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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/10/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1339/2024 promossa da:
(C.F. ), nata ad [...], Parte_1 C.F._1
il 02/12/1971 ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Torino (TO), Via Amedeo
Avogadro n. 26, presso lo studio dell'avv. DOLFI FEDERICA (C.F. – C.F._2
pec: che la rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
12/01/1968, ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Torino, via Talucchi n. 1, presso lo studio dell'avv. GOTTERO STEFANIA (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._4
difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 24.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.: “le parti si riportano alla volontà di separarsi e stante le condizioni economiche dei coniugi, dichiararli non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
decorsi i termini di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma del provvedimento di separazione, chiedendo di confermare le condizioni concordate dai coniugi nel ricorso”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 14.10.2024, Parte_1
esponeva:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 13.06.1992, nel Comune di
Isola di Capo Rizzuto (KR), con il signor con atto iscritto nei registri CP_1
dello Stato Civile di detto Comune al N. 33 parte II serie A - anno 1992;
- che dalla loro unione nascevano tre figli: nato a [...] il [...], Per_1
nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], tutti Per_2 Per_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che da anni non coabita più con il marito, posto che lo stesso si è trovato dapprima in regime di detenzione domiciliare e successivamente in regime di detenzione in carcere a
Isola di Capo Rizzuto (KR);
- che pertanto, veniva meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Tanto premesso, la signora chiedeva che il Tribunale pronunciasse la loro separazione Pt_1
domandando altresì, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, la rimessione della causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla separazione personale.
Con decreto di assegnazione della causa del 25.10.2024, il Presidente, dott.ssa A. Angiuli, fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Seguivano due rinvii, uno disposto d'ufficio e l'altro per consentire la rimessione in termini di parte ricorrente, ai fini della rinotifica dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione udienza.
Con comparsa depositata in data 22.09.2025, si costituiva il sig. il quale non CP_1
si opponeva alla richiesta di pronuncia della separazione personale né alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva di dichiarare le parti non tenute reciprocamente all'assegno di mantenimento.
In data 24.09.2025, con ordinanza resa in sostituzione d'udienza, il Giudice relatore dava atto del deposito di note scritte e dell'accordo raggiunto dalle parti;
pertanto, visto il parere favorevole del P.M. reso in data 30.10.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo ancora tale domanda procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione di non volersi conciliare. Le parti dovranno anche, con le medesime note scritte, confermare in relazione al divorzio le conclusioni già formulate nel giudizio di separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, nel giudizio civile n.
1339/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 13.06.1992 CP_1
nel Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) - atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al N. 33 parte II serie A - anno 1992;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 02/10/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1339/2024 promossa da:
(C.F. ), nata ad [...], Parte_1 C.F._1
il 02/12/1971 ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Torino (TO), Via Amedeo
Avogadro n. 26, presso lo studio dell'avv. DOLFI FEDERICA (C.F. – C.F._2
pec: che la rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
12/01/1968, ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Torino, via Talucchi n. 1, presso lo studio dell'avv. GOTTERO STEFANIA (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._4
difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 24.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.: “le parti si riportano alla volontà di separarsi e stante le condizioni economiche dei coniugi, dichiararli non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
decorsi i termini di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma del provvedimento di separazione, chiedendo di confermare le condizioni concordate dai coniugi nel ricorso”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 14.10.2024, Parte_1
esponeva:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 13.06.1992, nel Comune di
Isola di Capo Rizzuto (KR), con il signor con atto iscritto nei registri CP_1
dello Stato Civile di detto Comune al N. 33 parte II serie A - anno 1992;
- che dalla loro unione nascevano tre figli: nato a [...] il [...], Per_1
nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], tutti Per_2 Per_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che da anni non coabita più con il marito, posto che lo stesso si è trovato dapprima in regime di detenzione domiciliare e successivamente in regime di detenzione in carcere a
Isola di Capo Rizzuto (KR);
- che pertanto, veniva meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Tanto premesso, la signora chiedeva che il Tribunale pronunciasse la loro separazione Pt_1
domandando altresì, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, la rimessione della causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla separazione personale.
Con decreto di assegnazione della causa del 25.10.2024, il Presidente, dott.ssa A. Angiuli, fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Seguivano due rinvii, uno disposto d'ufficio e l'altro per consentire la rimessione in termini di parte ricorrente, ai fini della rinotifica dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione udienza.
Con comparsa depositata in data 22.09.2025, si costituiva il sig. il quale non CP_1
si opponeva alla richiesta di pronuncia della separazione personale né alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva di dichiarare le parti non tenute reciprocamente all'assegno di mantenimento.
In data 24.09.2025, con ordinanza resa in sostituzione d'udienza, il Giudice relatore dava atto del deposito di note scritte e dell'accordo raggiunto dalle parti;
pertanto, visto il parere favorevole del P.M. reso in data 30.10.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo ancora tale domanda procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione di non volersi conciliare. Le parti dovranno anche, con le medesime note scritte, confermare in relazione al divorzio le conclusioni già formulate nel giudizio di separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, nel giudizio civile n.
1339/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 13.06.1992 CP_1
nel Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) - atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al N. 33 parte II serie A - anno 1992;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 02/10/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli