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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2024, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
Procedimento Unitario n. 251 - 1/2023
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nella persona del giudice designato dott.ssa Caterina
Bordo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 67 e ss. Decreto Legislativo n. 14/19 iscritto al n. 251 - 1 del
Procedimento Unitario dell'anno 2023 promosso
DA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
Francesco Gentile n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni De Vivo,
DEBITORE
*******
letto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. D. Lgs. n.
14/19 depositato il 17/2/2023 da;
Parte_1
ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 D. Lgs. n. 14/19,
essendo la ricorrente residente in [...];
rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lett. e) D. Lgs. n. 14/19,
atteso che la stessa non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
considerato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 D. Lgs. n. 14/19 in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, individuando la relazione dell'OCC quale genesi del sovraindebitamento le “necessità familiari connesse alla salute della … figlia;
ed invero la Per_1
“ , nei lunghi anni di malattia della figlia, dovendo far fronte alle spese familiari che erano Parte_1
tutte a proprio carico quale unico percettore di reddito, è stata costretta a causa della riduzione del proprio reddito, non potendo contare sull'aiuto economico di nessuno neppure del padre di a Per_1
far richiesta di accesso al credito al consumo in quanto le spese mediche, sanitarie e farmaceutiche erano ingenti”;
considerato che la domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (art. 67, co. 2 D. Lgs. n. 14/19); che risulta altresì allegata la relazione dell'OCC redatta in conformità all'art. 68, co. 2 D. Lgs. n. 14/19;
rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di € 106.585,65 (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione), di cui € 100.594,33 derivanti dal mancato rientro nei contratti di finanziamento stipulati con i creditori chirografari e ed € 295,10 nei confronti Controparte_1 Organizzazione_1
del creditore privilegiato la ricorrente è titolare del 50% di Controparte_2
un'autovettura di modesto valore, di arredi di nessun pregio ed in massima parte impignorabili e di pensione pari ad un importo netto mensile medio di € 1.159,00 circa, nonché di liquidità pari a €
10.000,00 corrisposti dall' “ex marito … all'esito del giudizio di divorzio congiunto iscritto presso il Tribunale di Roma”; considerato che all'esito dell'esame dell'OCC risultano valorizzate spese mensili di mantenimento per € 920,00;
rilevato che la debitrice ha presentato, ai sensi dell'art. 67 D. Lgs. n. 14719, un piano che prevede la messa a disposizione di: “€ 10.000,00 (quale assegno una tantum … ricev[uti] dall'ex marito al conseguimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio); … € 2.700,00 (alienazione autovettura); … una quota mensile della pensione di €. 160,00 per la durata del piano 72 rate mensili constanti (6 anni) dopo l'omologa” per un totale di € 23.924,90;
dato atto che il piano proposto prevede il pagamento integrale del creditore privilegiato
[...]
ed il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 22,51%; Controparte_2
considerato che con decreto del 22/12/2023 questo Giudice, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, ha ordinato la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale di Roma, nonché la comunicazione della stessa, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto dal predetto decreto adottato a norma dell'art. 70, co. 1 D. Lgs. n.
14/19;
considerato che
non è stata presentata alcuna osservazione da parte dei creditori concorsuali,
come attestato dall'OCC con la relazione depositata a norma dell'art. 70, co. 6 D. Lgs. n. 14/19,
sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;
ritenuto che tale verifica deve concludersi con esito positivo;
considerato infine che l' anche in Orga
considerazione dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori concorsuali, non ha proposto alcuna modifica del piano,
P.Q.M.
letti gli artt. 67, 68 e 70 D. Lgs. n. 14/19,
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
(C.F. , residente in [...]; C.F._1
DISPONE
che la presente sentenza, entro quarantotto ore dal deposito, sia pubblicata nell'apposita area del sito internet del Tribunale di Roma e comunicata ai creditori a cura dell'OCC;
AVVERTE
l'OCC che è tenuto a vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvere eventuali difficoltà,
sottoponendole al giudice se necessario, attuare ogni azione necessaria all'esecuzione del piano e relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi;
AVVERTE
il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato,
attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 D. Lgs. n. 14/19;
DICHIARA
chiusa la procedura;
DISPONE
che a cura della cancelleria la presente sentenza sia comunicata al debitore e all'OCC.
Così deciso in Roma il 28/2/2024.
Il Giudice
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nella persona del giudice designato dott.ssa Caterina
Bordo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 67 e ss. Decreto Legislativo n. 14/19 iscritto al n. 251 - 1 del
Procedimento Unitario dell'anno 2023 promosso
DA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
Francesco Gentile n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni De Vivo,
DEBITORE
*******
letto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. D. Lgs. n.
14/19 depositato il 17/2/2023 da;
Parte_1
ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 D. Lgs. n. 14/19,
essendo la ricorrente residente in [...];
rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lett. e) D. Lgs. n. 14/19,
atteso che la stessa non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
considerato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 D. Lgs. n. 14/19 in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, individuando la relazione dell'OCC quale genesi del sovraindebitamento le “necessità familiari connesse alla salute della … figlia;
ed invero la Per_1
“ , nei lunghi anni di malattia della figlia, dovendo far fronte alle spese familiari che erano Parte_1
tutte a proprio carico quale unico percettore di reddito, è stata costretta a causa della riduzione del proprio reddito, non potendo contare sull'aiuto economico di nessuno neppure del padre di a Per_1
far richiesta di accesso al credito al consumo in quanto le spese mediche, sanitarie e farmaceutiche erano ingenti”;
considerato che la domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (art. 67, co. 2 D. Lgs. n. 14/19); che risulta altresì allegata la relazione dell'OCC redatta in conformità all'art. 68, co. 2 D. Lgs. n. 14/19;
rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di € 106.585,65 (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione), di cui € 100.594,33 derivanti dal mancato rientro nei contratti di finanziamento stipulati con i creditori chirografari e ed € 295,10 nei confronti Controparte_1 Organizzazione_1
del creditore privilegiato la ricorrente è titolare del 50% di Controparte_2
un'autovettura di modesto valore, di arredi di nessun pregio ed in massima parte impignorabili e di pensione pari ad un importo netto mensile medio di € 1.159,00 circa, nonché di liquidità pari a €
10.000,00 corrisposti dall' “ex marito … all'esito del giudizio di divorzio congiunto iscritto presso il Tribunale di Roma”; considerato che all'esito dell'esame dell'OCC risultano valorizzate spese mensili di mantenimento per € 920,00;
rilevato che la debitrice ha presentato, ai sensi dell'art. 67 D. Lgs. n. 14719, un piano che prevede la messa a disposizione di: “€ 10.000,00 (quale assegno una tantum … ricev[uti] dall'ex marito al conseguimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio); … € 2.700,00 (alienazione autovettura); … una quota mensile della pensione di €. 160,00 per la durata del piano 72 rate mensili constanti (6 anni) dopo l'omologa” per un totale di € 23.924,90;
dato atto che il piano proposto prevede il pagamento integrale del creditore privilegiato
[...]
ed il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 22,51%; Controparte_2
considerato che con decreto del 22/12/2023 questo Giudice, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, ha ordinato la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale di Roma, nonché la comunicazione della stessa, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto dal predetto decreto adottato a norma dell'art. 70, co. 1 D. Lgs. n.
14/19;
considerato che
non è stata presentata alcuna osservazione da parte dei creditori concorsuali,
come attestato dall'OCC con la relazione depositata a norma dell'art. 70, co. 6 D. Lgs. n. 14/19,
sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;
ritenuto che tale verifica deve concludersi con esito positivo;
considerato infine che l' anche in Orga
considerazione dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori concorsuali, non ha proposto alcuna modifica del piano,
P.Q.M.
letti gli artt. 67, 68 e 70 D. Lgs. n. 14/19,
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
(C.F. , residente in [...]; C.F._1
DISPONE
che la presente sentenza, entro quarantotto ore dal deposito, sia pubblicata nell'apposita area del sito internet del Tribunale di Roma e comunicata ai creditori a cura dell'OCC;
AVVERTE
l'OCC che è tenuto a vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvere eventuali difficoltà,
sottoponendole al giudice se necessario, attuare ogni azione necessaria all'esecuzione del piano e relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi;
AVVERTE
il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato,
attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 D. Lgs. n. 14/19;
DICHIARA
chiusa la procedura;
DISPONE
che a cura della cancelleria la presente sentenza sia comunicata al debitore e all'OCC.
Così deciso in Roma il 28/2/2024.
Il Giudice