Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 28/04/2026, n. 7759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7759 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07759/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04935/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4935 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da A.I.C.A.I. (Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali), DH RE (Italy) s.r.l., DE RE Italy s.r.l. e United Parcel Service Italia s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Giordano e RI Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 187;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di Nexive Network s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
-della delibera dell’Agcom n. 411/22/CONS del 24 novembre 2022, avente ad oggetto “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali ” e del relativo allegato A;
- del d.P.C.M. di approvazione che della suddetta delibera;
- della delibera dell’Agcom n. 416/22/CONS del 24 novembre 2022 e dei relativi allegati A e B;
- della delibera AGCOM 731/11/CONS, recante “ Modifiche ed integrazioni al regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento-Istituzione della Direzione Servizi postali ” del 20 dicembre 2011;
- della delibera AGCOM 65/12/CONS, recante “ Modifiche ed integrazioni della Delibera 25/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni ” del 2.2.2012;
- della delibera AGCOM 129/15/CONS dell’11 marzo 2015 e s.m.i., di approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali, nella parte in cui ha richiamato l’obbligo di contribuzione, nonché il suo allegato A;
- degli atti con i quali il Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso parere favorevole alla contribuzione in oggetto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
quanto ai motivi aggiunti
- della Determina ART n. 25/23/SPF, di intimazione ad adempiere al versamento del suddetto contributo;
- dell’all. A di tale determina;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. RI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con il ricorso introduttivo è stata impugnata la delibera n. 411/22/CONS dell’Agcom, disciplinante la misura e la modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2023 dai soggetti operanti nel settore dei servizi postali.
2. Si sono costituite le intimate amministrazioni, con atto di mera forma.
3. In sede di motivi aggiunti è stata poi impugnata la determina ART n. 25/23/SPF, di intimazione ad adempiere al suddetto contributo.
4. Il 27.1.2026 parte ricorrente ha riferito che, a seguito della sentenza della C.g.e. del 7.9.2023 – Causa C-226/22 (con la quale è stato affermato che il contributo richiesto dall’Agcom è conforme alla disciplina comunitaria), ha concordato con l’anzidetta Autorità un piano di rientro dei contributi maturati.
Ciò posto, ha sostenuto che sarebbe cessata la materia del contendere ed ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
5. All’udienza straordinaria indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
TT
1. In ossequio al principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 951), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Per consolidata giurisprudenza (cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. V, 9 maggio 2025, n. 3956 e la giurisprudenza ivi richiamata):
(i) la cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato;
(ii) per addivenire a una simile pronuncia è necessario che la situazione sopravvenuta, a seguito dell'intervento dell'amministrazione, soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato;
(iii) di contro, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice.
4. Nel caso di specie, l’interesse alla decisione è venuto meno una volta che, conosciuto l’orientamento del giudice europeo in materia, parte ricorrente ha concordato un piano di rientro concernente il contributo per cui è causa.
5. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il carattere in rito della presente pronuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, tenuto altresì conto della costituzione meramente formale delle amministrazioni resistenti.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte privata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
RI AR, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RI AR | TO AR |
IL SEGRETARIO