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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.79/2025
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04.01.2025, da
1) Parte_1
Nata a CHERSON (UKR) il 31.10.1992
cittadina: Cod. Fisc. CP_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Alessandra Colombo Taccani
e 2) CP_2
Nato a CANTU' il 15.02.1979
Cod. Fisc. Controparte_3 C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Daniela Lini
premesso che:
-È radicato presso il Tribunale di Como, il procedimento civile di cui al n. 79/2025, assegnato alla dott.ssa Cao, udienza cartolare fissata per il giorno 10.04.2025;
- Nelle more del giudizio è stato raggiunto un accordo fra le parti in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore Per_1
letta l'istanza in corso di causa congiuntamente proposta dalle parti sopraindicate, volta a conseguire il recepimento da parte del Tribunale dei seguenti accordi:
1.affidamento condiviso del figlio minore (C.F. nato Persona_2 C.F._3
l'01.06.2019 a San Fermo della Battaglia (CO) con collocamento prevalente presso l'abitazione della mamma in Como, Via Lazzago 9.
Regolamentazione della frequentazione padre-figlio, nei seguenti termini:
> Il papà potrà vedere e tenere con sé a settimane alternate, presso la propria abitazione, Per_1
dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21:00.
> Un giorno infrasettimanale dalle ore 18:00 fino alle ore 21:00 ad eccezione della settimana in cui terrà nel week-end. Per_1
> Durante la settimana la mamma ovvero i nonni paterni andranno a prendere al termine Per_1 dell'Asilo ed i nonni potranno tenerlo con loro per consumare la merenda.
> Vacanze di Natale: • dalle ore 10:00 del 24/12 alle ore 10:00 del 25/12 con Vigilia di Natale e
Natale alternati.
• 4 giorni continuativi dal 26/12 al 29/12.
• Capodanno alternato.
> Vacanze di Pasqua: • le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno alternate tra i genitori.
> Vacanze estive: • il papà terrà con sé 15 gg anche non consecutivi nel mese di agosto, Per_1
indicativamente la prima settimana. > Altre Festività durante l'anno: alternate.
>Entro il 31.05 i genitori si accorderanno in base alle esigenze del figlio.
> In ogni caso i genitori si accorderanno in base alle esigenze del figlio.
2. Il signor si impegna a versare alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_2 Pt_1 del figlio la somma mensile di € 1.000,00= (Mille/00) oltre adeguamento ISTAT, a Per_1
decorrere dal mese di febbraio 2025.
3. Le spese straordinarie relative al figlio minore saranno interamente a carico del signor Per_1
; CP_2
4. Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Deve poi aggiungersi che, ad evasione dell'incarico conferito col decreto i fissazione di udienza del
15.1.2025, emesso nell'ambito del procedimento 79-1/2025, poi archiviato in base all'accordo intervenuto, l'Azienda Speciale Consortile Galliano, servizio sociale competente in base alla residenza del minore, ha precisato che “da una prima conoscenza i genitori di appaiono Per_1
persone responsabili nei compiti di cure e protezione del figlio”.
Ciò fa ritenere che, anche alla luce dell'accordo intervenuto, non paiono allo stato sussistere i presupposti per disporre la prosecuzione di un'attività di monitoraggio da parte dei servizi sociali in aggiunta agli accordi raggiunti dalle parti
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, l'11.04.2025. Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04.01.2025, da
1) Parte_1
Nata a CHERSON (UKR) il 31.10.1992
cittadina: Cod. Fisc. CP_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Alessandra Colombo Taccani
e 2) CP_2
Nato a CANTU' il 15.02.1979
Cod. Fisc. Controparte_3 C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Daniela Lini
premesso che:
-È radicato presso il Tribunale di Como, il procedimento civile di cui al n. 79/2025, assegnato alla dott.ssa Cao, udienza cartolare fissata per il giorno 10.04.2025;
- Nelle more del giudizio è stato raggiunto un accordo fra le parti in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore Per_1
letta l'istanza in corso di causa congiuntamente proposta dalle parti sopraindicate, volta a conseguire il recepimento da parte del Tribunale dei seguenti accordi:
1.affidamento condiviso del figlio minore (C.F. nato Persona_2 C.F._3
l'01.06.2019 a San Fermo della Battaglia (CO) con collocamento prevalente presso l'abitazione della mamma in Como, Via Lazzago 9.
Regolamentazione della frequentazione padre-figlio, nei seguenti termini:
> Il papà potrà vedere e tenere con sé a settimane alternate, presso la propria abitazione, Per_1
dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21:00.
> Un giorno infrasettimanale dalle ore 18:00 fino alle ore 21:00 ad eccezione della settimana in cui terrà nel week-end. Per_1
> Durante la settimana la mamma ovvero i nonni paterni andranno a prendere al termine Per_1 dell'Asilo ed i nonni potranno tenerlo con loro per consumare la merenda.
> Vacanze di Natale: • dalle ore 10:00 del 24/12 alle ore 10:00 del 25/12 con Vigilia di Natale e
Natale alternati.
• 4 giorni continuativi dal 26/12 al 29/12.
• Capodanno alternato.
> Vacanze di Pasqua: • le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno alternate tra i genitori.
> Vacanze estive: • il papà terrà con sé 15 gg anche non consecutivi nel mese di agosto, Per_1
indicativamente la prima settimana. > Altre Festività durante l'anno: alternate.
>Entro il 31.05 i genitori si accorderanno in base alle esigenze del figlio.
> In ogni caso i genitori si accorderanno in base alle esigenze del figlio.
2. Il signor si impegna a versare alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_2 Pt_1 del figlio la somma mensile di € 1.000,00= (Mille/00) oltre adeguamento ISTAT, a Per_1
decorrere dal mese di febbraio 2025.
3. Le spese straordinarie relative al figlio minore saranno interamente a carico del signor Per_1
; CP_2
4. Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Deve poi aggiungersi che, ad evasione dell'incarico conferito col decreto i fissazione di udienza del
15.1.2025, emesso nell'ambito del procedimento 79-1/2025, poi archiviato in base all'accordo intervenuto, l'Azienda Speciale Consortile Galliano, servizio sociale competente in base alla residenza del minore, ha precisato che “da una prima conoscenza i genitori di appaiono Per_1
persone responsabili nei compiti di cure e protezione del figlio”.
Ciò fa ritenere che, anche alla luce dell'accordo intervenuto, non paiono allo stato sussistere i presupposti per disporre la prosecuzione di un'attività di monitoraggio da parte dei servizi sociali in aggiunta agli accordi raggiunti dalle parti
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, l'11.04.2025. Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao