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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/11/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 18.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 27.10.2025 e 12.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1172/2025 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli a gnano giusta procura posta allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Barletta, via Andria n. 52, con indicazione degli indirizzi di posta elettronica per ricevere le comunicazioni e Email_1
Email_2
RICORRENTE
[...]
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dal funzionario responsabile RESISTENTE
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. La ricorrente allega di avere maturato giorni di ferie non fruiti durante gli anni scolastici in cui era stata assunta con contratto a termine sino al 30 giugno (aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024); sostiene che non potevano considerarsi fruite le ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche per i quali non vi era stata richiesta del lavoratore e autorizzazione del dirigente scolastico, precisando che il datore di lavoro non l'aveva invitata a fruire delle ferie con espresso avviso che il mancato godimento ne avrebbe
1 comportato la perdita. Evidenzia a tale proposito che nei periodi di sospensione il docente era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di attività che non necessitavano della presenza a scuola. Invoca l'art. 13 e 19 CCNL 2006-2018, nonché l'art. 1 commi 54 e 55 legge 228/2012. Sostiene che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la normativa europea e le pronunce della CGUE. Richiama, infine, a sostegno di quanto preteso le sentenze rese sul tema dalla Corte di Cassazione. Il si costituiva in giudizio tardivamente, eccependo la CP_1 prescrizi uennale del diritto vantato, la fruizione dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, l'espresso avviso della necessità di fruizione delle ferie negli anni 2023/2024 e 2024/2025, l'avvenuto pagamento di una somma spettante a titolo di indennità sostitutiva nell'anno 2024/2025 per i giorni di partecipazione alle attività della Commissione per lo svolgimento degli Esami di Stato, il godimento di alcuni giorni di ferie previa richiesta della ricorrente negli anni 2018/2019 e 2021/2022. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Tardiva costituzione del conseguenze. Il si è costituito CP_1 CP_1 tardivamente oltre il termine rni prima prev a di decadenza dall'art. 416 c.p.c. Conseguentemente risulta da un lato inammissibile l'eccezione di prescrizione non rilevabile d'ufficio, dall'altro risultano non utilizzabili i documenti prodotti in allegato alla memoria, volti a comprovare i giorni di sospensione previsti dai calendari scolastici regionali, i giorni di ferie goduti dietro richiesta dell'interessata (peraltro non risultanti né dallo stato matricolare né dalle buste paga prodotti dalla ricorrente) e l'avviso della necessità di fruizione delle ferie (sul punto ex plurimis Cass. 25346/2019). Sempre in via preliminare si osserva che non è oggetto di giudizio l'indennità sostitutiva di ferie non godute per l'anno 2024/2025, per il quale il allega l'avvenuta liquidazione parziale, sicché tale produzione CP_1 tale risulta irrilevante ai fini di causa.
3. Ricostruzione della normativa vigente e interpretazione della stessa: rinvio ai precedenti del Tribunale di Ancona e peculiarità della presente fattispecie. Il Tribunale di Ancona ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione in esame, ritenendo per le motivazioni meglio esposte nelle pronunce cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Tribunale Ancona, sentenza n. 510/2025 del 27.8.2025) che per i giorni di sospensione delle lezioni indicati dai calendari regionali vi fosse una presunzione legislativa di godimento delle ferie con onere di prova contraria a carico del lavoratore;
diversamente, per i giorni compresi tra le fine delle lezioni e il 30 giugno di ciascun anno per i quali grava sul datore di lavoro provare di essersi assicurato “concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne
2 fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.” (Cass. 14268/2022). Orbene, fermi restando i suddetti principi, grava in ogni caso sul allegare per i singoli anni scolastici i giorni in cui il calendario CP_1 prevedeva la sospensione delle lezioni al fine di individuare i periodi in cui vige la presunzione di godimento delle ferie, trattandosi di statuizioni contenute in atti amministrativi che non possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice. In assenza di tale prova, a causa della tardiva costituzione del convenuto che rende inutilizzabili i documenti prodotti, è sufficiente che il lavoratore abbia indicato in ricorso il periodo di lavoro, le ferie maturate e le ferie effettivamente godute al fine di ottenere l'indennità sostitutiva per le ferie residue. Si ritiene, pertanto, che, vista la tardiva costituzione dell'amministrazione, non vi sia neppure in via presuntiva la prova del godimento delle ferie residue come allegate in ricorso, con piena spettanza delle somme pretese.
4. Quantum della pretesa. Nell'effettuare i conteggi delle ferie maturate per gli anni scolastici oggetto di causa, il indica in alcune annualità CP_1 giornate di ferie inferiori a quelle indicate in ricorso. Invero, la ricorrente si è attenuta nel calcolo alle indicazioni contenute agli artt. 13 commi 1-6 e 19 CCNL di comparto, che affermano la spettanza di un numero di giorni pari a 30 annuali fino al terzo anno di anzianità poi aumentati a 32 annuali, con maturazione in dodicesimi in base ai mesi di servizio con la precisazione che la frazione di mese superiore a 15 giorni è parificato a mese intero. Non sono al contrario contestati gli importi unitari richiesti e calcolati in base alla retribuzione spettante pure indicata in ricorso, sicché per le ragioni esposte si ritiene di aderire ai conteggi contenuti nel ricorso introduttivo. Su tale importo sarà, poi, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi del disposto dell'art. 22 legge 724/1994, applicabile anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Cass. 13624/2020).
5. Regolamento delle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_1
a corrispondere a
[...] Parte_1
titolo di indennità r ferie non godute, oltre accessori come per legge;
3 2) Condanna il a rifondere a Controparte_1
1.500,00 per Parte_1 essionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Ancona, il 19.11.2025 all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 18.11.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
4
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 18.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 27.10.2025 e 12.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1172/2025 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli a gnano giusta procura posta allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Barletta, via Andria n. 52, con indicazione degli indirizzi di posta elettronica per ricevere le comunicazioni e Email_1
Email_2
RICORRENTE
[...]
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dal funzionario responsabile RESISTENTE
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. La ricorrente allega di avere maturato giorni di ferie non fruiti durante gli anni scolastici in cui era stata assunta con contratto a termine sino al 30 giugno (aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024); sostiene che non potevano considerarsi fruite le ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche per i quali non vi era stata richiesta del lavoratore e autorizzazione del dirigente scolastico, precisando che il datore di lavoro non l'aveva invitata a fruire delle ferie con espresso avviso che il mancato godimento ne avrebbe
1 comportato la perdita. Evidenzia a tale proposito che nei periodi di sospensione il docente era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di attività che non necessitavano della presenza a scuola. Invoca l'art. 13 e 19 CCNL 2006-2018, nonché l'art. 1 commi 54 e 55 legge 228/2012. Sostiene che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la normativa europea e le pronunce della CGUE. Richiama, infine, a sostegno di quanto preteso le sentenze rese sul tema dalla Corte di Cassazione. Il si costituiva in giudizio tardivamente, eccependo la CP_1 prescrizi uennale del diritto vantato, la fruizione dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, l'espresso avviso della necessità di fruizione delle ferie negli anni 2023/2024 e 2024/2025, l'avvenuto pagamento di una somma spettante a titolo di indennità sostitutiva nell'anno 2024/2025 per i giorni di partecipazione alle attività della Commissione per lo svolgimento degli Esami di Stato, il godimento di alcuni giorni di ferie previa richiesta della ricorrente negli anni 2018/2019 e 2021/2022. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Tardiva costituzione del conseguenze. Il si è costituito CP_1 CP_1 tardivamente oltre il termine rni prima prev a di decadenza dall'art. 416 c.p.c. Conseguentemente risulta da un lato inammissibile l'eccezione di prescrizione non rilevabile d'ufficio, dall'altro risultano non utilizzabili i documenti prodotti in allegato alla memoria, volti a comprovare i giorni di sospensione previsti dai calendari scolastici regionali, i giorni di ferie goduti dietro richiesta dell'interessata (peraltro non risultanti né dallo stato matricolare né dalle buste paga prodotti dalla ricorrente) e l'avviso della necessità di fruizione delle ferie (sul punto ex plurimis Cass. 25346/2019). Sempre in via preliminare si osserva che non è oggetto di giudizio l'indennità sostitutiva di ferie non godute per l'anno 2024/2025, per il quale il allega l'avvenuta liquidazione parziale, sicché tale produzione CP_1 tale risulta irrilevante ai fini di causa.
3. Ricostruzione della normativa vigente e interpretazione della stessa: rinvio ai precedenti del Tribunale di Ancona e peculiarità della presente fattispecie. Il Tribunale di Ancona ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione in esame, ritenendo per le motivazioni meglio esposte nelle pronunce cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Tribunale Ancona, sentenza n. 510/2025 del 27.8.2025) che per i giorni di sospensione delle lezioni indicati dai calendari regionali vi fosse una presunzione legislativa di godimento delle ferie con onere di prova contraria a carico del lavoratore;
diversamente, per i giorni compresi tra le fine delle lezioni e il 30 giugno di ciascun anno per i quali grava sul datore di lavoro provare di essersi assicurato “concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne
2 fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.” (Cass. 14268/2022). Orbene, fermi restando i suddetti principi, grava in ogni caso sul allegare per i singoli anni scolastici i giorni in cui il calendario CP_1 prevedeva la sospensione delle lezioni al fine di individuare i periodi in cui vige la presunzione di godimento delle ferie, trattandosi di statuizioni contenute in atti amministrativi che non possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice. In assenza di tale prova, a causa della tardiva costituzione del convenuto che rende inutilizzabili i documenti prodotti, è sufficiente che il lavoratore abbia indicato in ricorso il periodo di lavoro, le ferie maturate e le ferie effettivamente godute al fine di ottenere l'indennità sostitutiva per le ferie residue. Si ritiene, pertanto, che, vista la tardiva costituzione dell'amministrazione, non vi sia neppure in via presuntiva la prova del godimento delle ferie residue come allegate in ricorso, con piena spettanza delle somme pretese.
4. Quantum della pretesa. Nell'effettuare i conteggi delle ferie maturate per gli anni scolastici oggetto di causa, il indica in alcune annualità CP_1 giornate di ferie inferiori a quelle indicate in ricorso. Invero, la ricorrente si è attenuta nel calcolo alle indicazioni contenute agli artt. 13 commi 1-6 e 19 CCNL di comparto, che affermano la spettanza di un numero di giorni pari a 30 annuali fino al terzo anno di anzianità poi aumentati a 32 annuali, con maturazione in dodicesimi in base ai mesi di servizio con la precisazione che la frazione di mese superiore a 15 giorni è parificato a mese intero. Non sono al contrario contestati gli importi unitari richiesti e calcolati in base alla retribuzione spettante pure indicata in ricorso, sicché per le ragioni esposte si ritiene di aderire ai conteggi contenuti nel ricorso introduttivo. Su tale importo sarà, poi, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi del disposto dell'art. 22 legge 724/1994, applicabile anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Cass. 13624/2020).
5. Regolamento delle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_1
a corrispondere a
[...] Parte_1
titolo di indennità r ferie non godute, oltre accessori come per legge;
3 2) Condanna il a rifondere a Controparte_1
1.500,00 per Parte_1 essionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Ancona, il 19.11.2025 all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 18.11.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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