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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/11/2024, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
n.R.G. 1804/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 21 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1804/2020 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola SANTORIELLO come da procura in atti ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marilena Martini in Aquino, Via Giovenale n. 31
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore
- resistente contumace
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo MANGIAPANE ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Via Polledrera s.n.c.
- parte chiamata in causa
Oggetto: indennità di maternità – indennità per congedo parentale – spettanze retributive
Conclusioni: come rassegnate dalla ricorrente nelle note del 21 maggio 2024 e dall' nella memoria CP_2 di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato il 7 ottobre 2020 e ritualmente notificato, ha esposto di avere Parte_1 lavorato dal 3.1.2018 al 15.6.2019 alle dipendenze della Controparte_1 come apprendista barista inquadrata nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, presso l'esercizio commerciale in Cassino con insegna “Taverna Du Quartier Latin”; di essere stata in astensione dal lavoro per interdizione anticipata per maternità a rischio dal 26.3.2018, per interdizione obbligatoria per maternità
dal 4.7.2018 al 14.12.2018, per fruizione di congedo parentale dal 15.12.2018 alla cessazione del rapporto;
di avere lavorato fino al 26.3.2028 con contratto part time dal lunedì al sabato per sei ore giornaliere, tranne il giovedì in cui ha lavorato 5 ore, e due domeniche al mese dalle 7.00 alle 13.00; di avere ricevuto dal datore di lavoro, per le spettanze retributive e l'indennità di maternità da gennaio 2018 a giugno 2018, solo dei parziali acconti, e nulla per l'indennità di maternità e per congedo parentale dal luglio 2018 alla cessazione del rapporto;
di non avere ricevuto i prospetti paga relativi dal periodo da luglio 2018 a giugno
2019; di avere vanamente richiesto al datore di lavoro il pagamento delle spettanze;
di avere rassegnato le dimissioni in sede protetta presso l'I.T.L. di Frosinone con decorrenza dal 15.6.2019, essendo madre con bambino di età inferiore a tre anni;
di non avere ricevuto alla cessazione del rapporto i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti,
l'indennità sostitutiva del preavviso, il trattamento di fine rapporto.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha dedotto di essere rimasta creditrice nei confronti del datore di lavoro, a titolo di spettanze retributive e di fine rapporto, indennità di maternità e per congedo parentale facoltativo, indennità di preavviso, degli importi come quantificati nel conteggio allegato, per un totale pari ad euro 4.102,57.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente ha chiesto al giudice adito la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 4.102,57 per i titoli sopra indicati,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
4. La società convenuta, ritualmente intimata, è rimasta contumace.
5. All'esito della trattazione cartolare del 23.3.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ai sensi dell'art. 102 c.p.c. CP_2
6. L si è costituito in giudizio, deducendo che la ricorrente ha presentato due domande Controparte_3
di maternità in qualità di lavoratore dipendente, dal 26.3.2018 al 4.9.2018 e dal 5.9.2018 al 15.12.2018, e una successiva domanda di congedo parentale dal 16.12.2018 al 14.6.2019, tutte regolarmente accolte e senza alcun pagamento diretto da parte dell' ; che, come si evince dal cassetto previdenziale relativo CP_2
alla posizione della ricorrente, il datore di lavoro ha proceduto al conguaglio con l' delle somme di CP_2 euro 2.906,00 per il 2018 e 1.813,00 per il 2019, a titolo di recupero di quanto anticipato alla lavoratrice per indennità di maternità e congedo parentale. L' ha concluso chiedendo all'intestato tribunale, CP_2
ove sussistente il credito per differenze retributive rivendicato dalla lavoratrice, di accertare il corrispondente obbligo datoriale di versare i contributi previdenziali e assistenziali nei limiti della prescrizione.
7. Nelle note scritte sostitutive dell'udienza dell'11.7.2022 la ricorrente, preso atto della avvenuta costituzione in giudizio dell' a seguito dell'integrazione del contraddittorio, ha esteso la propria CP_2 domanda nei confronti dell'ente previdenziale, rassegnando le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento integrale da parte della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e/o CP_1 Controparte_1
dell' in persona del legale rapp. pt., delle spettanze e dell'indennità di maternità da luglio 2018 al CP_2
15.06.2019;
2. Per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore e/o l' in persona del legale rapp.pt, al pagamento in favore della sig.ra CP_2 della somma di Euro 1.856,837 quota a carico dell' e di Euro 446,417 quota conto Parte_1 CP_2
ditta, a titolo di indennità di maternità 2018 da luglio 2018 a dicembre 2018, nonché della somma di
Euro 733,034, quota a carico dell' a titolo di indennità di Maternità 2019 fino al 15.06.2019, salvo CP_2 errori e/o omissioni, ovvero condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma di Parte_1
Euro 446,417 quota conto ditta, a titolo di indennità di maternità 2018 da luglio 2018 a dicembre 2018,
e condannare l' in persona del legale rapp.pt, al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_2
di Euro 1.856,837, quota a carico dell' a titolo di indennità di maternità 2018 da luglio 2018 a CP_2
dicembre 2018 e di Euro 733,034, quota a carico dell' a titolo di indennità di Maternità 2019 fino CP_2
al 15.06.2019, salvo errori e/o omissioni ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo C.T.U. o in via equitativa;
3. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento integrale da parte della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 Controparte_1 ferie residue, dei permessi maturati e non goduti, dei ratei di tredicesima 2019 e quattordicesima mensilità 2018/2019, delle spettanze liquidatorie, dell'indennità di mancato preavviso e del Trattamento di Fine Rapporto, per titoli e causali indicati in ricorso;
4. per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, per i predetti titoli delle ferie residue, dei permessi maturati e non goduti,
dei ratei di tredicesima 2019 e quattordicesima mensilità 2018/2019, delle spettanze liquidatorie,
dell'indennità di mancato preavviso e del Trattamento di Fine Rapporto, al pagamento in favore della
sig.ra della somma di Euro 1.066,280, di cui Euro 390,385 per TFR, salvo errori e/o Parte_1 omissioni, ovvero d ella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo
C.T .U. o in via equitativa;
5. in ogni caso, per l'effetto, determinare sulle somme di danaro liquidate gli interessi nella misura legale
ed il maggior danno subito dalla lavoratrice per la diminuzione di valore del suo credito, applicando
l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, con condanna di parte convenuta al pagamento della somma relativa, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto fino al saldo.
Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
8. Per l'istruzione della causa sono stati acquisiti i documenti prodotti dalla ricorrente e dall' ed è CP_2 stato disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta. Con ordinanza del 16.3.2023 si è dato atto della rituale intimazione del legale rappresentante della società convenuta alla precedente udienza del 10.10.2022 per rendere interrogatorio formale e della mancata comparizione dello stesso senza un giustificato motivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c. ed è stato inoltre nominato un consulente contabile per la quantificazione delle spettanze richieste dalla ricorrente. La causa è stata discussa all'udienza del 20.11.2023 e le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive per l'udienza del
3.6.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter. Nelle predette note difensive la ricorrente,
alla luce delle risultanze della ctu contabile, ha così precisato le conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento integrale delle spettanze Parte_1
e dell'indennità di maternità da luglio 2018 a al 15.06.2019, sia a titolo di Indennità di maternità obbligatoria luglio-dicembre 2018 sia a titolo di indennità di congedo parentale facoltativo dicembre
2018-giugno 2019 nonché a titolo di Integrazione indennità di maternità obbligatoria luglio-dicembre
2018;
2) per l'effetto, condannare per quanto di ragione la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore e/o l' in persona del legale rapp.pt, al pagamento in CP_2
favore della sig.ra della somma lorda di Euro 2.904,81, accertata dalla CTU come Parte_1 CP_ dovuta dall' a titolo di Indennità di maternità obbligatoria luglio-dicembre 2018 e a titolo di
indennità di congedo parentale facoltativo dicembre 2018-giugno 2019 e della somma lorda di Euro
47,55, sempre accertata dalla CTU dovuta dal datore di lavoro, a titolo di Integrazione indennità di maternità obbligatoria luglio-dicembre 2018 ovvero della diversa somma e per le quote di relativa
spettanza ritenute di giustizia;
3) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento integrale da parte della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle ferie Controparte_1
residue e dei permessi maturati e non goduti gennaio-dicembre 2018, dei ratei di tredicesima 2019 e
quattordicesima mensilità 2018/2019, delle Festività luglio-dicembre 2018, dell'indennità di mancato
preavviso e del Trattamento di Fine Rapporto ovvero per titoli e causali indicati in ricorso;
4) per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma lorda di Parte_1
Euro 2.011,45, accertata dalla CTU, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di delle ferie
residue e dei permessi maturati e non goduti gennaio-dicembre 2018, dei ratei di tredicesima 2019 e
quattordicesima mensilità 2018/2019, delle Festività luglio-dicembre 2018, dell'indennità di mancato
preavviso e del Trattamento di Fine Rapporto ovvero per titoli e causali indicati in ricorso nonché al
versamento dei contributi previdenziali omessi e alla costituzione presso l' di rendita vitalizia per i CP_2 contributi previdenziali omessi e prescritti;
5) in ogni caso, determinare sulle somme di danaro liquidate gli interessi nella misura legale ed il maggior danno subito dalla lavoratrice per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, con condanna al pagamento della somma relativa in favore della ricorrente con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto fino al saldo;
6) per l'effetto, per i motivi esposti nelle presenti note, condannare la Controparte_1 [...] al pagamento delle spese di CTU; CP_1
7) il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio.
9. La causa è stata infine decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare del 23.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire dalla società convenuta e dall' , per le quote di rispettiva competenza, l'indennità di maternità per il periodo dal 4 CP_2 luglio 2018 al 14 dicembre 2018 e l'indennità di congedo parentale facoltativo per il periodo dal 15 dicembre 2018 al 15 giugno 2019, data di cessazione del rapporto di apprendistato. La ricorrente agisce inoltre per l'accertamento del diritto a percepire dalla società convenuta, in ragione dell'intercorso rapporto di apprendistato il trattamento di fine rapporto, i ratei maturati di tredicesima e quattordicesima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, l'indennità integrativa per festività cadenti nei periodi di congedo obbligatorio di maternità e puerperio, l'indennità sostitutiva del preavviso,
l'integrazione a carico del datore di lavoro della indennità di maternità 11. A sostegno delle pretese avanzate parte attrice sostiene di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta in forza di contratto di apprendistato part time dal 3.1.2018 al 15.6.2019 come apprendista barista presso un esercizio commerciale in Cassino e di essere stata in astensione dal lavoro per fruizione del congedo di maternità in via anticipata dal 26.3.2018 per maternità a rischio, per congedo di maternità
obbligatorio preparto e postparto dal 4.7.2018 al 14.12.2018, ed infine per congedo parentale facoltativo dal 15.12.2018 sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
12. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
13. Preliminarmente si osserva che, avendo la ricorrente convenuto in giudizio unicamente la società
[...]
senza evocare in giudizio l , ai sensi dell'art. 102 c.p.c. è Controparte_1 Controparte_1 CP_2 stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale quale litisconsorte necessario.
14. Secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l' CP_2
è l'unico soggetto obbligato ad erogare l'indennità di maternità ai sensi dell'art. 74 della L. n. 833 del
1978 e dell'art. 1 del D.L. n. 633 del 1979 convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 1980, richiamato dall'art. 22, comma 2, L. n. 151 del 2001, così come avviene per l'indennità di malattia, mentre il datore di lavoro è tenuto solo ad anticiparla, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'istituto, sicché l'obbligo di anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall . L'obbligazione concernente il pagamento della Controparte_5 indennità di maternità, al pari della indennità di malattia, deve essere quindi adempiuta in via di mera anticipazione dal datore di lavoro e in via definitiva dall'istituto previdenziale, con possibilità, comunque, di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell'istituto per il recupero della somma anticipata a tale titolo, per cui tale situazione vale a costituire ex lege un rapporto giuridico plurisoggettivo al cui interno i reciproci legali tra i diversi soggetti e l'oggetto comune costituiscono un dato unitario e l'accertamento,
modificazione ed estinzione di esso non può che operare, anche processualmente, se non nei confronti di tutti. Ne consegue che la domanda del lavoratore deve proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell' , sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. CP_2
(Cass. civ. n. 669/2001; Cass. civ. n. 1172/2015; Cass. civ. n. 3076/2022).
15. Sanato il vizio del contraddittorio con la chiamata in causa dell' , il quale si è costituito in CP_2 giudizio, la ricorrente ha correttamente esteso la propria domanda nei confronti dell'istituto, quale soggetto debitore dell'indennità di maternità e per congedo parentale, rispetto alle quali il datore di lavoro assume la posizione di mero adiectus solutionis causa, tenuto solamente al pagamento anticipato della prestazione, salvo successivo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all'istituto, e conserva tale posizione anche allorché, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti.
16. La misura della indennità di maternità è fissata dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151 del 2001 nella misura pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità ed il successivo art. 23 stabilisce che (comma 1) “Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità”, intendendosi per retribuzione media globale giornaliera (comma 4) “l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo”, cui va aggiunto (comma 2) “il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”. Concorrono a formare la retribuzione su cui va calcolata l'indennità di maternità
(comma 3) “gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia”.
17. La misura dell'indennità per congedo parentale facoltativo è invece stabilita dall'art. 34 del medesimo decreto, che nella formulazione vigente ratione temporis prevedeva, fino al sesto anno di vita del bambino e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.
18. Il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo dell'8.2.2018 prodotto dalla ricorrente (all. 13) prevede all'art. 200 una integrazione a carico del datore di lavoro della indennità di maternità nella seguente misura: “Durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) la lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad un'integrazione dell'indennità a carico dell' da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in modo da raggiungere CP_2 complessivamente la misura del cento per cento della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto ivi compresa la tredicesima mensilità”, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 183, ai sensi del quale “Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza
o puerperio, sarà corrisposto alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica disciplinata dal presente articolo”.
19. Tanto premesso, può ritenersi provato documentalmente sia il rapporto di lavoro di tirocinio intercorso tra la ricorrente e la società convenuta dal 3.1.2018 al 14.6.2019, con qualifica di apprendista barista,
contratto part time al 34,88 per cento (cfr. buste paga di marzo e aprile 2018 sub all. 1; estratto contributivo sub all. 7; dimissioni rassegnate con decorrenza dal 15.6.2019 e convalidate presso l'I.T.L. di Frosinone in data sub all.ti 8 e 9) sia l'astensione dal lavoro per interdizione anticipata per maternità a rischio ex art. 17, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 151 del 2001 dal 26.3.2018 al 3.7.2018 (cfr. provv. ASL di Frosinone n.
125 del 3.4.2018 e n. 202 del 22.5.2018 e relative certificazioni mediche sub all.ti 2 e 3), per congedo obbligatorio di maternità dal 4.7.2018 al 15.12.2018 ex art. 16 del medesimo decreto (cfr. domanda per congedo pre-parto sub all. 4, domanda per congedo post-parto sub all. 5, e schermata estratta dal portale allegata alla memoria difensiva), per congedo parentale dal 16.12.2018 al 14.6.2019 ex art. 32 del CP_2
medesimo decreto (cfr. domanda sub all. 6 e schermata ). CP_2
20. Quanto alla fonte contrattuale collettiva regolatrice del rapporto, l'applicabilità del CCNL Pubblici
Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo dell'8.2.2018 (all. 13) al rapporto di apprendistato per cui è causa può ritenersi provata ai sensi dell'art. 232 c.p.c., in quanto circostanza allegata dall'attrice ai punti n. 3 e 11 del ricorso, deferiti come capitoli di prova per interrogatorio formale.
Il legale rappresentante della società convenuta, ritualmente citato a comparire all'udienza del 10.10.2022 per l'espletamento di tale incombente, non si è presentato e non ha addotto alcuna giustificazione dell'assenza. Tale comportamento, valutato unitamente alla corrispondenza tra i dati retributivi riportati nelle buste paga di marzo e aprile 2018 (all. 1) e le tabelle retributive in atti relative al sopra menzionato contratto collettivo, consente di ritenere senz'altro ammessa la circostanza.
21. Dalla lettura delle declaratorie contrattuali dei livelli e relative esemplificazioni dei profili, di cui all'art. 54 del CCNL, si evince che per il profilo di barista è previsto l'inquadramento nel 5° livello. L'art. 68 del CCNL stabilisce che “La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello” secondo le proporzioni dell'80 per cento nel primo anno, 85 per cento nel secondo, 90 per cento nel terzo e 95 per cento nel quarto. Pertanto la retribuzione da prendere come riferimento per l'apprendista barista è quella prevista per i lavoratori inquadrati nel 5° livello, con il riproporzionamento nelle percentuali indicate.
22. Sulla scorta di tali dati e delle tabelle retributive in atti, in applicazione delle previsioni legislative e contrattuali collettive relative alla misura dell'indennità di maternità e per congedo parentale, il consulente nominato le ha determinate nei termini che seguono: a) l'indennità di maternità relativa al periodo di astensione anticipata e obbligatoria dal 4.7.2018 al 15.12.2018, a carico dell' e pari alla misura CP_2 dell'80 per cento della retribuzione, è stata quantificata ex artt. 22 e ss. D.Lgs. n. 151 del 2001 in complessivi euro 2.076,20; b) l'integrazione della indennità di maternità per il medesimo periodo a carico del datore di lavoro ex art. 200 CCNL applicato al rapporto (fino al raggiungimento del 100 per cento della retribuzione giornaliera netta) è stata quantificata in euro 47,55; c) l'indennità per il congedo parentale facoltativo dal 16.12.2018 al 14.6.2019, pari al 30 per cento della retribuzione, a carico dell' , è stata quantificata ex art. 34 del predetto decreto in euro 828,61 CP_2
23. Il calcolo, come risulta dal chiaro e completo prospetto analitico contenuto nella relazione, è stato sviluppato in osservanza delle previsioni legislative e contrattuali e in piena aderenza ai dati indicati nel quesito peritale (periodi di fruizione, dati retributivi desunti dalle tabelle retributive allegate, dato relativi al rapporto di apprendistato come risultanti documentalmente). Pertanto possono essere integralmente recepite le quantificazioni del CTU rispetto alle quali le parti non hanno formulato osservazioni.
24. L' nella memoria di costituzione ha dedotto che il datore di lavoro ha proceduto al conguaglio CP_2 con l' , a titolo di recupero di quanto anticipato alla lavoratrice per indennità di maternità e congedo CP_2
parentale, delle somme di euro 2.906,00 per il 2018 e 1.813,00 per il 2019. Non è stata però fornita alcuna prova, né dall'istituto, né dalla società convenuta, rimasta contumace, che il datore di lavoro abbia effettivamente provveduto al pagamento in via anticipata in favore della ricorrente dell'indennità di maternità e di quella per congedo parentale. Ne consegue che l' va condannato al Controparte_3 pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 2.076,20 a titolo di indennità di maternità dovuta per il periodo dal 4.7.2018 al 15.12.2018 e della somma di euro 828,61 a titolo di indennità per congedo parentale dovuta per il periodo dal 16.12.2018 al 14.6.2019, salvo naturalmente il diritto dell'istituto a recuperare dal datore di lavoro le somme da quest'ultimo indebitamente conguagliate.
25. La società convenuta, rimanendo contumace, non ha neppure provato la corresponsione in favore della ricorrente dell'integrazione della indennità di maternità a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 200 del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo dell'8.2.2018. Pertanto la società va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 47,55 a titolo di integrazione della indennità di maternità dal 4.7.2018 al 15.12.2018.
26. La ricorrente ha inoltre rivendicato nei confronti del datore di lavoro una serie di emolumenti:
trattamento di fine rapporto, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, integrazione della indennità per le festività cadenti nel periodo di congedo obbligatorio per maternità e puerperio, indennità sostitutiva del preavviso ex art. 55, comma 1, D.Lgs. n.
151 del 2001.
27. I predetti emolumenti sono stati quantificati dal consulente sulla base dei dati retributivi correttamente desunti dalle tabelle salariali allegate, tenuto conto dell'inquadramento della lavoratrice, dell'orario di lavoro a tempo parziale pari al 34,88 per cento del tempo pieno, e di una retribuzione mensile,
riparametrata al part time, pari euro 450,24, giornaliera pari ad 17,32, e oraria pari ad euro 6,98. 28. Per quanto concerne i ratei delle mensilità supplementari, il CTU li ha quantificati in osservanza delle previsioni del CCNL, e nello specifico dell'art. 183, il quale prevede che “Per i periodi di assenza
obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposto alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica disciplinata dal presente articolo” e dell'art. 184, il quale, con riferimento a tali periodi, stabilisce “Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal quarto comma del precedente articolo”. I ratei maturati della tredicesima sono stati determinati nella misura complessiva di euro 174,30 e quelli della quattordicesima nella misura complessiva di euro 187,60.
29. Con riferimento alla indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi per riduzione orario non goduti, si
è tenuto conto della disciplina contrattuale collettiva, che prevede il diritto del lavoratore a fruire di n. 26 giorni di ferie all'anno ex art. 134 del CCNL e di n. 104 ore di permessi all'anno ex art. 114 del CCNL, con maturazione delle une e degli altri anche nel periodo di assenza obbligatoria per maternità (ex art. 22,
comma 3, D.Lgs. n. 151 del 2001), con riparametrazione, per quanto riguarda i permessi, alla percentuale di part time, e scomputando come godute le ore di permesso indicate nella busta paga di marzo 2018.
Sono stati così correttamente quantificati dal CTU n. 23,83 giorni di ferie non godute, per i quali spetta una indennità sostitutiva di euro 412,74, e n. 35,75 ore di permessi, per le quali spetta una indennità
sostitutiva di euro 249,55.
30. Il trattamento di fine rapporto è stato calcolato conformemente ai criteri di calcolo di cui all'art. 2120
c.c. e dell'art. 217 del CCNL, tenuto conto che tale emolumento matura regolarmente anche nei periodi di congedo per maternità (ex art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 151 del 2001) e parentale (arg. ex art. 34, comma
5, D.Lgs. n. 151 del 2001), e così determinato nella misura di euro 626,24.
31. Per le festività cadenti durante il periodo di congedo obbligatorio per maternità e puerperio, ai sensi dell'art. 131 comma 5 del CCNL, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell' , da corrispondersi a carico del datore di lavoro, che il CTU ha quantificato in euro 64,36. CP_2
32. Quanto infine alla indennità sostitutiva del preavviso, l'art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 151 del 2001 prevede che “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni
di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”. Il richiamato art. 54 a sua volta stabilisce che “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”.
In merito a tale istituto la Suprema Corte ha chiarito che “In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell'art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell'ipotesi in cui esse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro” (Cass. civ. 16176/2019).
33. La lavoratrice ha rassegnato le proprie dimissioni in data 10.6.2019 con decorrenza dal 15.6.2019.
All'epoca il figlio della ricorrente, nato il [...] (cfr. domanda per congedo di maternità post-parto sub all. 5), non aveva compiuto ancora un anno di età. Alla ricorrente spetta dunque, ai sensi dell'art. 55, comma 1, citato l'indennità sostitutiva del preavviso, che il consulente ha correttamente quantificato, in applicazione dell'art. 208 CCNL, tenuto conto che ai lavoratori con anzianità di servizio fino a cinque anni ed inquadrati nel 5° livello spettano 20 giorni di preavviso, riparametrati alla percentuale di part time
del 34,88 per cento, in euro 296,67.
34. In conclusione, non avendo il datore di lavoro fornito la prova della corresponsione alla lavoratrice degli emolumenti passati in rassegna o di altri fatti estintivi, deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente degli stessi, così come quantificati dal consulente in osservanza della disciplina di fonte legislativa e contrattuale collettiva, con procedimento contabile immune da censure, aderente al quesito e coerente con le risultanze documentali. Il datore di lavoro va altresì condannato al pagamento in favore dell' della contribuzione dovuta e non prescritta sulle predette differenze retributive. CP_2
35. Le spese di lite sono liquidate a favore della ricorrente e poste interamente a carico a carico della società convenuta, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione di quelle relative alla domanda proposta nei confronti dell' , avendo la società convenuta dato causa al giudizio non CP_2
adempiendo né ai propri obblighi retributivi né a quelli di pagamento anticipato delle indennità di maternità e di congedo parentale, oltre che della integrazione a proprio carico, ingenerando inoltre nell , nei cui confronti ha proceduto ai conguagli per le indennità asseritamente Controparte_3 anticipate, il ragionevole affidamento in merito alla corretta erogazione delle stesse. Le spese sono quantificate come in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, parametri medi per le tutte le fasi). Le
spese della consulenza tecnica vanno interamente poste a carico della società convenuta e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire dall , a titolo di indennità di maternità CP_2
dovuta per il periodo dal 4.7.2018 al 15.12.2018, la somma di euro 2.076,20, e a titolo di indennità
per congedo parentale dovuta per il periodo dal 16.12.2018 al 14.6.2019 la somma di euro 828,61, e così per un totale di euro 2.904,81;
− per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di euro 2.904,81, CP_2
oltre interessi legali con le decorrenze di legge;
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire dalla e CP_1 CP_1 CP_1
a titolo di integrazione della indennità di maternità per il periodo dal 4.7.2018 al 15.12.2018, la
[...]
somma di euro 47,55;
− per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 47,55 a titolo di integrazione della indennità di maternità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire dalla società convenuta la somma di euro 174,30
a titolo di tredicesima mensilità, di euro 187,60 a titolo di quattordicesima mensilità, di euro 412,74 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, di euro 249,55 a titolo di indennità sostitutiva di permessi riduzione orario non goduti, di euro 626,24 a titolo di trattamento di fine rapporto, di euro
64,36 a titolo di indennità integrativa per festività cadenti per periodo di congedo per maternità e puerperio, di euro 296,67 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, e così per un totale di euro
2.011,45;
− per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 2.011,45 per i titoli di cui al capo che precede, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
− condanna la società convenuta al versamento all' dei contributi dovuti e non prescritti sulle CP_2
spettanze retributive di cui al capo che precede;
− condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.626,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento,
CPA, IVA;
− compensa le spese relativamente alla domanda proposta nei confronti dell' ; CP_2
− pone a carico della società convenuta le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 21 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1804/2020 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola SANTORIELLO come da procura in atti ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marilena Martini in Aquino, Via Giovenale n. 31
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore
- resistente contumace
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo MANGIAPANE ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Via Polledrera s.n.c.
- parte chiamata in causa
Oggetto: indennità di maternità – indennità per congedo parentale – spettanze retributive
Conclusioni: come rassegnate dalla ricorrente nelle note del 21 maggio 2024 e dall' nella memoria CP_2 di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato il 7 ottobre 2020 e ritualmente notificato, ha esposto di avere Parte_1 lavorato dal 3.1.2018 al 15.6.2019 alle dipendenze della Controparte_1 come apprendista barista inquadrata nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, presso l'esercizio commerciale in Cassino con insegna “Taverna Du Quartier Latin”; di essere stata in astensione dal lavoro per interdizione anticipata per maternità a rischio dal 26.3.2018, per interdizione obbligatoria per maternità
dal 4.7.2018 al 14.12.2018, per fruizione di congedo parentale dal 15.12.2018 alla cessazione del rapporto;
di avere lavorato fino al 26.3.2028 con contratto part time dal lunedì al sabato per sei ore giornaliere, tranne il giovedì in cui ha lavorato 5 ore, e due domeniche al mese dalle 7.00 alle 13.00; di avere ricevuto dal datore di lavoro, per le spettanze retributive e l'indennità di maternità da gennaio 2018 a giugno 2018, solo dei parziali acconti, e nulla per l'indennità di maternità e per congedo parentale dal luglio 2018 alla cessazione del rapporto;
di non avere ricevuto i prospetti paga relativi dal periodo da luglio 2018 a giugno
2019; di avere vanamente richiesto al datore di lavoro il pagamento delle spettanze;
di avere rassegnato le dimissioni in sede protetta presso l'I.T.L. di Frosinone con decorrenza dal 15.6.2019, essendo madre con bambino di età inferiore a tre anni;
di non avere ricevuto alla cessazione del rapporto i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti,
l'indennità sostitutiva del preavviso, il trattamento di fine rapporto.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha dedotto di essere rimasta creditrice nei confronti del datore di lavoro, a titolo di spettanze retributive e di fine rapporto, indennità di maternità e per congedo parentale facoltativo, indennità di preavviso, degli importi come quantificati nel conteggio allegato, per un totale pari ad euro 4.102,57.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente ha chiesto al giudice adito la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 4.102,57 per i titoli sopra indicati,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
4. La società convenuta, ritualmente intimata, è rimasta contumace.
5. All'esito della trattazione cartolare del 23.3.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ai sensi dell'art. 102 c.p.c. CP_2
6. L si è costituito in giudizio, deducendo che la ricorrente ha presentato due domande Controparte_3
di maternità in qualità di lavoratore dipendente, dal 26.3.2018 al 4.9.2018 e dal 5.9.2018 al 15.12.2018, e una successiva domanda di congedo parentale dal 16.12.2018 al 14.6.2019, tutte regolarmente accolte e senza alcun pagamento diretto da parte dell' ; che, come si evince dal cassetto previdenziale relativo CP_2
alla posizione della ricorrente, il datore di lavoro ha proceduto al conguaglio con l' delle somme di CP_2 euro 2.906,00 per il 2018 e 1.813,00 per il 2019, a titolo di recupero di quanto anticipato alla lavoratrice per indennità di maternità e congedo parentale. L' ha concluso chiedendo all'intestato tribunale, CP_2
ove sussistente il credito per differenze retributive rivendicato dalla lavoratrice, di accertare il corrispondente obbligo datoriale di versare i contributi previdenziali e assistenziali nei limiti della prescrizione.
7. Nelle note scritte sostitutive dell'udienza dell'11.7.2022 la ricorrente, preso atto della avvenuta costituzione in giudizio dell' a seguito dell'integrazione del contraddittorio, ha esteso la propria CP_2 domanda nei confronti dell'ente previdenziale, rassegnando le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento integrale da parte della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e/o CP_1 Controparte_1
dell' in persona del legale rapp. pt., delle spettanze e dell'indennità di maternità da luglio 2018 al CP_2
15.06.2019;
2. Per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore e/o l' in persona del legale rapp.pt, al pagamento in favore della sig.ra CP_2 della somma di Euro 1.856,837 quota a carico dell' e di Euro 446,417 quota conto Parte_1 CP_2
ditta, a titolo di indennità di maternità 2018 da luglio 2018 a dicembre 2018, nonché della somma di
Euro 733,034, quota a carico dell' a titolo di indennità di Maternità 2019 fino al 15.06.2019, salvo CP_2 errori e/o omissioni, ovvero condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma di Parte_1
Euro 446,417 quota conto ditta, a titolo di indennità di maternità 2018 da luglio 2018 a dicembre 2018,
e condannare l' in persona del legale rapp.pt, al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_2
di Euro 1.856,837, quota a carico dell' a titolo di indennità di maternità 2018 da luglio 2018 a CP_2
dicembre 2018 e di Euro 733,034, quota a carico dell' a titolo di indennità di Maternità 2019 fino CP_2
al 15.06.2019, salvo errori e/o omissioni ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo C.T.U. o in via equitativa;
3. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento integrale da parte della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 Controparte_1 ferie residue, dei permessi maturati e non goduti, dei ratei di tredicesima 2019 e quattordicesima mensilità 2018/2019, delle spettanze liquidatorie, dell'indennità di mancato preavviso e del Trattamento di Fine Rapporto, per titoli e causali indicati in ricorso;
4. per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, per i predetti titoli delle ferie residue, dei permessi maturati e non goduti,
dei ratei di tredicesima 2019 e quattordicesima mensilità 2018/2019, delle spettanze liquidatorie,
dell'indennità di mancato preavviso e del Trattamento di Fine Rapporto, al pagamento in favore della
sig.ra della somma di Euro 1.066,280, di cui Euro 390,385 per TFR, salvo errori e/o Parte_1 omissioni, ovvero d ella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo
C.T .U. o in via equitativa;
5. in ogni caso, per l'effetto, determinare sulle somme di danaro liquidate gli interessi nella misura legale
ed il maggior danno subito dalla lavoratrice per la diminuzione di valore del suo credito, applicando
l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, con condanna di parte convenuta al pagamento della somma relativa, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto fino al saldo.
Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
8. Per l'istruzione della causa sono stati acquisiti i documenti prodotti dalla ricorrente e dall' ed è CP_2 stato disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta. Con ordinanza del 16.3.2023 si è dato atto della rituale intimazione del legale rappresentante della società convenuta alla precedente udienza del 10.10.2022 per rendere interrogatorio formale e della mancata comparizione dello stesso senza un giustificato motivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c. ed è stato inoltre nominato un consulente contabile per la quantificazione delle spettanze richieste dalla ricorrente. La causa è stata discussa all'udienza del 20.11.2023 e le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive per l'udienza del
3.6.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter. Nelle predette note difensive la ricorrente,
alla luce delle risultanze della ctu contabile, ha così precisato le conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento integrale delle spettanze Parte_1
e dell'indennità di maternità da luglio 2018 a al 15.06.2019, sia a titolo di Indennità di maternità obbligatoria luglio-dicembre 2018 sia a titolo di indennità di congedo parentale facoltativo dicembre
2018-giugno 2019 nonché a titolo di Integrazione indennità di maternità obbligatoria luglio-dicembre
2018;
2) per l'effetto, condannare per quanto di ragione la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore e/o l' in persona del legale rapp.pt, al pagamento in CP_2
favore della sig.ra della somma lorda di Euro 2.904,81, accertata dalla CTU come Parte_1 CP_ dovuta dall' a titolo di Indennità di maternità obbligatoria luglio-dicembre 2018 e a titolo di
indennità di congedo parentale facoltativo dicembre 2018-giugno 2019 e della somma lorda di Euro
47,55, sempre accertata dalla CTU dovuta dal datore di lavoro, a titolo di Integrazione indennità di maternità obbligatoria luglio-dicembre 2018 ovvero della diversa somma e per le quote di relativa
spettanza ritenute di giustizia;
3) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento integrale da parte della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle ferie Controparte_1
residue e dei permessi maturati e non goduti gennaio-dicembre 2018, dei ratei di tredicesima 2019 e
quattordicesima mensilità 2018/2019, delle Festività luglio-dicembre 2018, dell'indennità di mancato
preavviso e del Trattamento di Fine Rapporto ovvero per titoli e causali indicati in ricorso;
4) per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma lorda di Parte_1
Euro 2.011,45, accertata dalla CTU, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di delle ferie
residue e dei permessi maturati e non goduti gennaio-dicembre 2018, dei ratei di tredicesima 2019 e
quattordicesima mensilità 2018/2019, delle Festività luglio-dicembre 2018, dell'indennità di mancato
preavviso e del Trattamento di Fine Rapporto ovvero per titoli e causali indicati in ricorso nonché al
versamento dei contributi previdenziali omessi e alla costituzione presso l' di rendita vitalizia per i CP_2 contributi previdenziali omessi e prescritti;
5) in ogni caso, determinare sulle somme di danaro liquidate gli interessi nella misura legale ed il maggior danno subito dalla lavoratrice per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, con condanna al pagamento della somma relativa in favore della ricorrente con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto fino al saldo;
6) per l'effetto, per i motivi esposti nelle presenti note, condannare la Controparte_1 [...] al pagamento delle spese di CTU; CP_1
7) il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio.
9. La causa è stata infine decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare del 23.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire dalla società convenuta e dall' , per le quote di rispettiva competenza, l'indennità di maternità per il periodo dal 4 CP_2 luglio 2018 al 14 dicembre 2018 e l'indennità di congedo parentale facoltativo per il periodo dal 15 dicembre 2018 al 15 giugno 2019, data di cessazione del rapporto di apprendistato. La ricorrente agisce inoltre per l'accertamento del diritto a percepire dalla società convenuta, in ragione dell'intercorso rapporto di apprendistato il trattamento di fine rapporto, i ratei maturati di tredicesima e quattordicesima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, l'indennità integrativa per festività cadenti nei periodi di congedo obbligatorio di maternità e puerperio, l'indennità sostitutiva del preavviso,
l'integrazione a carico del datore di lavoro della indennità di maternità 11. A sostegno delle pretese avanzate parte attrice sostiene di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta in forza di contratto di apprendistato part time dal 3.1.2018 al 15.6.2019 come apprendista barista presso un esercizio commerciale in Cassino e di essere stata in astensione dal lavoro per fruizione del congedo di maternità in via anticipata dal 26.3.2018 per maternità a rischio, per congedo di maternità
obbligatorio preparto e postparto dal 4.7.2018 al 14.12.2018, ed infine per congedo parentale facoltativo dal 15.12.2018 sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
12. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
13. Preliminarmente si osserva che, avendo la ricorrente convenuto in giudizio unicamente la società
[...]
senza evocare in giudizio l , ai sensi dell'art. 102 c.p.c. è Controparte_1 Controparte_1 CP_2 stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale quale litisconsorte necessario.
14. Secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l' CP_2
è l'unico soggetto obbligato ad erogare l'indennità di maternità ai sensi dell'art. 74 della L. n. 833 del
1978 e dell'art. 1 del D.L. n. 633 del 1979 convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 1980, richiamato dall'art. 22, comma 2, L. n. 151 del 2001, così come avviene per l'indennità di malattia, mentre il datore di lavoro è tenuto solo ad anticiparla, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'istituto, sicché l'obbligo di anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall . L'obbligazione concernente il pagamento della Controparte_5 indennità di maternità, al pari della indennità di malattia, deve essere quindi adempiuta in via di mera anticipazione dal datore di lavoro e in via definitiva dall'istituto previdenziale, con possibilità, comunque, di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell'istituto per il recupero della somma anticipata a tale titolo, per cui tale situazione vale a costituire ex lege un rapporto giuridico plurisoggettivo al cui interno i reciproci legali tra i diversi soggetti e l'oggetto comune costituiscono un dato unitario e l'accertamento,
modificazione ed estinzione di esso non può che operare, anche processualmente, se non nei confronti di tutti. Ne consegue che la domanda del lavoratore deve proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell' , sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. CP_2
(Cass. civ. n. 669/2001; Cass. civ. n. 1172/2015; Cass. civ. n. 3076/2022).
15. Sanato il vizio del contraddittorio con la chiamata in causa dell' , il quale si è costituito in CP_2 giudizio, la ricorrente ha correttamente esteso la propria domanda nei confronti dell'istituto, quale soggetto debitore dell'indennità di maternità e per congedo parentale, rispetto alle quali il datore di lavoro assume la posizione di mero adiectus solutionis causa, tenuto solamente al pagamento anticipato della prestazione, salvo successivo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all'istituto, e conserva tale posizione anche allorché, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti.
16. La misura della indennità di maternità è fissata dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151 del 2001 nella misura pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità ed il successivo art. 23 stabilisce che (comma 1) “Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità”, intendendosi per retribuzione media globale giornaliera (comma 4) “l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo”, cui va aggiunto (comma 2) “il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”. Concorrono a formare la retribuzione su cui va calcolata l'indennità di maternità
(comma 3) “gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia”.
17. La misura dell'indennità per congedo parentale facoltativo è invece stabilita dall'art. 34 del medesimo decreto, che nella formulazione vigente ratione temporis prevedeva, fino al sesto anno di vita del bambino e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.
18. Il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo dell'8.2.2018 prodotto dalla ricorrente (all. 13) prevede all'art. 200 una integrazione a carico del datore di lavoro della indennità di maternità nella seguente misura: “Durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) la lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad un'integrazione dell'indennità a carico dell' da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in modo da raggiungere CP_2 complessivamente la misura del cento per cento della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto ivi compresa la tredicesima mensilità”, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 183, ai sensi del quale “Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza
o puerperio, sarà corrisposto alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica disciplinata dal presente articolo”.
19. Tanto premesso, può ritenersi provato documentalmente sia il rapporto di lavoro di tirocinio intercorso tra la ricorrente e la società convenuta dal 3.1.2018 al 14.6.2019, con qualifica di apprendista barista,
contratto part time al 34,88 per cento (cfr. buste paga di marzo e aprile 2018 sub all. 1; estratto contributivo sub all. 7; dimissioni rassegnate con decorrenza dal 15.6.2019 e convalidate presso l'I.T.L. di Frosinone in data sub all.ti 8 e 9) sia l'astensione dal lavoro per interdizione anticipata per maternità a rischio ex art. 17, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 151 del 2001 dal 26.3.2018 al 3.7.2018 (cfr. provv. ASL di Frosinone n.
125 del 3.4.2018 e n. 202 del 22.5.2018 e relative certificazioni mediche sub all.ti 2 e 3), per congedo obbligatorio di maternità dal 4.7.2018 al 15.12.2018 ex art. 16 del medesimo decreto (cfr. domanda per congedo pre-parto sub all. 4, domanda per congedo post-parto sub all. 5, e schermata estratta dal portale allegata alla memoria difensiva), per congedo parentale dal 16.12.2018 al 14.6.2019 ex art. 32 del CP_2
medesimo decreto (cfr. domanda sub all. 6 e schermata ). CP_2
20. Quanto alla fonte contrattuale collettiva regolatrice del rapporto, l'applicabilità del CCNL Pubblici
Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo dell'8.2.2018 (all. 13) al rapporto di apprendistato per cui è causa può ritenersi provata ai sensi dell'art. 232 c.p.c., in quanto circostanza allegata dall'attrice ai punti n. 3 e 11 del ricorso, deferiti come capitoli di prova per interrogatorio formale.
Il legale rappresentante della società convenuta, ritualmente citato a comparire all'udienza del 10.10.2022 per l'espletamento di tale incombente, non si è presentato e non ha addotto alcuna giustificazione dell'assenza. Tale comportamento, valutato unitamente alla corrispondenza tra i dati retributivi riportati nelle buste paga di marzo e aprile 2018 (all. 1) e le tabelle retributive in atti relative al sopra menzionato contratto collettivo, consente di ritenere senz'altro ammessa la circostanza.
21. Dalla lettura delle declaratorie contrattuali dei livelli e relative esemplificazioni dei profili, di cui all'art. 54 del CCNL, si evince che per il profilo di barista è previsto l'inquadramento nel 5° livello. L'art. 68 del CCNL stabilisce che “La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello” secondo le proporzioni dell'80 per cento nel primo anno, 85 per cento nel secondo, 90 per cento nel terzo e 95 per cento nel quarto. Pertanto la retribuzione da prendere come riferimento per l'apprendista barista è quella prevista per i lavoratori inquadrati nel 5° livello, con il riproporzionamento nelle percentuali indicate.
22. Sulla scorta di tali dati e delle tabelle retributive in atti, in applicazione delle previsioni legislative e contrattuali collettive relative alla misura dell'indennità di maternità e per congedo parentale, il consulente nominato le ha determinate nei termini che seguono: a) l'indennità di maternità relativa al periodo di astensione anticipata e obbligatoria dal 4.7.2018 al 15.12.2018, a carico dell' e pari alla misura CP_2 dell'80 per cento della retribuzione, è stata quantificata ex artt. 22 e ss. D.Lgs. n. 151 del 2001 in complessivi euro 2.076,20; b) l'integrazione della indennità di maternità per il medesimo periodo a carico del datore di lavoro ex art. 200 CCNL applicato al rapporto (fino al raggiungimento del 100 per cento della retribuzione giornaliera netta) è stata quantificata in euro 47,55; c) l'indennità per il congedo parentale facoltativo dal 16.12.2018 al 14.6.2019, pari al 30 per cento della retribuzione, a carico dell' , è stata quantificata ex art. 34 del predetto decreto in euro 828,61 CP_2
23. Il calcolo, come risulta dal chiaro e completo prospetto analitico contenuto nella relazione, è stato sviluppato in osservanza delle previsioni legislative e contrattuali e in piena aderenza ai dati indicati nel quesito peritale (periodi di fruizione, dati retributivi desunti dalle tabelle retributive allegate, dato relativi al rapporto di apprendistato come risultanti documentalmente). Pertanto possono essere integralmente recepite le quantificazioni del CTU rispetto alle quali le parti non hanno formulato osservazioni.
24. L' nella memoria di costituzione ha dedotto che il datore di lavoro ha proceduto al conguaglio CP_2 con l' , a titolo di recupero di quanto anticipato alla lavoratrice per indennità di maternità e congedo CP_2
parentale, delle somme di euro 2.906,00 per il 2018 e 1.813,00 per il 2019. Non è stata però fornita alcuna prova, né dall'istituto, né dalla società convenuta, rimasta contumace, che il datore di lavoro abbia effettivamente provveduto al pagamento in via anticipata in favore della ricorrente dell'indennità di maternità e di quella per congedo parentale. Ne consegue che l' va condannato al Controparte_3 pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 2.076,20 a titolo di indennità di maternità dovuta per il periodo dal 4.7.2018 al 15.12.2018 e della somma di euro 828,61 a titolo di indennità per congedo parentale dovuta per il periodo dal 16.12.2018 al 14.6.2019, salvo naturalmente il diritto dell'istituto a recuperare dal datore di lavoro le somme da quest'ultimo indebitamente conguagliate.
25. La società convenuta, rimanendo contumace, non ha neppure provato la corresponsione in favore della ricorrente dell'integrazione della indennità di maternità a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 200 del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo dell'8.2.2018. Pertanto la società va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 47,55 a titolo di integrazione della indennità di maternità dal 4.7.2018 al 15.12.2018.
26. La ricorrente ha inoltre rivendicato nei confronti del datore di lavoro una serie di emolumenti:
trattamento di fine rapporto, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, integrazione della indennità per le festività cadenti nel periodo di congedo obbligatorio per maternità e puerperio, indennità sostitutiva del preavviso ex art. 55, comma 1, D.Lgs. n.
151 del 2001.
27. I predetti emolumenti sono stati quantificati dal consulente sulla base dei dati retributivi correttamente desunti dalle tabelle salariali allegate, tenuto conto dell'inquadramento della lavoratrice, dell'orario di lavoro a tempo parziale pari al 34,88 per cento del tempo pieno, e di una retribuzione mensile,
riparametrata al part time, pari euro 450,24, giornaliera pari ad 17,32, e oraria pari ad euro 6,98. 28. Per quanto concerne i ratei delle mensilità supplementari, il CTU li ha quantificati in osservanza delle previsioni del CCNL, e nello specifico dell'art. 183, il quale prevede che “Per i periodi di assenza
obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposto alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica disciplinata dal presente articolo” e dell'art. 184, il quale, con riferimento a tali periodi, stabilisce “Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal quarto comma del precedente articolo”. I ratei maturati della tredicesima sono stati determinati nella misura complessiva di euro 174,30 e quelli della quattordicesima nella misura complessiva di euro 187,60.
29. Con riferimento alla indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi per riduzione orario non goduti, si
è tenuto conto della disciplina contrattuale collettiva, che prevede il diritto del lavoratore a fruire di n. 26 giorni di ferie all'anno ex art. 134 del CCNL e di n. 104 ore di permessi all'anno ex art. 114 del CCNL, con maturazione delle une e degli altri anche nel periodo di assenza obbligatoria per maternità (ex art. 22,
comma 3, D.Lgs. n. 151 del 2001), con riparametrazione, per quanto riguarda i permessi, alla percentuale di part time, e scomputando come godute le ore di permesso indicate nella busta paga di marzo 2018.
Sono stati così correttamente quantificati dal CTU n. 23,83 giorni di ferie non godute, per i quali spetta una indennità sostitutiva di euro 412,74, e n. 35,75 ore di permessi, per le quali spetta una indennità
sostitutiva di euro 249,55.
30. Il trattamento di fine rapporto è stato calcolato conformemente ai criteri di calcolo di cui all'art. 2120
c.c. e dell'art. 217 del CCNL, tenuto conto che tale emolumento matura regolarmente anche nei periodi di congedo per maternità (ex art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 151 del 2001) e parentale (arg. ex art. 34, comma
5, D.Lgs. n. 151 del 2001), e così determinato nella misura di euro 626,24.
31. Per le festività cadenti durante il periodo di congedo obbligatorio per maternità e puerperio, ai sensi dell'art. 131 comma 5 del CCNL, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell' , da corrispondersi a carico del datore di lavoro, che il CTU ha quantificato in euro 64,36. CP_2
32. Quanto infine alla indennità sostitutiva del preavviso, l'art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 151 del 2001 prevede che “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni
di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”. Il richiamato art. 54 a sua volta stabilisce che “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”.
In merito a tale istituto la Suprema Corte ha chiarito che “In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell'art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell'ipotesi in cui esse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro” (Cass. civ. 16176/2019).
33. La lavoratrice ha rassegnato le proprie dimissioni in data 10.6.2019 con decorrenza dal 15.6.2019.
All'epoca il figlio della ricorrente, nato il [...] (cfr. domanda per congedo di maternità post-parto sub all. 5), non aveva compiuto ancora un anno di età. Alla ricorrente spetta dunque, ai sensi dell'art. 55, comma 1, citato l'indennità sostitutiva del preavviso, che il consulente ha correttamente quantificato, in applicazione dell'art. 208 CCNL, tenuto conto che ai lavoratori con anzianità di servizio fino a cinque anni ed inquadrati nel 5° livello spettano 20 giorni di preavviso, riparametrati alla percentuale di part time
del 34,88 per cento, in euro 296,67.
34. In conclusione, non avendo il datore di lavoro fornito la prova della corresponsione alla lavoratrice degli emolumenti passati in rassegna o di altri fatti estintivi, deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente degli stessi, così come quantificati dal consulente in osservanza della disciplina di fonte legislativa e contrattuale collettiva, con procedimento contabile immune da censure, aderente al quesito e coerente con le risultanze documentali. Il datore di lavoro va altresì condannato al pagamento in favore dell' della contribuzione dovuta e non prescritta sulle predette differenze retributive. CP_2
35. Le spese di lite sono liquidate a favore della ricorrente e poste interamente a carico a carico della società convenuta, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione di quelle relative alla domanda proposta nei confronti dell' , avendo la società convenuta dato causa al giudizio non CP_2
adempiendo né ai propri obblighi retributivi né a quelli di pagamento anticipato delle indennità di maternità e di congedo parentale, oltre che della integrazione a proprio carico, ingenerando inoltre nell , nei cui confronti ha proceduto ai conguagli per le indennità asseritamente Controparte_3 anticipate, il ragionevole affidamento in merito alla corretta erogazione delle stesse. Le spese sono quantificate come in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, parametri medi per le tutte le fasi). Le
spese della consulenza tecnica vanno interamente poste a carico della società convenuta e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire dall , a titolo di indennità di maternità CP_2
dovuta per il periodo dal 4.7.2018 al 15.12.2018, la somma di euro 2.076,20, e a titolo di indennità
per congedo parentale dovuta per il periodo dal 16.12.2018 al 14.6.2019 la somma di euro 828,61, e così per un totale di euro 2.904,81;
− per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di euro 2.904,81, CP_2
oltre interessi legali con le decorrenze di legge;
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire dalla e CP_1 CP_1 CP_1
a titolo di integrazione della indennità di maternità per il periodo dal 4.7.2018 al 15.12.2018, la
[...]
somma di euro 47,55;
− per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 47,55 a titolo di integrazione della indennità di maternità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire dalla società convenuta la somma di euro 174,30
a titolo di tredicesima mensilità, di euro 187,60 a titolo di quattordicesima mensilità, di euro 412,74 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, di euro 249,55 a titolo di indennità sostitutiva di permessi riduzione orario non goduti, di euro 626,24 a titolo di trattamento di fine rapporto, di euro
64,36 a titolo di indennità integrativa per festività cadenti per periodo di congedo per maternità e puerperio, di euro 296,67 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, e così per un totale di euro
2.011,45;
− per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 2.011,45 per i titoli di cui al capo che precede, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
− condanna la società convenuta al versamento all' dei contributi dovuti e non prescritti sulle CP_2
spettanze retributive di cui al capo che precede;
− condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.626,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento,
CPA, IVA;
− compensa le spese relativamente alla domanda proposta nei confronti dell' ; CP_2
− pone a carico della società convenuta le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci