Art. 21. Determinazione della tassa di iscrizione del contributo annuale degli iscritti e della tassa per il rilascio di certificati.
Fino all'insediamento del Consiglio nazionale l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e della tassa per il rilascio dei certificati, nonche' la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia in limiti non eccedenti le lire 8.000 per la tassa di iscrizione, lire 6.000 per il contributo annuale, lire 500 per la tassa di rilascio dei certificati.
I relativi versamenti sono effettuati presso la direzione della segreteria dei Consigli nazionali professionali, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia.
La direzione stessa provvede ad erogare le somme necessarie per il funzionamento degli organi transitori previsti dalla presente legge, previa approvazione del Ministro per la grazia e giustizia.
Fino all'insediamento del Consiglio nazionale l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e della tassa per il rilascio dei certificati, nonche' la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia in limiti non eccedenti le lire 8.000 per la tassa di iscrizione, lire 6.000 per il contributo annuale, lire 500 per la tassa di rilascio dei certificati.
I relativi versamenti sono effettuati presso la direzione della segreteria dei Consigli nazionali professionali, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia.
La direzione stessa provvede ad erogare le somme necessarie per il funzionamento degli organi transitori previsti dalla presente legge, previa approvazione del Ministro per la grazia e giustizia.