Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Il giorno 24 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 8075/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Michele Di Fiore, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, Controparte_1
appellato
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., con il Controparte_2 CP_3
patrocinio dell'avv. Ilaria Femiano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Maurizio Rossi, per delega avv. Michele
Di Fiore,
per parte appellata, l'avv. Ilaria Femiano,
i quali precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti
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verbale chiuso alle 9.49.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, c. I, c.p.c., notificato il 17.3.21,
citava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, Controparte_1
l' e il Parte_1 Controparte_2
A fondamento della domanda, l'attore dichiarava di essere venuto a conoscenza, mediante rilascio di estratto di ruolo, della cartella di pagamento n. 07120180064953034, della somma di euro 301,87, relativa a infrazioni del
Codice della Strada elevate all'anno 2014, della quale eccepiva l'omessa o invalida notifica. Sostenendo, altresì, che quand'anche tale notificazione fosse stata eseguita, fosse ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/8, domandava al Giudice di prime cure l'accertamento e la dichiarazione di nullità della cartella, nonché
dell'inesistenza del credito.
Nella contumacia del si costituiva l' Controparte_2 [...]
, domandando il rigetto dell'opposizione, attesa la sua Parte_1
inammissibilità per difetto di interesse ad agire, nonché la sua infondatezza in fatto, per la ritualità della notifica della cartella opposta.
Pagina 2 di 8 Il Giudice di Pace di con sentenza n. 32507/22, depositata il CP_2
20.9.22, ha preliminarmente qualificato la domanda quale opposizione ex art. 615, comma I, c.p.c. e, rilevato nel merito il mancato perfezionamento della procedura di notifica della cartella ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ha accolto la domanda, dichiarando prescritta la pretesa creditoria delle parti convenute.
Avverso tale pronuncia, in data 17.3.23, ha proposto appello l'
[...]
la quale, lamentando l'inammissibilità Parte_2
dell'opposizione per carenza di interesse ad agire e l'interruzione della prescrizione derivante dalla regolarità della notifica della cartella, ha domandato la riforma del provvedimento e il rigetto dell'opposizione, con condanna del contribuente alle spese del doppio grado di giudizio.
Il aderendo alle doglianze formulate nell'atto di Controparte_2
impugnazione, ha domandato, per le medesime ragioni ivi esposte,
l'accertamento e la dichiarazione di inammissibilità della domanda.
, sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace, Controparte_1
così come rilevato all'esito dell'udienza dell'11.7.23.
2. Occorre preliminarmente osservare che l'art.
3-bis del D.L. n. 146
del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024,
rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”) che così dispone:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di
Pagina 3 di 8 quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di
soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n.
602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par.
13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Pagina 4 di 8 Ciò discende combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma IV-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale,
ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di
Pagina 5 di 8 un credito erariale iscritto a ruolo, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, non ha provato – né, invero,
allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n.
602/1973.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello (v. Cass.,
Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
La domanda, dunque, così formulata, si appalesa invero inammissibile,
come sostenuto nel gravame.
3. L'opponente, tuttavia, ha anche eccepito la prescrizione del credito per il decorso del relativo termine in epoca successiva alla data della presunta notificazione, riportata nell'estratto di ruolo come avvenuta in data
15.4.19, non essendo intervenuti ulteriori atti interruttivi.
Ne consegue che, rispetto a tale domanda, non può trovare applicazione l'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973, non trattandosi di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo esattoriale, né di impugnazione di cartella di pagamento che si assume essere stata invalidamente notificata, ma di un'azione di accertamento negativo basata su un fatto estintivo successivo alla notificazione, qual è l'intervenuta prescrizione del credito.
È legittimo interrogarsi se, in simili ipotesi, anche a prescindere dal dettato della norma di nuova introduzione, possa ravvisarsi l'interesse ad agire del presunto obbligato, in assenza di atti della riscossione successivi al perfezionamento della prescrizione.
Pagina 6 di 8 Come per qualunque azione di accertamento negativo, deve concludersi, secondo l'orientamento già implicitamente espresso, prima del menzionato intervento normativo, in Cass., Sez. III, n. 7353/22, che detto interesse sussiste, se non altro, in presenza di una situazione di obiettiva incertezza circa la volontà del concessionario della riscossione.
Ove il contegno di quest'ultimo, infatti, possa suggerire l'intento di non considerare prescritto il credito, non può negarsi che il contribuente resti esposto al rischio di subire un'azione esecutiva, peraltro con le speciali modalità, particolarmente incisive, previste dal d.P.R. n. 602/1973, o di non ricevere pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 1, c. IV-bis, D.L. n. 16/2012
conv. L. n. 44/2012.
Tale situazione sussiste, ad esempio, nel caso di istanza di sgravio in sede amministrativa non accolta.
Ebbene, nel caso in esame, non è stato documentato che, anteriormente all'instaurazione del giudizio, sia stata proposta alcuna istanza di sgravio in sede amministrativa da parte dell'attore, né è stato in altro modo dimostrato un concreto interesse ad agire dell'istante.
Ne consegue che non si ravvisa la sussistenza dello stesso e che,
pertanto, la domanda, anche così intesa, si palesa inammissibile.
4. In definitiva, dunque, l'appello va accolto.
5. L'esistenza di un complesso quadro giurisprudenziale circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché il recente intervento del legislatore e l'applicabilità della nuova norma anche ai giudizi pendenti,
chiarita solo a seguito della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della
Pagina 7 di 8 Suprema Corte, giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , in persona del l.r.p.t., Parte_1 Controparte_1
e del per la riforma della sentenza n. 32507/2022, emessa Controparte_2
dal Giudice di Pace di Napoli, con citazione notificata il 17.3.2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile la domanda proposta da
; Controparte_1
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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