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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
GI FL pronunzia la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
22.2.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Fraccaro pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 9
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Furlan pec e dall'avv. Nicola Mladovan pec Email_2
Email_3
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive, dell'indennità per ferie non godute e dell'indennità di trasferimento di cui alla narrativa del presente atto nella misura che sarà determinata all'esito dell'espletanda istruttoria;
- per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Ospedaletto di Istrana (TV), via Castellana n. 90, a pagare gli importi che saranno quantificati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- accertare l'illegittimità della proroga del contratto di assunzione dd. 1° marzo 2022, comunicata con lettera dd. 27 febbraio 2023, e per l'effetto trasformare tale contratto a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato condannando in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ospedaletto di Istrana
(TV), via Castellana n. 90 a riammettere in servizio la ricorrente ed a corrispondere alla stessa l'indennità di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 81/2015 da quantificarsi secondo giustizia.
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario ex art. 14
TPF e Cnpa.”
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
“Previo accertamento e declaratoria della legittimità del termine apposto alla proroga
d.d.27.02.2023 per i motivi tutti di cui in atti;
previo accertamento e declaratoria della infondatezza di ogni pretesa del ricorrente;
previo accertamento e declaratoria, in particolare, dell'assenza di allegazioni e/o di prove in punto differenze retributive;
rigettata ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione: nel merito: quanto alla domanda di impugnazione del termine apposto alla proroga d.d.
27.02.2023: rigettarsi le domande tutte della ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, inammissibili o improcedibili rigettandosi comunque ed in ogni caso integralmente il ricorso di nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_1
in via subordinata, in caso di ritenuta illegittimità del termine apposto alla proroga d.d.
27.02.2023, limitarsi la condanna all'indennità ex art. 28 d.lgs. n. 81/2015 nella misura minima di 2,5 mensilità o quella diversa misura ritenuta di giustizia.
Quanto alla domanda di differenze salariali: accertata e dichiarata la assenza di idonee allegazioni e/o l'assenza di prova e comunque per motivi tutti di cui sopra;
rigettarsi il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, limitarsi la condanna a quanto risulterà di giustizia. pagina 3 di 9 In ogni caso: con vittoria di spese, anche generali, e competenze professionali”
MOTIVAZIONE
§1 la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod.proc.civ.
Con sentenza non definitiva n. 78/2025 del 20.5.2025 questo giudice ha così statuito:
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI FL, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta la retribuzione prevista, per il pilota di 2° Controparte_1
grado, dal CCNL per piloti di elicottero nella tabella contenuta nell'allegato 1 al
CCNL cit. (riassuntiva degli importi scaturenti dall'applicazione degli artt. 16, 17,
18 e 19 CCNL cit.), incrementata secondo la previsione ex punto 1. dell'allegato 2 al CCNL cit. e parametrata alla percentuale del 56,82% corrispondente alla misura del tempo parziale pattuito rispetto ai 183 giorni di impiego minimo stabiliti dall'art. 44 co. 3 CCNL cit..
2. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta le eventuali differenze tra la retribuzione Controparte_1
prevista dal CCNL cit. nei termini precisati sub
1. e la retribuzione in concreto già percepita, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione pagina 4 di 9 dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
3. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta il compenso per lavoro straordinario Controparte_1
commisurato secondo il parametro previsto dall'art. 26 CCNL cit. e sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate dalla ricorrente oltre a quello di due giorni alla settimana pattuito nel contratto individuale, che risulta dalla documentazione prodotta dalla società convenuta in data 15.7.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 6.6.2024 e in data 27.9.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 5.9.2024, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
4. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta l'indennità integrativa di volo ex art. 19 Controparte_1
CCNL cit., commisurata secondo il parametro previsto dal comma 6 dello stesso articolo e sulla base dei numeri delle ore di volo prestate dalla ricorrente nel 2022 e nel 2023 oltre al numero minimo per ciascun anno risultante dai riproporzionamenti secondo le previsioni di cui comma 4 dello stesso articolo, che emergono dalla documentazione prodotta dalla società convenuta in data
15.7.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del
6.6.2024 e in data 27.9.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 5.9.2024, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di pagina 5 di 9 maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
5. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta la somma di € 1.000,00 a titolo di indennità Controparte_1
di trasferimento ex art. 32 co. 1 CCNL cit..
6. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta la somma corrispondente all'indennità Controparte_1
sostitutiva di cinque giorni di ferie non goduti, ulteriori a quelli indicati nel prospetto paga afferente al mese di giugno 2023, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
7. Accerta che la proroga, dal 28 febbraio al 30 giugno 2023, del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti, di cui alla comunicazione del 27.2.2023 sub doc. 4 fasc. ric., è stata disposta in assenza di una delle condizioni ex art. 19 co. 1 d.lgs. 81/2015, in particolare di condizioni estranee all'ordinaria attività.
8. Dichiara, ai sensi dell'art. 21 co. 01, terzo periodo d.lgs. 81/2015, la trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato dalle parti in data 1.3.2022, in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
9. Condanna la società convenuta a corrispondere in favore della ricorrente un'indennità risarcitoria ex art. 28 co. 2, primo periodo d.lgs. 81/2015 pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. pagina 6 di 9 10. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
11. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”
Con ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod.proc.civ. pronunciata alla medesima udienza si è, altresì, statuito:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuta la necessità di avvalersi di c.t.u. ai fini della quantificazione dei crediti spettanti alla ricorrente in ragione delle statuizioni contenute Parte_2
nella predetta sentenza:
P.Q.M.
nomina
c.t.u. il consulente del lavoro dott. ; ; Persona_1
fissa per il giuramento e l'assegnazione dei quesiti l'udienza del 29 maggio 2025, ore 9,00”
§2 la consulenza tecnica d'ufficio
Il c.t.u. consulente del lavoro dott. ha depositato in data 15.11.2025 la Persona_1
propria relazione.
Con congrua e logica motivazione di ordine tecnico il c.t.u. ha determinato nella somma lorda di € 29.647,99 i crediti spettanti al ricorrente in ragione delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 78/2025.
pagina 7 di 9 Il c.t.u. ha anche risposto in modo condivisibile alle osservazione del c.t. di parte convenuta e lo ha fatto anche in termini esaurienti, tant'è vero che i difensori di quest'ultima nulla hanno replicato nel prosieguo.
In definitiva la società convenuta va condannata a corrispondere, in Controparte_1
favore della ricorrente , la somma lorda di € 29.647,99; Parte_1
tale somma va maggiorata ex art. 429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co.36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459).
Le spese non possono che seguire la soccombenza.
Le spese di c.t.u. vengono poste a definitivo carico della società convenuta, la quale ne ha dato origine.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI FL, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la società convenuta a corrispondere, in favore della Controparte_1
ricorrente , la somma lorda di € 29.647,99, con il maggior Parte_1
danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici
ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Condanna il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 9.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art.
pagina 8 di 9 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA., oltre al rimborso del contributo unificato pari a € 259,00 e delle spese di c.t.p. pari a € 888,16.
3. Pone a definitivo carico della società convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel decreto del 18.11.2025, salva la solidarietà in favore del c.t.u..
Trento, 2 dicembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. GI FL
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
GI FL pronunzia la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
22.2.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Fraccaro pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 9
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Furlan pec e dall'avv. Nicola Mladovan pec Email_2
Email_3
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive, dell'indennità per ferie non godute e dell'indennità di trasferimento di cui alla narrativa del presente atto nella misura che sarà determinata all'esito dell'espletanda istruttoria;
- per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Ospedaletto di Istrana (TV), via Castellana n. 90, a pagare gli importi che saranno quantificati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- accertare l'illegittimità della proroga del contratto di assunzione dd. 1° marzo 2022, comunicata con lettera dd. 27 febbraio 2023, e per l'effetto trasformare tale contratto a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato condannando in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ospedaletto di Istrana
(TV), via Castellana n. 90 a riammettere in servizio la ricorrente ed a corrispondere alla stessa l'indennità di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 81/2015 da quantificarsi secondo giustizia.
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario ex art. 14
TPF e Cnpa.”
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
“Previo accertamento e declaratoria della legittimità del termine apposto alla proroga
d.d.27.02.2023 per i motivi tutti di cui in atti;
previo accertamento e declaratoria della infondatezza di ogni pretesa del ricorrente;
previo accertamento e declaratoria, in particolare, dell'assenza di allegazioni e/o di prove in punto differenze retributive;
rigettata ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione: nel merito: quanto alla domanda di impugnazione del termine apposto alla proroga d.d.
27.02.2023: rigettarsi le domande tutte della ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, inammissibili o improcedibili rigettandosi comunque ed in ogni caso integralmente il ricorso di nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_1
in via subordinata, in caso di ritenuta illegittimità del termine apposto alla proroga d.d.
27.02.2023, limitarsi la condanna all'indennità ex art. 28 d.lgs. n. 81/2015 nella misura minima di 2,5 mensilità o quella diversa misura ritenuta di giustizia.
Quanto alla domanda di differenze salariali: accertata e dichiarata la assenza di idonee allegazioni e/o l'assenza di prova e comunque per motivi tutti di cui sopra;
rigettarsi il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, limitarsi la condanna a quanto risulterà di giustizia. pagina 3 di 9 In ogni caso: con vittoria di spese, anche generali, e competenze professionali”
MOTIVAZIONE
§1 la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod.proc.civ.
Con sentenza non definitiva n. 78/2025 del 20.5.2025 questo giudice ha così statuito:
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI FL, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta la retribuzione prevista, per il pilota di 2° Controparte_1
grado, dal CCNL per piloti di elicottero nella tabella contenuta nell'allegato 1 al
CCNL cit. (riassuntiva degli importi scaturenti dall'applicazione degli artt. 16, 17,
18 e 19 CCNL cit.), incrementata secondo la previsione ex punto 1. dell'allegato 2 al CCNL cit. e parametrata alla percentuale del 56,82% corrispondente alla misura del tempo parziale pattuito rispetto ai 183 giorni di impiego minimo stabiliti dall'art. 44 co. 3 CCNL cit..
2. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta le eventuali differenze tra la retribuzione Controparte_1
prevista dal CCNL cit. nei termini precisati sub
1. e la retribuzione in concreto già percepita, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione pagina 4 di 9 dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
3. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta il compenso per lavoro straordinario Controparte_1
commisurato secondo il parametro previsto dall'art. 26 CCNL cit. e sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate dalla ricorrente oltre a quello di due giorni alla settimana pattuito nel contratto individuale, che risulta dalla documentazione prodotta dalla società convenuta in data 15.7.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 6.6.2024 e in data 27.9.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 5.9.2024, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
4. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta l'indennità integrativa di volo ex art. 19 Controparte_1
CCNL cit., commisurata secondo il parametro previsto dal comma 6 dello stesso articolo e sulla base dei numeri delle ore di volo prestate dalla ricorrente nel 2022 e nel 2023 oltre al numero minimo per ciascun anno risultante dai riproporzionamenti secondo le previsioni di cui comma 4 dello stesso articolo, che emergono dalla documentazione prodotta dalla società convenuta in data
15.7.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del
6.6.2024 e in data 27.9.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 5.9.2024, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di pagina 5 di 9 maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
5. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta la somma di € 1.000,00 a titolo di indennità Controparte_1
di trasferimento ex art. 32 co. 1 CCNL cit..
6. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta la somma corrispondente all'indennità Controparte_1
sostitutiva di cinque giorni di ferie non goduti, ulteriori a quelli indicati nel prospetto paga afferente al mese di giugno 2023, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
7. Accerta che la proroga, dal 28 febbraio al 30 giugno 2023, del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti, di cui alla comunicazione del 27.2.2023 sub doc. 4 fasc. ric., è stata disposta in assenza di una delle condizioni ex art. 19 co. 1 d.lgs. 81/2015, in particolare di condizioni estranee all'ordinaria attività.
8. Dichiara, ai sensi dell'art. 21 co. 01, terzo periodo d.lgs. 81/2015, la trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato dalle parti in data 1.3.2022, in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
9. Condanna la società convenuta a corrispondere in favore della ricorrente un'indennità risarcitoria ex art. 28 co. 2, primo periodo d.lgs. 81/2015 pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. pagina 6 di 9 10. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
11. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”
Con ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod.proc.civ. pronunciata alla medesima udienza si è, altresì, statuito:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuta la necessità di avvalersi di c.t.u. ai fini della quantificazione dei crediti spettanti alla ricorrente in ragione delle statuizioni contenute Parte_2
nella predetta sentenza:
P.Q.M.
nomina
c.t.u. il consulente del lavoro dott. ; ; Persona_1
fissa per il giuramento e l'assegnazione dei quesiti l'udienza del 29 maggio 2025, ore 9,00”
§2 la consulenza tecnica d'ufficio
Il c.t.u. consulente del lavoro dott. ha depositato in data 15.11.2025 la Persona_1
propria relazione.
Con congrua e logica motivazione di ordine tecnico il c.t.u. ha determinato nella somma lorda di € 29.647,99 i crediti spettanti al ricorrente in ragione delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 78/2025.
pagina 7 di 9 Il c.t.u. ha anche risposto in modo condivisibile alle osservazione del c.t. di parte convenuta e lo ha fatto anche in termini esaurienti, tant'è vero che i difensori di quest'ultima nulla hanno replicato nel prosieguo.
In definitiva la società convenuta va condannata a corrispondere, in Controparte_1
favore della ricorrente , la somma lorda di € 29.647,99; Parte_1
tale somma va maggiorata ex art. 429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co.36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459).
Le spese non possono che seguire la soccombenza.
Le spese di c.t.u. vengono poste a definitivo carico della società convenuta, la quale ne ha dato origine.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI FL, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la società convenuta a corrispondere, in favore della Controparte_1
ricorrente , la somma lorda di € 29.647,99, con il maggior Parte_1
danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici
ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Condanna il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 9.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art.
pagina 8 di 9 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA., oltre al rimborso del contributo unificato pari a € 259,00 e delle spese di c.t.p. pari a € 888,16.
3. Pone a definitivo carico della società convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel decreto del 18.11.2025, salva la solidarietà in favore del c.t.u..
Trento, 2 dicembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. GI FL
pagina 9 di 9