Ordinanza cautelare 10 marzo 2022
Sentenza 30 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza breve 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 08/05/2023, n. 4616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4616 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/05/2023
N. 04616/2023REG.PROV.COLL.
N. 03026/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 3026 del 2023, proposto da TA EL, rappresentata e difesa dall’Avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza n. 1538 del 30 gennaio 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado proposta dall’odierna appellante, TA EL, contro il decreto di rigetto del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0029882 del 6 dicembre 2021, con il quale si stabilisce che non è possibile riconoscere all’istante la qualifica professionale di docente, se non documentata, attraverso il richiesto attestato di competenza (ACREDITACION) reso dal Ministero spagnolo (Autorità competente), di essere già abilitata all’insegnamento in Spagna.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante l’Avvocato Michele Bonetti per delega dell’Avvocato Pasquale Marotta e per il Ministero dell’Istruzione l’Avvocato dello Stato Isabella Bruni;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
1. L’odierna appellante, la dott.ssa EL TA, dopo aver conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “ Federico II ”, in data 4 giugno 2019 ha conseguito in Spagna, presso l’Universidad Cardenal Herrera – CEU, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicacion di Centro de CA , il “ Curso Superior de Especializazion in Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo ” – Corso di Specializzazione Superiore in Attenzione ai Bisogni Specifici di Sostegno Educativo, corso post-universitario di certificazione delle competenze per la professione di docente di sostegno.
1.1. Conseguentemente, l’appellante, dopo aver ottenuto la c.d. ‘ Certificacion academica ’ e, cioè, il documento rilasciato dall’Università spagnola presso la quale ha conseguito il suddetto titolo di specializzazione, che ha certificato il diritto della stessa alla qualifica di docente di sostegno, ha avviato l’iter procedimentale per ottenere in Italia il riconoscimento anche del predetto titolo di specializzazione per il sostegno.
1.2. In data 29 luglio 2020, ella ha inoltrato domanda di riconoscimento del suddetto titolo, conseguito all’estero, tramite la piattaforma online “ Riconoscimento Professione Docente ” predisposta dal Ministero italiano.
1.3. Avendo già inoltrato la domanda di riconoscimento del titolo, l’appellante ha presentato domanda di partecipazione al concorso ordinario indetto con D.D. 499/2020, al quale è stata ammessa con riserva in forza della previsione di cui all’art. 3, punto 4 del bando, che ha consentito, appunto, l’ammissione con riserva di coloro che, in possesso del titolo estero, avessero presentato la relativa domanda di riconoscimento del titolo entro il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, fissata al 31 luglio 2020.
1.4. L’appellante, ha superato il suddetto concorso, risultandone vincitrice.
1.5. Ella inoltre, sempre nel luglio del 2020, in attuazione dell’Ordinanza Ministeriale del Ministro dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, ha presentato anche istanza all’Ufficio scolastico regionale per la Campania - ATP di Napoli di inserimento nelle Graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze, in quanto anche l’art. 7 al comma 4, punto e) ha previsto la possibilità, per coloro che fossero ancora sprovvisti del riconoscimento richiesto in Italia, di presentare domanda, purché avessero presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente, entro il termine di presentazione dell’istanza di inserimento.
1.6. La dott.ssa EL, quindi, è stata inserita nelle GPS di Napoli dell’a.s. 2020/2021 per la classe di concorso ADSS.
1.7. Successivamente, l’Ambito Territoriale di Napoli, ritenendola sprovvista del titolo di accesso sul sostegno, ha disposto il depennamento della dott.ssa EL dalle predette graduatorie e la conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con l’IPIA “M. Niglio” di Frattamaggiore (NA).
2. Pertanto, l’appellante ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), e contrassegnato da R.G. n. 1958/2022 avverso il provvedimento di depennamento.
2.1. Successivamente, il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, in persona del Direttore Generale, quale Autorità italiana a cui compete il riconoscimento dei predetti titoli professionali conseguiti all’estero, ha emesso il decreto di rigetto della richiesta di riconoscimento del titolo estero, prot. n. 29882 del 6 dicembre 2021.
2.2. Pertanto, avverso il predetto decreto di rigetto, l’appellante ha proposto ricorso sempre innanzi al Tribunale, recante R.G. n. 1432/2022, e oggetto del presente giudizio.
2.3. Nelle more dei predetti giudizi incardinati avanti al menzionato Tribunale, l’appellante, in qualità di vincitrice del predetto concorso ordinario, ha ricevuto la proposta di assunzione a tempo indeterminato, con riserva, attesa la pendenza dei suindicati ricorsi, sulla classe di concorso ADSS – Sostegno II Grado sulla provincia di Roma.
2.4. Pertanto, in data 7 settembre 2022, ella ha stipulato il contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’insegnamento di ADSL Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 con il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Statale Via di Ripetta.
3. La ricorrente in prime cure ha contestato avanti al Tribunale, nel presente giudizio, sotto diversi profili, e con quattro distinti motivi, il decreto di rigetto emesso dal Ministero dell’Istruzione (di qui in avanti, per brevità, il Ministero).
3.1. Il Ministero, costituitosi in primo grado, ha chiesto la reiezione del ricorso.
3.2. Con la sentenza n. 1538 del 30 gennaio 2023 il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la ricorrente sarebbe stata assunta a tempo indeterminato nella qualità di vincitrice del suddetto concorso.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessata, lamentandone l’erroneità per avere il primo giudice erroneamente omesso di valutare il fatto che ella fosse stata assunta con riserva e riproponendo in questa sede i quattro motivi di ricorso articolati in primo grado, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma.
4.1. Si è costituito l’appellato Ministero per chiedere la reiezione del ricorso.
4.2. Nella camera di consiglio del 3 maggio 2023, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta dall’appellante, il Collegio, sentiti i difensori delle parti e dato l’avviso di cui all’art. 60 c.p.a. per la eventuale definizione in forma semplificata della controversia, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’appello è fondato.
6. La dichiarazione di improcedibilità del ricorso, da parte del primo giudice, merita riforma perché si basa sull’erroneo assunto secondo cui la ricorrente in prime cure, essendo stata assunta, non avrebbe più interesse alla definizione del presente giudizio, mentre è evidente, al contrario, che ella ha sottoscritto il contratto di assunzione in ruolo, con riserva, nell’attesa della definizione dei giudizi pendenti avanti al giudice amministrativo e, pertanto, per la stessa era indispensabile ottenere una sentenza che, in accoglimento della propria domanda, disponesse l’annullamento del decreto di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo estero da parte del Ministero.
6.1. Solo in tal modo ella avrebbe ottenuto lo scioglimento definitivo della riserva apposta alla partecipazione al concorso D.D. 499/2020 e, quindi, avrebbe sottoscritto a pieno titolo il relativo contratto di lavoro per l’immissione in ruolo.
6.2. Ne segue che il ricorso proposto dall’odierna appellante in prime cure era ed è pienamente procedibile e deve essere esaminato nel merito.
6.3. È fondato in particolare il primo motivo dell’originario ricorso, qui riproposto, con cui l’odierna appellante aveva dedotto, e qui deduce, che l’amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere alla istruttoria della domanda di riconoscimento del titolo presentata dalla ricorrente, fondandola sul valore accademico del corso e rispetto al percorso formativo seguito in raffronto a quanto previsto nel nostro ordinamento, senza apporre un rifiuto indiscriminato basato soltanto sulla mancanza dell’ CI , dovendosi valutare la validità del corso secondo quanto riportato dalla dichiarazione di valore assegnata dal Consolato italiano competente.
6.4. Va qui ricordato anzitutto – come questa Sezione ha invero già chiarito in precedenti pronunce – che attualmente l’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010 esclude, invero, che un qualsivoglia effetto abilitante possa discendere, in Italia, dalla sola frequentazione del corso di specializzazione per il sostegno (Cons. St., sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1849).
6.5. D’altro canto è anche vero, e va pure ricordato, che l’ ÓN viene rilasciata dal Ministerio del Educaciòn Cultura y Deporte di Madrid unicamente a chi consegue il titolo di docente nelle Università spagnole e non anche, come nel caso di specie a chi consegue il titolo di docente in Italia, e si specializza sul sostegno nel Paese iberico.
6.6. L’ ÓN è l’unico attestato avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro e, cioè, della latitudine della abilitazione conseguita dal docente in Spagna ed attestante quindi quali materie in concreto il percorso di studio svolto dalla deducente, sia nel segmento svolto nello stato ospite (Italia) nel ciclo di studi universitari prodromico, sia nel percorso di abilitazione svolta sul campo nello Stato ospitante (Spagna), rende il laureato idoneo ad insegnare.
7. Nel caso oggetto del presente gravame, la ricorrente tuttavia, non potendo svolgere la professione di docente in Spagna in quanto non ha colà conseguito il relativo titolo di studio universitario, non può senz’altro ottenere l’“ ÓN ”, sicché la richiesta avanzata dal Ministero dell’Istruzione non appare legittima.
8. Il Collegio non ignora, invero, il precedente specifico di questa Sezione (Cons. St., sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1849) su analogo caso, ma ritiene che questo orientamento debba essere rimeditato alla luce delle sentenze emesse dall’Adunanza plenaria, come del resto questa stessa Sezione ha fatto nella recente sentenza n. 2453 dell’8 marzo 2023, alle cui motivazioni tutte ci si può qui richiamare ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. per la sostanziale identità di ratio decidendi.
9. Anche alla presente vicenda sono pienamente applicabili, infatti, le conclusioni a cui è giunta l’Adunanza Plenaria nelle sentenze nn. 18, 19, 20 e 21 del 29 dicembre 2022, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna che si limita a ritenere indefettibile la mancata produzione dell’ ÓN da parte dell’odierna ricorrente senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza neppure analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti, è carente di motivazione sia ai sensi della l. n. 241 del 1990 sia ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1, 1-bis e 3 del d. lgs. n. 206 del 2007.
9.1. Invero, anche nel presente caso non può essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la sola mancata produzione dell’ ÓN , dovuta alla circostanza che l’appellante non abbia conseguito il titolo di docente nelle Università spagnole, perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e di congrua motivazione, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessata abbia il medesimo contenuto “professionalizzante” di quello richiesto in Italia per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva, se necessario, l’adozione di specifiche e opportune misure compensative.
9.2. Nel caso di specie l’Università spagnola ha rilasciato alla docente ricorrente un certificato in cui si attesta il conseguimento della specializzazione in “Assistenza ai Bisogni Speciali di Sostegno Educativo” e il titolo posseduto dall’odierna ricorrente, dunque, è riconosciuto dalle Autorità spagnole e permette alla ricorrente di poter esercitare la professione di insegnante di sostegno in Spagna.
9.3. Nella stessa ‘ Certificacion AC ’ rilasciata alla ricorrente, ed allegata alla domanda di riconoscimento diretta al Ministero italiano, infatti, si evince chiaramente che il possesso dei 60 crediti formativi ottenuti dai moduli psicopedagogici conferisce al laureato la Specializzazione in “Assistenza ai Bisogni Speciali di Sostegno Educativi” sicché dovrebbe desumersene che, se l’odierna appellante ha il diritto di insegnare in Spagna, la stessa ha il diritto di insegnare anche in Italia.
10. Tale indispensabile profilo è stato tuttavia omesso dal decreto di rigetto e competerà al Ministero competente valutare in concreto se, al di là del mancato rilascio formale dell’ ÓN , l’odierna appellante abbia o meno il diritto di insegnare in Italia come lo avrebbe, a suo dire, in Spagna, sulla base di detta certificazione.
11. Ne segue che l’appello qui in esame debba essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, vada annullata, per le assorbenti esplicate ragioni, la nota n. 2028 del 1° febbraio 2021 in questo giudizio, con l’obbligo, per il Ministero competente, di rideterminarsi nei sensi di cui si è detto e di valutare se l’odierna appellante sia abilitata all’insegnamento di sostegno in Italia, come lo sarebbe in Spagna, anche senza la citata ÓN ”.
11.1. Anche nella presente controversia, infatti, si deve applicare il principio di diritto secondo cui spetta al Ministero competente – quello dell’Istruzione e del Merito – verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.
12. In conclusione, per tutte le ragioni in sintesi esposte, l’appello è fondato e deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado merita accoglimento ed è annullato il decreto di rigetto n. 29882 del 6 dicembre 2021, impugnato nel presente giudizio.
13. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in dispositivo.
13.1. Il Ministero deve essere condannato a rimborsare il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da TA DO, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado e annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Condanna il Ministero dell’Istruzione a rifondere in favore di TA DO le spese del doppio grado del giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 3.000,00 (di cui € 1.000,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per il secondo grado), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Condanna il Ministero dell’Istruzione a rimborsare in favore di TA DO il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO