Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.9781.2024 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
Avv. Pezzulla Romano
Contro
CP_1
Avv. Spano Valentini
Parte ricorrente ha adito, in data 7.8.24, questo Tribunale chiedendo :“1. In via principale: accertare che il licenziamento è intervenuto per motivo illecito determinante ovvero per motivi discriminatori e per l'effetto: 1.1) Accertare la sussistenza del diritto in capo al Sig. di essere ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 23/2015, reintegrato in Parte_1 servizio nel precedente posto di lavoro o in posto equivalente nonché condannare
[...] CP_ a corrispondere al sig. un'indennità commisurata alla retribuzione globale Parte_1 di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione comunque non inferiore a cinque mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da calcolarsi sulla base di una retribuzione globale di fatto pari ad Euro
1.303,25 o alla diversa somma ritenuta di giustizia) oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo, nonché al versamento all' Controparte_2
( ) dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello CP_3 dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo, previa occorrendo, chiamata in causa del predetto istituto;
2. In via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 27 febbraio 2024 da parte
L. 223/91 avviata dalla convenuta con lettera del 1° febbraio 2024, perché in violazione e/o mancata applicazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5 della L. 223/91 e per l'effetto 2.1 dichiarare la sussistenza del diritto in capo al sig. di essere reintegrato in servizio Parte_1 ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 23/2015, nonché condannare a CP_1 corrispondere al sig. un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto Parte_1 dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione comunque non inferiore a cinque mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da calcolarsi sulla base di una retribuzione globale di fatto pari ad Euro 1.303,25
o alla diversa somma ritenuta di giustizia) oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo, nonché al versamento all' dei Controparte_4 contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo, previa occorrendo, chiamata in causa del predetto istituto;
2.2. e/o condannare ai sensi dell'art. 3 CP_1
d.lgs. 23/2015 a corrispondere al Sig. un'indennità pari a 36 mensilità di Parte_2 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o alla diversa somma ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore a 6 mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo.
3. In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato da al Sig. per violazione delle procedure di cui all'art. 4, CP_1 Parte_1 commi 9 12, e art. 5 della L. 223/1991 e, per l'effetto 3.1 condannare ai sensi CP_1 dell'art. 3, d.lgs. 23/2015, a corrispondere al Sig. un'indennità pari a 36 Parte_1 mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o alla diversa somma ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore a 6 mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo.
4. In via residualmente subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato da al Sig. per violazione dell'obbligo di repêchage CP_1 Parte_1
e per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 3, d.lgs. 23/2015, a corrispondere al CP_1
Sig. un'indennità pari a 36 mensilità di riferimento per il calcolo del Parte_1 trattamento di fine rapporto o alla diversa somma ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore a 6 mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo.
5. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, da quantificarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni”.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza è emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007
, n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 26/03/2025
Lorenzo Bellanova