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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/07/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Michela Grillo presidente,
dott.ssa Francesca Di Giorno giudice,
dott. Lorenzo Sandulli giudice delegato-relatore,
esaminati gli atti del procedimento unitario n. 50/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale, visto il ricorso introduttivo del procedimento unitario in epigrafe, di auto-liquidazione giudiziale ex artt. 37 co. 2, 39 e ss., depositato il 28.3.2025 dalla Parte_1
(c.f. in persona dell'Amministratore Giudiziario, ruolo ricoperto
[...] P.IVA_1 dalla Dott.ssa nominata dal Tribunale di Roma, Sezione Imprese, con Parte_2 provvedimento del 27.8.2024, emesso nel procedimento ex art. 2409 cc di cui al r.g.c.n. 5414/2023, ed autorizzata al deposito del suddetto ricorso con provvedimento 4.2.2025;
visto l'intervento adesivo del creditore Dott. (C.F. , Parte_3 C.F._1
P.I. ); P.IVA_2
visto l'intervento adesivo del creditore Avv. UGO CARDOSI (C.F. ); C.F._2
vista l'informativa depositata il 17.6.2025 dalla in persona del predetto Parte_1
Amministratore giudiziario, con allegato il passaggio di consegne della gestione della società in questione al Dott. , liquidatore nominato all'assemblea dei soci del 27.3.2025; Parte_4
vista la comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.6.2025 dalla medesima società in questione in persona del nuovo l.r.p.t., ovvero del Dott. Parte_1 Pt_4
che ha chiesto rigettarsi il ricorso ritenendolo improcedibile per difetto di notifica del
[...] ricorso introduttivo al debitore;
nonché infondato per l'asserita reversibilità dello stato di insolvenza e per l'assenza di convenienza della liquidazione giudiziale per i creditori;
udita la relazione del giudice relatore a seguito dell'udienza monocratica del 25.6.2025;
OSSERVA
1. Il ricorso e gli interventi adesivi sono fondati e, pertanto, devono essere accolti.
In punto di rito, con specifico riguardo alla legittimazione, bisogna osservare che la società debitrice riveste la qualità di ricorrente avendo chiesto la propria liquidazione giudiziale. Tale richiesta è stata avanzata dall'Amministratore giudiziario, organo rappresentativo di tale società, a ciò autorizzato dal
Tribunale delle Imprese di Roma, sussistendone i presupposti come si vedrà in seguito. La legittimazione alla suddetta richiesta permane, peraltro, fino all'esito del presente procedimento unitario, come specificato nel provvedimento del Tribunale delle Imprese di Roma del 20.5.2025; ciò nonostante sia da ultimo intervenuta la nomina di un nuovo l.r.p.t. della , Parte_1 che ha chiesto il rigetto del ricorso. Si aggiunga che una volta attivato il procedimento unitario in epigrafe due creditori, autonomamente legittimati – specialmente il secondo in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (sentenza Tr. Imprese di Roma, n. 7960/2025, r.g.n. 40897/2023)
– vi hanno spiegato intervento sostenendo e supportando le richieste dell'Amministratore giudiziario, le quali mantengono efficacia fino all'esito del procedimento unitario in epigrafe.
La società , inoltre, ha sede legale in Gaeta (Lt), Località Montuolo, Via Parte_1
Appia Km. 136,500, come risulta dalla visura camerale in atti, derivandone la competenza territoriale del Tribunale intestato ed il suo oggetto sociale consiste nella fabbricazione di manufatti in cemento;
detta società risulta, quindi, soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 ccii, svolgendo attività di impresa di carattere commerciale e non avendo i requisiti per essere considerata impresa c.d. minore (si veda, in primis, l'entità dei debiti ricostruiti dall'Amministratore giudiziario).
Tanto premesso, non coglie nel segno il primo argomento difensivo della Parte_1 in persona del nuovo l.r.p.t., in quanto la notifica del ricorso finalizzato alla propria liquidazione giudiziale è stata indirizzata alla pec della medesima società, perfezionandosi in data 7.4.2025
(successivamente un nuovo invio è stato compiuto il 7.5.2025); si aggiunga che in sede di passaggio di consegne, datato 28.4.2025, il nuovo l.r.p.t. è stato espressamente edotto della pendenza del suddetto ricorso. Ne deriva la regolare instaurazione del contraddittorio nei riguardi della
[...]
, anche in persona del nuovo l.r.p.t. Parte_1
2. Privo di pregio risulta pure il secondo argomento della medesima società in persona del nuovo l.r.p.t..
In punto di merito, infatti, quando la società è in liquidazione la valutazione del giudice circa la sussistenza dello stato di insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. civ., n. 21834/2009); ebbene, a fronte di debiti sociali e fondi oneri, come risulta dall'elenco nominativo dei creditori redatto dall'Amministratore
Giudiziario, di importo complessivamente pari ad euro 628.886,65, l'attivo liquidabile è inferiore, ammontando ad euro 587.455,90, denotandosi quindi un evidente stato di insolvenza.
Anche a voler ritenere lo stato di liquidazione volontaria meramente fittizio, avendo comunque la società continuato a svolgere un esercizio provvisorio dell'attività fin dal 2013, pur in assenza di apposita deliberazione, sussistono, altresì, gli indici “classici” sintomatici dello stato di insolvenza, individuati, tra i vari: nella esistenza di uno o più crediti nei confronti del debitore, dotati di un sufficiente grado di certezza;
nonché nella reazione giudiziale o stragiudiziale dei creditori all'inadempimento di tali crediti, mediante ricorsi per ingiunzione, azioni cautelari, azioni ordinarie ed esecutive da un lato;
protesto di titoli di credito, dall'altro. In proposito, nel caso di specie ricorrono entrambi i due indici, dato che plurimi sono i creditori intervenuti per sostenere le richieste dell'amministratore giudiziario in forza di crediti anche oggetto di riconoscimento giudiziale;
inoltre, dalla documentazione in atti emerge la pendenza di una procedura immobiliare, iscritta al r.g.e.i. n.
28/2024 di questo Tribunale, azionata dal lavoratore per un credito di euro 33.000,00 Persona_1 circa, che la società non è riuscita a neutralizzare mediante la proposizione di un'istanza di conversione, prospetta a più riprese e poi non sviluppata.
Focalizzando con maggior dettaglio l'attenzione sulle difese del nuovo l.r.p.t., queste risultano intrinsecamente deboli e, quindi, infondate.
In primo luogo, pur all'esito delle numerose riunioni tenutesi (almeno cinque) a partire dal mese di settembre 2024, la società, anche avvalendosi degli sforzi dell'Amministratore giudiziario, non è riuscita ad articolare un piano di risanamento nemmeno a livello embrionale: la composizione negoziale della crisi, infatti, non è in grado di paralizzare le esecuzioni introdotte in forza di crediti di lavoro. Né, comunque, in occasione dell'udienza del 25.6.2025 è stato presentato uno strumento di regolazione della crisi, pure in bianco, idoneo a sospendere l'esecuzione pendente e la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale;
piuttosto, la difesa del nuovo l.r.p.t. ha fatto leva su argomenti di carattere aleatorio, ai fini della concessione di un mero rinvio.
In particolare, è stato prospettato il rifinanziamento a breve della società di circa ottanta-centomila euro;
tuttavia, a fronte di una procedura esecutiva pendente da più di un anno, la Parte_1
non è stata in grado nemmeno di depositare l'assegno iniziale propedeutico alla
[...] presentazione di una istanza di conversione;
a fronte di tale situazione l'Amministratore giudiziario, impossibilitato a liquidare su base volontaria i beni in ragione della pendenza dell'esecuzione e dovendo tutelare l'intero ceto creditorio, non ha potuto far altro che chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale. Né la difesa del nuovo l.r.p.t. ha minimamente individuato e delineato la figura del terzo, nonché la sua solidità economica nell'assicurare un effettivo rifinanziamento della società in questione.
Per altro verso, la difesa del nuovo l.r.p.t. ritiene che una liquidazione giudiziale non sarebbe conveniente per i creditori, lì dove, però, uno stato di liquidazione volontaria che ormai si protrae da più di dieci anni non ha apportato alcun beneficio agli stessi;
nemmeno può trascurarsi il fatto che la gestione di tale società sia stata riaffidata allo stesso liquidatore precedentemente revocato ex art. 2409 cc, il che non lascia presagire un esito favorevole della tesi da questi sostenuta.
3. Rilevato, infine, che l'ammontare complessivo dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI, come si evince dall'informativa di Agenzia delle Entrate del 10.4.2025;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt.
1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
(c.f. in persona del l.r.p.t., con sede legale in Gaeta (Lt), Località
[...] P.IVA_1
Montuolo, Via Appia Km. 136,500;
nomina
Giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale il Dott. Lorenzo Sandulli;
nomina Curatore il Dott. con studio in Cassino (Fr), pec – in Persona_2 Email_1 considerazione dell'art. 358 CCI, che indica i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure, in particolare del comma 3, a tenore del quale il curatore è nominato dall'autorità giudiziaria considerato tenuto conto: delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico – che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina a parte debitrice sottoposta a liquidazione giudiziale e, se trattasi di società, al suo legale rappresentante, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 1.10.2025, ore 13.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della impresa posta in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone che la presente sentenza venga pubblicata, nonché comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cassino, il 30 giugno 2025
Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli Il presidente, dott.ssa Michela Grillo