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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/07/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4032/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 22/1/2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
già (c.f. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Formia (LT), in Via Delle Fosse, elettivamente domiciliata a Formia (LT), in Vico Della Torre n. 27, presso lo studio dell'avv. Bruno Redivo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla citazione introduttiva attrice
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale ad Eindhoven (Olanda), elettivamente domiciliata a Frosinone, in Viale Pietro
Tiravanti n. 31, presso lo studio dell'avv. Alfredo Sica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Sica e
LA IN giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 4/2/2020 convenuta
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 con sede legale a Roma, in Via Della Scrofa n. 117, elettivamente domiciliata a Roma, Via Giuseppe
Ferrari n. 4, presso lo studio dell'avv. Marco Conforti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 18/9/2020 convenuta
(c.f. ), in persona del liquidatore pro Controparte_3 P.IVA_4 tempore, con sede a Fiano Romano (RM), in Piazza Falcone e Borsellino n. 1, elettivamente domiciliata a
Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 4, presso lo studio dell'avv. Luciano Brunotti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 21/9/2020 convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'1/11/2019 la (in precedenza Parte_1 [...]
ha agito nei confronti della della Parte_2 Controparte_1 [...]
e della ai fini dell'accertamento in Controparte_3 Controparte_2 sede giudiziale dell'inottemperanza, ad opera delle prime due, degli oneri nascenti da contratti di acquisto/noleggio e leasing operativo stipulati nel 2016 e dell'inesistenza, rispetto alla terza, di rapporti obbligatori suscettibili di tutela. A sostegno dei propri assunti l'attrice ha dedotto che dopo una pregressa relazione negoziale avente ad oggetto la stampante Konica Minolta Bizhub C 454, il 19/12/2016 aveva concluso con la un contratto di acquisto/noleggio riguardante una diversa stampante CP_3
Konica Minolta Bizhub, denominata C 6000. Ha evidenziato, ancora, che la convenzione, collegata a un contratto di leasing operativo concluso il 21/12/2016 con la , prevedeva un canone di € 350,00 CP_1 al mese più Iva da versare per i successivi sei anni alla locatrice, resasi acquirente del macchinario di proprietà della e l'obbligo, per quest'ultima, di curare l'installazione, il collaudo e la CP_3 manutenzione del bene;
a fronte di tale impegno per ogni singola fotocopia emessa dalla stampante la avrebbe ricevuto un compenso calcolato grazie a un contatore automatico presente sul CP_3 manufatto. Tanto premesso, ha riferito che a causa di malfunzionamenti segnalati a Controparte_4 più riprese senza riscontro, culminati nell'agosto del 2018 con la definitiva inservibilità del bene, usato e già autore di migliaia di stampe, anziché nuovo, come ritenuto alla stipula dei contratti, si era vista costretta, il 16/1/2019, a recedere dagli accordi e a sospendere il versamento del corrispettivo a decorrere dalla scadenza successiva, fissata per il 21/1/2019. Ha dato conto, in aggiunta, della ricezione, nel 2018, di due fatture e solleciti di pagamento per canoni di stampa, riconducibili all'uso della C 6000, da parte della con la quale tuttavia non aveva mai avuto alcun rapporto commerciale. Controparte_2
A detta dell'istante per i motivi anzidetti le controparti, tenute ad osservare le previsioni del codice civile in materia di locazione alla luce della connotazione “operativa” del leasing e della vessatorietà delle clausole inserite nel contratto, non avrebbero titolo per pretendere alcunché a titolo di compenso. Sulla scorta di quanto precede la Stampa e Stampa ha chiesto la risoluzione per inadempimento della
[...] el contratto di acquisto/noleggio, la risoluzione per inadempimento della del contratto CP_3 CP_1 di leasing, la declaratoria della responsabilità contrattuale o extracontrattuale e dell'infondatezza delle pretese creditorie dei due enti e di quelle vantate dalla in subordine, la declaratoria della CP_2 legittimità del recesso esercitato con riferimento ai contratti di acquisto/noleggio e di leasing, la riduzione del canone eventualmente dovuto per effetto degli inadempimenti di cui si è detto e la manleva della
[...] rispetto a ogni rivendicazione che dovesse essere avanzata nei suoi riguardi dalla . CP_3 CP_1
***
Costituita con comparsa del 4/2/2020, la in via pregiudiziale ha eccepito l'improcedibilità della CP_1 domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Ha rilevato, inoltre, l'incompetenza territoriale del giudice adito in virtù sia della presenza, nel contratto di leasing, di una clausola finalizzata a devolvere alla cognizione esclusiva del Tribunale di Milano ogni controversia scaturita dalla convenzione, sia dell'applicabilità alla fattispecie del combinato disposto degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c., tale da radicare la causa presso il foro lombardo in base ai criteri generali di riparto. Nel merito la società ha precisato che ai sensi dell'art. 8 della convenzione non sarebbe dovuta rimanere a carico della parte locatrice la responsabilità derivante da vizi, difetti di funzionamento o inadempimenti degli oneri di manutenzione della stampante. Ha fatto presente, nella stessa prospettiva, di aver rispettato con puntualità e diligenza tutte le obbligazioni assunte nell'accordo verso l'utilizzatrice del macchinario (in primis, l'acquisto e la consegna del bene, scelto dall'utilizzatore in accordo con la . A detta della era CP_3 CP_1 stata la piuttosto, a rendersi inadempiente nel pagamento dei dieci canoni di locazione Parte_1 maturati nel periodo compreso tra il 21/1/2019 e il 7/11/2019 - data di ricezione, ad opera dell'attrice, della comunicazione di risoluzione inoltrata in conseguenza del perdurare della mora – e a non provvedere alla riconsegna della stampante in conseguenza dell'interruzione anticipata del rapporto. Sul rilievo della piena legittimità delle deroghe, previste nel contratto di leasing, alle previsioni codicistiche in tema di locazione, oggetto di specifica approvazione per iscritto ex att. 1341 e 1342 c.c., la convenuta ha concluso per il rigetto delle richieste attoree e per la condanna dell'istante, in via riconvenzionale, al pagamento degli arretrati maturati, corrispondenti in totale € 4.309,20 più interessi, e alla restituzione del manufatto.
*** All'udienza del 26/2/2020 è stata dichiarata la contumacia della e della CP_3 CP_2
Sono stati concessi, inoltre, i termini per l'esperimento della mediazione, poi rivelatasi infruttuosa.
Con ordinanza del 20/7/2020 il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dalla . CP_1
***
Il 18/9/2020 si è costituita la Sulle fatture menzionate in citazione la convenuta ha dichiarato CP_2 di essere succeduta alla nei rapporti di assistenza tecnica intrattenuti con alcuni clienti, CP_3 tra i quali l'attrice, per effetto di cessioni contrattuali riconducibili a una più complessa operazione societaria, debitamente comunicata agli interessati. Ha negato, per il resto, di aver violato le obbligazioni assunte nel periodo a cui si riferiscono le richieste di pagamento trasmesse alla Stampa e Stampa.
Riservandosi di agire in altra sede per ottenere il dovuto la ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
***
Costituitasi anch'essa tardivamente, nella comparsa del 21/9/2020 la ha rilevato che al CP_3 momento dell'installazione e del collaudo della stampante e in occasione dei successivi gli interventi di manutenzione richiesti dalla Stampa e Stampa non erano mai emersi vizi o difetti di funzionamenti del macchinario, denunciati, comunque in maniera alquanto generica, solo nella comunicazione di recesso del 16/1/2019. Ad avviso della società altrettanto indefinite devono ritenersi le censure formulate nell'atto introduttivo del contenzioso, inidoneo a consentire alle controparti un'adeguata difesa;
nel manifestare le e Stampa, in ogni caso, non avrebbe rispettato il termine di decadenza Parte_1 sancito dall'art. 1495 c.c.; senza contare che nel corso del rapporto la Stampa si sarebbe dovuta Pt_1 rivolgere ad altre ditte specializzate per risolvere eventuali problematiche riscontrate. In forza di tali eccezioni la ha chiesto il rigetto integrale della domanda;
in subordine, l'accertamento CP_3 dell'imputabilità all'utilizzatrice di eventuali malfunzionamenti della stampante ai sensi dell'art. 1227, c.
2, c.c.; in via di ulteriore subordine, l'accertamento della responsabilità concorrente dell'istante ex art. 1227, c. 1, c.c. nella verificazione degli inadempimenti e dei danni lamentati nelle difese attoree.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, in via pregiudiziale devono essere rigettate le eccezioni di incompetenza territoriale reiterate dalla negli scritti conclusionali. CP_1
Con riferimento alla deroga pattizia stabilita dall'art. 28 del contratto di leasing operativo del 21/12/2016 in favore del Tribunale di Milano ci si riporta alle considerazioni svolte all'udienza cartolare del 20/7/2020.
Occorre ribadire, in particolare, che secondo un condivisibile orientamento della Corte di Cassazione “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art.
1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose
e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Cass. 9/7/2018, n. 17939; più di recente Cass. 14/2/2024, n. 4126; v. ante
Cass. 13/11/2014, n. 24193, sui patti in deroga alle regole di ripartizione della competenza: “la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre, perché unicamente in tal modo viene convenientemente richiamata l'attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, incluse quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art.
1341, comma 2, c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate”; per alcune sentenze conformi della giurisprudenza di merito cfr. Trib. Vicenza, 28/3/2017, n. 1014; Corte di Appello di Campobasso 25/9/2017, n. 353; Trib. Reggio Emilia 24/4/2018, n. 623; Trib. Velletri 16/4/2020, n.
647; Trib. Treviso, 9/3/2022, n. 374; Corte di Appello di Milano, Sez. spec. Imprese 21/6/2023, n. 2049). Dalla lettura della convenzione di leasing, sottoscritta mediante modulo precompilato, emerge che la clausola in contestazione, come del resto quelle in tema di oneri e responsabilità, è stata sottoscritta in blocco con l'apposizione della firma sotto a un riquadro preceduto da un elenco di articoli muniti di rubrica.
Sulla competenza quest'ultima allude in via generica alla giurisdizione e ai mezzi di tutela stragiudiziale.
A fronte di un simile quadro il Tribunale ritiene che l'approvazione non possa dirsi conforme alla legge.
In coerenza con il citato indirizzo interpretativo è escluso che possa dirsi competente il Tribunale di Milano.
Alle stesse conclusioni si perviene applicando il combinato disposto degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c..
Come anticipato, nell'atto introduttivo del giudizio la Stampa e Stampa ha allegato l'inadempimento, da parte della e della tra l'altro, delle obbligazioni di manutenzione e assistenza CP_1 CP_3 tecnica derivanti dai due contratti per effetto dei quali aveva ricevuto la più volte menzionata stampante.
Si tratta, in entrambi i casi, di prestazioni che ai sensi dell'art. 1182, c. 1, c.c. si sarebbero dovute eseguire presso la sede della società utilizzatrice del macchinario, ubicata a Formia (LT), in Via delle Fosse.
Una conferma in tal senso si rinviene al punto n. 1) della “comunicazione ufficiale” con cui il 20/12/2016 la ha reso edotta l'attrice della necessità di firmare il “nuovo contatto di locazione”. CP_3
Nella missiva, infatti, si specifica che l'installazione dell'apparecchiatura sarebbe avvenuta “in loco”.
Se ne ricavano l'operatività del foro alternativo ex art. 20 c.p.c., con conseguente competenza del giudice adito, e la devoluzione a quest'ultimo anche delle domande riconvenzionali ai sensi dell'art. 36 c.p.c..
***
Nel merito il Tribunale è del parere che le richieste avanzate dalla Stampa e Stampa siano fondate.
Nonostante il riferimento testuale all'acquisto/noleggio nell'intestazione e nel testo della convenzione, sussistono elementi sufficienti per ritenere, ai sensi dei criteri ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 c.c. ss., che il contratto stipulato il 19/12/2016 tra l'attrice e la specialmente se interpretato CP_3 alla luce della pressoché contestuale convenzione di leasing, vada qualificato in termini di locazione atipica di bene mobile nel quale la componente della manutenzione e degli altri servizi aggiuntivi di assistenza tecnica garantiti dalla ex proprietaria del manufatto assumono una rilevanza causale preponderante.
Ciò posto, è noto, che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione debba provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare per il resto ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte.
Spetta al debitore convenuto, per converso, dimostrare il fatto estintivo della pretesa giuridica altrui, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile nel caso in cui sia sollevata un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (in questo caso, in effetti, si invertono i ruoli delle parti, poiché il debitore è tenuto solo ad allegare l'altrui inadempimento, mentre è il creditore a dover provare il proprio adempimento o il fatto che l'obbligazione non sia scaduta).
Al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento anche quando si controverta dell'inesatta esecuzione del contratto, gravando in questi casi sempre sul debitore la prova dell'esatto adempimento quale fatto estintivo della propria obbligazione (oltre a Cass. S.U. 30/10/2001,
n. 13533 v. tra le altre Cass. 15/7/2011, n. 15659; Cass. 20/1/2015, n. 826; Cass, 21/5/2019, n. 13685).
Alla stregua dei principi appena visti può dirsi che la e ha provato la fonte del suo diritto Pt_1 Pt_1
e allegato in termini sufficientemente chiari l'inadempimento della ricondotto dall'attrice, CP_3 nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., a un ripetuto e costante inceppamento della carta, a mancate stampe e a “errori di software” destinati a rendere indispensabile il riavvio del macchinario con riferimento al primo semestre del 2018, e alla definitiva cessazione del funzionamento del bene nei mesi successivi.
Sarebbe spettato alla dimostrare di aver adempiuto l'obbligo di manutenzione assunto nel CP_3 contratto del 19/12/2016 o sollevare un'eccezione di inadempimento per contrastare le deduzioni attoree.
All'atto della costituzione la società, in maniera alquanto contraddittoria, ha dapprima dichiarato che durante gli interventi di manutenzione richiesti non sarebbero mai stati riscontrati gli asseriti malfunzionamenti salvo precisare che in seguito l'istante non aveva mai dato sollevato alcuna lamentela.
Tale ultima doglianza è senz'altro infondata poiché sono presenti tra gli allegati e mail inviate all'indirizzo il 22/3/2018 e il 3/9/2018 (oltre ad analoghe comunicazioni dell'anno precedente) Email_1 attestanti l'intenzione dell'utilizzatrice di sollecitare l'esecuzione di interventi tecnici da parte della società.
Ulteriore argomento a sostegno dell'esistenza dell'obbligazione manutentiva a carico della CP_3 si rintraccia nelle difese della (non smentite sul punto dall'interessata), secondo cui sarebbe CP_2 subentrata alla prima, a seguito di cessione, nel servizio di assistenza dedotto nella convenzione del 2016.
Sentiti come testimoni, il signor , ex accomandatario della Stampa e Stampa s.a.s., figlio Parte_2 dell'attuale amministratore, e la signora , dipendente dell'utilizzatrice, del tutto Controparte_5 indifferente ai fatti di causa, hanno confermato l'esistenza di ripetuti malfunzionamenti della stampante.
Entrambi hanno precisato di aver contattato la per l'assistenza, senza ottenere risposta. CP_3
Le dichiarazioni del teste , intervenuto presso la sede della Stampa e Stampa per cercare Testimone_1 di risolvere i problemi denotati dalla stampante offrono ulteriori argomenti a sostegno delle tesi attoree volte a smentire le contestazioni della sull'inerzia mostrata dall'istante in corso di rapporto. CP_3
Tenuto conto delle emergenze probatorie si deve necessariamente concludere che la convenuta si sia resa autrice di violazioni degli obblighi di assistenza e manutenzione assunti nel contratto di acquisto/noleggio del 19/12/2016 così gravi da giustificare la risoluzione del rapporto per inadempimento del debitore.
***
La permanenza della proprietà del bene in capo alla parte locatrice alla scadenza del rapporto induce a ritenere che l'accordo concluso il 21/12/2016 tra e qualificato come CP_1 Parte_1
“contratto di locazione operativa n. 3703627”, configuri un “leasing di godimento”, fattispecie elaborata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 7/1/1993, n. 65) formatasi prima della Legge n. 124/2017.
All'art. 1, c. 136 il provvedimento ha introdotto nell'ordinamento il cosiddetto “leasing finanziario” superando così la tradizionale distinzione esistente tra il “leasing di godimento” e il “leasing traslativo”
(v. Cass. 23/5/2019: “in tema di locazione finanziaria, ricorre la figura del leasing di godimento se
l'insieme dei canoni è significativamente inferiore alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene e lascia non coperta una parte rilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente livello;
ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione”).
La fattispecie si caratterizza, salvo patto contrario, per l'applicazione della disciplina della locazione.
A tanto consegue che non possono essere invocate dal locatore le decadenze previste per la vendita.
La risoluzione, inoltre, di norma non si estende alle prestazioni già eseguite, secondo quanto disposto dall'art. 1458 c.c., c. 1, secondo alinea, in materia di contratti a esecuzione continuata e periodica.
Si riscontra, invero, una piena sinallagmaticità tra le reciproche prestazioni, sicché l'utilizzatore è tenuto a restituire il bene alla scadenza del rapporto, mentre il concedente ha diritto a mantenere le rate riscosse.
La ha chiesto la risoluzione del contratto lamentando l'inadempimento delle obbligazioni Parte_1 incombenti sul locatore ai sensi dell'art. art. 1575 c.c. e la sussistenza di alcuni vizi ex art. 1578 c.c..
Per stessa ammissione della società attrice gli artt. 7 e 8 della convenzione escludono l'applicabilità di numerose norme codicistiche previste per la locazione, tra cui proprio gli artt. 1575 c.c. e 1578 c.c..
Valgono anche a tale riguardo le statuizioni assunte in relazione al carattere abusivo delle clausole di deroga alle regole sulla competenza territoriale per difetto di specifica approvazione in forma scritta.
L'illegittimità della sottoscrizione in blocco comporta, quindi, l'inefficacia delle numerose clausole vessatorie previste dal contratto del 21/12/2016 e la piena operatività delle previsioni codicistiche, comprese quelle inerenti agli obblighi di manutenzione del bene locato e alla garanzia in caso di vizi.
Per questo motivo anche nei rapporti tra la e Stampa e la trova applicazione il principio Pt_1 CP_1 per cui il creditore deve provare il titolo e allegare l'inadempimento della controparte, tenuta per contro a provare di aver assolto le obbligazioni contrattuali o a sollevare l'eccezione di inadempimento.
Si è detto delle problematiche (mai risolte) che fin dall'inizio hanno connotato l'uso della stampante.
Non vi è prova che la abbia risolto i vizi che impedivano alla stampante di assolvere in modo CP_1 corretto la funzione per cui era stata presa in leasing né che abbia operato in altro modo per ripararla.
La convenuta non ha neppure qualificato la propria inerzia in termini di eccezione di inadempimento.
Come stabilito per la può reputarsi integrata una causa di risoluzione della convenzione. CP_3
Le ragioni dell'imputabilità della fine anticipata del rapporto alla , fondate sulla sostanziale inutilità CP_1 del macchinario, escludono il diritto della convenuta a percepire i canoni richiesti alla Stampa e Stampa.
La fornitrice può pretendere, invece, la restituzione della stampante, dovuta ai sensi dell'art. 1458 c.c..
***
Merita accoglimento pure la domanda di accertamento negativo proposta dall'attrice contro la CP_2
Nelle proprie articolazioni difensive la società ha eccepito di essere subentrata nel servizio di manutenzione svolto dalla Le fatture emesse dalla convenuta fanno infatti espressa CP_3 menzione del contratto di acquisto/noleggio concluso nel 2016 tra la Stampa e la dante causa. Pt_1
L'istante ha fatto giustamente osservare, tuttavia, che risulta violato il dettato dell'art. 1406 c.c..
Affinché la cessione del contratto sia valida la norma richiede una manifestazione di consenso del contraente ceduto (v. ad esempio Cass. 22/11/2019, n. 30525: “Poiché la cessione del contratto ex artt.
1406 e ss. c.c. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, cioè del cedente, del cessionario e del contraente ceduto”). Cont In mancanza di prove certe in tal senso, la on può considerarsi creditrice della Stampa e Stampa.
***
Secondo soccombenza le convenute sono obbligate in solido a corrispondere all'attrice gli oneri di giudizio, stimabili in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di non elevata complessità in € 7.964,00 (€ 264,00 per esborsi, € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase di trattazione, € 2.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4032/2019 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la risoluzione per inadempimento di del Controparte_3 contratto concluso il 19/12/2016 dalla società con la all'epoca Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_2
➢ dichiara la risoluzione per inadempimento di B.V. del contratto Controparte_1 concluso il 21/12/2016 dalla società con all'epoca Parte_1 Parte_1 [...]
Parte_2
➢ condanna alla restituzione a B.V. della Parte_1 Controparte_1 stampante individuata in motivazione;
➢ dichiara l'inesistenza di ogni rapporto contrattuale tra e Parte_1 Controparte_2
e che di conseguenza nulla è dovuto dalla prima in favore della seconda;
[...]
➢ condanna e Controparte_1 Controparte_3 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di degli Controparte_2 Parte_1 oneri di giudizio, stimabili in € 7.964,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Cassino, 3/7/2025 il giudice Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4032/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 22/1/2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
già (c.f. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Formia (LT), in Via Delle Fosse, elettivamente domiciliata a Formia (LT), in Vico Della Torre n. 27, presso lo studio dell'avv. Bruno Redivo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla citazione introduttiva attrice
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale ad Eindhoven (Olanda), elettivamente domiciliata a Frosinone, in Viale Pietro
Tiravanti n. 31, presso lo studio dell'avv. Alfredo Sica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Sica e
LA IN giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 4/2/2020 convenuta
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 con sede legale a Roma, in Via Della Scrofa n. 117, elettivamente domiciliata a Roma, Via Giuseppe
Ferrari n. 4, presso lo studio dell'avv. Marco Conforti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 18/9/2020 convenuta
(c.f. ), in persona del liquidatore pro Controparte_3 P.IVA_4 tempore, con sede a Fiano Romano (RM), in Piazza Falcone e Borsellino n. 1, elettivamente domiciliata a
Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 4, presso lo studio dell'avv. Luciano Brunotti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 21/9/2020 convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'1/11/2019 la (in precedenza Parte_1 [...]
ha agito nei confronti della della Parte_2 Controparte_1 [...]
e della ai fini dell'accertamento in Controparte_3 Controparte_2 sede giudiziale dell'inottemperanza, ad opera delle prime due, degli oneri nascenti da contratti di acquisto/noleggio e leasing operativo stipulati nel 2016 e dell'inesistenza, rispetto alla terza, di rapporti obbligatori suscettibili di tutela. A sostegno dei propri assunti l'attrice ha dedotto che dopo una pregressa relazione negoziale avente ad oggetto la stampante Konica Minolta Bizhub C 454, il 19/12/2016 aveva concluso con la un contratto di acquisto/noleggio riguardante una diversa stampante CP_3
Konica Minolta Bizhub, denominata C 6000. Ha evidenziato, ancora, che la convenzione, collegata a un contratto di leasing operativo concluso il 21/12/2016 con la , prevedeva un canone di € 350,00 CP_1 al mese più Iva da versare per i successivi sei anni alla locatrice, resasi acquirente del macchinario di proprietà della e l'obbligo, per quest'ultima, di curare l'installazione, il collaudo e la CP_3 manutenzione del bene;
a fronte di tale impegno per ogni singola fotocopia emessa dalla stampante la avrebbe ricevuto un compenso calcolato grazie a un contatore automatico presente sul CP_3 manufatto. Tanto premesso, ha riferito che a causa di malfunzionamenti segnalati a Controparte_4 più riprese senza riscontro, culminati nell'agosto del 2018 con la definitiva inservibilità del bene, usato e già autore di migliaia di stampe, anziché nuovo, come ritenuto alla stipula dei contratti, si era vista costretta, il 16/1/2019, a recedere dagli accordi e a sospendere il versamento del corrispettivo a decorrere dalla scadenza successiva, fissata per il 21/1/2019. Ha dato conto, in aggiunta, della ricezione, nel 2018, di due fatture e solleciti di pagamento per canoni di stampa, riconducibili all'uso della C 6000, da parte della con la quale tuttavia non aveva mai avuto alcun rapporto commerciale. Controparte_2
A detta dell'istante per i motivi anzidetti le controparti, tenute ad osservare le previsioni del codice civile in materia di locazione alla luce della connotazione “operativa” del leasing e della vessatorietà delle clausole inserite nel contratto, non avrebbero titolo per pretendere alcunché a titolo di compenso. Sulla scorta di quanto precede la Stampa e Stampa ha chiesto la risoluzione per inadempimento della
[...] el contratto di acquisto/noleggio, la risoluzione per inadempimento della del contratto CP_3 CP_1 di leasing, la declaratoria della responsabilità contrattuale o extracontrattuale e dell'infondatezza delle pretese creditorie dei due enti e di quelle vantate dalla in subordine, la declaratoria della CP_2 legittimità del recesso esercitato con riferimento ai contratti di acquisto/noleggio e di leasing, la riduzione del canone eventualmente dovuto per effetto degli inadempimenti di cui si è detto e la manleva della
[...] rispetto a ogni rivendicazione che dovesse essere avanzata nei suoi riguardi dalla . CP_3 CP_1
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Costituita con comparsa del 4/2/2020, la in via pregiudiziale ha eccepito l'improcedibilità della CP_1 domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Ha rilevato, inoltre, l'incompetenza territoriale del giudice adito in virtù sia della presenza, nel contratto di leasing, di una clausola finalizzata a devolvere alla cognizione esclusiva del Tribunale di Milano ogni controversia scaturita dalla convenzione, sia dell'applicabilità alla fattispecie del combinato disposto degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c., tale da radicare la causa presso il foro lombardo in base ai criteri generali di riparto. Nel merito la società ha precisato che ai sensi dell'art. 8 della convenzione non sarebbe dovuta rimanere a carico della parte locatrice la responsabilità derivante da vizi, difetti di funzionamento o inadempimenti degli oneri di manutenzione della stampante. Ha fatto presente, nella stessa prospettiva, di aver rispettato con puntualità e diligenza tutte le obbligazioni assunte nell'accordo verso l'utilizzatrice del macchinario (in primis, l'acquisto e la consegna del bene, scelto dall'utilizzatore in accordo con la . A detta della era CP_3 CP_1 stata la piuttosto, a rendersi inadempiente nel pagamento dei dieci canoni di locazione Parte_1 maturati nel periodo compreso tra il 21/1/2019 e il 7/11/2019 - data di ricezione, ad opera dell'attrice, della comunicazione di risoluzione inoltrata in conseguenza del perdurare della mora – e a non provvedere alla riconsegna della stampante in conseguenza dell'interruzione anticipata del rapporto. Sul rilievo della piena legittimità delle deroghe, previste nel contratto di leasing, alle previsioni codicistiche in tema di locazione, oggetto di specifica approvazione per iscritto ex att. 1341 e 1342 c.c., la convenuta ha concluso per il rigetto delle richieste attoree e per la condanna dell'istante, in via riconvenzionale, al pagamento degli arretrati maturati, corrispondenti in totale € 4.309,20 più interessi, e alla restituzione del manufatto.
*** All'udienza del 26/2/2020 è stata dichiarata la contumacia della e della CP_3 CP_2
Sono stati concessi, inoltre, i termini per l'esperimento della mediazione, poi rivelatasi infruttuosa.
Con ordinanza del 20/7/2020 il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dalla . CP_1
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Il 18/9/2020 si è costituita la Sulle fatture menzionate in citazione la convenuta ha dichiarato CP_2 di essere succeduta alla nei rapporti di assistenza tecnica intrattenuti con alcuni clienti, CP_3 tra i quali l'attrice, per effetto di cessioni contrattuali riconducibili a una più complessa operazione societaria, debitamente comunicata agli interessati. Ha negato, per il resto, di aver violato le obbligazioni assunte nel periodo a cui si riferiscono le richieste di pagamento trasmesse alla Stampa e Stampa.
Riservandosi di agire in altra sede per ottenere il dovuto la ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
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Costituitasi anch'essa tardivamente, nella comparsa del 21/9/2020 la ha rilevato che al CP_3 momento dell'installazione e del collaudo della stampante e in occasione dei successivi gli interventi di manutenzione richiesti dalla Stampa e Stampa non erano mai emersi vizi o difetti di funzionamenti del macchinario, denunciati, comunque in maniera alquanto generica, solo nella comunicazione di recesso del 16/1/2019. Ad avviso della società altrettanto indefinite devono ritenersi le censure formulate nell'atto introduttivo del contenzioso, inidoneo a consentire alle controparti un'adeguata difesa;
nel manifestare le e Stampa, in ogni caso, non avrebbe rispettato il termine di decadenza Parte_1 sancito dall'art. 1495 c.c.; senza contare che nel corso del rapporto la Stampa si sarebbe dovuta Pt_1 rivolgere ad altre ditte specializzate per risolvere eventuali problematiche riscontrate. In forza di tali eccezioni la ha chiesto il rigetto integrale della domanda;
in subordine, l'accertamento CP_3 dell'imputabilità all'utilizzatrice di eventuali malfunzionamenti della stampante ai sensi dell'art. 1227, c.
2, c.c.; in via di ulteriore subordine, l'accertamento della responsabilità concorrente dell'istante ex art. 1227, c. 1, c.c. nella verificazione degli inadempimenti e dei danni lamentati nelle difese attoree.
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Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, in via pregiudiziale devono essere rigettate le eccezioni di incompetenza territoriale reiterate dalla negli scritti conclusionali. CP_1
Con riferimento alla deroga pattizia stabilita dall'art. 28 del contratto di leasing operativo del 21/12/2016 in favore del Tribunale di Milano ci si riporta alle considerazioni svolte all'udienza cartolare del 20/7/2020.
Occorre ribadire, in particolare, che secondo un condivisibile orientamento della Corte di Cassazione “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art.
1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose
e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Cass. 9/7/2018, n. 17939; più di recente Cass. 14/2/2024, n. 4126; v. ante
Cass. 13/11/2014, n. 24193, sui patti in deroga alle regole di ripartizione della competenza: “la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre, perché unicamente in tal modo viene convenientemente richiamata l'attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, incluse quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art.
1341, comma 2, c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate”; per alcune sentenze conformi della giurisprudenza di merito cfr. Trib. Vicenza, 28/3/2017, n. 1014; Corte di Appello di Campobasso 25/9/2017, n. 353; Trib. Reggio Emilia 24/4/2018, n. 623; Trib. Velletri 16/4/2020, n.
647; Trib. Treviso, 9/3/2022, n. 374; Corte di Appello di Milano, Sez. spec. Imprese 21/6/2023, n. 2049). Dalla lettura della convenzione di leasing, sottoscritta mediante modulo precompilato, emerge che la clausola in contestazione, come del resto quelle in tema di oneri e responsabilità, è stata sottoscritta in blocco con l'apposizione della firma sotto a un riquadro preceduto da un elenco di articoli muniti di rubrica.
Sulla competenza quest'ultima allude in via generica alla giurisdizione e ai mezzi di tutela stragiudiziale.
A fronte di un simile quadro il Tribunale ritiene che l'approvazione non possa dirsi conforme alla legge.
In coerenza con il citato indirizzo interpretativo è escluso che possa dirsi competente il Tribunale di Milano.
Alle stesse conclusioni si perviene applicando il combinato disposto degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c..
Come anticipato, nell'atto introduttivo del giudizio la Stampa e Stampa ha allegato l'inadempimento, da parte della e della tra l'altro, delle obbligazioni di manutenzione e assistenza CP_1 CP_3 tecnica derivanti dai due contratti per effetto dei quali aveva ricevuto la più volte menzionata stampante.
Si tratta, in entrambi i casi, di prestazioni che ai sensi dell'art. 1182, c. 1, c.c. si sarebbero dovute eseguire presso la sede della società utilizzatrice del macchinario, ubicata a Formia (LT), in Via delle Fosse.
Una conferma in tal senso si rinviene al punto n. 1) della “comunicazione ufficiale” con cui il 20/12/2016 la ha reso edotta l'attrice della necessità di firmare il “nuovo contatto di locazione”. CP_3
Nella missiva, infatti, si specifica che l'installazione dell'apparecchiatura sarebbe avvenuta “in loco”.
Se ne ricavano l'operatività del foro alternativo ex art. 20 c.p.c., con conseguente competenza del giudice adito, e la devoluzione a quest'ultimo anche delle domande riconvenzionali ai sensi dell'art. 36 c.p.c..
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Nel merito il Tribunale è del parere che le richieste avanzate dalla Stampa e Stampa siano fondate.
Nonostante il riferimento testuale all'acquisto/noleggio nell'intestazione e nel testo della convenzione, sussistono elementi sufficienti per ritenere, ai sensi dei criteri ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 c.c. ss., che il contratto stipulato il 19/12/2016 tra l'attrice e la specialmente se interpretato CP_3 alla luce della pressoché contestuale convenzione di leasing, vada qualificato in termini di locazione atipica di bene mobile nel quale la componente della manutenzione e degli altri servizi aggiuntivi di assistenza tecnica garantiti dalla ex proprietaria del manufatto assumono una rilevanza causale preponderante.
Ciò posto, è noto, che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione debba provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare per il resto ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte.
Spetta al debitore convenuto, per converso, dimostrare il fatto estintivo della pretesa giuridica altrui, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile nel caso in cui sia sollevata un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (in questo caso, in effetti, si invertono i ruoli delle parti, poiché il debitore è tenuto solo ad allegare l'altrui inadempimento, mentre è il creditore a dover provare il proprio adempimento o il fatto che l'obbligazione non sia scaduta).
Al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento anche quando si controverta dell'inesatta esecuzione del contratto, gravando in questi casi sempre sul debitore la prova dell'esatto adempimento quale fatto estintivo della propria obbligazione (oltre a Cass. S.U. 30/10/2001,
n. 13533 v. tra le altre Cass. 15/7/2011, n. 15659; Cass. 20/1/2015, n. 826; Cass, 21/5/2019, n. 13685).
Alla stregua dei principi appena visti può dirsi che la e ha provato la fonte del suo diritto Pt_1 Pt_1
e allegato in termini sufficientemente chiari l'inadempimento della ricondotto dall'attrice, CP_3 nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., a un ripetuto e costante inceppamento della carta, a mancate stampe e a “errori di software” destinati a rendere indispensabile il riavvio del macchinario con riferimento al primo semestre del 2018, e alla definitiva cessazione del funzionamento del bene nei mesi successivi.
Sarebbe spettato alla dimostrare di aver adempiuto l'obbligo di manutenzione assunto nel CP_3 contratto del 19/12/2016 o sollevare un'eccezione di inadempimento per contrastare le deduzioni attoree.
All'atto della costituzione la società, in maniera alquanto contraddittoria, ha dapprima dichiarato che durante gli interventi di manutenzione richiesti non sarebbero mai stati riscontrati gli asseriti malfunzionamenti salvo precisare che in seguito l'istante non aveva mai dato sollevato alcuna lamentela.
Tale ultima doglianza è senz'altro infondata poiché sono presenti tra gli allegati e mail inviate all'indirizzo il 22/3/2018 e il 3/9/2018 (oltre ad analoghe comunicazioni dell'anno precedente) Email_1 attestanti l'intenzione dell'utilizzatrice di sollecitare l'esecuzione di interventi tecnici da parte della società.
Ulteriore argomento a sostegno dell'esistenza dell'obbligazione manutentiva a carico della CP_3 si rintraccia nelle difese della (non smentite sul punto dall'interessata), secondo cui sarebbe CP_2 subentrata alla prima, a seguito di cessione, nel servizio di assistenza dedotto nella convenzione del 2016.
Sentiti come testimoni, il signor , ex accomandatario della Stampa e Stampa s.a.s., figlio Parte_2 dell'attuale amministratore, e la signora , dipendente dell'utilizzatrice, del tutto Controparte_5 indifferente ai fatti di causa, hanno confermato l'esistenza di ripetuti malfunzionamenti della stampante.
Entrambi hanno precisato di aver contattato la per l'assistenza, senza ottenere risposta. CP_3
Le dichiarazioni del teste , intervenuto presso la sede della Stampa e Stampa per cercare Testimone_1 di risolvere i problemi denotati dalla stampante offrono ulteriori argomenti a sostegno delle tesi attoree volte a smentire le contestazioni della sull'inerzia mostrata dall'istante in corso di rapporto. CP_3
Tenuto conto delle emergenze probatorie si deve necessariamente concludere che la convenuta si sia resa autrice di violazioni degli obblighi di assistenza e manutenzione assunti nel contratto di acquisto/noleggio del 19/12/2016 così gravi da giustificare la risoluzione del rapporto per inadempimento del debitore.
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La permanenza della proprietà del bene in capo alla parte locatrice alla scadenza del rapporto induce a ritenere che l'accordo concluso il 21/12/2016 tra e qualificato come CP_1 Parte_1
“contratto di locazione operativa n. 3703627”, configuri un “leasing di godimento”, fattispecie elaborata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 7/1/1993, n. 65) formatasi prima della Legge n. 124/2017.
All'art. 1, c. 136 il provvedimento ha introdotto nell'ordinamento il cosiddetto “leasing finanziario” superando così la tradizionale distinzione esistente tra il “leasing di godimento” e il “leasing traslativo”
(v. Cass. 23/5/2019: “in tema di locazione finanziaria, ricorre la figura del leasing di godimento se
l'insieme dei canoni è significativamente inferiore alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene e lascia non coperta una parte rilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente livello;
ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione”).
La fattispecie si caratterizza, salvo patto contrario, per l'applicazione della disciplina della locazione.
A tanto consegue che non possono essere invocate dal locatore le decadenze previste per la vendita.
La risoluzione, inoltre, di norma non si estende alle prestazioni già eseguite, secondo quanto disposto dall'art. 1458 c.c., c. 1, secondo alinea, in materia di contratti a esecuzione continuata e periodica.
Si riscontra, invero, una piena sinallagmaticità tra le reciproche prestazioni, sicché l'utilizzatore è tenuto a restituire il bene alla scadenza del rapporto, mentre il concedente ha diritto a mantenere le rate riscosse.
La ha chiesto la risoluzione del contratto lamentando l'inadempimento delle obbligazioni Parte_1 incombenti sul locatore ai sensi dell'art. art. 1575 c.c. e la sussistenza di alcuni vizi ex art. 1578 c.c..
Per stessa ammissione della società attrice gli artt. 7 e 8 della convenzione escludono l'applicabilità di numerose norme codicistiche previste per la locazione, tra cui proprio gli artt. 1575 c.c. e 1578 c.c..
Valgono anche a tale riguardo le statuizioni assunte in relazione al carattere abusivo delle clausole di deroga alle regole sulla competenza territoriale per difetto di specifica approvazione in forma scritta.
L'illegittimità della sottoscrizione in blocco comporta, quindi, l'inefficacia delle numerose clausole vessatorie previste dal contratto del 21/12/2016 e la piena operatività delle previsioni codicistiche, comprese quelle inerenti agli obblighi di manutenzione del bene locato e alla garanzia in caso di vizi.
Per questo motivo anche nei rapporti tra la e Stampa e la trova applicazione il principio Pt_1 CP_1 per cui il creditore deve provare il titolo e allegare l'inadempimento della controparte, tenuta per contro a provare di aver assolto le obbligazioni contrattuali o a sollevare l'eccezione di inadempimento.
Si è detto delle problematiche (mai risolte) che fin dall'inizio hanno connotato l'uso della stampante.
Non vi è prova che la abbia risolto i vizi che impedivano alla stampante di assolvere in modo CP_1 corretto la funzione per cui era stata presa in leasing né che abbia operato in altro modo per ripararla.
La convenuta non ha neppure qualificato la propria inerzia in termini di eccezione di inadempimento.
Come stabilito per la può reputarsi integrata una causa di risoluzione della convenzione. CP_3
Le ragioni dell'imputabilità della fine anticipata del rapporto alla , fondate sulla sostanziale inutilità CP_1 del macchinario, escludono il diritto della convenuta a percepire i canoni richiesti alla Stampa e Stampa.
La fornitrice può pretendere, invece, la restituzione della stampante, dovuta ai sensi dell'art. 1458 c.c..
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Merita accoglimento pure la domanda di accertamento negativo proposta dall'attrice contro la CP_2
Nelle proprie articolazioni difensive la società ha eccepito di essere subentrata nel servizio di manutenzione svolto dalla Le fatture emesse dalla convenuta fanno infatti espressa CP_3 menzione del contratto di acquisto/noleggio concluso nel 2016 tra la Stampa e la dante causa. Pt_1
L'istante ha fatto giustamente osservare, tuttavia, che risulta violato il dettato dell'art. 1406 c.c..
Affinché la cessione del contratto sia valida la norma richiede una manifestazione di consenso del contraente ceduto (v. ad esempio Cass. 22/11/2019, n. 30525: “Poiché la cessione del contratto ex artt.
1406 e ss. c.c. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, cioè del cedente, del cessionario e del contraente ceduto”). Cont In mancanza di prove certe in tal senso, la on può considerarsi creditrice della Stampa e Stampa.
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Secondo soccombenza le convenute sono obbligate in solido a corrispondere all'attrice gli oneri di giudizio, stimabili in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di non elevata complessità in € 7.964,00 (€ 264,00 per esborsi, € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase di trattazione, € 2.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4032/2019 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la risoluzione per inadempimento di del Controparte_3 contratto concluso il 19/12/2016 dalla società con la all'epoca Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_2
➢ dichiara la risoluzione per inadempimento di B.V. del contratto Controparte_1 concluso il 21/12/2016 dalla società con all'epoca Parte_1 Parte_1 [...]
Parte_2
➢ condanna alla restituzione a B.V. della Parte_1 Controparte_1 stampante individuata in motivazione;
➢ dichiara l'inesistenza di ogni rapporto contrattuale tra e Parte_1 Controparte_2
e che di conseguenza nulla è dovuto dalla prima in favore della seconda;
[...]
➢ condanna e Controparte_1 Controparte_3 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di degli Controparte_2 Parte_1 oneri di giudizio, stimabili in € 7.964,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Cassino, 3/7/2025 il giudice Virgilio Notari