Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n° 874/23 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 15 aprile 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 874/23 R.G.L. e vertente
TRA
c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni, c.f. C.F._1 E
pec , fax 090 5724777, con domi-
[...] Email_1 cilio eletto in Messina, Via Armeria 1, presso la sede dell'avvocatura dell'ente -
Appellante
CONTRO
–Appellata contumace Controparte_1
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1249 pronunciata in data 15 giugno 2023
CONCLUSIONI
in riforma parziale della sentenza impugnata, rigettare la domanda di con- Pt_1 troparte con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e condanna al risarcimento ex art. 96 comma 2 c.p.c. - In via istruttoria, or produzione in giudi- zio, da parte appellata, dell'estratto conto storico del c/c postale su cui è stato effet- tuato il pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, , lavoratrice iscritta Controparte_1 negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, narrava di avere lavorato alle dipendenze della cooperativa agricola "Oceania" per 102 giornate nel
2018, e di avere percepito indennita di malattia e maternità. Lamentava che l Pt_1 con quattro provvedimenti del 5 novembre 2020 pervenuti "in data notevolmente successiva", aveva chiesto la restituzione di 923,44 + 354,82 + 885,91 + 212,43 euro, erogati per tali prestazioni in quanto il periodo lavorativo sopra indicato era stato cancellato. Chiedeva dichiararsi inesistente il diritto dell al recupero di Pt_1
tali somme.
Resistendo l con sentenza n° 1249 depositata in data 15 giugno 2023 il giu- Pt_1 dice di primo grado ha accolto il ricorso.
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023. La Pt_1 causa è stata trattata con le forme dell'art. 127ter c.p.c.
Con ordinanza del 17 luglio 2024 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
. Con successiva ordinanza del 13 dicembre 2024 l è stato onerato CP_1 Pt_1 di produrre documentazione.
Depositate note di trattazione scritta entro il 15 aprile 2024, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha ritenuto decisiva la mancanza di prova dell'effettivo pagamento delle prestazioni, considerando assorbite le restanti doglianze della la quale CP_1 aveva in ricorso negato di averle ricevute.
Al contrario di quanto accaduto in numerosi analoghi procedimenti curati dallo stesso studio legale che assiste la in questo giudizio, nessuna ammissione CP_1 dell'avvenuta erogazione delle prestazioni può essere ricavata dal tenore dei ricorsi amministrativi contro le lettere di ripetizione, perché la vi si limitava a con- CP_1 testare il disconoscimento del diritto alle prestazioni.
Va anche preso atto che l nel costituirsi in primo grado, non ha speso un solo Pt_1 rigo per affermare l'effettiva erogazione di tali somme, concentrandosi esclusiva- mente sulla legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro e dunque sull'i- nesistenza del diritto alle prestazioni.
Solo con l'atto di appello per la prima volta l produce un prospetto di paga- Pt_1 mento della prestazione malattia 2019, che costituisce tuttavia mero atto interno e pertanto è da considerare semmai una allegazione circostanziata, ma non una prova documentale a suo favore. L chiede infatti che questa Corte ordini alla appel- Pt_1 lata di produrre in giudizio l'estratto del proprio conto corrente postale ove le somme sarebbero state assegnate.
Quella di avvenuto pagamento non è eccezione in senso proprio ma una mera difesa, che può essere fatta presente anche per la prima volta in appello (per tutte
Cass. sez. II 9965/2016). Non essendosi costituita la non può però essere CP_1 invocata la non contestazione dell'allegazione documentale come motivo per dare come assodato il pagamento, né la contumacia consente di invertire l'onere della prova addossando alla quello di provare la mancata erogazione. CP_1
L è stato pertanto invitato con ordinanza 13 dicembre 2024 a integrare la Pt_1 documentazione entro il termine del 17 marzo 2024, autorizzandolo a richiedere a la documentazione relativa ai versamenti, che dalla distinta Controparte_2 n° 874/23 R.G.L.
prodotta risulterebbero con valuta 30 dicembre 2019 e importi di 836,22, 331,19,
808,41 e 197,02 euro. L'istituto non ha ottemperato.
Il ricorso va pertanto rigettato. Non essendosi costituita la appellata, non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite. Poiché il presente appello è stato introdotto in data successiva al 30 gennaio 2013, si applica l'art. 13 comma 1quater d.P.R. n° 115 del
2002, introdotto dalla legge di stabilità per il 2013.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023 dall
[...] contro , avverso la sen- Parte_1 Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1249 pronunciata in data 15 giugno 2023, rigetta l'appello. Nulla per le spese. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma
1quater T.U. 115/2002 ai fini del contributo, se dovuto.
Messina 16 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)