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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/07/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di L'Aquila PRIMA SEZIONE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dr. Silvia Rita Fabrizio –– Presidente Dr. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 692/2023 alla quale sono state riunite le cause rg. N. 787/2023 ed rg n. 789/2023 promossa da
, (C.F. ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione in appello dall'Avv. Simona Badia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in L'Aquila, Viale della Croce Rossa n. 215; appellante principale contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in calce all'atto di citazione del 01.10.2019 dall'Avv. Francesco Valentini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Santa Giusta n. 5, appellato nonché contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 CodiceFiscale_3
Maria Teresa Di Rocco e dall'Avv. Andrea Balena Arista, in forza di procura in calce all'atto di costituzione in primo grado del 11.02.2020 ed elettivamente domiciliato nell'Aquila, Viale Alcide De Gasperi 58/A, altro appellato- appellante incidentale nonché contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_3 CodiceFiscale_4 nel giudizio di primo grado dall'Avv. Chiara Palumbo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Vittorio Arminjon n.5 altro appellato non costituito nonché contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_1 dell'Aquila, ed elettivamente domiciliata in L'Aquila presso il Complesso Monumentale di S. Domenico;
altro appellato nonché contro
(C.F. ), già , in persona del suo Controparte_5 P.IVA_2 Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano piazza Vetra n.17 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Adriano Chiulli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. Elena Cipolloni, in L'Aquila via F. Crispi n. 35; altra appellata – appellante incidentale avverso la sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 07.06.2023, resa nel giudizio civile rg. 2583/2019. CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante Pt_1
Nel giudizio rg. 692/2023 :
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria, per tutti i motivi esposti in narrativa, riformare la predetta sentenza di primo grado del Tribunale di L'Aquila in questa sede gravata e dunque:
– in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila nell'ambito del giudizio n. R.G. 2583/2019, rigettare la domanda risarcitoria avanzata da nei Controparte_1 confronti di , accogliendo tutte le conclusioni formulate da quest'ultimo Parte_1 nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di L'Aquila: 1)In via principale: pronunciare il rigetto integrale della domanda siccome infondata, in fatto e in diritto, in ogni sua parte ed articolazione . 2)In via subordinata: nel malaugurato accoglimento anche parziale della pretesa ristoratrice attorea, ritenere e dichiarare il convenuto obbligato in ordine al danno effettivamente accertato e solo e nella misura in cui ne venga ravvisata la responsabilità. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Nel giudizio rg. 787/2023: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni necessaria declaratoria, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento a quello precedente recante numero di R.G. 692/2023, proposto da ed attualmente pendente Parte_1 con prima udienza effettiva fissata al 13.12.2023, Giudice Dott. Filocamo, trattandosi entrambi di impugnazioni contro la medesima sentenza n. 410/2023, resa tra le medesime parti dal Tribunale Civile di L'Aquila, in persona del Giudice Dott. Baldovino de Sensi, nel giudizio R.G. n. 2583/2019, il 30/05/2023 e pubblicata il giorno 07/06/2023;
- in via principale e nel merito, nel riportarsi integralmente alle conclusioni del proprio atto di appello RG 692/2023, si insiste anche in questa sede, in riforma della sentenza
pag. 2/27 n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila nell'ambito del giudizio n. R.G. 2583/2019, per il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in tale giudizio da nei Controparte_1 confronti di , poiché infondata in fatto e in diritto e non provata sia Parte_1 nell'an sia nel quantum, con accoglimento di tutte le conclusioni formulate da quest'ultimo nel procedimento di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di L'Aquila: 1)In via principale: pronunciare il rigetto integrale della domanda siccome infondata, in fatto e in diritto, in ogni sua parte ed articolazione . 2)In via subordinata: nel malaugurato accoglimento anche parziale della pretesa ristoratrice attorea, ritenere e dichiarare il convenuto obbligato in ordine al danno effettivamente accertato e solo e nella misura in cui ne venga ravvisata la responsabilità. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”;
- in via subordinata, sempre nel merito, nell'ipotesi non creduta in cui venga ravvisata una qualche responsabilità per i fatti di causa, confermare l'esclusiva responsabilità ex art. 2048 c.c. degli Insegnanti e della Scuola di frequentazione e, per loro in surroga, del e, per loro in manleva, della e, per Controparte_4 CP_5
l'effetto, e condannare esclusivamente il già convenuto in Controparte_4 primo grado al risarcimento di tutti i danni effettivamente patiti dal sig. quali _1 conseguenza diretta dei fatti di causa;
- in via ulteriormente subordinata, nella sola estrema ipotesi in cui, al di là della responsabilità ex art. 2048 c.c. del e, per esso in manleva, Controparte_4 della , dovesse ravvisarsi anche responsabilità diretta del Sig. CP_5 [...]
per i fatti di causa e nei limiti dei soli danni effettivamente patiti dal sig. Pt_1 [...]
, alla luce di un corretto calcolo degli stessi, quali conseguenza diretta del _1 comportamento del e venisse effettuata una ripartizione percentuale delle varie Pt_1 responsabilità, graduare l'eventuale condanna del in base alla detta Parte_1 ripartizione. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA. Nel giudizio rg. 789/2023: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni necessaria declaratoria, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento a quello precedente recante numero di R.G. 692/2023, proposto da ed attualmente pendente Parte_1 con prima udienza effettiva fissata al 13.12.2023, Giudice Dott. Filocamo, trattandosi entrambi di impugnazioni contro la medesima sentenza n. 410/2023, resa tra le medesime parti dal Tribunale Civile di L'Aquila, in persona del Giudice Dott. Baldovino de Sensi, nel giudizio R.G. n. 2583/2019, il 30/05/2023 e pubblicata il giorno 07/06/2023;
- in via principale e nel merito, nel riportarsi integralmente alle conclusioni del proprio atto di appello RG 692/2023, si insiste anche in questa sede, in riforma della sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila nell'ambito del giudizio n. R.G. 2583/2019, per il
pag. 3/27 rigetto della domanda risarcitoria avanzata in tale giudizio da nei Controparte_1 confronti di , poiché infondata in fatto e in diritto e non provata sia Parte_1 nell'an sia nel quantum, con accoglimento di tutte le conclusioni formulate da quest'ultimo nel procedimento di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di L'Aquila: 1) In via principale: pronunciare il rigetto integrale della domanda siccome infondata, in fatto e in diritto, in ogni sua parte ed articolazione . 2) In via subordinata: nel malaugurato accoglimento anche parziale della pretesa ristoratrice attorea, ritenere e dichiarare il convenuto obbligato in ordine al danno effettivamente accertato e solo e nella misura in cui ne venga ravvisata la responsabilità. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”;
- in via subordinata, sempre nel merito, nell'ipotesi non creduta in cui venga ravvisata una qualche responsabilità per i fatti di causa, confermare l'esclusiva responsabilità ex art. 2048 c.c. degli Insegnanti e della Scuola di frequentazione e, per loro in surroga, del e, per loro in manleva, della e, per Controparte_4 CP_5
l'effetto, condannare esclusivamente il già convenuto in primo Controparte_4 grado al risarcimento di tutti i danni effettivamente patiti dal sig. quali _1 conseguenza diretta dei fatti di causa;
- in via ulteriormente subordinata, nella sola estrema ipotesi in cui, al di là della responsabilità ex art. 2048 c.c. del e, per esso in manleva, Controparte_4 della , dovesse ravvisarsi anche responsabilità diretta del Sig. CP_5 [...]
per i fatti di causa e nei limiti dei soli danni effettivamente patiti, alla luce di Pt_1 un corretto calcolo degli stessi, dal sig. quali conseguenza diretta del _1 comportamento del e venisse effettuata una ripartizione percentuale delle varie Pt_1 responsabilità, graduare l'eventuale condanna del in base alla detta Parte_1 ripartizione. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA. Per l'appellato : _1
Nel giudizio rg. 692/2023:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni necessaria declaratoria, - in via preliminare, disporre la riunione al presente giudizio di quello rubricato con il n. 787/2023 di R.G. della Corte di Appello (ad oggetto l'impugnazione proposta dal Sig. CP_2 avverso la sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila), pendente nella medesima fase processuale e chiamato per la trattazione all'udienza del 12.12.2023 dinanzi al C.I. Dott. Fabrizio nonché di quello rubricato con il n. 789/2023 di R.G. della Corte di Appello (ad oggetto l'impugnazione proposta da in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempre, avverso la sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila), pendente nella medesima fase processuale e chiamato per la trattazione all'udienza del 12.12.2023 dinanzi al C.I. Dott. - nel merito, rigettare le Pt_2
pag. 4/27 domande tutte proposte dal Sig. confermando integralmente la sentenza Parte_1 di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”. Nel giudizio rg. 787/2023:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni necessaria declaratoria, in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello rubricato con il n. 692/2023 di R.G. della Corte di Appello (ad oggetto l'impugnazione proposta dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila), pendente nella medesima fase processuale e chiamato per la trattazione all'udienza del 12.12.2023 dinanzi al C.I. Dott. Filocamo, nonché a quello rubricato con il n. 789/2023 di R.G. della Corte di Appello (ad oggetto l'impugnazione proposta da in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila), pendente nella medesima fase processuale e chiamato per la trattazione all'udienza del 12.12.2023 dinanzi al C.I. Dott. - nel merito, rigettare le Pt_2 domande tutte proposte dal Sig. confermando integralmente la CP_2 sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”. Nel giudizio 789/2023:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni necessaria declaratoria, - in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello rubricato con il n. 692/2023 di R.G. della Corte di Appello (ad oggetto l'impugnazione proposta dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila), pendente nella medesima fase processuale e chiamato per la trattazione all'udienza del 12.12.2023 dinanzi al C.I. Dott. Filocamo, nonché a quello rubricato con il n. 787/2023 di R.G. della Corte di Appello (ad oggetto l'impugnazione proposta dal Sig. avverso la CP_2 sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila), pendente nella medesima fase processuale e chiamato per la trattazione all'udienza del 12.12.2023 dinanzi al C.I. Dott. Fabrizio;
- nel merito, rigettare le domande tutte proposte da Controparte_5 già , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 confermando integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”. Per l'appellato – appellante incidentale : CP_2
Nel giudizio rg. 692/2023: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare , disporre che al presente giudizio, unitamente a quello recante il n.787/2023 di R.G., pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l'impugnazione dal medesima proposta avverso la sentenza n.410/2023 del Tribunale di L'Aquila con l'atto di appello del 06.07.2023, fissato per il 13.12.2023, venga riunito quello recante il n.789/2023 di R.G. proposto dalla Controparte_5
pag. 5/27 avverso la medesima sentenza e pendente tra le stesse parti con udienza fissata del pari per il giorno 13.12.2023;
- nel merito accogliere per quanto di ragione l'appello proposto dal Sig. Parte_1 ed accogliere le conclusioni tutte rassegnate dal Sig. con l'autonomo CP_2 atto di appello del 06.07.2023, di seguito integralmente trascritte: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo riesame degli atti e dei verbali di primo grado e previa necessitata rinnovazione della CTU medico-legale, in accoglimento dei motivi di gravame, dichiarare la nullità della sentenza n.410/2023 del Tribunale di L'Aquila e/o, comunque, riformarla rigettando la domanda risarcitoria spiegata in primo grado dal Sig. Controparte_1 nei confronti del Sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed in CP_2 ogni caso non provata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma anche solo parziale della sentenza di primo grado, escludere la solidarietà passiva e graduare l'eventuale risarcimento a carico dell'appellante nei limiti della accertata marginale effettività della condotta e comunque del grado di colpa e comunque della minima offensività di quella al medesimo eventualmente attribuibile;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”; - con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di Legge”
Nel giudizio rg.787/2023:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo riesame degli atti e dei verbali di primo grado e previa necessitata rinnovazione della CTU medico-legale, in accoglimento del presente gravame e delle conclusioni rassegnate dal Sig. con la comparsa di costituzione e CP_2 risposta del 11.02.2020, in riforma della impugnata sentenza:
- in via preliminare, attesa la sussistenza dei presupposti di Legge sia in relazione al fumus boni iuris che al periculum in mora, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 410/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 30.05.2023, pubblicata il successivo 07.06.2023 e notificata l'08.06.2023;
- nel merito, in accoglimento dei motivi di gravame, dichiarare la nullità della sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila e/o, comunque, riformarla rigettando la domanda risarcitoria spiegata in primo grado dal Sig. nei confronti del Sig. in Controparte_1 CP_2 quanto infondata in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non provata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma anche solo parziale della sentenza di primo
pag. 6/27 grado, escludere la solidarietà passiva e graduare l'eventuale risarcimento a carico dell'appellante nei limiti della accertata marginale effettività della condotta e comunque del grado di colpa e comunque, della minima offensività di quella al medesimo eventualmente attribuibile;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Nel giudizio rg. 789/2023
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare, disporre che il presente giudizio, unitamente a quello recante il n.787/2023 di R.G., pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l'impugnazione dal medesimo proposta avverso la sentenza n.410/2023 del Tribunale di L'Aquila con l'atto di appello del 06.07.2023 fissato per il 13.12.2023, venga riunito a quello recante il n.692/2023 di R.G. proposto dal Sig. avverso la medesima sentenza e Parte_1 pendente tra le stesse parti con udienza del pari fissata per il giorno 13.12.2023;
- nel merito rigettare, per quanto di ragione, l'appello proposto dalla Controparte_5 ed accogliere le conclusioni tutte rassegnate dal Sig. con l'autonomo CP_2 atto di appello del 06.07.2023, di seguito integralmente trascritte: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo riesame degli atti e dei verbali di primo grado e previa necessitata rinnovazione della CTU medico-legale, in accoglimento dei motivi di gravame, dichiarare la nullità della sentenza n.410/2023 del Tribunale di L'Aquila e/o, comunque, riformarla rigettando la domanda risarcitoria spiegata in primo grado dal Sig. nei confronti Controparte_1 del Sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non CP_2 provata;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma anche solo parziale della sentenza di primo grado, escludere la solidarietà passiva e graduare l'eventuale risarcimento a carico dell'appellante nei limiti della accertata marginale effettività della condotta e comunque del grado di colpa e comunque della minima offensività di quella al medesimo eventualmente attribuibile;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”;
- con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di Legge”.
Per l'appellato : CP_4
Nel giudizio 789/2023
pag. 7/27 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
già , riformare la sentenza n. 410/2023 del Tribunale CP_5 Controparte_6 di L'Aquila, respingendo perché infondate le domande tutte proposte dal sig. _1 nei confronti del . In subordine, voglia Controparte_4 rideterminare le conseguenze pregiudizievoli liquidabili, ai sensi dell'art. 1223 c.c., mediante un nuovo esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e, comunque, procedere all'accertamento delle quote di responsabilità dei presunti autori dell'illecito, ai sensi dell'art. 2055 c.c., condannando il Controparte_4
al risarcimento del solo danno ad esso causalmente riconducibile. Vinte le spese
[...] di lite”
. Con Per l'appellata – appellante incidentale : nel giudizio rg. 692/2023:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, previa riunione dei procedimenti di impugnazione avverso la stessa decisione, in riforma della sentenza n. 410/2023, pubblicata in data 7.6.2023, dall'On.le Tribunale di L'Aquila, Ill.mo Giudice Dott. B. De Sensi, a definizione del giudizio di cognizione instaurato tra le medesime parti n. 2583/2019 R.G.:
- in via principale integralmente rigettare la domanda spiegata dal sig. _1 avverso gli Insegnanti e la Scuola di frequentazione e, per loro in surroga,
[...] avverso il e, per loro in manleva, avverso Controparte_4 [...]
, perché infondata in fatto e in diritto, nonché non provata, sia nell'an, sia CP_5 nel quantum;
Cont
- in via subordinata, disporre che è tenuta a manlevare il , senza Controparte_5 vincolo di solidarietà tra le parti e, per l'effetto, con declaratoria di chiaro e preciso riparto, in termini di percentuali di responsabilità delle parti soccombenti, previo ridurre il risarcimento commisurato nella sentenza di primo grado nei limiti dei soli danni effettivamente patiti dal sig. , quali conseguenza diretta dei fatti di _1 causa, tenendo da giusto conto delle osservazioni sollevate dalla Dott.ssa alla Per_1
CTU svolta, senza aumento del danno biologico per sofferenza e sempre graduando la condanna in base alla percentuale di responsabilità sussistente in capo del medesimo sig. per non avere notiziato la Scuola degli atti di bullismo Controparte_1 eventualmente perpetrati a suo pregiudizio negli anni passati;
- sempre con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e restituzione di tutto quanto, nelle more, eventualmente versato al sig. da _1 [...]
. CP_5
Nel giudizio 787/2023 voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, previa riunione dei procedimenti di impugnazione avverso la stessa decisione, in riforma della sentenza n. 410/2023,
pag. 8/27 pubblicata in data 7.6.2023, dall'On.le Tribunale di L'Aquila, Ill.mo Giudice Dott. B. De Sensi, a definizione del giudizio di cognizione instaurato tra le medesime parti n. 2583/2019 R.G.:
- in via principale integralmente rigettare la domanda spiegata dal sig. _1 avverso gli Insegnanti e la Scuola di frequentazione e, per loro in surroga,
[...] avverso il e, per loro in manleva, avverso Controparte_4 [...]
, perché infondata in fatto e in diritto, nonché non provata, sia nell'an, sia CP_5 nel quantum;
Cont
- in via subordinata, disporre che è tenuta a manlevare il , senza Controparte_5 vincolo di solidarietà tra le parti e, per l'effetto, con declaratoria di chiaro e preciso riparto, in termini di percentuali di responsabilità delle parti soccombenti, previo ridurre il risarcimento commisurato nella sentenza di primo grado nei limiti dei soli danni effettivamente patiti dal sig. , quali conseguenza diretta dei fatti di _1 causa, tenendo da giusto conto delle osservazioni sollevate dalla Dott.ssa alla Per_1
CTU svolta, senza aumento del danno biologico per sofferenza e sempre graduando la condanna in base alla percentuale di responsabilità sussistente in capo del medesimo sig. per non avere notiziato la Scuola degli atti di bullismo Controparte_1 eventualmente perpetrati a suo pregiudizio negli anni passati;
- sempre con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e restituzione di tutto quanto, nelle more, eventualmente versato al sig. da _1 [...]
. CP_5
Nel giudizio rg. 789/2023
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, in accoglimento del sopra esteso appello, riformare, nei capi esplicitamente impugnanti, la sentenza n. 410/2023, pubblicata in data7.6.2023, dall'On.le Tribunale di L'Aquila, Ill.mo Giudice Dott. B. De Sensi, a definizione del giudizio di cognizione instaurato tra le medesime parti n.2583/2019 R.G. ed all'uopo:
-in via principale integralmente rigettare la domanda spiegata dal sig. _1 avverso gli Insegnanti e la Scuola di frequentazione e, per loro in surroga,
[...] avverso il e, per loro in manleva, avverso Controparte_4 [...]
, perché infondata in fatto e in diritto, nonché non provata, sia nell'an, sia CP_5 nel quantum;
-in via subordinata, per la sola non auspicata ipotesi di rigetto del primo motivo di Cont gravame, disporre che è tenuta a manlevare il , senza vincolo di Controparte_5 solidarietà tra le parti e, per l'effetto, con declaratoria di chiaro e preciso riparto, in termini di percentuali, di responsabilità delle parti soccombenti, previo ridurre il risarcimento commisurato nella sentenza di primo grado nei limiti dei soli danni effettivamente patiti dal sig. , quali conseguenza diretta dei fatti di causa, _1
pag. 9/27 tenendo da giusto conto delle osservazioni sollevate dalla Dott.ssa alla CTU Per_1 svolta, senza aumento del danno biologico per sofferenza e sempre graduando la condanna in base alla percentuale di responsabilità sussistente in capo del medesimo sig. per non avere notiziato la Scuola degli atti di bullismo Controparte_1 eventualmente perpetrati a suo pregiudizio gli anni passati;
-sempre con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi gradi di giudizio restituzione di tutto quanto, nelle more, eventualmente versato al sig. da _1 [...]
CP_5
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di L'Aquila Controparte_1 Controparte_8
e oltre al
[...] Controparte_3 Controparte_9
al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, i primi ex art.
[...]
2043 e l'ultimo ex art.2048 c.c., per gli atti di bullismo perpetrati a suo danno da parte dei tre compagni di classe sopra indicati con cadenza pressoché quotidiana e durante l'orario scolastico all'interno dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura (I.P.A.) “Ottavio Colecchi” di L'Aquila dallo stesso frequentato e culminati nell'episodio del 24.01.2015, allorquando detti compagni di classe lo avrebbero intenzionalmente fatto cadere da una sedia dopo averla tirata con una corda, con conseguente condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno non patrimoniale subito, per avere l'attore manifestato a causa di tali illeciti comportamenti un disturbo psichiatrico diagnosticato come: “Disturbo post- traumatico da stress” e riportato postumi invalidanti.
2. L'attore rappresentava di avere sporto una denuncia – querela nei confronti dei citati compagni di classe , e , successivamente dallo Parte_1 CP_2 Controparte_3 stesso rimessa;
tuttavia, il pubblico ministero, avendo ravvisato la sussistenza di reati punibili d'ufficio, aveva proseguito nell'azione penale che si era conclusa con sentenza di condanna.
3. Si costituivano in giudizio tutti i convenuti contrastando la domanda dell'attore e chiedendone il rigetto.
4. In particolare, contestava la ricostruzione prospettata dall'attore e deduceva Controparte_3 che, a seguito della condanna penale in primo grado, la Corte d'Appello di L'Aquila Sezione per i Minorenni gli aveva concesso il perdono giudiziale, dichiarando di non doversi procedere. Contestava l'insussistenza del nesso di causalità tra il fatto contestato e i danni riportati dall'attore il quale, già prima dell'episodio dedotto, avrebbe sofferto di un disturbo dello sviluppo. deduceva che il procedimento penale azionato nei suoi Parte_1 confronti si era concluso con un provvedimento di proscioglimento e che, in ogni caso, l'attore non aveva fornito la prova del nesso di causalità tra il fatto e il danno lamentato;
contestava il quantum della pretesa. , chiedeva il rigetto della domanda ed in CP_2
pag. 10/27 subordine, chiedeva di graduare l'eventuale risarcimento alle singole posizioni dei convenuti.
5. Il , in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata Controparte_4 in garanzia di nel merito, Controparte_10 deduceva che l'episodio dedotto dall'attore sarebbe avvenuto a causa di un gesto repentino ed imprevedibile compiuto dai convenuti, non imputabile all'amministrazione scolastica.
6. A seguito della chiamata in causa si costituiva la già , Controparte_5 Controparte_6 deducendo che l'infortunio occorso all'attore, sarebbe dipeso da evento fortuito, imprevedibile ed inevitabile, verificatosi nonostante la scuola avesse adottato ogni cautela ed ogni misura per evitare l'evento.
7. Esperita l'istruttoria con escussione dei testi addotti dalle parti ed espletata CTU medico- legale la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale, quanto alle posizioni dei convenuti , e , inquadrata la fattispecie nell'ambito CP_2 Pt_1 CP_3 della responsabilità extracontrattuale e ritenuto quindi applicabile il regime probatorio di cui all'art. 2043 c.c., il Tribunale riteneva che dalle risultanze istruttorie le circostanze dedotte dall'attore relative ai comportamenti tenuti dai convenuti , e CP_2 CP_3 Pt_1 avevano trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi ( segnatamente in quelle dei testi: e e che, pertanto, doveva essere dichiarata la loro Parte_3 Parte_4 responsabilità con conseguente obbligo risarcitorio a loro carico. Per la quantificazione del danno, ritenuto condivisibile l'accertamento compiuto dall'espletata C.T.U. medico- legale che aveva affermato che “il signor è affetto da un “Disturbo Post Controparte_1
Traumatico da Stress, di entità clinica moderata” cronicizzato, diagnosticato secondo i criteri diagnostici del DSM V” e che aveva riconosciuto un danno biologico permanente valutabile nella misura del 20% e un danno biologico temporaneo così stimato: - ITP al 75%: 7 giorni coincidenti con la prognosi ospedaliera di PS del 24.01.16 - ITP al 50%: 30 giorni, durante i quali non è stato in grado di frequentare la scuola, liquidava in favore di la somma pari ad € 83.584,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi Controparte_1 legali dal 24.01.2015, trattandosi di debito di valore, ritenendola satisfattiva dei pregiudizi della qualità della vita afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata, respingendo la richiesta di personalizzazione del danno. Quanto alla domanda spiegata ex art. 2048 c.c. nei confronti del convenuto, riteneva che, l'istituto scolastico non CP_4 avesse fornito la prova di non aver potuto evitare il fatto, anzi dall'istruttoria era emerso che i professori fossero a conoscenza della situazione di conflittualità ed ostilità che esisteva tra ed i ragazzi convenuti, tanto che in più occasioni questi ultimi venivano Controparte_1 richiamati e ammoniti dai docenti che avrebbe dovuto adottare misure di disciplina finalizzate ad impedire la reiterazione della condotta illecita ed evitare che la situazione di litigio sfociasse in un evento lesivo, come infatti accaduto. Per tali ragioni anche la domanda pag. 11/27 rivolta nei confronti del per culpa in vigilando trovava accoglimento con CP_4 conseguente diritto di manleva di questo nei confronti della essendo operativa CP_5 la polizza assicurativa stipulata, per cui il Tribunale statuiva che l'assicurazione doveva tenere indenne il per l'intera somma, salvo il regresso sugli altri responsabili in CP_4 solido, ai sensi dell'art.2055 c.c. Concludeva per la condanna di tutti i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 83.584,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 24.01.2015 sino al soddisfo, al pagamento delle spese di lite, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di CTU. Condannava
[...]
a manlevare il (già CP_5 Controparte_4 [...]
) dall'onere risarcitorio conseguente alla sentenza. Controparte_9
8. Avverso la citata sentenza ha proposto appello lamentando con il primo Parte_1 motivo il mal governo delle risultanze istruttorie, per avere il giudice fondato il proprio convincimento solo su due deposizioni testimoniali tralasciando tutte le altre ed omettendo di fornire spiegazione in ordine alla mancata considerazione delle stesse la cui corretta valutazione avrebbe potuto portare all'adozione di una diversa decisione ossia al rigetto della domanda o al più ad ascrivere ogni responsabilità in capo all'Amministrazione scolastica e, per essa, al per omessa vigilanza sul corretto Controparte_4 comportamento dei propri studenti. Con il secondo motivo, ha censurato la sentenza per avere fondato l'accoglimento della domanda dell'attore sulla CTU medico-legale interamente condivisa dal Giudice benché il perito d'ufficio, Dott.ssa avesse Per_2 completamente omesso di verificare, a monte, l'esistenza o meno del nesso causale tra i fatti per cui è causa ed il presunto danno in capo all'odierno attore avendo affermato che “gli atti di bullismo perpetrati a danno del signor sono stati riconosciuti in sede penale e _1 sono stati oggetto di relativa sentenza, per cui rappresentano un fatto incontrovertibile” e nonostante le critiche mosse avverso l'elaborato peritale da tutti i convenuti. Per tali motivi ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. La causa è stata iscritta al R.G. n. 692/2023.
9. La sentenza, con atto notificato il 10.07.2023, è stata impugnata anche da il CP_2 quale ha così sintetizzato i motivi di appello: “1) Travisamento probatorio - Violazione dell'art.2697 c.c. in relazione all'art.2043 c.c., agli artt. 40 e 41 c.p. nonché agli artt. 2056, 2057 e 2059 cc. - Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Vizio di motivazione. 2) Ingiustizia della sentenza per malgoverno delle risultanze istruttorie, illogicità, contraddittorietà e insufficienza motivazionale nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria sulla base della CTU medico legale. Violazione e falsa applicazione degli art. 113 e 116 c.p.c., dell'art.111 della Costituzione, dell'art.2697 e s.s. c.c., anche in relazione all'art. 2043 c.c., e degli artt. 40 e 41 c.p. (ed in ogni caso degli art. 2056, 2057 e 2059 c.c.). 3) Omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda proposta dal Sig. CP_2 in primo grado volta a far accertare e dichiarare il grado della colpa dei diversi soggetti
pag. 12/27 chiamati a rispondere del danno lamentato dal e della conseguente Controparte_1 richiesta di quantificazione delle quote percentuali di rispettiva responsabilità. Erronea individuazione della responsabilità a carico dello . Violazione dell'art. 112 c.p.c. – CP_2
Vizio di motivazione. 4) Erroneità della sentenza di primo grado nella quantificazione del danno. Violazione degli artt. 2043, 2056, 2057 e 2059 c.c. e 1226 c.c. - Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. – Vizio di motivazione. 5) Omessa, insufficiente e/o comunque incongrua motivazione ed indebito riconoscimento di rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate - Violazione degli artt.111 Cost., 113 c.p.c., 1223, 1225 e 1226 c.c. nonché dei principi affermati da SS.UU. n.1712/1995 e n.16990/2017.” In particolare, con il primo motivo ha lamentato l'illegittimità della statuizione laddove il Giudice di prime cure ha: ritenuto fondati i fatti oggetto di causa sulla scorta delle sole dichiarazioni rese dai testimoni Pt_3
e (considerati dall'appellante generiche ed inattendibili) senza
[...] Parte_4 invece tener conto delle testimonianze tutte e del complessivo materiale probatorio acquisito, che se correttamente considerato avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda dell'attore, non avendo quest'ultimo assolto all'onere probatorio previsto dall'art.2697 cc. . Con il secondo motivo ha contestato la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria avanzata, sulla scorta della CTU medico legale a firma della Dott.ssa le cui conclusioni sono state integralmente condivise dal Persona_3
Tribunale, nonostante le critiche alla stessa mosse dalle parti convenute essendo l'elaborato d'ufficio viziato dal preconcetto ed erroneo presupposto dell'avvenuto accertamento degli atti di bullismo (e della responsabilità dei ragazzi convenuti) per effetto della sentenza del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila di “condanna dell'imputato in Controparte_3 concorso con e e benchè il CTU avesse omesso di verificare lo stato di CP_2 Pt_1 salute preesistente di avendo l'insegnante di sostegno riferito che lo stesso aveva _1 subito episodi di bullismo alle scuole medie. Con il terzo motivo ha CP_2 censurato la sentenza considerandola erronea non essendosi il Giudice di Prime Cure pronunciato in merito alla domanda dal medesimo proposta in cui si chiedeva di accertare il grado di colpa dei diversi soggetti chiamati a rispondere dei danni lamentati dall'attore, con quantificazione delle quote di rispettiva responsabilità, in quanto la sentenza oltre a muovere dall'errato presupposto della prova degli atti di bullismo generativi del danno lamentato dall'attore non avrebbe neanche tenuto conto che aveva iniziato a frequentare CP_2
l'Istituto scolastico nell'anno 2014-2015 rimanendovi solo fino al 24.01.2015 (e dunque per circa quattro mesi), circostanza che il giudice avrebbe dovuto considerare al fine di graduazione della colpa. Con il quarto motivo l'appellante ha reputato la sentenza erronea ed ingiusta anche in punto di liquidazione del danno per aver riconosciuto all'attore la componente “soggettiva morale”, non richiesta né con l'atto introduttivo né nei termini per la definitiva formazione del thema decidendum, essendosi l'attore limitato a richiedere il ristoro del danno biologico oltre alla personalizzazione, per cui la sentenza sarebbe viziata per violazione del principio della domanda e di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Infine, con il quinto motivo di gravame l'appellante si duole dell'indebito pag. 13/27 riconoscimento di rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate. L'appellante ha formulato istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e la causa è stata iscritta al R.G. n. 787/2023 e con ordinanza del 13.12.2023 la Corte ne ha disposto la riunione a quella recante il n. 692/2023 R.G.
10. La sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila è stata impugnata anche dalla
[...]
che l' ha censurata nella parte in cui ha attribuito una responsabilità ex art. CP_5
2048 c.c. nella verificazione del danno in capo alla Scuola, nonostante l'inattendibilità e la contraddittorietà delle deposizioni testimoniali raccolte. Ha poi censurato la pronuncia nella parte in cui ha determinato il danno sulla base delle risultanze della CTU svolta senza il vaglio critico delle osservazioni avanzate dal consulente di parte e laddove è stato determinato il danno. Ha poi impugnato la sentenza nella parte in cui ha stabilito l'obbligo solidale delle parti soccombenti di risarcire sebbene abbiano agito in rapporto a diverse tipologie di responsabilità, per cui la culpa in vigilando della Scuola, anche qualora confermata, non poteva essere tacciata della pari efficienza da attribuire alla condotta commissiva dei sig.ri , e ingenerante la loro responsabilità ex art. CP_3 Pt_1 CP_2
2043 c.c., per tali ragioni l'appellante ha invocato la riforma del capo della sentenza impugnata con richiesta di declaratoria di preciso riparto, in misura percentuale, della responsabilità delle parti soccombenti. La causa è stata iscritta al R.G. n. 789/2023 e con ordinanza del 13.12.2023 la Corte ne ha disposto la riunione a quella recante il n. 692/2023 R.G.
11. L'appellato si è costituito in tutti i giudizi promossi e poi riuniti, instando per il _1 rigetto delle domande tutte proposte dagli appellanti e per la conferma della sentenza gravata.
12. Nel giudizio rg. 789/2023 si è costituito il che ha Controparte_4 chiesto in accoglimento dell'appello proposto dalla Compagnia di assicurazione
[...] di riformare la sentenza gravata respingendo perché infondate le domande CP_5 tutte proposte da nei confronti del . In subordine, ha chiesto di voler _1 CP_4 rideterminare le conseguenze pregiudizievoli liquidabili, ai sensi dell'art. 1223 c.c., mediante un nuovo esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e, comunque, di procedere all'accertamento delle quote di responsabilità dei presunti autori dell'illecito, ai sensi dell'art. 2055 c.c., condannando il al Controparte_4 risarcimento del solo danno ad esso causalmente riconducibile e comunque confermando l'obbligo di manleva a carico della compagnia assicuratrice.
13. Non si è costituivo l'appellato e la Corte con ordinanza del 13.12.2023 ne Controparte_3 ha dichiarato la contumacia.
pag. 14/27 14. All'udienza del 8.1.2025 trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, le comparse conclusionali e le repliche come disposto nell'ordinanza del 13.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 15. Gli appelli (principale ed incidentali) proposti avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila sono infondati e devono essere respinti, nei limiti e per le ragioni che verranno di seguito esplicitate.
16. Deve in primo luogo osservarsi, in merito alla comune censura inerente l'errata interpretazione e valutazione delle prove mossa da tutte le parti appellanti, che è principio pacifico quello secondo cui spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.(Cass. 331/2020; Cass. 39502/2021); la Corte di legittimità si è anche espressa nel senso che : “La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti “(Cass. 42/2009; Cass. 11511/2014; Cass. 16467/2017; Cass. 29730/2020; Cass. 36161/2021) e l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dimostra, in iure, l'infondatezza della doglianza mossa avverso la sentenza con la quale si lamenta che il giudice ha fondato la propria decisione unicamente sulle testimonianze di e tralasciando tutte le altre, Parte_3 Parte_4 omettendo altresì di fornire spiegazione in ordine alla mancata valutazione e considerazione delle stesse.
17. In ogni caso, l'accertamento dei fatti e della responsabilità così come operato dal Tribunale è pienamente condivisibile e resiste alle censure mosse dagli appellanti. Invero, dalla doverosa rivisitazione del compendio probatorio emerge che le circostanze dedotte da _1 relative ai comportamenti vessatori tenuti dai suoi compagni di classe , e CP_2 Pt_1
hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi. CP_3
18. In particolare, il teste (escusso all'udienza del 25.10.2021), compagno di Parte_3 classe di ha confermato- per avere assistito ai fatti- che quest'ultimo già Controparte_1 durante il primo anno di frequentazione dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura (I.P.A.)
“Ottavio Colecchi” di L'Aquila veniva insultato, provocato e deriso con offese e minacce pag. 15/27 davanti all'intera classe, anche alla presenza dei professori, dai compagni e Controparte_3
e che l'allora Preside dell'Istituto era andato in classe per riprendere e Parte_1 richiamare i due ragazzi (la circostanza viene confermata anche dal teste Testimone_1 padre di escusso all'udienza del 8.11.2021 che ha dichiarato di essere andato a _1 parlare con il Preside che aveva richiamato i ragazzi che infastidivano suo figlio davanti a tutta la classe, già il primo anno e poi di avere ripetuto ciò al terzo anno di frequentazione della scuola). Il teste ha altresì precisato che il primo anno non c'era e Pt_3 CP_2 che era arrivato dopo, ma non sa dire esattamente quando. Ha affermato che nel corso del primo quadrimestre del terzo anno e, comunque, prima del 24.01.2015, durante l'ora di educazione fisica , e utilizzavano palloni ed attrezzi da ginnastica CP_2 Pt_1 CP_3 per colpire il ed in altra occasione gli avevano legato con corde mani e piedi;
_1 ricorda che il professore di educazione fisica alcune volte interveniva a difesa di _1
, richiamando all'ordine i compagni di classe , e altre volte
[...] CP_2 CP_3 Pt_1 no. ha inoltre confermato, che durante l'orario scolastico del primo quadrimestre del Pt_3 terzo anno e, comunque, prima del 24.01.2015, , e si rivolgevano a CP_2 Pt_1 CP_3
, utilizzando appellativi quali “uomo peloso, , ”, ed ha precisato di _1 Per_4 Per_5 averli sentiti appellarlo in tal modo “circa due volte al giorno e non tutti i giorni”. Ha inoltre confermato per essere stato presente all'accaduto che, durante l'orario scolastico e prima del 24.1.2015, afferrava i piedi e le mani di e, dopo CP_2 CP_3 _1 averlo preso di peso, i due lo avvicinavano alla finestra dell'aula, precedentemente aperta, simulando il gesto di lanciarlo di sotto;
nella stessa circostanza, tentava di _1 divincolarsi dalla presa riuscendo a far allontanare e mentre si CP_2 CP_3 Pt_1 avvicinava e tentava di slacciargli i pantaloni;
non ricorda la data. Ha poi confermato la circostanza, essendo presente all'accaduto, che un giorno (non ricorda se fosse il 24.1.2015)
legava la sedia di con la corda che veniva poi tirata di scatto dallo , Pt_1 _1 CP_2 ma non sa riferire se abbia agito su indicazione di , e conferma che, Pt_1 CP_3 _1 sia stato fatto cadere intenzionalmente a terra dai predetti compagni di classe e che nell'occasione erano presenti in classe le due insegnanti Prof.ssa Loredana Pezzopane e Prof.ssa che intervenivano dopo l'accaduto e volevano chiamare Persona_6
l'autoambulanza, ma dopo arrivava il padre di . _1
19. La testimonianza resa dall'altra compagna di classe di , (escussa _1 Parte_4 all' udienza del 3.12.2021) è coerente con le dichiarazioni del teste e le convalida. La Pt_3 stessa ha precisato di essere arrivata nell'Istituto scolastico frequentato dall'attore e dai convenuti, al terzo anno per cui non ha saputo riferire su accadimenti relativi agli anni precedenti né su alcuni episodi specifici ai quali ha dichiarato di non essere presente, ha tuttavia affermato: “Io mi sono accorta che c'era qualcosa che non andava nei confronti di perché veniva preso in giro dai tre ragazzi , e Controparte_1 CP_3 CP_2 Pt_1
Poi ho deciso di sedermi accanto a perché vedevo che lo prendevano di mira. _1
Ricordo che da quando mi sono seduta accanto a lui dicendo loro di lasciarlo in pace gli
pag. 16/27 attacchi personali sono continuati nei suoi confronti ed anche nei miei…”. Ricorda che il professore di educazione fisica, interveniva a difesa di richiamando Controparte_1 all'ordine i compagni di classe , e dicendo loro di lasciarlo in pace e CP_2 CP_3 Pt_1 di smettere di infastidirlo. Ha confermato, per essere stata presente, la circostanza che durante l'orario scolastico del primo quadrimestre del terzo anno e, comunque, prima del 24.01.2015, , e si rivolgevano quotidianamente al , con una CP_2 Pt_1 CP_3 _1 frequenza di almeno 5/6 volte al giorno, utilizzando appellativi quali “uomo peloso, frocio, vigliacco”; ed ha affermato essere vero, perché ciò accadeva in sua presenza, che durante l'ora di educazione fisica del primo quadrimestre del terzo anno e, comunque, prima del 24.01.2015, e lanciavano contro il oggetti di ogni tipo, Pt_1 CP_2 CP_3 _1 come lattine di bibite vuote ed anche gli astucci ed i professori, presenti in aula, li richiamavano mandandoli fuori dalla stessa. In particolare, ha chiarito: “il tutto avveniva durante l'orario della Vitale, insegnante un po' anziana, in particolare quando si girava alla lavagna e quando si rendeva conto della situazione faceva uscire dalla classe il
, il e lo , anche se non tutti e tre insieme. Durante l'orario di CP_3 Pt_1 CP_2 ricreazione non c'erano insegnanti;
durante l'orario di supplenza in classe spesso era presente la bidella che era un po' come la;
durante l'orario di educazione fisica Per_6
l'insegnante li ammoniva;
durante la lezione di agraria spesso venivano richiamati dall'insegnate in quanto offendevano il ”, a specifica domanda la teste ha risposto: _1
“l'insegnante di sostegno era presente in molte occasioni e sentiva le offese, a volte, ed interveniva a difendere . Ha confermato che per intimidire i compagni _1 _1 facevano un cappio con unaa corda e glielo mettevano davanti;
ha confermato, essendo presente al fatto, che in data 24.01.2015, su indicazione di , legava la sedia Pt_1 CP_3 del con la corda precedentemente preparata che veniva poi tirata di scatto dallo _1
. Ha detto che all'accaduto erano presenti anche la Prof.ssa Loredana Pezzopane e CP_2 la Prof.ssa che si avvicinavano a e volevano chiamare l'ambulanza Persona_6 _1 ed ha chiarito: “Preciso che io ero seduta accanto a lui e ho visto che stavano utilizzando la corda, ma quando mi sono girata non ho visto nulla, come se si fossero fermati. Successivamente mi sono girata ancora una volta ed ho visto che diceva a di CP_3 Pt_1 tirare la corda e quest'ultimo ha tirato la corda e è caduto in terra battendo di _1 lato il braccio. Poi le professoresse e la Pezzopane si sono avvicinate e Per_6 _1 lamentava dolore al braccio e quindi l'ho aiutato ad alzarsi ed insieme a lui siamo andati nella stanza della bidella, come c'era stato detto dalle insegnanti”.
20. Dagli atti non emerge alcun elemento che faccia dubitare della credibilità dei citati testimoni e della genuinità delle loro dichiarazioni, che appaiono invero preferibili rispetto a quelle rese dai docenti della scuola, prof. e prof. Pezzopane Loredana (escusse Persona_6 all'udienza del 15.11.2021) che hanno negato la conoscenza di episodi di bullismo o di condotte vessatorie in danno di e di non avere visto nulla di quanto accaduto in _1 classe il 24.1.2018 pur essendo le stesse presenti in aula. La prof. , in merito a tale Per_6
pag. 17/27 episodio ha affermato: “ho sentito un tonfo e dopo ho visto che stava con Controparte_1 una mano appoggiata al suo banco come se fosse scivolata la sedia e lui cercava di non cadere” per poi aggiungere: “Lo abbiamo soccorso subito io e la prof.ssa Pezzopane”, così di fatto rendendo poco credibile quanto prima riferito non avendo alcun senso dover soccorrere qualcuno se il ragazzo, come affermato, non era caduto ed entrando in contraddizione con quanto invece riferito dalla sua collega prof. Pezzopane che ha fornito una diversa versione dei fatti raccontando: “nel momento in cui abbiamo sentito un rumore di una sedia che cadeva in terra, io e la collega , siamo andate verso la sedia Per_6 dell'alunno che si trovava per terra;
preciso che sia la sedia che il Controparte_1 [...]
si trovano in terra. Nell'occasione il ci raccontò che qualcuno con una _1 _1 corda lo aveva fatto cadere ed indicava come responsabili i suoi compagni di classe Pt_1
e ”. L'episodio del 24.1.2018, come allegato dall'attore, ha trovato CP_2 CP_3 conferma anche nelle dichiarazioni rese in sede penale dagli stessi e Parte_1 CP_2
. Il primo riferendosi a ha confermato che lo prendevano in giro ed ha
[...] _1 dichiarato: “Il giorno del fatto della sedia, aveva preso la corda il giorno prima in CP_3 palestra, io l'ho attaccata alla sedia e poi uno per volta abbiamo tirato e lui è caduto…” ; il secondo ha ammesso aver fatto lui “lo scherzo della sedia” e su domanda ha risposto: “Il
ha preso la corda il venerdì nelle ultime due ore e il giorno dopo abbiamo fatto lo CP_3 scherzo”. Tali dichiarazioni possono avere valenza dimostrativa del fatto accaduto anche nel presente giudizio, atteso che nel sistema processuale civile manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, per cui il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche sulla base di prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti (Cass. 27680/2022).
21. Per le ragioni esposte le deposizioni delle insegnanti non possono essere ritenute decisive né tali da riuscire a scardinare il quadro probatorio complessivo, dovendo essere valutate con particolare cautela, tenuto conto peraltro del loro coinvolgimento diretto ex art. 2048 2° comma c.c. nel contesto di responsabilità derivanti dalla domanda risarcitoria avanzata per i fatti illeciti compiuti dagli allievi nel tempo in cui erano sotto la loro vigilanza e tenendo conto che, in genere, il ricordo di alcuni dei testi di non avere mai assistito ad episodi come quelli denunziati non fa certo prova dell'insussistenza di quei fatti, ove diversamente ricostruiti - come in concreto è accaduto - in base ad altri seri e congrui elementi (in questo senso si veda: Cass. 24096/2017). Inoltre, nel caso specifico, le testimonianze rese dagli studenti che frequentavano la stessa classe di risultano essere precise, dirette e _1 coerenti tra loro, pertanto sicuramente credibili. Questi, infatti, trascorrevano insieme a
[...]
l'intera giornata scolastica ed assistevano a tutto ciò che poteva accadere durante _1
l'orario di scuola, a differenza dei professori, la cui permanenza è solitamente contenuta alle ore di lezione, sicché è facile presupporre che gli stessi avessero una visione parziale dei comportamenti tenuti da alcuni alunni e in generale dalla classe. Si osserva poi che dalle deposizioni dei testi e emerge che gli insegnanti erano presenti durante gli Pt_3 Parte_4
pag. 18/27 episodi di derisione, offese e minacce, ma non sempre intervenivano a tutela di . _1
Ciò dimostra che la scuola era a conoscenza del clima ostile nei confronti di e non _1 ha adottato misure tempestive o sufficienti per arginare la situazione. Entrambi i genitori di
(il cui legame di parentela con il danneggiato, non necessariamente ne mina _1
l'attendibilità in mancanza di un diretto interesse alla decisione), hanno dichiarato in sede testimoniale di avere segnalato al Preside e agli insegnanti la situazione e i disagi vissuti dal loro figlio a scuola allorché lo stesso veniva infastidito da altri ragazzi;
il padre, ha affermato di essere stato presente quando il Preside, dopo la sua segnalazione si era recato in classe per riprendere gli alunni e la madre, ha riferito, CP_3 Pt_1 Testimone_2 che era andata a parlare con l'insegnate di sostegno del ragazzo - perché dopo l'accaduto del 24.1.2018 lo stesso, al momento di tornare a scuola dopo quasi due mesi passati a casa, manifestava ansia e paura di rappresaglie nei suoi confronti da parte di , e CP_3 CP_2
- ma la docente le disse che “non era bullismo quello che era successo a , Pt_1 _1 così sminuendo un episodio molto grave che proprio il corpo docenti nel rispetto del ruolo istituzionale ricoperto aveva il dovere di evitare vigilando adeguatamente così da eludere l'insorgenza di una situazione di pericolo e salvaguardare in maniera concreta ed effettiva l'incolumità fisica e psicologica degli alunni, a prescindere dagli sportelli di ascolto. Pertanto, si ritiene che le deposizioni dei docenti e del Preside, non sono in grado di sovvertire l'esito dell'istruttoria, che ha fatto emergere con chiarezza e coerenza la dinamica degli episodi subiti da come da questi denunciati, fatti pacificamente verificatisi _1 all'interno dell'Istituto e durante l'orario scolastico ed i precettori ( e per essi il CP_4 convenuto) per vincere la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. non hanno dato prova di non aver potuto evitare il fatto dannoso che consiste nella dimostrazione che l'evento fu imprevedibile o inevitabile. La Suprema Corte ha infatti dettato un importante principio di diritto: “il precettore od il maestro d'arte, per liberarsi dalla presunzione di colpa posta a loro carico dall'art. 2048 c.c., hanno l'onere di provare che né loro, né alcun altro precettore diligente, ai sensi dell'art. 1176, comma secondo cc. avrebbe potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno” (Cass. 14216/2018).
22. Nella vicenda in esame, volendo circoscrivere i vari comportamenti illeciti ai fatti più gravi e pericolosi per l'incolumità fisica della vittima, deve evidenziarsi come all'episodio riferito dall'attore e confermato dal teste del tentativo di simulare un suo defenestramento Pt_3 dall'aula dopo averlo afferrato mani e piedi, la classe era priva di vigilanza infatti non c'erano insegnanti o personale scolastico a sorvegliare;
all'episodio del 24.1.2018, erano presenti in aula due insegnanti evidentemente entrambe del tutto distratte dalla compilazione del registro elettronico delle presenze, che quindi omettevano totalmente di vigilare sulla sicurezza e incolumità degli allievi nonostante si trattasse di una “classe problematica” con tre alunni con insegnanti di sostegno, un alunno con BES (acronimo di: bisogni educativi speciali), quindi con “accentuata eterogeneità di comportamenti e situazioni critiche che rendono difficoltosa la normale attività didattica”, “ mancanza di rispetto reciproco tra
pag. 19/27 alunni e professori” come dichiarato dalla coordinatrice di classe prof. nella Persona_6 sua relazione alla Dirigente scolastica e confermato anche dalla relazione a firma della prof. Loredana Pezzopane alla Dirigente che parla di classe disomogenea dove “gli alunni
, e hanno un atteggiamento disinvolto e CP_2 Controparte_3 Parte_1
“fuori dalle righe” nei confronti dei compagni più silenziosi e tranquilli “ - per cui a ben vedere mentre, l'attore/odierno appellato è stato in grado di dimostrare che i vari episodi e da ultimo il fatto del 24.1.2015 si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con la scuola, quest'ultima (e per essa il ) non ha fornito la prova liberatoria, richiesta CP_4 dall'art. 2048 c.c., che il danno è stato determinato da causa ad essa non imputabile, né dell'impossibilità, per gli insegnanti come per qualsiasi altro precettore diligente, di poter evitare il danno verificatosi, cui ne consegue la responsabilità per culpa in vigilando, così come correttamente statuito nell'impugnata sentenza che quindi sul punto non merita emenda, a nulla rilevando l'adozione da parte dell'Istituto scolastico della sospensione inflitta a carico dei tre alunni soltanto dopo che la vittima aveva subito l'ennesimo atto di violenza dopo un lungo periodo di comportamenti prevaricatori e vessatori, in quanto compito della scuola era quello di tutelare l'alunno (all'epoca ancora minorenne), adempiendo all'obbligo di controllo e vigilanza prima che si verificasse la situazione di pericolo, e non intervenendo solo in un momento successivo.
23. Anche, le censure mosse avverso la sentenza di primo grado - per avere il Giudice fondato l'accoglimento della domanda dell'attore sulla CTU medico-legale benché il perito d'ufficio, abbia – secondo gli appellanti - omesso di verificare, l'esistenza del nesso causale tra i fatti denunciati ed il presunto danno subito da nonché lo stato di Controparte_1 salute preesistente di quest'ultimo, dando per acclarati gli atti di bullismo in quanto accertati nella sentenza penale del Tribunale dei minorenni e nonostante le critiche mosse avverso l'elaborato peritale da tutti i convenuti - non appaiono condivisibili per le ragioni di seguito esposte.
24. Deve infatti osservarsi che secondo costante indirizzo giurisprudenziale, il giudice quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742 del 2022; n. 1815 del 2015). Una volta quindi che sia intervenuta la confutazione da parte del CTU delle osservazioni di parte, l'esistenza del requisito motivazionale è garantita dal recepimento di una relazione di consulenza che quelle osservazioni abbia confutato. (Cass. 12195/2024). Va poi evidenziato che tutte le critiche pag. 20/27 rivolte dalle parti appellanti all'accertamento peritale d'ufficio ricalcano sostanzialmente le osservazioni già mosse dai rispettivi consulenti di parte (Dott.ssa Persona_7 per , Dott. per e , Dott.ssa Parte_1 Persona_8 CP_2 Controparte_3
per e riproposte dai convenuti anche negli scritti Persona_9 CP_5 conclusionali di primo grado, a cui il CTU, dott.ssa con l'ausilio Persona_10 della dott.ssa (psichiatra), ha in modo esauriente e motivatamente risposto, Persona_11 confermando le precedenti conclusioni raggiunte, escludendo patologie pregresse in capo al periziato, non essendoci documentazione attestante eventuali malattie psichiche preesistenti, non riconducibili neppure alla grande timidezza ed inibizione del e confermando _1 la derivazione del danno psicologico dagli episodi di bullismo subiti ed affermando quanto segue: “Nell'effettuare la valutazione del caso in esame la sottoscritta CTU ha tenuto conto di quanto segue:
il signor era portatore di una vulnerabilità caratteriale, ma non di stati patologici _1 preesistenti, come dimostrato anche dal conseguimento della patente di guida e soprattutto del porto d'armi;
- il bullismo subito ha determinato un'alterazione dello stato psichico -inquadrata dalla dottoressa in un Disturbo Post-Traumatico da Stress, di entità clinica moderata, a Per_11 seguito di visita psichiatrica e somministrazione di test specifici
- il funzionamento sociale della persona risulta molto compromesso: il sig. , _1 infatti,si è rifugiato nell'ambiente domestico, rinunciando progressivamente ad una serie di attività, compresa la prosecuzione degli studi, la ricerca di un lavoro o relazioni sociali, proprio per evitare l'insorgenza dei sintomi rievocativi (ritiro sociale e lavorativo); la Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente Per_12 [...]
, 2015e le Linee guida per la valutazione medico-legale del danno Controparte_11 alla persona in ambito civilistico 2016 prevedono per il “Disturbo post-traumatico Pt_5 da stress lieve complicata o moderata” un danno biologico pari al 16-20% e per la “forma moderata complicata o grave” un danno biologico dal 21 al 25%;
- essendo il signor portatore di una forma di Disturbo Post-Traumatico da Stress, _1 di entità clinica moderata non complicata, ma con marcate ripercussioni socio-lavorative, si è ritenuta congrua la valutazione de 20%in termini di danno biologico.”
25. Occorre peraltro precisare che il Giudice di primo grado ha aderito alla CTU per la determinazione del danno risarcibile e per la liquidazione dello stesso ma in ogni caso ha preliminarmente riconosciuto la sussistenza dei comportamenti illeciti (atti di bullismo) perpetrati da , e in danno di sulla CP_2 Parte_1 Controparte_3 _1 base delle dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio civile, a prescindere dalla sentenza penale minorile (comunque utilizzabile nel giudizio civile come prova atipica) e quindi svolgendo un autonomo accertamento della sussistenza dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
pag. 21/27 26. Dal colloquio clinico effettuato dal periziando con la psichiatra dott.ssa Persona_11
(ausiliaria della CTU dott.ssa e dalle scale di valutazione allo stesso Per_2 somministrate nonché dalla documentazione presentata (relazione specialistica psichiatrica del 25/02/2019 a firma del dott. è stata raggiunta dalla specialista la conclusione Per_13 che: “ Il sig. presenta una diagnosi di “Disturbo post-traumatico da Controparte_1 stress” secondo i criteri diagnostici del DSM-V, insorti in seguito agli atti di bullismo subiti per lungo tempo in ambiente scolastico a partire dal 2012. Il disturbo si è protratto fino ad oggi, con lieve miglioramento della sintomatologia complessiva, ma non andando incontro a remissione totale, assumendo quindi le caratteristiche di cronicità e attestandosi su un livello di gravità complessivamente moderato.” Il CTU ha quindi chiaramente affermato che, pur essendo un ragazzo sensibile in precedenza non aveva Controparte_1 manifestato alcun disturbo psichico, non potendo considerarsi tale il disturbo dell'apprendimento a tipo dislessia e disgrafia, diagnosticato quando il giovane era in seconda media e per il quale usufruiva del sostegno scolastico, e ha quindi ritenuto che “gli atti di bullismo subiti abbiano inciso in maniera preponderante sul determinismo del quadro clinico e che le vicende vissute abbiano superato le soggettive possibilità di adattamento del soggetto, producendo un vero e proprio disturbo psichico”, inquadrato come “disturbo post traumatico da stress di entità clinica moderata”, e valutato, i base ai più comuni barèmes di riferimento nella misura del 20% in termini di c.d. danno biologico permanente e con danno biologico temporaneo come riconosciuto dall'ausiliare d'ufficio (p.17 perizia). Sicché non può essere messa in discussione l'esistenza di un nesso di causa tra la condotta vessatoria posta in essere per lungo tempo in ambiente scolastico dai convenuti e e le conseguenze dannose riportate da CP_8 CP_3 _1
a questa riconducibili, risultando quindi coerente, corretto e pienamente condivisibile
[...]
l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata.
27. L'appellante contesta poi la erroneità ed ingiustizia della sentenza CP_2 impugnata laddove il Giudice di Prime Cure non si è pronunciato in merito alla domanda dal medesimo proposta in cui chiedeva di accertare il grado di colpa dei diversi soggetti chiamati a rispondere dei danni lamentati dall'attore, con quantificazione delle quote di rispettiva responsabilità, sul rilievo che egli era entrato nella classe frequentata da _1 soltanto nell'anno scolastico 2014-2015 rimanendovi solo fino al 24.01.2015 (e dunque per circa quattro mesi) per cui non poteva essere ritenuto responsabile per episodi avvenuti in un arco temporale di due anni e mezzo ai quali non era stato presente. Anche la Compagnia di assicurazione impugna la sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna CP_5 solidale delle parti ed ha richiesto una declaratoria di preciso riparto, in misura percentuale, della responsabilità delle parti soccombenti.
28. Le doglianze non possono trovare accoglimento. È infatti principio consolidato che: “La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal
pag. 22/27 vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti” (Cass. 5475/2023; Cass. 21664/2005)
29. Nel caso di specie, i convenuti/chiamati in causa ( e , odierne parti CP_2 CP_5 appellanti, si sono limitati a chiedere genericamente in primo grado che venisse “graduato” l'eventuale risarcimento alle percentuali delle singole responsabilità ( per anche CP_5
a carico del medesimo attore),, senza proporre alcuna azione di regresso, né formulare un'espressa domanda nei confronti degli altri convenuti. Pertanto, essi saranno tenuti a rispondere tutti per l'intero nei confronti dell'attore, ciò che deriva dal vincolo di solidarietà passiva che lega i corresponsabili, senza necessità per il giudice di dover quantificare in percentuale la quota di responsabilità ai singoli ascrivibile, la cui graduazione non può semmai che restare affidata alla regola residuale posta dall'art. 2055 comma 3 c.c.. Dal principio di diritto riportato, ne discende quindi, che le difese svolte dall'appellato , CP_2 secondo cui il suo apporto causale rispetto agli accadimenti occorsi sarebbe stato del tutto marginale, a fronte del breve periodo di frequentazione dell'Istituto scolastico, non sortiscono alcun effetto giuridico ai fini della ripartizione della responsabilità nei confronti dell'appellato , anche in considerazione della sua attiva partecipazione, nel lasso _1 temporale di frequentazione della scuola, agli atti di bullismo più seri e significativi come risulta dalle esaminate prove testimoniali.
30. L'appellante incidentale lamenta poi l'erroneità della sentenza anche in ordine alla CP_2 quantificazione del danno avendo il Giudice di prime cure riconosciuto all'attore la componente “soggettiva morale” benché non richiesta, ma anche tale doglianza è priva di pregio e non può essere condivisa.
31. Invero, il giudice di primo grado per liquidare il danno, si è avvalso delle Tabelle di Milano, le quali contemplano il punto di invalidità permanente come comprensivo della liquidazione del danno biologico e di quello provocato dal dolore e dalla sofferenza soggettiva (c.d. danno morale); (Cass. 21630/2023; Cass.6444/2023; 5119/2023). Pertanto, in difetto del riconoscimento del diritto ad una particolare personalizzazione del danno, il danno morale è stato liquidato all'interno della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, previsto appunto nella richiamata Tabella avendo l'attore richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, con formula onnicomprensiva, il risarcimento di tutti i danni subiti.
pag. 23/27 È fermo principio di diritto, richiamato anche più di recente dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 24647/2023 che: “in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta” (Cass. 20643/ 2016; Cass. 17879/ 2011; Cass. 22514/ 2014), inoltre,” laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal "petitum" le voci non menzionate” (Cass. 15523/2019). Ne discende quindi l'infondatezza della censura formulata sul punto che deve essere quindi respinta.
32. L'appellante ha poi censurato la sentenza nella parte in cui sono stati riconosciuti CP_2 dal 24.01.2015 rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo, sul rilievo che, allorquando la liquidazione del danno avviene all'attualità, ovvero attraverso l'utilizzo - come nel caso di specie- delle apposite tabelle di ultima edizione, non solo la rivalutazione non è necessaria ma la mora deve essere stabilita dal Giudice secondo i criteri fissati da SS.UU. n.1712 del 17.02.1995, applicando un saggio di interesse -non necessariamente legale- sul credito devalutato al momento dell'illecito, al fine di evitare indebite duplicazioni. Inoltre, poiché per le obbligazioni di valore non esiste norma che prevede il pagamento di interessi quale effetto automatico della mora, il risarcimento dello specifico pregiudizio non è in re ipsa: con la conseguenza che, non trattandosi di danno presunto per legge ma di danno che deve essere allegato e provato, ben può essere negato dal Giudice in considerazione delle peculiarità del caso concreto, non avendo l'attore formulato espressa domanda e, soprattutto, non avendo dimostrato il pregiudizio derivante dal ritardato pagamento né, tantomeno, l'attitudine ad investire i propri risparmi.
33. La doglianza è fondata nei limiti di seguito esplicitati. La Suprema Corte ha costantemente affermato che: “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (ex multis: Cass. n. 11899/2016), inoltre gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli al saggio legale dalla data dell'evento "sulla somma devalutata alla medesima e quindi annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT ", criterio che esclude la mera sommatoria delle poste. La
pag. 24/27 giurisprudenza di vertice ha poi chiarito che : “nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è sempre implicitamente inclusa anche la richiesta di riconoscimento, sia degli interessi compensativi, sia della rivalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - ed il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altra anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò incorrere in ultrapetizione (Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n.39376; Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n.24468)”(Cass. 26929/2024).
34. Nella fattispecie, avendo il Giudice di primo grado determinato l'importo da liquidare sulla base delle vigenti Tabelle di Milano la somma dovuta a titolo di risarcimento è stata quantificata all'attualità pertanto non era necessario procedere alla sua rivalutazione, mentre gli interessi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma previamente devalutata alla data dell'illecito (24.01.2015) e poi rivalutata di anno in anno sino al soddisfo. La sentenza va dunque modificata solo in parte qua secondo il criterio enunciato.
35. La valutazione complessiva dell'esito del giudizio, stante il carattere marginale dell'accoglimento del motivo di gravame proposto da inerente il corretto CP_2 computo della rivalutazione e degli interessi sulla somma dovuta in favore di _1
le spese di lite in virtù del criterio della soccombenza sono poste a carico degli
[...] appellanti , , e degli appellati Parte_1 CP_2 Controparte_5 [...]
, in persona del pro e in Controparte_4 _12 _13 Controparte_3 solido tra loro e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi de D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata con esclusione della fase istruttoria non tenutasi in questo grado di giudizio (si vd. Cass. 7343/2025) e considerato che nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato al difensore un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 20147/2013; Cass. 22883/2015).
36. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale
[...]
(ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato), Pt_1
e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_5 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
37. La parziale fondatezza del gravame proposto da esclude la sussistenza dei CP_2 presupposti processuali per il versamento da parte sua dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
pag. 25/27
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , sull'appello incidentale proposto da e Parte_1 CP_2 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 410/2023 del Controparte_5
Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 07.06.2023, resa nel giudizio civile rg. 2583/2019, ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_5
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da -che per il CP_2 resto viene respinto - ed in parziale modifica della sentenza impugnata, che per il resto viene confermata, dispone che sulla somma di €. 83.584,75 dovuta a titolo di risarcimento danni da , e dal Controparte_3 Parte_1 CP_2 Controparte_4
in solido tra loro, in favore di già rivalutata alla data della
[...] Controparte_1 sentenza di primo grado, sono dovuti gli interessi legali secondo i criteri indicati al punto 34 della motivazione.
- Condanna gli appellanti , , in persona del Parte_1 CP_2 Controparte_5 legale rapp.te p.t. e gli appellati , in persona del Controparte_4
tempore e in solido tra loro al pagamento in favore _14 Controparte_3 dell'appellato delle spese di giudizio, che liquida, nella misura Controparte_1 complessiva di € 19.767,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti - ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato- e in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_5 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio de 3 giugno 2025 tenuta in videoconferenza.
Il Giudice ausiliario estensore pag. 26/27 avv. Maria Luisa Martini
Il Presidente
dott.ssa Silvia Rita Fabrizio
pag. 27/27
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dr. Silvia Rita Fabrizio –– Presidente Dr. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 692/2023 alla quale sono state riunite le cause rg. N. 787/2023 ed rg n. 789/2023 promossa da
, (C.F. ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione in appello dall'Avv. Simona Badia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in L'Aquila, Viale della Croce Rossa n. 215; appellante principale contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in calce all'atto di citazione del 01.10.2019 dall'Avv. Francesco Valentini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Santa Giusta n. 5, appellato nonché contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 CodiceFiscale_3
Maria Teresa Di Rocco e dall'Avv. Andrea Balena Arista, in forza di procura in calce all'atto di costituzione in primo grado del 11.02.2020 ed elettivamente domiciliato nell'Aquila, Viale Alcide De Gasperi 58/A, altro appellato- appellante incidentale nonché contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_3 CodiceFiscale_4 nel giudizio di primo grado dall'Avv. Chiara Palumbo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Vittorio Arminjon n.5 altro appellato non costituito nonché contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_1 dell'Aquila, ed elettivamente domiciliata in L'Aquila presso il Complesso Monumentale di S. Domenico;
altro appellato nonché contro
(C.F. ), già , in persona del suo Controparte_5 P.IVA_2 Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano piazza Vetra n.17 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Adriano Chiulli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. Elena Cipolloni, in L'Aquila via F. Crispi n. 35; altra appellata – appellante incidentale avverso la sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 07.06.2023, resa nel giudizio civile rg. 2583/2019. CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante Pt_1
Nel giudizio rg. 692/2023 :
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria, per tutti i motivi esposti in narrativa, riformare la predetta sentenza di primo grado del Tribunale di L'Aquila in questa sede gravata e dunque:
– in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila nell'ambito del giudizio n. R.G. 2583/2019, rigettare la domanda risarcitoria avanzata da nei Controparte_1 confronti di , accogliendo tutte le conclusioni formulate da quest'ultimo Parte_1 nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di L'Aquila: 1)In via principale: pronunciare il rigetto integrale della domanda siccome infondata, in fatto e in diritto, in ogni sua parte ed articolazione . 2)In via subordinata: nel malaugurato accoglimento anche parziale della pretesa ristoratrice attorea, ritenere e dichiarare il convenuto obbligato in ordine al danno effettivamente accertato e solo e nella misura in cui ne venga ravvisata la responsabilità. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Nel giudizio rg. 787/2023: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni necessaria declaratoria, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento a quello precedente recante numero di R.G. 692/2023, proposto da ed attualmente pendente Parte_1 con prima udienza effettiva fissata al 13.12.2023, Giudice Dott. Filocamo, trattandosi entrambi di impugnazioni contro la medesima sentenza n. 410/2023, resa tra le medesime parti dal Tribunale Civile di L'Aquila, in persona del Giudice Dott. Baldovino de Sensi, nel giudizio R.G. n. 2583/2019, il 30/05/2023 e pubblicata il giorno 07/06/2023;
- in via principale e nel merito, nel riportarsi integralmente alle conclusioni del proprio atto di appello RG 692/2023, si insiste anche in questa sede, in riforma della sentenza
pag. 2/27 n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila nell'ambito del giudizio n. R.G. 2583/2019, per il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in tale giudizio da nei Controparte_1 confronti di , poiché infondata in fatto e in diritto e non provata sia Parte_1 nell'an sia nel quantum, con accoglimento di tutte le conclusioni formulate da quest'ultimo nel procedimento di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di L'Aquila: 1)In via principale: pronunciare il rigetto integrale della domanda siccome infondata, in fatto e in diritto, in ogni sua parte ed articolazione . 2)In via subordinata: nel malaugurato accoglimento anche parziale della pretesa ristoratrice attorea, ritenere e dichiarare il convenuto obbligato in ordine al danno effettivamente accertato e solo e nella misura in cui ne venga ravvisata la responsabilità. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”;
- in via subordinata, sempre nel merito, nell'ipotesi non creduta in cui venga ravvisata una qualche responsabilità per i fatti di causa, confermare l'esclusiva responsabilità ex art. 2048 c.c. degli Insegnanti e della Scuola di frequentazione e, per loro in surroga, del e, per loro in manleva, della e, per Controparte_4 CP_5
l'effetto, e condannare esclusivamente il già convenuto in Controparte_4 primo grado al risarcimento di tutti i danni effettivamente patiti dal sig. quali _1 conseguenza diretta dei fatti di causa;
- in via ulteriormente subordinata, nella sola estrema ipotesi in cui, al di là della responsabilità ex art. 2048 c.c. del e, per esso in manleva, Controparte_4 della , dovesse ravvisarsi anche responsabilità diretta del Sig. CP_5 [...]
per i fatti di causa e nei limiti dei soli danni effettivamente patiti dal sig. Pt_1 [...]
, alla luce di un corretto calcolo degli stessi, quali conseguenza diretta del _1 comportamento del e venisse effettuata una ripartizione percentuale delle varie Pt_1 responsabilità, graduare l'eventuale condanna del in base alla detta Parte_1 ripartizione. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA. Nel giudizio rg. 789/2023: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni necessaria declaratoria, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento a quello precedente recante numero di R.G. 692/2023, proposto da ed attualmente pendente Parte_1 con prima udienza effettiva fissata al 13.12.2023, Giudice Dott. Filocamo, trattandosi entrambi di impugnazioni contro la medesima sentenza n. 410/2023, resa tra le medesime parti dal Tribunale Civile di L'Aquila, in persona del Giudice Dott. Baldovino de Sensi, nel giudizio R.G. n. 2583/2019, il 30/05/2023 e pubblicata il giorno 07/06/2023;
- in via principale e nel merito, nel riportarsi integralmente alle conclusioni del proprio atto di appello RG 692/2023, si insiste anche in questa sede, in riforma della sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila nell'ambito del giudizio n. R.G. 2583/2019, per il
pag. 3/27 rigetto della domanda risarcitoria avanzata in tale giudizio da nei Controparte_1 confronti di , poiché infondata in fatto e in diritto e non provata sia Parte_1 nell'an sia nel quantum, con accoglimento di tutte le conclusioni formulate da quest'ultimo nel procedimento di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di L'Aquila: 1) In via principale: pronunciare il rigetto integrale della domanda siccome infondata, in fatto e in diritto, in ogni sua parte ed articolazione . 2) In via subordinata: nel malaugurato accoglimento anche parziale della pretesa ristoratrice attorea, ritenere e dichiarare il convenuto obbligato in ordine al danno effettivamente accertato e solo e nella misura in cui ne venga ravvisata la responsabilità. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”;
- in via subordinata, sempre nel merito, nell'ipotesi non creduta in cui venga ravvisata una qualche responsabilità per i fatti di causa, confermare l'esclusiva responsabilità ex art. 2048 c.c. degli Insegnanti e della Scuola di frequentazione e, per loro in surroga, del e, per loro in manleva, della e, per Controparte_4 CP_5
l'effetto, condannare esclusivamente il già convenuto in primo Controparte_4 grado al risarcimento di tutti i danni effettivamente patiti dal sig. quali _1 conseguenza diretta dei fatti di causa;
- in via ulteriormente subordinata, nella sola estrema ipotesi in cui, al di là della responsabilità ex art. 2048 c.c. del e, per esso in manleva, Controparte_4 della , dovesse ravvisarsi anche responsabilità diretta del Sig. CP_5 [...]
per i fatti di causa e nei limiti dei soli danni effettivamente patiti, alla luce di Pt_1 un corretto calcolo degli stessi, dal sig. quali conseguenza diretta del _1 comportamento del e venisse effettuata una ripartizione percentuale delle varie Pt_1 responsabilità, graduare l'eventuale condanna del in base alla detta Parte_1 ripartizione. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA. Per l'appellato : _1
Nel giudizio rg. 692/2023:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni necessaria declaratoria, - in via preliminare, disporre la riunione al presente giudizio di quello rubricato con il n. 787/2023 di R.G. della Corte di Appello (ad oggetto l'impugnazione proposta dal Sig. CP_2 avverso la sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila), pendente nella medesima fase processuale e chiamato per la trattazione all'udienza del 12.12.2023 dinanzi al C.I. Dott. Fabrizio nonché di quello rubricato con il n. 789/2023 di R.G. della Corte di Appello (ad oggetto l'impugnazione proposta da in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempre, avverso la sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila), pendente nella medesima fase processuale e chiamato per la trattazione all'udienza del 12.12.2023 dinanzi al C.I. Dott. - nel merito, rigettare le Pt_2
pag. 4/27 domande tutte proposte dal Sig. confermando integralmente la sentenza Parte_1 di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”. Nel giudizio rg. 787/2023:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni necessaria declaratoria, in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello rubricato con il n. 692/2023 di R.G. della Corte di Appello (ad oggetto l'impugnazione proposta dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila), pendente nella medesima fase processuale e chiamato per la trattazione all'udienza del 12.12.2023 dinanzi al C.I. Dott. Filocamo, nonché a quello rubricato con il n. 789/2023 di R.G. della Corte di Appello (ad oggetto l'impugnazione proposta da in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila), pendente nella medesima fase processuale e chiamato per la trattazione all'udienza del 12.12.2023 dinanzi al C.I. Dott. - nel merito, rigettare le Pt_2 domande tutte proposte dal Sig. confermando integralmente la CP_2 sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”. Nel giudizio 789/2023:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni necessaria declaratoria, - in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello rubricato con il n. 692/2023 di R.G. della Corte di Appello (ad oggetto l'impugnazione proposta dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila), pendente nella medesima fase processuale e chiamato per la trattazione all'udienza del 12.12.2023 dinanzi al C.I. Dott. Filocamo, nonché a quello rubricato con il n. 787/2023 di R.G. della Corte di Appello (ad oggetto l'impugnazione proposta dal Sig. avverso la CP_2 sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila), pendente nella medesima fase processuale e chiamato per la trattazione all'udienza del 12.12.2023 dinanzi al C.I. Dott. Fabrizio;
- nel merito, rigettare le domande tutte proposte da Controparte_5 già , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 confermando integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”. Per l'appellato – appellante incidentale : CP_2
Nel giudizio rg. 692/2023: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare , disporre che al presente giudizio, unitamente a quello recante il n.787/2023 di R.G., pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l'impugnazione dal medesima proposta avverso la sentenza n.410/2023 del Tribunale di L'Aquila con l'atto di appello del 06.07.2023, fissato per il 13.12.2023, venga riunito quello recante il n.789/2023 di R.G. proposto dalla Controparte_5
pag. 5/27 avverso la medesima sentenza e pendente tra le stesse parti con udienza fissata del pari per il giorno 13.12.2023;
- nel merito accogliere per quanto di ragione l'appello proposto dal Sig. Parte_1 ed accogliere le conclusioni tutte rassegnate dal Sig. con l'autonomo CP_2 atto di appello del 06.07.2023, di seguito integralmente trascritte: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo riesame degli atti e dei verbali di primo grado e previa necessitata rinnovazione della CTU medico-legale, in accoglimento dei motivi di gravame, dichiarare la nullità della sentenza n.410/2023 del Tribunale di L'Aquila e/o, comunque, riformarla rigettando la domanda risarcitoria spiegata in primo grado dal Sig. Controparte_1 nei confronti del Sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed in CP_2 ogni caso non provata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma anche solo parziale della sentenza di primo grado, escludere la solidarietà passiva e graduare l'eventuale risarcimento a carico dell'appellante nei limiti della accertata marginale effettività della condotta e comunque del grado di colpa e comunque della minima offensività di quella al medesimo eventualmente attribuibile;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”; - con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di Legge”
Nel giudizio rg.787/2023:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo riesame degli atti e dei verbali di primo grado e previa necessitata rinnovazione della CTU medico-legale, in accoglimento del presente gravame e delle conclusioni rassegnate dal Sig. con la comparsa di costituzione e CP_2 risposta del 11.02.2020, in riforma della impugnata sentenza:
- in via preliminare, attesa la sussistenza dei presupposti di Legge sia in relazione al fumus boni iuris che al periculum in mora, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 410/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 30.05.2023, pubblicata il successivo 07.06.2023 e notificata l'08.06.2023;
- nel merito, in accoglimento dei motivi di gravame, dichiarare la nullità della sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila e/o, comunque, riformarla rigettando la domanda risarcitoria spiegata in primo grado dal Sig. nei confronti del Sig. in Controparte_1 CP_2 quanto infondata in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non provata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma anche solo parziale della sentenza di primo
pag. 6/27 grado, escludere la solidarietà passiva e graduare l'eventuale risarcimento a carico dell'appellante nei limiti della accertata marginale effettività della condotta e comunque del grado di colpa e comunque, della minima offensività di quella al medesimo eventualmente attribuibile;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Nel giudizio rg. 789/2023
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare, disporre che il presente giudizio, unitamente a quello recante il n.787/2023 di R.G., pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l'impugnazione dal medesimo proposta avverso la sentenza n.410/2023 del Tribunale di L'Aquila con l'atto di appello del 06.07.2023 fissato per il 13.12.2023, venga riunito a quello recante il n.692/2023 di R.G. proposto dal Sig. avverso la medesima sentenza e Parte_1 pendente tra le stesse parti con udienza del pari fissata per il giorno 13.12.2023;
- nel merito rigettare, per quanto di ragione, l'appello proposto dalla Controparte_5 ed accogliere le conclusioni tutte rassegnate dal Sig. con l'autonomo CP_2 atto di appello del 06.07.2023, di seguito integralmente trascritte: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo riesame degli atti e dei verbali di primo grado e previa necessitata rinnovazione della CTU medico-legale, in accoglimento dei motivi di gravame, dichiarare la nullità della sentenza n.410/2023 del Tribunale di L'Aquila e/o, comunque, riformarla rigettando la domanda risarcitoria spiegata in primo grado dal Sig. nei confronti Controparte_1 del Sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non CP_2 provata;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma anche solo parziale della sentenza di primo grado, escludere la solidarietà passiva e graduare l'eventuale risarcimento a carico dell'appellante nei limiti della accertata marginale effettività della condotta e comunque del grado di colpa e comunque della minima offensività di quella al medesimo eventualmente attribuibile;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”;
- con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di Legge”.
Per l'appellato : CP_4
Nel giudizio 789/2023
pag. 7/27 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
già , riformare la sentenza n. 410/2023 del Tribunale CP_5 Controparte_6 di L'Aquila, respingendo perché infondate le domande tutte proposte dal sig. _1 nei confronti del . In subordine, voglia Controparte_4 rideterminare le conseguenze pregiudizievoli liquidabili, ai sensi dell'art. 1223 c.c., mediante un nuovo esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e, comunque, procedere all'accertamento delle quote di responsabilità dei presunti autori dell'illecito, ai sensi dell'art. 2055 c.c., condannando il Controparte_4
al risarcimento del solo danno ad esso causalmente riconducibile. Vinte le spese
[...] di lite”
. Con Per l'appellata – appellante incidentale : nel giudizio rg. 692/2023:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, previa riunione dei procedimenti di impugnazione avverso la stessa decisione, in riforma della sentenza n. 410/2023, pubblicata in data 7.6.2023, dall'On.le Tribunale di L'Aquila, Ill.mo Giudice Dott. B. De Sensi, a definizione del giudizio di cognizione instaurato tra le medesime parti n. 2583/2019 R.G.:
- in via principale integralmente rigettare la domanda spiegata dal sig. _1 avverso gli Insegnanti e la Scuola di frequentazione e, per loro in surroga,
[...] avverso il e, per loro in manleva, avverso Controparte_4 [...]
, perché infondata in fatto e in diritto, nonché non provata, sia nell'an, sia CP_5 nel quantum;
Cont
- in via subordinata, disporre che è tenuta a manlevare il , senza Controparte_5 vincolo di solidarietà tra le parti e, per l'effetto, con declaratoria di chiaro e preciso riparto, in termini di percentuali di responsabilità delle parti soccombenti, previo ridurre il risarcimento commisurato nella sentenza di primo grado nei limiti dei soli danni effettivamente patiti dal sig. , quali conseguenza diretta dei fatti di _1 causa, tenendo da giusto conto delle osservazioni sollevate dalla Dott.ssa alla Per_1
CTU svolta, senza aumento del danno biologico per sofferenza e sempre graduando la condanna in base alla percentuale di responsabilità sussistente in capo del medesimo sig. per non avere notiziato la Scuola degli atti di bullismo Controparte_1 eventualmente perpetrati a suo pregiudizio negli anni passati;
- sempre con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e restituzione di tutto quanto, nelle more, eventualmente versato al sig. da _1 [...]
. CP_5
Nel giudizio 787/2023 voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, previa riunione dei procedimenti di impugnazione avverso la stessa decisione, in riforma della sentenza n. 410/2023,
pag. 8/27 pubblicata in data 7.6.2023, dall'On.le Tribunale di L'Aquila, Ill.mo Giudice Dott. B. De Sensi, a definizione del giudizio di cognizione instaurato tra le medesime parti n. 2583/2019 R.G.:
- in via principale integralmente rigettare la domanda spiegata dal sig. _1 avverso gli Insegnanti e la Scuola di frequentazione e, per loro in surroga,
[...] avverso il e, per loro in manleva, avverso Controparte_4 [...]
, perché infondata in fatto e in diritto, nonché non provata, sia nell'an, sia CP_5 nel quantum;
Cont
- in via subordinata, disporre che è tenuta a manlevare il , senza Controparte_5 vincolo di solidarietà tra le parti e, per l'effetto, con declaratoria di chiaro e preciso riparto, in termini di percentuali di responsabilità delle parti soccombenti, previo ridurre il risarcimento commisurato nella sentenza di primo grado nei limiti dei soli danni effettivamente patiti dal sig. , quali conseguenza diretta dei fatti di _1 causa, tenendo da giusto conto delle osservazioni sollevate dalla Dott.ssa alla Per_1
CTU svolta, senza aumento del danno biologico per sofferenza e sempre graduando la condanna in base alla percentuale di responsabilità sussistente in capo del medesimo sig. per non avere notiziato la Scuola degli atti di bullismo Controparte_1 eventualmente perpetrati a suo pregiudizio negli anni passati;
- sempre con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e restituzione di tutto quanto, nelle more, eventualmente versato al sig. da _1 [...]
. CP_5
Nel giudizio rg. 789/2023
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, in accoglimento del sopra esteso appello, riformare, nei capi esplicitamente impugnanti, la sentenza n. 410/2023, pubblicata in data7.6.2023, dall'On.le Tribunale di L'Aquila, Ill.mo Giudice Dott. B. De Sensi, a definizione del giudizio di cognizione instaurato tra le medesime parti n.2583/2019 R.G. ed all'uopo:
-in via principale integralmente rigettare la domanda spiegata dal sig. _1 avverso gli Insegnanti e la Scuola di frequentazione e, per loro in surroga,
[...] avverso il e, per loro in manleva, avverso Controparte_4 [...]
, perché infondata in fatto e in diritto, nonché non provata, sia nell'an, sia CP_5 nel quantum;
-in via subordinata, per la sola non auspicata ipotesi di rigetto del primo motivo di Cont gravame, disporre che è tenuta a manlevare il , senza vincolo di Controparte_5 solidarietà tra le parti e, per l'effetto, con declaratoria di chiaro e preciso riparto, in termini di percentuali, di responsabilità delle parti soccombenti, previo ridurre il risarcimento commisurato nella sentenza di primo grado nei limiti dei soli danni effettivamente patiti dal sig. , quali conseguenza diretta dei fatti di causa, _1
pag. 9/27 tenendo da giusto conto delle osservazioni sollevate dalla Dott.ssa alla CTU Per_1 svolta, senza aumento del danno biologico per sofferenza e sempre graduando la condanna in base alla percentuale di responsabilità sussistente in capo del medesimo sig. per non avere notiziato la Scuola degli atti di bullismo Controparte_1 eventualmente perpetrati a suo pregiudizio gli anni passati;
-sempre con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi gradi di giudizio restituzione di tutto quanto, nelle more, eventualmente versato al sig. da _1 [...]
CP_5
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di L'Aquila Controparte_1 Controparte_8
e oltre al
[...] Controparte_3 Controparte_9
al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, i primi ex art.
[...]
2043 e l'ultimo ex art.2048 c.c., per gli atti di bullismo perpetrati a suo danno da parte dei tre compagni di classe sopra indicati con cadenza pressoché quotidiana e durante l'orario scolastico all'interno dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura (I.P.A.) “Ottavio Colecchi” di L'Aquila dallo stesso frequentato e culminati nell'episodio del 24.01.2015, allorquando detti compagni di classe lo avrebbero intenzionalmente fatto cadere da una sedia dopo averla tirata con una corda, con conseguente condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno non patrimoniale subito, per avere l'attore manifestato a causa di tali illeciti comportamenti un disturbo psichiatrico diagnosticato come: “Disturbo post- traumatico da stress” e riportato postumi invalidanti.
2. L'attore rappresentava di avere sporto una denuncia – querela nei confronti dei citati compagni di classe , e , successivamente dallo Parte_1 CP_2 Controparte_3 stesso rimessa;
tuttavia, il pubblico ministero, avendo ravvisato la sussistenza di reati punibili d'ufficio, aveva proseguito nell'azione penale che si era conclusa con sentenza di condanna.
3. Si costituivano in giudizio tutti i convenuti contrastando la domanda dell'attore e chiedendone il rigetto.
4. In particolare, contestava la ricostruzione prospettata dall'attore e deduceva Controparte_3 che, a seguito della condanna penale in primo grado, la Corte d'Appello di L'Aquila Sezione per i Minorenni gli aveva concesso il perdono giudiziale, dichiarando di non doversi procedere. Contestava l'insussistenza del nesso di causalità tra il fatto contestato e i danni riportati dall'attore il quale, già prima dell'episodio dedotto, avrebbe sofferto di un disturbo dello sviluppo. deduceva che il procedimento penale azionato nei suoi Parte_1 confronti si era concluso con un provvedimento di proscioglimento e che, in ogni caso, l'attore non aveva fornito la prova del nesso di causalità tra il fatto e il danno lamentato;
contestava il quantum della pretesa. , chiedeva il rigetto della domanda ed in CP_2
pag. 10/27 subordine, chiedeva di graduare l'eventuale risarcimento alle singole posizioni dei convenuti.
5. Il , in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata Controparte_4 in garanzia di nel merito, Controparte_10 deduceva che l'episodio dedotto dall'attore sarebbe avvenuto a causa di un gesto repentino ed imprevedibile compiuto dai convenuti, non imputabile all'amministrazione scolastica.
6. A seguito della chiamata in causa si costituiva la già , Controparte_5 Controparte_6 deducendo che l'infortunio occorso all'attore, sarebbe dipeso da evento fortuito, imprevedibile ed inevitabile, verificatosi nonostante la scuola avesse adottato ogni cautela ed ogni misura per evitare l'evento.
7. Esperita l'istruttoria con escussione dei testi addotti dalle parti ed espletata CTU medico- legale la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale, quanto alle posizioni dei convenuti , e , inquadrata la fattispecie nell'ambito CP_2 Pt_1 CP_3 della responsabilità extracontrattuale e ritenuto quindi applicabile il regime probatorio di cui all'art. 2043 c.c., il Tribunale riteneva che dalle risultanze istruttorie le circostanze dedotte dall'attore relative ai comportamenti tenuti dai convenuti , e CP_2 CP_3 Pt_1 avevano trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi ( segnatamente in quelle dei testi: e e che, pertanto, doveva essere dichiarata la loro Parte_3 Parte_4 responsabilità con conseguente obbligo risarcitorio a loro carico. Per la quantificazione del danno, ritenuto condivisibile l'accertamento compiuto dall'espletata C.T.U. medico- legale che aveva affermato che “il signor è affetto da un “Disturbo Post Controparte_1
Traumatico da Stress, di entità clinica moderata” cronicizzato, diagnosticato secondo i criteri diagnostici del DSM V” e che aveva riconosciuto un danno biologico permanente valutabile nella misura del 20% e un danno biologico temporaneo così stimato: - ITP al 75%: 7 giorni coincidenti con la prognosi ospedaliera di PS del 24.01.16 - ITP al 50%: 30 giorni, durante i quali non è stato in grado di frequentare la scuola, liquidava in favore di la somma pari ad € 83.584,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi Controparte_1 legali dal 24.01.2015, trattandosi di debito di valore, ritenendola satisfattiva dei pregiudizi della qualità della vita afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata, respingendo la richiesta di personalizzazione del danno. Quanto alla domanda spiegata ex art. 2048 c.c. nei confronti del convenuto, riteneva che, l'istituto scolastico non CP_4 avesse fornito la prova di non aver potuto evitare il fatto, anzi dall'istruttoria era emerso che i professori fossero a conoscenza della situazione di conflittualità ed ostilità che esisteva tra ed i ragazzi convenuti, tanto che in più occasioni questi ultimi venivano Controparte_1 richiamati e ammoniti dai docenti che avrebbe dovuto adottare misure di disciplina finalizzate ad impedire la reiterazione della condotta illecita ed evitare che la situazione di litigio sfociasse in un evento lesivo, come infatti accaduto. Per tali ragioni anche la domanda pag. 11/27 rivolta nei confronti del per culpa in vigilando trovava accoglimento con CP_4 conseguente diritto di manleva di questo nei confronti della essendo operativa CP_5 la polizza assicurativa stipulata, per cui il Tribunale statuiva che l'assicurazione doveva tenere indenne il per l'intera somma, salvo il regresso sugli altri responsabili in CP_4 solido, ai sensi dell'art.2055 c.c. Concludeva per la condanna di tutti i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 83.584,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 24.01.2015 sino al soddisfo, al pagamento delle spese di lite, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di CTU. Condannava
[...]
a manlevare il (già CP_5 Controparte_4 [...]
) dall'onere risarcitorio conseguente alla sentenza. Controparte_9
8. Avverso la citata sentenza ha proposto appello lamentando con il primo Parte_1 motivo il mal governo delle risultanze istruttorie, per avere il giudice fondato il proprio convincimento solo su due deposizioni testimoniali tralasciando tutte le altre ed omettendo di fornire spiegazione in ordine alla mancata considerazione delle stesse la cui corretta valutazione avrebbe potuto portare all'adozione di una diversa decisione ossia al rigetto della domanda o al più ad ascrivere ogni responsabilità in capo all'Amministrazione scolastica e, per essa, al per omessa vigilanza sul corretto Controparte_4 comportamento dei propri studenti. Con il secondo motivo, ha censurato la sentenza per avere fondato l'accoglimento della domanda dell'attore sulla CTU medico-legale interamente condivisa dal Giudice benché il perito d'ufficio, Dott.ssa avesse Per_2 completamente omesso di verificare, a monte, l'esistenza o meno del nesso causale tra i fatti per cui è causa ed il presunto danno in capo all'odierno attore avendo affermato che “gli atti di bullismo perpetrati a danno del signor sono stati riconosciuti in sede penale e _1 sono stati oggetto di relativa sentenza, per cui rappresentano un fatto incontrovertibile” e nonostante le critiche mosse avverso l'elaborato peritale da tutti i convenuti. Per tali motivi ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. La causa è stata iscritta al R.G. n. 692/2023.
9. La sentenza, con atto notificato il 10.07.2023, è stata impugnata anche da il CP_2 quale ha così sintetizzato i motivi di appello: “1) Travisamento probatorio - Violazione dell'art.2697 c.c. in relazione all'art.2043 c.c., agli artt. 40 e 41 c.p. nonché agli artt. 2056, 2057 e 2059 cc. - Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Vizio di motivazione. 2) Ingiustizia della sentenza per malgoverno delle risultanze istruttorie, illogicità, contraddittorietà e insufficienza motivazionale nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria sulla base della CTU medico legale. Violazione e falsa applicazione degli art. 113 e 116 c.p.c., dell'art.111 della Costituzione, dell'art.2697 e s.s. c.c., anche in relazione all'art. 2043 c.c., e degli artt. 40 e 41 c.p. (ed in ogni caso degli art. 2056, 2057 e 2059 c.c.). 3) Omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda proposta dal Sig. CP_2 in primo grado volta a far accertare e dichiarare il grado della colpa dei diversi soggetti
pag. 12/27 chiamati a rispondere del danno lamentato dal e della conseguente Controparte_1 richiesta di quantificazione delle quote percentuali di rispettiva responsabilità. Erronea individuazione della responsabilità a carico dello . Violazione dell'art. 112 c.p.c. – CP_2
Vizio di motivazione. 4) Erroneità della sentenza di primo grado nella quantificazione del danno. Violazione degli artt. 2043, 2056, 2057 e 2059 c.c. e 1226 c.c. - Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. – Vizio di motivazione. 5) Omessa, insufficiente e/o comunque incongrua motivazione ed indebito riconoscimento di rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate - Violazione degli artt.111 Cost., 113 c.p.c., 1223, 1225 e 1226 c.c. nonché dei principi affermati da SS.UU. n.1712/1995 e n.16990/2017.” In particolare, con il primo motivo ha lamentato l'illegittimità della statuizione laddove il Giudice di prime cure ha: ritenuto fondati i fatti oggetto di causa sulla scorta delle sole dichiarazioni rese dai testimoni Pt_3
e (considerati dall'appellante generiche ed inattendibili) senza
[...] Parte_4 invece tener conto delle testimonianze tutte e del complessivo materiale probatorio acquisito, che se correttamente considerato avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda dell'attore, non avendo quest'ultimo assolto all'onere probatorio previsto dall'art.2697 cc. . Con il secondo motivo ha contestato la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria avanzata, sulla scorta della CTU medico legale a firma della Dott.ssa le cui conclusioni sono state integralmente condivise dal Persona_3
Tribunale, nonostante le critiche alla stessa mosse dalle parti convenute essendo l'elaborato d'ufficio viziato dal preconcetto ed erroneo presupposto dell'avvenuto accertamento degli atti di bullismo (e della responsabilità dei ragazzi convenuti) per effetto della sentenza del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila di “condanna dell'imputato in Controparte_3 concorso con e e benchè il CTU avesse omesso di verificare lo stato di CP_2 Pt_1 salute preesistente di avendo l'insegnante di sostegno riferito che lo stesso aveva _1 subito episodi di bullismo alle scuole medie. Con il terzo motivo ha CP_2 censurato la sentenza considerandola erronea non essendosi il Giudice di Prime Cure pronunciato in merito alla domanda dal medesimo proposta in cui si chiedeva di accertare il grado di colpa dei diversi soggetti chiamati a rispondere dei danni lamentati dall'attore, con quantificazione delle quote di rispettiva responsabilità, in quanto la sentenza oltre a muovere dall'errato presupposto della prova degli atti di bullismo generativi del danno lamentato dall'attore non avrebbe neanche tenuto conto che aveva iniziato a frequentare CP_2
l'Istituto scolastico nell'anno 2014-2015 rimanendovi solo fino al 24.01.2015 (e dunque per circa quattro mesi), circostanza che il giudice avrebbe dovuto considerare al fine di graduazione della colpa. Con il quarto motivo l'appellante ha reputato la sentenza erronea ed ingiusta anche in punto di liquidazione del danno per aver riconosciuto all'attore la componente “soggettiva morale”, non richiesta né con l'atto introduttivo né nei termini per la definitiva formazione del thema decidendum, essendosi l'attore limitato a richiedere il ristoro del danno biologico oltre alla personalizzazione, per cui la sentenza sarebbe viziata per violazione del principio della domanda e di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Infine, con il quinto motivo di gravame l'appellante si duole dell'indebito pag. 13/27 riconoscimento di rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate. L'appellante ha formulato istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e la causa è stata iscritta al R.G. n. 787/2023 e con ordinanza del 13.12.2023 la Corte ne ha disposto la riunione a quella recante il n. 692/2023 R.G.
10. La sentenza n. 410/2023 del Tribunale di L'Aquila è stata impugnata anche dalla
[...]
che l' ha censurata nella parte in cui ha attribuito una responsabilità ex art. CP_5
2048 c.c. nella verificazione del danno in capo alla Scuola, nonostante l'inattendibilità e la contraddittorietà delle deposizioni testimoniali raccolte. Ha poi censurato la pronuncia nella parte in cui ha determinato il danno sulla base delle risultanze della CTU svolta senza il vaglio critico delle osservazioni avanzate dal consulente di parte e laddove è stato determinato il danno. Ha poi impugnato la sentenza nella parte in cui ha stabilito l'obbligo solidale delle parti soccombenti di risarcire sebbene abbiano agito in rapporto a diverse tipologie di responsabilità, per cui la culpa in vigilando della Scuola, anche qualora confermata, non poteva essere tacciata della pari efficienza da attribuire alla condotta commissiva dei sig.ri , e ingenerante la loro responsabilità ex art. CP_3 Pt_1 CP_2
2043 c.c., per tali ragioni l'appellante ha invocato la riforma del capo della sentenza impugnata con richiesta di declaratoria di preciso riparto, in misura percentuale, della responsabilità delle parti soccombenti. La causa è stata iscritta al R.G. n. 789/2023 e con ordinanza del 13.12.2023 la Corte ne ha disposto la riunione a quella recante il n. 692/2023 R.G.
11. L'appellato si è costituito in tutti i giudizi promossi e poi riuniti, instando per il _1 rigetto delle domande tutte proposte dagli appellanti e per la conferma della sentenza gravata.
12. Nel giudizio rg. 789/2023 si è costituito il che ha Controparte_4 chiesto in accoglimento dell'appello proposto dalla Compagnia di assicurazione
[...] di riformare la sentenza gravata respingendo perché infondate le domande CP_5 tutte proposte da nei confronti del . In subordine, ha chiesto di voler _1 CP_4 rideterminare le conseguenze pregiudizievoli liquidabili, ai sensi dell'art. 1223 c.c., mediante un nuovo esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e, comunque, di procedere all'accertamento delle quote di responsabilità dei presunti autori dell'illecito, ai sensi dell'art. 2055 c.c., condannando il al Controparte_4 risarcimento del solo danno ad esso causalmente riconducibile e comunque confermando l'obbligo di manleva a carico della compagnia assicuratrice.
13. Non si è costituivo l'appellato e la Corte con ordinanza del 13.12.2023 ne Controparte_3 ha dichiarato la contumacia.
pag. 14/27 14. All'udienza del 8.1.2025 trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, le comparse conclusionali e le repliche come disposto nell'ordinanza del 13.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 15. Gli appelli (principale ed incidentali) proposti avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila sono infondati e devono essere respinti, nei limiti e per le ragioni che verranno di seguito esplicitate.
16. Deve in primo luogo osservarsi, in merito alla comune censura inerente l'errata interpretazione e valutazione delle prove mossa da tutte le parti appellanti, che è principio pacifico quello secondo cui spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.(Cass. 331/2020; Cass. 39502/2021); la Corte di legittimità si è anche espressa nel senso che : “La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti “(Cass. 42/2009; Cass. 11511/2014; Cass. 16467/2017; Cass. 29730/2020; Cass. 36161/2021) e l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dimostra, in iure, l'infondatezza della doglianza mossa avverso la sentenza con la quale si lamenta che il giudice ha fondato la propria decisione unicamente sulle testimonianze di e tralasciando tutte le altre, Parte_3 Parte_4 omettendo altresì di fornire spiegazione in ordine alla mancata valutazione e considerazione delle stesse.
17. In ogni caso, l'accertamento dei fatti e della responsabilità così come operato dal Tribunale è pienamente condivisibile e resiste alle censure mosse dagli appellanti. Invero, dalla doverosa rivisitazione del compendio probatorio emerge che le circostanze dedotte da _1 relative ai comportamenti vessatori tenuti dai suoi compagni di classe , e CP_2 Pt_1
hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi. CP_3
18. In particolare, il teste (escusso all'udienza del 25.10.2021), compagno di Parte_3 classe di ha confermato- per avere assistito ai fatti- che quest'ultimo già Controparte_1 durante il primo anno di frequentazione dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura (I.P.A.)
“Ottavio Colecchi” di L'Aquila veniva insultato, provocato e deriso con offese e minacce pag. 15/27 davanti all'intera classe, anche alla presenza dei professori, dai compagni e Controparte_3
e che l'allora Preside dell'Istituto era andato in classe per riprendere e Parte_1 richiamare i due ragazzi (la circostanza viene confermata anche dal teste Testimone_1 padre di escusso all'udienza del 8.11.2021 che ha dichiarato di essere andato a _1 parlare con il Preside che aveva richiamato i ragazzi che infastidivano suo figlio davanti a tutta la classe, già il primo anno e poi di avere ripetuto ciò al terzo anno di frequentazione della scuola). Il teste ha altresì precisato che il primo anno non c'era e Pt_3 CP_2 che era arrivato dopo, ma non sa dire esattamente quando. Ha affermato che nel corso del primo quadrimestre del terzo anno e, comunque, prima del 24.01.2015, durante l'ora di educazione fisica , e utilizzavano palloni ed attrezzi da ginnastica CP_2 Pt_1 CP_3 per colpire il ed in altra occasione gli avevano legato con corde mani e piedi;
_1 ricorda che il professore di educazione fisica alcune volte interveniva a difesa di _1
, richiamando all'ordine i compagni di classe , e altre volte
[...] CP_2 CP_3 Pt_1 no. ha inoltre confermato, che durante l'orario scolastico del primo quadrimestre del Pt_3 terzo anno e, comunque, prima del 24.01.2015, , e si rivolgevano a CP_2 Pt_1 CP_3
, utilizzando appellativi quali “uomo peloso, , ”, ed ha precisato di _1 Per_4 Per_5 averli sentiti appellarlo in tal modo “circa due volte al giorno e non tutti i giorni”. Ha inoltre confermato per essere stato presente all'accaduto che, durante l'orario scolastico e prima del 24.1.2015, afferrava i piedi e le mani di e, dopo CP_2 CP_3 _1 averlo preso di peso, i due lo avvicinavano alla finestra dell'aula, precedentemente aperta, simulando il gesto di lanciarlo di sotto;
nella stessa circostanza, tentava di _1 divincolarsi dalla presa riuscendo a far allontanare e mentre si CP_2 CP_3 Pt_1 avvicinava e tentava di slacciargli i pantaloni;
non ricorda la data. Ha poi confermato la circostanza, essendo presente all'accaduto, che un giorno (non ricorda se fosse il 24.1.2015)
legava la sedia di con la corda che veniva poi tirata di scatto dallo , Pt_1 _1 CP_2 ma non sa riferire se abbia agito su indicazione di , e conferma che, Pt_1 CP_3 _1 sia stato fatto cadere intenzionalmente a terra dai predetti compagni di classe e che nell'occasione erano presenti in classe le due insegnanti Prof.ssa Loredana Pezzopane e Prof.ssa che intervenivano dopo l'accaduto e volevano chiamare Persona_6
l'autoambulanza, ma dopo arrivava il padre di . _1
19. La testimonianza resa dall'altra compagna di classe di , (escussa _1 Parte_4 all' udienza del 3.12.2021) è coerente con le dichiarazioni del teste e le convalida. La Pt_3 stessa ha precisato di essere arrivata nell'Istituto scolastico frequentato dall'attore e dai convenuti, al terzo anno per cui non ha saputo riferire su accadimenti relativi agli anni precedenti né su alcuni episodi specifici ai quali ha dichiarato di non essere presente, ha tuttavia affermato: “Io mi sono accorta che c'era qualcosa che non andava nei confronti di perché veniva preso in giro dai tre ragazzi , e Controparte_1 CP_3 CP_2 Pt_1
Poi ho deciso di sedermi accanto a perché vedevo che lo prendevano di mira. _1
Ricordo che da quando mi sono seduta accanto a lui dicendo loro di lasciarlo in pace gli
pag. 16/27 attacchi personali sono continuati nei suoi confronti ed anche nei miei…”. Ricorda che il professore di educazione fisica, interveniva a difesa di richiamando Controparte_1 all'ordine i compagni di classe , e dicendo loro di lasciarlo in pace e CP_2 CP_3 Pt_1 di smettere di infastidirlo. Ha confermato, per essere stata presente, la circostanza che durante l'orario scolastico del primo quadrimestre del terzo anno e, comunque, prima del 24.01.2015, , e si rivolgevano quotidianamente al , con una CP_2 Pt_1 CP_3 _1 frequenza di almeno 5/6 volte al giorno, utilizzando appellativi quali “uomo peloso, frocio, vigliacco”; ed ha affermato essere vero, perché ciò accadeva in sua presenza, che durante l'ora di educazione fisica del primo quadrimestre del terzo anno e, comunque, prima del 24.01.2015, e lanciavano contro il oggetti di ogni tipo, Pt_1 CP_2 CP_3 _1 come lattine di bibite vuote ed anche gli astucci ed i professori, presenti in aula, li richiamavano mandandoli fuori dalla stessa. In particolare, ha chiarito: “il tutto avveniva durante l'orario della Vitale, insegnante un po' anziana, in particolare quando si girava alla lavagna e quando si rendeva conto della situazione faceva uscire dalla classe il
, il e lo , anche se non tutti e tre insieme. Durante l'orario di CP_3 Pt_1 CP_2 ricreazione non c'erano insegnanti;
durante l'orario di supplenza in classe spesso era presente la bidella che era un po' come la;
durante l'orario di educazione fisica Per_6
l'insegnante li ammoniva;
durante la lezione di agraria spesso venivano richiamati dall'insegnate in quanto offendevano il ”, a specifica domanda la teste ha risposto: _1
“l'insegnante di sostegno era presente in molte occasioni e sentiva le offese, a volte, ed interveniva a difendere . Ha confermato che per intimidire i compagni _1 _1 facevano un cappio con unaa corda e glielo mettevano davanti;
ha confermato, essendo presente al fatto, che in data 24.01.2015, su indicazione di , legava la sedia Pt_1 CP_3 del con la corda precedentemente preparata che veniva poi tirata di scatto dallo _1
. Ha detto che all'accaduto erano presenti anche la Prof.ssa Loredana Pezzopane e CP_2 la Prof.ssa che si avvicinavano a e volevano chiamare l'ambulanza Persona_6 _1 ed ha chiarito: “Preciso che io ero seduta accanto a lui e ho visto che stavano utilizzando la corda, ma quando mi sono girata non ho visto nulla, come se si fossero fermati. Successivamente mi sono girata ancora una volta ed ho visto che diceva a di CP_3 Pt_1 tirare la corda e quest'ultimo ha tirato la corda e è caduto in terra battendo di _1 lato il braccio. Poi le professoresse e la Pezzopane si sono avvicinate e Per_6 _1 lamentava dolore al braccio e quindi l'ho aiutato ad alzarsi ed insieme a lui siamo andati nella stanza della bidella, come c'era stato detto dalle insegnanti”.
20. Dagli atti non emerge alcun elemento che faccia dubitare della credibilità dei citati testimoni e della genuinità delle loro dichiarazioni, che appaiono invero preferibili rispetto a quelle rese dai docenti della scuola, prof. e prof. Pezzopane Loredana (escusse Persona_6 all'udienza del 15.11.2021) che hanno negato la conoscenza di episodi di bullismo o di condotte vessatorie in danno di e di non avere visto nulla di quanto accaduto in _1 classe il 24.1.2018 pur essendo le stesse presenti in aula. La prof. , in merito a tale Per_6
pag. 17/27 episodio ha affermato: “ho sentito un tonfo e dopo ho visto che stava con Controparte_1 una mano appoggiata al suo banco come se fosse scivolata la sedia e lui cercava di non cadere” per poi aggiungere: “Lo abbiamo soccorso subito io e la prof.ssa Pezzopane”, così di fatto rendendo poco credibile quanto prima riferito non avendo alcun senso dover soccorrere qualcuno se il ragazzo, come affermato, non era caduto ed entrando in contraddizione con quanto invece riferito dalla sua collega prof. Pezzopane che ha fornito una diversa versione dei fatti raccontando: “nel momento in cui abbiamo sentito un rumore di una sedia che cadeva in terra, io e la collega , siamo andate verso la sedia Per_6 dell'alunno che si trovava per terra;
preciso che sia la sedia che il Controparte_1 [...]
si trovano in terra. Nell'occasione il ci raccontò che qualcuno con una _1 _1 corda lo aveva fatto cadere ed indicava come responsabili i suoi compagni di classe Pt_1
e ”. L'episodio del 24.1.2018, come allegato dall'attore, ha trovato CP_2 CP_3 conferma anche nelle dichiarazioni rese in sede penale dagli stessi e Parte_1 CP_2
. Il primo riferendosi a ha confermato che lo prendevano in giro ed ha
[...] _1 dichiarato: “Il giorno del fatto della sedia, aveva preso la corda il giorno prima in CP_3 palestra, io l'ho attaccata alla sedia e poi uno per volta abbiamo tirato e lui è caduto…” ; il secondo ha ammesso aver fatto lui “lo scherzo della sedia” e su domanda ha risposto: “Il
ha preso la corda il venerdì nelle ultime due ore e il giorno dopo abbiamo fatto lo CP_3 scherzo”. Tali dichiarazioni possono avere valenza dimostrativa del fatto accaduto anche nel presente giudizio, atteso che nel sistema processuale civile manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, per cui il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche sulla base di prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti (Cass. 27680/2022).
21. Per le ragioni esposte le deposizioni delle insegnanti non possono essere ritenute decisive né tali da riuscire a scardinare il quadro probatorio complessivo, dovendo essere valutate con particolare cautela, tenuto conto peraltro del loro coinvolgimento diretto ex art. 2048 2° comma c.c. nel contesto di responsabilità derivanti dalla domanda risarcitoria avanzata per i fatti illeciti compiuti dagli allievi nel tempo in cui erano sotto la loro vigilanza e tenendo conto che, in genere, il ricordo di alcuni dei testi di non avere mai assistito ad episodi come quelli denunziati non fa certo prova dell'insussistenza di quei fatti, ove diversamente ricostruiti - come in concreto è accaduto - in base ad altri seri e congrui elementi (in questo senso si veda: Cass. 24096/2017). Inoltre, nel caso specifico, le testimonianze rese dagli studenti che frequentavano la stessa classe di risultano essere precise, dirette e _1 coerenti tra loro, pertanto sicuramente credibili. Questi, infatti, trascorrevano insieme a
[...]
l'intera giornata scolastica ed assistevano a tutto ciò che poteva accadere durante _1
l'orario di scuola, a differenza dei professori, la cui permanenza è solitamente contenuta alle ore di lezione, sicché è facile presupporre che gli stessi avessero una visione parziale dei comportamenti tenuti da alcuni alunni e in generale dalla classe. Si osserva poi che dalle deposizioni dei testi e emerge che gli insegnanti erano presenti durante gli Pt_3 Parte_4
pag. 18/27 episodi di derisione, offese e minacce, ma non sempre intervenivano a tutela di . _1
Ciò dimostra che la scuola era a conoscenza del clima ostile nei confronti di e non _1 ha adottato misure tempestive o sufficienti per arginare la situazione. Entrambi i genitori di
(il cui legame di parentela con il danneggiato, non necessariamente ne mina _1
l'attendibilità in mancanza di un diretto interesse alla decisione), hanno dichiarato in sede testimoniale di avere segnalato al Preside e agli insegnanti la situazione e i disagi vissuti dal loro figlio a scuola allorché lo stesso veniva infastidito da altri ragazzi;
il padre, ha affermato di essere stato presente quando il Preside, dopo la sua segnalazione si era recato in classe per riprendere gli alunni e la madre, ha riferito, CP_3 Pt_1 Testimone_2 che era andata a parlare con l'insegnate di sostegno del ragazzo - perché dopo l'accaduto del 24.1.2018 lo stesso, al momento di tornare a scuola dopo quasi due mesi passati a casa, manifestava ansia e paura di rappresaglie nei suoi confronti da parte di , e CP_3 CP_2
- ma la docente le disse che “non era bullismo quello che era successo a , Pt_1 _1 così sminuendo un episodio molto grave che proprio il corpo docenti nel rispetto del ruolo istituzionale ricoperto aveva il dovere di evitare vigilando adeguatamente così da eludere l'insorgenza di una situazione di pericolo e salvaguardare in maniera concreta ed effettiva l'incolumità fisica e psicologica degli alunni, a prescindere dagli sportelli di ascolto. Pertanto, si ritiene che le deposizioni dei docenti e del Preside, non sono in grado di sovvertire l'esito dell'istruttoria, che ha fatto emergere con chiarezza e coerenza la dinamica degli episodi subiti da come da questi denunciati, fatti pacificamente verificatisi _1 all'interno dell'Istituto e durante l'orario scolastico ed i precettori ( e per essi il CP_4 convenuto) per vincere la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. non hanno dato prova di non aver potuto evitare il fatto dannoso che consiste nella dimostrazione che l'evento fu imprevedibile o inevitabile. La Suprema Corte ha infatti dettato un importante principio di diritto: “il precettore od il maestro d'arte, per liberarsi dalla presunzione di colpa posta a loro carico dall'art. 2048 c.c., hanno l'onere di provare che né loro, né alcun altro precettore diligente, ai sensi dell'art. 1176, comma secondo cc. avrebbe potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno” (Cass. 14216/2018).
22. Nella vicenda in esame, volendo circoscrivere i vari comportamenti illeciti ai fatti più gravi e pericolosi per l'incolumità fisica della vittima, deve evidenziarsi come all'episodio riferito dall'attore e confermato dal teste del tentativo di simulare un suo defenestramento Pt_3 dall'aula dopo averlo afferrato mani e piedi, la classe era priva di vigilanza infatti non c'erano insegnanti o personale scolastico a sorvegliare;
all'episodio del 24.1.2018, erano presenti in aula due insegnanti evidentemente entrambe del tutto distratte dalla compilazione del registro elettronico delle presenze, che quindi omettevano totalmente di vigilare sulla sicurezza e incolumità degli allievi nonostante si trattasse di una “classe problematica” con tre alunni con insegnanti di sostegno, un alunno con BES (acronimo di: bisogni educativi speciali), quindi con “accentuata eterogeneità di comportamenti e situazioni critiche che rendono difficoltosa la normale attività didattica”, “ mancanza di rispetto reciproco tra
pag. 19/27 alunni e professori” come dichiarato dalla coordinatrice di classe prof. nella Persona_6 sua relazione alla Dirigente scolastica e confermato anche dalla relazione a firma della prof. Loredana Pezzopane alla Dirigente che parla di classe disomogenea dove “gli alunni
, e hanno un atteggiamento disinvolto e CP_2 Controparte_3 Parte_1
“fuori dalle righe” nei confronti dei compagni più silenziosi e tranquilli “ - per cui a ben vedere mentre, l'attore/odierno appellato è stato in grado di dimostrare che i vari episodi e da ultimo il fatto del 24.1.2015 si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con la scuola, quest'ultima (e per essa il ) non ha fornito la prova liberatoria, richiesta CP_4 dall'art. 2048 c.c., che il danno è stato determinato da causa ad essa non imputabile, né dell'impossibilità, per gli insegnanti come per qualsiasi altro precettore diligente, di poter evitare il danno verificatosi, cui ne consegue la responsabilità per culpa in vigilando, così come correttamente statuito nell'impugnata sentenza che quindi sul punto non merita emenda, a nulla rilevando l'adozione da parte dell'Istituto scolastico della sospensione inflitta a carico dei tre alunni soltanto dopo che la vittima aveva subito l'ennesimo atto di violenza dopo un lungo periodo di comportamenti prevaricatori e vessatori, in quanto compito della scuola era quello di tutelare l'alunno (all'epoca ancora minorenne), adempiendo all'obbligo di controllo e vigilanza prima che si verificasse la situazione di pericolo, e non intervenendo solo in un momento successivo.
23. Anche, le censure mosse avverso la sentenza di primo grado - per avere il Giudice fondato l'accoglimento della domanda dell'attore sulla CTU medico-legale benché il perito d'ufficio, abbia – secondo gli appellanti - omesso di verificare, l'esistenza del nesso causale tra i fatti denunciati ed il presunto danno subito da nonché lo stato di Controparte_1 salute preesistente di quest'ultimo, dando per acclarati gli atti di bullismo in quanto accertati nella sentenza penale del Tribunale dei minorenni e nonostante le critiche mosse avverso l'elaborato peritale da tutti i convenuti - non appaiono condivisibili per le ragioni di seguito esposte.
24. Deve infatti osservarsi che secondo costante indirizzo giurisprudenziale, il giudice quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742 del 2022; n. 1815 del 2015). Una volta quindi che sia intervenuta la confutazione da parte del CTU delle osservazioni di parte, l'esistenza del requisito motivazionale è garantita dal recepimento di una relazione di consulenza che quelle osservazioni abbia confutato. (Cass. 12195/2024). Va poi evidenziato che tutte le critiche pag. 20/27 rivolte dalle parti appellanti all'accertamento peritale d'ufficio ricalcano sostanzialmente le osservazioni già mosse dai rispettivi consulenti di parte (Dott.ssa Persona_7 per , Dott. per e , Dott.ssa Parte_1 Persona_8 CP_2 Controparte_3
per e riproposte dai convenuti anche negli scritti Persona_9 CP_5 conclusionali di primo grado, a cui il CTU, dott.ssa con l'ausilio Persona_10 della dott.ssa (psichiatra), ha in modo esauriente e motivatamente risposto, Persona_11 confermando le precedenti conclusioni raggiunte, escludendo patologie pregresse in capo al periziato, non essendoci documentazione attestante eventuali malattie psichiche preesistenti, non riconducibili neppure alla grande timidezza ed inibizione del e confermando _1 la derivazione del danno psicologico dagli episodi di bullismo subiti ed affermando quanto segue: “Nell'effettuare la valutazione del caso in esame la sottoscritta CTU ha tenuto conto di quanto segue:
il signor era portatore di una vulnerabilità caratteriale, ma non di stati patologici _1 preesistenti, come dimostrato anche dal conseguimento della patente di guida e soprattutto del porto d'armi;
- il bullismo subito ha determinato un'alterazione dello stato psichico -inquadrata dalla dottoressa in un Disturbo Post-Traumatico da Stress, di entità clinica moderata, a Per_11 seguito di visita psichiatrica e somministrazione di test specifici
- il funzionamento sociale della persona risulta molto compromesso: il sig. , _1 infatti,si è rifugiato nell'ambiente domestico, rinunciando progressivamente ad una serie di attività, compresa la prosecuzione degli studi, la ricerca di un lavoro o relazioni sociali, proprio per evitare l'insorgenza dei sintomi rievocativi (ritiro sociale e lavorativo); la Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente Per_12 [...]
, 2015e le Linee guida per la valutazione medico-legale del danno Controparte_11 alla persona in ambito civilistico 2016 prevedono per il “Disturbo post-traumatico Pt_5 da stress lieve complicata o moderata” un danno biologico pari al 16-20% e per la “forma moderata complicata o grave” un danno biologico dal 21 al 25%;
- essendo il signor portatore di una forma di Disturbo Post-Traumatico da Stress, _1 di entità clinica moderata non complicata, ma con marcate ripercussioni socio-lavorative, si è ritenuta congrua la valutazione de 20%in termini di danno biologico.”
25. Occorre peraltro precisare che il Giudice di primo grado ha aderito alla CTU per la determinazione del danno risarcibile e per la liquidazione dello stesso ma in ogni caso ha preliminarmente riconosciuto la sussistenza dei comportamenti illeciti (atti di bullismo) perpetrati da , e in danno di sulla CP_2 Parte_1 Controparte_3 _1 base delle dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio civile, a prescindere dalla sentenza penale minorile (comunque utilizzabile nel giudizio civile come prova atipica) e quindi svolgendo un autonomo accertamento della sussistenza dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
pag. 21/27 26. Dal colloquio clinico effettuato dal periziando con la psichiatra dott.ssa Persona_11
(ausiliaria della CTU dott.ssa e dalle scale di valutazione allo stesso Per_2 somministrate nonché dalla documentazione presentata (relazione specialistica psichiatrica del 25/02/2019 a firma del dott. è stata raggiunta dalla specialista la conclusione Per_13 che: “ Il sig. presenta una diagnosi di “Disturbo post-traumatico da Controparte_1 stress” secondo i criteri diagnostici del DSM-V, insorti in seguito agli atti di bullismo subiti per lungo tempo in ambiente scolastico a partire dal 2012. Il disturbo si è protratto fino ad oggi, con lieve miglioramento della sintomatologia complessiva, ma non andando incontro a remissione totale, assumendo quindi le caratteristiche di cronicità e attestandosi su un livello di gravità complessivamente moderato.” Il CTU ha quindi chiaramente affermato che, pur essendo un ragazzo sensibile in precedenza non aveva Controparte_1 manifestato alcun disturbo psichico, non potendo considerarsi tale il disturbo dell'apprendimento a tipo dislessia e disgrafia, diagnosticato quando il giovane era in seconda media e per il quale usufruiva del sostegno scolastico, e ha quindi ritenuto che “gli atti di bullismo subiti abbiano inciso in maniera preponderante sul determinismo del quadro clinico e che le vicende vissute abbiano superato le soggettive possibilità di adattamento del soggetto, producendo un vero e proprio disturbo psichico”, inquadrato come “disturbo post traumatico da stress di entità clinica moderata”, e valutato, i base ai più comuni barèmes di riferimento nella misura del 20% in termini di c.d. danno biologico permanente e con danno biologico temporaneo come riconosciuto dall'ausiliare d'ufficio (p.17 perizia). Sicché non può essere messa in discussione l'esistenza di un nesso di causa tra la condotta vessatoria posta in essere per lungo tempo in ambiente scolastico dai convenuti e e le conseguenze dannose riportate da CP_8 CP_3 _1
a questa riconducibili, risultando quindi coerente, corretto e pienamente condivisibile
[...]
l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata.
27. L'appellante contesta poi la erroneità ed ingiustizia della sentenza CP_2 impugnata laddove il Giudice di Prime Cure non si è pronunciato in merito alla domanda dal medesimo proposta in cui chiedeva di accertare il grado di colpa dei diversi soggetti chiamati a rispondere dei danni lamentati dall'attore, con quantificazione delle quote di rispettiva responsabilità, sul rilievo che egli era entrato nella classe frequentata da _1 soltanto nell'anno scolastico 2014-2015 rimanendovi solo fino al 24.01.2015 (e dunque per circa quattro mesi) per cui non poteva essere ritenuto responsabile per episodi avvenuti in un arco temporale di due anni e mezzo ai quali non era stato presente. Anche la Compagnia di assicurazione impugna la sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna CP_5 solidale delle parti ed ha richiesto una declaratoria di preciso riparto, in misura percentuale, della responsabilità delle parti soccombenti.
28. Le doglianze non possono trovare accoglimento. È infatti principio consolidato che: “La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal
pag. 22/27 vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti” (Cass. 5475/2023; Cass. 21664/2005)
29. Nel caso di specie, i convenuti/chiamati in causa ( e , odierne parti CP_2 CP_5 appellanti, si sono limitati a chiedere genericamente in primo grado che venisse “graduato” l'eventuale risarcimento alle percentuali delle singole responsabilità ( per anche CP_5
a carico del medesimo attore),, senza proporre alcuna azione di regresso, né formulare un'espressa domanda nei confronti degli altri convenuti. Pertanto, essi saranno tenuti a rispondere tutti per l'intero nei confronti dell'attore, ciò che deriva dal vincolo di solidarietà passiva che lega i corresponsabili, senza necessità per il giudice di dover quantificare in percentuale la quota di responsabilità ai singoli ascrivibile, la cui graduazione non può semmai che restare affidata alla regola residuale posta dall'art. 2055 comma 3 c.c.. Dal principio di diritto riportato, ne discende quindi, che le difese svolte dall'appellato , CP_2 secondo cui il suo apporto causale rispetto agli accadimenti occorsi sarebbe stato del tutto marginale, a fronte del breve periodo di frequentazione dell'Istituto scolastico, non sortiscono alcun effetto giuridico ai fini della ripartizione della responsabilità nei confronti dell'appellato , anche in considerazione della sua attiva partecipazione, nel lasso _1 temporale di frequentazione della scuola, agli atti di bullismo più seri e significativi come risulta dalle esaminate prove testimoniali.
30. L'appellante incidentale lamenta poi l'erroneità della sentenza anche in ordine alla CP_2 quantificazione del danno avendo il Giudice di prime cure riconosciuto all'attore la componente “soggettiva morale” benché non richiesta, ma anche tale doglianza è priva di pregio e non può essere condivisa.
31. Invero, il giudice di primo grado per liquidare il danno, si è avvalso delle Tabelle di Milano, le quali contemplano il punto di invalidità permanente come comprensivo della liquidazione del danno biologico e di quello provocato dal dolore e dalla sofferenza soggettiva (c.d. danno morale); (Cass. 21630/2023; Cass.6444/2023; 5119/2023). Pertanto, in difetto del riconoscimento del diritto ad una particolare personalizzazione del danno, il danno morale è stato liquidato all'interno della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, previsto appunto nella richiamata Tabella avendo l'attore richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, con formula onnicomprensiva, il risarcimento di tutti i danni subiti.
pag. 23/27 È fermo principio di diritto, richiamato anche più di recente dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 24647/2023 che: “in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta” (Cass. 20643/ 2016; Cass. 17879/ 2011; Cass. 22514/ 2014), inoltre,” laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal "petitum" le voci non menzionate” (Cass. 15523/2019). Ne discende quindi l'infondatezza della censura formulata sul punto che deve essere quindi respinta.
32. L'appellante ha poi censurato la sentenza nella parte in cui sono stati riconosciuti CP_2 dal 24.01.2015 rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo, sul rilievo che, allorquando la liquidazione del danno avviene all'attualità, ovvero attraverso l'utilizzo - come nel caso di specie- delle apposite tabelle di ultima edizione, non solo la rivalutazione non è necessaria ma la mora deve essere stabilita dal Giudice secondo i criteri fissati da SS.UU. n.1712 del 17.02.1995, applicando un saggio di interesse -non necessariamente legale- sul credito devalutato al momento dell'illecito, al fine di evitare indebite duplicazioni. Inoltre, poiché per le obbligazioni di valore non esiste norma che prevede il pagamento di interessi quale effetto automatico della mora, il risarcimento dello specifico pregiudizio non è in re ipsa: con la conseguenza che, non trattandosi di danno presunto per legge ma di danno che deve essere allegato e provato, ben può essere negato dal Giudice in considerazione delle peculiarità del caso concreto, non avendo l'attore formulato espressa domanda e, soprattutto, non avendo dimostrato il pregiudizio derivante dal ritardato pagamento né, tantomeno, l'attitudine ad investire i propri risparmi.
33. La doglianza è fondata nei limiti di seguito esplicitati. La Suprema Corte ha costantemente affermato che: “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (ex multis: Cass. n. 11899/2016), inoltre gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli al saggio legale dalla data dell'evento "sulla somma devalutata alla medesima e quindi annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT ", criterio che esclude la mera sommatoria delle poste. La
pag. 24/27 giurisprudenza di vertice ha poi chiarito che : “nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è sempre implicitamente inclusa anche la richiesta di riconoscimento, sia degli interessi compensativi, sia della rivalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - ed il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altra anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò incorrere in ultrapetizione (Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n.39376; Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n.24468)”(Cass. 26929/2024).
34. Nella fattispecie, avendo il Giudice di primo grado determinato l'importo da liquidare sulla base delle vigenti Tabelle di Milano la somma dovuta a titolo di risarcimento è stata quantificata all'attualità pertanto non era necessario procedere alla sua rivalutazione, mentre gli interessi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma previamente devalutata alla data dell'illecito (24.01.2015) e poi rivalutata di anno in anno sino al soddisfo. La sentenza va dunque modificata solo in parte qua secondo il criterio enunciato.
35. La valutazione complessiva dell'esito del giudizio, stante il carattere marginale dell'accoglimento del motivo di gravame proposto da inerente il corretto CP_2 computo della rivalutazione e degli interessi sulla somma dovuta in favore di _1
le spese di lite in virtù del criterio della soccombenza sono poste a carico degli
[...] appellanti , , e degli appellati Parte_1 CP_2 Controparte_5 [...]
, in persona del pro e in Controparte_4 _12 _13 Controparte_3 solido tra loro e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi de D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata con esclusione della fase istruttoria non tenutasi in questo grado di giudizio (si vd. Cass. 7343/2025) e considerato che nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato al difensore un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 20147/2013; Cass. 22883/2015).
36. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale
[...]
(ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato), Pt_1
e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_5 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
37. La parziale fondatezza del gravame proposto da esclude la sussistenza dei CP_2 presupposti processuali per il versamento da parte sua dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
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P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , sull'appello incidentale proposto da e Parte_1 CP_2 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 410/2023 del Controparte_5
Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 07.06.2023, resa nel giudizio civile rg. 2583/2019, ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_5
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da -che per il CP_2 resto viene respinto - ed in parziale modifica della sentenza impugnata, che per il resto viene confermata, dispone che sulla somma di €. 83.584,75 dovuta a titolo di risarcimento danni da , e dal Controparte_3 Parte_1 CP_2 Controparte_4
in solido tra loro, in favore di già rivalutata alla data della
[...] Controparte_1 sentenza di primo grado, sono dovuti gli interessi legali secondo i criteri indicati al punto 34 della motivazione.
- Condanna gli appellanti , , in persona del Parte_1 CP_2 Controparte_5 legale rapp.te p.t. e gli appellati , in persona del Controparte_4
tempore e in solido tra loro al pagamento in favore _14 Controparte_3 dell'appellato delle spese di giudizio, che liquida, nella misura Controparte_1 complessiva di € 19.767,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti - ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato- e in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_5 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio de 3 giugno 2025 tenuta in videoconferenza.
Il Giudice ausiliario estensore pag. 26/27 avv. Maria Luisa Martini
Il Presidente
dott.ssa Silvia Rita Fabrizio
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