CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Beatrice Catarsini Presidente dott.ssa Concetta Zappalà Consigliere rel. dott. Fabio Conti Consigliere
Decidendo alla scadenza del termine per note di trattazione scritta del 16/1/2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 109/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Rosangela Franca Stella appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Giroldi e dall'avv. Antonello Monoriti appellato
Oggetto: Previdenza– Appello.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza n. 2189/2022 del 15.12.2022 il tribunale di Patti in funzione di giudice del lavoro pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 27/5/2021 - diretta Parte_1 ad ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento CP_1
all'esito dell'accertamento del requisito sanitario con decreto di omologa per il vano decorso del termine legale di 120 giorni dalla notifica di detto decreto - dichiarava cessata la materia del contendere, stante l'intervenuto pagamento della prestazione in corso di causa, e poneva a carico dell' resistente le spese processuali liquidate in euro 1384,00 oltre Iva, Cpa e rimborso CP_1
spese generali da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Avverso detta pronunzia, con atto del 18 febbraio 2023, il proponeva appello, Pt_1
lamentando una liquidazione delle spese al di sotto dei minimi tariffari e senza alcuna motivazione. CP_ Resisteva l' chiedendo la conferma della sentenza. All'odierna udienza svoltasi nelle forme della trattazione scritta in esito al deposito di note dell'appellante la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta che l'importo liquidato in sentenza a titolo di spese giudiziali sia di gran lunga inferiore ai minimi tariffari indicati nel DM 147/22. Deduce in particolare che, a fronte di un importo spettante di euro €. 3.291,00 così come determinato nella nota spese in base ai minimi tariffari indicati nelle tabelle allegate al DM 147/2022 ed escludendo pure la fase istruttoria, il primo giudice, discostandosi immotivatamente dai parametri normativi di riferimento, abbia erroneamente quantificato i compensi professionali al di sotto del minimo dovuto.
La doglianza è fondata.
Lo scaglione di riferimento cui rapportare il valore della causa di previdenza è quello compreso
CP_ fra € 26.000,00 e € 52.000,00, in quanto le somme poste in pagamento dall' nel corso del giudizio di primo grado ammontano all'importo complessivo di €. 30.562,15 come da documentazione versata in atti. Pertanto, il valore complessivo liquidabile, esclusa la fase istruttoria, assomma, avuto riguardo ai compensi minimi, in considerazione della non complessità delle questioni trattate, ad € 3291,00 e cioè all'importo indicato nella nota spese dell'originario ricorrente.
CP_ Alla soccombenza segue altresì la condanna dell' alle spese del presente grado che vanno però commisurate al valore della controversa corrispondente alla differenza (euro 1907,00) tra l'importo delle spese liquidate in primo grado e l'importo effettivamente dovuto e, dunque, ad un CP_ valore rientrante nel secondo scaglione (da euro 1100,00 a euro 5200,00). L' va pertanto condannato, avuto riguardo ai compensi minimi ed all'assenza di una fase istruttoria, ad un importo per le spese del presente grado di euro 1984,00 oltre accessori di legge con distrazione ex art. 93
c.p.c.
P. Q. M.
Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2189/2022 del Parte_1
15.12.2022 emessa dal tribunale di Patti e per l'effetto ridetermina l'importo delle spese di primo CP_ grado poste a carico dell' in euro 3291,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, disponendone la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Stella Rosangela Franca. CP_ Condanna altresì l' alla rifusione delle spese del presente grado che liquida, per compensi, in euro 1984,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali con distrazione ex art 93 c.p.c. a favore del medesimo procuratore.
Messina, 17/1/2025 Il Consigliere est. Il Presidente dott. C. Zappalà dott. B. Catarsini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Beatrice Catarsini Presidente dott.ssa Concetta Zappalà Consigliere rel. dott. Fabio Conti Consigliere
Decidendo alla scadenza del termine per note di trattazione scritta del 16/1/2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 109/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Rosangela Franca Stella appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Giroldi e dall'avv. Antonello Monoriti appellato
Oggetto: Previdenza– Appello.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza n. 2189/2022 del 15.12.2022 il tribunale di Patti in funzione di giudice del lavoro pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 27/5/2021 - diretta Parte_1 ad ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento CP_1
all'esito dell'accertamento del requisito sanitario con decreto di omologa per il vano decorso del termine legale di 120 giorni dalla notifica di detto decreto - dichiarava cessata la materia del contendere, stante l'intervenuto pagamento della prestazione in corso di causa, e poneva a carico dell' resistente le spese processuali liquidate in euro 1384,00 oltre Iva, Cpa e rimborso CP_1
spese generali da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Avverso detta pronunzia, con atto del 18 febbraio 2023, il proponeva appello, Pt_1
lamentando una liquidazione delle spese al di sotto dei minimi tariffari e senza alcuna motivazione. CP_ Resisteva l' chiedendo la conferma della sentenza. All'odierna udienza svoltasi nelle forme della trattazione scritta in esito al deposito di note dell'appellante la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta che l'importo liquidato in sentenza a titolo di spese giudiziali sia di gran lunga inferiore ai minimi tariffari indicati nel DM 147/22. Deduce in particolare che, a fronte di un importo spettante di euro €. 3.291,00 così come determinato nella nota spese in base ai minimi tariffari indicati nelle tabelle allegate al DM 147/2022 ed escludendo pure la fase istruttoria, il primo giudice, discostandosi immotivatamente dai parametri normativi di riferimento, abbia erroneamente quantificato i compensi professionali al di sotto del minimo dovuto.
La doglianza è fondata.
Lo scaglione di riferimento cui rapportare il valore della causa di previdenza è quello compreso
CP_ fra € 26.000,00 e € 52.000,00, in quanto le somme poste in pagamento dall' nel corso del giudizio di primo grado ammontano all'importo complessivo di €. 30.562,15 come da documentazione versata in atti. Pertanto, il valore complessivo liquidabile, esclusa la fase istruttoria, assomma, avuto riguardo ai compensi minimi, in considerazione della non complessità delle questioni trattate, ad € 3291,00 e cioè all'importo indicato nella nota spese dell'originario ricorrente.
CP_ Alla soccombenza segue altresì la condanna dell' alle spese del presente grado che vanno però commisurate al valore della controversa corrispondente alla differenza (euro 1907,00) tra l'importo delle spese liquidate in primo grado e l'importo effettivamente dovuto e, dunque, ad un CP_ valore rientrante nel secondo scaglione (da euro 1100,00 a euro 5200,00). L' va pertanto condannato, avuto riguardo ai compensi minimi ed all'assenza di una fase istruttoria, ad un importo per le spese del presente grado di euro 1984,00 oltre accessori di legge con distrazione ex art. 93
c.p.c.
P. Q. M.
Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2189/2022 del Parte_1
15.12.2022 emessa dal tribunale di Patti e per l'effetto ridetermina l'importo delle spese di primo CP_ grado poste a carico dell' in euro 3291,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, disponendone la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Stella Rosangela Franca. CP_ Condanna altresì l' alla rifusione delle spese del presente grado che liquida, per compensi, in euro 1984,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali con distrazione ex art 93 c.p.c. a favore del medesimo procuratore.
Messina, 17/1/2025 Il Consigliere est. Il Presidente dott. C. Zappalà dott. B. Catarsini