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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
R.G. 5132/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nella causa civile di primo grado iscritta al numero R.G. 5132/2024, promossa con ricorso telematico in data 12/12/2024, rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda congiunta di separazione all'udienza del 10.03.2025, discussa nella Camera di consiglio in data 5.5.2025, promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PERLINI FAUSTA, con domicilio in VIA
NAZIONALE 54/B 23823 COLICO pronuncia la seguente
ORDINANZA
Rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex art. 150 e
158 c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio ex art. 473.bis. 49 comma I e 473 bis.51 c.p.c.;
Ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa in istruttoria e che – considerata la richiesta delle parti di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte per la successiva fase del divorzio - deve essere concesso termine ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che detto termine debba esser fissato decorso del termine di mesi sei per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 n.2 lett. b) legge 898/1970 e successive modifiche a decorrere dalla data odierna;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore, Dott.ssa Claudia Caldore,
FISSA per il deposito di note scritte il termine del 1.10.2025 avvisando le parti che entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ciascuna parte può opporsi alla modalità di svolgimento di udienza, che il mancato deposito delle note entro il sopra indicato termine perentorio equivale a mancata comparizione all'udienza e che la data di scadenza del termine è considerata a tutti gli effetti di legge data di udienza.
Con le suddette note le parti dovranno:
- confermare le condizioni di divorzio già formulate;
- precisare di non volersi riconciliare;
- precisare se intendono rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473- bis. 12 III comma c.p.c.
- depositare copia della sentenza di separazione recante l'attestazione del passaggio in giudicato.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2/2
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
R.G. 5132/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nella causa civile di primo grado iscritta al numero R.G. 5132/2024, promossa con ricorso telematico in data 12/12/2024, rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda congiunta di separazione all'udienza del 10.03.2025, discussa nella Camera di consiglio in data 5.5.2025, promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PERLINI FAUSTA, con domicilio in VIA
NAZIONALE 54/B 23823 COLICO pronuncia la seguente
ORDINANZA
Rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex art. 150 e
158 c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio ex art. 473.bis. 49 comma I e 473 bis.51 c.p.c.;
Ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa in istruttoria e che – considerata la richiesta delle parti di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte per la successiva fase del divorzio - deve essere concesso termine ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che detto termine debba esser fissato decorso del termine di mesi sei per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 n.2 lett. b) legge 898/1970 e successive modifiche a decorrere dalla data odierna;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore, Dott.ssa Claudia Caldore,
FISSA per il deposito di note scritte il termine del 1.10.2025 avvisando le parti che entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ciascuna parte può opporsi alla modalità di svolgimento di udienza, che il mancato deposito delle note entro il sopra indicato termine perentorio equivale a mancata comparizione all'udienza e che la data di scadenza del termine è considerata a tutti gli effetti di legge data di udienza.
Con le suddette note le parti dovranno:
- confermare le condizioni di divorzio già formulate;
- precisare di non volersi riconciliare;
- precisare se intendono rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473- bis. 12 III comma c.p.c.
- depositare copia della sentenza di separazione recante l'attestazione del passaggio in giudicato.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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