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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/03/2024, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.Giovanni Piccolo ., all'udienza del 07/03/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 523/2020
TRA
, nata a [...] , il [...] , C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in ND EL , recapito professionale dell'avv. DESTRO
PASTIZZARO ROSARIA che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
, con sede in Roma, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina
Resistente
OGGETTO: “ indennità di accompagnamento e legge 104/92 art. 3 comma 3”
Udienza: 07/03/2024
Conclusioni per parte ricorrente: ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione sottesa allo stato invalidante accertato con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero in quell'altra successiva.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10/02/2020 parte ricorrente dichiarando di essere in possesso dei presupposti di cui alle leggi in materia di invalidità civile e necessità di assistenza continua e di avere presentato domanda volta al riconoscimento della prestazione di indennità di accompagnamento e legge 104/92 art. 3 comma 3, impugnava il verbale di visita medica collegiale che negava detto diritto. Entro il termine previsto dalla legge proponeva ATPO ed espresso il diniego sulle conclusioni cui era giunto il perito d'ufficio nella fase dell'accertamento, chiedeva, previa rivalutazione delle condizioni sanitarie della stessa, la condanna dell al Controparte_2
pagamento della prestazione di cui all'oggetto.
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti. CP_3
Il ricorso risulta depositato nei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c. e risultano specificati i motivi della contestazione dell'accertamento già eseguito appalesandosi pertanto ammissibile.
Nel merito, la domanda è fondata in parte ed in tali limiti merita accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare dalla consulenza medico legale redatta dal
C.T.U. Dott. , non contraddetta da alcuna valida e contraria Persona_1
argomentazione, non vi è dubbio che ricorrano i requisiti sanitari richiesti, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e legge 104/92 art. 3 comma 3 con decorrenza dal gennaio
2021.
Deve, conseguentemente, dichiararsi che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e legge 104/92 art. 3 comma 3 in capo all'istante, nella misura di cui sopra ed alle conseguenti prestazioni di legge con decorrenza le sopra specificate decorrenze.
Trattandosi, poi, di prestazioni assistenziali competono, sui singoli ratei, la rivalutazione monetaria e gli interessi in relazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 156/91 della Corte Costituzionale e, salva l'applicabilità della L. 412/91, sui nuovi criteri di risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale.
Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti a seguito del riconoscimento della prestazione successiva alla iscrizione della causa. Le spese di ctu medica vengono poste a carico dell . CP_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso Parte_1 CP_3
depositato in Cancelleria il 10/02/2020 così provvede:
• Dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento e legge 104/92 art. 3 comma 3 con decorrenza, ad ogni effetto di legge, rispettivamente dal gennaio 2021;
• Dichiara il diritto di parte ricorrente, a ricevere l'indennità di accompagnamento e legge
104/92 art. 3 comma 3 con la predetta decorrenza, oltre ai ratei maturati, da parte dell' in CP_3
persona del suo legale rappresentante con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo nei limiti e termini di cui alla L. 412/91.
• Condanna, altresì, l al pagamento delle spese di consulenza medico-legale, CP_3
determinate come da separato provvedimento.
• Spese legali compensate tra le parti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 07/03/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.Piccolo Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.Giovanni Piccolo ., all'udienza del 07/03/2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 523/2020
TRA
, nata a [...] , il [...] , C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in ND EL , recapito professionale dell'avv. DESTRO
PASTIZZARO ROSARIA che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e
, con sede in Roma, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina
Resistente
OGGETTO: “ indennità di accompagnamento e legge 104/92 art. 3 comma 3”
Udienza: 07/03/2024
Conclusioni per parte ricorrente: ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione sottesa allo stato invalidante accertato con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero in quell'altra successiva.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10/02/2020 parte ricorrente dichiarando di essere in possesso dei presupposti di cui alle leggi in materia di invalidità civile e necessità di assistenza continua e di avere presentato domanda volta al riconoscimento della prestazione di indennità di accompagnamento e legge 104/92 art. 3 comma 3, impugnava il verbale di visita medica collegiale che negava detto diritto. Entro il termine previsto dalla legge proponeva ATPO ed espresso il diniego sulle conclusioni cui era giunto il perito d'ufficio nella fase dell'accertamento, chiedeva, previa rivalutazione delle condizioni sanitarie della stessa, la condanna dell al Controparte_2
pagamento della prestazione di cui all'oggetto.
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti. CP_3
Il ricorso risulta depositato nei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c. e risultano specificati i motivi della contestazione dell'accertamento già eseguito appalesandosi pertanto ammissibile.
Nel merito, la domanda è fondata in parte ed in tali limiti merita accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare dalla consulenza medico legale redatta dal
C.T.U. Dott. , non contraddetta da alcuna valida e contraria Persona_1
argomentazione, non vi è dubbio che ricorrano i requisiti sanitari richiesti, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e legge 104/92 art. 3 comma 3 con decorrenza dal gennaio
2021.
Deve, conseguentemente, dichiararsi che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e legge 104/92 art. 3 comma 3 in capo all'istante, nella misura di cui sopra ed alle conseguenti prestazioni di legge con decorrenza le sopra specificate decorrenze.
Trattandosi, poi, di prestazioni assistenziali competono, sui singoli ratei, la rivalutazione monetaria e gli interessi in relazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 156/91 della Corte Costituzionale e, salva l'applicabilità della L. 412/91, sui nuovi criteri di risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale.
Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti a seguito del riconoscimento della prestazione successiva alla iscrizione della causa. Le spese di ctu medica vengono poste a carico dell . CP_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso Parte_1 CP_3
depositato in Cancelleria il 10/02/2020 così provvede:
• Dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento e legge 104/92 art. 3 comma 3 con decorrenza, ad ogni effetto di legge, rispettivamente dal gennaio 2021;
• Dichiara il diritto di parte ricorrente, a ricevere l'indennità di accompagnamento e legge
104/92 art. 3 comma 3 con la predetta decorrenza, oltre ai ratei maturati, da parte dell' in CP_3
persona del suo legale rappresentante con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo nei limiti e termini di cui alla L. 412/91.
• Condanna, altresì, l al pagamento delle spese di consulenza medico-legale, CP_3
determinate come da separato provvedimento.
• Spese legali compensate tra le parti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 07/03/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.Piccolo Giovanni