...] Parte_2
Vicenza il procedimento RG. N. 2667/2015 nei confronti dei fratelli del primo,
volto a ottenere la divisione dei terreni che residuavano essere in comproprietà
degli stessi?
pagina 4 di 18 6. Vero che, nell'ambito delle attività difensive espletate in esecuzione del mandato conferitogli dal sig. nell'ambito del Parte_1
procedimento di cui al capitolo che precede, l'Avv. ed il Geom. CP_1 Per_1
si sono profusi per tentare la conciliazione tra le parti in specie
[...]
ricavando l'ottenimento dell'area del mappale 81 di cui alla documentazione sub doc. 13 (pag. 7 e 8 della perizia e pag. 9 dell'allegato 7 della perizia) che si rammostra al teste, area il cui ottenimento era uno degli obiettivi principali del sig. secondo quanto dichiarato dallo stesso al proprio Parte_1
legale negli anni dal 2011 al 2022?
Si indicano quali testimoni: Avv. Maria Luisa Scapinello di AN V.to
(TV); Geom. di IS NT (VI); sig.ra di Persona_1 Testimone_1
AN V.to (TV).
Ci si oppone, infine, all'ammissione della prova testimoniale sui capitoli offerti dalla parte attrice nella propria memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc in quanto relativi a circostanze da provarsi documentalmente e in ogni caso relativi a circostanze irrilevanti in quanto non oggetto di contestazione. In denegata ipotesi di loro ammissione, si insiste per l'abilitazione alla prova contraria con i testi già indicati a prova diretta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio l'avv. dal quale era stato patrocinato CP_1
nel procedimento civile di natura successoria promosso nei suoi confronti (e
Per della madre, nel frattempo deceduta, ) dai fratelli , CP_2 Per_4
pagina 5 di 18 e a seguito del decesso del padre sig. CP_3 Persona_6
e della conseguente apertura della sua successione, Persona_3
chiedendo che fosse accertata la responsabilità professionale del convenuto nell'esercizio della difesa nel predetto giudizio e conseguentemente lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni nella misura di € 345.179,23 o la diversa, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo con conseguente declaratoria di non debenza di eventuali compensi professionali richiesti dall'avv. CP_1
A fondamento delle proprie pretese l'attore deduceva, in sintesi, che nell'ambito del procedimento di cui trattasi, svoltosi prima avanti al Tribunale
di Vicenza e successivamente avanti la Corte di Appello di Venezia il convenuto aveva compiuto tre errori professionali che lo avevano condotto alla soccombenza e al conseguente esborso nei confronti dei fratelli:
- il primo era relativo alla mancata impugnazione della sentenza di primo grado in punto di qualificazione delle attribuzione effettuate dal de cuius nella scheda testamentaria che dovevano essere correttamente ricondotte alla disciplina della “divisio inter liberos” ex art. 734 c.c. e non a quella dell'art. 733 c.c. “Norme date dal testatore per la divisione”, come implicitamente aveva fatto il giudice di primo grado, dichiarando sciolta, conseguentemente la comunione ereditaria e procedendo alla divisione. Ciò in quanto, ove fosse stata fatta applicazione dell'art. 734 c.c., nessuna comunione ereditaria tra i coeredi sarebbe mai sorta con il diretto corollario che non sarebbe neanche stata concepibile la domanda di rendiconto formulata dai coeredi;
pagina 6 di 18 - il secondo era relativo alla mancata deduzione della inammissibilità e improcedibilità dell'appello in quanto non era stata impugnata la sentenza parziale e non era stata neanche prodotta;
- il terzo era relativo al consiglio, formulato dall'avv. nella mail CP_1
del 26.04.2003 di non impugnare in Cassazione la sentenza di appello sulla questione dei frutti, in quanto “non era e non è impugnabile”, consiglio discutibile in quanto vi erano motivi di ricorso sia sulla mancata declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'appello, sia riguardo la questione della qualificazione della divisione operata dal testatore.
II. Si costituiva in giudizio l'avv. chiedendo il rigetto CP_1
per inammissibilità o infondatezza in fatto e diritto delle domande ex adverso formulate, e in via subordinata, contenersi la condanna nei limiti della accertanda responsabilità del convenuto e per la quota di danno allo stesso ascrivibile, ai sensi dell'art. 1227 c.c. con rigetto, in ogni caso, della domanda avversa di declaratoria di non debenza dei compensi professionali.
In particolare, quanto alle deduzioni attoree circa la propria responsabilità professionale, il convenuto replicava che la stessa non sussisteva in quanto il testamento del sig. non conteneva disposizioni Persona_3
ex re certa, né la Corte di Appello aveva mai espresso un giudizio di erroneità
della riconduzione, operata in prima cure, della fattispecie nell'alveo dell'art. 733 c.c.. Il convenuto aveva, a suo dire, diligentemente operato, riuscendo a evitare l'obbligo di collazione dell'azienda agricola dell'attore, rilevata dal padre e ad ottenere l'assegnazione al medesimo dei fabbricati completi dell'area pertinenziale all'esito della divisione. Inoltre il convenuto aveva dimostrato la pagina 7 di 18 non sussistenza di alcuna lesione della quota di legittima dei fratelli, né di alcuna donazione dell'azienda agricola, evitando all'attore un esborso di €
500.000. Nemmeno vi era stata negligenza nella conduzione del giudizio di secondo grado, ove la Corte, al contrario, aveva accolto il rilievo relativo allo scomputo del valore del diritto di abitazione della madre dal calcolo delle indennità a carico del sig. e aveva rigettato gli ulteriori motivi di Pt_1
appello dei fratelli, salvo sulla questione dell'obbligo di rendiconto e della debenza dei frutti civili. Infine, il convenuto, deduceva l'errata quantificazione del quantum risarcitorio, atteso che i frutti civili, seppure quantificati in modo esorbitante dal CTU, erano dovuti dall'attore, possessore esclusivo per 15 anni dei beni ereditari, mentre non erano comunque dovuti dal convenuto gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., non trattandosi di obbligazione pecuniaria di fonte contrattuale.
III. Mutato il rito da semplificato di cognizione a ordinario, subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., la causa era ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgimento di istruttoria orale e rinviata all'udienza cartolare del 16.09.25, all'esito della quale era trattenuta in decisione.
IV. Le domande attoree sono infondate e pertanto da rigettare.
IV.
1. Al fine di un opportuno inquadramento della presente controversia occorre dire che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del pagina 8 di 18 risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato,
al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. ex multis Cass., Sez. VI-III,
28.02.2014, ord. n. 4790; Cass., Sez. III, 05.08.2013, n. 18612; Cass., Sez. III,
18.04.2011, n. 8863; Cass., Sez. II, 27.03.2006, n. 6967; Cass., Sez. II,
18.07.2002, n. 10454).
In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 co. 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Sul punto, la Corte di
Cassazione ha precisato che “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave” (Cass., Sez. II, 11.08.2005, n.
16846, sott. aggiunto). Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà ex art. 2236 c.c.. Il
professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in pagina 9 di 18 quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
E' altresì principio consolidato della Suprema Corte che “la responsabilità
dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni,
difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone” (Cass., Sez. III, 20.08.2015, n. 17016;
Cass., Sez. III, 05.02.2013, n. 2638).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare:
1) l'esistenza del titolo consistente nel contratto d'opera professionale;
2) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
3) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale (condotta) ed il danno-evento lamentato (causalità materiale);
4) l'esistenza effettiva di un danno-conseguenza risarcibile (causalità
giuridica).
IV.
2. Quanto all'esistenza del contratto d'opera professionale lo stesso è
dato pacifico in causa (in quanto non contestato neanche dal convenuto) e pagina 10 di 18 peraltro risulta documentalmente dal mandato conferito dalla sig.ra e dal CP_2
sig. all'avv. (doc. 2 attore). Parte_1 CP_1
IV.
3. Quanto alla valutazione dell'adeguatezza della condotta professionale dell'avv. si procede, secondo lo schema sopra esposto, a CP_1
verificare, in primo luogo, l'esistenza di errori professionali e, in caso positivo,
a verificare se tra tali errori e il danno evento lamentato (che, nella circostanza,
è rappresentato dalla soccombenza relativamente alla domanda di rendiconto e di corresponsione dei frutti civili dell'azienda agricola formulata dai fratelli,
come da dispositivo della sentenza parziale n. 677/2020 della Corte di Appello
sotto riprodotto) vi sia un nesso di causalità.
IV.
3.1. Le deduzioni attoree circa gli errori professionali del convenuto non sono fondate, alla luce della giurisprudenza di legittimità, per quanto riguarda la mancata deduzione della inammissibilità/improcedibilità
dell'appello per mancata impugnazione e successivo mancato deposito della sentenza parziale di prime cure. Infatti, sulla sentenza parziale, come risulta dalla narrativa degli atti degli appellanti in tale procedimento, circostanza non contestata, era stata fatta riserva di appello e quanto al mancato deposito della sentenza appellata tale circostanza non preclude al giudice di decidere nel merito, qualora, sulla base degli atti, disponga comunque di elementi pagina 11 di 18 sufficienti, come in effetti è avvenuto (cfr. Cass. 20849/2021: “l'art. 347 c.p.c.,
comma 2, stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c., per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti” (Cass.
n. 23713/2016; conforme a Cass. n. 27536/2013 e a Cass. n. 24461/2020)”).
IV.
3.2. A non diverse conclusioni deve giungersi rispetto all'asserito errore professionale in cui sarebbe incorso l'avv. quantomeno, nel CP_1
non aver dedotto in sede di appello, mediante appello incidentale, l'erroneità
della qualificazione (implicita) effettuata dal Tribunale vicentino delle disposizioni testamentarie del de cuius quali norme date dal Persona_3
testatore per la divisione ex art. 733 c.c., anziché vera e propria divisione fatta dal testatore ex art. 734 c.c..
Il testamento del de cuius sig. era il seguente: Persona_3
pagina 12 di 18 Sul tema si deve rilevare che al testatore è riconosciuta la facoltà di disporre delle proprie sostanze, dividendole personalmente tra gli eredi, di modo che non sorga alcuna comunione ereditaria, ovvero di dettare delle norme vincolanti sul quomodo della divisione.
pagina 13 di 18 Nel primo caso, ai sensi dell'art. 734 c.c., egli può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile;
si tratta del c.d. assegno divisionale qualificato, al quale è riconosciuta efficacia reale e che attribuisce direttamente i beni indicati a ciascun erede, secondo le volontà
manifestate dal testatore. Ne consegue che, in assenza di uno stato di comunione, i coeredi acquistano fin dall'origine i beni loro assegnati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “La 'divisio inter liberos',
regolata dall'art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria,
con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del
'de cuius' che si produce automaticamente al momento dell'apertura della successione;
ricorre, invece, la fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi.(…)” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, ord. n.
10761 del 17.4.2024; Cass. civ., sez. II, n. 9888 del 11.4.2024).
L'accertamento della ricorrenza in concreto dell'ipotesi di cui all'art. 733
c.c. ovvero 734 c.c. costituisce indagine di fatto sulla voluntas del testatore (cfr.
Cass. civ., n. 18561 del 20.8.2009); l'interpretazione del contenuto testamentario, investendo una valutazione di merito, deve essere caratterizzata,
rispetto a quella contrattuale, “da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso all'integrazione con elementi pagina 14 di 18 estrinseci”; “…è altrettanto rispondente alla peculiarità propria della disciplina successoria testamentaria (e alla ratio e alla finalità che la ispirano)
l'applicazione del principio in base al quale, nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c. – applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia stata l'effettiva volontà
del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale “mortis causa”, nel rispetto del principio di conservazione (previsto dall'art. 1367 c.c.),
che può dirsi immanente alla disciplina in esame” (cfr. Cass. civ., sez. II, n.
16079 del 28.7.2020 e, ivi richiamate, Cass. civ. n. 4022/2007 e Cass. civ. n.
23729/2013).
La sentenza definitiva di prime cure (n. 1036/2018) dichiara aperta la successione testamentaria e provvede allo scioglimento della comunione ereditaria, applicando implicitamente l'art. 733 c.c. (pur non trattando la questione), come sostiene anche la sentenza parziale di appello (n. 677/2020),
rilevando anche che, sul punto, era caduto il giudicato, non essendo stati formulati motivi di impugnazione e così accogliendo il motivo di appello dei consorti sull'obbligo di rendiconto (rigettato in prime cure) a carico Parte_1
del sig. Pt_1
Come si può evincere dalla stessa giurisprudenza di legittimità citata non vi sono indicazioni certe ai fini della qualificazione di una disposizione testamentaria nell'una o nell'altra fattispecie, essendo in definitiva tale valutazione rimessa al giudice del merito, sia sulla base della lettura delle pagina 15 di 18 disposizioni testamentarie, sia avuto riguardo, ove emergenti, ad elementi estrinseci.
Si rientra, pertanto, ad avviso del giudicante, in un caso implicante interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, ove deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'avvocato a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (Cass., n. 16846/2005 cit.).
Le disposizioni testamentarie, per la verità e indipendentemente dall'obiter della sentenza di appello che non può ritenersi una valutazione
“implicita” di erroneità della sentenza di prime cure sul punto (che peraltro non sarebbe stata necessaria in tale sede essendo sul punto calato il giudicato),
non appaiono fondare una divisione ex art. 734 c.c., in quanto il testatore divide in parti uguali tra i suoi quattro figli (escluso i “campi” ma Pt_1
non individua quali di essi debba essere destinato a ciascun figlio, con ciò
facendo comunque ritenere necessario procedersi ad una divisione (come infatti poi è avvenuto, mediante ammissione di CTU, poi rinunciata dai sig.ri che hanno ritenuto di rimanere comproprietari dei terreni agricoli). Parte_1
Ulteriormente, si ritiene che il de cuius non avesse inteso procedere direttamente ad una divisione probabilmente avendo in mente che gli altri quattro figli, non interessati all'attività agricola, potessero decidere di vendere i terreni a il quale sarebbe rimasto nell'immobile adiacente e che già Pt_1
gestiva l'azienda agricola, avendola rilevata dal padre. A tale scopo doveva evidentemente essere finalizzata la disposizione testamentaria che faceva obbligo agli altri figli di non vendere la terra ad estranei e di non frazionarla ma di venderla al giusto prezzo al fratello secondo un'antica Pt_1
pagina 16 di 18 consuetudine dei paesi agricoli per la quale i terreni non dovevano essere suddivisi (per ragioni produttive) e spesso venivano lasciati al figlio maschio che esercitava l'agricoltura (per i fini che ci occupavano la circostanza che tale disposizione sia stata dichiarata nulla è irrilevante in quanto disvela comunque le ragioni che hanno portato il de cuius a formulare le disposizioni testamentarie, non rappresentandosi lo stesso, come è evidente, la questione giuridica della sua validità).
IV.
3.3. Infine, non si ritiene che possa valutarsi come connotato da profili di imperizia o negligenza il consiglio dato dall'avv. al cliente CP_1
sull'inutilità del ricorso in Cassazione (doc. 32 attore) in quanto, come si è
detto, sulla qualificazione delle disposizioni testamentarie era calato il giudicato, mentre la questione della inammissibilità/improcedibilità
dell'appello, per quanto già esposto, non avrebbe avuto ragionevoli probabilità
di accoglimento, a mente della stessa giurisprudenza di legittimità richiamata.
IV.
4. Dall'assenza della invocata responsabilità professionale dell'avv.
consegue anche il rigetto della domanda attorea volta alla declaratoria CP_1
di non debenza dei compensi professionali del legale per l'attività svolta (che,
comunque, non sono stati oggetto di una domanda riconvenzionale di condanna nei confronti della parte attrice in questa sede).
V. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della controvertibilità della questione relativa alla qualificazione delle disposizioni testamentarie, si ritiene sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione.
pagina 17 di 18 -
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Vicenza il 03.10.25
Il Giudice
RI TI
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. RI CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4293/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. STORI MAURO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Contrà Vescovado nr. 8
ATTORE
contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
IE ER del Foro di Venezia e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Venezia-Mestre, Riviera Magellano nr. 5
CONVENUTO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale pagina 1 di 18 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Accertata la responsabilità professionale dell'Avv. per colpa CP_1
e segnatamente per imperizia e per gli errori descritti nel ricorso introduttivo e nella memoria n. 1 ex art. 171 c.p.c., condannarlo al risarcimento dei danni subiti dal sig. nella misura di € 345.179,23 o quella anche Parte_1
maggiore che risulterà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda al saldo.
Dichiararsi, per i motivi esposti e per la responsabilità professionale del difensore, che all'avv. non sono dovuti da parte di CP_1 Parte_1
compensi, che fossero eventualmente richiesti.
[...]
Condannare il convenuto al pagamento delle spese e compenso di lite.
In via istruttoria subordinata si chiede ammissione delle prove richieste con la memoria n. 2 e le prove a prova contraria chieste con la memoria n. 3.
PER LA PARTE CONVENUTA:
Nel merito, rigettarsi per inammissibilità, infondatezza e per tutto quanto esposto in fatto e in diritto le domande formulate nei confronti dell'avv.
. CP_1
Nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della parte attrice, contenersi la condanna dell'avv.
nei limiti dell'accertanda responsabilità ascrivibile al suo operato e CP_1
per la quota di danno eventualmente allo stesso imputabile, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., e con rigetto di ogni ulteriore domanda.
pagina 2 di 18 In ogni caso, nel merito, rigettarsi la domanda avversaria di declaratoria di non debenza da parte del sig. all'Avv. di alcuna somma a titolo Parte_1 CP_1
di corrispettivo per l'assistenza legale da quest'ultimo prestata negli anni in favore del primo nella controversia ereditaria di cui è causa e nella collegata vertenza relativa al retratto agrario.
In ogni caso spese, anche forfettarie, e competenze di causa con i.v.a. e c.p.a.
rifuse.
In via istruttoria, in via subordinata all'eventuale rimessione in istruttoria della causa, a parziale revoca dell'ordinanza del 24.1.2025, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che, nel corso degli anni tra il 2011 ed il 2022, l'Avv. Maragno fissò e tenne colloqui informativi e valutativi con il sig. anche Parte_1
insieme al Geom. , alla commercialista del sig. Dott.ssa Persona_1 Parte_1
e all'avv. Maria Luisa Scapinello, presso il proprio studio Persona_2
legale, nonché presso l'azienda agricola di proprietà del predetto in IS
NT, come da documentazione che le si rammostra (docc. 25, 26 e 27)?
2. Vero che, nel corso dei colloqui intervenuti negli anni tra il 2011 e il 2022
tra l'Avv. ed il sig. anche in presenza CP_1 Parte_1
del Geom. e dell'avv. Maria Luisa Scapinello, in relazione alla Persona_1
vicenda ereditaria derivante dall'esecuzione delle disposizioni testamentarie lasciate dal sig. il sig. ha sempre Persona_3 Parte_1
rappresentato al proprio legale che il proprio interesse era evitare, in particolare, che l'azienda agricola venisse ricompresa nella successione,
temendo che la divisione ereditaria potesse compromettere l'attività condotta e pagina 3 di 18 che gli “utili” allo stesso spettanti per il lavoro prestato in favore dell'azienda agricola del padre fino al 1991 fossero soggetti a collazione?
3. Vero che, nel corso dei colloqui intervenuti negli anni tra il 2011 e il 2022
tra l'Avv. ed il sig. anche in presenza CP_1 Parte_1
del Geom. e dell'avv. Maria Luisa Scapinello, in relazione alla Persona_1
vicenda ereditaria derivante dall'esecuzione delle disposizioni testamentarie lasciate dal sig. il sig. ha sempre Persona_3 Parte_1
rappresentato al proprio legale che era altresì proprio interesse mantenere la comunione ereditaria, in quanto la stessa ricomprendeva sia terreni che fabbricati agricoli, atteso che tale fattispecie gli garantiva la prospettiva di vedersi riconosciuta una congrua area pertinenziale per l'azienda agricola?
4. Vero che, nel corso dei colloqui intervenuti negli anni tra il 2011 ed il 2022
tra l'Avv. ed il sig. anche in presenza CP_1 Parte_1
del Geom. e dell'avv. Maria Luisa Scapinello, in relazione alla Persona_1
vicenda ereditaria derivante dall'esecuzione delle disposizioni testamentarie lasciate dal sig. il legale predetto informava il sig. Persona_3 Parte_1
che sarebbe stato in ogni caso tenuto, in ragione del possesso
[...]
esclusivo continuato per 15 anni dei beni ereditari, a corrispondere ai coeredi i frutti civili ex art. 820 c.p.c.?
5. Vero che, nel corso del 2015, l'Avv. instaurò per il sig. CP_1 Parte_1
e la di lui moglie avanti il Tribunale civile di
[...] Parte_2
Vicenza il procedimento RG. N. 2667/2015 nei confronti dei fratelli del primo,
volto a ottenere la divisione dei terreni che residuavano essere in comproprietà
degli stessi?
pagina 4 di 18 6. Vero che, nell'ambito delle attività difensive espletate in esecuzione del mandato conferitogli dal sig. nell'ambito del Parte_1
procedimento di cui al capitolo che precede, l'Avv. ed il Geom. CP_1 Per_1
si sono profusi per tentare la conciliazione tra le parti in specie
[...]
ricavando l'ottenimento dell'area del mappale 81 di cui alla documentazione sub doc. 13 (pag. 7 e 8 della perizia e pag. 9 dell'allegato 7 della perizia) che si rammostra al teste, area il cui ottenimento era uno degli obiettivi principali del sig. secondo quanto dichiarato dallo stesso al proprio Parte_1
legale negli anni dal 2011 al 2022?
Si indicano quali testimoni: Avv. Maria Luisa Scapinello di AN V.to
(TV); Geom. di IS NT (VI); sig.ra di Persona_1 Testimone_1
AN V.to (TV).
Ci si oppone, infine, all'ammissione della prova testimoniale sui capitoli offerti dalla parte attrice nella propria memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc in quanto relativi a circostanze da provarsi documentalmente e in ogni caso relativi a circostanze irrilevanti in quanto non oggetto di contestazione. In denegata ipotesi di loro ammissione, si insiste per l'abilitazione alla prova contraria con i testi già indicati a prova diretta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio l'avv. dal quale era stato patrocinato CP_1
nel procedimento civile di natura successoria promosso nei suoi confronti (e
Per della madre, nel frattempo deceduta, ) dai fratelli , CP_2 Per_4
pagina 5 di 18 e a seguito del decesso del padre sig. CP_3 Persona_6
e della conseguente apertura della sua successione, Persona_3
chiedendo che fosse accertata la responsabilità professionale del convenuto nell'esercizio della difesa nel predetto giudizio e conseguentemente lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni nella misura di € 345.179,23 o la diversa, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo con conseguente declaratoria di non debenza di eventuali compensi professionali richiesti dall'avv. CP_1
A fondamento delle proprie pretese l'attore deduceva, in sintesi, che nell'ambito del procedimento di cui trattasi, svoltosi prima avanti al Tribunale
di Vicenza e successivamente avanti la Corte di Appello di Venezia il convenuto aveva compiuto tre errori professionali che lo avevano condotto alla soccombenza e al conseguente esborso nei confronti dei fratelli:
- il primo era relativo alla mancata impugnazione della sentenza di primo grado in punto di qualificazione delle attribuzione effettuate dal de cuius nella scheda testamentaria che dovevano essere correttamente ricondotte alla disciplina della “divisio inter liberos” ex art. 734 c.c. e non a quella dell'art. 733 c.c. “Norme date dal testatore per la divisione”, come implicitamente aveva fatto il giudice di primo grado, dichiarando sciolta, conseguentemente la comunione ereditaria e procedendo alla divisione. Ciò in quanto, ove fosse stata fatta applicazione dell'art. 734 c.c., nessuna comunione ereditaria tra i coeredi sarebbe mai sorta con il diretto corollario che non sarebbe neanche stata concepibile la domanda di rendiconto formulata dai coeredi;
pagina 6 di 18 - il secondo era relativo alla mancata deduzione della inammissibilità e improcedibilità dell'appello in quanto non era stata impugnata la sentenza parziale e non era stata neanche prodotta;
- il terzo era relativo al consiglio, formulato dall'avv. nella mail CP_1
del 26.04.2003 di non impugnare in Cassazione la sentenza di appello sulla questione dei frutti, in quanto “non era e non è impugnabile”, consiglio discutibile in quanto vi erano motivi di ricorso sia sulla mancata declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'appello, sia riguardo la questione della qualificazione della divisione operata dal testatore.
II. Si costituiva in giudizio l'avv. chiedendo il rigetto CP_1
per inammissibilità o infondatezza in fatto e diritto delle domande ex adverso formulate, e in via subordinata, contenersi la condanna nei limiti della accertanda responsabilità del convenuto e per la quota di danno allo stesso ascrivibile, ai sensi dell'art. 1227 c.c. con rigetto, in ogni caso, della domanda avversa di declaratoria di non debenza dei compensi professionali.
In particolare, quanto alle deduzioni attoree circa la propria responsabilità professionale, il convenuto replicava che la stessa non sussisteva in quanto il testamento del sig. non conteneva disposizioni Persona_3
ex re certa, né la Corte di Appello aveva mai espresso un giudizio di erroneità
della riconduzione, operata in prima cure, della fattispecie nell'alveo dell'art. 733 c.c.. Il convenuto aveva, a suo dire, diligentemente operato, riuscendo a evitare l'obbligo di collazione dell'azienda agricola dell'attore, rilevata dal padre e ad ottenere l'assegnazione al medesimo dei fabbricati completi dell'area pertinenziale all'esito della divisione. Inoltre il convenuto aveva dimostrato la pagina 7 di 18 non sussistenza di alcuna lesione della quota di legittima dei fratelli, né di alcuna donazione dell'azienda agricola, evitando all'attore un esborso di €
500.000. Nemmeno vi era stata negligenza nella conduzione del giudizio di secondo grado, ove la Corte, al contrario, aveva accolto il rilievo relativo allo scomputo del valore del diritto di abitazione della madre dal calcolo delle indennità a carico del sig. e aveva rigettato gli ulteriori motivi di Pt_1
appello dei fratelli, salvo sulla questione dell'obbligo di rendiconto e della debenza dei frutti civili. Infine, il convenuto, deduceva l'errata quantificazione del quantum risarcitorio, atteso che i frutti civili, seppure quantificati in modo esorbitante dal CTU, erano dovuti dall'attore, possessore esclusivo per 15 anni dei beni ereditari, mentre non erano comunque dovuti dal convenuto gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., non trattandosi di obbligazione pecuniaria di fonte contrattuale.
III. Mutato il rito da semplificato di cognizione a ordinario, subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., la causa era ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgimento di istruttoria orale e rinviata all'udienza cartolare del 16.09.25, all'esito della quale era trattenuta in decisione.
IV. Le domande attoree sono infondate e pertanto da rigettare.
IV.
1. Al fine di un opportuno inquadramento della presente controversia occorre dire che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del pagina 8 di 18 risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato,
al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. ex multis Cass., Sez. VI-III,
28.02.2014, ord. n. 4790; Cass., Sez. III, 05.08.2013, n. 18612; Cass., Sez. III,
18.04.2011, n. 8863; Cass., Sez. II, 27.03.2006, n. 6967; Cass., Sez. II,
18.07.2002, n. 10454).
In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 co. 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Sul punto, la Corte di
Cassazione ha precisato che “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave” (Cass., Sez. II, 11.08.2005, n.
16846, sott. aggiunto). Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà ex art. 2236 c.c.. Il
professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in pagina 9 di 18 quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
E' altresì principio consolidato della Suprema Corte che “la responsabilità
dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni,
difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone” (Cass., Sez. III, 20.08.2015, n. 17016;
Cass., Sez. III, 05.02.2013, n. 2638).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare:
1) l'esistenza del titolo consistente nel contratto d'opera professionale;
2) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
3) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale (condotta) ed il danno-evento lamentato (causalità materiale);
4) l'esistenza effettiva di un danno-conseguenza risarcibile (causalità
giuridica).
IV.
2. Quanto all'esistenza del contratto d'opera professionale lo stesso è
dato pacifico in causa (in quanto non contestato neanche dal convenuto) e pagina 10 di 18 peraltro risulta documentalmente dal mandato conferito dalla sig.ra e dal CP_2
sig. all'avv. (doc. 2 attore). Parte_1 CP_1
IV.
3. Quanto alla valutazione dell'adeguatezza della condotta professionale dell'avv. si procede, secondo lo schema sopra esposto, a CP_1
verificare, in primo luogo, l'esistenza di errori professionali e, in caso positivo,
a verificare se tra tali errori e il danno evento lamentato (che, nella circostanza,
è rappresentato dalla soccombenza relativamente alla domanda di rendiconto e di corresponsione dei frutti civili dell'azienda agricola formulata dai fratelli,
come da dispositivo della sentenza parziale n. 677/2020 della Corte di Appello
sotto riprodotto) vi sia un nesso di causalità.
IV.
3.1. Le deduzioni attoree circa gli errori professionali del convenuto non sono fondate, alla luce della giurisprudenza di legittimità, per quanto riguarda la mancata deduzione della inammissibilità/improcedibilità
dell'appello per mancata impugnazione e successivo mancato deposito della sentenza parziale di prime cure. Infatti, sulla sentenza parziale, come risulta dalla narrativa degli atti degli appellanti in tale procedimento, circostanza non contestata, era stata fatta riserva di appello e quanto al mancato deposito della sentenza appellata tale circostanza non preclude al giudice di decidere nel merito, qualora, sulla base degli atti, disponga comunque di elementi pagina 11 di 18 sufficienti, come in effetti è avvenuto (cfr. Cass. 20849/2021: “l'art. 347 c.p.c.,
comma 2, stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c., per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti” (Cass.
n. 23713/2016; conforme a Cass. n. 27536/2013 e a Cass. n. 24461/2020)”).
IV.
3.2. A non diverse conclusioni deve giungersi rispetto all'asserito errore professionale in cui sarebbe incorso l'avv. quantomeno, nel CP_1
non aver dedotto in sede di appello, mediante appello incidentale, l'erroneità
della qualificazione (implicita) effettuata dal Tribunale vicentino delle disposizioni testamentarie del de cuius quali norme date dal Persona_3
testatore per la divisione ex art. 733 c.c., anziché vera e propria divisione fatta dal testatore ex art. 734 c.c..
Il testamento del de cuius sig. era il seguente: Persona_3
pagina 12 di 18 Sul tema si deve rilevare che al testatore è riconosciuta la facoltà di disporre delle proprie sostanze, dividendole personalmente tra gli eredi, di modo che non sorga alcuna comunione ereditaria, ovvero di dettare delle norme vincolanti sul quomodo della divisione.
pagina 13 di 18 Nel primo caso, ai sensi dell'art. 734 c.c., egli può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile;
si tratta del c.d. assegno divisionale qualificato, al quale è riconosciuta efficacia reale e che attribuisce direttamente i beni indicati a ciascun erede, secondo le volontà
manifestate dal testatore. Ne consegue che, in assenza di uno stato di comunione, i coeredi acquistano fin dall'origine i beni loro assegnati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “La 'divisio inter liberos',
regolata dall'art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria,
con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del
'de cuius' che si produce automaticamente al momento dell'apertura della successione;
ricorre, invece, la fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi.(…)” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, ord. n.
10761 del 17.4.2024; Cass. civ., sez. II, n. 9888 del 11.4.2024).
L'accertamento della ricorrenza in concreto dell'ipotesi di cui all'art. 733
c.c. ovvero 734 c.c. costituisce indagine di fatto sulla voluntas del testatore (cfr.
Cass. civ., n. 18561 del 20.8.2009); l'interpretazione del contenuto testamentario, investendo una valutazione di merito, deve essere caratterizzata,
rispetto a quella contrattuale, “da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso all'integrazione con elementi pagina 14 di 18 estrinseci”; “…è altrettanto rispondente alla peculiarità propria della disciplina successoria testamentaria (e alla ratio e alla finalità che la ispirano)
l'applicazione del principio in base al quale, nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c. – applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia stata l'effettiva volontà
del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale “mortis causa”, nel rispetto del principio di conservazione (previsto dall'art. 1367 c.c.),
che può dirsi immanente alla disciplina in esame” (cfr. Cass. civ., sez. II, n.
16079 del 28.7.2020 e, ivi richiamate, Cass. civ. n. 4022/2007 e Cass. civ. n.
23729/2013).
La sentenza definitiva di prime cure (n. 1036/2018) dichiara aperta la successione testamentaria e provvede allo scioglimento della comunione ereditaria, applicando implicitamente l'art. 733 c.c. (pur non trattando la questione), come sostiene anche la sentenza parziale di appello (n. 677/2020),
rilevando anche che, sul punto, era caduto il giudicato, non essendo stati formulati motivi di impugnazione e così accogliendo il motivo di appello dei consorti sull'obbligo di rendiconto (rigettato in prime cure) a carico Parte_1
del sig. Pt_1
Come si può evincere dalla stessa giurisprudenza di legittimità citata non vi sono indicazioni certe ai fini della qualificazione di una disposizione testamentaria nell'una o nell'altra fattispecie, essendo in definitiva tale valutazione rimessa al giudice del merito, sia sulla base della lettura delle pagina 15 di 18 disposizioni testamentarie, sia avuto riguardo, ove emergenti, ad elementi estrinseci.
Si rientra, pertanto, ad avviso del giudicante, in un caso implicante interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, ove deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'avvocato a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (Cass., n. 16846/2005 cit.).
Le disposizioni testamentarie, per la verità e indipendentemente dall'obiter della sentenza di appello che non può ritenersi una valutazione
“implicita” di erroneità della sentenza di prime cure sul punto (che peraltro non sarebbe stata necessaria in tale sede essendo sul punto calato il giudicato),
non appaiono fondare una divisione ex art. 734 c.c., in quanto il testatore divide in parti uguali tra i suoi quattro figli (escluso i “campi” ma Pt_1
non individua quali di essi debba essere destinato a ciascun figlio, con ciò
facendo comunque ritenere necessario procedersi ad una divisione (come infatti poi è avvenuto, mediante ammissione di CTU, poi rinunciata dai sig.ri che hanno ritenuto di rimanere comproprietari dei terreni agricoli). Parte_1
Ulteriormente, si ritiene che il de cuius non avesse inteso procedere direttamente ad una divisione probabilmente avendo in mente che gli altri quattro figli, non interessati all'attività agricola, potessero decidere di vendere i terreni a il quale sarebbe rimasto nell'immobile adiacente e che già Pt_1
gestiva l'azienda agricola, avendola rilevata dal padre. A tale scopo doveva evidentemente essere finalizzata la disposizione testamentaria che faceva obbligo agli altri figli di non vendere la terra ad estranei e di non frazionarla ma di venderla al giusto prezzo al fratello secondo un'antica Pt_1
pagina 16 di 18 consuetudine dei paesi agricoli per la quale i terreni non dovevano essere suddivisi (per ragioni produttive) e spesso venivano lasciati al figlio maschio che esercitava l'agricoltura (per i fini che ci occupavano la circostanza che tale disposizione sia stata dichiarata nulla è irrilevante in quanto disvela comunque le ragioni che hanno portato il de cuius a formulare le disposizioni testamentarie, non rappresentandosi lo stesso, come è evidente, la questione giuridica della sua validità).
IV.
3.3. Infine, non si ritiene che possa valutarsi come connotato da profili di imperizia o negligenza il consiglio dato dall'avv. al cliente CP_1
sull'inutilità del ricorso in Cassazione (doc. 32 attore) in quanto, come si è
detto, sulla qualificazione delle disposizioni testamentarie era calato il giudicato, mentre la questione della inammissibilità/improcedibilità
dell'appello, per quanto già esposto, non avrebbe avuto ragionevoli probabilità
di accoglimento, a mente della stessa giurisprudenza di legittimità richiamata.
IV.
4. Dall'assenza della invocata responsabilità professionale dell'avv.
consegue anche il rigetto della domanda attorea volta alla declaratoria CP_1
di non debenza dei compensi professionali del legale per l'attività svolta (che,
comunque, non sono stati oggetto di una domanda riconvenzionale di condanna nei confronti della parte attrice in questa sede).
V. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della controvertibilità della questione relativa alla qualificazione delle disposizioni testamentarie, si ritiene sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione.
pagina 17 di 18 -
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Vicenza il 03.10.25
Il Giudice
RI TI
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