Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/06/2010, n. 14292
CASS
Sentenza 15 giugno 2010

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Affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall'altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all'art. 1454 cod. civ., è necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del creditore, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma del contratto destinato a risolversi, atteso che, come si desume anche dagli artt. 1324 e 1392 cod. civ., la diffida medesima, quale manifestazione di volontà che si sostanzia in un potere unilaterale incidente sulla sorte del rapporto contrattuale tanto da determinare la risoluzione "ipso jure" del vincolo sinallagmatico, ha natura negoziale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/06/2010, n. 14292
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14292
Data del deposito : 15 giugno 2010

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