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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 18/04/2025 al n. 1053/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili promosso da:
nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. IOSSA MARIA
SPERANZA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. INGOLI CRISTINA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.04.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Ottaviano (NA) il 23.09.2017, dalla cui unione nasceva un figlio, (n. il 20.01.2017), evidenziavano di Persona_1
essersi separati mediante negoziazione assistita, sottoscritta in data 08.10.2021 e trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Ottaviano al n. 30, parte II, serie C, anno 2021.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi del figlio minore, , come sopra Persona_1
generalizzato, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate nei termini di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“
1) Il figlio minore nato a [...] il [...], sarà affidato in modo Persona_1 condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
le questioni di ordinaria amministrazione saranno trattate dal genitore presso il quale il minore si trova, mentre in relazione alle decisioni di straordinaria rilevanza la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori.
2) In merito al diritto-dovere di visita del padre, in considerazione della distanza che separa le residenze dei genitori, i comparenti concordano le seguenti modalità e tempistiche di visita e permanenza: il padre potrà vedere Persona_1
- rimanendo in provincia di Napoli, un fine settimana al mese,
- a Ravenna:
o 3 giorni durante le vacanze di Pasqua alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
o 7 giorni durante le vacanze di Natale, alternando la settimana di Natale, dall'inizio delle vacanze fino al 30.12 a quella di Capodanno, dal 31.12 al 06.01; o 4 settimane durante le vacanze estive.
Il padre provvederà ad andare a prendere il minore presso la residenza materna e a riaccompagnarlo dalla madre alla fine del periodo di permanenza presso di lui. I periodi di permanenza estiva presso ciascun genitore dovranno essere concordati entro il 31.05. di ogni anno.
3) I coniugi danno atto di avere già diviso in sede di separazione personale, arredi e suppellettili della casa coniugale e di avere già risolto ogni questione patrimoniale fra di loro esistenti.
4) Il padre sig. corrisponderà alla madre sig.ra in via anticipata, Parte_2 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile pari ad € 150,00 (con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat) a titolo di contributo ordinario al mantenimento del minore oltre Persona_1 al 50% delle spese straordinarie relative al minore, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Nola che viene allegato al presente ricorso congiunto.
5) L'assegno Unico verrà incassato al 100% dalla sig.ra e con il presente atto il Parte_3 sig. espressamente autorizza la predetta alla richiesta all'INPS ed all'incasso delle Parte_2 somme.
6) Ciascun genitore usufruirà al 50% delle detrazioni fiscali per il minore.
7) e dichiarano di essere indipendenti ed economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti, pertanto rinunciano reciprocamente alla richiesta di un assegno di contributo al proprio mantenimento.
8) I coniugi esprimono reciprocamente il consenso al rinnovo del passaporto dell'altro e dei documenti validi per l'espatrio anche per il minore Persona_1
9) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra, le parti dichiarano di avere integralmente definito ogni questione patrimoniale ed economica e di non avere null'altro reciprocamente a richiedere
e/o pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, causa o ragione.
10) Spese legali della presente procedura saranno interamente compensate.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], il Parte_2
giorno 23.09.2017 in Ottaviano (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 19, Parte I, Anno 2017);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 18/04/2025 al n. 1053/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili promosso da:
nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. IOSSA MARIA
SPERANZA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. INGOLI CRISTINA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.04.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Ottaviano (NA) il 23.09.2017, dalla cui unione nasceva un figlio, (n. il 20.01.2017), evidenziavano di Persona_1
essersi separati mediante negoziazione assistita, sottoscritta in data 08.10.2021 e trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Ottaviano al n. 30, parte II, serie C, anno 2021.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi del figlio minore, , come sopra Persona_1
generalizzato, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate nei termini di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“
1) Il figlio minore nato a [...] il [...], sarà affidato in modo Persona_1 condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
le questioni di ordinaria amministrazione saranno trattate dal genitore presso il quale il minore si trova, mentre in relazione alle decisioni di straordinaria rilevanza la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori.
2) In merito al diritto-dovere di visita del padre, in considerazione della distanza che separa le residenze dei genitori, i comparenti concordano le seguenti modalità e tempistiche di visita e permanenza: il padre potrà vedere Persona_1
- rimanendo in provincia di Napoli, un fine settimana al mese,
- a Ravenna:
o 3 giorni durante le vacanze di Pasqua alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
o 7 giorni durante le vacanze di Natale, alternando la settimana di Natale, dall'inizio delle vacanze fino al 30.12 a quella di Capodanno, dal 31.12 al 06.01; o 4 settimane durante le vacanze estive.
Il padre provvederà ad andare a prendere il minore presso la residenza materna e a riaccompagnarlo dalla madre alla fine del periodo di permanenza presso di lui. I periodi di permanenza estiva presso ciascun genitore dovranno essere concordati entro il 31.05. di ogni anno.
3) I coniugi danno atto di avere già diviso in sede di separazione personale, arredi e suppellettili della casa coniugale e di avere già risolto ogni questione patrimoniale fra di loro esistenti.
4) Il padre sig. corrisponderà alla madre sig.ra in via anticipata, Parte_2 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile pari ad € 150,00 (con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat) a titolo di contributo ordinario al mantenimento del minore oltre Persona_1 al 50% delle spese straordinarie relative al minore, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Nola che viene allegato al presente ricorso congiunto.
5) L'assegno Unico verrà incassato al 100% dalla sig.ra e con il presente atto il Parte_3 sig. espressamente autorizza la predetta alla richiesta all'INPS ed all'incasso delle Parte_2 somme.
6) Ciascun genitore usufruirà al 50% delle detrazioni fiscali per il minore.
7) e dichiarano di essere indipendenti ed economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti, pertanto rinunciano reciprocamente alla richiesta di un assegno di contributo al proprio mantenimento.
8) I coniugi esprimono reciprocamente il consenso al rinnovo del passaporto dell'altro e dei documenti validi per l'espatrio anche per il minore Persona_1
9) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra, le parti dichiarano di avere integralmente definito ogni questione patrimoniale ed economica e di non avere null'altro reciprocamente a richiedere
e/o pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, causa o ragione.
10) Spese legali della presente procedura saranno interamente compensate.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], il Parte_2
giorno 23.09.2017 in Ottaviano (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 19, Parte I, Anno 2017);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca