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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 3766/2021 R.G., promossa da:
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lara Caldarola;
Parte_1
-appellante–
CONTRO
, contumace CP_1
-appellato-
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 09.04.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 17.03.2021, il ha interposto appello avverso la Parte_1
sentenza n.1417/20, resa dal Giudice di Pace di in data 15.09.2020 e depositata il 21.09.2020, Pt_1 all'esito del giudizio rubricato al n. R.G. 2396/20, di accoglimento della opposizione avverso il verbale di accertamento n.ST/514000046766 del 12.02.2020, elevato dalla Polizia Municipale di con cui veniva contestata ad , la violazione dell'art.142 co. 8 del Codice della Pt_1 CP_1
Strada. A sostegno del gravame, il ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della Pt_1
L. 689/1981 per insussistenza dello stato di necessità, stante la mancata produzione, da parte del ricorrente in primo grado, di documentazione medica attestante il pericolo imminente di danno grave alla persona tale da giustificare la violazione delle norme prescrittive dei limiti di velocità.
Per l'effetto, l'Ente appellante ha chiesto la integrale riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'appellato, , non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notificazione CP_2 dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, motivo per il quale, con ordinanza resa il
10.5.2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo d'Ufficio del primo grado giudizio, la causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito dell'udienza celebrata il 09.4.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 429 c.p.c.
L'appello è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Con il verbale di accertamento n. ST/514000046766 del 12.02.2020 veniva contestata ad
[...]
conducente, nell'occasione, del veicolo Volkswagen JETTA tg. DB840AZ, la violazione CP_1 dell'art. 142 co. 8 C.d.S. “perché quale conducente del veicolo indicato procedeva alla velocità di 81 km/h, misurata a mt. 187 di distanza dalla postazione, superando di 31 km/h il limite espresso in 50 km/h, per il tratto di strada Via Mazzitelli, con direzione di marcia RR (…)”. (cfr. verbale in atti).
proponeva opposizione al suddetto verbale chiedendone l'annullamento e CP_1
deducendo, a sostegno della domanda, la ricorrenza dello stato di necessità ex art. 4, co. 1 della L.
689/1991 che avrebbe giustificato il comportamento contravvenzionato.
Nello specifico, il ricorrente innanzi al Giudice di pace allegava che il proprietario del veicolo:
“si era sentito male a causa di forti dolori al ventre e che non era più in grado di guidare, pertanto gli prestava soccorso… mettendosi alla guida del mezzo per recarsi nella farmacia più vicina…”
Ebbene, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero – quando si invochi detta esimente in senso putativo – l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino (cfr., ex multis,
Cass. n. 16155/2019; Cass. n. 4834/2018).
In applicazione di tale principio è stato affermato: “in tema di violazione al codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l'impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso” [C. ord. n. 7457/2023; conf. C. n. 287/2005: “L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod.pen., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione non colpevole in quanto provocata da circostanze oggettive” (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la configurabilità di una siffatta situazione di pericolo in un caso in cui, in sede di opposizione al verbale della polizia stradale con il quale era stata contestata la violazione di cui all'art. 142, comma 9, del codice della strada per aver superato, alla guida della autovettura, il limite di velocità consentito, l'opponente aveva, tra l'altro, invocato lo stato di necessità adducendo che, nel momento dell'accertamento della violazione, si stava recando con urgenza in ospedale, ove il proprio genitore era stato ricoverato in gravi condizioni;
la decisione, ritenuta corretta dalla S.C., sottolineava che l'opponente si era limitato, al riguardo, a fornire la dimostrazione del ricovero del padre quale
"soggetto affetto da scompenso cardiaco cronico", senza provare in qual modo il pericolo di danno grave alla persona del genitore potesse ritenersi non evitabile altrimenti che con l'arrivo in ospedale dello stesso opponente, e come detto arrivo potesse fornire un contributo determinante al fine di scongiurare il danno].
Nel caso di specie la giustificazione addotta dal ricorrente non è idonea ad integrare l'esimente dello stato di necessità e tanto per non aver fornito, l'odierno appellato, la prova della sussistenza di una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile.
in primo grado non ha prodotto documentazione medica attestante la situazione di CP_1
pericolo in cui sarebbe presumibilmente versato nel momento in cui veniva Persona_1
contestata l'infrazione. La versione degli accadimenti, allegata in ricorso ed avallata dai testimoni escussi nel corso del primo grado di giudizio, lo stesso e (che, Persona_1 Controparte_3 nell'occasione accompagnava ) - secondo cui il ricorrente avrebbe soccorso il CP_1 Per_1
per accompagnarlo presso la farmacia più vicina - contrasta con quanto risultante dal verbale di accertamento;
il trasgressore agli Agenti riferiva: “Accompagno il sig. al mio Persona_1 domicilio perché si sta sentendo male”.
Esplicitando, è indimostrata la gravità della condizione dei le plurime versioni fornite Per_1
da si appalesano tra di loro contraddittorie ed, in ogni caso, inidonee a far emergere la CP_1
ricorrenza della invocata scriminante rendendo, al contempo, inattendibili le dichiarazioni dei testimoni escussi ed indimostrata la correlazione tra l'invocato stato di necessità e la commessa infrazione. Da quanto premesso consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza n.
1417/2020 resa dal Giudice di Pace di in data 15.09.2020 e depositata il 21.09.2020. Pt_1
Al rigetto del ricorso deve seguire ex art. 7 comma 11 d.l.vo 150 del 2011 la determinazione dell'importo della sanzione che appare congruo fissare, attesa la gravità della violazione (“procedeva alla velocità di 81 km/h (…) superando di 31 km/h il limite massimo espresso in 50 km/h”) in euro 430,00 oltre spese postali ed amministrative.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022 (tab. n. 2 finca n. 1).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 1417/2020 emessa dal
Giudice di Pace di rigetta l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. ST/514000046766 Pt_1
elevato dalla Polizia Municipale di il 12.02.2020; Pt_1
- determina la relativa sanzione in euro 430,00 oltre spese postali ed amministrative;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del che liquida CP_1 Parte_1 in € 91,50 per esborsi ed in € 662,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Lara
Caldarola per dichiarata anticipazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 09.04.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco