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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/05/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 968/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 968/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
GUASTELLA FRANCESCO giusta procura in atti.
APPELLANTI
pagina 1 di 7 CONTRO
(C.F. ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in VIA VECCHIA OGNINA 149 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 28.5.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Motivi contestuali delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la e , Parte_2 Parte_1
n.q. di legale rappr.te, proponevano opposizione avverso la ordinanza-ingiunzione n. 18/0211, prot. n.
5129 del 20.05.2021, emessa dal Dirigente Responsabile del Servizio Controparte_2
di con la quale era stata comminata la sanzione pecuniaria di € 13.500,00 per la
[...] CP_1
violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. del 22.2.2002 n. 12, convertito in legge del 23.4.2002 n. 73, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 4.11.2010
n.183, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del D.lgs. 14.09.2015 n. 151. In particolare, veniva contestato alla ed a n.q., di avere impiegato Parte_2 Parte_1
dall'1.7.2016 al 3.4.2018, per un totale di 409 giorni, la lavoratrice senza preventiva Parte_3
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
I ricorrenti deducevano la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art.18
della Legge n. 689/1981 e l'inesistenza della contestata violazione e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Piaccia al giudice adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In via pagina 2 di 7 preliminare sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art.22 L.689/81,
ricorrendone tutti i presupposti di legge. Nel merito dichiarare nulla, illegittima, inefficace, infondata ed in ogni caso annullare l'Ordinanza – Ingiunzione n.18/0211 - prot. nn. 5129 (doc. n.1) del
20.05.2021, not. il 22.07.2021, per l'importo di € 13.500,00, emessa dal Dirigente Responsabile del
Servizio di per i motivi di cui in narrativa. Con il Parte_4 CP_1
favore delle spese e salvo ogni altro diritto ed azione in generale”.
Si costituiva l' chiedendo di rigettare la proposta Controparte_1
opposizione e confermare il provvedimento impugnato.
Nel corso del giudizio venivano rigettate l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, nonché la richiesta di prova orale formulata da parte ricorrente.
Con sentenza n.68/23 il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello la società Parte_5
affidandolo a tre motivi.
[...]
Si è costituito l' Controparte_3
– per contestare la fondatezza del proposto gravame del
[...]
quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'odierna udienza di discussione orale la causa è decisa con la presente sentenza che, previa lettura alle parti, viene allegata al verbale.
L'appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale di Ragusa ha rigettato l'eccezione di nullità e/o illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981. In particolare, secondo gli appellanti, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice a quo, il quale ha ritenuto motivata “per relationem” l'ordinanza pagina 3 di 7 impugnata, dalla lettura della stessa non sarebbe possibile ricavare in modo sufficiente le indicazioni delle ragioni giustificative del provvedimento emanato, “in quanto si fa un semplice richiamo al
verbale unico di accertamento notificato in data 13/04/2018. Non è dato comprendere da dove si
evinca che il motivo della contestazione sia l'assunzione “in nero” della lavoratrice Parte_3
, né dove risultano indicati i criteri per la determinazione della sanzione pecuniaria
[...]
irrogata”.
Il motivo è totalmente infondato e va rigettato.
Appare, infatti, totalmente condivisibile quanto esposto al riguardo dal Tribunale di Ragusa laddove ha rilevato che “Invero la motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata è da rinvenire per
relationem nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 00002 del 13.4.2018 redatto dalla
Guardia di Finanza, da cui si evince chiaramente che il motivo della contestazione è l'assunzione “in
nero” della lavoratrice e nel quale sono peraltro indicati i criteri di Parte_3
determinazione della sanzione pecuniaria, ovvero i criteri di cui all'art. 16 della legge 689/1981 in
base a cui, in mancanza di altri elementi, l'importo della sanzione pecuniaria può essere individuato o
nel doppio del minimo edittale o in un terzo del massimo edittale”.
Ed invero, premesso che l'ordinanza impugnata richiama espressamente il verbale n.00002 del
13.4.2018 della GdF, dalla lettura di quest'ultimo, allegato al fascicolo di primo grado, emerge chiaramente che la violazione contestata concerne l'assunzione “in nero” di Parte_3
dall'1.7.2016 al 3.4.2018 per complessivi 409 gg.
Le lagnanze articolate dagli appellanti appaiono, quindi, infondate. Anche di recente la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che “… L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione
amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un
provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia
pagina 4 di 7 conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem”
dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal
ricorrente…” (v. Cass. 35025/23).
Con il secondo motivo di appello la sentenza di primo grado è stata censurata nella parte in cui è stato ritenuto provato il periodo di lavoro irregolare, sulla base di quanto dichiarato da Parte_3
Secondo gli appellanti, infatti, la sentita dalla GdF, avrebbe dichiarato di avere Pt_3
effettivamente lavorato, con regolare contratto part time, per la dal Parte_2
28/7/2015 al 30/6/2016, come confermato anche dalle allegate buste paga, mentre non avrebbe fatto riferimento alcuno a successivi periodi di lavoro “in nero”. Avrebbe, quindi, errato il Giudice di prime cure che, aderendo alla tesi dell'ispettorato, ha ritenuto che fosse stata impiegata “in Parte_3
nero” nel periodo 1.7.2016 - 3.4.2018, per complessive 409 giornate di lavoro.
La superiore ricostruzione si scontra inesorabilmente con il contenuto del “processo verbale di rilevamento ed identificazione del personale” redatto dalla GdF il 3.4.2018 dal quale emerge che sentita dagli organi verbalizzanti, ebbe testualmente a dichiarare: Parte_3
a) “di avere intrapreso la propria attività lavorativa circa tre anni fa part time, ed ho percepito la
retribuzione mensile di €.880,00 circa (attraverso bonifico). Dal mese di dicembre 2016, sono stata
licenziata ed in atti percepisco l'indennità di disoccupazione di €.500,00 al mese circa. Ho continuato
a prestare attività lavorativa per la nuova ragusana, sempre part time, a tutt'oggi, anche se in maniera
saltuaria (non tutti i giorni) per un compenso mensile pari ad €.300,00 circa, corrisposto in contanti”;
b) di non ricevere alcuna busta paga;
c) di lavorare dalle 9.30 alle 12.00;
d) “di non essere stata assunta formalmente, ma di avere iniziato a rendere la mia prestazione
lavorativa dal 1.1.2017”.
pagina 5 di 7 Le chiare, precise e puntuali dichiarazioni rese da agli agenti verbalizzanti non Parte_3
lasciano margine di equivoco e dimostrano la totale infondatezza delle deduzioni difensive degli appellanti in punto ad un presunto errore interpretativo commesso dal primo Giudice.
Di contro non è stato in alcun modo provato che , pur dopo la cessazione del Parte_3
regolare rapporto di lavoro, abbia continuato a frequentare la quale Parte_2
componente del CdA della stessa e presidente del Consorzio Ibleo SER.TRA., avente sede legale nel medesimo indirizzo della Parte_2
Con il terzo motivo gli appellanti si sono doluti del rigetto da parte del primo Giudice delle istanze istruttorie avanzate ed, in particolare, della chiesta prova per testi.
Anche questo motivo è infondato e va rigettato.
Gli articolati di prova indicati in ricorso, infatti, risultano per un verso non rilevanti ai fini della decisione (v. art. nn.1 e 3) e, per il resto, inammissibili attesa le loro assoluta genericità. Corretta
appare, quindi, la scelta del primo Giudice.
Per tali motivi l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.68/23 del Tribunale di Ragusa;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata liquidate in €.3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Sentenza letta e depositata in udienza.
pagina 6 di 7 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il 28
maggio 2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 968/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
GUASTELLA FRANCESCO giusta procura in atti.
APPELLANTI
pagina 1 di 7 CONTRO
(C.F. ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in VIA VECCHIA OGNINA 149 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 28.5.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Motivi contestuali delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la e , Parte_2 Parte_1
n.q. di legale rappr.te, proponevano opposizione avverso la ordinanza-ingiunzione n. 18/0211, prot. n.
5129 del 20.05.2021, emessa dal Dirigente Responsabile del Servizio Controparte_2
di con la quale era stata comminata la sanzione pecuniaria di € 13.500,00 per la
[...] CP_1
violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. del 22.2.2002 n. 12, convertito in legge del 23.4.2002 n. 73, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 4.11.2010
n.183, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del D.lgs. 14.09.2015 n. 151. In particolare, veniva contestato alla ed a n.q., di avere impiegato Parte_2 Parte_1
dall'1.7.2016 al 3.4.2018, per un totale di 409 giorni, la lavoratrice senza preventiva Parte_3
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
I ricorrenti deducevano la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art.18
della Legge n. 689/1981 e l'inesistenza della contestata violazione e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Piaccia al giudice adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In via pagina 2 di 7 preliminare sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art.22 L.689/81,
ricorrendone tutti i presupposti di legge. Nel merito dichiarare nulla, illegittima, inefficace, infondata ed in ogni caso annullare l'Ordinanza – Ingiunzione n.18/0211 - prot. nn. 5129 (doc. n.1) del
20.05.2021, not. il 22.07.2021, per l'importo di € 13.500,00, emessa dal Dirigente Responsabile del
Servizio di per i motivi di cui in narrativa. Con il Parte_4 CP_1
favore delle spese e salvo ogni altro diritto ed azione in generale”.
Si costituiva l' chiedendo di rigettare la proposta Controparte_1
opposizione e confermare il provvedimento impugnato.
Nel corso del giudizio venivano rigettate l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, nonché la richiesta di prova orale formulata da parte ricorrente.
Con sentenza n.68/23 il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello la società Parte_5
affidandolo a tre motivi.
[...]
Si è costituito l' Controparte_3
– per contestare la fondatezza del proposto gravame del
[...]
quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'odierna udienza di discussione orale la causa è decisa con la presente sentenza che, previa lettura alle parti, viene allegata al verbale.
L'appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale di Ragusa ha rigettato l'eccezione di nullità e/o illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981. In particolare, secondo gli appellanti, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice a quo, il quale ha ritenuto motivata “per relationem” l'ordinanza pagina 3 di 7 impugnata, dalla lettura della stessa non sarebbe possibile ricavare in modo sufficiente le indicazioni delle ragioni giustificative del provvedimento emanato, “in quanto si fa un semplice richiamo al
verbale unico di accertamento notificato in data 13/04/2018. Non è dato comprendere da dove si
evinca che il motivo della contestazione sia l'assunzione “in nero” della lavoratrice Parte_3
, né dove risultano indicati i criteri per la determinazione della sanzione pecuniaria
[...]
irrogata”.
Il motivo è totalmente infondato e va rigettato.
Appare, infatti, totalmente condivisibile quanto esposto al riguardo dal Tribunale di Ragusa laddove ha rilevato che “Invero la motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata è da rinvenire per
relationem nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 00002 del 13.4.2018 redatto dalla
Guardia di Finanza, da cui si evince chiaramente che il motivo della contestazione è l'assunzione “in
nero” della lavoratrice e nel quale sono peraltro indicati i criteri di Parte_3
determinazione della sanzione pecuniaria, ovvero i criteri di cui all'art. 16 della legge 689/1981 in
base a cui, in mancanza di altri elementi, l'importo della sanzione pecuniaria può essere individuato o
nel doppio del minimo edittale o in un terzo del massimo edittale”.
Ed invero, premesso che l'ordinanza impugnata richiama espressamente il verbale n.00002 del
13.4.2018 della GdF, dalla lettura di quest'ultimo, allegato al fascicolo di primo grado, emerge chiaramente che la violazione contestata concerne l'assunzione “in nero” di Parte_3
dall'1.7.2016 al 3.4.2018 per complessivi 409 gg.
Le lagnanze articolate dagli appellanti appaiono, quindi, infondate. Anche di recente la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che “… L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione
amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un
provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia
pagina 4 di 7 conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem”
dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal
ricorrente…” (v. Cass. 35025/23).
Con il secondo motivo di appello la sentenza di primo grado è stata censurata nella parte in cui è stato ritenuto provato il periodo di lavoro irregolare, sulla base di quanto dichiarato da Parte_3
Secondo gli appellanti, infatti, la sentita dalla GdF, avrebbe dichiarato di avere Pt_3
effettivamente lavorato, con regolare contratto part time, per la dal Parte_2
28/7/2015 al 30/6/2016, come confermato anche dalle allegate buste paga, mentre non avrebbe fatto riferimento alcuno a successivi periodi di lavoro “in nero”. Avrebbe, quindi, errato il Giudice di prime cure che, aderendo alla tesi dell'ispettorato, ha ritenuto che fosse stata impiegata “in Parte_3
nero” nel periodo 1.7.2016 - 3.4.2018, per complessive 409 giornate di lavoro.
La superiore ricostruzione si scontra inesorabilmente con il contenuto del “processo verbale di rilevamento ed identificazione del personale” redatto dalla GdF il 3.4.2018 dal quale emerge che sentita dagli organi verbalizzanti, ebbe testualmente a dichiarare: Parte_3
a) “di avere intrapreso la propria attività lavorativa circa tre anni fa part time, ed ho percepito la
retribuzione mensile di €.880,00 circa (attraverso bonifico). Dal mese di dicembre 2016, sono stata
licenziata ed in atti percepisco l'indennità di disoccupazione di €.500,00 al mese circa. Ho continuato
a prestare attività lavorativa per la nuova ragusana, sempre part time, a tutt'oggi, anche se in maniera
saltuaria (non tutti i giorni) per un compenso mensile pari ad €.300,00 circa, corrisposto in contanti”;
b) di non ricevere alcuna busta paga;
c) di lavorare dalle 9.30 alle 12.00;
d) “di non essere stata assunta formalmente, ma di avere iniziato a rendere la mia prestazione
lavorativa dal 1.1.2017”.
pagina 5 di 7 Le chiare, precise e puntuali dichiarazioni rese da agli agenti verbalizzanti non Parte_3
lasciano margine di equivoco e dimostrano la totale infondatezza delle deduzioni difensive degli appellanti in punto ad un presunto errore interpretativo commesso dal primo Giudice.
Di contro non è stato in alcun modo provato che , pur dopo la cessazione del Parte_3
regolare rapporto di lavoro, abbia continuato a frequentare la quale Parte_2
componente del CdA della stessa e presidente del Consorzio Ibleo SER.TRA., avente sede legale nel medesimo indirizzo della Parte_2
Con il terzo motivo gli appellanti si sono doluti del rigetto da parte del primo Giudice delle istanze istruttorie avanzate ed, in particolare, della chiesta prova per testi.
Anche questo motivo è infondato e va rigettato.
Gli articolati di prova indicati in ricorso, infatti, risultano per un verso non rilevanti ai fini della decisione (v. art. nn.1 e 3) e, per il resto, inammissibili attesa le loro assoluta genericità. Corretta
appare, quindi, la scelta del primo Giudice.
Per tali motivi l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.68/23 del Tribunale di Ragusa;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata liquidate in €.3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Sentenza letta e depositata in udienza.
pagina 6 di 7 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il 28
maggio 2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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