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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. FA Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16522/2024 r.g., promossa da
nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
NA TI del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente contro
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
FA ON del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
1 Conclusioni comuni del ricorrente e della resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01 aprile 2012 a LA Predosa (BO) tra la Sig.ra CP_1
e il Sig. ordinando all'Ufficiale dello
[...] Parte_1
stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. disporre che la figlia continuerà a risiedere Persona_1
nell'abitazione con la madre Sig.ra fino alla Controparte_1
maggiore età della figlia o comunque finché la figlia non abbia raggiunto l'indipendenza economica;
3. disporre l'affido condiviso della figlia minore
[...]
a entrambi i genitori, con residenza abituale presso la Per_1
madre; disporre che i genitori dovranno esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
disporre che i genitori dovranno cooperare e collaborare per la equilibrata crescita psicofisica della figlia sotto ogni profilo seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
disporre che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore dovranno essere assunte
2 dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4. in merito alle frequentazioni genitori-figlia, disporre che i tempi di permanenza presso il padre e la madre siano regolati come segue: compatibilmente con le esigenze della minore e previo accordo tra le parti da comunicarsi entro un congruo termine di preavviso (almeno 7 giorni prima) la minore trascorrerà: i) nella settimana in cui il padre lavora su turno della mattina pernotterà a casa della madre dal lunedì al giovedì Per_1
compreso e starà tutti i pomeriggi con il padre;
ii) nella settimana in cui il padre lavorerà sul turno pomeridiano dormirà tutte Per_1
le sere dal lunedì al giovedì presso la casa del papà e starà con la mamma tutti i pomeriggi. I fine settimana saranno alternati: con un genitore dal termine delle attività scolastiche del venerdì fino al lunedì al rientro a scuola, e con l'altro genitore il fine settimana successivo, salvo diverso accordo tra i genitori. I genitori possono accordarsi di modificare la regolamentazione dei tempi di permanenza sopra descritta purché il nuovo accordo preveda comunque che durante ogni settimana la figlia Persona_1
trascorrerà con ciascun genitore lo stesso tempo e lo stesso numero di giorni (50% con la madre e 50% con il padre). Gli spostamenti di verranno effettuati da entrambi i genitori Per_1
compatibilmente con gli impegni di lavoro di ciascun genitore. per il resto si seguirà la seguente regolamentazione: - salvo diversi accordi, la minore trascorrerà con il padre e con la madre
3 le varie festività vigilia di Natale e 25 dicembre, 31 dicembre e primo gennaio, la Santa Pasqua ed il giorno dell'Angelo, secondo il principio dell'alternanza; - nel periodo delle vacanze estive, nei mesi di giugno, luglio e agosto, la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori 15 giorni consecutivi da stabilirsi concordemente, fermo l'obbligo per entrambi i genitori di comunicare tempestivamente i rispettivi luoghi di permanenza, se diversi dalle località di residenza o domicilio, e recapiti telefonici per garantire la reciproca reperibilità; restano in ogni caso salvi i diversi accordi tra le parti anche in relazione agli impegni scolastici/ricreativi della figlia e lavorativi dei genitori;
- in ogni caso, sia il padre che la madre, quando la figlia si troverà in vacanza con l'altro di essi, avranno diritto a fare visita alla bambina preavvertendo il genitore momentaneamente affidatario con un anticipo di almeno 48 ore;
- la minore trascorrerà il compleanno preferibilmente con entrambi i genitori o in subordine ad anni alterni separatamente con ciascuno di essi;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'aIternanza annuale;
5. disporre che iI Sig. corrisponda alla Sig.ra Parte_1
a titolo assegno divorzile una tantum la somma Controparte_1
di € 9.000,00 da corrispondersi in 30 mesi dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, per un importo pari ad euro 300,00 entro il giorno 15 di ogni mese, con bonifico bancario al seguente IBAN [...];
4 6. disporre che iI Sig. corrisponda Parte_1
mensilmente alla Sig.ra a titolo di mantenimento Controparte_1
della figlia, fino alia maggiore età di quest'ultima e comunque finché la figlia non abbia raggiunto l'indipendenza economica, la somma di Euro 200,00 (soggetta a rivalutazione ISTAT annuale) entro il giorno 15 di ogni mese, con bonifico bancario al seguente
IBAN [...];
7. disporre che entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie nell'interesse della figlia, sino all'autosufficienza economica di , con possibilità Per_1
di compensazione reciproca, come da Protocollo nei procedimenti in materia di famiglia del Tribunale di Bologna, precisando che: a) le spese ricomprese nel contributo al mantenimento ordinario Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona b) le spese straordinarie che non richiedono preventivo accordo: le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervenga tra i genitori, a causa o dopo lo scioglimento dell'unione, documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa (a titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese spese per i trattamenti e i farmaci prescritti, spese scolastiche che
5 sono conseguenza della scelta concordata dei genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico – ricreative- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici ed oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza. c) Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori secondo le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa entro e
6 non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. d) La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
8. disporre la compensazione integrale delle spese di lite”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato proprie conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 21 novembre 2014,
[...]
premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
il 1° aprile 2012 a LA Predosa (Bologna), che
[...]
dall'unione era nata il [...] la figlia e Persona_1
che in data 21 giugno 2018, sull'accordo delle parti, il Tribunale di Bologna aveva omologato la separazione personale dei coniugi, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili (rectius lo scioglimento) del matrimonio contratto con che fosse confermato il regime di Controparte_1
affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1
genitori, che in parziale modifica del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi, fosse disposto il collocamento prevalente della figlia presso la residenza del padre, con diritto di visita del genitore non collocatario secondo le modalità indicate nel ricorso o, in subordine, che fosse disposto il collocamento
7 paritario della minore presso i genitori, che fosse posto a carico della madre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario, unicamente la sua quota del 50% dell'assegno unico erogato dall'INPS o, in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda di collocamento paritario di , che fosse Per_1
disposto che nulla era dovuto a titolo di mantenimento ordinario in ragione del richiesto mantenimento diretto o in via di ulteriore subordine, che fosse confermata l'attuale somma di € 250,00 o fosse determinata una diversa somma ritenuta di giustizia, in ogni caso con il rimborso del 50% delle spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di Bologna. Il ricorrente chiedeva altresì che fosse dato atto che i coniugi erano economicamente autosufficienti e che nulla era dovuto a titolo di mantenimento l'uno verso l'altro e che, conseguentemente, fosse revocato l'assegno di mantenimento in favore della convenuta a far tempo dalla domanda.
Si costituiva la quale si associava alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio, ma chiedeva, oltre all'affido condiviso della figlia minore, la collocazione della figlia presso di sé, che fosse disposta la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, che fosse posto a carico di
[...]
l'obbligo di versare mensilmente a a Parte_1 Controparte_1
titolo di mantenimento della moglie e di assegno divorzile, la somma di euro 292,25 (soggetta a rivalutazione ISTAT annuale) entro il giorno 15 di ogni mese, che fosse posto a carico del
8 convenuto l'obbligo di versare mensilmente alla resistente, a titolo di mantenimento della figlia, la somma di euro 450,00
(soggetta a rivalutazione ISTAT annuale) entro il giorno 15 di ogni mese e che fosse disposto che entrambi i genitori contribuissero, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie nell'interesse della figlia, come da Protocollo nei procedimenti in materia di famiglia del Tribunale di Bologna.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del 6 marzo 2025 e Parte_1 CP_1
venivano sentiti dal Presidente relatore e veniva esperito
[...]
con esito negativo un tentativo di conciliazione. I difensori si riportavano quindi ai rispettivi scritti difensivi e alle proprie istanze.
Con ordinanza resa fuori udienza, il Presidente relatore pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti e provvedeva inoltre sull'istruttoria. In seguito, su concorde istanza dei coniugi, motivata dalla pendenza di trattative per una probabile formulazione di conclusioni comuni, il Presidente revocava l'ordinanza del 3 aprile 2025 nella parte in cui aveva fissato l'udienza per l'audizione della figlia minore delle parti e rinviava la causa ad una successiva udienza, alla quale i difensori facevano presente che era stato raggiunto un accordo di massima fra i coniugi per la formulazione di conclusioni comuni e chiedevano, pertanto, che fosse fissata l'udienza conclusiva, con sostituzione dell'udienza stessa con il deposito di note scritte ex
9 art. 127 ter c.p.c. Recepita l'istanza, veniva fissata l'udienza del
7 ottobre 2025, alle ore 9,10, sostituita dal deposito di note scritte, preso atto del deposito delle quali, il Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Va osservato preliminarmente che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Quanto all'intervento del Pubblico Ministero, questo
Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza”
(cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n.
12254);
Nella fattispecie in esame il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della
Repubblica il 29 novembre 2024 e la circostanza che il Pubblico
Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
Ciò premesso, rileva il Tribunale che, come si desume dai documenti prodotti in giudizio, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e
10 successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla loro comparizione all'udienza presidenziale del 23 maggio 2018 nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Bologna il 21 giugno
2018.
Si deve ritenere inoltre che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione, al contenuto degli scritti difensivi del ricorrente e della resistente e all'impossibilità per gli stessi di riconciliarsi.
Quanto alle condizioni del divorzio, si osserva che l'accordo raggiunto da e non Parte_1 Controparte_1
presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, così come esposte nei rispettivi scritti difensivi e all'udienza del 6 marzo 2025, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore, garantendo alla stessa un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Vanno dunque recepite le comuni conclusioni rassegnate dal ricorrente e dalla resistente e sopra riportate.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come concordemente richiesto dal ricorrente e dalla resistente.
P. Q. M.
11 il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a LA
Predosa (Bologna) il 1° aprile 2012 da nato a Parte_1
Bologna l'8 novembre 1974 e nata a [...] il Controparte_1
14 agosto 1983, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di LA Predosa al n. 4, parte I, dell'anno 2012, alle condizioni oggetto delle comuni conclusioni rassegnate dal ricorrente e dalla resistente e sopra riportate;
B) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LA
Predosa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 21 ottobre 2025.
Il Presidente est.
dott. FA Giusberti
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