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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/09/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. 656/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Rosa Maria Bova componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 656 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra
1) (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
2) (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
3) (C.F.: ) Parte_3 C.F._3
4) (C.F.: ) Parte_4 C.F._4
5) (C.F.: ) Parte_5 C.F._5
6) (C.F.: ) Parte_6 C.F._6
7) (C.F.: ) Parte_7 C.F._7
8) (C.F.: ) Parte_8 C.F._8
9) (C.F.: Parte_9 C.F._9
10) (C.F.: ) Parte_10 C.F._10
11) (C.F.: Parte_11 C.F._11
Con 12) (C.F.: ) Parte_12 C.F._12
13) (C.F.: ) Parte_13 C.F._13 14) (C.F.: ) Parte_14 C.F._14
15) (C.F.: Parte_15 C.F._15
16) (C.F.: ) Parte_16 C.F._16
17) (C.F.: Parte_17 C.F._17
18) (C.F.: ) Parte_18 C.F._18
19) (C.F.: ) Parte_19 C.F._19
20) (C.F.: ) Parte_20 C.F._20
21) (C.F.: ) Parte_21 C.F._21
22) (C.F.: Parte_22 C.F._22
23) (C.F.: ) Parte_23 C.F._23
24) (C.F.: ) Parte_24 C.F._24
25) (C.F.: ) Parte_25 C.F._25
26) (C.F.: ) Parte_26 C.F._26
27) (C.F.: ) Parte_27 C.F._27
28) (C.F.: ) Parte_28 C.F._28
29) (C.F.: Parte_29 C.F._29
30) (C.F.: ) Parte_30 C.F._30
31) (C.F.: ) Parte_31 C.F._31
32) (C.F.: ) Parte_32 C.F._32
33) (C.F.: Parte_33 C.F._33
34) (C.F.: Parte_34 C.F._34
35) (C.F.: ) Parte_35 C.F._35
36) (C.F.: ) Parte_36 C.F._36
37) (C.F.: ) Parte_37 C.F._37
38) (C.F.: ) Parte_38 C.F._38
39) (C.F.: ) Parte_39 C.F._39
40) (C.F.: ) Parte_40 C.F._40
41) (C.F.: Parte_41 C.F._41
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giulio Fortunato Tescione, nonché
42) (C.F.: Parte_42 C.F._42 quest'ultimo rappresentato e difeso (anche disgiuntamente) dall'avvocato Giulio Fortunato
Tescione e dall'avvocata Francesca De Domenico;
2 appellanti nei confronti di
Repubblica Italiana, in persona della Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.:
, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Reggio Calabria.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, vengono gravate la sentenza non definitiva n. 1432/2014, pubblicata il primo ottobre 2014, e la successiva sentenza definitiva n. 477/2020, pubblicata il 22 aprile 2020, emesse nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2537/2012 R.G., e con le quali il Tribunale di
Reggio Calabria ha rigettato la domanda proposta dagli appellanti, volta a ottenere il riconoscimento del loro asserito diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza del mancato recepimento delle direttive CEE 16.06.75 n. 363, e 26.01.1982 n. 76, in forza delle quali era previsto – a carico dello Stato, in qualità di stato Membro dell'Unione – di remunerare adeguatamente la formazione specialistica, svolta dagli attori presso l' Controparte_2
(diritto concretamente riconosciuto – a loro dire – solo a partire dall'anno
[...]
accademico 2006/2007).
2.1. Gli appellanti – più partitamente – affermano a) l'errata individuazione del dies a quo, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del preteso diritto, b) la sussistenza – in capo a ciascuno degli appellanti stessi – d'un diritto al risarcimento del danno (liquidabile nella differenza tra il trattamento percepito e l'adeguata remunerazione prevista dalla normativa europea, c) la ricorrenza – quindi – del loro diritto all'ottenimento d'un importo pari alla rideterminazione triennale di quello percepito a titolo di borsa di studio, nonché all'incremento annuale previsto dall'art. 6 d. lgs. 257/1991, e d) l'ingiustizia della propria condanna alla rifusione delle spese di lite.
3 3. L'appellata resiste all'impugnazione, sostiene la piena correttezza – e la coerenza logico- giuridica – della sentenza impugnata, e chiede – nel merito – il rigetto dell'appello.
4. Sennonché – nelle more della fase decisoria (ossia in pendenza del termine per il deposito delle memorie di replica), con nota depositata il 5 settembre 2025, gli appellanti hanno rinunciato al giudizio e a ogni domanda spiccata in confronto dell'avversario.
4.1. A tal fine, gli appellanti rappresentano come – in pendenza del procedimento di secondo grado – le parti hanno manifestato la volontà d'addivenire a una composizione bonaria della controversia.
4.2. Non ravvisando, pertanto, un interesse alla prosecuzione del giudizio, gli appellanti hanno espressamente dichiarano di rinunciare all'impugnazione proposta nei confronti della
Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, nonché
a tutte le domande formulate nei confronti della medesima.
4.2. La suddetta dichiarazione si qualifica come rinuncia all'azione, in quanto comporta l'abbandono integrale della pretesa azionata nei confronti della parte appellata, con la conseguenza per la quale non risulta necessaria l'adesione (a tale dichiarazione) della controparte.
4.2.1. D'altra parte – come puntualizzato – da Trib. Catania, Sez. II Civ., sent. n. 138/2025,
«La rinuncia alla domanda può essere validamente espressa in comparsa conclusionale, posto che, se è vero, da un lato, che la comparsa conclusionale ha funzione di illustrare le domande e le eccezioni già proposte nel corso del giudizio, dall'altro lato è altrettanto vero che è perfettamente ammissibile la rinuncia in sede conclusionale ad una domanda formulata con l'atto introduttivo. Del resto, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, né necessita di accettazione della controparte per cui ben potrà essere fatta nelle fasi conclusive del procedimento».
4.2.2. Sul punto – peraltro – Cass., SS. UU. Civili, sent. n. 3453/2024 ha chiarito come «Nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa».
5. In virtù di tutto quanto sopra – allora – deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
4
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_8 Parte_7 [...]
, , , , Pt_9 Parte_10 Parte_42 Parte_11 Parte_43
, , , ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , , , ,
[...] Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 Pt_21
, , , ,
[...] Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25
, , , , , Parte_26 Parte_27 Parte_28 Parte_29 Parte_30
, , , Parte_31 Parte_32 Parte_34 Parte_35
, , Parte_36 Parte_37 Parte_33 Parte_38 Pt_39
, , , nei confronti della Repubblica Italiana, in
[...] Parte_40 Parte_41
persona della Presidente del Consiglio pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per rinuncia degli appellanti alla domanda giudiziale;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Rosa Maria Bova componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 656 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra
1) (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
2) (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
3) (C.F.: ) Parte_3 C.F._3
4) (C.F.: ) Parte_4 C.F._4
5) (C.F.: ) Parte_5 C.F._5
6) (C.F.: ) Parte_6 C.F._6
7) (C.F.: ) Parte_7 C.F._7
8) (C.F.: ) Parte_8 C.F._8
9) (C.F.: Parte_9 C.F._9
10) (C.F.: ) Parte_10 C.F._10
11) (C.F.: Parte_11 C.F._11
Con 12) (C.F.: ) Parte_12 C.F._12
13) (C.F.: ) Parte_13 C.F._13 14) (C.F.: ) Parte_14 C.F._14
15) (C.F.: Parte_15 C.F._15
16) (C.F.: ) Parte_16 C.F._16
17) (C.F.: Parte_17 C.F._17
18) (C.F.: ) Parte_18 C.F._18
19) (C.F.: ) Parte_19 C.F._19
20) (C.F.: ) Parte_20 C.F._20
21) (C.F.: ) Parte_21 C.F._21
22) (C.F.: Parte_22 C.F._22
23) (C.F.: ) Parte_23 C.F._23
24) (C.F.: ) Parte_24 C.F._24
25) (C.F.: ) Parte_25 C.F._25
26) (C.F.: ) Parte_26 C.F._26
27) (C.F.: ) Parte_27 C.F._27
28) (C.F.: ) Parte_28 C.F._28
29) (C.F.: Parte_29 C.F._29
30) (C.F.: ) Parte_30 C.F._30
31) (C.F.: ) Parte_31 C.F._31
32) (C.F.: ) Parte_32 C.F._32
33) (C.F.: Parte_33 C.F._33
34) (C.F.: Parte_34 C.F._34
35) (C.F.: ) Parte_35 C.F._35
36) (C.F.: ) Parte_36 C.F._36
37) (C.F.: ) Parte_37 C.F._37
38) (C.F.: ) Parte_38 C.F._38
39) (C.F.: ) Parte_39 C.F._39
40) (C.F.: ) Parte_40 C.F._40
41) (C.F.: Parte_41 C.F._41
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giulio Fortunato Tescione, nonché
42) (C.F.: Parte_42 C.F._42 quest'ultimo rappresentato e difeso (anche disgiuntamente) dall'avvocato Giulio Fortunato
Tescione e dall'avvocata Francesca De Domenico;
2 appellanti nei confronti di
Repubblica Italiana, in persona della Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.:
, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Reggio Calabria.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, vengono gravate la sentenza non definitiva n. 1432/2014, pubblicata il primo ottobre 2014, e la successiva sentenza definitiva n. 477/2020, pubblicata il 22 aprile 2020, emesse nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2537/2012 R.G., e con le quali il Tribunale di
Reggio Calabria ha rigettato la domanda proposta dagli appellanti, volta a ottenere il riconoscimento del loro asserito diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza del mancato recepimento delle direttive CEE 16.06.75 n. 363, e 26.01.1982 n. 76, in forza delle quali era previsto – a carico dello Stato, in qualità di stato Membro dell'Unione – di remunerare adeguatamente la formazione specialistica, svolta dagli attori presso l' Controparte_2
(diritto concretamente riconosciuto – a loro dire – solo a partire dall'anno
[...]
accademico 2006/2007).
2.1. Gli appellanti – più partitamente – affermano a) l'errata individuazione del dies a quo, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del preteso diritto, b) la sussistenza – in capo a ciascuno degli appellanti stessi – d'un diritto al risarcimento del danno (liquidabile nella differenza tra il trattamento percepito e l'adeguata remunerazione prevista dalla normativa europea, c) la ricorrenza – quindi – del loro diritto all'ottenimento d'un importo pari alla rideterminazione triennale di quello percepito a titolo di borsa di studio, nonché all'incremento annuale previsto dall'art. 6 d. lgs. 257/1991, e d) l'ingiustizia della propria condanna alla rifusione delle spese di lite.
3 3. L'appellata resiste all'impugnazione, sostiene la piena correttezza – e la coerenza logico- giuridica – della sentenza impugnata, e chiede – nel merito – il rigetto dell'appello.
4. Sennonché – nelle more della fase decisoria (ossia in pendenza del termine per il deposito delle memorie di replica), con nota depositata il 5 settembre 2025, gli appellanti hanno rinunciato al giudizio e a ogni domanda spiccata in confronto dell'avversario.
4.1. A tal fine, gli appellanti rappresentano come – in pendenza del procedimento di secondo grado – le parti hanno manifestato la volontà d'addivenire a una composizione bonaria della controversia.
4.2. Non ravvisando, pertanto, un interesse alla prosecuzione del giudizio, gli appellanti hanno espressamente dichiarano di rinunciare all'impugnazione proposta nei confronti della
Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, nonché
a tutte le domande formulate nei confronti della medesima.
4.2. La suddetta dichiarazione si qualifica come rinuncia all'azione, in quanto comporta l'abbandono integrale della pretesa azionata nei confronti della parte appellata, con la conseguenza per la quale non risulta necessaria l'adesione (a tale dichiarazione) della controparte.
4.2.1. D'altra parte – come puntualizzato – da Trib. Catania, Sez. II Civ., sent. n. 138/2025,
«La rinuncia alla domanda può essere validamente espressa in comparsa conclusionale, posto che, se è vero, da un lato, che la comparsa conclusionale ha funzione di illustrare le domande e le eccezioni già proposte nel corso del giudizio, dall'altro lato è altrettanto vero che è perfettamente ammissibile la rinuncia in sede conclusionale ad una domanda formulata con l'atto introduttivo. Del resto, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, né necessita di accettazione della controparte per cui ben potrà essere fatta nelle fasi conclusive del procedimento».
4.2.2. Sul punto – peraltro – Cass., SS. UU. Civili, sent. n. 3453/2024 ha chiarito come «Nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa».
5. In virtù di tutto quanto sopra – allora – deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
4
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
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, , , nei confronti della Repubblica Italiana, in
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persona della Presidente del Consiglio pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per rinuncia degli appellanti alla domanda giudiziale;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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