Sentenza 9 gennaio 2017
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 09/01/2017, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2017 |
Testo completo
229 /17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Oggetto N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E EQUA RIPARAZIONE Dott. STEFANO PETITTI - Rel. Presidente - Dott. FELICE MANNA - Consigliere - Ud. 30/11/2016 - PU Dott. ELISA PICARONI - Consigliere - Ca. 221 R.G.N. 7682/2016 Dott. ANTONINO SCALISI Consigliere - Rep. Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7682-2016 proposto da: FA EN, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 114/B, presso lo studio degli Avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dai quali è rappresentata e difesa per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
416 10 16
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'appello di Firenze, depositato il 17 novembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 novembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato Ranieri Roda con delega orale.
Ritenuto che
con decreto in data 23 aprile 2015 il consigliere designato della Corte d'appello di Firenze accoglieva la domanda di equa riparazione proposta da OM DA in relazione alla irragionevole durata di un procedimento, del pari in materia di equa riparazione, iniziato nel giugno 2010, articolatosi in tre fasi (cognizione dinnanzi alla Corte d'appello di Perugia;
legittimità dinnanzi alla Corte di cassazione;
esecuzione dinnanzi al Tribunale di Roma) e conclusosi in oltre quattro anni (ottobre 2014), e liquidava in favore della ricorrente un indennizzo di euro 1.000,00; che avverso questo decreto il Ministero della giustizia proponeva opposizione ai sensi dell'art.
5-ter della legge n. 89 del 2001; che la Corte d'appello di Firenze, in composizione collegiale, accoglieva l'opposizione, respingendo la domanda della ricorrente nella parte relativa al giudizio di cognizione, sulla base del rilievo che il termine di sei mesi per la proposizione della domanda di equa riparazione decorresse dalla data di deposito della sentenza della Corte di cassazione;
che, quanto alla domanda concernente il procedimento esecutivo svoltosi presso il tribunale di Roma, la Corte d'appello di Firenze declinava la propria competenza ritenendo che fosse competente la Corte d'appello di Perugia;
Ric. 2016 n. 07682 sez. M2 - ud. 30-11-2016 -2- perla cassazione di questo decreto la DA ha proposto ricorso che sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria;
che l'intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che
con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 89 del 2001 e 38 e 50 cod. proc. civ.) la ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel considerare separatamente il giudizio di cognizione e quello di esecuzione, atteso che ciò che rileva è la effettività della tutela e il giudizio deve essere considerato nella sua unitarietà; che con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 89 del 2001, sostenendo che, ove venga dedotta la irragionevole durata di un procedimento presupposto avente ad oggetto una domanda di equa riparazione, articolatosi in più fasi di cognizione ed in una di esecuzione, l'art. 6 della CEDU imporrebbe di considerare tale complesso e articolato procedimento come un unico e unitario processo, scandito da fasi complementari e consequenziali, la cui definitività coincide con ilo momento del passaggio in giudicato del provvedimento emesso all'esito della fase esecutiva;
che con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e del d.m. n. 55 del 2014, censurando il decreto impugnato per avere disposto la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori;
che il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati, alla luce del principio, di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui «ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata, il procedimento di cognizione e quello di esecuzione devono essere considerati Ric. 2016 n. 07682 sez. M2 ud. 30-11-2016 - -3- unitariamente o separatamente in base alla condotta di parte, allo scopo di preservare la certezza delle situazioni giuridiche e di evitarne l'esercizio abusivo. Pertanto, ove si sia attivata per l'esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi dell'art. 4 della 1. n. 89 del 2001, la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come unicum, mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l'irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione» (Cass., S.U., n. 9142 del 2016); che, nella specie, dallo stesso ricorso, nel quale viene riportato il testo del decreto monocratico, emerge che la sentenza di questa Corte definitiva del giudizio di cognizione, è stata depositata il 7 dicembre 2012 e che l'azione esecutiva è stata intrapresa con precetto notificato al Ministero in data 11 dicembre 2013, e quindi oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza di cassazione;
che il terzo motivo è fondato, atteso che la Corte d'appello ha applicato per la fase di studio e per la fase introduttiva, rispettivamente, euro 600,00 ed euro 400,00, mentre la tariffa allegata al d.m. n. 55 del 2014 prevede, per i giudizio dinnanzi alla Corte d'appello per lo scaglione fino a 1.100,00 euro, il compenso di 135,00 euro per ciascuna delle due fasi;
che, dunque, il terzo motivo di ricorso va accolto, discostandosi la liquidazione effettuata dalla Corte d'appello dall'indicato importo;
che tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, provvedendosi a riliquidare le spese del giudizio di merito in euro 270,00 per compensi;
che, in considerazione del limitatissimo accoglimento del ricorso, le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate tra le parti. Ric. 2016 n. 07682 sez. M2 ud. 30-11-2016 - -4-
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo;
cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in euro 270,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI 2 Sezione― civile della Corte suprema di cassazione, il 30 novembre 2016. Il Presidente estensore Jufen Villeбли DEPOSITATO IN CANCELLERIA eggi. 9 GEN 2017 Punzionarie Giudiziario Luisa PASSINETTI мебо Ric. 2016 n. 07682 sez. M2 ud. 30-11-2016 - -5-