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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1609/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1609/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CICHELLA GIANNI
e nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. CICHELLA GIANNI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 08/09/2007 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 29/05/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
420/2024 pubbl. il 20/09/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 08/09/2007, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del pagina 2 di 5 Comune di PESCARA, nell'anno 2007 atto numero 227 parte II, serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi continueranno a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Pescara in Via Monte Bove n.22 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata alla sig.ra CP_1
in quanto proprietaria. A seguito di accordo tra i coniugi, Parte_1
continuerà a risiedere in Via Mone Bove n.22 con i figli stabilmente conviventi, ovvero , e , fino all'acquisto di una Persona_1 Persona_2 Persona_3
nuova abitazione.
3. si trasferirà con i figli stabilmente conviventi, ovvero CP_1 Per_4
e , in Via Fonte Romana 79, a poco più di 500 mt
[...] Persona_5 dall'abitazione dove vive il marito con gli altri figli più grandi.
4. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig. Parte_1
verserà alla moglie sig.ra tramite accredito in c/c entro e non
[...] CP_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento dei due figli più piccoli pari ad € 800,00 mensili, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione e fino a che gli stessi non saranno autosufficiente economicamente.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1. I figli: , , , Persona_3 Persona_1 Persona_2 Persona_4
restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_5
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno a convivere stabilmente al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-
pagina 3 di 5 fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. I figli e risiederanno prevalentemente con la Persona_4 Persona_5
madre; il padre potrà esercitare il diritto di visita senza restrizioni, previo avviso alla madre.
3. I figli , , risiederanno Persona_3 Persona_1 Persona_2
prevalentemente con il padre;
la madre potrà esercitare il diritto di visita senza restrizioni, previo avviso al padre.
4. I tre figli più grandi ( , , si recano e tornano da scuola in Per_3 Per_1 Per_2
autonomia; i due più piccoli ( e ) si recano e tornano da scuola Per_4 Per_5
accompagnati dalla madre e, per esigenze improvvise, dal padre o dai nonni materni;
e praticano i loro sport accompagnati dal padre o nonno paterno, Per_1 Per_2
e accompagnati dalla madre;
Per_4 Per_5
5. Le uscite serali, al momento solo per i tre figli più grandi, sono concesse se anticipatamente concordate dai genitori;
solo il venerdì e il sabato è consentito rientrare entro le ore 24;
6. I figli non presentano patologie che meritano particolare attenzione: è Per_4
affetta da miopia;
e da disturbi dell'apprendimento e pertanto Per_4 Per_2 necessitano nell'ambito scolastico di un P.D.P.; il medico di base e pediatra di riferimento sono: dott. e dott.ssa . Persona_6 Persona_7
7. I genitori concorderanno di comune accordo come trascorrere le festività di
Natale, Capodanno, Carnevale e le vacanze estive con i figli non stabilmente conviventi;
8. Ogni genitore provvederà al mantenimento dei figli prevalentemente conviventi con lui;
in generale tutte le spese scolastiche standard previste nel piano scolastico annuale delle scuole frequentate dai figli saranno a carico del padre, comprese le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico,
pagina 4 di 5 quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per l'iscrizione e frequenza all'università.
9. Le spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche/ricreative e mediche nell'interesse dei figli, previa decisione concorde dei coniugi, sono poste a carico esclusivo del padre.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese a carico del sig. , come da accordi tra le parti. Parte_1
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1609/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CICHELLA GIANNI
e nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. CICHELLA GIANNI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 08/09/2007 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 29/05/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
420/2024 pubbl. il 20/09/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 08/09/2007, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del pagina 2 di 5 Comune di PESCARA, nell'anno 2007 atto numero 227 parte II, serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi continueranno a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Pescara in Via Monte Bove n.22 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata alla sig.ra CP_1
in quanto proprietaria. A seguito di accordo tra i coniugi, Parte_1
continuerà a risiedere in Via Mone Bove n.22 con i figli stabilmente conviventi, ovvero , e , fino all'acquisto di una Persona_1 Persona_2 Persona_3
nuova abitazione.
3. si trasferirà con i figli stabilmente conviventi, ovvero CP_1 Per_4
e , in Via Fonte Romana 79, a poco più di 500 mt
[...] Persona_5 dall'abitazione dove vive il marito con gli altri figli più grandi.
4. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig. Parte_1
verserà alla moglie sig.ra tramite accredito in c/c entro e non
[...] CP_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento dei due figli più piccoli pari ad € 800,00 mensili, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione e fino a che gli stessi non saranno autosufficiente economicamente.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1. I figli: , , , Persona_3 Persona_1 Persona_2 Persona_4
restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_5
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno a convivere stabilmente al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-
pagina 3 di 5 fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. I figli e risiederanno prevalentemente con la Persona_4 Persona_5
madre; il padre potrà esercitare il diritto di visita senza restrizioni, previo avviso alla madre.
3. I figli , , risiederanno Persona_3 Persona_1 Persona_2
prevalentemente con il padre;
la madre potrà esercitare il diritto di visita senza restrizioni, previo avviso al padre.
4. I tre figli più grandi ( , , si recano e tornano da scuola in Per_3 Per_1 Per_2
autonomia; i due più piccoli ( e ) si recano e tornano da scuola Per_4 Per_5
accompagnati dalla madre e, per esigenze improvvise, dal padre o dai nonni materni;
e praticano i loro sport accompagnati dal padre o nonno paterno, Per_1 Per_2
e accompagnati dalla madre;
Per_4 Per_5
5. Le uscite serali, al momento solo per i tre figli più grandi, sono concesse se anticipatamente concordate dai genitori;
solo il venerdì e il sabato è consentito rientrare entro le ore 24;
6. I figli non presentano patologie che meritano particolare attenzione: è Per_4
affetta da miopia;
e da disturbi dell'apprendimento e pertanto Per_4 Per_2 necessitano nell'ambito scolastico di un P.D.P.; il medico di base e pediatra di riferimento sono: dott. e dott.ssa . Persona_6 Persona_7
7. I genitori concorderanno di comune accordo come trascorrere le festività di
Natale, Capodanno, Carnevale e le vacanze estive con i figli non stabilmente conviventi;
8. Ogni genitore provvederà al mantenimento dei figli prevalentemente conviventi con lui;
in generale tutte le spese scolastiche standard previste nel piano scolastico annuale delle scuole frequentate dai figli saranno a carico del padre, comprese le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico,
pagina 4 di 5 quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per l'iscrizione e frequenza all'università.
9. Le spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche/ricreative e mediche nell'interesse dei figli, previa decisione concorde dei coniugi, sono poste a carico esclusivo del padre.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese a carico del sig. , come da accordi tra le parti. Parte_1
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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