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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 01/12/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Enna
Sezione Civile
R.G. 170/2022
Il Tribunale, nella persona del GOP Dott.ssa Miriana Palermo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 170/2022 promossa dai:
sig.ri nato a [...] il [...], ( C.F.: Controparte_1
), , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Leonforte Piazza San C.F._2
Francesco n. 11 presso lo studio degli avvocati Giovan Battista Ilardo (C.F.:
), e IA UÌ, (C.F.: ), elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliati in Leonforte presso lo studio dell'Avv. Cesare La Porta – C/so Umberto 326
– che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-opponenti-
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata Controparte_3 dalla procuratrice speciale con sede legale e Controparte_4 domiciliata per la carica a Verona via F. Gioia 39, rappresentata e difesa dall'Avv.
NA NO (C.F. ), del foro di Benevento, ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il suo studio in Benevento alla via Pacevecchia 14/C
- opposta –
Con l'intervento del cessioniario del credito , in persona del suo legale CP_5 rappresentante pro-tempore rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_4
con sede legale e domiciliata per la carica a Verona via F. Gioia 39,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. NA NO (C.F. ), del foro C.F._5 di Benevento, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento alla via
Pacevecchia 14/C
- terzo intervenuto-
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE: Disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliersi la presente opposizione per i motivi spiegati nell'atto introduttivo del giudizio ed in particolare per inesistenza del credito e carenza di prova, per come spiegato;
per eccessiva capitalizzazione degli interessi richiesti, mora e corrispettivi, non avendo fornito parte opposta alcuna prova sul metodo di calcolo, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto
PER PARTE OPPOSTA : come da propria comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'integrale accoglimento di tutte le conclusioni già rassegnata in giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, i sig.ri e hanno convenuto in giudizio la Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentate pro tempore, chiedendo la revoca del decreto
[...] ingiuntivo n. 489/2021 emesso dal Tribunale di Enna in data 09/12/2021 (R.G. n.
1595/2021 ), su istanza della a mezzo del quale era stato ingiunto ai Controparte_3 sig.ri e di pagare la somma di € 23.994,30 per le Controparte_1 Controparte_2 causali di cui al ricorso, oltre gli interessi legali e le spese monitorie liquidate in €
540,00, oltre accessori come per legge.
A sostegno dell'opposizione, gli odierni opponenti hanno eccepito i) il difetto di legittimazione attiva del creditore opposto;
ii) la carenza di ammissibilità del ricorso monitorio per genericità della pretesa creditoria;
iii) l'inesistenza del credito;
; iiii) la nullità del contratto di finanziamento per violazione della normativa del credito al consumo e per eccesiva onerosità degli interessi;
iiiii) la prescrizione del credito vantato. pag. 2/10 In data 05.07.2022 si è costituita in giudizio l'opposta, società Controparte_3 contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Alla prima udienza di comparizione, celebratasi in data 07.07.2022, il Giudice, su richiesta di parte opposta, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinviato all'udienza del 21.02.2023, per verificare l'esperimento del procedimento di mediazione, condizione di procedibilità per l'eventuale prosieguo del giudizio., di seguito differita all'udienza del 26.04.2023
All'udienza predetta, il Giudice, su richiesta di parte opponente, ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del
17.10.2023. Il Giudice, all'esito dell'udienza del 17.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.09.2024. poi differita al giorno 13.05.2025. In esito a detta udienza il Giudice ha delegato il sottoscritto GOP per la definizione del presente procedimento, che ha fissato l'udienza del 24.09.2025, in esito alla quale ha posto la causa in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.pc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze di causa, deve affermarsi l'infondatezza della proposta opposizione la quale, pertanto, deve essere rigettata nei termini di cui alla motivazione che segue.
Ai fini della decisione è necessario analizzare preliminarmente l'eccezione sollevata dagli opponenti, in ordine al difetto di legittimazione attiva della società opposta “
Dalla analisi delle cessioni e cartolarizzazione prodotte sempre da , nel CP_6 portafoglio dei crediti ceduti risultano i crediti originariamente ceduti dalla GO
AT alla e da questi alla che a sua volta cedeva il credito CP_7 CP_8 alla società opposta , ma non vi è alcuna prova dei crediti a sua volta ceduti CP_3 dalle GO AT alla motivo per cui manca la prova documentale della CP_7
pag. 3/10 riconducibilità e titolarità del predetto credito in capo al creditore- opposto.” (pag 2 atto di citazione).
Quanto affermato risulta documentalmente smentito dalla produzione versata in atti.
Invero, l'intervenuta ha prodotto in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica TA (Parte II n. 82 del 14.07.2012 relativo alla cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 “Legge sulla Cartolarizzazione”), contenente la comunicazione che sono stati oggetto di cessione da CP_9
a con effetto del 17 luglio 2012 “tutti i crediti (in seguito, i
[...] CP_7
“Crediti”) derivanti da contratti di credito al consumo stipulati da GO con i propri clienti (in seguito, i “Contratti di Credito”) , per cui, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così, Cass. Civ., Sez. III, 13.06.2019, n. 15884; Cass. Civ., Sez. V, n.
31118/2017; Cass. Civ., Sez. III, n. 15884/2019; Cass. civ., Sez. III, n. 17.10.2019).
Tanto si evince, altresì dallo stesso estratto del contratto ulteriore di cessione del
22/12/2025 (cfr. all. 4 della produzione monitoria), successivamente intervenuto tra e : CP_7 CP_8
“Nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata nell'anno 2012 (la
“cartolarizzazione”), il cedente ( ) ha acquistato da AGOS DUCATO, in CP_7 blocco e pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico CArio, un portafoglio di crediti pecuniari (i “crediti”) [...] che risultano alla data del presente contratto in sofferenza”.
Con raccomandata A/R, inviata ai sig.ri e regolarmente notificata (cfr. all. 5 CP_1 della produzione monitoria), comunicava agli odierni opponenti, ai sensi CP_8
e per gli effetti dell'art. 1264 c. c., di essere divenuta cessionaria del credito e,
pag. 4/10 contestualmente, diffidava gli stessi debitori a saldare il dovuto. Successivamente, in data 13/12/2016, il credito nei confronti dei sig.ri diveniva oggetto di ulteriore CP_1 cessione, ugualmente in base alla predetta Legge sulla Cartolarizzazione, n. 130 del
30.4.1999, tra la e la (cfr. all. 6 della produzione CP_8 CP_3 monitoria – estratto contratto di cessione del credito). La , in data CP_3
01/02/2017, notificava tale ultima cessione a mezzo della raccomandata A/R (cfr. all. 8 della produzione monitoria).
Ora vi è che, nel caso di specie alcuna incertezza poteva residuare in capo agli odierni opponenti in ordine alla sussumibilità del credito, vantato da atteso Controparte_3 che agli atti risultano depositati gli avvisi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle suddette cessioni oltre che le missive inviate dalle cessionarie.
Nel merito, e seguendo l'ordine delle eccezioni sollevate dagli opponenti, si rileva quanto segue.
• CARENZA ASSOLUTA DI AMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Ulteriore questione attiene all'eccezione di inammissibilità del ricorso per estrema genericità, in particolare secondo parte opponente nel ricorso monitorio la CP_3 non avrebbe indicato l'esatto importo dovuto, il calcolo degli interessi ed il
[...] relativo tasso applicato. Invero parte opposta in seno al fascicolo monitorio ha allegato;
il titolo negoziale, ovvero, il contratto di prestito personale contente ,le indicazioni delle parti, il numero di rate, l'importo di ogni singola rate, la sottoscrizione degli ingiunti oltreché il T.A.N. e T.A.E.G.; l'estratto conto in cui sono Controparte_9 riportati in cui sono riportati i medesimi dati di cui al certificato ex art. 50 TUB di cui appresso, riepilogativo ed esplicativo dei singoli pagamenti ed insoluti avvenuti, analitico e ricognitivo del rapporto economico dall'inizio fino alla fine (cfr. all. 9 della produzione monitoria);
la certificazione ex art. 50 T.U.B. di , con la quale quest'ultima, in CP_8 qualità di diretta ed immediata cedente del credito in favore della , con CP_3 riferimento all'importo di € 23.994,30 dichiara (cfr. all. 10 della produzione monitoria):
pag. 5/10 “Si certifica che il suesposto conto è conforme alle scritture contabili e si dichiara che il credito ivi risultante e riferito alla data sullo stesso indicata è vero e liquido ai sensi del
Decreto Legislativo n.385 del 1/9/1993– – Responsabile Area NPL – Testimone_1
”. CP_8
Ebbene, premessa la rispondenza dei singoli importi di cui ai documenti summenzionati, l'estratto conto è certamente idoneo ad integrare i CP_8 requisiti di cui al poc'anzi menzionato art. 50 T.U.B., in quanto, proviene da un Istituto bancario, è sottoscritto da un responsabile della CA ( e contiene la Testimone_1 dichiarazione di certezza e liquidità del credito.
Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 385/1993, “[...] le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile ANCHE in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Orbene, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (ex multis Cass.civ. 12169/00;
Cass. Civ. 2765/92) “Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere;
a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione.”.
Alla luce di quanto sopra esposto la censura non merita accoglimento
INESISTENZA DEL CREDITO
Con un ulteriore motivo di censura parte opponente eccepisce l'inesistenza del credito, eccezione priva di fondamento e contradditoria tenuto conto che l'opponente stessa prima eccepisce l'inesistenza del credito vantato e successivamente richiama i pag. 6/10 pagamenti effettuati con vaglia postali. E' palese la contraddittorietà e l'infondatezza dell'eccezione sollevata che pertanto non merita accoglimento.
NULLITA' DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO STIPULATO IN
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DEL CREDITO AL CONSUMO E PER
ECCESSIVA ONERPITA' DEGLI INTERESSI
Gli opponenti eccepiscono, altresì, “la nullità del contratto di finanziamento per violazione della normativa del credito al consumo e delle norme in materia di vendita di prodotti finanziari in assenza di personale autorizzato. Non vi è prova, in atti, del luogo della stipula del contratto e della specifica informativa obbligatoria prevista dalla normativa prima di sottoscrivere contratti di finanziamento. E' importante sapere che il consumatore, prima della sottoscrizione del contratto o di una proposta irrevocabile, ha il diritto di ricevere da parte del finanziatore e dell'eventuale intermediario tutte le informazioni essenziali che gli permettano di prendere una decisione informata e consapevole, e a richiesta, copia del contratto di credito, gratuitamente e senza alcun obbligo di adesione successiva. Tutto ciò è stato palesemente disatteso poiché́ il contratto è stato firmato in assenza degli intermediari”.
L'eccezione formulata non merita accoglimento, ed invero controparte ha provato di aver adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla normativa del credit al consumo.
In ogni caso si osserva che “la casistica giurisprudenziale è ormai granitica nell'escludere che gli eventuali difetti di informazione possano comportare vizi incidenti sulla validità del contratto, purché stipulato per iscritto, residuando spazio unicamente per profili di inefficacia e di responsabilità contrattuale. Tale conclusione si basa su due considerazioni: l'assenza di una comminatoria espressa di nullità da parte della normativa di settore –pur nella consapevolezza del carattere imperativo della predetta normativa- e l'omessa incidenza dell'eventuale violazione degli obblighi di informazione sulla presenza del consenso del sottoscrittore alla conclusione del contratto”. (Tribunale Bari sez. IV, 14/07/2023, n. 2942)
Con riferimento alla ulteriore eccezione di nullità per mancata comunicazione scritta della decadenza dal beneficio del termine, la stessa non merita accoglimento in quanto pag. 7/10 la ha allegato la raccomandata inviata agli di messa in mora e decadenza CP_3 dal beneficio.
Con altro motivo di censura gli opponenti hanno dedotto l'illegittimità dell'azione monitoria per aver applicato il creditore tassi mora e di interessi convenzionali maggiori a quelli consentiti dalla legge. “Come si evince dalla lettura del contratto prodotto da controparte è stato applicato una somma a titolo d'interesse pari a €. 9.673,98, senza indicare come viene calcolata ai fine del TAN e del TAEG, di gran lunga superiore a quello consentito dalla legge in vigore alla data di sottoscrizione del contratto, e in ogni caso a quello corrente, motivo per cui il giudicante dovrà dichiarare la nullità del contratto per eccessiva onerosità del tasso di interesse applicato. Trattasi di soglia di interessi assolutamente illecita oltre il tasso previsto dalla legge con la inevitabile conseguenza che il decreto ingiuntivo dovrà essere dichiarato nullo e/o annullato”.
La doglianza è priva di pregio.
E' onere dell'attore produrre tutta la documentazione contabile relativa ad un'actio indebiti, indicando puntualmente tutti gli addebiti contra ius annotati dalla sugli CP_8 estratti conto.
Con l'eccezione usuraria, l'attore è anche tenuto ad indicare modi, tempi e misura del superamento del c.d. “tasso soglia. Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia, con la sentenza n. 272 del 10.02.2017. “In particolare la parte che deduce la violazione del divieto di usura, vale a dire l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla
Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della CA di Italia, pertanto la contestazione in tal senso non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica. Tribunale di Roma, sentenza n.4065 del 21 febbraio 2018.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta pertanto priva di rilievo per eccessiva genericità l'eccezione di superamento del tasso di soglia e degli interessi adottati.
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO VANTATO pag. 8/10 In ordine all'eccezione di prescrizione del credito vantato la stessa non merito accoglimento per le ragioni che seguono. Il termine di prescrizione di tutti i prestiti, mutui, finanziamenti o crediti al consumo, è di 10 anni. Viene quindi applicato il termine di prescrizione ordinario. Come ha più volte chiarito la giurisprudenza, nel contratto di mutuo o di finanziamento personale, il pagamento delle singole rate configura un'obbligazione unica e ciò rileva non solo (come visto sopra) nell'applicazione del termine di prescrizione decennale ma anche nel criterio di calcolo della prescrizione. Non sono cioè individuabili tante prescrizioni quante sono le varie rate del finanziamento, bensì un unico termine di prescrizione decennale. E qui veniamo al punto nodale: la prescrizione del finanziamento non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.
“I contratti di finanziamento hanno natura di contratti periodici, in cui la restituzione delle somme finanziate è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo.
Da ciò consegue che ad essi va applicata l'ordinaria prescrizione decennale – il cui
'dies a quo' decorre coincide con la scadenza dell'ultima rata e non dalla scadenza delle singole rate – e non la prescrizione breve previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., che opera solo in riferimento alle obbligazioni periodiche» (sent. n. 155/2023)”.
Nel caso che ci occupa per le considerazioni sopra svolte e tenuto conto che l'ultima rata scadeva in data 15.12.2018 il diritto di credito non può essere ritenuto prescritto con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata.
• SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo il
Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n. 147 del 13.08.2022, applicando i parametri minimi al valore della causa dichiarato dall'opponente in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con dimezzamento della fase istruttoria consistita nel mero deposito di memorie.
P.Q.M.
pag. 9/10 Il GOP, Dott.ssa Miriana Palermo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c. 170/2022:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da sig.ri , nato a [...] il Controparte_1
8.03.1972, ( C.F.: ), nato a C.F._1 Controparte_2
Leonforte il 05.11.1963, (C.F.: ), e conferma il decreto C.F._2 ingiuntivo n. 489/2021 emesso dal Tribunale di Enna in data 09/12/2021 (R.G. n.
1595/2021 );
2) CONDANNA e in solido alla refusione Controparte_1 Controparte_2 delle spese processuali in favore della (C.F. ), che Controparte_10 P.IVA_1 liquida in € 2.540,00 (€ 460,00 per fase di studio;
€ 389,00 per fase introduttiva;
€
840,00 per fase istruttoria;
€ 851,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 01.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Miriana Palermo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Enna
Sezione Civile
R.G. 170/2022
Il Tribunale, nella persona del GOP Dott.ssa Miriana Palermo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 170/2022 promossa dai:
sig.ri nato a [...] il [...], ( C.F.: Controparte_1
), , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Leonforte Piazza San C.F._2
Francesco n. 11 presso lo studio degli avvocati Giovan Battista Ilardo (C.F.:
), e IA UÌ, (C.F.: ), elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliati in Leonforte presso lo studio dell'Avv. Cesare La Porta – C/so Umberto 326
– che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-opponenti-
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata Controparte_3 dalla procuratrice speciale con sede legale e Controparte_4 domiciliata per la carica a Verona via F. Gioia 39, rappresentata e difesa dall'Avv.
NA NO (C.F. ), del foro di Benevento, ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il suo studio in Benevento alla via Pacevecchia 14/C
- opposta –
Con l'intervento del cessioniario del credito , in persona del suo legale CP_5 rappresentante pro-tempore rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_4
con sede legale e domiciliata per la carica a Verona via F. Gioia 39,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. NA NO (C.F. ), del foro C.F._5 di Benevento, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento alla via
Pacevecchia 14/C
- terzo intervenuto-
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE: Disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliersi la presente opposizione per i motivi spiegati nell'atto introduttivo del giudizio ed in particolare per inesistenza del credito e carenza di prova, per come spiegato;
per eccessiva capitalizzazione degli interessi richiesti, mora e corrispettivi, non avendo fornito parte opposta alcuna prova sul metodo di calcolo, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto
PER PARTE OPPOSTA : come da propria comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'integrale accoglimento di tutte le conclusioni già rassegnata in giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, i sig.ri e hanno convenuto in giudizio la Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentate pro tempore, chiedendo la revoca del decreto
[...] ingiuntivo n. 489/2021 emesso dal Tribunale di Enna in data 09/12/2021 (R.G. n.
1595/2021 ), su istanza della a mezzo del quale era stato ingiunto ai Controparte_3 sig.ri e di pagare la somma di € 23.994,30 per le Controparte_1 Controparte_2 causali di cui al ricorso, oltre gli interessi legali e le spese monitorie liquidate in €
540,00, oltre accessori come per legge.
A sostegno dell'opposizione, gli odierni opponenti hanno eccepito i) il difetto di legittimazione attiva del creditore opposto;
ii) la carenza di ammissibilità del ricorso monitorio per genericità della pretesa creditoria;
iii) l'inesistenza del credito;
; iiii) la nullità del contratto di finanziamento per violazione della normativa del credito al consumo e per eccesiva onerosità degli interessi;
iiiii) la prescrizione del credito vantato. pag. 2/10 In data 05.07.2022 si è costituita in giudizio l'opposta, società Controparte_3 contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Alla prima udienza di comparizione, celebratasi in data 07.07.2022, il Giudice, su richiesta di parte opposta, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinviato all'udienza del 21.02.2023, per verificare l'esperimento del procedimento di mediazione, condizione di procedibilità per l'eventuale prosieguo del giudizio., di seguito differita all'udienza del 26.04.2023
All'udienza predetta, il Giudice, su richiesta di parte opponente, ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del
17.10.2023. Il Giudice, all'esito dell'udienza del 17.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.09.2024. poi differita al giorno 13.05.2025. In esito a detta udienza il Giudice ha delegato il sottoscritto GOP per la definizione del presente procedimento, che ha fissato l'udienza del 24.09.2025, in esito alla quale ha posto la causa in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.pc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze di causa, deve affermarsi l'infondatezza della proposta opposizione la quale, pertanto, deve essere rigettata nei termini di cui alla motivazione che segue.
Ai fini della decisione è necessario analizzare preliminarmente l'eccezione sollevata dagli opponenti, in ordine al difetto di legittimazione attiva della società opposta “
Dalla analisi delle cessioni e cartolarizzazione prodotte sempre da , nel CP_6 portafoglio dei crediti ceduti risultano i crediti originariamente ceduti dalla GO
AT alla e da questi alla che a sua volta cedeva il credito CP_7 CP_8 alla società opposta , ma non vi è alcuna prova dei crediti a sua volta ceduti CP_3 dalle GO AT alla motivo per cui manca la prova documentale della CP_7
pag. 3/10 riconducibilità e titolarità del predetto credito in capo al creditore- opposto.” (pag 2 atto di citazione).
Quanto affermato risulta documentalmente smentito dalla produzione versata in atti.
Invero, l'intervenuta ha prodotto in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica TA (Parte II n. 82 del 14.07.2012 relativo alla cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 “Legge sulla Cartolarizzazione”), contenente la comunicazione che sono stati oggetto di cessione da CP_9
a con effetto del 17 luglio 2012 “tutti i crediti (in seguito, i
[...] CP_7
“Crediti”) derivanti da contratti di credito al consumo stipulati da GO con i propri clienti (in seguito, i “Contratti di Credito”) , per cui, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così, Cass. Civ., Sez. III, 13.06.2019, n. 15884; Cass. Civ., Sez. V, n.
31118/2017; Cass. Civ., Sez. III, n. 15884/2019; Cass. civ., Sez. III, n. 17.10.2019).
Tanto si evince, altresì dallo stesso estratto del contratto ulteriore di cessione del
22/12/2025 (cfr. all. 4 della produzione monitoria), successivamente intervenuto tra e : CP_7 CP_8
“Nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata nell'anno 2012 (la
“cartolarizzazione”), il cedente ( ) ha acquistato da AGOS DUCATO, in CP_7 blocco e pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico CArio, un portafoglio di crediti pecuniari (i “crediti”) [...] che risultano alla data del presente contratto in sofferenza”.
Con raccomandata A/R, inviata ai sig.ri e regolarmente notificata (cfr. all. 5 CP_1 della produzione monitoria), comunicava agli odierni opponenti, ai sensi CP_8
e per gli effetti dell'art. 1264 c. c., di essere divenuta cessionaria del credito e,
pag. 4/10 contestualmente, diffidava gli stessi debitori a saldare il dovuto. Successivamente, in data 13/12/2016, il credito nei confronti dei sig.ri diveniva oggetto di ulteriore CP_1 cessione, ugualmente in base alla predetta Legge sulla Cartolarizzazione, n. 130 del
30.4.1999, tra la e la (cfr. all. 6 della produzione CP_8 CP_3 monitoria – estratto contratto di cessione del credito). La , in data CP_3
01/02/2017, notificava tale ultima cessione a mezzo della raccomandata A/R (cfr. all. 8 della produzione monitoria).
Ora vi è che, nel caso di specie alcuna incertezza poteva residuare in capo agli odierni opponenti in ordine alla sussumibilità del credito, vantato da atteso Controparte_3 che agli atti risultano depositati gli avvisi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle suddette cessioni oltre che le missive inviate dalle cessionarie.
Nel merito, e seguendo l'ordine delle eccezioni sollevate dagli opponenti, si rileva quanto segue.
• CARENZA ASSOLUTA DI AMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Ulteriore questione attiene all'eccezione di inammissibilità del ricorso per estrema genericità, in particolare secondo parte opponente nel ricorso monitorio la CP_3 non avrebbe indicato l'esatto importo dovuto, il calcolo degli interessi ed il
[...] relativo tasso applicato. Invero parte opposta in seno al fascicolo monitorio ha allegato;
il titolo negoziale, ovvero, il contratto di prestito personale contente ,le indicazioni delle parti, il numero di rate, l'importo di ogni singola rate, la sottoscrizione degli ingiunti oltreché il T.A.N. e T.A.E.G.; l'estratto conto in cui sono Controparte_9 riportati in cui sono riportati i medesimi dati di cui al certificato ex art. 50 TUB di cui appresso, riepilogativo ed esplicativo dei singoli pagamenti ed insoluti avvenuti, analitico e ricognitivo del rapporto economico dall'inizio fino alla fine (cfr. all. 9 della produzione monitoria);
la certificazione ex art. 50 T.U.B. di , con la quale quest'ultima, in CP_8 qualità di diretta ed immediata cedente del credito in favore della , con CP_3 riferimento all'importo di € 23.994,30 dichiara (cfr. all. 10 della produzione monitoria):
pag. 5/10 “Si certifica che il suesposto conto è conforme alle scritture contabili e si dichiara che il credito ivi risultante e riferito alla data sullo stesso indicata è vero e liquido ai sensi del
Decreto Legislativo n.385 del 1/9/1993– – Responsabile Area NPL – Testimone_1
”. CP_8
Ebbene, premessa la rispondenza dei singoli importi di cui ai documenti summenzionati, l'estratto conto è certamente idoneo ad integrare i CP_8 requisiti di cui al poc'anzi menzionato art. 50 T.U.B., in quanto, proviene da un Istituto bancario, è sottoscritto da un responsabile della CA ( e contiene la Testimone_1 dichiarazione di certezza e liquidità del credito.
Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 385/1993, “[...] le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile ANCHE in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Orbene, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (ex multis Cass.civ. 12169/00;
Cass. Civ. 2765/92) “Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere;
a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione.”.
Alla luce di quanto sopra esposto la censura non merita accoglimento
INESISTENZA DEL CREDITO
Con un ulteriore motivo di censura parte opponente eccepisce l'inesistenza del credito, eccezione priva di fondamento e contradditoria tenuto conto che l'opponente stessa prima eccepisce l'inesistenza del credito vantato e successivamente richiama i pag. 6/10 pagamenti effettuati con vaglia postali. E' palese la contraddittorietà e l'infondatezza dell'eccezione sollevata che pertanto non merita accoglimento.
NULLITA' DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO STIPULATO IN
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DEL CREDITO AL CONSUMO E PER
ECCESSIVA ONERPITA' DEGLI INTERESSI
Gli opponenti eccepiscono, altresì, “la nullità del contratto di finanziamento per violazione della normativa del credito al consumo e delle norme in materia di vendita di prodotti finanziari in assenza di personale autorizzato. Non vi è prova, in atti, del luogo della stipula del contratto e della specifica informativa obbligatoria prevista dalla normativa prima di sottoscrivere contratti di finanziamento. E' importante sapere che il consumatore, prima della sottoscrizione del contratto o di una proposta irrevocabile, ha il diritto di ricevere da parte del finanziatore e dell'eventuale intermediario tutte le informazioni essenziali che gli permettano di prendere una decisione informata e consapevole, e a richiesta, copia del contratto di credito, gratuitamente e senza alcun obbligo di adesione successiva. Tutto ciò è stato palesemente disatteso poiché́ il contratto è stato firmato in assenza degli intermediari”.
L'eccezione formulata non merita accoglimento, ed invero controparte ha provato di aver adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla normativa del credit al consumo.
In ogni caso si osserva che “la casistica giurisprudenziale è ormai granitica nell'escludere che gli eventuali difetti di informazione possano comportare vizi incidenti sulla validità del contratto, purché stipulato per iscritto, residuando spazio unicamente per profili di inefficacia e di responsabilità contrattuale. Tale conclusione si basa su due considerazioni: l'assenza di una comminatoria espressa di nullità da parte della normativa di settore –pur nella consapevolezza del carattere imperativo della predetta normativa- e l'omessa incidenza dell'eventuale violazione degli obblighi di informazione sulla presenza del consenso del sottoscrittore alla conclusione del contratto”. (Tribunale Bari sez. IV, 14/07/2023, n. 2942)
Con riferimento alla ulteriore eccezione di nullità per mancata comunicazione scritta della decadenza dal beneficio del termine, la stessa non merita accoglimento in quanto pag. 7/10 la ha allegato la raccomandata inviata agli di messa in mora e decadenza CP_3 dal beneficio.
Con altro motivo di censura gli opponenti hanno dedotto l'illegittimità dell'azione monitoria per aver applicato il creditore tassi mora e di interessi convenzionali maggiori a quelli consentiti dalla legge. “Come si evince dalla lettura del contratto prodotto da controparte è stato applicato una somma a titolo d'interesse pari a €. 9.673,98, senza indicare come viene calcolata ai fine del TAN e del TAEG, di gran lunga superiore a quello consentito dalla legge in vigore alla data di sottoscrizione del contratto, e in ogni caso a quello corrente, motivo per cui il giudicante dovrà dichiarare la nullità del contratto per eccessiva onerosità del tasso di interesse applicato. Trattasi di soglia di interessi assolutamente illecita oltre il tasso previsto dalla legge con la inevitabile conseguenza che il decreto ingiuntivo dovrà essere dichiarato nullo e/o annullato”.
La doglianza è priva di pregio.
E' onere dell'attore produrre tutta la documentazione contabile relativa ad un'actio indebiti, indicando puntualmente tutti gli addebiti contra ius annotati dalla sugli CP_8 estratti conto.
Con l'eccezione usuraria, l'attore è anche tenuto ad indicare modi, tempi e misura del superamento del c.d. “tasso soglia. Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia, con la sentenza n. 272 del 10.02.2017. “In particolare la parte che deduce la violazione del divieto di usura, vale a dire l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla
Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della CA di Italia, pertanto la contestazione in tal senso non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica. Tribunale di Roma, sentenza n.4065 del 21 febbraio 2018.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta pertanto priva di rilievo per eccessiva genericità l'eccezione di superamento del tasso di soglia e degli interessi adottati.
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO VANTATO pag. 8/10 In ordine all'eccezione di prescrizione del credito vantato la stessa non merito accoglimento per le ragioni che seguono. Il termine di prescrizione di tutti i prestiti, mutui, finanziamenti o crediti al consumo, è di 10 anni. Viene quindi applicato il termine di prescrizione ordinario. Come ha più volte chiarito la giurisprudenza, nel contratto di mutuo o di finanziamento personale, il pagamento delle singole rate configura un'obbligazione unica e ciò rileva non solo (come visto sopra) nell'applicazione del termine di prescrizione decennale ma anche nel criterio di calcolo della prescrizione. Non sono cioè individuabili tante prescrizioni quante sono le varie rate del finanziamento, bensì un unico termine di prescrizione decennale. E qui veniamo al punto nodale: la prescrizione del finanziamento non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.
“I contratti di finanziamento hanno natura di contratti periodici, in cui la restituzione delle somme finanziate è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo.
Da ciò consegue che ad essi va applicata l'ordinaria prescrizione decennale – il cui
'dies a quo' decorre coincide con la scadenza dell'ultima rata e non dalla scadenza delle singole rate – e non la prescrizione breve previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., che opera solo in riferimento alle obbligazioni periodiche» (sent. n. 155/2023)”.
Nel caso che ci occupa per le considerazioni sopra svolte e tenuto conto che l'ultima rata scadeva in data 15.12.2018 il diritto di credito non può essere ritenuto prescritto con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata.
• SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo il
Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n. 147 del 13.08.2022, applicando i parametri minimi al valore della causa dichiarato dall'opponente in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con dimezzamento della fase istruttoria consistita nel mero deposito di memorie.
P.Q.M.
pag. 9/10 Il GOP, Dott.ssa Miriana Palermo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c. 170/2022:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da sig.ri , nato a [...] il Controparte_1
8.03.1972, ( C.F.: ), nato a C.F._1 Controparte_2
Leonforte il 05.11.1963, (C.F.: ), e conferma il decreto C.F._2 ingiuntivo n. 489/2021 emesso dal Tribunale di Enna in data 09/12/2021 (R.G. n.
1595/2021 );
2) CONDANNA e in solido alla refusione Controparte_1 Controparte_2 delle spese processuali in favore della (C.F. ), che Controparte_10 P.IVA_1 liquida in € 2.540,00 (€ 460,00 per fase di studio;
€ 389,00 per fase introduttiva;
€
840,00 per fase istruttoria;
€ 851,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Enna, 01.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Miriana Palermo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pag. 10/10