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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/09/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 819/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 819/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TAGLIANI CP_1 C.F._1
LAURA CLEMENTINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Piazza
Garavaglia n. 5;
RICORRENTE nei confronti di
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
PESCINA ROBERTO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Via
Cesarea n. 3;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) affidare i figli minori , e Per_1 Persona_2 Persona_3 congiuntamente ai genitori, con collocazione presso la madre in Gropello Cairoli – via don Motti n. 7
pag. 1 di 4 3) I genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni degli stessi
4) il padre potrà frequentare i figli a week end alterni dal venerdì 17,30 sino alla domenica sera alle ore 22,00 salvo eventuali frequentazioni aggiuntive richieste dai figli
(congiuntamente o singolarmente).
5) il padre verserà a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma complessiva di €. 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio). Detto importo dovrà essere versato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sull'aumento verificatosi nei dodici mesi precedenti, con base di riferimento il mese del deposito del presente ricorso
6) L'assegno unico per i figli sarà equamente diviso tra i coniugi, con impegno da parte del sig. di versare l'importo mensile di € 400,00 alla moglie;
P_
7) il sig. si impegna a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno P_ periodico che si rendessero necessarie per il figlio secondo il seguente schema: in misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il minore non coperte dall'assegno periodico secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasposto pubblico;
e) mensa;
pag. 2 di 4 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Il pagamento di tali spese straordinarie avverrà con cadenza mensile a fronte di esibizione, da parte del genitore che abbia sostenuto la spesa, di idonea documentazione attestante l'esborso sostenuto, anche mediante conguaglio con l'assegno di mantenimento da versarsi.
8) il padre potrà trascorrere con i figli (congiuntamente o singolarmente) due settimane
– anche non consecutive - durante il periodo estivo, periodo da concordare tra i genitori e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. I figli , Per_1 Per_2
e trascorreranno alternativamente la Vigilia, il Natale e Santo
[...] Per_3
NO e le festività di fine anno e l'Epifania con i genitori nel rispetto del principio dell'alternanza. Anche per le vacanze Pasquali, nonché per le altre festività e le varie ricorrenze (es. compleanni figli) sarà seguito il criterio dell'alternanza.
9) I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente ogni cambiamento, di residenza e/o di recapito, anche telefonico.
10) I coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio
11) Il sig. si impegna ad asportare dalla casa coniugale, essendosi trasferito in P_ altra abitazione sita in Gropello Cairoli, tutti i beni di sua proprietà concordati con la moglie ed i suoi effetti personali entro e non oltre la data del 30 novembre 2025”
pag. 3 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, con note scritte depositate il 09.9.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate, risiedono in luoghi diversi e non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabilite dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse dei figli minori.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti si ritiene non disporre nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e CP_1 P_
, sposatisi in Gropello Cairoli (PV), il 26.5.2012, con rito civile (atto
[...] iscritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune al n. 4, Parte I, anno 2003);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese legali integralmente compensate tra le parti.
Pavia, camera di consiglio del 22.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 819/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 819/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TAGLIANI CP_1 C.F._1
LAURA CLEMENTINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Piazza
Garavaglia n. 5;
RICORRENTE nei confronti di
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
PESCINA ROBERTO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Via
Cesarea n. 3;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) affidare i figli minori , e Per_1 Persona_2 Persona_3 congiuntamente ai genitori, con collocazione presso la madre in Gropello Cairoli – via don Motti n. 7
pag. 1 di 4 3) I genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni degli stessi
4) il padre potrà frequentare i figli a week end alterni dal venerdì 17,30 sino alla domenica sera alle ore 22,00 salvo eventuali frequentazioni aggiuntive richieste dai figli
(congiuntamente o singolarmente).
5) il padre verserà a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma complessiva di €. 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio). Detto importo dovrà essere versato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sull'aumento verificatosi nei dodici mesi precedenti, con base di riferimento il mese del deposito del presente ricorso
6) L'assegno unico per i figli sarà equamente diviso tra i coniugi, con impegno da parte del sig. di versare l'importo mensile di € 400,00 alla moglie;
P_
7) il sig. si impegna a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno P_ periodico che si rendessero necessarie per il figlio secondo il seguente schema: in misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il minore non coperte dall'assegno periodico secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasposto pubblico;
e) mensa;
pag. 2 di 4 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Il pagamento di tali spese straordinarie avverrà con cadenza mensile a fronte di esibizione, da parte del genitore che abbia sostenuto la spesa, di idonea documentazione attestante l'esborso sostenuto, anche mediante conguaglio con l'assegno di mantenimento da versarsi.
8) il padre potrà trascorrere con i figli (congiuntamente o singolarmente) due settimane
– anche non consecutive - durante il periodo estivo, periodo da concordare tra i genitori e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. I figli , Per_1 Per_2
e trascorreranno alternativamente la Vigilia, il Natale e Santo
[...] Per_3
NO e le festività di fine anno e l'Epifania con i genitori nel rispetto del principio dell'alternanza. Anche per le vacanze Pasquali, nonché per le altre festività e le varie ricorrenze (es. compleanni figli) sarà seguito il criterio dell'alternanza.
9) I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente ogni cambiamento, di residenza e/o di recapito, anche telefonico.
10) I coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio
11) Il sig. si impegna ad asportare dalla casa coniugale, essendosi trasferito in P_ altra abitazione sita in Gropello Cairoli, tutti i beni di sua proprietà concordati con la moglie ed i suoi effetti personali entro e non oltre la data del 30 novembre 2025”
pag. 3 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, con note scritte depositate il 09.9.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate, risiedono in luoghi diversi e non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabilite dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse dei figli minori.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti si ritiene non disporre nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e CP_1 P_
, sposatisi in Gropello Cairoli (PV), il 26.5.2012, con rito civile (atto
[...] iscritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune al n. 4, Parte I, anno 2003);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese legali integralmente compensate tra le parti.
Pavia, camera di consiglio del 22.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4