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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/07/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1092/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] l'[...], residente in [...](c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio C.F._1 dell'avvocato Tonella Dessì, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
Ricorrente
Contro
l' contumace Controparte_1
Convenuto
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “A) Accertare e Dichiarare, non dovute le somme, richieste dall' e corrisposte da per contributi I.V.S. CP Parte_1
COLTIVATORI DIRETTI ANNI 2020/2021/2022, nei limiti delle agevolazioni di cui alla legge 205/2017 conseguentemente e per l'effetto
B) Condannare l' alla ripetizione delle predette somme nei limiti delle CP agevolazioni di cui all'art.1, comma 117 e 118 legge 27.12.2017 della legge 205/2017, ovvero l'intera somma per l'anno 2020, il 66% per l'anno 2021 e infine il 50% per
l'anno 2022, oltre a quelle per sanzioni e interessi come per legge;
C) Con vittoria di spese ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto difensore”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.4.2024 la signora ha convenuto Parte_1 in giudizio l' per sentirsi accogliere le conclusioni sora trascritte. CP
A fondamento della domanda ha esposto quanto segue.
pagina 1 Ha allegato di essere titolare di un'azienda agricola, matricola 0976125, in seguito alla partecipazione all'apposito corso professionale, con il quale aveva acquisito la qualifica di I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale).
Ha quindi allegato che in data 29 giugno 2018 aveva richiesto all' l'iscrizione CP alla gestione Previdenza Lavoratori Agricoli Autonomi (Prot. CCIAA 2640/2018), e che, ai sensi dell'art. 1, commi 117 e 118, della Legge 27.12.2017 n. 205, una volta effettuata l'iscrizione, quale I.A.P., ella aveva diritto di beneficiare dell'esonero dei contributivi agricoli ivi previsti.
Sul punto, ha affermato di possedere tutti e tre i requisiti previsti dalla citata norma, ovvero:
a) iniziare una nuova attività agricola imprenditoriale dal 1° dicembre 2018 al 31 dicembre 2018;
b) non avere più di 40 anni d'età;
c) essere titolare della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).
Parte ricorrente ha quindi allegato che l' , a mezzo p.e.c. del 17.3.2022, le aveva CP trasmesso, in allegato, il provvedimento di invito a regolarizzare relativo al DURC in istruttoria presso la sede di Cagliari. Il provvedimento conteneva la richiesta di pagamento dei contributi I.V.S. COLTIVATORI DIRETTI ANNI 2020/2021.
La ricorrente aveva provveduto al pagamento delle somme richieste per contributi
I.V.S. COLTIVATORI DIRETTI ANNI 2020/2021 al solo fine del rilascio regolare del
DURC, precisando, mediante comunicazione a mezzo p.e.c. del 24.3.2022, che i pagamenti in oggetto non costituivano riconoscimento del debito.
Successivamente l' , con altro invito a regolarizzare datato 16.8.2022, aveva CP richiesto alla ricorrente il pagamento di contributi e sanzioni per un totale di euro
1.334,91, di cui euro 938,46 per periodo 1/2021 ed euro 336,45 per periodo 1/2020.
Con nota a mezzo posta elettronica del 29.8.2022 la ricorrente aveva segnalato all'Istituto di aver già proceduto alla regolarizzazione dei contributi per gli anni
2020/2021.
L' , con nota 30.8.2022, aveva specificato che la precedente richiesta CP riguardava la 1° rata 2020 e la 1° rata 2021 escluse precedentemente perché sospese a seguito di domanda di esonero contributivo art. 16 e 16 bis D.L. 137/2020.
A seguito di domanda di esonero contributivo ex artt. 16 e 16 bis D.L. 137/2020 la ricorrente aveva usufruito di un esonero per euro 513,55 per l'anno 2020 attribuito alla terza rata ed importo pari a 0,00 per l'anno 2021 (doc.7/7bis).
pagina 2 Successivamente, con altro invito a regolarizzare, datato 8.11.2022, l' aveva CP nuovamente richiesto il pagamento di contributi e sanzioni per un totale di euro
1.380,08, ovvero euro 974,17 per il periodo 1/2021 ed euro 405,91 per il periodo
1/2020. Quindi sempre per lo stesso periodo, la ricorrente aveva provveduto al pagamento delle somme richieste per i detti contributi I.V.S. COLTIVATORI
DIRETTI ANNI 2020/2021 specificando ancora una volta, a mezzo p.e.c. del
16.11.2022, che i pagamenti in oggetto non costituivano riconoscimento del debito, avendo ella provveduto al pagamento al fine del rilascio del DURC.
La ricorrente aveva inoltre ricevuto l'avviso di addebito n. 32520220003234414000 con richiesta di pagamento per le predette somme che, a seguito di formale segnalazione, era stato oggetto di sgravio.
Con atto datato 1.8.2023, inviato a mezzo p.e.c. in data 3.8.2023 per il tramite del proprio avvocato, la ricorrete aveva richiesto all' la revoca e l'annullamento dei CP provvedimenti contenenti l'invito a regolarizzare la posizione per gli anni 2020 e 2021
e, contestualmente, a provvedere alla ripetizione delle somme pagate, a mezzo F24, nei limiti delle agevolazioni di cui alla legge n. 205/2017.
Con nota a mezzo p.e.c. dello stesso 3.8.2023, l' aveva respinto tale richiesta. CP
Parte ricorrente ha quindi ribadito che la richiesta, da parte dell' , del CP pagamento dei contributi per gli anni 2020, 2021 e 2022 violava quanto disposto dalla
Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, commi 117 e 118, nei limiti in essa indicati.
Nello specifico, ai sensi della citata legge, ella aveva diritto al riconoscimento dell'esonero dell'accredito contributivo come segue: per l'anno 2020, all'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo;
per l'anno 2021, all'esonero dal versamento del 66% dell'accredito contributivo;
infine, per l'anno 2022, all'esonero del versamento del 50% dell'accredito contributivo.
Parte ricorrente ha inoltre osservato come questo Tribunale, con sentenza n.
304/2023 del 1.3.2023, avesse già riconosciuto sussistere in capo alla medesima tutti i requisiti per usufruire delle agevolazioni contributive di cui alla citata legge, avendo annullato l'avviso di addebito emesso dall' , sede di Cagliari, portante la richiesta CP di pagamento di somme per CONTRIBUTI I.V.S. COLTIVATORI DIRETTI, per il diverso periodo 2018-2019.
Tale sentenza, ritualmente notificata all' , non era stata dallo stesso CP impugnata.
2. L' non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione in seguito al deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
pagina 3 ********
4. Il ricorso è fondato, per i motivi che di seguito si espongono.
L'art. 1, comma 117, della citata L. n. 205/2017 dispone quanto segue: “Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento
e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L provvede, con le risorse CP umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze”.
Il successivo comma 118 dispone che “Le disposizioni di cui al comma 117 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»”.
Come già accertato di questo Tribunale con la citata sentenza n. 304/2023, pubblicata il 1.3.2023, la ricorrente ha dimostrato di possedere tutti i requisiti per aver diritto agli sgravi contributivi di cui alla predetta norma.
Ella, infatti, in seguito alla partecipazione al corso, ha acquisito la qualifica di I.A.P. ed è titolare di un'azienda agricola (matricola 0976125) dal 2018. Inoltre, in data 29 giugno 2018, all'età di trentacinque anni, si è iscritta alla gestione Previdenza
Lavoratori Agricoli Autonomi.
Di conseguenza, ella ha diritto:
• per l'anno 2020, all'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo;
• per l'anno 2021, all'esonero dal versamento del 66% dell'accredito contributivo;
pagina 4 • per l'anno 2022, all'esonero del versamento del 50% dell'accredito contributivo.
Avendo ella versato i contributi richiesti dall' per tali periodi, con riserva di CP ripetizione, la ricorrente ha quindi diritto alla ripetizione delle somme, come richiesto.
Si osserva infine che l' , rimanendo contumace, non ha allegato la sussistenza di CP fatti impeditivi ovvero estintivi dell'avversa pretesa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della vigente tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore della causa (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che sostanzialmente non si è svolta, e con liquidazione dei compensi per le altre fasi ai valori prossimi a quelli minimi, in ragione della natura non complessa della controversia e dell'assai limitata attività processuale svolta.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la causa viene decisa unicamente in base alle produzioni di cui al ricorso.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara non dovute le somme, richieste dall' e corrisposte da CP
, per contributi I.V.S. coltivatori diretti per gli anni 2020, 2021 e 2022, Parte_1 nei limiti delle agevolazioni di cui all'art. 1, commi 117 e 118, della Legge n.
205/2017, e, per l'effetto, condannare l' alla ripetizione delle predette somme CP come segue: l'intera somma per l'anno 2020; il 66% per l'anno 2021; il 50% per l'anno
2022; oltre a quelle corrisposte per sanzioni e oltre interessi come per legge;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro CP
1.900,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Tonella
Dessì.
Cagliari, 16.7.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 5