Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01200/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01874/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1874 del 2023, proposto da LE IR e TA RR, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Di Nunno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
So.G.E.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’ingiunzione di pagamento n. 0205436 del 5.10.2023, successivamente notificata, con cui la So.g.e.t. S.p.A., nella qualità di concessionaria della riscossione per conto del Comune di Cava de’ Tirreni, ha ingiunto al sig. LE IR, ai sensi del R.D. n. 639/1910, il pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica, pena l’attivazione delle procedure esecutive, dell’importo di € 20.741,69, a titolo di sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 4-bis D.P.R. n. 380/01, in ragione dell’ordinanza n. 17000 del 16.3.2023;
b) dell’ingiunzione di pagamento n. 0203601 del 5.10.2023, successivamente notificata, con cui la So.g.e.t. S.p.A., nella qualità di concessionaria della riscossione per conto del Comune di Cava de’ Tirreni, ha ingiunto alla sig.ra TA RR, ai sensi del R.D. n. 639/1910, il pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica, pena l’attivazione delle procedure esecutive, dell’importo di € 20.741,69, a titolo di sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 4-bis D.P.R. n. 380/01, in ragione dell’ordinanza n. 17000 del 16.3.2023;
c) ove e per quanto di ragione, della presupposta ordinanza n. 17000 del 16.3.2023 posta a fondamento delle ingiunzioni di pagamento sub a) e b); d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali richiamati nel provvedimento sub a) e b).
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA dell’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380/01, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della L. n. 689/01.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni e di So.G.E.T. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 16.11.2023, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, dell’ingiunzione di pagamento n. 0205436 del 5.10.2023, a titolo di sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001, nonché dell’ingiunzione di pagamento n. 0203601 del 5.10.2023, a titolo di sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001; entrambe in ragione della nota del Comune di Cava de’ Tirreni prot n. 17000 del 16.3.2023.
2. A sostegno del ricorso, hanno proposto tre motivi di ricorso, lamentando: 1) la prescrizione del potere sanzionatorio; 2) la violazione dei principi di cui alla legge n. 689/1981; 3) il difetto assoluto di attribuzione della società concessionaria.
2.1. Con memoria depositata in data 24 maggio 2025, i ricorrenti hanno chiesto il rinvio dell’udienza di discussione del 25 giugno 2025 ai fini della riunione del presente procedimento col giudizio R.G. 2064/2024, avente ad oggetto l’autonomo ricorso presentato da parte di NT TO, quale comproprietario dell’immobile in questione.
3. Si è costituito il Comune di Cava de’ Tirreni, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa della presupposta sanzione pecuniaria ex art. 31 co. 4 bis; laddove, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, perché infondato, in fatto e in diritto
4. Si è, altresì, costituita SO.G.E.T. s.p.a. per resistere al ricorso.
5. All’udienza pubblica del 25 giugno 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. In via preliminare, non può essere accolta l’istanza con la quale i ricorrenti hanno invocato la riunione del presente giudizio al procedimento R.G. 2064/2024, tenuto conto che, ad oggi, in relazione a tale ultimo procedimento, non è stata depositata apposita istanza di fissazione udienza, la cui presentazione è condizione necessaria per procedere con la trattazione del ricorso ex art. 71 c.p.a..
6.1. Sempre in via preliminare, va detto che destituita di fondamento si rivela l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, tenuto conto che la parte ricorrente, con l’odierno ricorso, ha fatto valere vizi propri dell’ingiunzione.
Segnatamente, con i motivi di ricorso all’esame, i ricorrenti hanno eccepito la prescrizione del credito, la violazione della l. 689/ 1981 e, infine, la carenza di legittimazione del concessionario.
7. Ciò precisato, le doglianze lamentate non si rivelano meritevoli di condivisione da parte del Collegio.
8. Con il primo mezzo, i ricorrenti hanno eccepito l’intervenuta prescrizione del potere sanzionatorio del Comune resistente, poiché, a loro dire, sarebbe decorso il quiquennio dal compimento dell’illecito, ovvero dal termine indicato nell’ordinanza di demolizione n. 3 del 21.1.2015.
L’assunto è infondato alla stregua del costante orientamento, anche di questo Tribunale, secondo cui “in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28, L. 689/1981 inizia il suo decorso solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, dunque con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero in alternativa con la effettiva demolizione delle opere abusive ” (T.A.R. Napoli, sez. II, 17/02/2025, n.1339/2025; T.A.R. SA, sez. III, 27/10/2022, n. 2866; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 21/09/2018, n.9534), sicché tale doglianza non merita accoglimento.
Infatti, per la decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma I, cod. pen.), con la conseguenza che il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere.
In tal senso, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, sent. 2588/2019: “Il termine di prescrizione del credito comunale per la sanzione ex art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 non decorre dalla data di accertamento dell'esistenza dell'abuso o dell'inottemperanza, ma solo dalla demolizione. Infatti, avendo la sanzione per oggetto un comportamento omissivo di natura permanente, la violazione permane fino alla demolizione degli abusi, impedendo la decorrenza del termine di prescrizione ”; cfr. anche T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 21/09/2018, n. 9534: “ In caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28, L. 689/1981 inizia il suo decorso solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, dunque con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero in alternativa con la effettiva demolizione delle opere abusive”.
Anche per la Cassazione civile, Sez. II, 19/07/2022, n. 22646: “ Gli illeciti amministrativi di cui all'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 15 della l. R. Lazio n. 15 del 2008 hanno carattere permanente in quanto con il vano decorrere del termine per la spontanea ottemperanza previsto dalle citate norme non vengono meno né gli interessi tutelati da dette previsioni né il dovere, del destinatario dell'ingiunzione a demolire, di dare ottemperanza, anche tardiva, al legittimo ordine dell'autorità. Conseguentemente, da un lato, il termine di prescrizione di cui all'art. 28, della l. n. 689 del 1981, non decorre prima momento della cessazione della permanenza, dall'altro lato, le previsioni medesime sono applicabili anche all'inottemperanza rispetto ad ingiunzioni a demolire notificate in epoca anteriore alla loro entrata in vigore, a condizione che l'inottemperanza medesima, quale che sia stata la sua durata pregressa, si protragga per ulteriori novanta giorni successivamente alla data di entrata in vigore delle suddette previsioni” .
Quindi, le doglianze articolate sul punto devono essere respinte.
9. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno lamentato una pretesa violazione del modulo procedimentale delineato dalla legge n. 689/1981.
A dire di parte ricorrente, il Comune resistente avrebbe omesso del tutto la fase amministrativa.
La contestazione è priva di pregio.
Com’è noto, i procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l’atto di acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, devono seguire una corretta scansione procedimentale, che consenta al privato di adempiere al provvedimento demolitorio al fine di evitare l’estrema conseguenza della perdita della proprietà.
Tale scansione procedimentale è costituita: a) dal provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli; b) dall’accertamento della inottemperanza alla demolizione tramite un verbale che accerti la mancata demolizione; c) dall’atto di acquisizione al patrimonio comunale che costituisce il titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisto della proprietà in capo al Comune (T.A.R. Napoli, sez. III, 28/04/2025, n. 03403/2025).
Ebbene, come condivisibilmente rimarcato dalla difesa erariale, a tale specifica scansione procedimentale si sono attenuti e conformati gli Uffici comunali, che, nel caso di specie, hanno fatto precedere l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, da una duplice attività di accertamento dell’inottemperanza (nel 2018 e in sede di riedizione del potere nel 2023); hanno poi, notificato ai ricorrenti il formale atto di accertamento e consegnato il ruolo per la riscossione coattiva alla Società incaricata della riscossione coattiva.
10. Infine, con il terzo motivo, i ricorrenti hanno lamentato una pretesa nullità delle ingiunzioni per difetto assoluto di attribuzione della società concessionaria all’esercizio del potere di cui all’art. 2 R.D. n. 639/1910.
Ebbene, anche la contestazione in esame non si rivela meritevole di condivisione, atteso che il Comune di Cava de’ Tirreni ha affidato alla SO.G.E.T. S.p.a. le attività di riscossione delle entrate comunali (comprensive del ruolo inerente i verbali di violazione al codice della strada non pagati) in virtù del contratto rep. 3314 del 21.9.2016, espressamente richiamato nell’ingiunzione opposta e ciò all’esito di una procedura pubblica di affidamento della concessione del servizio di riscossione.
11. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 a favore di ciascuna parte costituita, oltre oneri fiscali ed assistenziali, se dovuti, nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO