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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2101 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
In funzione di Giudice Unico nella persona della dott.ssa Letizia Cajani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di registro sopra riportato, promossa da:
(C.F. ) nata in Marocco in data [...], in [...] e quale Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. Persona_1
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea C.F._2
Brumana presso il cui studio in Legnano (VA) via Alberto Da Giussano n. 19 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(P.I. Controparte_1
) in persona del Direttore Generale Dott. con sede in Varese viale Borri P.IVA_1 CP_2
n.57, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Orelli presso il cui studio in Varese via Giovanni
Bagaini n.14 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità medica
CONCLUSIONI
Per Parte Attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1. Rinnovi la Ctu nominando un nuovo collegio peritale, per le ragioni già espresse dal proprio Ctp
Dott. elle sue memorie di osservazioni;
Per_2 2. Accerti e dichiari la responsabilità contrattuale, o in subordine extracontrattuale ( ex artt. 2049,
2050, o in subordine, 2043 cod. civ.), della resistente per i danni causati al minore Persona_1 ed alla SI.ra in conseguenza degli interventi e delle cure effettuati dalla resistente Parte_1 stessa ( ed in particolare dai suoi medici ) sulle predette persone in occasione del parto del
13.01.2005 e del conseguente ricovero ospedaliero (così come riportati nella narrativa del ricorso introduttivo del presente procedimento e nella perizia del Dott. ; Per_2
3. Condanni la resistente a risarcire al minore ed alla SI.ra tutti i Persona_1 Parte_1 danni ( non patrimoniali e patrimoniali –anche futuri- ) dagli stessi subiti e subendi in conseguenza degli interventi e delle cure effettuati dal resistente ( ed in particolare dai suoi medici ) sulle predette persone in occasione del parto del 13.01.2005 e del conseguente ricovero ospedaliero ( così come riportati nella narrativa del presente ricorso e nella perizia del Dott. ; Per_2
4. In particolare condanni la resistente a corrispondere alla SI.ra , quale genitore Parte_1 esercente la potestà genitoriale sul minore la somma di € 3.599.355,00, ovvero Persona_1 quella maggiore o ( in subordine ) minore che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5. Condanni inoltre la resistente a costituire in favore di a decorrere dal 18° anno Persona_1 di età di quest'ultimo, ed a pagare una rendita vitalizia annua pari ad € 17.475,00, da rivalutarsi annualmente;
6. Condanni la resistente a corrispondere alla SI.ra , a titolo di risarcimento del Parte_1 cosiddetto danno “riflesso”, la somma di € 300.000,00, ovvero quella maggiore o ( in subordine ) minore che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
7. Condanni la resistente a rifondere le spese di lite.
Per Parte Convenuta:
in via preliminare/pregiudiziale: rilevare l'intervenuta prescrizione di tutti i Diritti/di tutte le domande proposte dalle parti ricorrenti/da controparti, in particolare di quelle aventi natura extracontrattuale, e ciò per le ragioni esposte in atti e/o per ogni altra ragione, anche differente, che fosse ritenuta di Giustizia;
In subordine, nel merito: nella non creduta ipotesi di mancato e/o parziale accoglimento delle sovraesposte conclusioni, comunque rigettare tutte le avverse pretese, richieste e domande a qualunque titolo proposte nei confronti della convenuta/resistente, in quanto integralmente infondate, sia in fatto che in Diritto, sia relativamente all'an che relativamente al quantum debeatur per tutte le ragioni esposte in atti e/o per alcune fra esse e/o per ogni altra anche differente ragione che dovesse essere ritenuta di Giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di Causa.
In via istruttoria
Per la denegata ipotesi di prosecuzione del Giudizio in ulteriore grado poichè non si intende rinunciare ad alcuna fra le istanze istruttorie già ritualmente articolate si provvede pertanto, al suddetto scopo, a richiamarle riportandole qui di seguito:
2 senza accettare inversione alcuna degli oneri probatori, per l'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito intendesse svolgere attività istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli per prova testimoniale:
1. “vero che in data 13/1/2015 ad ore 21.21 circa la SI.ra è stata ricoverata, su Parte_1 richiesta della stessa che riferiva la presenza di attività contrattile, presso il Reparto di Ostetricia e
Ginecologia dell'Ospedale di Cittiglio”;
2. “vero che la diagnosi di accoglimento fu di travaglio di parto in terzogravida alla 39 settimana di gestazione”;
3. “vero che a decorrere dalle ore 21.30 circa del 13/1/2005, la SI.ra è stata Parte_1 sottoposta a controllo CTG con il quale è stato monitorato il battito cardiaco fetale con riscontro di normalità”;
4. “vero che alle ore 22.57 del 13/1/2005 la SI.ra ha dato alla luce un neonato, di Parte_1 nome;
Persona_1
5. “vero che il periodo espulsivo del parto ha avuto una durata di 10 minuti”;
6. “vero che la rottura delle membrane è avvenuta alle ore 21.45 del 13/1/2005”;
7. “vero che il parto si è svolto regolarmente senza l'effettuazione di manovre d'ausilio da parte del personale, senza l'utilizzo di ventose, del forcipe e senza somministrazione farmacologica di alcun tipo”;
8. “vero che al momento della nascita il neonato risultava vitale, pesava 3.500 grammi, misurava
51 cm. di lunghezza e 34.5 cm di circonferenza cranica”;
9. “vero che l'indice di venne misurato al primo minuto dopo la nascita e risultò pari ad 8 Pt_2 nonché al quinto minuto dalla nascita e risultò pari a 10”;
10. “vero che il liquido amniotico era chiaro”;
11. “vero che furono controllati il valore del PH fetale mediante prelievo funicolare, che risultò pari a 7,34 con pCO2=46mmHg, ed il valore dei Lattati che risultò = 1,4 mmol/l”;
12. “vero che la placenta risultò di peso pari a 550 gr”; 13. “vero che durante la notte fra il
13/1/2005 ed il 14/1/2005, quindi dal momento della nascita fino alle ore 06.00 del mattino successivo, il neonato venne osservato e che le sue condizioni risultarono normali”;
14. “vero che il neonato venne sottoposto a visita specialistica, come di prassi, alle ore 9.00 circa del 14/1/2005”;
15. “vero che in occasione della visita svolta alle ore 9.00 del 14/1/2005 il neonato risultava roseo, che l'obiettività scheletrica, la postura, il tono muscolare e la motilità risultavano regolari”;
16. “vero che alla visita delle ore 9.00 del 14/1/2005 il neonato presentava polsi periferici radiali e femorali eusfigmici e simmetrici”;
17. “vero che alla visita delle ore 9.00 del 14/1/2005 la frequenza respiratoria era pari a 46-48 atti/minuto e che la saturazione transcutanea di osSIeno era pari al 98%”;
18. “vero che alla visita delle ore 9.00 del 14/1/2005 la frequenza cardiaca risultò pari a 95-100 battiti per minuto”;
19. “vero che ad esito della misurazione della frequenza cardiaca si decise di eseguire un esame ECG ed un'ecocardiografia mono-bidimensionale e color-Doppler”; 3 20. “vero che i parametri rilevati ad esito degli esami di cui al precedente capitolo, da intendersi qui richiamati, risultarono normali con frequenza cardiaca che si attestava al limite inferiore della norma”;
21. “vero che in considerazione del valore della frequenza cardiaca, si decise di posizionare al neonato un monitor transcutaneo che segnalava in continuo l'andamento della frequenza cardiaca e della saturazione di osSIeno”;
22. “vero che allo ore 14.45 il neonato iniziò a manifestare sonnolenza e che, conseguentemente, venne sottoposto a visita pediatrica”;
23. “vero che il neonato, ad esito della visita pediatrica delle ore 14.45 del 14/1/2005 fu sottoposto ad esami ematici da prelievo capillare con esiti regolari”;
24. “vero che alla visita delle ore 14.45 del 14/1/2005 la frequenza cardiaca era di 98 battiti per minuto con regolare saturazione transcutanea di osSIeno”;
25. “vero che nelle ore successive alla visita effettuata alle ore 14.45 del 14/1/2005 il neonato presentò episodi di lieve bradicardia con dispnea e che, per tale ragione, venne disposto il trasferimento presso il reparto di neonatologia dell'Ospedale di Varese che fu effettuato alle ore 21.00 circa del 14/1/2005”;
Si indicano quali testimoni: Dott. ; Dott.ssa ; Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Dott.ssa ; dott.ssa ; SI.ra ; SI.ra ; Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7 SI.ra ; SI.ra tutti di Varese. Testimone_8 Testimone_9
Istanza di esibizione ex art.210 c.p.c. e/o di acquisizione di documentazione e/o informazioni ex art.213 c.p.c.
Si richiama e si ribadisce, sempre per il caso di prosecuzione del Giudizio in altro grado e/o di ulteriore attività istruttoria anche la già proposta istanza affinché venga ordinata, ex art. 210
c.p.c., a controparte - o alle strutture sanitarie pubbliche e/o private interessate diverse rispetto alla convenuta, che dovranno essere indicate dai ricorrenti che sono gli unici a poterlo fare con completezza ed esaustività - l'esibizione in Giudizio di tutta la documentazione medico-sanitaria riguardante le cure, i ricoveri, gli esami e le prestazioni fornite a favore di dalla Persona_1 nascita ad tutt'oggi per quanto riferibili alle problematiche che formano oggetto di Causa.
In alternativa occorrerà provvedere, per il che viene qui formulata apposita istanza, ai sensi dell'art.213 c.p.c. rivolgendo apposita richiesta di informazioni alle strutture sanitarie, pubbliche o private, differenti dalla convenuta, che si sono occupate di visitare e/o di curare Persona_1
e/o di sottoporlo ad esami a fini diagnostici e/o terapeutici.
Ci si riporta in ogni caso alle istanze istruttorie articolate nella memoria depositata ex art.183 VI° comma n.2 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore ha convenuto in giudizio l' per sentirla Persona_1 Controparte_3
4 condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da loro patito a seguito dell'errata prestazione medica ricevuta dal personale sanitario operante presso l'Ospedale di
Cittiglio in occasione del parto avvenuto il 13.1.2005.
L'attrice ha censurato la condotta dei sanitari sotto diversi profili, di seguito sinteticamente elencati:
a) omesso monitoraggio del neonato nelle prime ventiquattro ore di vita;
b) omessa richiesta di accertamenti neuroradiologici;
c) mancato trasferimento del neonato in ambiente intensivistico neonatale e permanenza in una struttura inadeguata.
Secondo la tesi attorea la tetraplegia spastica diagnosticata al figlio sarebbe stata causata da ipossia neonatale i cui effetti dannosi non si sarebbero verificati – o comunque si sarebbero manifestati in misura minore – se i sanitari avessero operato diligentemente.
Sempre secondo l'attrice, il comportamento da loro tenuto avrebbe comunque determinato la perdita di chances di recupero, quanto meno parziale, dell'autonomia del neonato.
Conseguentemente ha domandato in nome e per conto del figlio il risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale e non patrimoniale dallo stesso patito, quantificato in complessivi €
3.599.355,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi e ha altresì richiesto la condanna della convenuta a corrispondere in favore del predetto una rendita vitalizia pari a € 17.475,00 annui a partire dal compimento del diciottesimo anno di età.
E' stata infine richiesta la condanna della a corrispondere all'attrice Controparte_1
l'ulteriore importo di € 300.000,00 per ristorare il pregiudizio non patrimoniale dalla stessa subito per la lesione del rapporto parentale.
Costituendosi in giudizio la convenuta ha chiesto in via pregiudiziale di disporsi la conversione del rito, non essendo la causa, in ragione della sua complessità, suscettibile di essere decisa con il rito sommario di cognizione ed ha eccepito in via preliminare la prescrizione delle richieste attoree formulate ai sensi degli artt. 2043, 2050, 2049 c.c..
Nel merito ha contestato la fondatezza delle domande risarcitorie, non essendo censurabile l'operato dei sanitari e mancando comunque la prova del nesso causale tra la condotta asseritamente negligente e l'insorgenza della patologia diagnosticata al minore.
Disposto il mutamento del rito ex art. 702 ter secondo comma c.p.c., la causa è stata ripetutamente riassegnata a diversi giudici ed è stata istruita mediante CTU medico legale, all'esito della quale è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 26.9.2024 è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come
5 da fogli telematicamente depositati con contestuale concessione dei termini massimi per il deposito delle comparse conclusionali e conclusionali di replica.
Decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. viene oggi decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2. Il quadro probatorio
Considerato che parte convenuta precisando le conclusioni ha reiterato le istanze istruttorie in precedenza articolate, si conferma che il materiale probatorio in atti è idoneo e sufficiente ad assumere una decisione in ordine a tutte le domande e le eccezioni formulate dalle parti.
3. Il danno lamentato da Persona_1
3.1. Sull'interruzione del giudizio
Dalla lettura della relazione peritale in atti emerge che è deceduto nelle more del Persona_1
giudizio (cfr. pag. 52).
Ciò nonostante nessuna interruzione è stata disposta, non avendo il procuratore dichiarato tale evento nelle forme di cui all'art. 300 c.p.c.
3.2. La normativa applicabile, la qualificazione giuridica e l'onere della prova
Prima di valutare la fondatezza delle domande attoree, trattandosi di una vicenda risalente al 2005, è necessario affrontare la questione inerente alla qualificazione giuridica della responsabilità della struttura sanitaria convenuta in giudizio alla luce dei più recenti approdi legislativi e giurisprudenziali sul punto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, avallato dalle Sezioni Unite della
Cassazione (cfr. Cass. S.U. 9556/02 e Cass. civ. 577/08), il rapporto che lega la struttura sanitaria
(sia essa pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd. di
“spedalità”) che si perfeziona, anche sulla base di fatti concludenti, con la sola accettazione del paziente presso la struttura (Cass. civ. 8826/2007) e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere).
Da ciò discende che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.
6 Non incide sulla natura della responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente la circostanza per cui, per adempiere le prestazioni derivanti dal contratto di spedalità, la medesima struttura si avvalga dell'opera di ausiliari (siano essi dipendenti o collaboratori esterni), in ragione dell'art. 1228 c.c., che impone al debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi, di rispondere anche dei fatti dolosi o colposi commessi da costoro.
Ancora non hanno inciso sulla natura della responsabilità della struttura così ricostruita le disposizioni della L. 198/2012 (c.d. Legge Balduzzi).
Invero l'art. 3 L.198/12, che al primo comma richiama l'art. 2043 c.c.1, ponendo così l'ambito della responsabilità professionale sanitaria in quella extracontrattuale, è infatti riferibile esclusivamente all'esercente la professione sanitaria, ovvero all'operatore-persona fisica.
Ciò si desume evidentemente dal titolo della norma “responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie” e dal suo contenuto esplicitamente riferito anche alla responsabilità penale, evidentemente personale, di colui che svolge la professione sanitaria.
Va dunque escluso che la L. 189/12 abbia apportato cambiamenti ai profili di responsabilità della struttura sanitaria, i quali vanno esaminati alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali e degli insegnamenti della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 577/08).
Tale inquadramento risulta del tutto coerente anche con la normativa più recente emanata in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie - L. 24/2017 c.d. Legge Gelli
–Bianco – che all'art. 72, disponendo che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”, qualifica espressamente tale responsabilità come contrattuale.
Nella fattispecie in esame viene poi in rilievo il c.d. contratto con effetti protettivi verso i terzi, dal momento che il contratto di spedalità è stato concluso dalla gestante con l'Ente ospedaliero il quale si è contestualmente obbligato, non solo a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle di partorire, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto ed al neonato così da garantirne la nascita e il benessere nelle prime ore di vita.
Conseguentemente il neonato, acquistando la capacità giuridica, può far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni accessorie a tutela dei suoi interessi, sebbene sia rimasto formalmente estraneo al contratto (cfr. Cass. Civ. 14488/2004 e Cass. Civ. 11503/1993).
Chiarita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, appare opportuno ricordare anche come, in concreto, viene ripartito l'onere della prova tra il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno e l'Ente convenuto in giudizio quale soggetto responsabile.
Sul punto appare consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con
l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. n. 975/2009).
A proposito poi del nesso di causalità la giurisprudenza più recente ha evidenziato che nei giudizi di responsabilità per attività medico-chirurgica emerge un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro inerente all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Conseguentemente mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la
8 condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Consequenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso e a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere.
In altri termini, se a istruttoria conclusa, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto.
Inoltre è stato evidenziato che il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore e quindi dopo che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari.
(cfr. Cass.civ. n. 18392/2017 e più recentemente Cass. civ. n.5487/2019).
3.3. Il merito
Le domande risarcitorie articolate dall'attrice – sia in proprio sia in rappresentanza del figlio – si fondano sulla condotta tenuta dal personale sanitario in occasione del parto avvenuto il 13.1.2005 all'Ospedale di Cittiglio, Reparto di Ostetricia e Ginecologia nonché nelle ore immediatamente successive.
Come sinteticamente in precedenza già evidenziato, parte attrice, sulla base della perizia tecnica allegata al ricorso, ritiene che la tetraplegia spastica diagnostica al figlio sia stata originata da uno stato di ipossia neonatale, dovendosi escludere cause preesistenti quali fattori genetici, infettivi e tossici e traumatici.
Sempre secondo la prospettazione attorea, l'origine di detta ipossia sarebbe da ricondursi al parto traumatico e, uno stretto monitoraggio del bambino unitamente a un tempestivo intervento di riosSIenazione dei tessuti, avrebbe permesso di eliminare o quanto meno attenuare i danni neurologici.
In particolare i sanitari sono stati ritenuti responsabili per non aver monitorato il neonato nelle prime ore di vita, per non aver richiesto accertamenti neuroradiologici e per non averlo ricoverato in terapia intensiva e comunque per non averlo trasferito tempestivamente in una struttura più idonea a gestire la situazione.
9 Con gli scritti conclusionali la parte ha insistito nel ritenere che il danno ipossico -cerebrale si sia verificato durante il parto o comunque nelle ventiquattro ore successive e non sia stato rilevato dai sanitari e conseguentemente adeguatamente trattato.
Ciò posto appare opportuno ripercorrere sinteticamente i tratti salienti della vicenda sanitaria oggetto del giudizio, così come emergenti dall'esame della documentazione in atti:
• nasce il 13.1.2005 alle ore 22.57 da parto spontaneo alla trentanovesima Persona_1
settimana + 5 giorni a seguito di gravidanza senza complicazioni;
• Il 14.1.2005, alle ore 9.00, a circa dieci ore di vita, il neonato è risultato in buone condizioni generali ma essendo stata rilevata una frequenza cardiaca tendenzialmente ai limiti inferiori
è stata richiesta una ECG. La valutazione cardiologica così si conclude: “reperti compatibili con l'età”;
• Successivamente, una volta preso atto che la frequenza cardiaca era “ai limiti inferiori della norma”, sono stati disposti ulteriori accertamenti;
• Alle ore 14.00, per la prima volta, viene annotata la mancata alimentazione, il neonato risulta sonnolento, letargico e soporoso, viene contattato il dott. che conSIlia il Pt_3 ricovero in pediatria e di allertare la patologia neonatale. Gli esiti dell'emogas disposta alle
14.27 dimostrano che permane un buon compenso metabolico e respiratorio come alla nascita;
• Alle ore 19.30 una successiva emogas conferma il quadro precedente e quindi il permanere di un buon compenso metabolico e respiratorio;
• Alle 19.45 si registra un ulteriore peggioramento neurologico ed un'alterazione dell'attività respiratoria con parametri vitali stabili;
• Alle ore 21.00 viene disposto il trasferimento all'Ospedale Filippo del Ponte di Varese dove viene accettato nel reparto di Neonatologia alle ore 21.30, senza necessità di essere intubato o ricoverato in terapia intensiva neonatale. verrà dimesso il 26.2.2005 con diagnosi Per_1 di “sindrome ipotonico – ipocinetica in corso di approfondimento diagnostico. Alterazione degli indici di flogosi”;
Per analizzare la fondatezza della tesi sostenuta da parte attrice, preso atto della complessità e della certa dolorosità della vicenda sanitaria di cui è causa, devono essere richiamate le conclusioni a cui
è giunta la CTU condotta a cura dei quattro membri di cui è stato composto il Collegio peritale (il dott. medico legale, il Prof. specialista in neuroradiologia, la Persona_3 Persona_4
dott.ssa specialista in pediatria e neonatologia e il dott. Persona_5 Persona_6
10 specialista in ginecologica ed ostetricia) che, esaminando la condotta tenuta dal personale medico, ne ha escluso profili di criticità.
Dette conclusioni, di cui alla relazione peritale del 23.9.2024, anche frutto della richiesta di chiarimenti di cui al verbale del 9.4.2024, devono intendersi qui integralmente richiamate in quanto pienamente condivise dal Tribunale, essendo basate su un esame completo della documentazione in atti ed avendo i CTU puntualmente risposto al quesito formulato con ordinanza del 25.2.2021 e replicato alle osservazioni formulate dalle parti e dai loro CTP alla luce degli studi scientifici puntualmente indicati.
In ordine alle richieste di rinnovazione degli accertamenti peritali formulate da parte attrice devono essere richiamati i provvedimenti adottati nel corso dell'istruttoria con i quali sono state rigettate, dando atto del rispetto del principio del contraddittorio e della attinenza delle risposte fornite dal
Collegio peritale rispetto al quesito formulato.
Orbene la CTU, dopo aver evidenziato che l'encefalopatia ipossico ischemica è una delle maggiori cause di morte neonatale e di disabilità neurologica del bambino, ha escluso che nel caso in esame vi fossero indici tali da dover indurre i sanitari a ritenere che il neonato fosse interessato da ipossia intrapartum e quindi ad agire diversamente.
Invero è nato sano e non sofferente, l'indice di era pari a 8 a un minuto dalla nascita Per_1 Pt_2
e pari a 10 a cinque minuti, tenuto conto che un punteggio compreso tra 7 e 10 è indice di un neonato sano.
Anche l'emogas condotta sul cordone ombelicale pressoché contestualmente alla nascita (ore 22.58) ha escluso uno stato di sofferenza neonatale.
Conseguentemente non vi erano i presupposti clinici perché venisse sottoposto ad valutazione neonatologica o neurologica in urgenza o al trattamento di ipotermia e/o a quello di somministrazione di osSIeno.
Durante la notte nessuna anomalia è stata registrata né simile circostanza è stata allegata da parte attrice.
Al riscontro dei primi sintomi di criticità, ossia alle ore 9 del 14.1.2005, quando la frequenza cardiaca era tendenzialmente al limite inferiore della norma, il personale sanitario si è attivato subito disponendo degli esami atti ad escludere condizioni gravi che avrebbero richiesto un trattamento urgente.
11 Da questo momento il neonato è sempre stato monitorato sino al trasferimento all'Ospedale Filippo del Ponte dove non ha necessitato di essere intubato o sottoposto a ventilazione o ricoverato in terapia intensiva neonatale.
I CTU hanno poi evidenziato che comunque, anche se fosse stato sottoposto a una visita neurologica a poche ore dalla nascita, la prognosi sarebbe rimasta invariata.
La stessa parte, ad eccezione del trattamento di riosSIenazione rispetto al quale si è già detto, non ha indicato quale sarebbe stato il percorso terapeutico da seguire e i concreti benefici che avrebbe potuto trarne il bambino.
Invero il CTP attoreo ha concluso ritenendo imprudente la decisione di trattenere il bambino nella struttura ospedaliera sino alle ore 21.00 (cfr. pag. 37 relazione peritale) senza specificare quali vantaggi sarebbero derivati da un ricovero in terapia intensiva, ricovero peraltro che non si è rivelato necessario nemmeno alle ore 21.30 in seguito al trasferito in Varese.
I CTU hanno poi ricordato che il 90% delle paralisi celebrali hanno cause diverse dall'ipossia intrapartum e nel restante 10% i segni compatibili con ipossia durante il travaglio possono avere origine in momenti precedenti al parto.
In ordine a tali aspetti non pare dirimenti l'affermazione del Prof. più volte invocata da Per_4 parte attrice a sostegno delle proprie affermazioni, secondo cui le lesioni riscontrate dall'esame delle lastre sono compatibili con un'insorgenza durante il momento del parto, considerato che tale rilievo deve essere letto in correlazione con gli altri ed in particolare con quello per cui spesso l'origine dell'ipossia può essere antecedente al parto anche se i segni possono manifestarsi in epoca successiva.
Inoltre nel caso in esame la visita genetica a cui è stato sottoposto si è conclusa con Per_1
l'indicazione della necessità di ulteriori approfondimenti per verificare la presenza di varianti genetiche che possano aver predisposto il bambino all'evento ischemico (cfr. pag. 45 – 46 relazione peritale), circostanza per cui non può ritenersi con ragionevole certezza che l'ipossia intrapartum sia stata l'origine della tetraplegia.
In replica alle osservazioni di parte attrice i CTU hanno chiarito anche che al controllo delle ore
9.00 del 14.1.2005 il neonato non era affetto da un a grave forma di brachicardia, dovendo il tracciato essere letto tenendo conto della velocità di scorrimento della carta con cui è stato impostato lo strumento (cfr. pagg. 54 e s.s.).
Quanto infine all'opportunità di sottoporre ad una TAC, tale esame strumentale secondo i Per_1
CTU non era indicato, essendo opportuno esclusivamente nelle urgenze neonatologiche per
12 l'elevato numero di radiazioni a cui viene sottoposto l'organismo del neonato, non ricorrenti nella fattispecie in esame alla luce dei dati rilevati dai sanitari (cfr. pag. 51 relazione peritale).
In conclusione, deve ritenersi che manchi la prova dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento da parte dei sanitari nonché che questo abbia determinato il danno le cui conseguenze pregiudizievoli sono oggetto della domanda risarcitoria articolata.
Nel caso in esame non pare configurabile nemmeno un c.d. danno da perdita di chances, dal momento che lo stesso, al pari di qualsiasi altro danno risarcibile, richiede l'accertamento della responsabilità.
4. Il danno da lesione del rapporto parentale
4.1. Qualificazione giuridica
ha domandato altresì la condanna della al risarcimento del danno Parte_1 Controparte_1
da lei patito in conseguenza della compromissione del rapporto affettivo con il figlio, dello stravolgimento di vita determinato dal grave stato di disabilità in cui si trova il bambino – rectius si trovava – a causa dell'errata prestazione sanitaria ricevuta.
Come è noto tale pregiudizio rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela é ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 della Costituzione.
Il danno consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno, in tutto o in parte, del rapporto.
Sebbene, normalmente, la responsabilità per tale danno, trovi la sua fonte nell'art. 2043 c.c., venendo richiesto dai familiari del paziente che, ovviamente, sono estranei al contratto di spedalità, nella fattispecie in esame, considerato quanto già evidenziato nel precedente paragrafo 3.2. si configura invece una responsabilità contrattuale.
4.2. Eccezione di prescrizione
Tale qualificazione rende infondata l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta, essendo il relativo termine pari a dieci anni, non decorso al momento in cui è stato instaurato il giudizio.
13
4.3. Il merito
Nel merito la richiesta risarcitoria non risulta meritevole di accoglimento, mancando la prova della negligenza e/o imperizia dei sanitari nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e del relativo nesso causale con il pregiudizio di cui l'attrice richiede il ristoro come ampiamente rilevato nel paragrafo 3.3. da intendersi qui richiamato.
5. Conclusioni
Le domande attore sono infondate per le ragioni indicate in parte motiva.
Le spese di lite vengono poste integralmente a carico della parte soccombente in applicazione di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., tenuto conto che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per operare una loro compensazione, almeno parziale, così come richiesto da parte attrice in via subordinata.
Le predette vengono quindi liquidate in dispositivo facendo riferimento ai parametri di cui al D.M.
55/2014, come da ultimo aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, previsti per le cause di valore compreso tra € 2.000.0000,00 ed € 4.000.000,00 e con riconoscimento di tutte le fasi del giudizio in ragione dell'attività processuale concretamente espletata.
Per le medesime ragioni le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 16.8.2024, vengono poste integralmente a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1. RIGETTA integralmente le domande proposte da parte attrice;
2. CONDANNA parte attrice a rifondere in favore della convenuta le spese di lite liquidate in €
49.336,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, IVA, se e in quanto dovuta, e CPA come per legge;
4. PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Varese il 20 gennaio 2025
Il Giudice
Letizia Cajani
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità' scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.” 2 Art.
7. Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
In funzione di Giudice Unico nella persona della dott.ssa Letizia Cajani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di registro sopra riportato, promossa da:
(C.F. ) nata in Marocco in data [...], in [...] e quale Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. Persona_1
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea C.F._2
Brumana presso il cui studio in Legnano (VA) via Alberto Da Giussano n. 19 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(P.I. Controparte_1
) in persona del Direttore Generale Dott. con sede in Varese viale Borri P.IVA_1 CP_2
n.57, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Orelli presso il cui studio in Varese via Giovanni
Bagaini n.14 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità medica
CONCLUSIONI
Per Parte Attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1. Rinnovi la Ctu nominando un nuovo collegio peritale, per le ragioni già espresse dal proprio Ctp
Dott. elle sue memorie di osservazioni;
Per_2 2. Accerti e dichiari la responsabilità contrattuale, o in subordine extracontrattuale ( ex artt. 2049,
2050, o in subordine, 2043 cod. civ.), della resistente per i danni causati al minore Persona_1 ed alla SI.ra in conseguenza degli interventi e delle cure effettuati dalla resistente Parte_1 stessa ( ed in particolare dai suoi medici ) sulle predette persone in occasione del parto del
13.01.2005 e del conseguente ricovero ospedaliero (così come riportati nella narrativa del ricorso introduttivo del presente procedimento e nella perizia del Dott. ; Per_2
3. Condanni la resistente a risarcire al minore ed alla SI.ra tutti i Persona_1 Parte_1 danni ( non patrimoniali e patrimoniali –anche futuri- ) dagli stessi subiti e subendi in conseguenza degli interventi e delle cure effettuati dal resistente ( ed in particolare dai suoi medici ) sulle predette persone in occasione del parto del 13.01.2005 e del conseguente ricovero ospedaliero ( così come riportati nella narrativa del presente ricorso e nella perizia del Dott. ; Per_2
4. In particolare condanni la resistente a corrispondere alla SI.ra , quale genitore Parte_1 esercente la potestà genitoriale sul minore la somma di € 3.599.355,00, ovvero Persona_1 quella maggiore o ( in subordine ) minore che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5. Condanni inoltre la resistente a costituire in favore di a decorrere dal 18° anno Persona_1 di età di quest'ultimo, ed a pagare una rendita vitalizia annua pari ad € 17.475,00, da rivalutarsi annualmente;
6. Condanni la resistente a corrispondere alla SI.ra , a titolo di risarcimento del Parte_1 cosiddetto danno “riflesso”, la somma di € 300.000,00, ovvero quella maggiore o ( in subordine ) minore che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
7. Condanni la resistente a rifondere le spese di lite.
Per Parte Convenuta:
in via preliminare/pregiudiziale: rilevare l'intervenuta prescrizione di tutti i Diritti/di tutte le domande proposte dalle parti ricorrenti/da controparti, in particolare di quelle aventi natura extracontrattuale, e ciò per le ragioni esposte in atti e/o per ogni altra ragione, anche differente, che fosse ritenuta di Giustizia;
In subordine, nel merito: nella non creduta ipotesi di mancato e/o parziale accoglimento delle sovraesposte conclusioni, comunque rigettare tutte le avverse pretese, richieste e domande a qualunque titolo proposte nei confronti della convenuta/resistente, in quanto integralmente infondate, sia in fatto che in Diritto, sia relativamente all'an che relativamente al quantum debeatur per tutte le ragioni esposte in atti e/o per alcune fra esse e/o per ogni altra anche differente ragione che dovesse essere ritenuta di Giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di Causa.
In via istruttoria
Per la denegata ipotesi di prosecuzione del Giudizio in ulteriore grado poichè non si intende rinunciare ad alcuna fra le istanze istruttorie già ritualmente articolate si provvede pertanto, al suddetto scopo, a richiamarle riportandole qui di seguito:
2 senza accettare inversione alcuna degli oneri probatori, per l'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito intendesse svolgere attività istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli per prova testimoniale:
1. “vero che in data 13/1/2015 ad ore 21.21 circa la SI.ra è stata ricoverata, su Parte_1 richiesta della stessa che riferiva la presenza di attività contrattile, presso il Reparto di Ostetricia e
Ginecologia dell'Ospedale di Cittiglio”;
2. “vero che la diagnosi di accoglimento fu di travaglio di parto in terzogravida alla 39 settimana di gestazione”;
3. “vero che a decorrere dalle ore 21.30 circa del 13/1/2005, la SI.ra è stata Parte_1 sottoposta a controllo CTG con il quale è stato monitorato il battito cardiaco fetale con riscontro di normalità”;
4. “vero che alle ore 22.57 del 13/1/2005 la SI.ra ha dato alla luce un neonato, di Parte_1 nome;
Persona_1
5. “vero che il periodo espulsivo del parto ha avuto una durata di 10 minuti”;
6. “vero che la rottura delle membrane è avvenuta alle ore 21.45 del 13/1/2005”;
7. “vero che il parto si è svolto regolarmente senza l'effettuazione di manovre d'ausilio da parte del personale, senza l'utilizzo di ventose, del forcipe e senza somministrazione farmacologica di alcun tipo”;
8. “vero che al momento della nascita il neonato risultava vitale, pesava 3.500 grammi, misurava
51 cm. di lunghezza e 34.5 cm di circonferenza cranica”;
9. “vero che l'indice di venne misurato al primo minuto dopo la nascita e risultò pari ad 8 Pt_2 nonché al quinto minuto dalla nascita e risultò pari a 10”;
10. “vero che il liquido amniotico era chiaro”;
11. “vero che furono controllati il valore del PH fetale mediante prelievo funicolare, che risultò pari a 7,34 con pCO2=46mmHg, ed il valore dei Lattati che risultò = 1,4 mmol/l”;
12. “vero che la placenta risultò di peso pari a 550 gr”; 13. “vero che durante la notte fra il
13/1/2005 ed il 14/1/2005, quindi dal momento della nascita fino alle ore 06.00 del mattino successivo, il neonato venne osservato e che le sue condizioni risultarono normali”;
14. “vero che il neonato venne sottoposto a visita specialistica, come di prassi, alle ore 9.00 circa del 14/1/2005”;
15. “vero che in occasione della visita svolta alle ore 9.00 del 14/1/2005 il neonato risultava roseo, che l'obiettività scheletrica, la postura, il tono muscolare e la motilità risultavano regolari”;
16. “vero che alla visita delle ore 9.00 del 14/1/2005 il neonato presentava polsi periferici radiali e femorali eusfigmici e simmetrici”;
17. “vero che alla visita delle ore 9.00 del 14/1/2005 la frequenza respiratoria era pari a 46-48 atti/minuto e che la saturazione transcutanea di osSIeno era pari al 98%”;
18. “vero che alla visita delle ore 9.00 del 14/1/2005 la frequenza cardiaca risultò pari a 95-100 battiti per minuto”;
19. “vero che ad esito della misurazione della frequenza cardiaca si decise di eseguire un esame ECG ed un'ecocardiografia mono-bidimensionale e color-Doppler”; 3 20. “vero che i parametri rilevati ad esito degli esami di cui al precedente capitolo, da intendersi qui richiamati, risultarono normali con frequenza cardiaca che si attestava al limite inferiore della norma”;
21. “vero che in considerazione del valore della frequenza cardiaca, si decise di posizionare al neonato un monitor transcutaneo che segnalava in continuo l'andamento della frequenza cardiaca e della saturazione di osSIeno”;
22. “vero che allo ore 14.45 il neonato iniziò a manifestare sonnolenza e che, conseguentemente, venne sottoposto a visita pediatrica”;
23. “vero che il neonato, ad esito della visita pediatrica delle ore 14.45 del 14/1/2005 fu sottoposto ad esami ematici da prelievo capillare con esiti regolari”;
24. “vero che alla visita delle ore 14.45 del 14/1/2005 la frequenza cardiaca era di 98 battiti per minuto con regolare saturazione transcutanea di osSIeno”;
25. “vero che nelle ore successive alla visita effettuata alle ore 14.45 del 14/1/2005 il neonato presentò episodi di lieve bradicardia con dispnea e che, per tale ragione, venne disposto il trasferimento presso il reparto di neonatologia dell'Ospedale di Varese che fu effettuato alle ore 21.00 circa del 14/1/2005”;
Si indicano quali testimoni: Dott. ; Dott.ssa ; Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Dott.ssa ; dott.ssa ; SI.ra ; SI.ra ; Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7 SI.ra ; SI.ra tutti di Varese. Testimone_8 Testimone_9
Istanza di esibizione ex art.210 c.p.c. e/o di acquisizione di documentazione e/o informazioni ex art.213 c.p.c.
Si richiama e si ribadisce, sempre per il caso di prosecuzione del Giudizio in altro grado e/o di ulteriore attività istruttoria anche la già proposta istanza affinché venga ordinata, ex art. 210
c.p.c., a controparte - o alle strutture sanitarie pubbliche e/o private interessate diverse rispetto alla convenuta, che dovranno essere indicate dai ricorrenti che sono gli unici a poterlo fare con completezza ed esaustività - l'esibizione in Giudizio di tutta la documentazione medico-sanitaria riguardante le cure, i ricoveri, gli esami e le prestazioni fornite a favore di dalla Persona_1 nascita ad tutt'oggi per quanto riferibili alle problematiche che formano oggetto di Causa.
In alternativa occorrerà provvedere, per il che viene qui formulata apposita istanza, ai sensi dell'art.213 c.p.c. rivolgendo apposita richiesta di informazioni alle strutture sanitarie, pubbliche o private, differenti dalla convenuta, che si sono occupate di visitare e/o di curare Persona_1
e/o di sottoporlo ad esami a fini diagnostici e/o terapeutici.
Ci si riporta in ogni caso alle istanze istruttorie articolate nella memoria depositata ex art.183 VI° comma n.2 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore ha convenuto in giudizio l' per sentirla Persona_1 Controparte_3
4 condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da loro patito a seguito dell'errata prestazione medica ricevuta dal personale sanitario operante presso l'Ospedale di
Cittiglio in occasione del parto avvenuto il 13.1.2005.
L'attrice ha censurato la condotta dei sanitari sotto diversi profili, di seguito sinteticamente elencati:
a) omesso monitoraggio del neonato nelle prime ventiquattro ore di vita;
b) omessa richiesta di accertamenti neuroradiologici;
c) mancato trasferimento del neonato in ambiente intensivistico neonatale e permanenza in una struttura inadeguata.
Secondo la tesi attorea la tetraplegia spastica diagnosticata al figlio sarebbe stata causata da ipossia neonatale i cui effetti dannosi non si sarebbero verificati – o comunque si sarebbero manifestati in misura minore – se i sanitari avessero operato diligentemente.
Sempre secondo l'attrice, il comportamento da loro tenuto avrebbe comunque determinato la perdita di chances di recupero, quanto meno parziale, dell'autonomia del neonato.
Conseguentemente ha domandato in nome e per conto del figlio il risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale e non patrimoniale dallo stesso patito, quantificato in complessivi €
3.599.355,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi e ha altresì richiesto la condanna della convenuta a corrispondere in favore del predetto una rendita vitalizia pari a € 17.475,00 annui a partire dal compimento del diciottesimo anno di età.
E' stata infine richiesta la condanna della a corrispondere all'attrice Controparte_1
l'ulteriore importo di € 300.000,00 per ristorare il pregiudizio non patrimoniale dalla stessa subito per la lesione del rapporto parentale.
Costituendosi in giudizio la convenuta ha chiesto in via pregiudiziale di disporsi la conversione del rito, non essendo la causa, in ragione della sua complessità, suscettibile di essere decisa con il rito sommario di cognizione ed ha eccepito in via preliminare la prescrizione delle richieste attoree formulate ai sensi degli artt. 2043, 2050, 2049 c.c..
Nel merito ha contestato la fondatezza delle domande risarcitorie, non essendo censurabile l'operato dei sanitari e mancando comunque la prova del nesso causale tra la condotta asseritamente negligente e l'insorgenza della patologia diagnosticata al minore.
Disposto il mutamento del rito ex art. 702 ter secondo comma c.p.c., la causa è stata ripetutamente riassegnata a diversi giudici ed è stata istruita mediante CTU medico legale, all'esito della quale è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 26.9.2024 è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come
5 da fogli telematicamente depositati con contestuale concessione dei termini massimi per il deposito delle comparse conclusionali e conclusionali di replica.
Decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. viene oggi decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2. Il quadro probatorio
Considerato che parte convenuta precisando le conclusioni ha reiterato le istanze istruttorie in precedenza articolate, si conferma che il materiale probatorio in atti è idoneo e sufficiente ad assumere una decisione in ordine a tutte le domande e le eccezioni formulate dalle parti.
3. Il danno lamentato da Persona_1
3.1. Sull'interruzione del giudizio
Dalla lettura della relazione peritale in atti emerge che è deceduto nelle more del Persona_1
giudizio (cfr. pag. 52).
Ciò nonostante nessuna interruzione è stata disposta, non avendo il procuratore dichiarato tale evento nelle forme di cui all'art. 300 c.p.c.
3.2. La normativa applicabile, la qualificazione giuridica e l'onere della prova
Prima di valutare la fondatezza delle domande attoree, trattandosi di una vicenda risalente al 2005, è necessario affrontare la questione inerente alla qualificazione giuridica della responsabilità della struttura sanitaria convenuta in giudizio alla luce dei più recenti approdi legislativi e giurisprudenziali sul punto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, avallato dalle Sezioni Unite della
Cassazione (cfr. Cass. S.U. 9556/02 e Cass. civ. 577/08), il rapporto che lega la struttura sanitaria
(sia essa pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd. di
“spedalità”) che si perfeziona, anche sulla base di fatti concludenti, con la sola accettazione del paziente presso la struttura (Cass. civ. 8826/2007) e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere).
Da ciò discende che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.
6 Non incide sulla natura della responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente la circostanza per cui, per adempiere le prestazioni derivanti dal contratto di spedalità, la medesima struttura si avvalga dell'opera di ausiliari (siano essi dipendenti o collaboratori esterni), in ragione dell'art. 1228 c.c., che impone al debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi, di rispondere anche dei fatti dolosi o colposi commessi da costoro.
Ancora non hanno inciso sulla natura della responsabilità della struttura così ricostruita le disposizioni della L. 198/2012 (c.d. Legge Balduzzi).
Invero l'art. 3 L.198/12, che al primo comma richiama l'art. 2043 c.c.1, ponendo così l'ambito della responsabilità professionale sanitaria in quella extracontrattuale, è infatti riferibile esclusivamente all'esercente la professione sanitaria, ovvero all'operatore-persona fisica.
Ciò si desume evidentemente dal titolo della norma “responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie” e dal suo contenuto esplicitamente riferito anche alla responsabilità penale, evidentemente personale, di colui che svolge la professione sanitaria.
Va dunque escluso che la L. 189/12 abbia apportato cambiamenti ai profili di responsabilità della struttura sanitaria, i quali vanno esaminati alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali e degli insegnamenti della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 577/08).
Tale inquadramento risulta del tutto coerente anche con la normativa più recente emanata in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie - L. 24/2017 c.d. Legge Gelli
–Bianco – che all'art. 72, disponendo che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”, qualifica espressamente tale responsabilità come contrattuale.
Nella fattispecie in esame viene poi in rilievo il c.d. contratto con effetti protettivi verso i terzi, dal momento che il contratto di spedalità è stato concluso dalla gestante con l'Ente ospedaliero il quale si è contestualmente obbligato, non solo a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle di partorire, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto ed al neonato così da garantirne la nascita e il benessere nelle prime ore di vita.
Conseguentemente il neonato, acquistando la capacità giuridica, può far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni accessorie a tutela dei suoi interessi, sebbene sia rimasto formalmente estraneo al contratto (cfr. Cass. Civ. 14488/2004 e Cass. Civ. 11503/1993).
Chiarita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, appare opportuno ricordare anche come, in concreto, viene ripartito l'onere della prova tra il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno e l'Ente convenuto in giudizio quale soggetto responsabile.
Sul punto appare consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con
l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. n. 975/2009).
A proposito poi del nesso di causalità la giurisprudenza più recente ha evidenziato che nei giudizi di responsabilità per attività medico-chirurgica emerge un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro inerente all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Conseguentemente mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la
8 condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Consequenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso e a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere.
In altri termini, se a istruttoria conclusa, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto.
Inoltre è stato evidenziato che il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore e quindi dopo che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari.
(cfr. Cass.civ. n. 18392/2017 e più recentemente Cass. civ. n.5487/2019).
3.3. Il merito
Le domande risarcitorie articolate dall'attrice – sia in proprio sia in rappresentanza del figlio – si fondano sulla condotta tenuta dal personale sanitario in occasione del parto avvenuto il 13.1.2005 all'Ospedale di Cittiglio, Reparto di Ostetricia e Ginecologia nonché nelle ore immediatamente successive.
Come sinteticamente in precedenza già evidenziato, parte attrice, sulla base della perizia tecnica allegata al ricorso, ritiene che la tetraplegia spastica diagnostica al figlio sia stata originata da uno stato di ipossia neonatale, dovendosi escludere cause preesistenti quali fattori genetici, infettivi e tossici e traumatici.
Sempre secondo la prospettazione attorea, l'origine di detta ipossia sarebbe da ricondursi al parto traumatico e, uno stretto monitoraggio del bambino unitamente a un tempestivo intervento di riosSIenazione dei tessuti, avrebbe permesso di eliminare o quanto meno attenuare i danni neurologici.
In particolare i sanitari sono stati ritenuti responsabili per non aver monitorato il neonato nelle prime ore di vita, per non aver richiesto accertamenti neuroradiologici e per non averlo ricoverato in terapia intensiva e comunque per non averlo trasferito tempestivamente in una struttura più idonea a gestire la situazione.
9 Con gli scritti conclusionali la parte ha insistito nel ritenere che il danno ipossico -cerebrale si sia verificato durante il parto o comunque nelle ventiquattro ore successive e non sia stato rilevato dai sanitari e conseguentemente adeguatamente trattato.
Ciò posto appare opportuno ripercorrere sinteticamente i tratti salienti della vicenda sanitaria oggetto del giudizio, così come emergenti dall'esame della documentazione in atti:
• nasce il 13.1.2005 alle ore 22.57 da parto spontaneo alla trentanovesima Persona_1
settimana + 5 giorni a seguito di gravidanza senza complicazioni;
• Il 14.1.2005, alle ore 9.00, a circa dieci ore di vita, il neonato è risultato in buone condizioni generali ma essendo stata rilevata una frequenza cardiaca tendenzialmente ai limiti inferiori
è stata richiesta una ECG. La valutazione cardiologica così si conclude: “reperti compatibili con l'età”;
• Successivamente, una volta preso atto che la frequenza cardiaca era “ai limiti inferiori della norma”, sono stati disposti ulteriori accertamenti;
• Alle ore 14.00, per la prima volta, viene annotata la mancata alimentazione, il neonato risulta sonnolento, letargico e soporoso, viene contattato il dott. che conSIlia il Pt_3 ricovero in pediatria e di allertare la patologia neonatale. Gli esiti dell'emogas disposta alle
14.27 dimostrano che permane un buon compenso metabolico e respiratorio come alla nascita;
• Alle ore 19.30 una successiva emogas conferma il quadro precedente e quindi il permanere di un buon compenso metabolico e respiratorio;
• Alle 19.45 si registra un ulteriore peggioramento neurologico ed un'alterazione dell'attività respiratoria con parametri vitali stabili;
• Alle ore 21.00 viene disposto il trasferimento all'Ospedale Filippo del Ponte di Varese dove viene accettato nel reparto di Neonatologia alle ore 21.30, senza necessità di essere intubato o ricoverato in terapia intensiva neonatale. verrà dimesso il 26.2.2005 con diagnosi Per_1 di “sindrome ipotonico – ipocinetica in corso di approfondimento diagnostico. Alterazione degli indici di flogosi”;
Per analizzare la fondatezza della tesi sostenuta da parte attrice, preso atto della complessità e della certa dolorosità della vicenda sanitaria di cui è causa, devono essere richiamate le conclusioni a cui
è giunta la CTU condotta a cura dei quattro membri di cui è stato composto il Collegio peritale (il dott. medico legale, il Prof. specialista in neuroradiologia, la Persona_3 Persona_4
dott.ssa specialista in pediatria e neonatologia e il dott. Persona_5 Persona_6
10 specialista in ginecologica ed ostetricia) che, esaminando la condotta tenuta dal personale medico, ne ha escluso profili di criticità.
Dette conclusioni, di cui alla relazione peritale del 23.9.2024, anche frutto della richiesta di chiarimenti di cui al verbale del 9.4.2024, devono intendersi qui integralmente richiamate in quanto pienamente condivise dal Tribunale, essendo basate su un esame completo della documentazione in atti ed avendo i CTU puntualmente risposto al quesito formulato con ordinanza del 25.2.2021 e replicato alle osservazioni formulate dalle parti e dai loro CTP alla luce degli studi scientifici puntualmente indicati.
In ordine alle richieste di rinnovazione degli accertamenti peritali formulate da parte attrice devono essere richiamati i provvedimenti adottati nel corso dell'istruttoria con i quali sono state rigettate, dando atto del rispetto del principio del contraddittorio e della attinenza delle risposte fornite dal
Collegio peritale rispetto al quesito formulato.
Orbene la CTU, dopo aver evidenziato che l'encefalopatia ipossico ischemica è una delle maggiori cause di morte neonatale e di disabilità neurologica del bambino, ha escluso che nel caso in esame vi fossero indici tali da dover indurre i sanitari a ritenere che il neonato fosse interessato da ipossia intrapartum e quindi ad agire diversamente.
Invero è nato sano e non sofferente, l'indice di era pari a 8 a un minuto dalla nascita Per_1 Pt_2
e pari a 10 a cinque minuti, tenuto conto che un punteggio compreso tra 7 e 10 è indice di un neonato sano.
Anche l'emogas condotta sul cordone ombelicale pressoché contestualmente alla nascita (ore 22.58) ha escluso uno stato di sofferenza neonatale.
Conseguentemente non vi erano i presupposti clinici perché venisse sottoposto ad valutazione neonatologica o neurologica in urgenza o al trattamento di ipotermia e/o a quello di somministrazione di osSIeno.
Durante la notte nessuna anomalia è stata registrata né simile circostanza è stata allegata da parte attrice.
Al riscontro dei primi sintomi di criticità, ossia alle ore 9 del 14.1.2005, quando la frequenza cardiaca era tendenzialmente al limite inferiore della norma, il personale sanitario si è attivato subito disponendo degli esami atti ad escludere condizioni gravi che avrebbero richiesto un trattamento urgente.
11 Da questo momento il neonato è sempre stato monitorato sino al trasferimento all'Ospedale Filippo del Ponte dove non ha necessitato di essere intubato o sottoposto a ventilazione o ricoverato in terapia intensiva neonatale.
I CTU hanno poi evidenziato che comunque, anche se fosse stato sottoposto a una visita neurologica a poche ore dalla nascita, la prognosi sarebbe rimasta invariata.
La stessa parte, ad eccezione del trattamento di riosSIenazione rispetto al quale si è già detto, non ha indicato quale sarebbe stato il percorso terapeutico da seguire e i concreti benefici che avrebbe potuto trarne il bambino.
Invero il CTP attoreo ha concluso ritenendo imprudente la decisione di trattenere il bambino nella struttura ospedaliera sino alle ore 21.00 (cfr. pag. 37 relazione peritale) senza specificare quali vantaggi sarebbero derivati da un ricovero in terapia intensiva, ricovero peraltro che non si è rivelato necessario nemmeno alle ore 21.30 in seguito al trasferito in Varese.
I CTU hanno poi ricordato che il 90% delle paralisi celebrali hanno cause diverse dall'ipossia intrapartum e nel restante 10% i segni compatibili con ipossia durante il travaglio possono avere origine in momenti precedenti al parto.
In ordine a tali aspetti non pare dirimenti l'affermazione del Prof. più volte invocata da Per_4 parte attrice a sostegno delle proprie affermazioni, secondo cui le lesioni riscontrate dall'esame delle lastre sono compatibili con un'insorgenza durante il momento del parto, considerato che tale rilievo deve essere letto in correlazione con gli altri ed in particolare con quello per cui spesso l'origine dell'ipossia può essere antecedente al parto anche se i segni possono manifestarsi in epoca successiva.
Inoltre nel caso in esame la visita genetica a cui è stato sottoposto si è conclusa con Per_1
l'indicazione della necessità di ulteriori approfondimenti per verificare la presenza di varianti genetiche che possano aver predisposto il bambino all'evento ischemico (cfr. pag. 45 – 46 relazione peritale), circostanza per cui non può ritenersi con ragionevole certezza che l'ipossia intrapartum sia stata l'origine della tetraplegia.
In replica alle osservazioni di parte attrice i CTU hanno chiarito anche che al controllo delle ore
9.00 del 14.1.2005 il neonato non era affetto da un a grave forma di brachicardia, dovendo il tracciato essere letto tenendo conto della velocità di scorrimento della carta con cui è stato impostato lo strumento (cfr. pagg. 54 e s.s.).
Quanto infine all'opportunità di sottoporre ad una TAC, tale esame strumentale secondo i Per_1
CTU non era indicato, essendo opportuno esclusivamente nelle urgenze neonatologiche per
12 l'elevato numero di radiazioni a cui viene sottoposto l'organismo del neonato, non ricorrenti nella fattispecie in esame alla luce dei dati rilevati dai sanitari (cfr. pag. 51 relazione peritale).
In conclusione, deve ritenersi che manchi la prova dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento da parte dei sanitari nonché che questo abbia determinato il danno le cui conseguenze pregiudizievoli sono oggetto della domanda risarcitoria articolata.
Nel caso in esame non pare configurabile nemmeno un c.d. danno da perdita di chances, dal momento che lo stesso, al pari di qualsiasi altro danno risarcibile, richiede l'accertamento della responsabilità.
4. Il danno da lesione del rapporto parentale
4.1. Qualificazione giuridica
ha domandato altresì la condanna della al risarcimento del danno Parte_1 Controparte_1
da lei patito in conseguenza della compromissione del rapporto affettivo con il figlio, dello stravolgimento di vita determinato dal grave stato di disabilità in cui si trova il bambino – rectius si trovava – a causa dell'errata prestazione sanitaria ricevuta.
Come è noto tale pregiudizio rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela é ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 della Costituzione.
Il danno consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno, in tutto o in parte, del rapporto.
Sebbene, normalmente, la responsabilità per tale danno, trovi la sua fonte nell'art. 2043 c.c., venendo richiesto dai familiari del paziente che, ovviamente, sono estranei al contratto di spedalità, nella fattispecie in esame, considerato quanto già evidenziato nel precedente paragrafo 3.2. si configura invece una responsabilità contrattuale.
4.2. Eccezione di prescrizione
Tale qualificazione rende infondata l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta, essendo il relativo termine pari a dieci anni, non decorso al momento in cui è stato instaurato il giudizio.
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4.3. Il merito
Nel merito la richiesta risarcitoria non risulta meritevole di accoglimento, mancando la prova della negligenza e/o imperizia dei sanitari nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e del relativo nesso causale con il pregiudizio di cui l'attrice richiede il ristoro come ampiamente rilevato nel paragrafo 3.3. da intendersi qui richiamato.
5. Conclusioni
Le domande attore sono infondate per le ragioni indicate in parte motiva.
Le spese di lite vengono poste integralmente a carico della parte soccombente in applicazione di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., tenuto conto che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per operare una loro compensazione, almeno parziale, così come richiesto da parte attrice in via subordinata.
Le predette vengono quindi liquidate in dispositivo facendo riferimento ai parametri di cui al D.M.
55/2014, come da ultimo aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, previsti per le cause di valore compreso tra € 2.000.0000,00 ed € 4.000.000,00 e con riconoscimento di tutte le fasi del giudizio in ragione dell'attività processuale concretamente espletata.
Per le medesime ragioni le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 16.8.2024, vengono poste integralmente a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1. RIGETTA integralmente le domande proposte da parte attrice;
2. CONDANNA parte attrice a rifondere in favore della convenuta le spese di lite liquidate in €
49.336,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, IVA, se e in quanto dovuta, e CPA come per legge;
4. PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Varese il 20 gennaio 2025
Il Giudice
Letizia Cajani
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità' scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.” 2 Art.
7. Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.
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