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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6812 del R.G. 2021, avente ad oggetto
“Divorzio contenzioso - cessazione effetti civili”,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Maria Franco;
Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Doranna Rinaldi;
CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto, INTERVENUTO
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al Giudice Istruttore i
Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.11.2021, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio la signora deducendo quanto segue: CP_1
che aveva contratto matrimonio in AR NC (TA) in data 16.03.1955 con
CP_1
che dalla loro unione erano nati due figli ( in data 24.11.1985 e in Per_1 Per_2
data 01.11.1988) attualmente ultratrentenni laureati e con un lavoro;
che in data 16.09.2012 con sentenza del Tribunale di Taranto veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, con cui veniva assegnata alla signora la Pt_2
casa coniugale, si poneva a carico del ricorrente un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 1.000,00 mensili per il mantenimento dei figli;
che egli ricorrente era medico anestesista in pensione dal 2013, ma continuava a prestare la sua collaborazione come libero professionista in strutture private, mentre la signora era professoressa dipendente di ruolo del , insegnante Pt_2 CP_2
nella scuola media di AR NC , proprietaria di diversi fabbricati e terreni;
che il sig. aveva creato un altro nucleo famigliare ed era divenuto genitore di Pt_1
altro figlio, , nato il [...]. Persona_3
Alla luce di tali considerazioni il ricorrente concludeva chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione, nulla disponendo a titolo di assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli stante la loro età e indipendenza economica, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le ulteriori richieste di controparte, deducendo quanto segue: che priva di fondamento era da ritenere la circostanza secondo cui i figli avevano raggiunto l'indipendenza economica, stante la precarietà delle loro situazioni lavorative, dato che il figlio era stato assunto a Roma presso la Per_2 CP_3
percependo una retribuzione mensile lorda di circa euro 1700,00, netta euro
[...]
1.300,00, e i genitori supportavano le spese di fitto e alloggio, mentre il figlio nonostante fosse laureato continuava gli studi universitari in psicologia e Per_1
aveva accettato di lavorare presso un call center a NCvilla Fontana percependo la modica retribuzione di euro 400/500 mensili ed, inoltre, quest'ultimo necessitava di continue cure psichiatriche, psicologiche e farmaceutiche.
Alla luce di tali considerazioni la signora concludeva per la pronuncia di Pt_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì, di porre a carico del sig. la corresponsione a titolo di mantenimento della moglie e dei Parte_1 due figli di un assegno mensile pari ad euro 700,00 per la convenuta e confermare le somme statuite nella sentenza di separazione giudiziale in merito al mantenimento dei figli;
con vittoria di spese e competenze di causa.
A scioglimento della riserva dell'udienza presidenziale del'11.04.2022, con successiva ordinanza si confermavano i provvedimenti della separazione, fatta eccezione per la riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio Per_2 ridotto dal GD all'importo di euro 500,00 mensili.
Avverso l'ordinanza presidenziale suindicata veniva presentato reclamo alla Corte di
Appello di Lecce dal sig. , con cui si contestava il diritto dei figli e Parte_1 della moglie a percepire l'assegno di mantenimento mensile disposto con la sentenza di separazione. La Corte di Appello di Lecce rigettava il reclamo e confermava l'ordinanza impugnata.
Adottati i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 2905/2022 deposita il 22 11 2022 il Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del giudizio.
Con provvedimento del 31.05.2023 il Giudice Dott.ssa Di Tursi Enrica, preso atto dell'avvenuto decesso del sig. dichiarava l'interruzione del giudizio. Parte_1 La convenuta presentava istanza di riassunzione in data 01.06.2023 con cui chiedeva la prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso.
In seguito, la signora , quale esercente la responsabilità genitoriale sul CP_4 figlio , avuto con il ricorrente, si costituiva in giudizio contro la Persona_3 signora e i sig.ri e , deducendo quanto CP_5 Parte_3 Controparte_6
segue:
che la sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio era passata in giudicato prima della morte del ricorrente;
che il piccolo si ritrovava senza un padre all'età di sedici anni;
Per_3
che la causa andava dichiarata estinta o improcedibile per la morte di uno dei coniugi, superando l'ordinanza del 25.05.2023;
che la signora godeva di adeguati redditi propri e aveva riassunto la causa, per Pt_4 sentir affermare il suo diritto all'assegno per poter godere della pensione di reversibilità del marito.
Alla luce di tali considerazioni, la signora concludeva chiedendo di CP_4 dichiarare estinto o improcedibile il giudizio;
in subordine, non prevedere in favore della signora alcun assegno divorzile e non prevedere in favore dei figli Pt_2
e alcun assegno di mantenimento. Per_1 Per_2
Questo Tribunale conferma l'ordinanza emessa dal Giudice istruttore datata 25 05
2023 e depositata in data 31 05 2023 cui si dichiarava l'interruzione del giudizio ex art 299 cc.rigettando l'eccezione di improcedibilita' ed estinzione del giudizio sollevata dalla sig.ra intervenuta inammissibilmente nel giudizio con CP_4 comparsa di costituzione del 27 11 2023.
Invero, e' pacifico in causa che il giudizio e' stato dichiarato interrotto dal giudice in data 25 05 2025-depositato 31 05 2025;che esso e' stato poi riassunto tempestivamente da parte ricorrente con atto di riassunzione depositato l'01 06
2023; che la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e' stata depositata in data 17 11 2022, passata in cosa giudicata il 28-12-2022 e che parte ricorrente, sig. e' deceduto in data successiva alla sentenza parziale Parte_1 summenzionata, e, precisamente il 13 01 2023, come dichiarato dallo stesso difensore del sig. all'udienza del 25 05 2023 . Pt_1
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, all'udienza del 04.07.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale ed atti di causa in atti. Passando all'esame delle questioni riservate alla presente fase del giudizio, va rilevato che restano da decidere le questioni relative alla domanda avanzata da parte resistente di assegno divorzile in favore della signora e del Pt_2
mantenimento dei due figli maggiorenni, e . Per_1 Per_2
L'ASSEGNO DIVORZILE
L'assegno divorzile trova il proprio fondamento nel dovere di assistenza, avendo esso natura assistenziale ma anche natura perequativo-compensativa, ossia equilibratrice, finalizzata altresì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi. Si tiene conto del valore del reddito che consente una vita dignitosa, sicché quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale, debbono altresì tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiunte ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente. In ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e darà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
Condivisibilmente, la recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che
“l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a conseguire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro estratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita-assistenziale, perequativa e compensativa- un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri”
(Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022. N. 1201). Nel caso di specie si registra una evidente sperequazione tra i redditi percepite dalle due parti ed un miglioramento della condizione reddituale del sig. ,tenuto Pt_1 conto che : dalle dichiarazioni dei redditi del 2019,2020 e 2021 del defunto ,che Parte_1 in vita svolgeva l'attivita' di medico anestetista (in pensione dall'ospedale dal 2013 ma svolgente, per sua stessa ammissione, attivita' lavorativa come libero professionista i strutture private), emerge un reddito complessivo lordo rispettivamente ,per il periodo d'imposta 2018 pari ad euro 201.797,00; per il periodo d'imposta 2019 pari ad euro 196.471,00; per il periodo d'imposta 2020 pari ad euro 161.102,00 nettamente maggiore rispetto a quello emerso in sede di separazione, pari ad euro 92.047,00(vedi sentenza di separazione n.1713 del 2013 -Tribunale di
Taranto,in atti nel fascicolo del ricorrente) ; il ricorrente risulta intestatario di numerosi immobili, ben 22 tra terreni coltivati a pascolo, seminativo, agrumeto, vigneto e fabbricati;
dalla dichiarazione dei redditi 2019 della signora ,che attualmente in Pt_2
pensione, svolgeva l'attivita' di docente di ruolo del Ministero della Pubblica
Istruzione, si registra invece una diminuzione della di lei situazione reddituale,dacche' da un reddito complessivo lordo pari ad euro 37.431,00 per l'anno d'imposta 2018; da un reddito complessivo lordo pari ad euro 39.773,00 per l'anno di imposta 2020(come da dichiarazione dei redditi 2021) si registra poi come da comunicazione depositata dalla resistente con la memoria 183 sesto comma CP_7
n. 2 cpc) un importo annuo lordo(soggetto alle ritenute di legge),spettante alla predetta a decorrere dall' 01 09 2022 pari ad euro 25.236,33 a titolo di pensione diretta ordinaria di vecchiaia ,somma inferiore a quanto invece percepito dalla predetta a titolo di reddito da lavoro dipendente nella dichiarazione dei redditi del
2021(pari ad euro 30.550,00 )e nella dichiarazione dei redditi 2019 (pari ad euro
31.017,00) ;
la resistente risulta anch'ella intestataria di varie proprieta' immobiliari di cui 8 immobili e ben 20 terreni coltivati questi ultimi ad uliveto, seminativo e pascolo nel
Comune di AR NC ,come da allegata visura catastale nonche' di una autovettura Nissan Micra immatricolata in data 10.11.1994;
la predetta e'settantenne (nata il [...]) ed il vincolo matrimoniale ha avuto una lunga durata, di circa 38 anni essendosi protratto dalla data di celebrazione del matrimonio (14.07.1984) sino alla pronuncia della attuale statuizione di divorzio del
17 11 2022 (in tal senso Cass. Civ. n. 159-1998) ,considerato che alla nozione di contributo dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi, deve comprendersi non solo quello fornito nel periodo di convivenza coniugale, ma anche quello prestato in regime di separazione (in tal senso Cass. Civ. 2006, n.21805).
Prende atto questo collegio della recente statuizione della Cass. Civ. ,sez. ord.23 marzo 2023,n.8421, che ha precisato che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non puo' piu' costituire il parametro al quale far riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilita' di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice istruttore.
Tuttavia, non puo' non considerarsi ,che la situazione reddituale della resistente dall'01 09 2022,data in cui la predetta e' andata in pensione, appare peggiorata, sia pur non in modo consistente, essendo ella andata in pensione dal 01 09 2022 e percependo, come suesposto, un importo lordo di circa 28.000,00 annui , somma che, considerata anche l'eta' avanzata della non potrebbe sempre rivelarsi Pt_2 idonea ed adeguata in concreto a sostenere tutti gli oneri economici che inevitabilmente deve fronteggiare, anche tenendo presente gli impegni e gli obblighi assunti in passato, quando godeva di una situazione economica molto piu'agiata.
Peraltro, la predetta ha evidenziato, senza alcuna specifica contestazione di controparte, di aver sacrificato la propria vita privata per il benessere dei figli, per la loro crescita negli studi e nella loro vita, dando loro il necessario supporto morale,deduzione ragionevole e compatibile , tenendo conto dell'impegnativa attivita' professionale svolta dal ricorrente(medico ospedaliero ) sia in termini di tempo che di impegno e di responsabilita'. Appare verosimile ritenere che l'impegno della predetta con la prole, tenendo presente anche le dedotte problematiche di salute psico fisiche del foglio OS, non contestate dal ricorrente,possano avere contribuito alla crescita professionale ed economica del i cui redditi risultano sensibilmente aumentati dalla data della Pt_1 separazione,come suindicato.
Alla luce di tali considerazioni ritiene equo questo collegio, in rapporto alle sperequate capacità patrimoniali e reddituali delle parti, confermare ,come disposto con ordinanza emessa dal giudice relatore delegato e confermata in appello, la somma di euro 500,00 mensili posta a titolo di assegno divorzile in favore della ed a carico di ,oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Pt_2 Parte_1
ISTAT sino al 13.01.2023, data del decesso del sig. . Pt_1
L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
In ordine al mantenimento da corrispondere in favore dei figli è pacifico che tale obbligo incombe sui genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età degli stessi, i quali sono legittimati iure proprio a domandare il contributo dovuto, sino al conseguimento dell'autonomia economica. Tale diritto discende, oltre che dagli artt.
147 e 148 c.c. anche dall'art. 155 quinquies introdotto dalla legge 8.2.2006 n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, entrata in vigore il 16 marzo 2006 ed applicabile anche nei procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oltre che alla filiazione naturale ex art. 4, comma 2, l. 54/06, norma la quale testualmente prevede che “Il giudice valutate le circostanze, può disporre a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che il figlio nato l'[...],di Per_2 anni trentasei, risultava pacificamente trasferitosi a Roma, in cerca di occupazione lavorativa,assunto presso la ditta , percependo gia' nel 2021 una retribuzione CP_3 mensile lorda pari a circa euro 1.700,00 (vedi lettera di assunzione allegata alla comparsa di costituzione della resistente),avendo fatto oramai ingresso nel mondo del lavoro gia da quattro anni;
il figlio nato il [...] ,di anni Per_1 trentanove,laureato nel 2021 deduce la resistente ,che il predetto abbia continuato gli studi universitari per il conseguimento della seconda laurea in psicologia, avendo accettato di lavorare presso un call center e percependo una retribuzione pari ad euro
400,00/500,00 mensili e di essere attualmente disoccupato.
La resistente deduce che il figlio avrebbe difficolta' a reperire attivita' Per_1 lavorativa per le note (anche al coniuge)problematiche psico fisiche ,senza pero' allegare, a sostegno delle proprie deduzioni,documentazione attestante che allo stato dette problematiche siano divenute “patologiche”, impedendo di fatto ed in concreto al figlio oramai quasi quarantenne di trovare una occupazione lavorativa. A tale riguardo giova ricordare che la condivisibile giurisprudenza di legittimità (vedi excursus storico ripercorso nell' ordinanza della Cass. Civ. del 2020, n.17183) ha evidenziato gia' da tempo che “…l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr., vedi Cass. Civ. 7 luglio
2004, n. 12477).
Il concetto di “autonomia del figlio” deve pero'tener conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità: se, un tempo, vi era il riferimento ad una raggiunta "capacità del figlio di provvedere a sè con appropriata collocazione in seno al corpo sociale" (Cass. 10 aprile 1985, n. 2372) ed alla
"percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830), in seguito le mutate condizioni del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia "di ritorno" - a volte in capo allo stesso genitore, hanno ormai indotto a ritenere che l'avanzare dell'età abbia notevole rilievo, vista la "funzione educativa del mantenimento" e del "tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076). Infatti: "l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto”. Sotto questo profilo la crisi occupazionale giovanile conserva un'incidenza nel senso di dare al parametro dell'adeguatezza un carattere relativo sia in ordine al contenuto dell'attività lavorativa che del livello reddituale conseguente. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli" (Cass. 22 giugno2016, n. 12952, in motiv.), in quanto "il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" ( vedi Cass.civ. 5 marzo 2018, n. 5088: pur nell'ambito dell'affermazione secondo cui l'onere della prova per sottrarsi all'obbligo di mantenimento del maggiorenne grava sul genitore).
In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Riassuntivamente, tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sè idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.
Nel caso di specie, l'età “adulta” di entrambi i figli di anni trentasei circa e Per_2
OS di anni trenatanove ,l'essersi entrambi gia'attivati in epoca anteriore e prossima al 2021 per svolgere un'attivita' lavorativa ,facendo gia' ingresso nel mondo del lavoro, portano inevitabilmente a concludere per la mancanza dei presupposti per giustificare l'accoglimento dell'istanza avanzata dalla madre resistente di un assegno di mantenimento in loro favore da porre a carico del
. Pt_1
La domanda va perciò rigettata.
In considerazione della materia del contendere e dell'esito della decisione , sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra tutte le parti costituite ed intervenute delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_8 conferma l'obbligo in capo a di versare in favore della signora Parte_1
a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 500,00, oltre CP_8 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, come disposto nella sentenza di separazione giudiziale, sino alla data del decesso del sig. Parte_1
(13.01.2023) ; rigetta la domanda avanzata dalla resistente di porre a carico del sig. Pt_1
un assegno a titolo di mantenimento in favore dei figli e
[...] Parte_3
Controparte_6
Compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 23.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Rondinelli tirocinante ex art- 73 del d.l. 69/2013 e succ. mod..
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6812 del R.G. 2021, avente ad oggetto
“Divorzio contenzioso - cessazione effetti civili”,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Maria Franco;
Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Doranna Rinaldi;
CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto, INTERVENUTO
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al Giudice Istruttore i
Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.11.2021, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio la signora deducendo quanto segue: CP_1
che aveva contratto matrimonio in AR NC (TA) in data 16.03.1955 con
CP_1
che dalla loro unione erano nati due figli ( in data 24.11.1985 e in Per_1 Per_2
data 01.11.1988) attualmente ultratrentenni laureati e con un lavoro;
che in data 16.09.2012 con sentenza del Tribunale di Taranto veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, con cui veniva assegnata alla signora la Pt_2
casa coniugale, si poneva a carico del ricorrente un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 1.000,00 mensili per il mantenimento dei figli;
che egli ricorrente era medico anestesista in pensione dal 2013, ma continuava a prestare la sua collaborazione come libero professionista in strutture private, mentre la signora era professoressa dipendente di ruolo del , insegnante Pt_2 CP_2
nella scuola media di AR NC , proprietaria di diversi fabbricati e terreni;
che il sig. aveva creato un altro nucleo famigliare ed era divenuto genitore di Pt_1
altro figlio, , nato il [...]. Persona_3
Alla luce di tali considerazioni il ricorrente concludeva chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione, nulla disponendo a titolo di assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli stante la loro età e indipendenza economica, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le ulteriori richieste di controparte, deducendo quanto segue: che priva di fondamento era da ritenere la circostanza secondo cui i figli avevano raggiunto l'indipendenza economica, stante la precarietà delle loro situazioni lavorative, dato che il figlio era stato assunto a Roma presso la Per_2 CP_3
percependo una retribuzione mensile lorda di circa euro 1700,00, netta euro
[...]
1.300,00, e i genitori supportavano le spese di fitto e alloggio, mentre il figlio nonostante fosse laureato continuava gli studi universitari in psicologia e Per_1
aveva accettato di lavorare presso un call center a NCvilla Fontana percependo la modica retribuzione di euro 400/500 mensili ed, inoltre, quest'ultimo necessitava di continue cure psichiatriche, psicologiche e farmaceutiche.
Alla luce di tali considerazioni la signora concludeva per la pronuncia di Pt_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì, di porre a carico del sig. la corresponsione a titolo di mantenimento della moglie e dei Parte_1 due figli di un assegno mensile pari ad euro 700,00 per la convenuta e confermare le somme statuite nella sentenza di separazione giudiziale in merito al mantenimento dei figli;
con vittoria di spese e competenze di causa.
A scioglimento della riserva dell'udienza presidenziale del'11.04.2022, con successiva ordinanza si confermavano i provvedimenti della separazione, fatta eccezione per la riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio Per_2 ridotto dal GD all'importo di euro 500,00 mensili.
Avverso l'ordinanza presidenziale suindicata veniva presentato reclamo alla Corte di
Appello di Lecce dal sig. , con cui si contestava il diritto dei figli e Parte_1 della moglie a percepire l'assegno di mantenimento mensile disposto con la sentenza di separazione. La Corte di Appello di Lecce rigettava il reclamo e confermava l'ordinanza impugnata.
Adottati i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 2905/2022 deposita il 22 11 2022 il Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del giudizio.
Con provvedimento del 31.05.2023 il Giudice Dott.ssa Di Tursi Enrica, preso atto dell'avvenuto decesso del sig. dichiarava l'interruzione del giudizio. Parte_1 La convenuta presentava istanza di riassunzione in data 01.06.2023 con cui chiedeva la prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso.
In seguito, la signora , quale esercente la responsabilità genitoriale sul CP_4 figlio , avuto con il ricorrente, si costituiva in giudizio contro la Persona_3 signora e i sig.ri e , deducendo quanto CP_5 Parte_3 Controparte_6
segue:
che la sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio era passata in giudicato prima della morte del ricorrente;
che il piccolo si ritrovava senza un padre all'età di sedici anni;
Per_3
che la causa andava dichiarata estinta o improcedibile per la morte di uno dei coniugi, superando l'ordinanza del 25.05.2023;
che la signora godeva di adeguati redditi propri e aveva riassunto la causa, per Pt_4 sentir affermare il suo diritto all'assegno per poter godere della pensione di reversibilità del marito.
Alla luce di tali considerazioni, la signora concludeva chiedendo di CP_4 dichiarare estinto o improcedibile il giudizio;
in subordine, non prevedere in favore della signora alcun assegno divorzile e non prevedere in favore dei figli Pt_2
e alcun assegno di mantenimento. Per_1 Per_2
Questo Tribunale conferma l'ordinanza emessa dal Giudice istruttore datata 25 05
2023 e depositata in data 31 05 2023 cui si dichiarava l'interruzione del giudizio ex art 299 cc.rigettando l'eccezione di improcedibilita' ed estinzione del giudizio sollevata dalla sig.ra intervenuta inammissibilmente nel giudizio con CP_4 comparsa di costituzione del 27 11 2023.
Invero, e' pacifico in causa che il giudizio e' stato dichiarato interrotto dal giudice in data 25 05 2025-depositato 31 05 2025;che esso e' stato poi riassunto tempestivamente da parte ricorrente con atto di riassunzione depositato l'01 06
2023; che la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e' stata depositata in data 17 11 2022, passata in cosa giudicata il 28-12-2022 e che parte ricorrente, sig. e' deceduto in data successiva alla sentenza parziale Parte_1 summenzionata, e, precisamente il 13 01 2023, come dichiarato dallo stesso difensore del sig. all'udienza del 25 05 2023 . Pt_1
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, all'udienza del 04.07.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale ed atti di causa in atti. Passando all'esame delle questioni riservate alla presente fase del giudizio, va rilevato che restano da decidere le questioni relative alla domanda avanzata da parte resistente di assegno divorzile in favore della signora e del Pt_2
mantenimento dei due figli maggiorenni, e . Per_1 Per_2
L'ASSEGNO DIVORZILE
L'assegno divorzile trova il proprio fondamento nel dovere di assistenza, avendo esso natura assistenziale ma anche natura perequativo-compensativa, ossia equilibratrice, finalizzata altresì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi. Si tiene conto del valore del reddito che consente una vita dignitosa, sicché quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale, debbono altresì tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiunte ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente. In ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e darà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
Condivisibilmente, la recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che
“l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a conseguire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro estratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita-assistenziale, perequativa e compensativa- un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri”
(Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022. N. 1201). Nel caso di specie si registra una evidente sperequazione tra i redditi percepite dalle due parti ed un miglioramento della condizione reddituale del sig. ,tenuto Pt_1 conto che : dalle dichiarazioni dei redditi del 2019,2020 e 2021 del defunto ,che Parte_1 in vita svolgeva l'attivita' di medico anestetista (in pensione dall'ospedale dal 2013 ma svolgente, per sua stessa ammissione, attivita' lavorativa come libero professionista i strutture private), emerge un reddito complessivo lordo rispettivamente ,per il periodo d'imposta 2018 pari ad euro 201.797,00; per il periodo d'imposta 2019 pari ad euro 196.471,00; per il periodo d'imposta 2020 pari ad euro 161.102,00 nettamente maggiore rispetto a quello emerso in sede di separazione, pari ad euro 92.047,00(vedi sentenza di separazione n.1713 del 2013 -Tribunale di
Taranto,in atti nel fascicolo del ricorrente) ; il ricorrente risulta intestatario di numerosi immobili, ben 22 tra terreni coltivati a pascolo, seminativo, agrumeto, vigneto e fabbricati;
dalla dichiarazione dei redditi 2019 della signora ,che attualmente in Pt_2
pensione, svolgeva l'attivita' di docente di ruolo del Ministero della Pubblica
Istruzione, si registra invece una diminuzione della di lei situazione reddituale,dacche' da un reddito complessivo lordo pari ad euro 37.431,00 per l'anno d'imposta 2018; da un reddito complessivo lordo pari ad euro 39.773,00 per l'anno di imposta 2020(come da dichiarazione dei redditi 2021) si registra poi come da comunicazione depositata dalla resistente con la memoria 183 sesto comma CP_7
n. 2 cpc) un importo annuo lordo(soggetto alle ritenute di legge),spettante alla predetta a decorrere dall' 01 09 2022 pari ad euro 25.236,33 a titolo di pensione diretta ordinaria di vecchiaia ,somma inferiore a quanto invece percepito dalla predetta a titolo di reddito da lavoro dipendente nella dichiarazione dei redditi del
2021(pari ad euro 30.550,00 )e nella dichiarazione dei redditi 2019 (pari ad euro
31.017,00) ;
la resistente risulta anch'ella intestataria di varie proprieta' immobiliari di cui 8 immobili e ben 20 terreni coltivati questi ultimi ad uliveto, seminativo e pascolo nel
Comune di AR NC ,come da allegata visura catastale nonche' di una autovettura Nissan Micra immatricolata in data 10.11.1994;
la predetta e'settantenne (nata il [...]) ed il vincolo matrimoniale ha avuto una lunga durata, di circa 38 anni essendosi protratto dalla data di celebrazione del matrimonio (14.07.1984) sino alla pronuncia della attuale statuizione di divorzio del
17 11 2022 (in tal senso Cass. Civ. n. 159-1998) ,considerato che alla nozione di contributo dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi, deve comprendersi non solo quello fornito nel periodo di convivenza coniugale, ma anche quello prestato in regime di separazione (in tal senso Cass. Civ. 2006, n.21805).
Prende atto questo collegio della recente statuizione della Cass. Civ. ,sez. ord.23 marzo 2023,n.8421, che ha precisato che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non puo' piu' costituire il parametro al quale far riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilita' di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice istruttore.
Tuttavia, non puo' non considerarsi ,che la situazione reddituale della resistente dall'01 09 2022,data in cui la predetta e' andata in pensione, appare peggiorata, sia pur non in modo consistente, essendo ella andata in pensione dal 01 09 2022 e percependo, come suesposto, un importo lordo di circa 28.000,00 annui , somma che, considerata anche l'eta' avanzata della non potrebbe sempre rivelarsi Pt_2 idonea ed adeguata in concreto a sostenere tutti gli oneri economici che inevitabilmente deve fronteggiare, anche tenendo presente gli impegni e gli obblighi assunti in passato, quando godeva di una situazione economica molto piu'agiata.
Peraltro, la predetta ha evidenziato, senza alcuna specifica contestazione di controparte, di aver sacrificato la propria vita privata per il benessere dei figli, per la loro crescita negli studi e nella loro vita, dando loro il necessario supporto morale,deduzione ragionevole e compatibile , tenendo conto dell'impegnativa attivita' professionale svolta dal ricorrente(medico ospedaliero ) sia in termini di tempo che di impegno e di responsabilita'. Appare verosimile ritenere che l'impegno della predetta con la prole, tenendo presente anche le dedotte problematiche di salute psico fisiche del foglio OS, non contestate dal ricorrente,possano avere contribuito alla crescita professionale ed economica del i cui redditi risultano sensibilmente aumentati dalla data della Pt_1 separazione,come suindicato.
Alla luce di tali considerazioni ritiene equo questo collegio, in rapporto alle sperequate capacità patrimoniali e reddituali delle parti, confermare ,come disposto con ordinanza emessa dal giudice relatore delegato e confermata in appello, la somma di euro 500,00 mensili posta a titolo di assegno divorzile in favore della ed a carico di ,oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Pt_2 Parte_1
ISTAT sino al 13.01.2023, data del decesso del sig. . Pt_1
L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
In ordine al mantenimento da corrispondere in favore dei figli è pacifico che tale obbligo incombe sui genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età degli stessi, i quali sono legittimati iure proprio a domandare il contributo dovuto, sino al conseguimento dell'autonomia economica. Tale diritto discende, oltre che dagli artt.
147 e 148 c.c. anche dall'art. 155 quinquies introdotto dalla legge 8.2.2006 n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, entrata in vigore il 16 marzo 2006 ed applicabile anche nei procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oltre che alla filiazione naturale ex art. 4, comma 2, l. 54/06, norma la quale testualmente prevede che “Il giudice valutate le circostanze, può disporre a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che il figlio nato l'[...],di Per_2 anni trentasei, risultava pacificamente trasferitosi a Roma, in cerca di occupazione lavorativa,assunto presso la ditta , percependo gia' nel 2021 una retribuzione CP_3 mensile lorda pari a circa euro 1.700,00 (vedi lettera di assunzione allegata alla comparsa di costituzione della resistente),avendo fatto oramai ingresso nel mondo del lavoro gia da quattro anni;
il figlio nato il [...] ,di anni Per_1 trentanove,laureato nel 2021 deduce la resistente ,che il predetto abbia continuato gli studi universitari per il conseguimento della seconda laurea in psicologia, avendo accettato di lavorare presso un call center e percependo una retribuzione pari ad euro
400,00/500,00 mensili e di essere attualmente disoccupato.
La resistente deduce che il figlio avrebbe difficolta' a reperire attivita' Per_1 lavorativa per le note (anche al coniuge)problematiche psico fisiche ,senza pero' allegare, a sostegno delle proprie deduzioni,documentazione attestante che allo stato dette problematiche siano divenute “patologiche”, impedendo di fatto ed in concreto al figlio oramai quasi quarantenne di trovare una occupazione lavorativa. A tale riguardo giova ricordare che la condivisibile giurisprudenza di legittimità (vedi excursus storico ripercorso nell' ordinanza della Cass. Civ. del 2020, n.17183) ha evidenziato gia' da tempo che “…l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr., vedi Cass. Civ. 7 luglio
2004, n. 12477).
Il concetto di “autonomia del figlio” deve pero'tener conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità: se, un tempo, vi era il riferimento ad una raggiunta "capacità del figlio di provvedere a sè con appropriata collocazione in seno al corpo sociale" (Cass. 10 aprile 1985, n. 2372) ed alla
"percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830), in seguito le mutate condizioni del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia "di ritorno" - a volte in capo allo stesso genitore, hanno ormai indotto a ritenere che l'avanzare dell'età abbia notevole rilievo, vista la "funzione educativa del mantenimento" e del "tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076). Infatti: "l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto”. Sotto questo profilo la crisi occupazionale giovanile conserva un'incidenza nel senso di dare al parametro dell'adeguatezza un carattere relativo sia in ordine al contenuto dell'attività lavorativa che del livello reddituale conseguente. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli" (Cass. 22 giugno2016, n. 12952, in motiv.), in quanto "il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" ( vedi Cass.civ. 5 marzo 2018, n. 5088: pur nell'ambito dell'affermazione secondo cui l'onere della prova per sottrarsi all'obbligo di mantenimento del maggiorenne grava sul genitore).
In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Riassuntivamente, tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sè idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.
Nel caso di specie, l'età “adulta” di entrambi i figli di anni trentasei circa e Per_2
OS di anni trenatanove ,l'essersi entrambi gia'attivati in epoca anteriore e prossima al 2021 per svolgere un'attivita' lavorativa ,facendo gia' ingresso nel mondo del lavoro, portano inevitabilmente a concludere per la mancanza dei presupposti per giustificare l'accoglimento dell'istanza avanzata dalla madre resistente di un assegno di mantenimento in loro favore da porre a carico del
. Pt_1
La domanda va perciò rigettata.
In considerazione della materia del contendere e dell'esito della decisione , sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra tutte le parti costituite ed intervenute delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_8 conferma l'obbligo in capo a di versare in favore della signora Parte_1
a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 500,00, oltre CP_8 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, come disposto nella sentenza di separazione giudiziale, sino alla data del decesso del sig. Parte_1
(13.01.2023) ; rigetta la domanda avanzata dalla resistente di porre a carico del sig. Pt_1
un assegno a titolo di mantenimento in favore dei figli e
[...] Parte_3
Controparte_6
Compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 23.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Rondinelli tirocinante ex art- 73 del d.l. 69/2013 e succ. mod..