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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 10/03/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere dr. Rosa Larocca Consigliere rel. ha pronunziato all'esito della camera di consiglio del 16 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 134 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno
2021
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
via V. Bachelet 88, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rubino del Foro di
Nola, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nola, alla via Mario De
Sena 250, in virtù di procura telematica in atti;
APPELLANTE
E
, (C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1
sede legale in Roma, in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Susanna Mazzaferri (C.F. ), Vito Di Noia (C.F. C.F._1
) e Filomena Camardese (C.F. , in C.F._2 C.F._3 virtù di procura generale alle liti Rep. n. 80974/21569 del 21.07.2015 a rogito notaio
Paolo Castellini in Roma, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di
Roma 1 in data 23.07.2015 al n. 19851 serie 1T, e con gli stessi difensori elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in via Pretoria n. 263, Potenza;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 38/2021, pubblicata il 26.01.2021, emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, dott. Eugenio Facciolla, nel procedimento R.G. n. 181/2020, non notificata.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Conclude affinché l'On.le Corte d'Appello di Potenza voglia:
- accogliere il presente appello avverso la sentenza 38/2021, sentenza pubblicata per esteso mediante deposito in cancelleria il 26.01.2021 e, per l'effetto, riformare la sentenza per i motivi di cui in narrativa e dichiarare nulla ed illegittima o comunque priva di qualunque effetto la sentenza appellata;
- nel merito, in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito comunicato in data 01.11.2018 e, per l'effetto, condannare l di Potenza, in solido CP_1 Controparte_2
tra loro o chi per essi, alla restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione del ricorrente oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute;
in via subordinata, accertata la irripetibilità totale dell'indebito impugnato .6400.07/03/2019.0047888, CP_1
condannare l alla restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla CP_1
pensione del ricorrente, oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di giustizia, del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario”; Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare il ricorso poiché inammissibile e infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo di controversia di lavoro ha Parte_1
chiesto al Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro di accogliere le seguenti conclusioni: “[…] accertare e dichiarare la insussistenza dell'indebito comunicato in data 01.11.2018, per l'effetto condannare di Potenza, CP_1 Controparte_2
in solido tra loro o chi per essi, alla restituzione di tutto quanto trattenuto a
[...]
tale titolo sulla pensione del ricorrente oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute;
in via subordinata, accertata la irripetibilità totale dell'indebito impugnato .6400.07/03/2019.0047888, CP_1
condannare l alla restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla CP_1
pensione del ricorrente oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute. Accogliere il presente ricorso e, per lo effetto, condannare le resistenti, in solido tra loro o chi per essi, al pagamento dei compensi professionali per il presente giudizio ai sensi del D.M. 140/2012, oltre spese, Iva e
Cpa, con attribuzione separata in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il ricorrente, a sostegno della domanda, ha premesso di aver presentato richiesta di supplemento della pensione cat. VOART con domanda n. 2134810100175 del
07/03/2019; che dal ricalcolo è derivato un debito a carico del medesimo di euro
4.106,70; che avverso il suddetto provvedimento in data 28/06/2019 il sig. Pt_1
ha proposto ricorso amministrativo a mezzo della procedura ricorsi on line. Nei confronti di tale istanza, non essendo stata ancora definita all'epoca della proposizione del ricorso, è maturato il silenzio rifiuto, e pertanto il sig. è Pt_1
legittimato a proporre ricorso in appello impugnando il provvedimento
.64000.07/03/2019.0047888 del 03.05.2019 per i seguenti motivi: prescrizione CP_1
della pretesa creditoria dell'Ente, essendo stato l'avviso di addebito notificato solo nel dicembre 2019, quindi a distanza di sei anni dalla data in cui poteva essere esatto il presunto credito, ovverosia ben oltre il termine di prescrizione previsto per legge;
irripetibilità degli indebiti previdenziali secondo il principio generale ex art. 52 l. n.
88/1989, per il quale: “[…] le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli Enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”; ed in ogni caso, per la mancanza di dolo del ricorrente, non avendo mai realizzato alcuna condotta dolosa diretta a voler indebitamente percepire somme a sé non spettanti.
La causa meglio distinta al numero di R.G. 181/2020, è stata assegnata al dott.
Facciolla, il quale ha fissato l'udienza di comparizione delle parti. Si è costituito in giudizio l , in persona del legale rappresentante p.t., che ha eccepito, in via CP_1
preliminare, la decadenza dell'azione, la prescrizione del diritto, la improcedibilità per mancato esperimento del prescritto iter amministrativo, il difetto di prova e, nel merito, il rigetto del ricorso con vittoria di spese anche a norma dell'art. 96 c.p.c., allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa è stata trattata con modalità cartolare, ed all'udienza del 21.01.2021, il giudice ha pronunciato la sentenza n. 38/2021, che ha rigettato il ricorso e condannato parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio. Parte soccombente ha proposto quindi appello avverso la sentenza, deducendo l'erroneità, la contraddittorietà e la non condivisibilità dell'assunto del primo giudice per errata ricostruzione del fatto e per omesso esame dei documenti da parte del Tribunale;
ha concluso, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe. Fissata dal Presidente l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 435 c.p.c. con decreto in atti, ritualmente notificato unitamente al ricorso in appello alle parti appellate, queste si sono costituite in giudizio depositando memoria difensiva, e a loro volta concludendo come sopra riportato. Disposta l'udienza in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si è pronunciata, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, per i motivi di cui al seguito.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. art. 52 L. n. 88/1989 e dall'articolo 13 della legge n. 412/91, norme che prevedono che le somme non dovute, erogate dall , non debbano essere restituite, a meno che l'errore sia CP_1
attribuibile all'interessato. In merito, si osserva che il settore previdenziale è stato profondamente riformato, e ciò ha consentito l'introduzione di una normativa di carattere speciale in deroga al disposto generale di cui all'art. 2033 c.c. Detta normativa è rappresentata per l'appunto dall'art. 52 della Legge n. 88/1989 e dalla successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13 della Legge n.
212/1991. La prima delle norme citate così recita: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. Il successivo art. 13 della Legge 412/1991 ha in seguito fornito un'interpretazione autentica del citato art. 52 della Legge n. 88/1989, benché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del
1993, lo abbia in seguito dichiarato illegittimo nella parte in cui prevedeva l'applicazione retroattiva della norma, così posticipando i suoi effetti alla data della sua entrata in vigore. In ogni caso, il predetto art. 13 così dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base
a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Quindi, ferma restando la possibilità di rettificare in ogni momento il provvedimento errato, sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo, del quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato, che risulti viziato da errore imputabile all . In tal caso, dunque, il CP_1
pensionato non dovrà restituire gli importi indebitamente ottenuti, e ciò anche laddove l'errore consista nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall . Principio CP_1
ribadito anche dalla giurisprudenza, ex multis la sentenza n. 482/2017 con cui la
Cassazione ha precisato che, secondo il principio generale ex art. 52 L. n. 88/1989,
"le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato".
Diverso è il caso in cui l'errore non sia imputabile all' , bensì al comportamento CP_1
doloso dell'interessato, oppure ad una omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni, che non siano già conosciuti dall'Istituto (cfr. Circolare
, n. 31/2006). In tal caso, le somme indebitamente erogate in conseguenza di CP_1
tale errore, saranno integralmente recuperabili.
Il carattere di specialità della normativa in materia previdenziale - rispetto alla disciplina generale del pagamento dell'indebito - è stato ribadito anche dalla Corte di
Cassazione, la quale ha ricordato che la “[…] L. n. 88 del 1989, art.
52 [è] espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n.
328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. […]” (Cass. Civ. n. 482/2017).
Fatte queste brevi considerazioni di carattere generale, deve evidenziarsi che, nel caso in esame, l'appello deve essere accolto.
L'appellante ha infatti provato che l'indebito percepito è imputabile esclusivamente all'erronea valutazione dei redditi già comunicati, o comunque conosciuti, dall'istituto di previdenza. In ogni caso, l'assenza della responsabilità e la buona fede del destinatario escluderebbero a priori l'obbligo di rimborso derivante dalla percezione di denaro non spettante, come affermato nella sentenza della S.C. di
Cassazione. n. 482 dell'11 gennaio 2017 della Sezione Lavoro, che ha rigettato il ricorso dell avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di Milano CP_1
che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato”; qui l aveva sostenuto “di essere legittimato a recuperare l'importo CP_1
indebitamente erogato della quota indebita della pensione a carico del fondo integrativo aziendale”. Tuttavia, la Corte ha considerato infondati i motivi asseriti dall “Alla stregua dell'art. 52 della Legge n. 88/89, espressione di un principio CP_1
generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c., le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Anche la giurisprudenza di merito appare costante nel ribadire i principi sopra citati.
In particolare, il Tribunale di Palermo, con le sentenze 2041/2018 e 3238/2018, ha ricordato che in materia di previdenza e assistenza obbligatoria non trova applicazione l'articolo 2033 del Codice Civile sulla ripetizione dell'indebito: “l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve derivare CP_1
da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' (Cass. – Sentenza 08 febbraio 2019, n. 3802). CP_1
In sostanza, dalla normativa in questione, emerge che in caso di errore di qualsiasi natura, le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori;
e nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
In particolare, la ripetibilità delle somme indebitamente percepite è consentita laddove il pensionato non abbia segnalato (o abbia segnalato in maniera incompleta), fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti all'ente competente. A tal fine l è tenuto a verificare le situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, provvedendo, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Dirimente appare, quindi, da un lato, accertare l'eventuale sussistenza del dolo in capo al pensionato odierno appellante, dall'altro, nel merito, valutare l'eventuale intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'Ente.
Sotto il primo aspetto, va rilevato che il primo giudice non ha correttamente valutato,
a parere di questa Corte, tutte le emergenze in atti, avendo dichiarato in sentenza l'insussistenza della fattispecie giustificatrice del dolo di cui all'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e avendo addebitato in capo al ricorrente la colpa cosciente di aver omesso la comunicazione dei propri redditi definitivi all in data antecedente al CP_1
2019. In realtà, diversamente da come statuito in sentenza, alla data del 30.01.2014, i dati relativi ai redditi da attività autonoma riferiti agli anni 2006 e 2007 erano già definitivi, e pertanto, in quella sede e in quella data l avrebbe già potuto CP_1
rideterminare l'importo della pensione nella misura corretta.
Non corretta è, dunque, la motivazione espressa nella sentenza di primo grado, che invece ritiene legittima la richiesta di restituzione dell , basandosi sull'erroneo CP_1
presupposto della omessa comunicazione dei redditi definitivi da parte del pensionato in data antecedente al 2019, atteso che diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, non vi è stata omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato, in quanto alla data del 30.01.2014 i redditi dovevano considerarsi definitivi. Pertanto, la richiesta di restituzione dell'indebito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 della l.
88/1989, deve essere annullata per mancanza di dolo da parte del pensionato.
Quanto al secondo aspetto, va rilevata in ogni caso l'intervenuta prescrizione del presunto credito vantato dall nei confronti dell'odierno appellante CP_1
in quanto l'art. 3, comma 9, della L. 335/1995, fissa il Parte_1
termine ultimo per il versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali in cinque anni. Sulla questione si sono pronunciate anche le Sezioni Unite, le quali hanno chiarito, con riferimento alle richieste di pagamento avanzate a mezzo di avviso di addebito o cartella di pagamento, da parte degli enti previdenziali, che la riscossione dei contributi previdenziali soggiace al termine breve di prescrizione, id est il termine quinquennale, e non diversamente al termine ordinario decennale (Cfr
Cass. Sez. Un. 23397/2016; Cass. 27194/2018; Cass. nn. 15275-15276-15278-15279-
15280-15281-15282-15283-15284 del 2018; così anche Trib. Roma sez. lav.
04.10.2017 n. 8007). Ebbene, ciò detto, si rileva che l'avviso di addebito ivi oggetto di impugnazione ha ad oggetto il controllo della posizione contributiva relativa al periodo intercorrente da 01/2013 al 12/2013, mentre la notifica dell'avviso di addebito è intervenuta solo nel dicembre del 2019, quindi a distanza di sei anni dalla data in cui poteva essere esatto il presunto credito, ovverosia bel oltre il termine di prescrizione. Sulla scorta di tutte le premesse sopra articolate, deve quindi concludersi per l'accoglimento del proposto appello e per la riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento della domanda proposta dal ricorrente in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 134 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da nei confronti di , ogni altra domanda, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'insussistenza dell'indebito comunicato in data 1.11.2018, condannando l'istituto a restituire tutto quanto eventualmente trattenuto a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole trattenute;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante, liquidandole in complessivi euro 3.962,00 (euro
1.769,00 per il primo grado ed euro 1.923,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa e cf, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 16 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere dr. Rosa Larocca Consigliere rel. ha pronunziato all'esito della camera di consiglio del 16 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 134 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno
2021
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
via V. Bachelet 88, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rubino del Foro di
Nola, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nola, alla via Mario De
Sena 250, in virtù di procura telematica in atti;
APPELLANTE
E
, (C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1
sede legale in Roma, in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Susanna Mazzaferri (C.F. ), Vito Di Noia (C.F. C.F._1
) e Filomena Camardese (C.F. , in C.F._2 C.F._3 virtù di procura generale alle liti Rep. n. 80974/21569 del 21.07.2015 a rogito notaio
Paolo Castellini in Roma, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di
Roma 1 in data 23.07.2015 al n. 19851 serie 1T, e con gli stessi difensori elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in via Pretoria n. 263, Potenza;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 38/2021, pubblicata il 26.01.2021, emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, dott. Eugenio Facciolla, nel procedimento R.G. n. 181/2020, non notificata.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Conclude affinché l'On.le Corte d'Appello di Potenza voglia:
- accogliere il presente appello avverso la sentenza 38/2021, sentenza pubblicata per esteso mediante deposito in cancelleria il 26.01.2021 e, per l'effetto, riformare la sentenza per i motivi di cui in narrativa e dichiarare nulla ed illegittima o comunque priva di qualunque effetto la sentenza appellata;
- nel merito, in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito comunicato in data 01.11.2018 e, per l'effetto, condannare l di Potenza, in solido CP_1 Controparte_2
tra loro o chi per essi, alla restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione del ricorrente oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute;
in via subordinata, accertata la irripetibilità totale dell'indebito impugnato .6400.07/03/2019.0047888, CP_1
condannare l alla restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla CP_1
pensione del ricorrente, oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di giustizia, del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario”; Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare il ricorso poiché inammissibile e infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo di controversia di lavoro ha Parte_1
chiesto al Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro di accogliere le seguenti conclusioni: “[…] accertare e dichiarare la insussistenza dell'indebito comunicato in data 01.11.2018, per l'effetto condannare di Potenza, CP_1 Controparte_2
in solido tra loro o chi per essi, alla restituzione di tutto quanto trattenuto a
[...]
tale titolo sulla pensione del ricorrente oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute;
in via subordinata, accertata la irripetibilità totale dell'indebito impugnato .6400.07/03/2019.0047888, CP_1
condannare l alla restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla CP_1
pensione del ricorrente oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute. Accogliere il presente ricorso e, per lo effetto, condannare le resistenti, in solido tra loro o chi per essi, al pagamento dei compensi professionali per il presente giudizio ai sensi del D.M. 140/2012, oltre spese, Iva e
Cpa, con attribuzione separata in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il ricorrente, a sostegno della domanda, ha premesso di aver presentato richiesta di supplemento della pensione cat. VOART con domanda n. 2134810100175 del
07/03/2019; che dal ricalcolo è derivato un debito a carico del medesimo di euro
4.106,70; che avverso il suddetto provvedimento in data 28/06/2019 il sig. Pt_1
ha proposto ricorso amministrativo a mezzo della procedura ricorsi on line. Nei confronti di tale istanza, non essendo stata ancora definita all'epoca della proposizione del ricorso, è maturato il silenzio rifiuto, e pertanto il sig. è Pt_1
legittimato a proporre ricorso in appello impugnando il provvedimento
.64000.07/03/2019.0047888 del 03.05.2019 per i seguenti motivi: prescrizione CP_1
della pretesa creditoria dell'Ente, essendo stato l'avviso di addebito notificato solo nel dicembre 2019, quindi a distanza di sei anni dalla data in cui poteva essere esatto il presunto credito, ovverosia ben oltre il termine di prescrizione previsto per legge;
irripetibilità degli indebiti previdenziali secondo il principio generale ex art. 52 l. n.
88/1989, per il quale: “[…] le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli Enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”; ed in ogni caso, per la mancanza di dolo del ricorrente, non avendo mai realizzato alcuna condotta dolosa diretta a voler indebitamente percepire somme a sé non spettanti.
La causa meglio distinta al numero di R.G. 181/2020, è stata assegnata al dott.
Facciolla, il quale ha fissato l'udienza di comparizione delle parti. Si è costituito in giudizio l , in persona del legale rappresentante p.t., che ha eccepito, in via CP_1
preliminare, la decadenza dell'azione, la prescrizione del diritto, la improcedibilità per mancato esperimento del prescritto iter amministrativo, il difetto di prova e, nel merito, il rigetto del ricorso con vittoria di spese anche a norma dell'art. 96 c.p.c., allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa è stata trattata con modalità cartolare, ed all'udienza del 21.01.2021, il giudice ha pronunciato la sentenza n. 38/2021, che ha rigettato il ricorso e condannato parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio. Parte soccombente ha proposto quindi appello avverso la sentenza, deducendo l'erroneità, la contraddittorietà e la non condivisibilità dell'assunto del primo giudice per errata ricostruzione del fatto e per omesso esame dei documenti da parte del Tribunale;
ha concluso, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe. Fissata dal Presidente l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 435 c.p.c. con decreto in atti, ritualmente notificato unitamente al ricorso in appello alle parti appellate, queste si sono costituite in giudizio depositando memoria difensiva, e a loro volta concludendo come sopra riportato. Disposta l'udienza in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si è pronunciata, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, per i motivi di cui al seguito.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. art. 52 L. n. 88/1989 e dall'articolo 13 della legge n. 412/91, norme che prevedono che le somme non dovute, erogate dall , non debbano essere restituite, a meno che l'errore sia CP_1
attribuibile all'interessato. In merito, si osserva che il settore previdenziale è stato profondamente riformato, e ciò ha consentito l'introduzione di una normativa di carattere speciale in deroga al disposto generale di cui all'art. 2033 c.c. Detta normativa è rappresentata per l'appunto dall'art. 52 della Legge n. 88/1989 e dalla successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13 della Legge n.
212/1991. La prima delle norme citate così recita: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. Il successivo art. 13 della Legge 412/1991 ha in seguito fornito un'interpretazione autentica del citato art. 52 della Legge n. 88/1989, benché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del
1993, lo abbia in seguito dichiarato illegittimo nella parte in cui prevedeva l'applicazione retroattiva della norma, così posticipando i suoi effetti alla data della sua entrata in vigore. In ogni caso, il predetto art. 13 così dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base
a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Quindi, ferma restando la possibilità di rettificare in ogni momento il provvedimento errato, sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo, del quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato, che risulti viziato da errore imputabile all . In tal caso, dunque, il CP_1
pensionato non dovrà restituire gli importi indebitamente ottenuti, e ciò anche laddove l'errore consista nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall . Principio CP_1
ribadito anche dalla giurisprudenza, ex multis la sentenza n. 482/2017 con cui la
Cassazione ha precisato che, secondo il principio generale ex art. 52 L. n. 88/1989,
"le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato".
Diverso è il caso in cui l'errore non sia imputabile all' , bensì al comportamento CP_1
doloso dell'interessato, oppure ad una omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni, che non siano già conosciuti dall'Istituto (cfr. Circolare
, n. 31/2006). In tal caso, le somme indebitamente erogate in conseguenza di CP_1
tale errore, saranno integralmente recuperabili.
Il carattere di specialità della normativa in materia previdenziale - rispetto alla disciplina generale del pagamento dell'indebito - è stato ribadito anche dalla Corte di
Cassazione, la quale ha ricordato che la “[…] L. n. 88 del 1989, art.
52 [è] espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n.
328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. […]” (Cass. Civ. n. 482/2017).
Fatte queste brevi considerazioni di carattere generale, deve evidenziarsi che, nel caso in esame, l'appello deve essere accolto.
L'appellante ha infatti provato che l'indebito percepito è imputabile esclusivamente all'erronea valutazione dei redditi già comunicati, o comunque conosciuti, dall'istituto di previdenza. In ogni caso, l'assenza della responsabilità e la buona fede del destinatario escluderebbero a priori l'obbligo di rimborso derivante dalla percezione di denaro non spettante, come affermato nella sentenza della S.C. di
Cassazione. n. 482 dell'11 gennaio 2017 della Sezione Lavoro, che ha rigettato il ricorso dell avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di Milano CP_1
che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato”; qui l aveva sostenuto “di essere legittimato a recuperare l'importo CP_1
indebitamente erogato della quota indebita della pensione a carico del fondo integrativo aziendale”. Tuttavia, la Corte ha considerato infondati i motivi asseriti dall “Alla stregua dell'art. 52 della Legge n. 88/89, espressione di un principio CP_1
generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c., le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Anche la giurisprudenza di merito appare costante nel ribadire i principi sopra citati.
In particolare, il Tribunale di Palermo, con le sentenze 2041/2018 e 3238/2018, ha ricordato che in materia di previdenza e assistenza obbligatoria non trova applicazione l'articolo 2033 del Codice Civile sulla ripetizione dell'indebito: “l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve derivare CP_1
da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' (Cass. – Sentenza 08 febbraio 2019, n. 3802). CP_1
In sostanza, dalla normativa in questione, emerge che in caso di errore di qualsiasi natura, le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori;
e nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
In particolare, la ripetibilità delle somme indebitamente percepite è consentita laddove il pensionato non abbia segnalato (o abbia segnalato in maniera incompleta), fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti all'ente competente. A tal fine l è tenuto a verificare le situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, provvedendo, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Dirimente appare, quindi, da un lato, accertare l'eventuale sussistenza del dolo in capo al pensionato odierno appellante, dall'altro, nel merito, valutare l'eventuale intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'Ente.
Sotto il primo aspetto, va rilevato che il primo giudice non ha correttamente valutato,
a parere di questa Corte, tutte le emergenze in atti, avendo dichiarato in sentenza l'insussistenza della fattispecie giustificatrice del dolo di cui all'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e avendo addebitato in capo al ricorrente la colpa cosciente di aver omesso la comunicazione dei propri redditi definitivi all in data antecedente al CP_1
2019. In realtà, diversamente da come statuito in sentenza, alla data del 30.01.2014, i dati relativi ai redditi da attività autonoma riferiti agli anni 2006 e 2007 erano già definitivi, e pertanto, in quella sede e in quella data l avrebbe già potuto CP_1
rideterminare l'importo della pensione nella misura corretta.
Non corretta è, dunque, la motivazione espressa nella sentenza di primo grado, che invece ritiene legittima la richiesta di restituzione dell , basandosi sull'erroneo CP_1
presupposto della omessa comunicazione dei redditi definitivi da parte del pensionato in data antecedente al 2019, atteso che diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, non vi è stata omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato, in quanto alla data del 30.01.2014 i redditi dovevano considerarsi definitivi. Pertanto, la richiesta di restituzione dell'indebito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 della l.
88/1989, deve essere annullata per mancanza di dolo da parte del pensionato.
Quanto al secondo aspetto, va rilevata in ogni caso l'intervenuta prescrizione del presunto credito vantato dall nei confronti dell'odierno appellante CP_1
in quanto l'art. 3, comma 9, della L. 335/1995, fissa il Parte_1
termine ultimo per il versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali in cinque anni. Sulla questione si sono pronunciate anche le Sezioni Unite, le quali hanno chiarito, con riferimento alle richieste di pagamento avanzate a mezzo di avviso di addebito o cartella di pagamento, da parte degli enti previdenziali, che la riscossione dei contributi previdenziali soggiace al termine breve di prescrizione, id est il termine quinquennale, e non diversamente al termine ordinario decennale (Cfr
Cass. Sez. Un. 23397/2016; Cass. 27194/2018; Cass. nn. 15275-15276-15278-15279-
15280-15281-15282-15283-15284 del 2018; così anche Trib. Roma sez. lav.
04.10.2017 n. 8007). Ebbene, ciò detto, si rileva che l'avviso di addebito ivi oggetto di impugnazione ha ad oggetto il controllo della posizione contributiva relativa al periodo intercorrente da 01/2013 al 12/2013, mentre la notifica dell'avviso di addebito è intervenuta solo nel dicembre del 2019, quindi a distanza di sei anni dalla data in cui poteva essere esatto il presunto credito, ovverosia bel oltre il termine di prescrizione. Sulla scorta di tutte le premesse sopra articolate, deve quindi concludersi per l'accoglimento del proposto appello e per la riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento della domanda proposta dal ricorrente in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 134 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da nei confronti di , ogni altra domanda, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'insussistenza dell'indebito comunicato in data 1.11.2018, condannando l'istituto a restituire tutto quanto eventualmente trattenuto a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole trattenute;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante, liquidandole in complessivi euro 3.962,00 (euro
1.769,00 per il primo grado ed euro 1.923,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa e cf, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 16 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo