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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/05/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8583/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio degli avv. Cetti Parte_1 C.F._1
Cinzia Cascio e Maria Ferraro, presso cui ha eletto domicilio in Milano, via
Lamarmora n. 40, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Laura Ferrari, presso cui ha eletto domicilio in Novara, via San Bernardino da
Siena n. 2/E, giusta procura in atti
OPPOSTA E
(C.F. ) CP_2 C.F._3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: 140038 - mutuo
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in Parte_1 data 16.01.2025):
Quanto alla SI.ra Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire, per le causali di cui atti:
- Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 729/2023, depositato in data 06 marzo 2023 (R.G. 1468/2023), notificato in data 02 ottobre
2023, per le ragioni di cui in atti.
- In ogni caso, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva parziale della SI.ra , meglio individuata in atti, per le ragioni esposte Controparte_1
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio in atti, rispetto al credito di euro 50.000, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oggetto di bonifico del 30 ottobre 2014, fino alla concorrenza dell'importo di euro 25.000,00 o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa.
- Nel caso di condanna della SI.ra al versamento di somme nei Parte_1 confronti della SI.ra , fissare, ex art. 1817 c.c., un termine Controparte_1 per la restituzione, anche disponendone la rateizzazione, che tenga conto delle circostanze indicate in atti.
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
Quanto al SI. CP_2 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire, per le causali di cui in atti
- Accertare e dichiarare il vincolo di solidarietà passiva tra la SI.ra , Parte_1 meglio individuata in atti, ed il SI. , meglio individuato in atti, CP_2 nella misura del 50%, rispetto all'obbligazione di restituzione dell'importo di euro 50.000,00 euro, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oggetto di mutuo del 30 ottobre 2014 erogato dalla SI.ra e Controparte_1 dal SI. , per le ragioni di cui in atti. Parte_2
- Conseguentemente condannare il SI. , meglio sopra individuato, CP_2
a tenere indenne e manlevare, ex art. 1299 c.c. la SI.ra , meglio Parte_1 sopra individuata, del 50% di quanto la stessa dovesse essere condannata a versare alla SI.ra , meglio sopra individuata, per i fatti di cui è Controparte_1 causa, nella misura di euro 12.500,00 o nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa.
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
Per (come da nota di precisazione delle conclusioni Controparte_1 depositata in data 15.01.2025):
Piaccia al Tribunale Ill.mo
Contrariss reiectis
Nel merito in principalità
Previo accertamento documentale della fondatezza della domanda della IG
, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, CP_1
Nel merito in subordine
Condannare la IG a restituire pagare alla IG la somma di Pt_1 CP_1
€. 49.500,00, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., dalla data in cui sarebbe dovuta iniziare la restituzione, o in subordine dal deposito del decreto per le ragioni meglio spiegate in narrativa.
Nel merito in ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere dovuta una somma inferiore, condannare la IG al pagamento della minor somma che sarà Pt_1 determinata in causa. Con vittoria di spese e competenze di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di TO
, è stato ingiunto a il pagamento della somma di euro CP_1 Parte_1
50.000,00, oltre interessi, somma che si assumeva dovuta in forza di un mutuo. Con l'atto di citazione in opposizione, ha eccepito l'inefficacia del Parte_1 decreto ingiuntivo per tardiva notificazione dello stesso, nonché la parziale carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta ed ha sostenuto che il prestito era stato erogato non solo a lei, ma anche ad , suo marito all'epoca CP_2 dei fatti.
La stessa, dunque, ha domandato ridursi la somma dovuta ad euro 25.000,00, fissandosi un termine per la restituzione, anche rateale, della stessa, e, previa autorizzazione del Giudice, ha chiamato in causa , domandando CP_2 condannarsi lo stesso alla rifusione in suo favore della metà delle somme da pagarsi all'opposta.
Mentre il terzo chiamato è rimasto contumace, si è costituita CP_2
l'opposta , concludendo per il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
Effettuato con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto deve essere disattesa. Sul punto, premesso che la trasmissione dell'atto, di cui si assume l'erroneità, è avvenuta ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE n. 1784/2020, deve rilevarsi che, proprio ai sensi dell'articolo in questione, “gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e il più rapidamente possibile tra gli organi mittenti e riceventi”. L'individuazione dell'organo ricevente, ancorché di fatto eventualmente avvenuta ad opera del difensore della parte notificante, è attività attribuibile non già alla parte, bensì all'organo mittente, nel caso in questione l presso il Tribunale Pt_3 di Monza, a cui l'atto da notificare è stato consegnato a tal fine.
Pertanto, sussistevano i presupposti per la rimessione in termini ai fini della rinnovazione della notifica infruttuosa, così come correttamente disposto da parte del Giudice del procedimento di ingiunzione.
Va in ogni caso osservato che anche l'eventuale inefficacia del decreto non avrebbe esonerato l'Organo giudicante dal dovere di esaminare la domanda nel merito, posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase di un procedimento sostanzialmente unitario, ha ad oggetto non già la sola regolarità formale del decreto, bensì anche e soprattutto il merito della pretesa creditoria della parte opposta.
Deve infine rilevarsi che il decreto ingiuntivo deve essere revocato per altri motivi, anche indipendentemente dalla soluzione che voglia darsi alla questione in esame.
3. Nel merito, deve premettersi che il titolo (mutuo) posto a fondamento del trasferimento della somma oggetto di causa è pacifico, oltre ad essere, in ogni caso, documentato.
Invero, nella disposizione di pagamento del 30 ottobre 2014, prodotta dall'opponente sub doc. 13, si legge la seguente causale, non oggetto di contestazione alcuna: “prestito per trasferimento all'estero”. Al contrario, le deduzioni dell'opposta in ordine all'originaria fissazione di un termine per la restituzione della somma mutuata non trovano riscontro nella documentazione in atti, né sono state oggetto di istanze istruttorie ulteriori.
Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame delle questioni sollevate dalle parti.
4. L'eccezione dell'opponente, concernente il preteso difetto parziale di titolarità attiva del rapporto, deve essere disattesa, visto che l'opposta deve essere considerata la sola titolare del contratto per cui è causa dal lato attivo.
Sul punto in questione, è bene premettere che dal tenore delle conclusioni rassegnate dall'opposta non si evince alcuna sua rinuncia parziale relativa al pagamento del dovuto, visto che la domanda di condanna dell'opponente alla corresponsione dell'importo di euro 49.500,00 risulta proposta soltanto in via subordinata.
Ciò posto, è ben vero che, come affermato in più occasioni da parte della Corte di
Cassazione (cfr., per tutte: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 27069 del 14.09.2022), “la cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi”. Deve tuttavia rilevarsi che tale presunzione vale nei rapporti interni tra i correntisti, mentre è irrilevante con riferimento alle singole disposizioni che vengano effettuate nei confronti dei terzi sul conto cointestato.
Solo a titolo esemplificativo, conviene menzionare in questa sede quanto affermato sempre dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 13764 del 31.05.2017) in tema di contratti di investimento: “In tema di contratti di investimento, la cointestazione del conto che funga da provvista per operazioni di investimento finanziario non esplica efficacia rispetto all'emissione dei relativi ordini di investimento, che sono disciplinati esclusivamente dal contratto quadro, sicché, ove questo sia stato sottoscritto soltanto dal primo dei due cointestatari, gli atti di disposizione della provvista effettuati dall'altro sotto forma di ordini di investimento non sono efficaci in quanto l'atto di impiego della somma cointestata
è profilo radicalmente estraneo al rapporto di conto ed alla sua cointestazione”.
Ne deriva che la cointestazione del conto di provenienza della somma mutuata è irrilevante ai fini dell'individuazione del soggetto mutuante. In concreto, la disposizione di pagamento è stata pacificamente sottoscritta da parte della sola opposta. La cointestazione del conto di provenienza e le asserzioni del terzo chiamato nella corrispondenza intercorsa con l'ex coniuge (cfr.: CP_2 comunicazione via e-mail del 14 giugno 2021, prodotta dall'opponente sub doc.
22, in cui si legge, tra l'altro, quanto segue: “Ma a te sembra giusto che io dopo aver messo a disposizione più di 600 mila euro, e non avendo esitato un secondo per lasciarti i conti correnti e la casa, ora debba vivere alle spalle dei miei genitori che gia ci aiutarono mettendo 50 mila euro?”) sono elementi generici e non dotati di sufficiente carattere di univocità per condurre a conclusioni opposte.
5. Quanto alla titolarità passiva del rapporto, aspetto che riguarda esclusivamente i rapporti interni tra l'opponente ed il terzo chiamato, è provato in via documentale il fatto che la somma sia stata versata su un conto corrente intestato alla sola opponente, sicché era esclusivamente quest'ultima a poterne disporre.
L'opponente, a dimostrazione della comune titolarità passiva del rapporto tra la stessa ed il terzo chiamato, ha evidenziato che la somma mutuata era stata utilizzata nell'interesse della famiglia. Al riguardo, sono state citate le dichiarazioni rese da nell'ambito CP_2 del procedimento penale svoltosi nei confronti di la quale è stata CP_3 condannata per essersi appropriata la somma di euro 77.500,00, appartenente alla società Mantua Consulting SLU, di cui rivestiva la qualità di socia (cfr.: doc. 16 dell'opponente): “Quando gli è stato chiesto quale fosse l'origine della somma rubata dall'imputata, ha risposto che si trattava di un contributo in denaro dato che stavano iniziando una nuova vita all'estero senza sapere cosa sarebbe successo, che aveva lasciato il lavoro e la famiglia in Italia e voleva avere le spalle coperte nel caso qualcosa fosse andato storto e metteva quei soldi sul conto spagnolo nel caso in cui il ristorante non fosse andato bene, in modo tale che ci fosse la copertura per continuare ad operare, che i soldi provenivano dal suo conto in Italia origine di risparmi. Alla domanda se avevano depositato i soldi sul conto della società per pagare delle cose, la società ha risposto di sì, sperando che non dovessero usarli perché il ristorante andava bene, ma se avessero avuto un momento negativo, avrebbero potuto affrontare i pagamenti” (cfr.: doc. 17 dell'opponente, corredato di traduzione di cortesia).
Sul punto, deve rilevarsi che la somma depositata dai coniugi nelle casse della società era maggiore di quella mutuata.
Al riguardo, infatti, nelle dichiarazioni del terzo chiamato, prodotte dall'opponente sub doc. 18 con traduzione di cortesia, si fa riferimento a “due bonifici versati alla società dal dichiarante e dalla moglie nel novembre 2014”, e, in particolare, euro 22.500,00 che erano serviti “per acquistare il 50% della società Mantova Consulting” ed euro 78.000,00 che “costituivano un fondo di entrambi per fronteggiare le vicissitudini che si sarebbero potute verificare durante la gestione del ristorante”. Già quanto precede impedisce di stabilire una correlazione univoca tra il mutuo di una somma minore (euro 50.000,00) e la disposizione, assertivamente comune, di tale importo da parte dei coniugi.
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio È stata in ogni caso l'opponente, che ne aveva la disponibilità sul conto intestato a lei in via esclusiva, a trasferire i fondi in favore della società, la quale, pur vedendo la partecipazione ad essa di entrambi i coniugi (l solo per una CP_2 quota di minima entità), era un centro di imputazione degli interessi del tutto distinto dalle persone dei coniugi medesimi.
È stata ancora l'opponente, a fronte della prima sottrazione di denaro, a confrontarsi con , ritardando la presentazione della querela (sul CP_3 punto, si vedano ancora le dichiarazioni rese dall' . CP_2
In ogni caso, gli accordi interni tra colei che certamente rivestiva la qualità di mutuataria ed un altro soggetto, circa l'eventuale utilizzo comune della somma, non hanno alcuna necessaria implicazione giuridica in ordine alla titolarità passiva del rapporto di mutuo. Inoltre, la circostanza che il terzo chiamato abbia fatto riferimento, nella comunicazione via e-mail sopra citata, ad un aiuto economico dei genitori alla sua famiglia, intesa in senso collettivo, non comporta necessariamente come conseguenza che il mutuo sia stato effettuato in favore di entrambi i coniugi, visto che anche nel caso in cui la somma si ritenesse mutuata alla sola opponente, essa sarebbe andata indirettamente a vantaggio dell'intera famiglia, allora unita.
Va infine rilevato che il terzo chiamato è contumace e che “alla CP_2 contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (cfr., per tutte: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 14372 del 24.05.2023).
Deve dunque ritenersi che non siano stati acquisiti in causa elementi sufficienti a far ritenere che anche il terzo chiamato sia stato parte del mutuo, con conseguente rigetto della domanda proposta dall'opponente nei confronti dell'ex coniuge
. CP_2
6. Come innanzi si è visto, non vi è prova della pattuizione di un termine per la restituzione della somma mutuata, come invece allegato dall'opposta.
Deve dunque trovare applicazione nella specie il disposto del primo comma dell'art. 1817 c.c., secondo cui “se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze”. In proposito, l'opponente ha domandato fissarsi il termine per la restituzione, anche in forma rateale.
Deve sul punto rilevarsi che sono ormai decorsi oltre dieci anni dalla concessione del prestito in questione, ciò senza che sia intervenuto alcun pagamento, neppure parziale, del dovuto, e che la misura della somma da restituire è rilevante non solo dal punto di vista del soggetto tenuto alla restituzione, ma anche dal punto di vista del soggetto mutuante, privato per lungo tempo della disponibilità dell'importo in questione.
Un pagamento rateale sarebbe tale da allungare ulteriormente ed in modo intollerabile i tempi di restituzione del prestito, sicché esso non appare praticabile.
Non è dato conoscere se, alla data attuale, l'opponente abbia terminato di restituire le rate del mutuo menzionato nella sentenza di divorzio con il marito.
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Alla luce del tempo trascorso dall'erogazione del mutuo e delle condizioni economiche dell'opponente quali emergono dalla documentazione in atti, si ritiene congruo fissare al 31 dicembre 2025 il termine per la restituzione, termine da considerarsi adeguato al fine di permettere all'opponente di reperire i mezzi economici necessari per far fronte all'obbligazione di pagamento. Per l'ipotesi in cui l'adempimento non avvenga nel termine sopra indicato, la debitrice dovrà corrispondere alla controparte gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. dalla scadenza del termine assegnato e fino al saldo.
7. Il decreto opposto, alla luce di quanto sopra, va revocato, affinché la condanna dell'opponente al pagamento del dovuto possa tenere conto del termine di cui innanzi. Le spese processuali, comprese quelle relative alla fase monitoria, alla luce dell'accoglimento dell'opposizione solo in minima parte, vanno compensate tra le parti costituite in misura di un quinto, mentre, quanto ai restanti quattro quinti, esse vanno poste a carico dell'opponente, sulla scorta del principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo. Nei rapporti tra l'opponente ed il terzo chiamato, invece, stanti l'esito della causa e la contumacia di quest'ultimo, le spese processuali vanno dichiarate interamente irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di e con la chiamata Parte_1 Controparte_1 in causa di , così provvede: CP_2
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. visto l'art. 1817 c.c., assegna all'opponente termine fino al 31 Parte_1 dicembre 2025 per restituire a l'importo complessivo di Controparte_1 euro 50.000,00 per cui è causa, ricevuto a titolo di mutuo;
3. per l'effetto, condanna a pagare a , entro il Parte_1 Controparte_1
31 dicembre 2025, la complessiva somma di euro 50.000,00, oltre interessi nella misura legale di cui all'art. 1284 c.c., decorrenti dalla scadenza del termine innanzi indicato e fino al saldo;
4. rigetta l'opposizione nella restante parte;
5. rigetta le domande proposte dall'opponente nei confronti del terzo chiamato;
6. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
7. condanna a rifondere a quattro quinti delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, ivi comprese quelle relative alla fase monitoria, che liquida, in tale parte, in complessivi euro 228,80 per anticipazioni ed euro 7.120,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, e compensa tra le parti in questione il restante quinto delle stesse;
8. dichiara interamente irripetibili le spese processuali tra l'opponente ed il terzo chiamato contumace.
Così deciso in Monza, in data 17 maggio 2025. Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
8 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8583/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio degli avv. Cetti Parte_1 C.F._1
Cinzia Cascio e Maria Ferraro, presso cui ha eletto domicilio in Milano, via
Lamarmora n. 40, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Laura Ferrari, presso cui ha eletto domicilio in Novara, via San Bernardino da
Siena n. 2/E, giusta procura in atti
OPPOSTA E
(C.F. ) CP_2 C.F._3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: 140038 - mutuo
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in Parte_1 data 16.01.2025):
Quanto alla SI.ra Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire, per le causali di cui atti:
- Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 729/2023, depositato in data 06 marzo 2023 (R.G. 1468/2023), notificato in data 02 ottobre
2023, per le ragioni di cui in atti.
- In ogni caso, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva parziale della SI.ra , meglio individuata in atti, per le ragioni esposte Controparte_1
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio in atti, rispetto al credito di euro 50.000, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oggetto di bonifico del 30 ottobre 2014, fino alla concorrenza dell'importo di euro 25.000,00 o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa.
- Nel caso di condanna della SI.ra al versamento di somme nei Parte_1 confronti della SI.ra , fissare, ex art. 1817 c.c., un termine Controparte_1 per la restituzione, anche disponendone la rateizzazione, che tenga conto delle circostanze indicate in atti.
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
Quanto al SI. CP_2 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire, per le causali di cui in atti
- Accertare e dichiarare il vincolo di solidarietà passiva tra la SI.ra , Parte_1 meglio individuata in atti, ed il SI. , meglio individuato in atti, CP_2 nella misura del 50%, rispetto all'obbligazione di restituzione dell'importo di euro 50.000,00 euro, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oggetto di mutuo del 30 ottobre 2014 erogato dalla SI.ra e Controparte_1 dal SI. , per le ragioni di cui in atti. Parte_2
- Conseguentemente condannare il SI. , meglio sopra individuato, CP_2
a tenere indenne e manlevare, ex art. 1299 c.c. la SI.ra , meglio Parte_1 sopra individuata, del 50% di quanto la stessa dovesse essere condannata a versare alla SI.ra , meglio sopra individuata, per i fatti di cui è Controparte_1 causa, nella misura di euro 12.500,00 o nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa.
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
Per (come da nota di precisazione delle conclusioni Controparte_1 depositata in data 15.01.2025):
Piaccia al Tribunale Ill.mo
Contrariss reiectis
Nel merito in principalità
Previo accertamento documentale della fondatezza della domanda della IG
, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, CP_1
Nel merito in subordine
Condannare la IG a restituire pagare alla IG la somma di Pt_1 CP_1
€. 49.500,00, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., dalla data in cui sarebbe dovuta iniziare la restituzione, o in subordine dal deposito del decreto per le ragioni meglio spiegate in narrativa.
Nel merito in ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere dovuta una somma inferiore, condannare la IG al pagamento della minor somma che sarà Pt_1 determinata in causa. Con vittoria di spese e competenze di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di TO
, è stato ingiunto a il pagamento della somma di euro CP_1 Parte_1
50.000,00, oltre interessi, somma che si assumeva dovuta in forza di un mutuo. Con l'atto di citazione in opposizione, ha eccepito l'inefficacia del Parte_1 decreto ingiuntivo per tardiva notificazione dello stesso, nonché la parziale carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta ed ha sostenuto che il prestito era stato erogato non solo a lei, ma anche ad , suo marito all'epoca CP_2 dei fatti.
La stessa, dunque, ha domandato ridursi la somma dovuta ad euro 25.000,00, fissandosi un termine per la restituzione, anche rateale, della stessa, e, previa autorizzazione del Giudice, ha chiamato in causa , domandando CP_2 condannarsi lo stesso alla rifusione in suo favore della metà delle somme da pagarsi all'opposta.
Mentre il terzo chiamato è rimasto contumace, si è costituita CP_2
l'opposta , concludendo per il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
Effettuato con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto deve essere disattesa. Sul punto, premesso che la trasmissione dell'atto, di cui si assume l'erroneità, è avvenuta ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE n. 1784/2020, deve rilevarsi che, proprio ai sensi dell'articolo in questione, “gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e il più rapidamente possibile tra gli organi mittenti e riceventi”. L'individuazione dell'organo ricevente, ancorché di fatto eventualmente avvenuta ad opera del difensore della parte notificante, è attività attribuibile non già alla parte, bensì all'organo mittente, nel caso in questione l presso il Tribunale Pt_3 di Monza, a cui l'atto da notificare è stato consegnato a tal fine.
Pertanto, sussistevano i presupposti per la rimessione in termini ai fini della rinnovazione della notifica infruttuosa, così come correttamente disposto da parte del Giudice del procedimento di ingiunzione.
Va in ogni caso osservato che anche l'eventuale inefficacia del decreto non avrebbe esonerato l'Organo giudicante dal dovere di esaminare la domanda nel merito, posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase di un procedimento sostanzialmente unitario, ha ad oggetto non già la sola regolarità formale del decreto, bensì anche e soprattutto il merito della pretesa creditoria della parte opposta.
Deve infine rilevarsi che il decreto ingiuntivo deve essere revocato per altri motivi, anche indipendentemente dalla soluzione che voglia darsi alla questione in esame.
3. Nel merito, deve premettersi che il titolo (mutuo) posto a fondamento del trasferimento della somma oggetto di causa è pacifico, oltre ad essere, in ogni caso, documentato.
Invero, nella disposizione di pagamento del 30 ottobre 2014, prodotta dall'opponente sub doc. 13, si legge la seguente causale, non oggetto di contestazione alcuna: “prestito per trasferimento all'estero”. Al contrario, le deduzioni dell'opposta in ordine all'originaria fissazione di un termine per la restituzione della somma mutuata non trovano riscontro nella documentazione in atti, né sono state oggetto di istanze istruttorie ulteriori.
Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame delle questioni sollevate dalle parti.
4. L'eccezione dell'opponente, concernente il preteso difetto parziale di titolarità attiva del rapporto, deve essere disattesa, visto che l'opposta deve essere considerata la sola titolare del contratto per cui è causa dal lato attivo.
Sul punto in questione, è bene premettere che dal tenore delle conclusioni rassegnate dall'opposta non si evince alcuna sua rinuncia parziale relativa al pagamento del dovuto, visto che la domanda di condanna dell'opponente alla corresponsione dell'importo di euro 49.500,00 risulta proposta soltanto in via subordinata.
Ciò posto, è ben vero che, come affermato in più occasioni da parte della Corte di
Cassazione (cfr., per tutte: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 27069 del 14.09.2022), “la cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi”. Deve tuttavia rilevarsi che tale presunzione vale nei rapporti interni tra i correntisti, mentre è irrilevante con riferimento alle singole disposizioni che vengano effettuate nei confronti dei terzi sul conto cointestato.
Solo a titolo esemplificativo, conviene menzionare in questa sede quanto affermato sempre dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 13764 del 31.05.2017) in tema di contratti di investimento: “In tema di contratti di investimento, la cointestazione del conto che funga da provvista per operazioni di investimento finanziario non esplica efficacia rispetto all'emissione dei relativi ordini di investimento, che sono disciplinati esclusivamente dal contratto quadro, sicché, ove questo sia stato sottoscritto soltanto dal primo dei due cointestatari, gli atti di disposizione della provvista effettuati dall'altro sotto forma di ordini di investimento non sono efficaci in quanto l'atto di impiego della somma cointestata
è profilo radicalmente estraneo al rapporto di conto ed alla sua cointestazione”.
Ne deriva che la cointestazione del conto di provenienza della somma mutuata è irrilevante ai fini dell'individuazione del soggetto mutuante. In concreto, la disposizione di pagamento è stata pacificamente sottoscritta da parte della sola opposta. La cointestazione del conto di provenienza e le asserzioni del terzo chiamato nella corrispondenza intercorsa con l'ex coniuge (cfr.: CP_2 comunicazione via e-mail del 14 giugno 2021, prodotta dall'opponente sub doc.
22, in cui si legge, tra l'altro, quanto segue: “Ma a te sembra giusto che io dopo aver messo a disposizione più di 600 mila euro, e non avendo esitato un secondo per lasciarti i conti correnti e la casa, ora debba vivere alle spalle dei miei genitori che gia ci aiutarono mettendo 50 mila euro?”) sono elementi generici e non dotati di sufficiente carattere di univocità per condurre a conclusioni opposte.
5. Quanto alla titolarità passiva del rapporto, aspetto che riguarda esclusivamente i rapporti interni tra l'opponente ed il terzo chiamato, è provato in via documentale il fatto che la somma sia stata versata su un conto corrente intestato alla sola opponente, sicché era esclusivamente quest'ultima a poterne disporre.
L'opponente, a dimostrazione della comune titolarità passiva del rapporto tra la stessa ed il terzo chiamato, ha evidenziato che la somma mutuata era stata utilizzata nell'interesse della famiglia. Al riguardo, sono state citate le dichiarazioni rese da nell'ambito CP_2 del procedimento penale svoltosi nei confronti di la quale è stata CP_3 condannata per essersi appropriata la somma di euro 77.500,00, appartenente alla società Mantua Consulting SLU, di cui rivestiva la qualità di socia (cfr.: doc. 16 dell'opponente): “Quando gli è stato chiesto quale fosse l'origine della somma rubata dall'imputata, ha risposto che si trattava di un contributo in denaro dato che stavano iniziando una nuova vita all'estero senza sapere cosa sarebbe successo, che aveva lasciato il lavoro e la famiglia in Italia e voleva avere le spalle coperte nel caso qualcosa fosse andato storto e metteva quei soldi sul conto spagnolo nel caso in cui il ristorante non fosse andato bene, in modo tale che ci fosse la copertura per continuare ad operare, che i soldi provenivano dal suo conto in Italia origine di risparmi. Alla domanda se avevano depositato i soldi sul conto della società per pagare delle cose, la società ha risposto di sì, sperando che non dovessero usarli perché il ristorante andava bene, ma se avessero avuto un momento negativo, avrebbero potuto affrontare i pagamenti” (cfr.: doc. 17 dell'opponente, corredato di traduzione di cortesia).
Sul punto, deve rilevarsi che la somma depositata dai coniugi nelle casse della società era maggiore di quella mutuata.
Al riguardo, infatti, nelle dichiarazioni del terzo chiamato, prodotte dall'opponente sub doc. 18 con traduzione di cortesia, si fa riferimento a “due bonifici versati alla società dal dichiarante e dalla moglie nel novembre 2014”, e, in particolare, euro 22.500,00 che erano serviti “per acquistare il 50% della società Mantova Consulting” ed euro 78.000,00 che “costituivano un fondo di entrambi per fronteggiare le vicissitudini che si sarebbero potute verificare durante la gestione del ristorante”. Già quanto precede impedisce di stabilire una correlazione univoca tra il mutuo di una somma minore (euro 50.000,00) e la disposizione, assertivamente comune, di tale importo da parte dei coniugi.
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio È stata in ogni caso l'opponente, che ne aveva la disponibilità sul conto intestato a lei in via esclusiva, a trasferire i fondi in favore della società, la quale, pur vedendo la partecipazione ad essa di entrambi i coniugi (l solo per una CP_2 quota di minima entità), era un centro di imputazione degli interessi del tutto distinto dalle persone dei coniugi medesimi.
È stata ancora l'opponente, a fronte della prima sottrazione di denaro, a confrontarsi con , ritardando la presentazione della querela (sul CP_3 punto, si vedano ancora le dichiarazioni rese dall' . CP_2
In ogni caso, gli accordi interni tra colei che certamente rivestiva la qualità di mutuataria ed un altro soggetto, circa l'eventuale utilizzo comune della somma, non hanno alcuna necessaria implicazione giuridica in ordine alla titolarità passiva del rapporto di mutuo. Inoltre, la circostanza che il terzo chiamato abbia fatto riferimento, nella comunicazione via e-mail sopra citata, ad un aiuto economico dei genitori alla sua famiglia, intesa in senso collettivo, non comporta necessariamente come conseguenza che il mutuo sia stato effettuato in favore di entrambi i coniugi, visto che anche nel caso in cui la somma si ritenesse mutuata alla sola opponente, essa sarebbe andata indirettamente a vantaggio dell'intera famiglia, allora unita.
Va infine rilevato che il terzo chiamato è contumace e che “alla CP_2 contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (cfr., per tutte: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 14372 del 24.05.2023).
Deve dunque ritenersi che non siano stati acquisiti in causa elementi sufficienti a far ritenere che anche il terzo chiamato sia stato parte del mutuo, con conseguente rigetto della domanda proposta dall'opponente nei confronti dell'ex coniuge
. CP_2
6. Come innanzi si è visto, non vi è prova della pattuizione di un termine per la restituzione della somma mutuata, come invece allegato dall'opposta.
Deve dunque trovare applicazione nella specie il disposto del primo comma dell'art. 1817 c.c., secondo cui “se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze”. In proposito, l'opponente ha domandato fissarsi il termine per la restituzione, anche in forma rateale.
Deve sul punto rilevarsi che sono ormai decorsi oltre dieci anni dalla concessione del prestito in questione, ciò senza che sia intervenuto alcun pagamento, neppure parziale, del dovuto, e che la misura della somma da restituire è rilevante non solo dal punto di vista del soggetto tenuto alla restituzione, ma anche dal punto di vista del soggetto mutuante, privato per lungo tempo della disponibilità dell'importo in questione.
Un pagamento rateale sarebbe tale da allungare ulteriormente ed in modo intollerabile i tempi di restituzione del prestito, sicché esso non appare praticabile.
Non è dato conoscere se, alla data attuale, l'opponente abbia terminato di restituire le rate del mutuo menzionato nella sentenza di divorzio con il marito.
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Alla luce del tempo trascorso dall'erogazione del mutuo e delle condizioni economiche dell'opponente quali emergono dalla documentazione in atti, si ritiene congruo fissare al 31 dicembre 2025 il termine per la restituzione, termine da considerarsi adeguato al fine di permettere all'opponente di reperire i mezzi economici necessari per far fronte all'obbligazione di pagamento. Per l'ipotesi in cui l'adempimento non avvenga nel termine sopra indicato, la debitrice dovrà corrispondere alla controparte gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. dalla scadenza del termine assegnato e fino al saldo.
7. Il decreto opposto, alla luce di quanto sopra, va revocato, affinché la condanna dell'opponente al pagamento del dovuto possa tenere conto del termine di cui innanzi. Le spese processuali, comprese quelle relative alla fase monitoria, alla luce dell'accoglimento dell'opposizione solo in minima parte, vanno compensate tra le parti costituite in misura di un quinto, mentre, quanto ai restanti quattro quinti, esse vanno poste a carico dell'opponente, sulla scorta del principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo. Nei rapporti tra l'opponente ed il terzo chiamato, invece, stanti l'esito della causa e la contumacia di quest'ultimo, le spese processuali vanno dichiarate interamente irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di e con la chiamata Parte_1 Controparte_1 in causa di , così provvede: CP_2
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. visto l'art. 1817 c.c., assegna all'opponente termine fino al 31 Parte_1 dicembre 2025 per restituire a l'importo complessivo di Controparte_1 euro 50.000,00 per cui è causa, ricevuto a titolo di mutuo;
3. per l'effetto, condanna a pagare a , entro il Parte_1 Controparte_1
31 dicembre 2025, la complessiva somma di euro 50.000,00, oltre interessi nella misura legale di cui all'art. 1284 c.c., decorrenti dalla scadenza del termine innanzi indicato e fino al saldo;
4. rigetta l'opposizione nella restante parte;
5. rigetta le domande proposte dall'opponente nei confronti del terzo chiamato;
6. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
7. condanna a rifondere a quattro quinti delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, ivi comprese quelle relative alla fase monitoria, che liquida, in tale parte, in complessivi euro 228,80 per anticipazioni ed euro 7.120,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, e compensa tra le parti in questione il restante quinto delle stesse;
8. dichiara interamente irripetibili le spese processuali tra l'opponente ed il terzo chiamato contumace.
Così deciso in Monza, in data 17 maggio 2025. Il Giudice
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