Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2021, proposto da:
AN EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Graziano Rossi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Postorino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Mordillo Fruit Società Cooperativa Agricola a r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale n. 7392 del 15/07/2021 adottato dalla Regione Calabria avente ad oggetto “ PSR CALABRIA 2014-2020 - REG.(UE) N. 1305/2013. Domande di adesione alla MISURA 04 - INTERVENTO 4.2.1. Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli " - avviso pubblico per la concessione di sostegni inerenti l'acquisto di nuovi macchinari -attrezzature ed impianti - annualità 2020”, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio di 14, con collocazione in graduatoria al n. 34 anziché il punteggio di 23, nonché di ogni altro atto connesso e/o comunque correlato e ad esso presupposto;
- della «check list» e degli atti a essa successivi e/o presupposti ivi compresi i provvedimenti non meglio conosciuti e ad essa correlati;
- del verbale con cui la commissione di riesame ha svolto l'istruttoria e chiuso i lavori, approvando le graduatorie A e B, unitamente alle check list e relativi quadri economici;
- del decreto di rettifica ed integrazione al precedente decreto n. 12124 del 20 novembre 2020 e il decreto dirigenziale n. 2380 del 9.3.2021, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria, i verbali della commissione esaminatrice, gli orientamenti fatti palesi dalla commissione nell'assegnazione dei criteri e tutti gli atti dell'istruttoria, relativamente all'assegnazione del punteggio al ricorrente;
nonché
- per l'attribuzione alla domanda di sostegno di punteggio che lo collochi in posizione utile per il finanziamento del progetto;
- per la condanna dell'amministrazione a procedere ad una nuova valutazione del punteggio da attribuire alla domanda di finanziamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. TU VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- la ricorrente agisce per l’annullamento decreto dirigenziale n. 7392 del 15.07.2021 adottato dalla Regione Calabria e inerente al “ PSR CALABRIA 2014-2020 - REG.(UE) N. 1305/2013. Domande di adesione alla MISURA 04 - INTERVENTO 4.2.1. Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli - avviso pubblico per la concessione di sostegni inerenti all’acquisto di nuovi macchinari -attrezzature ed impianti - annualità 2020 ”, nella parte in cui le ha attribuito il punteggio di 14, con collocazione in graduatoria al n. 34 anziché il punteggio di 23;
Premesso altresì che:
- si è costituita in giudizio la Regione Calabria, che ha confutato le avverse censure;
Considerato che:
- dalle emergenze documentali risulta che con decreto n. 10655 del 20.10.2021 è stata disposta la rettifica della graduatoria definitiva, con collocazione della deducente in posizione 16, con punteggio di 18 e ammissione al finanziamento;
Ritenuto che:
- la richiamata determinazione prot. 10655 del 20.10.2021 non risulta impugnata;
- in base a costanti principi ermeneutici “ la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell'utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe giovare a quest'ultimo. Infatti, l'emanazione di un nuovo atto a seguito di riesame della situazione, anche se non satisfattivo dell'interesse del ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto contro il primo provvedimento, in quanto dal suo eventuale accoglimento non deriverebbe alcun vantaggio alla parte, permanendo la lesione ad opera dell'atto successivamente adottato, tanto nel caso in cui il secondo provvedimento abbia formato oggetto di una nuova impugnazione, quanto nel caso in cui il ricorrente sia rimasto inerte nei suoi confronti, potendosi affermare in entrambi i casi ipotizzati che la sentenza di merito sarebbe comunque inutiliter data ” (T.A.R., Lazio, Roma, Sez. I, 4 febbraio 2022, n. 1303);
- previso rilievo officioso ex art. 73, comma 3, c.p.a., a ciò consegue pertanto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
- la pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER CR, Presidente
TU VA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU VA | ER CR |
IL SEGRETARIO