CA
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
La Corte di Appello di Ancona, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio, allo scadere dei termini assegnati ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 178/2024 r.g. sezione lavoro, vertente
TRA in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti Parte_1 in atti dall'Avv. Giannicola Scarciolla del Foro di Teramo
Appellante
E
, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv.Alessandro Controparte_1
Leonardi
Appellato
contumace Controparte_2
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 maggio 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del 19 aprile 2024 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato l'opposizione proposta da essa Società avverso il decreto ingiuntivo notificatole ad iniziativa di per il pagamento della somma di euro 32.280,65 a Controparte_1 titolo di TFR non corrisposto, oltre accessori di legge e spese di lite. Ha dedotto l'appellante l'errore del primo giudice nell'interpretare l'art. 2112 c.c., pacifica essendo la circostanza che l'affitto dell'azienda, di cui era già dipendente , dovesse ritenersi inefficace ex tunc, in Controparte_1
quanto i locali in cui si svolgeva l'attività dell'azienda affittata, gravati da ipoteche giudiziali derivanti dalla trascrizione di decreti ingiuntivi, erano stati oggetto di “aggressione” da parte di creditori della concedente LL IT & C. S.a.s. e tale circostanza aveva fatto venire meno un elemento essenziale per il corretto esercizio dell'intera attività aziendale;
che, infatti, il custode giudiziario della procedura esecutiva immobiliare aveva comunicato la disdetta del contratto di affitto di azienda ed il Giudice dell'Esecuzione aveva adottato il provvedimento di liberazione dell'immobile, così che restava l'unico soggetto obbligato per i crediti di lavoro Controparte_2
vantati dai propri dipendenti, incluso il credito vantato dalla dipendente ceduta . Controparte_1
In proposito, l'appellante ha evidenziato che all'epoca della stipula dell'atto di affitto di azienda
(22.10.2014) l'ipoteca giudiziale era stata già iscritta (luglio e settembre 2014), così che gli immobili in parola dovevano ritenersi già esclusi dal complesso cedente, essendo gli stessi oggetto di verosimile aggressione e trasferimento a terzi per effetto della vendita all'asta, con obbligo di liberazione da parte della società cessionaria;
che detta circostanza rendeva certamente invalido ex tunc il contratto di affitto di azienda intercorso tra le due Società, in difetto del requisito di preesistenza, ex art. 2112 c.c., di una struttura organizzativa funzionalmente autonoma;
che l'invalidità della cessione d'azienda comportava il perdurare in capo all'originario cedente della titolarità del rapporto di lavoro dedotto in causa, con ogni conseguenza in ordine all'obbligo di pagare il TFR, a tal fine diventando irrilevanti sia il licenziamento comminato dalla cessionaria che l'intervenuta conciliazione. L'appellante ha, inoltre, censurato la decisione del Tribunale di escludere che nella fattispecie in esame ricorresse un'ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., vero essendo, invece, che il contegno reticente del cedente, pienamente consapevole delle ipoteche iscritte e del plausibile pignoramento immobiliare, aveva integrato gli estremi del reato di cui all'art. 640 c.p., e che di conseguenza la radicale invalidità ex tunc della cessione d'azienda aveva impedito il sorgere del rapporto di lavoro tra essa cessionaria e la dipendente ceduta. L'appellante ha, infine, criticato l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di manleva avanzata da essa Società nei confronti di , ritualmente chiamato in causa nella veste di debitore solidale. Controparte_2
L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda proposta in primo grado o, in subordine, condannarsi a tenere indenne essa Controparte_2
da ogni conseguenza economica pregiudizievole derivante dall'accoglimento delle domande CP_3
proposte dal;
il tutto con vittoria di spese di lite. Persona_1
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
non si è costituto. Controparte_2
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non costituito nel presente Controparte_2
grado di giudizio sebbene ritualmente citato.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Incontestato lo storico evolversi della vicenda traslativa dedotta in causa ed ogni profilo fattuale ad essa inerente, le censure di cui all'odierno gravame si appuntano esclusivamente sulla statuizione del Tribunale, che dalla dedotta radicale invalidità ab origine del negozio di affitto di azienda non avrebbe fatto discendere la conseguente improduttività di qualsiasi effetto giuridico, incluso il sorgere in capo alla Società cessionaria del vincolo di solidarietà sancito dall'art. 2112
c.c., rispetto al pagamento delle spettanze retributive maturate dall'originaria ricorrente.
Il Collegio ritiene corretta la soluzione adottata dal primo giudice, essendo la fattispecie soggetta alle previsioni dell'art. 2112 c.c., rispetto alla tutela dei diritti patrimoniali del lavoratore ceduto, ed in particolare rispetto al vincolo di solidarietà passiva, ivi sancito, tra cedente e cessionario per tutti i crediti retributivi maturati dal prestatore al tempo del trasferimento.
Al riguardo, occorre in primo luogo chiarire che, in base ad un consolidato ed affatto condivisibile orientamento dei Giudici di legittimità, “La fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art.2112 cod. civ. ricorre tutte le volte che, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato (nella specie, locazione e non affitto d'azienda) essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione delle condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso di beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima, costituendo un indice probatorio di tale continuità l'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali. (Cass.,
Sez. Lav., Sentenza n. 12771/2012).
In particolare, è stato elaborato dalla Suprema Corte il principio, ormai ratificato in forma di
Ordinanza, secondo cui “In materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua
l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento” (Cass.,sez. Lav. sent.
n. 23765/2018; Cass., Sez. Lav,. Ord.n. 23242/2023).
Ebbene, posto che risulta ammessa dallo stesso appellante, dunque pacifica e non richiedente prova a carico della lavoratrice ceduta, la circostanza che ha proseguito l'attività Controparte_2 oggetto dell'azienda in un primo tempo ceduta in affitto a e successivamente Parte_1
riacquistata per effetto della disdetta del contratto per scadenza naturale al 22 ottobre 2016 (cfr. comunicazione del 24 marzo 2016 inviata a dal custode giudiziario della Parte_1 procedura esecutiva immobiliare, in ottemperanza alle disposizioni del Giudice dell'Esecuzione), risulta del tutto irrilevante l'eventuale profilo di inadempienza dell'originaria cedente agli obblighi dedotti nel contratto di affitto d'azienda, in quanto la vicenda obbligatoria intercorsa tra cedente e cessionaria non determina il venir meno della solidarietà passiva di queste nei riguardi della lavoratrice, rispetto al credito da TFR medio tempore maturato.
D'altro canto, la produzione documentale in atti non rivela l'esistenza di cause di nullità o di inefficacia ex tunc del contratto di trasferimento d'azienda in discorso, vero essendo, al contrario, che la menzionata disdetta del contratto per scadenza naturale ne attesta il fisiologico corso e la piena vincolatività per entrambi i contraenti fino al momento della risoluzione.
Altrettanto irrilevanti ai fini dell'operatività dell'art. 2112 c.c. in favore della lavoratrice ceduta restano le ragioni per le quali gli Organi della procedura esecutiva immobiliare avviata dai creditori della cedente abbiano valutato l'opportunità di sciogliere il contratto di affitto in discorso, fermo restando che nessuna ipotesi di truffa ai sensi dell'art. 640 c.p. può ravvisarsi nel contegno della cedente stessa - per non aver segnalato l'esistenza delle iscrizioni ipotecarie sugli immobili oggetto di affitto - dal momento che il regime pubblicitario delle iscrizioni e trascrizioni di diritti reali sugli immobili presiede per l'appunto all'esigenza di garantire la piena informazione dell'altro contraente in ordine ai pesi ed agli oneri gravanti su detti beni al momento della conclusione di negozi costitutivi o traslativi di diritti su di essi.
In particolare, non vi è stata alcuna lesione del ragionevole affidamento della cessionaria d'azienda odierna appellante, la quale prima di concludere il contratto di affitto aveva l'onere di verificare, attraverso la consultazione dei registri all'uopo istituiti, il regime delle iscrizioni ipotecarie, ed avendo, viceversa, agito senza impiego di adeguata diligenza, non può invocare la tutela accordata dall'Ordinamento ai terzi che abbiano confidato senza colpa in una situazione giuridica apparente.
Tantomeno può affermarsi che l'esistenza di iscrizioni ipotecarie su determinati immobili costituenti l'azienda concessa in affitto possa rappresentare in sé circostanza idonea ad escludere detti beni dal compendio aziendale oggetto del trasferimento;
sarebbe, invece, occorsa l'espressa ed univoca manifestazione di volontà dei contraenti nel senso di escludere determinati beni, specificamente individuati, dall'oggetto dell'affitto; in difetto di tale volontà, il compendio immobiliare è senza dubbio da considerarsi nel suo insieme rientrante nel trasferimento d'azienda in discorso, proprio perché funzionalmente destinato in modo unitario all'attività produttiva;
né può essere di oggettivo ostacolo all'esercizio di detta attività la circostanza che tali beni siano stati destinati a garanzia reale dei debiti contratti dal cedente con terzi soggetti prima della vicenda traslativa, vero essendo il contrario, e cioè che l'ipoteca, consentendo al creditore di espropriare il bene vincolato a garanzia del suo credito a prescindere dalle vicende giuridiche che possano interessarlo, mira a favorirne, piuttosto che ad impedirne, la circolazione mediante negozi dispositivi della proprietà ed a fortiori del godimento del bene stesso.
Sotto distinto profilo, il regime di solidarietà passiva sancito dall'art. 2112 c.c., ed invocato dall'originaria ricorrente a fondamento dell'obbligo dell'appellante di pagare il TFR, rende improponibili le domande da quest'ultima avanzate con la chiamata in causa di . Controparte_2
Ed infatti, in questa sede è possibile unicamente riconoscere in linea di principio il diritto di regresso della appellante nei confronti di per la quota di debito a suo CP_3 Controparte_2 carico, ma nessuna riforma della sentenza consegue a tale accertamento, posto che l'odierna appellata non ha notificato il ricorso di primo grado anche al soggetto cedente, dunque non ha esteso a costui la propria domanda, e ciò impedisce una pronuncia di condanna in solido di entrambi i debitori.
Del resto, l'appellante, tenuta senz'altro ad estinguere l'intero credito vantato dalla lavoratrice in quanto debitrice solidale, in tale veste è legittimata non già a chiamare in causa il condebitore in garanzia o comunque a fini di manleva, bensì unicamente, come detto innanzi, ad agire nei confronti di questo in via di regresso per la quota di sua spettanza, e solo in relazione a quanto effettivamente essa abbia già pagato al comune creditore, quindi solo dopo aver effettivamente estinto l'intero credito azionato dalla lavoratrice e riconosciuto in questa sede.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va integralmente confermata, anche in ordine al regime delle spese di lite adottato dal Tribunale in onore al criterio della soccombenza.
Le spese del presente grado seguono, altresì, la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del solo appellato costituito
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in favore di in CP_3 Controparte_1
complessivi euro 3.800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
nulla per le spese per;
3) dichiara la Controparte_2 ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 27 marzo 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
La Corte di Appello di Ancona, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio, allo scadere dei termini assegnati ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 178/2024 r.g. sezione lavoro, vertente
TRA in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti Parte_1 in atti dall'Avv. Giannicola Scarciolla del Foro di Teramo
Appellante
E
, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv.Alessandro Controparte_1
Leonardi
Appellato
contumace Controparte_2
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 maggio 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del 19 aprile 2024 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato l'opposizione proposta da essa Società avverso il decreto ingiuntivo notificatole ad iniziativa di per il pagamento della somma di euro 32.280,65 a Controparte_1 titolo di TFR non corrisposto, oltre accessori di legge e spese di lite. Ha dedotto l'appellante l'errore del primo giudice nell'interpretare l'art. 2112 c.c., pacifica essendo la circostanza che l'affitto dell'azienda, di cui era già dipendente , dovesse ritenersi inefficace ex tunc, in Controparte_1
quanto i locali in cui si svolgeva l'attività dell'azienda affittata, gravati da ipoteche giudiziali derivanti dalla trascrizione di decreti ingiuntivi, erano stati oggetto di “aggressione” da parte di creditori della concedente LL IT & C. S.a.s. e tale circostanza aveva fatto venire meno un elemento essenziale per il corretto esercizio dell'intera attività aziendale;
che, infatti, il custode giudiziario della procedura esecutiva immobiliare aveva comunicato la disdetta del contratto di affitto di azienda ed il Giudice dell'Esecuzione aveva adottato il provvedimento di liberazione dell'immobile, così che restava l'unico soggetto obbligato per i crediti di lavoro Controparte_2
vantati dai propri dipendenti, incluso il credito vantato dalla dipendente ceduta . Controparte_1
In proposito, l'appellante ha evidenziato che all'epoca della stipula dell'atto di affitto di azienda
(22.10.2014) l'ipoteca giudiziale era stata già iscritta (luglio e settembre 2014), così che gli immobili in parola dovevano ritenersi già esclusi dal complesso cedente, essendo gli stessi oggetto di verosimile aggressione e trasferimento a terzi per effetto della vendita all'asta, con obbligo di liberazione da parte della società cessionaria;
che detta circostanza rendeva certamente invalido ex tunc il contratto di affitto di azienda intercorso tra le due Società, in difetto del requisito di preesistenza, ex art. 2112 c.c., di una struttura organizzativa funzionalmente autonoma;
che l'invalidità della cessione d'azienda comportava il perdurare in capo all'originario cedente della titolarità del rapporto di lavoro dedotto in causa, con ogni conseguenza in ordine all'obbligo di pagare il TFR, a tal fine diventando irrilevanti sia il licenziamento comminato dalla cessionaria che l'intervenuta conciliazione. L'appellante ha, inoltre, censurato la decisione del Tribunale di escludere che nella fattispecie in esame ricorresse un'ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., vero essendo, invece, che il contegno reticente del cedente, pienamente consapevole delle ipoteche iscritte e del plausibile pignoramento immobiliare, aveva integrato gli estremi del reato di cui all'art. 640 c.p., e che di conseguenza la radicale invalidità ex tunc della cessione d'azienda aveva impedito il sorgere del rapporto di lavoro tra essa cessionaria e la dipendente ceduta. L'appellante ha, infine, criticato l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di manleva avanzata da essa Società nei confronti di , ritualmente chiamato in causa nella veste di debitore solidale. Controparte_2
L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda proposta in primo grado o, in subordine, condannarsi a tenere indenne essa Controparte_2
da ogni conseguenza economica pregiudizievole derivante dall'accoglimento delle domande CP_3
proposte dal;
il tutto con vittoria di spese di lite. Persona_1
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
non si è costituto. Controparte_2
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non costituito nel presente Controparte_2
grado di giudizio sebbene ritualmente citato.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Incontestato lo storico evolversi della vicenda traslativa dedotta in causa ed ogni profilo fattuale ad essa inerente, le censure di cui all'odierno gravame si appuntano esclusivamente sulla statuizione del Tribunale, che dalla dedotta radicale invalidità ab origine del negozio di affitto di azienda non avrebbe fatto discendere la conseguente improduttività di qualsiasi effetto giuridico, incluso il sorgere in capo alla Società cessionaria del vincolo di solidarietà sancito dall'art. 2112
c.c., rispetto al pagamento delle spettanze retributive maturate dall'originaria ricorrente.
Il Collegio ritiene corretta la soluzione adottata dal primo giudice, essendo la fattispecie soggetta alle previsioni dell'art. 2112 c.c., rispetto alla tutela dei diritti patrimoniali del lavoratore ceduto, ed in particolare rispetto al vincolo di solidarietà passiva, ivi sancito, tra cedente e cessionario per tutti i crediti retributivi maturati dal prestatore al tempo del trasferimento.
Al riguardo, occorre in primo luogo chiarire che, in base ad un consolidato ed affatto condivisibile orientamento dei Giudici di legittimità, “La fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art.2112 cod. civ. ricorre tutte le volte che, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato (nella specie, locazione e non affitto d'azienda) essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione delle condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso di beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima, costituendo un indice probatorio di tale continuità l'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali. (Cass.,
Sez. Lav., Sentenza n. 12771/2012).
In particolare, è stato elaborato dalla Suprema Corte il principio, ormai ratificato in forma di
Ordinanza, secondo cui “In materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua
l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento” (Cass.,sez. Lav. sent.
n. 23765/2018; Cass., Sez. Lav,. Ord.n. 23242/2023).
Ebbene, posto che risulta ammessa dallo stesso appellante, dunque pacifica e non richiedente prova a carico della lavoratrice ceduta, la circostanza che ha proseguito l'attività Controparte_2 oggetto dell'azienda in un primo tempo ceduta in affitto a e successivamente Parte_1
riacquistata per effetto della disdetta del contratto per scadenza naturale al 22 ottobre 2016 (cfr. comunicazione del 24 marzo 2016 inviata a dal custode giudiziario della Parte_1 procedura esecutiva immobiliare, in ottemperanza alle disposizioni del Giudice dell'Esecuzione), risulta del tutto irrilevante l'eventuale profilo di inadempienza dell'originaria cedente agli obblighi dedotti nel contratto di affitto d'azienda, in quanto la vicenda obbligatoria intercorsa tra cedente e cessionaria non determina il venir meno della solidarietà passiva di queste nei riguardi della lavoratrice, rispetto al credito da TFR medio tempore maturato.
D'altro canto, la produzione documentale in atti non rivela l'esistenza di cause di nullità o di inefficacia ex tunc del contratto di trasferimento d'azienda in discorso, vero essendo, al contrario, che la menzionata disdetta del contratto per scadenza naturale ne attesta il fisiologico corso e la piena vincolatività per entrambi i contraenti fino al momento della risoluzione.
Altrettanto irrilevanti ai fini dell'operatività dell'art. 2112 c.c. in favore della lavoratrice ceduta restano le ragioni per le quali gli Organi della procedura esecutiva immobiliare avviata dai creditori della cedente abbiano valutato l'opportunità di sciogliere il contratto di affitto in discorso, fermo restando che nessuna ipotesi di truffa ai sensi dell'art. 640 c.p. può ravvisarsi nel contegno della cedente stessa - per non aver segnalato l'esistenza delle iscrizioni ipotecarie sugli immobili oggetto di affitto - dal momento che il regime pubblicitario delle iscrizioni e trascrizioni di diritti reali sugli immobili presiede per l'appunto all'esigenza di garantire la piena informazione dell'altro contraente in ordine ai pesi ed agli oneri gravanti su detti beni al momento della conclusione di negozi costitutivi o traslativi di diritti su di essi.
In particolare, non vi è stata alcuna lesione del ragionevole affidamento della cessionaria d'azienda odierna appellante, la quale prima di concludere il contratto di affitto aveva l'onere di verificare, attraverso la consultazione dei registri all'uopo istituiti, il regime delle iscrizioni ipotecarie, ed avendo, viceversa, agito senza impiego di adeguata diligenza, non può invocare la tutela accordata dall'Ordinamento ai terzi che abbiano confidato senza colpa in una situazione giuridica apparente.
Tantomeno può affermarsi che l'esistenza di iscrizioni ipotecarie su determinati immobili costituenti l'azienda concessa in affitto possa rappresentare in sé circostanza idonea ad escludere detti beni dal compendio aziendale oggetto del trasferimento;
sarebbe, invece, occorsa l'espressa ed univoca manifestazione di volontà dei contraenti nel senso di escludere determinati beni, specificamente individuati, dall'oggetto dell'affitto; in difetto di tale volontà, il compendio immobiliare è senza dubbio da considerarsi nel suo insieme rientrante nel trasferimento d'azienda in discorso, proprio perché funzionalmente destinato in modo unitario all'attività produttiva;
né può essere di oggettivo ostacolo all'esercizio di detta attività la circostanza che tali beni siano stati destinati a garanzia reale dei debiti contratti dal cedente con terzi soggetti prima della vicenda traslativa, vero essendo il contrario, e cioè che l'ipoteca, consentendo al creditore di espropriare il bene vincolato a garanzia del suo credito a prescindere dalle vicende giuridiche che possano interessarlo, mira a favorirne, piuttosto che ad impedirne, la circolazione mediante negozi dispositivi della proprietà ed a fortiori del godimento del bene stesso.
Sotto distinto profilo, il regime di solidarietà passiva sancito dall'art. 2112 c.c., ed invocato dall'originaria ricorrente a fondamento dell'obbligo dell'appellante di pagare il TFR, rende improponibili le domande da quest'ultima avanzate con la chiamata in causa di . Controparte_2
Ed infatti, in questa sede è possibile unicamente riconoscere in linea di principio il diritto di regresso della appellante nei confronti di per la quota di debito a suo CP_3 Controparte_2 carico, ma nessuna riforma della sentenza consegue a tale accertamento, posto che l'odierna appellata non ha notificato il ricorso di primo grado anche al soggetto cedente, dunque non ha esteso a costui la propria domanda, e ciò impedisce una pronuncia di condanna in solido di entrambi i debitori.
Del resto, l'appellante, tenuta senz'altro ad estinguere l'intero credito vantato dalla lavoratrice in quanto debitrice solidale, in tale veste è legittimata non già a chiamare in causa il condebitore in garanzia o comunque a fini di manleva, bensì unicamente, come detto innanzi, ad agire nei confronti di questo in via di regresso per la quota di sua spettanza, e solo in relazione a quanto effettivamente essa abbia già pagato al comune creditore, quindi solo dopo aver effettivamente estinto l'intero credito azionato dalla lavoratrice e riconosciuto in questa sede.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va integralmente confermata, anche in ordine al regime delle spese di lite adottato dal Tribunale in onore al criterio della soccombenza.
Le spese del presente grado seguono, altresì, la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del solo appellato costituito
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in favore di in CP_3 Controparte_1
complessivi euro 3.800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
nulla per le spese per;
3) dichiara la Controparte_2 ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 27 marzo 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente