TRIB
Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14464/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele RAMBO ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Catania, Via Perugia n°10, e
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa GIARDINELLI ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caltagirone, Piazza Umberto, n°8, RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale di udienza del 16 gennaio 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 25 novembre 2024. Sentite all'udienza del 16 gennaio 2025, le parti hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Caltagirone il 7 luglio 2018. Dall'unione è nata il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 4 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
I ricorrenti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 dicembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Caltagirone (CT) il 25 agosto 1986 e , nata a [...] Parte_2
(CT) il 26 agosto 1992, unitisi in matrimonio a Caltagirone il 7 luglio 2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 31 parte 2 serie A anno 2018; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Caltagirone di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le Per_1 decisioni di maggiore importanza per la minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese pagina 2 di 4 singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca la minore presso la madre;
4) dispone che il padre, salvo diversi accordi, possa vedere e tenere con sé Per_1
- almeno due pomeriggi a settimana -con un pernottamento se ritenuto opportuno e compatibilmente con le esigenze della minore- che i genitori concorderanno di volta in volta in base ai turni di lavoro di entrambi e agli impegni scolastici e sportivi nonché delle esigenze di Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 20.00 alla domenica alle ore 19.30;
- nelle festività natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali -al pari della madre- per tre giorni, alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate -al pari della madre- due settimane anche consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
5) sancisce che:
- il 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 e 2 novembre e per i compleanni dei genitori si applicherà il principio dell'alternanza;
- la figlia trascorrerà la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre;
- la bimba trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore con possibilità per l'altro di scambiare gli auguri e trascorrere un paio d'ore con nel Per_1 pomeriggio;
6) prende atto che i coniugi concordano che entrambi, previo congruo preavviso, avranno la facoltà di trascorrere con la figlia, durante l'anno e sempre in alternanza, ulteriori periodi di vacanza, anche al di fuori della provincia di Bologna, in concomitanza con gli eventuali periodi di ferie concessi dai rispettivi datori di lavoro;
7) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Pt_1 ordinario della minore versando alla RA , entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_2 la somma di 250,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche pagina 3 di 4 precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. 9) prende atto che le parti concordano che la casa coniugale, di proprietà del signor
, resterà nella piena disponibilità dello stesso;
Pt_1
10) prende atto che i ricorrenti concordano a che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla madre;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Bologna, tenuta il 21 gennaio 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele RAMBO ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Catania, Via Perugia n°10, e
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa GIARDINELLI ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caltagirone, Piazza Umberto, n°8, RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale di udienza del 16 gennaio 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 25 novembre 2024. Sentite all'udienza del 16 gennaio 2025, le parti hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Caltagirone il 7 luglio 2018. Dall'unione è nata il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 4 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
I ricorrenti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 dicembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Caltagirone (CT) il 25 agosto 1986 e , nata a [...] Parte_2
(CT) il 26 agosto 1992, unitisi in matrimonio a Caltagirone il 7 luglio 2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 31 parte 2 serie A anno 2018; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Caltagirone di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le Per_1 decisioni di maggiore importanza per la minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese pagina 2 di 4 singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca la minore presso la madre;
4) dispone che il padre, salvo diversi accordi, possa vedere e tenere con sé Per_1
- almeno due pomeriggi a settimana -con un pernottamento se ritenuto opportuno e compatibilmente con le esigenze della minore- che i genitori concorderanno di volta in volta in base ai turni di lavoro di entrambi e agli impegni scolastici e sportivi nonché delle esigenze di Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 20.00 alla domenica alle ore 19.30;
- nelle festività natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali -al pari della madre- per tre giorni, alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate -al pari della madre- due settimane anche consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
5) sancisce che:
- il 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 e 2 novembre e per i compleanni dei genitori si applicherà il principio dell'alternanza;
- la figlia trascorrerà la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre;
- la bimba trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore con possibilità per l'altro di scambiare gli auguri e trascorrere un paio d'ore con nel Per_1 pomeriggio;
6) prende atto che i coniugi concordano che entrambi, previo congruo preavviso, avranno la facoltà di trascorrere con la figlia, durante l'anno e sempre in alternanza, ulteriori periodi di vacanza, anche al di fuori della provincia di Bologna, in concomitanza con gli eventuali periodi di ferie concessi dai rispettivi datori di lavoro;
7) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Pt_1 ordinario della minore versando alla RA , entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_2 la somma di 250,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche pagina 3 di 4 precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. 9) prende atto che le parti concordano che la casa coniugale, di proprietà del signor
, resterà nella piena disponibilità dello stesso;
Pt_1
10) prende atto che i ricorrenti concordano a che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla madre;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Bologna, tenuta il 21 gennaio 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4