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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/05/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dott. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario-rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 139/2021 R.G., avente per oggetto “risarcimento danni”
T R A
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Sandro de Paola, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, (C.F: , , (C.F. e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
, (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Morelli e dall'Avv. Mara
[...] C.F._4
Morelli, giusta procura in atti
APPELLATI
Conclusioni: come da note di trattazione scritta, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte.
-IN FATTO ED IN DIRITTO-
§ 1 – In primo grado, i sig.ri e , in qualità di genitori esercenti la CP_2 Controparte_3
responsabilità genitoriale sul figlio , all'epoca dei fatti minorenne, citavano avanti al CP_1
Tribunale di Isernia, il sig. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal Parte_1
1 minore, a causa dell'aggressione subita da parte del cane di proprietà del convenuto. Il giudizio veniva iscritto al ruolo con il n. 1/2011.
Con comparsa di costituzione e risposta, con contestuale richiesta di chiamata in causa del terzo, si costituiva tempestivamente in giudizio il sig. contrastando la domanda Parte_1
risarcitoria di parte attrice e chiedendo, previa chiamata in causa della sig.ra , il Controparte_4
rigetto della domanda e, in subordine, dichiararsi l'esclusiva responsabilità della sig.ra con CP_4
vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa, la stessa non veniva effettuata nei termini, per cui il Giudice dichiarava parte richiedente decaduta da tale chiamata.
Con successivo autonomo atto di citazione dell'8-11-2011, regolarmente notificato,
(procedimento iscritto al n. 2048/2011 R.G.), il sig. citava avanti l'intestato Parte_1
Tribunale di Isernia la sig.ra ed i sigg.ri e , in qualità di Controparte_4 CP_2 Controparte_3
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , per ivi sentire accogliere le CP_1
seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente disporre, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra il presente giudizio e quello iscritto al numero
1/2011 R.G., pendente innanzi al Tribunale di Isernia e per il quale è fissata udienza per il 24.02.2012 innanzi al dott. Francesco Ferdinandi;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella produzione del sinistro de quo;
3) Conseguentemente, condannare Controparte_4
la predetta al risarcimento in favore di e , nella qualità di genitori CP_4 CP_2 Controparte_3
esercenti la potestà sul minore , di tutti i danni subiti dal predetto minore che saranno CP_1
accertati nella causa iscritta al n. 1/2011 R.G. o, in subordine, condannare la convenuta a tenere indenne l'odierno attore con riguardo a tutte le somme che questi sia eventualmente condannato a pagare in favore dei coniugi ll'esito del giudizio inscritto al numero 1/2011 R.G.. In ogni caso, CP_1
vinte le spese del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Con differenti comparse di costituzione, si costituivano in giudizio la sig.ra e i genitori CP_4
del minore, i coniugi CP_1 CP_3
La sig. impugnava l'avversa domanda e così concludeva: “1) Preliminarmente rigettare CP_4
la richiesta di riunione ex art. 274 c.p.c. dell'odierno giudizio con quello recante n° 1/2011; 2) Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o improcedibilità e/o improponibilità dell'atto di citazione del 08/11/2011, proposto dall' nonché delle domande ivi Parte_1
contenute, per difetto della legittimazione ad agire in capo all'attore; 3) Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o inefficacia e/o improponibilità delle domande
2 proposte dall' , ivi inclusa la domanda di garanzia essendo la stessa già proposta in separato Pt_1
giudizio, tuttora pendente;
4) Nel merito, rigettare le domande proposte dall' per Pt_1
infondatezza”.
I coniugi – nel costituirsi in giudizio, eccepivano preliminarmente, il loro CP_1 CP_3
difetto di titolarità passiva con contestuale richiesta di estromissione dal giudizio, “non identificandosi gli stessi con il soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore, ma trattandosi esclusivamente di azione di mero accertamento di un fatto”. I deducenti si opponevano, inoltre, alla riunione dei procedimenti e nel merito affermavano la responsabilità dell'attore nella causazione delle lesioni subite dal proprio figlio.
I giudizi, non riuniti in un primo momento, venivano poi, successivamente, riuniti.
Espletata l'istruttoria, a mezzo di prove testimoniali e redazione di una CTU, il Giudice, con la sentenza impugnata (n. 140/2021) così decideva:
Nella causa iscritta al n. 1/2011 R.G.:
- In accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del convenuto meglio generalizzato in Parte_1
epigrafe;
1) Per l'effetto, condanna il sig. al risarcimento, in favore del sig. Parte_1 CP_1
cod. fisc. , subentrato nel processo ai suoi genitori a seguito del
[...] C.F._5
compimento della maggiore età: A) del danno non patrimoniale e perciò al pagamento della complessiva somma di € 103.739,50 (centotremilasettecento-trentanove/50), comprensiva della rivalutazione in base agli indici annuali ISTAT, oltre interessi compensativi al tasso di legge, previa devalutazione, dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
B) del danno patrimoniale (per le spese mediche sostenute e la consulenza tecnica di parte), che si liquida nella complessiva somma di
€ 1.500,00 (millecinquecento/00);
2) Condanna il convenuto, al pagamento delle spese processuali Parte_1
sostenute dall'attore, che liquida in € 607,97 per esborsi, ed €.13.430,00per CP_1
compenso professionale, oltre spese generali (15%), C.p.A. (4%) e IVA (22%) come per legge e se dovute;
3) Condanna il convenuto, al pagamento delle spese processuali Parte_1
sostenute dal curatore speciale del minore ( ),sig. , che liquida CP_1 Persona_1
in complessivi € 2.767,00(Studio –Introduttiva), oltre spese generali (15%), C.p.A. (4%) e IVA (22%) come per legge e se dovute;
3 4) Ferma la solidarietà delle parti del giudizio nei confronti del c.t.u., pone definitivamente a carico della parte soccombente, le spese di C.T.U., pari a € 580,00 oltre accessori, Parte_1
come liquidate con decreto in atti, nonché, a carico del medesimo convenuto, le spese del consulente
LIS pari ad € 63,93, già liquidate con decreto in atti;
Nella causa iscritta al N. 2048/2011 R.G.
a) Dichiara inammissibili tutte le domande formulate dall'attore, nei Parte_1
confronti dei convenuti, e , nella qualità di genitori del minore CP_2 Controparte_3 [...]
, in via principale e alternativa ma subordinata, per le ragioni sopra spiegate;
CP_1
b) Rigetta perché infondata la domanda formulata in via principale dall'attore Parte_1
nei confronti della convenuta , nonché, nei confronti della medesima parte
[...] Controparte_4
convenuta, dichiara inammissibili le domande formulate, in via alternativa ma subordinata, da
per le ragioni sopra spiegate;
Parte_1
c) Dichiara inammissibili e comunque infondate le domande svolte, in via del tutto subordinata, dall'attore nei confronti di tutti i convenuti (nel giudizio n. Parte_1
2048/2011), per i motivi sopra spiegati;
d) Condanna l'attore, al rimborso in favore dei convenuti, Parte_1 CP_2
e , nella qualità di genitori del minore , degli onorari del presente Controparte_3 CP_1
giudizio che liquida in € 4.487,00, oltre rimborso spese generali 15%, C.p.A. e I.V.A., come per legge
e se dovute;
e) Condanna l'attore, al rimborso in favore della convenuta, Parte_1 [...]
, e per lei all'avv. Carmine Biasiello, cod. fisc. dichiaratosi procuratore CP_4 C.F._6
antistatario, degli onorari dei giudizi poi riuniti, che complessivamente liquida in € 7.254,00, oltre rimborso spese generali 15%, C.p.A. e I.V.A., come per legge e se dovute.”
§ 2 – Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo, in riforma di tale Parte_1
sentenza:
in via preliminare, nel rito, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata a norma dell'art. 283 cpc;
✓ in via principale, dichiarare estinto il processo di primo grado per omessa riassunzione nel termine previsto dall'art. 305 cpc, emettendo ogni conseguenziale provvedimento di legge e/o di bisogna;
✓ sempre in via principale, ma subordinata, dichiarare la nullità del processo di primo grado per i motivi indicati nel secondo motivo di gravame, emettendo ogni conseguenziale provvedimento di legge e/o di bisogna;
4 ✓ nel merito, accogliere tutte le domande ed eccezioni avanzate dall' nel giudizio di primo Pt_1
grado, rigettando nel contempo tutte le domande ex adverso formulate da;
in via CP_1
subordinata e salvo gravame, ridurre ex art. 1227 c.c. il risarcimento dovuto dall'appellante sulla scorta della percentuale di responsabilità ad esso imputabile;
✓ sempre nel merito, dichiarare non dovuto il danno patrimoniale liquidato alla controparte nella sentenza impugnata o ridurre lo stesso nei limiti di ragione;
✓ condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, Iva e Cap come per legge, il tutto a beneficio del sottoscritto avvocato antistatario;
✓ in via subordinata, in accoglimento del settimo motivo di appello, compensare integralmente o parzialmente tra le parti le spese e le competenze di lite del processo di primo grado”.
In via istruttoria, ove la Corte lo ritenga opportuno:
a) chiede escutersi, sulle circostanze indicate nella memoria istruttoria in primo grado, il teste
, tra le poche persone che ha assistito al fatto ed unica persona che, probabilmente, Testimone_1
ha visto entrare la coppia nel cancello. A tal fine si evidenzia che la testimonianza del CP_5
teste era stata ammessa dal Tribunale, che aveva disposto il raccoglimento di Testimone_1
massimo due deposizioni ad udienza, salvo poi revocare (per la fretta di chiudere il processo)
l'ordinanza ammissiva ed immotivatamente “tagliarla”.
Si sono costituiti in giudizio , e , formulando le seguenti CP_1 CP_2 Controparte_3
conclusioni
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. per tutti i motivi ex ante Parte_1
rappresentati;
2) Respingere le eccezioni preliminari perché infondate ed inammissibili, per i motivi dedotti nel corpo del presente atto e per l'effetto sul punto confermare la sentenza appellata;
3) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e pertanto sul punto confermare la sentenza appellata;
4) Confermare, per il resto, la sentenza appellata dall' , confermando il risarcimento del Pt_1
danno biologico di € 104.000,00 oltre interessi;
5) Accertare e dichiarare giudicato interno in relazione alle parti non impugnate da controparte e relative al procedimento riunito avente n° di R.G. 2048/11;
6) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il doppio grado di giudizio.
5 La Corte, sulla scorta delle eccezioni formulate dall'appellante e ritenendole rilevanti, ha provveduto a sospendere parzialmente l'esecutività della sentenza impugnata e provveduto a nominare un nuovo C.T.U., limitando il suo incarico secondo il seguente quesito: previa visita di esame della documentazione medica in atti e dei risultati della ctu già CP_1
svolta in primo grado, valuti se i postumi permanenti già accertati possano essere emendati in tutto
o in parte con interventi di chirurgia ricostruttiva, precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo.
Il C.T.U. ha espletato il proprio incarico, depositando una relazione dettagliata e del tutto condivisibile nelle sue conclusioni.
Precisate le conclusioni, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
§ 3 – Va, in primo luogo, precisato che, nel presente grado di giudizio non sono stati citati
[...]
e , ma l'atto di citazione è stato notificato al solo , perché CP_2 Controparte_3 CP_1
diventato maggiorenne già nel corso del giudizio di primo grado. Ne discende che nessuna legittimazione processuale persiste più in capo ai detti coniugi, genitori del . I coniugi CP_1
infatti, hanno sempre agito nella qualità di genitori di , all'epoca Pt_2 CP_3 CP_1
dell'instaurazione del giudizio minorenne, e quindi la loro legittimazione ad agire è venuta meno nel momento in cui il figlio, danneggiato, è diventato maggiorenne e si è costituito personalmente in giudizio. Ciò è ancor più evidente se si considera che nessuna domanda è mai stata proposta dall' nei confronti di costoro, seppure sia stata dedotta, solo nella comparsa conclusionale Pt_1
in primo grado, una presunta loro corresponsabilità nell'accaduto per culpa in vigilando
(unitamente a ). Controparte_4
Va anche precisato che la generica formula “nel merito, accogliere tutte le domande ed eccezioni avanzate dall' nel giudizio di primo grado” non è sufficiente (in mancanza di espressa Pt_1
domanda di riforma della decisione di rigetto delle domande nei confronti della oltre che della CP_4
sua citazione in appello), ad evitare il passaggio in giudicato di tali capi della decisione del Tribunale.
§ 4 – Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha eccepito l'omessa pronuncia sull'eccezione (rilevabile anche d'ufficio) relativamente alla mancata riassunzione del procedimento
(R.G. 1/2011) per cui, a parere dell'appellante, il processo doveva essere dichiarato estinto. In particolare, deduce che il ricorso in riassunzione sia stato proposto dai coniugi in Pt_2 CP_3
proprio e non nella qualità di genitori di;
ciò deriverebbe dalla circostanza che, CP_1
nell'atto di riassunzione, non vi è l'esplicito richiamo alla loro qualità di genitori del minore.
6 Il motivo di appello è infondato.
E' vero che, nell'atto di riassunzione non vi è formale richiamo alla genitorialità degli attori ma, dal corpo dell'atto stesso, si evince, chiaramente, che chi agisce lo fa nella suddetta qualità; basti constatare, a tal proposito, che il nuovo difensore dei coniugi avv. Michela CP_1 CP_3
Morelli, nell'atto di riassunzione, deduce: “con il presente atto si costituiscono (i coniugi – CP_1
n.d.s.), riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto CP_3
dall'avv. Chiara Capobianco richiamate tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio…”. Richiama la procura rilasciata dagli istanti, nella quale è esplicitamente indicata la qualità di genitori esercenti la relativa potestà. Inoltre, nell'istanza di trattazione scritta dell'udienza, depositata in data 8.5.2020, vi è scritto: “Per le parti attrici, sigg.ri e , CP_2 Controparte_3
genitori del minore iberato…”. Ciò posto, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex CP_1
multis Cass. n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 18653/2004, Cass. Sez.
Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999) il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte. A tal fine, il giudice deve considerare non solo il tenore letterale degli atti ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite nel corso del giudizio e il provvedimento concreto richiesto. In sostanza, il complessivo comportamento processuale della parte.
A quanto innanzi va aggiunto che, nel prosieguo dell'atto di appello e, precisamente, nel secondo motivo di appello, lo stesso appellante ha affermato che i coniugi – hanno agito in CP_1 CP_3
giudizio “esclusivamente quali rappresentanti del minore e non in proprio”, come si legge testualmente a pag. 12 dell'atto. Nel verbale di udienza del 24.6.2020, la difesa dell' Pt_1
chiede, tra l'altro “nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dagli attori e CP_2
, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Controparte_3 [...]
”, contraddicendo quanto affermato prima. CP_1
Tenuto conto di quanto innanzi, seppure è corretto l'assunto dell'appellante relativamente alla mancata pronuncia sul punto, da parte del Giudice di primo grado, il motivo di appello, come detto, è infondato.
§ 5 – Come secondo motivo, parte appellante ha eccepito “la violazione e falsa applicazione dell'art.
320, u.c., cod. civ. in combinato con l'art. 78 cpc – omessa motivazione - nullità del giudizio per vizio di costituzione del rapporto processuale e per violazione del principio del contraddittorio”.
7 In particolare, sostiene la sussistenza di un conflitto di interessi tra i genitori del minore ed il minore medesimo. Ciò deriverebbe dal fatto che, nel secondo giudizio, quello recante il n.
2048/2011 di R.G. e promosso dall' , i genitori del minore erano convenuti e che erano citati Pt_1
quali responsabili dei danni subiti dal figlio, per culpa in vigilando. Tale situazione avrebbe comportato la necessità della nomina di un curatore speciale per il minore e, quindi, l'erroneità dell'ordinanza con la quale il Giudice revocava la nomina del curatore speciale, precedentemente disposta da altro G.U..
Per una corretta decisione sul punto, occorre esaminare quale sia stata la domanda proposta dall' nel giudizio da lui promosso (2048/2011) e nei confronti di chi tale domanda sia stata Pt_1
formulata.
Con l'atto di citazione, il sig. formulava le seguenti conclusioni: conclusioni: “1) Pt_1
Preliminarmente disporre, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., per evidenti ragioni di connessione oggettiva
e parzialmente soggettiva tra il presente giudizio e quello iscritto al numero 1/2011 R.G., pendente innanzi al Tribunale di Isernia e per il quale è fissata udienza per il 24.02.2012 innanzi al dott.
Francesco Ferdinandi;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra
[...]
nella produzione del sinistro de quo;
3) Conseguentemente, condannare la predetta CP_4 CP_4
al risarcimento in favore di e , nella qualità di genitori esercenti la CP_2 Controparte_3
potestà sul minore , di tutti i danni subiti dal predetto minore che saranno accertati CP_1
nella causa iscritta al n. 1/2011 R.G. o, in subordine, condannare la convenuta a tenere indenne
l'odierno attore con riguardo a tutte le somme che questi sia eventualmente condannato a pagare in favore dei coniugi ll'esito del giudizio inscritto al numero 1/2011 R.G.. In ogni caso, vinte le CP_1
spese del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. E' evidente che nessuna domanda veniva proposta nei confronti dei coniugi – anzi l'attore CP_1 CP_3
chiedeva, addirittura, la condanna della al risarcimento dei danni subiti proprio dai suddetti CP_4
coniugi nella qualità.
Nelle prime memorie ex art. 183/6 c.p.c., il sig. modificava completamente le conclusioni Pt_1
e chiedeva: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di e di e , questi ultimi quali genitori del Controparte_4 CP_2 Controparte_3
minore , nella produzione dei danni cagionati a quest'ultimo in relazione al sinistro CP_1
occorso in Pozzilli (IS) in data 8.07.2010, il tutto a titolo di culpa in vigilando e, per quanto riguarda
e , anche a titolo di culpa in educando, conseguentemente accertando CP_2 Controparte_3
e dichiarando che nessuna responsabilità sussiste in capo ad per l'occorso Parte_1
8 dell'8.7.2010, emettendo ogni provvedimento consequenziale e/o di bisogna, ovvero, in via alternativa ma subordinata, fermo la responsabilità esclusiva dei convenuti nell'occorso, condannare
e i coniugi e , nella qualità, a tenere indenne l'attore Controparte_4 CP_2 Controparte_3
con riguardo a tutte le somme che quest'ultimo dovesse essere condannato a Parte_1
pagare in favore del minore nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1/2011 CP_1
R.G.A.C., pendente presso il Tribunale, ovvero nell'ambito di altri procedimenti giudiziari intrapresi
o intraprendendi per le medesime causali. In via del tutto subordinata e salvo gravame, ove malauguratamente il Tribunale none dovesse affermare una responsabilità esclusiva dei convenuti
e coniugi per i motivi sopra addotti, nella causazione dell'evento, riconoscere la CP_4 CP_1
responsabilità concorrente dei convenuti e coniugi i natura solidale ex art. 2055 c.c. nella CP_4 CP_1
determinazione dell'evento descritto in citazione, atteso quanto sopra detto in tema di culpa in vigilando ed in educando, il tutto ovviamente graduando le rispettive responsabilità; in tale caso riconoscere all' un diritto di regresso nei confronti degli odierni convenuti in caso di Pt_1
corresponsione, da parte dell' medesimo, dell'intera quota o di una maggiore a quella di Pt_1
propria spettanza, con condanna dei convenuti ed i coniugi e Controparte_4 CP_2 CP_3
, in solido, a restituire ad in tutto o in parte, le somme maggiori alla quota
[...] Parte_1
di spettanza dell' che, eventualmente, quest'ultimo fosse costretto a sborsare per l'evento Pt_1
descritto in narrativa. Vinte le spese e gli onorari di causa, il tutto a beneficio dell'antistatario difensore”.
Come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, non avendo proposto alcuna domanda nei confronti dei genitori del minore , l' non poteva proporla nelle prime CP_1 Pt_1
memorie ex art. 183/6 c.p.c.. Il primo Giudice, facendo anche corretto riferimento ai principi giurisprudenziali stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenze n. 12310/2015
e n. 22404/2018) , ha, giustamente, ritenuto che le richieste formulate dall'attore nelle innanzi richiamate memorie non costituiscono una semplice emendatio libelli, ma una vera e propria mutatio libelli, cioè una domanda nuova, inammissibile in sede di memorie ex at. 183/6 c.p.c.. Da quanto innanzi consegue la correttezza della statuizione resa dal Tribunale con l'ordinanza ritenuta illegittima dall'appellante.
§ 6 - Il terzo e il quarto motivo di appello vanno esaminati congiuntamente, entrambi riferendosi alla valutazione della responsabilità del convenuto e alla possibile configurazione del caso fortuito ovvero della corresponsabilità del danneggiato o di terzi nella verificazione dell'evento dannoso.
9 Va anzitutto precisato che, stante la mancanza di estensione dell'appello nei confronti della quanto dedotto dall'appellante in ordine al comportamento della stessa rileva unicamente ai CP_4
fini della disamina della richiesta di proprio esonero da responsabilità.
L'appellante, a proposito di quanto innanzi, mette in evidenza il comportamento della sig. che, secondo la tesi dell' , si sarebbe introdotta all'interno della proprietà recintata, in CP_4 Pt_1
cui si trovava il cane, senza avvertire né chiedere il permesso ai proprietari, in particolare girando la chiave, presente nella serratura dalla parte interna del cortile e non all'esterno.
Tale circostanza, unitamente alla presenza del cartello “attenti al cane” ed alla presenza dello stesso animale che abbaiava, non poteva far prevedere che qualcuno potesse osare introdursi nell'altrui proprietà, senza il consenso del padrone.
A tale scopo vanno esaminate le risultanze delle prove testimoniali.
Va premesso che le dichiarazioni dei testi e non sono Persona_1 Testimone_2
rilevanti, perché tali testi non hanno assistito all'evento,
Posto quanto innanzi, dalle risultanze delle prove testimoniali (testi , Tes_3 Tes_4
CP_ e ) è emerso, innanzitutto, che La sig.ra che era entrata col minore
[...] Testimone_5
all'interno del cortile recintato, non ha suonato il citofono. Ciò risulta anche dalla SIT CP_1
rese dalla stessa il giorno dopo l'accaduto, innanzi ai Carabinieri di NA (circostanza che CP_4
poi la si è premurata di negare in sede di deposizione testimoniale innanzi al Giudice del CP_4
Tribunale, con l'evidente scopo di negare ogni propria responsabilità nell'accaduto). E' emerso, poi che l'aggressione da parte del cane è avvenuta all'interno del cortile ( testi e ). E' Tes_3 Tes_5
emerso, inoltre, che il cane, ogni volta che qualcuno bussasse al citofono, prima che l'ospite entrasse, veniva legato ad una catena ivi presente, al fine di evitare problemi. E' stata confermata, altresì, la presenza del cartello con la scritta “attenti al cane” sul cancello.
Va, in primo luogo, evidenziato che la sola presenza del cartello “attenti al cane” non è sufficiente ad escludere la responsabilità del padrone e/o custode dell'animale per i danni causati a terzi, né tale responsabilità può essere esclusa dal fatto che qualcuno si introduca senza autorizzazione nella proprietà del custode del cane. In altri termini, le suddette circostanze non sono sufficienti a far configurare l'esimente del caso fortuito (ex multis Cass. n. 17133/2017; n.
31821/2023)
Va osservato, inoltre, che, seppure la chiave nella serratura fosse apposta dalla parte interna del cancello, la possibilità che qualcuno potesse usare la chiave per aprire il cancello non era certamente imprevedibile. Ciò è ancor più vero se si considera che la sig.ra che al momento CP_4
10 aveva in custodia il minore, aveva rapporti di vicinato con il sig. e di collaborazione anche Pt_1
nel lavoro agricolo, tanto è vero che, nella circostanza in questione, si era recata presso l'abitazione dell'appellante per la restituzione di un trattore che era stato prestato al sig. e che Pt_1
quest'ultimo aveva lasciato la chiave nella serratura, seppure dalla parte interna al cancello, proprio perché si accingeva a restituire il mezzo. E' evidente che tali circostanze ben potevano far prevedere CP_ che la sig.ra potesse accedere alla proprietà del sig. senza chiederne l'autorizzazione. Pt_1
Nessun anomalo comportamento del minore è peraltro rilevabile, ai fini di cui all'art. 1227, co.1, c.c.
§ 7 – Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante ha, in sostanza, criticato le risultanze della
C.T.U., espletata in primo grado. In particolare ha eccepito: “Nell'elaborato peritale, il CTU ha rilevato sul un danno meramente estetico (e non funzionale). Lo stesso CTU riferisce CP_1
che interventi di chirurgia estetica potrebbero emendare, il tutto o in parte, il rilevato danno estetico (pag. 8 della relazione). Com'è noto, il danno biologico, correlato alla nozione di diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall'art. 32 della Cost., viene valutato in termini percentuali dai
CTU e consiste nella lesione permanente all'integrità psico-fisica del soggetto danneggiato. Lo stesso va liquidato in quanto danno “permanente”, cioè lesione che il soggetto danneggiato è costretto a sopportare per tutta la sua vita. Ovviamente, ove il danno risulti essere emendabile (in tutto o in parte) con interventi medici, non può parlarsi affatto di danno biologico permanente e nessuna valutazione percentualistica della lesione può essere valida. Nel caso, di specie, il CTU ha espressamente riferito che il danno subito dal minore risulti probabilmente emendabile da interventi di chirurgia estetica;
da ciò deriva che non sussiste alcun danno biologico permanente liquidabile a favore del minore”.
In riscontro a tali eccezioni, questa Corte, previa parziale sospensione della esecutività della sentenza impugnata, ha disposto una nuova CTU, limitando la stessa al seguente quesito “previa visita di esame della documentazione medica in atti e dei risultati della ctu già svolta CP_1
in primo grado, valuti se i postumi permanenti già accertati possano essere emendati in tutto o in parte con interventi di chirurgia ricostruttiva, precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo”.
Il CTU, dott.ssa ha redatto una dettagliata relazione, ed ha anche riscontrato le Persona_2
osservazioni dei CTP, rispondendo alle stesse in maniera altrettanto dettagliata. Le conclusioni alle
11 quali è giunto l'ausiliario della Corte non risultano meritevoli di censure, per cui questo Collegio ritiene di farle proprie.
Il consulente ha affermato, innanzitutto, che i postumi permanenti già accertati possono essere emendati solo in parte, con interventi di chirurgia ricostruttiva, che ottengono un miglioramento estetico delle cicatrici senza restitutio ad integrum.
Ha stabilito, inoltre, che il costo per i vari interventi estetici si può quantificare in complessivi €.
27.000,00, specificandone anche i costi per ogni singolo intervento.
E' giunto, quindi, alle seguenti conclusioni:
La possibilità di successo degli interventi al volto è del 70% /80%. Al cuoio capelluto è del 25%. Dato risultante da entrambe i trattamenti: Autotrapianto e
Tricopigmentazione.
Il grado di invalidita' permanente residuo scende al 21%.
Così suddiviso: Cuoio capelluto 13%; Volto 6%; Fianco destro 1%; Coscia destra 1%.”
In virtù delle risultanze della C.T.U., il danno non patrimoniale risarcibile, per l'invalidità permanente residua (21% + sofferenza soggettiva standard al 37% e invalidità temporanea) è liquidabile, secondo quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano 2021 utilizzate dal Tribunale di Isernia, relativamente all'età del minore all'epoca dei fatti per cui è causa (8 anni), in €. 117.102,85, somma ottenuta devalutando alla data del sinistro l'importo di cui alla tabella 2021 e poi applicando gli interessi legali sulla somma risultante, rivalutata anno per anno in base agli indici Istat (Cass.Civ.
Sez.Un. 17/02/95 n.1712).
Va considerato, altresì, che la diminuzione della percentuale dei postumi permanenti si configurerebbe ove fossero eseguiti gli interventi indicati dal C.T.U., per cui andrebbe liquidata la somma di €. 27.000,00, stimata dal consulente quale costo degli interventi stessi.
Sempre in punto di quantificazione del danno, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, laddove ha liquidato, in favore di , la somma di €. 1.500,00 , a titolo di danno CP_1
patrimoniale, per spese mediche e di C.T.P.. Ciò ha dedotto sotto due profili, e cioè: 1) la somma delle spese documentate (spese mediche e di C.T.P.) ammonta ad €. 464, per cui non è giustificata la maggiore somma liquidata dal Giudice;
2) le spese di che trattasi sono state sostenute dai genitori del e non da quest'ultimo, al quale, pertanto, non potevano essere attribuite. CP_1
Avrebbero potuto essere liquidate, al più, in favore dei coniugi – se avessero agito CP_1 CP_3
in proprio, ma ciò non è avvenuto.
12 Va, comunque, precisato che la liquidazione del danno che scaturisce dalla nuova C.T.U. risulta superiore a quella statuita nel primo grado (€. 103.739,50). Infatti, pur escludendo le spese per gli interventi indicati dal C.T.U. (€. 27.000,00) ed eliminando la somma di €. 1.500,00, relativa alle spese sostenute dai genitori di , la liquidazione effettuata secondo la nuova C.T.U. sarebbe CP_1
di €.115.602,85 e, quindi, un eventuale nuova pronuncia, effettuata secondo quanto innanzi, costituirebbe una riforma in peius.
Una tale riforma potrebbe essere determinata, eventualmente, solo dall'accoglimento di un appello incidentale, non proposto nel presente giudizio. A tal proposito in peius", che costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del
"thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado>>. ( Cass. n. 16324/2022; n. 21504/2020; n. 25877/2020).
Va, quindi, confermata la sentenza impugnata anche in punto di quantificazione del danno.
§ 8 – L'appellante ha, in ultimo, censurato la sentenza di primo grado, per quanto attiene la statuizione sul governo delle spese, eccependo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
In particolare, ritiene che vi sia stata soccombenza reciproca, in quanto la domanda è stata accolta in misura quantitativamente molto inferiore a quella richiesta (Cita Cass. 516/2020). Orbene, questa
Corte certamente non intende certamente contestare il principio indicato dalla Suprema Corte di
Cassazione innanzi richiamato, ma va evidenziato che, in primo grado, parte attrice ha chiesto:
“condannare il convenuto all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore materiali e patrimoniali, diretti e indiretti, nonché del danno alla persona e quello morale che allo stato si quantificano in complessivi € 255.000,00 ovvero di quella somma maggiore o minore che fosse accertata in corso di causa anche a mezzo di espletando CTU”.
E' evidente che la quantificazione economica del danno e, quindi, della domanda, non era tassativa ma alternativa a quella che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio;
ne consegue che non può affermarsi che la domanda sia stata accolta solo parzialmente;
nel computo delle spese è stato inoltre applicato il principio per cui, ai fini del valore dei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
13 § 9 – In relazione al governo delle spese del presente grado, occorre considerare il complessivo esito del giudizio, esito che ha confermato la sostanziale soccombenza dell' . Le spese, Pt_1
pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo quanto disposto dal
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, così come vigenti all'epoca dell'ultimo atto difensivo effettuato, in base al valore della controversia.
Ricorrono altresì i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 140/2021, resa del Giudice del Tribunale di Isernia, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del Parte_1
presente giudizio, che liquida in €. 9.991,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e se dovute;
3) dà atto del rigetto dell'appello, ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv. Eriberto Di Blasio dott.ssa Maria Grazia d'Errico
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