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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4773/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 21 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8/06/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11/06/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e l'avv. STABILE MARIA CARMINA ha CP_1 CP_2 Parte_1
concluso come da nota depositata in data 20/01/2025 per e nessuno è comparso (già Controparte_3 Controparte_4
contumaci).
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:46 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4773/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4773/2021 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. STABILE MARIA CARMINA ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Cicerone n. 27, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
attori contro
(c.f. ), Controparte_3 C.F._3 CP_4
(c.f. ;
[...] C.F._4
convenute - contumaci
OGGETTO: usucapione;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e CP_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – le signore e
[...] CP_4 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Controparte_3
Tribunale adito, contrariis reiectis:"accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.,
l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno sito in Aprilia e censito al N.C.E.U di Latina al foglio 123 particella 199 a favore degli istanti e CP_1 Parte_2
, per avere quest'ultimi mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico
[...] ed ininterrotto da oltre venti anni e, conseguentemente, ordinare al competente ufficio del territorio servizio pubblicità immobiliare, di provvedere alia conseguenziale trascrizione del suddetto bene in favore degli istanti stessi. Con vittoria di spese e onorari di lite.”.
Le convenute, regolarmente evocate nel presente giudizio, restavano contumaci.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il patrocinio attoreo precisava che il terreno oggetto di usucapione risultava essere di proprietà del sig. padre delle attuali convenute, deceduto il 25/08/2004, Controparte_5
lasciando quali eredi legittimi, la coniuge (rinunciataria) e le due figlie minorenni, Persona_1 odierne convenute, eredi beneficiate del defunto padre, in forza dell'accettazione della relitta eredità effettuata dalla di loro madre in data 19/04/2006 seguita dall'erezione dell'inventario (vd. all.to dep.
15.2.23).
La causa, istruita in via documentale e a mezzo di prove testimoniali, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo
G.I. subentrato al precedente a decorrere dall'1/7/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In via preliminare, preme osservare che, in ragione della documentazione offerta dal patrocinio attoreo, risulta invero irrilevante quanto indicato nel verbale negativo di mediazione per conto delle odierne convenute, qui contumaci, ed assenti anche in predetta sede, per il tramite del loro patrigno,
, in ordine ad un asserito difetto di legittimazione passiva delle stesse, per Persona_2 intervenuta rinuncia all'eredità del padre con atto depositato in Tribunale.
Ed invero, tale rinuncia all'eredità paterna che, - dalla documentazione ipocatastale (all. citazione), risulta essere intervenuta con atti registrati a Latina rispettivamente il 15/10/2007 e il 18/05/2010 e, pertanto, successivamente alla redazione del verbale di inventario dell'eredità beneficiata avvenuta
17/07/2006, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 3/08/2006 al n. 3466 (v. all. nota del
15/02/2023) -, tamquam non esset.
A tale proposito, invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, chiamate di recente, a dirimere quel conflitto giurisprudenziale finalizzato “a chiarire se il minore acquisti la qualità di erede fin dal momento della dichiarazione formale di accettazione con beneficio di inventario, quindi anche nel caso in cui questi non provveda a redigere l'inventario, oppure conservi, in tale eventualità, la posizione di chiamato all'eredità, con conseguente facoltà di rinuncia”, hanno confermato l'indirizzo “che riconosce al minore la qualità di erede, per effetto della dichiarazione di accettazione del suo legale rappresentante, anche se non accompagnata dall'inventario, e nega la facoltà di una valida rinuncia successiva” (Cassazione civile sez. un., 06/12/2024, n. 31310). In ragione di quanto sopra, l'attore ha correttamente incardinato il contraddittorio nei confronti delle due figlie del defunto titolare del cespite usucapendo. Controparte_5
Nel merito, dalla documentazione ipocatastale ventennale relativa al terreno oggetto di causa allegata all'atto di citazione, dall'atto di compravendita del 03/05/1990 a rogito del Notar dalle Per_3
fotografie dei luoghi di causa (vd. all.ti memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.), dalle congruenti dichiarazioni testimoniali offerte anche da soggetti non avvinti da rapporti di parentela/affinità con le parti in causa (vd. verbale ud. 16.4.2024, teste , dalla contumacia delle convenute, è Controparte_6 emersa in maniera chiara ed univoca la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, confermando la circostanza fattuale dedotta dall'odierna parte attrice di aver posseduto, da oltre venti anni, ininterrottamente, pacificamente, in via esclusiva ed inequivocabilmente, uti dominus, il bene oggetto del presente giudizio.
In particolare, il teste soggetto indifferente ai fatti di causa, ha confermato che “gli Controparte_6
attori sono venuti ad abitare sul posto circa nel 1993 e da allora abitano sul posto e coltivano il terreno confinante con la loro abitazione…Dopo qualche anno che hanno preso in possesso il terreno lo hanno anche recintato a loro spese. Riconosco nelle foto che mi vengono esibito lo stato dei luoghi;
…che gli attori da oltre venti anni hanno provveduto alla pulizia del terreno pulendolo dalle erbacce
e vi hanno impiantato un orto;
”, non vedendo alcun altro soggetto possedere il predetto terreno.
Conforto alla testimonianza in parola è stata fornita dalle conformi dichiarazioni rese dai testi
, fratello dell'attrice (vd. verb. ud. 16/4/24: “Posso quindi confermare che già Testimone_1
dai primi anni 1990 loro abitano sul posto e coltivano a loro spese e possiedono anche il terreno che sta a confine. Non ho visto sul posto nessun altro;
Riconosco le foto che mi si mostrano e che rappresentano lo stato dei luoghi;
Sul cap. 2 E' vero quanto mi si legge e che mia sorella con il marito hanno recintato a lor spese il terreno in questione per delimitarlo dal lato della strada. Sul cap. 3 E' vero quanto mi si legge e che da oltre venti anni mia sorella e il marito hanno provveduto
a coltivare il terreno liberandolo dalle erbacce e vi coltivano l'orto come anche fino adesso, il tutto
a loro spese;
sul cap. 4 Come ho detto solo mia sorella e mio cognato possiedono il terreno e lo coltivano, non vi ho mai visto nessun altro e non conosco le persone di cui chiede.”), e dal teste PT
, fratello dell'attore (vd. verb. ud. 16/4/24: “Frequentando la casa di mio fratello Testimone_2
posso confermare che dai primi anni 90 lui e mia cognata coltivano a loro spese il terreno che confina con la loro abitazione. Riconosco nelle foto che mi si mostrano lo stato dei luoghi;
sul cap. 2 E' vero quanto mi si legge e che da oltre 20 anni mio fratello e mia cognata hanno recintato a loro spese il terreno mettendo una rete con dei paletti;
sul cap.3 E' vero quanto mi si legge e che mio fratello e mia cognata da oltre venti anni hanno provveduto a loro spese a pulire il terreno togliendo erbacce
e radici di piante ad alto fusto e vi coltivano l'orto. Sono loro possiedono il terreno, non ci ho visto mai nessun altro;
sul cap. 4 E'vero quanto mi si legge, come ho detto solo mio fratello e mia cognata coltivano il terreno e lo possiedono da oltre 20 anni, non ho mai visto nessun altro sul posto, non conosco le persone di cui mi si chiede.”).
Conclusivamente, in ragione di quanto sopra esposto, deve ritenersi provata la sussistenza del possesso ultraventennale pacifico ed ininterrotto, uti dominus, in capo agli attori, del terreno sito in
Aprilia (LT) e censito al catasto terreni del detto Comune al foglio 123, particella 199, così che la domanda di usucapione può essere integralmente accolta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Deve essere ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione del presente provvedimento con esonero da responsabilità.
La natura della causa e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace in giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, a favore degli attori, del terreno sito in Aprilia (LT), censito al Catasto Terreni di Latina al Foglio 123, Particella 199;
b) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente la trascrizione del presente provvedimento, con esonero da responsabilità, previa presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato;
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 21/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 21/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini