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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1029 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
promossa da
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Garini ed Elena Baroni, presso lo studio delle quali è
elettivamente domiciliata in Bologna, via F. Petrarca n. 2
parte attrice
nei confronti di
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta De Controparte_1 C.F._1
Santis, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Arezzo, via Nazario Sauro n. 1/2
parte convenuta
conclusioni:
per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ogni e più opportuna declaratoria da
assumersi, occorrendo anche d'ufficio In via principale e nel merito: accertata e ritenuta la diffamazione a
mezzo internet, così come accertata con decreto penale di condanna del Tribunale di Siena emesso nei
confronti della sig.ra dichiarare tenuta e quindi condannare la sig.ra Controparte_1 Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo subiti e subendi da in persona
[...] Parte_1
del legale rappresentante sig. che si indicano nella somma complessiva di almeno Euro Parte_2
25.000,00 (Euro venticinquemila) o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa o
che verrà stabilita dal Giudice anche in via equitativa, oltre agli interessi maturati. In ogni caso: con vittoria
1 R.G. n. 1029/2024
di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre Spese Generali, CPA e IVA come per legge.
In via istruttoria: con riserva di formulare nuovi e diversi mezzi istruttori, eccepire, argomentare e produrre,
anche a fronte delle argomentazioni avversarie”.
per parte convenuta: “Voglia il Tribunale di Arezzo nel merito rigettare la domanda attrice perché
infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento oltre a
spese generali ed oneri di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio allegando che: Controparte_1
i) nel febbraio 2017, legale rappresentante di azienda Parte_2 Parte_1
operante nel commercio di oggetti finalizzati al benessere olistico della persona, tra cui piastre energetiche denominate Piastre di Tesla, aveva presentato denuncia querela nei confronti di
, quale rappresentante italiana della ditta tedesca TeslaVital, per diffamazione a Parte_3
mezzo internet;
ii) la condotta diffamatoria attribuita alla convenuta sarebbe consistita nell'aver pubblicato sul proprio sito un articolo ed un link che conduceva ad un ulteriore articolo in cui, indirettamente, i prodotti venduti dalla società venivano indicati come contraffatti;
Parte_1
iii) il Tribunale di Siena, dopo una prima richiesta di archiviazione da parte del P.M. opposta dall'odierna attrice, aveva emesso ordinanza di imputazione coatta e poi decreto penale di condanna nei confronti di per il reato di cui all'art. 595 co. 1 e 3 c.p.; Controparte_1
iv) tali fatti avrebbero cagionato alla ditta tedesca ingenti danni, patrimoniali e non patrimoniali.
Su queste basi, ha chiesto all'Intestato Tribunale la condanna di al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti dalla società in conseguenza della diffamazione a mezzo internet così come accertata con decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Siena.
2. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in Controparte_1
quanto infondata, allegando:
i) di non essere rappresentante legale in Italia né agente di TeslaVital, ma solo una consulente olistica che si limiterebbe a trasmettere alla ditta tedesca le richieste di prodotti pervenute per mezzo del proprio sito “The Living Spirits”;
2 R.G. n. 1029/2024
ii) che l'articolo contestato non conteneva riferimenti a piastre di Tesla prodotte da altre aziende,
ma solo precisazioni e avvertimenti sulle modalità di produzione e sulle caratteristiche che ne garantirebbero l'efficacia;
iii) che la denuncia penale, l'ordinanza di imputazione coatta da parte del Gip e il decreto penale di condanna del Tribunale di Siena non avrebbero alcun valore probatorio in sede civile;
iv) che la società attrice non avrebbe fornito alcuna prova né del danno economico lamentato né
del danno asseritamente arrecato al proprio onore e alla propria reputazione.
3. La causa è stata istruita documentalmente.
4. All'udienza del 12.2.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione, la causa è
stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. sulle conclusioni delle parti sopra riportate.
*****
5. Il presente contenzioso ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni subiti da
[...]
in conseguenza delle affermazioni, ritenute diffamatorie, contenute in un articolo Parte_1
scritto da all'interno di un sito web di proprietà di quest'ultima, così come Controparte_1
accertato con decreto penale di condanna del Tribunale di Siena emesso nei confronti della stessa.
6. Prima di esaminare nel merito la domanda, occorre premettere che il decreto penale di condanna non fa stato di prova in senso tipico nel processo civile. L'efficacia vincolante del decreto penale di condanna nel giudizio civile è esclusa dall'articolo 460, quinto comma, c.p.p. a norma del quale, “il
decreto, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo”. Il
medesimo principio è implicitamente confermato anche dalla lettura dell'art. 654 c.p.p. che, nel fare esclusivamente riferimento alla pronuncia di sentenza a seguito di dibattimento ai fini dell'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi, ha inteso escludere la rilevanza della sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato, così come della sentenza di patteggiamento o del decreto penale di condanna, atteso che, in assenza di una qualsiasi attività
dibattimentale, la decisione risulterebbe sprovvista di quegli elementi minimi necessari per una esauriente ricostruzione del fatto.
Tuttavia, pur nel rispetto delle premesse, ove l'attore produca una sentenza di patteggiamento,
ovvero, come nel caso di specie, un decreto penale di condanna, il giudice civile non potrà sottrarsi dal valutare la forza persuasiva di siffatta allegazione che potrà essere valutata in sede civile non come prova in senso stretto, ma come prova c.d. atipica, contribuendo così a ricostruire il quadro
3 R.G. n. 1029/2024
probatorio di un giudizio civile. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, da ribadirsi in questa sede, l'elencazione delle prove nel processo civile non è tassativa, con la conseguenza che devono ritenersi ammissibili anche c.d. prove atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale. La loro efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o di argomenti di prova e per poter essere prese in considerazione, tali presunzioni dovranno essere gravi, precise e concordanti.
In altre parole, il decreto penale di condanna, nel giudizio civile, non ha efficacia di vincolo né
di giudicato;
ad esso va riconosciuta, tuttavia, la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria.
7. Tanto chiarito, la domanda avanzata da parte attrice deve qualificarsi come domanda di risarcimento per fatto illecito ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.
Come noto, la nascita dell'obbligazione risarcitoria ex art. 2043 c.c. presuppone, innanzitutto, la lesione di un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela risarcitoria (il danno ingiusto). In secondo luogo, è necessario che la lesione subita dal danneggiato sia riconducibile,
sotto il profilo causale, ad una condotta antigiuridica del soggetto dal quale si pretende il risarcimento e che tale condotta sia a quest'ultimo anche soggettivamente imputabile, in termini di dolo o colpa. In particolare, ai fini del riscontro del nesso di causalità materiale nell'ambito della responsabilità civile, si deve muovere dall'applicazione di princìpi generali dell'illecito, in forza dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. In ragione dei differenti valori sottesi al processo civile e penale, rimane ferma, come noto, la diversità del regime probatorio applicabile: mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige invece la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più
probabile che non” (cfr. Cass. pen. sez. un., 10 luglio 2002 n. 30328; Cass. sez. un. 11 gennaio 2008 n. 577).
8. Nel caso di specie, il danno ingiusto lamentato dalla parte attrice consiste nella lesione dell'immagine e della reputazione della società in conseguenza di un Parte_1
articolo pubblicato in un sito internet appartenente riguardante prodotti Controparte_1
olistici denominati piastre di Tesla.
4 R.G. n. 1029/2024
9. Di contro, parte convenuta ha contestato la natura diffamatoria dell'articolo, sostenendo che lo stesso non conteneva riferimenti espliciti ai prodotti commercializzati da Parte_1
ma solo avvertimenti sulle modalità di produzione delle piastre di Tesla.
10. È pacifico e confermato dalla stessa convenuta, oltre che documentalmente provato, che l'articolo in questione, ritenuto lesivo, è stato scritto e pubblicato nel sito “The Living Spirits” di proprietà di Dall'analisi della documentazione versata in atti emerge altresì Controparte_1
che, in tale articolo, si invitavano i consumatori a diffidare dalle piastre di Tesla non originali in quanto prive di efficacia, specificando che l'unico prodotto originale fosse la piastra prodotta dalla ditta tedesca TeslaVital e riportando, quali esempi di contraffazioni, immagini di altre piastre riconducibili ai prodotti venduti da (doc. 2 bis fascicolo di parte attrice). Parte_1
All'interno dello stesso articolo, era inoltre contenuto un link che, al fine di fornire maggiori dettagli e chiarimenti, conduceva ad un articolo della pagina www.teslavital.com del medesimo tenore, recante ancora una volta immagini di piaste di Tesla riconducibili a quelle vendute da parte attrice, indicate come false (doc. 2 ter fascicolo attrice).
11. Le e-mail pervenute alla ditta attrice contenenti richieste di chiarimenti da parte di alcuni clienti dimostrano che gli articoli pubblicati dalla convenuta erano idonei ed ingenerare il dubbio che i prodotti venduti da non fossero originali ed efficaci, tanto da Parte_1
indurre taluni a disdire l'acquisto effettuato (doc. 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e fascicolo attrice). Ciò
conferma quanto dedotto da parte attrice in merito alla immediata individuabilità del soggetto che metterebbe in commercio le piastre indicate come false.
12. Orbene, la pubblicazione di immagini di piastre di Tesla riconducibili a Parte_1
unitamente all'utilizzo di termini quali “contraffazioni”, “imitazioni” e “falsificazioni”,
[...]
rimandando a comportamenti illeciti penalmente rilevanti, fornisce senza dubbio alla clientela una rappresentazione pregiudizievole di tali prodotti nonché della società venditrice.
Il tenore degli articoli pubblicati da induce effettivamente a ritenere che CP_1 CP_1
ponga sul mercato prodotti non originali, quando invece risulta pacifico, Parte_1
in quanto affermato da entrambe le parti, che le piastre di Tesla non sono coperte da brevetto, con la conseguenza che verniciatura, forma e spessore non incidono sulla autenticità dei prodotti, per cui non possono esistere piastre di Tesla originali rispetto ad altre.
5 R.G. n. 1029/2024
13. A ciò si aggiunga che, come detto, il Tribunale di Siena ha emesso nei confronti di
[...]
decreto penale di condanna per il reato di diffamazione a mezzo internet di cui CP_1
all'art. 595 co. 3 c.p., per gli stessi fatti contestati in questa sede.
14. Alla luce di tutto quanto precede, sante la natura denigratoria degli articoli pubblicati da
[...]
considerata l'importanza di un riscontro positivo da parte della clientela per CP_1
un'azienda che basa la propria attività sulle vendite on line, deve ritenersi sussistere il danno all'immagine lamentato dalla società Parte_4
[..
. Si tratta, a questo punto, di verificare se dalla lesione ingiusta subita dalla odierna attrice a causa della condotta della convenuta siano derivate conseguenze pregiudizievoli risarcibili, di natura patrimoniale e/o non patrimoniale (c.d. danno conseguenza).
16. Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto di essere stata costretta a rinnovare la veste estetica dei prodotti in termini di colorazioni, forme e confezioni per affrancarsi dall'immagine di prodotti contraffatti e per questo avrebbe subito ingenti perdite economiche.
Detta allegazione è rimasta, tuttavia, sfornita di prova. Poiché la liquidazione del danno patrimoniale deve avvenire sulla base del concreto pregiudizio patito dalla vittima, in mancanza di prova specifica sul punto, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale.
Né può soccorrere la liquidazione in via equitativa, giacché “L'esercizio del potere discrezionale di
liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più
generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di
diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è
subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente
difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio
della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e
l'entità materiale del danno” (Cass. n. 4310/2018).
17. Quanto al danno non patrimoniale, è noto che esso può essere risarcito solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 2059 c.c.), tra cui – mediante una lettura conforme a
Costituzione – rientra l'ipotesi della violazione di diritti della persona costituzionalmente garantiti.
Orbene, il danno all'immagine aziendale è un pregiudizio che viene riconosciuto e tutelato al pari di quello che può subire una persona fisica. Secondo l'insegnamento che si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, “anche nei confronti della persona giuridica e in
genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto
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lesivo incida su una situazione giuridica … che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana
garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente;
allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e
se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona
giuridica o dell'ente che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale
diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o
dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei
consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma
interagisca” (Cass., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929).
Tanto chiarito, al fine della quantificazione del danno d'immagine aziendale, trattandosi di pregiudizi di natura non patrimoniale, sussistono i presupposti per una valutazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. dei danni che questo giudice ritiene equo liquidare, in considerazione della rilevanza dell'offesa, della diffusione dello scritto e della posizione sociale della persona offesa, in € 5.000,00.
La somma di € 5.000,00, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa (gennaio 2017, data di pubblicazione dell'articolo) che ha determinato il danno;
sull'importo che ne deriva (€ 4.159,73) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dal gennaio 2017 fino alla data della presente sentenza, secondo i principi espressi da Cass. Sez. Un. n. 1712/1995, ottenendo così la somma di € 5.495,04. Su tale ultima somma decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, sulla base dei valori medi rapportati al valore dell'accolto, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e sulla base dei valori minimi per la fase istruttoria, trattandosi di controversia istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) condanna al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di € 5.495,04, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo;
7 R.G. n. 1029/2024
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di giudizio, liquidate in euro 2.127,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 11 marzo 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1029 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
promossa da
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Garini ed Elena Baroni, presso lo studio delle quali è
elettivamente domiciliata in Bologna, via F. Petrarca n. 2
parte attrice
nei confronti di
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta De Controparte_1 C.F._1
Santis, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Arezzo, via Nazario Sauro n. 1/2
parte convenuta
conclusioni:
per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ogni e più opportuna declaratoria da
assumersi, occorrendo anche d'ufficio In via principale e nel merito: accertata e ritenuta la diffamazione a
mezzo internet, così come accertata con decreto penale di condanna del Tribunale di Siena emesso nei
confronti della sig.ra dichiarare tenuta e quindi condannare la sig.ra Controparte_1 Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo subiti e subendi da in persona
[...] Parte_1
del legale rappresentante sig. che si indicano nella somma complessiva di almeno Euro Parte_2
25.000,00 (Euro venticinquemila) o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa o
che verrà stabilita dal Giudice anche in via equitativa, oltre agli interessi maturati. In ogni caso: con vittoria
1 R.G. n. 1029/2024
di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre Spese Generali, CPA e IVA come per legge.
In via istruttoria: con riserva di formulare nuovi e diversi mezzi istruttori, eccepire, argomentare e produrre,
anche a fronte delle argomentazioni avversarie”.
per parte convenuta: “Voglia il Tribunale di Arezzo nel merito rigettare la domanda attrice perché
infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento oltre a
spese generali ed oneri di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio allegando che: Controparte_1
i) nel febbraio 2017, legale rappresentante di azienda Parte_2 Parte_1
operante nel commercio di oggetti finalizzati al benessere olistico della persona, tra cui piastre energetiche denominate Piastre di Tesla, aveva presentato denuncia querela nei confronti di
, quale rappresentante italiana della ditta tedesca TeslaVital, per diffamazione a Parte_3
mezzo internet;
ii) la condotta diffamatoria attribuita alla convenuta sarebbe consistita nell'aver pubblicato sul proprio sito un articolo ed un link che conduceva ad un ulteriore articolo in cui, indirettamente, i prodotti venduti dalla società venivano indicati come contraffatti;
Parte_1
iii) il Tribunale di Siena, dopo una prima richiesta di archiviazione da parte del P.M. opposta dall'odierna attrice, aveva emesso ordinanza di imputazione coatta e poi decreto penale di condanna nei confronti di per il reato di cui all'art. 595 co. 1 e 3 c.p.; Controparte_1
iv) tali fatti avrebbero cagionato alla ditta tedesca ingenti danni, patrimoniali e non patrimoniali.
Su queste basi, ha chiesto all'Intestato Tribunale la condanna di al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti dalla società in conseguenza della diffamazione a mezzo internet così come accertata con decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Siena.
2. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in Controparte_1
quanto infondata, allegando:
i) di non essere rappresentante legale in Italia né agente di TeslaVital, ma solo una consulente olistica che si limiterebbe a trasmettere alla ditta tedesca le richieste di prodotti pervenute per mezzo del proprio sito “The Living Spirits”;
2 R.G. n. 1029/2024
ii) che l'articolo contestato non conteneva riferimenti a piastre di Tesla prodotte da altre aziende,
ma solo precisazioni e avvertimenti sulle modalità di produzione e sulle caratteristiche che ne garantirebbero l'efficacia;
iii) che la denuncia penale, l'ordinanza di imputazione coatta da parte del Gip e il decreto penale di condanna del Tribunale di Siena non avrebbero alcun valore probatorio in sede civile;
iv) che la società attrice non avrebbe fornito alcuna prova né del danno economico lamentato né
del danno asseritamente arrecato al proprio onore e alla propria reputazione.
3. La causa è stata istruita documentalmente.
4. All'udienza del 12.2.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione, la causa è
stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. sulle conclusioni delle parti sopra riportate.
*****
5. Il presente contenzioso ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni subiti da
[...]
in conseguenza delle affermazioni, ritenute diffamatorie, contenute in un articolo Parte_1
scritto da all'interno di un sito web di proprietà di quest'ultima, così come Controparte_1
accertato con decreto penale di condanna del Tribunale di Siena emesso nei confronti della stessa.
6. Prima di esaminare nel merito la domanda, occorre premettere che il decreto penale di condanna non fa stato di prova in senso tipico nel processo civile. L'efficacia vincolante del decreto penale di condanna nel giudizio civile è esclusa dall'articolo 460, quinto comma, c.p.p. a norma del quale, “il
decreto, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo”. Il
medesimo principio è implicitamente confermato anche dalla lettura dell'art. 654 c.p.p. che, nel fare esclusivamente riferimento alla pronuncia di sentenza a seguito di dibattimento ai fini dell'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi, ha inteso escludere la rilevanza della sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato, così come della sentenza di patteggiamento o del decreto penale di condanna, atteso che, in assenza di una qualsiasi attività
dibattimentale, la decisione risulterebbe sprovvista di quegli elementi minimi necessari per una esauriente ricostruzione del fatto.
Tuttavia, pur nel rispetto delle premesse, ove l'attore produca una sentenza di patteggiamento,
ovvero, come nel caso di specie, un decreto penale di condanna, il giudice civile non potrà sottrarsi dal valutare la forza persuasiva di siffatta allegazione che potrà essere valutata in sede civile non come prova in senso stretto, ma come prova c.d. atipica, contribuendo così a ricostruire il quadro
3 R.G. n. 1029/2024
probatorio di un giudizio civile. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, da ribadirsi in questa sede, l'elencazione delle prove nel processo civile non è tassativa, con la conseguenza che devono ritenersi ammissibili anche c.d. prove atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale. La loro efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o di argomenti di prova e per poter essere prese in considerazione, tali presunzioni dovranno essere gravi, precise e concordanti.
In altre parole, il decreto penale di condanna, nel giudizio civile, non ha efficacia di vincolo né
di giudicato;
ad esso va riconosciuta, tuttavia, la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria.
7. Tanto chiarito, la domanda avanzata da parte attrice deve qualificarsi come domanda di risarcimento per fatto illecito ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.
Come noto, la nascita dell'obbligazione risarcitoria ex art. 2043 c.c. presuppone, innanzitutto, la lesione di un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela risarcitoria (il danno ingiusto). In secondo luogo, è necessario che la lesione subita dal danneggiato sia riconducibile,
sotto il profilo causale, ad una condotta antigiuridica del soggetto dal quale si pretende il risarcimento e che tale condotta sia a quest'ultimo anche soggettivamente imputabile, in termini di dolo o colpa. In particolare, ai fini del riscontro del nesso di causalità materiale nell'ambito della responsabilità civile, si deve muovere dall'applicazione di princìpi generali dell'illecito, in forza dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. In ragione dei differenti valori sottesi al processo civile e penale, rimane ferma, come noto, la diversità del regime probatorio applicabile: mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige invece la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più
probabile che non” (cfr. Cass. pen. sez. un., 10 luglio 2002 n. 30328; Cass. sez. un. 11 gennaio 2008 n. 577).
8. Nel caso di specie, il danno ingiusto lamentato dalla parte attrice consiste nella lesione dell'immagine e della reputazione della società in conseguenza di un Parte_1
articolo pubblicato in un sito internet appartenente riguardante prodotti Controparte_1
olistici denominati piastre di Tesla.
4 R.G. n. 1029/2024
9. Di contro, parte convenuta ha contestato la natura diffamatoria dell'articolo, sostenendo che lo stesso non conteneva riferimenti espliciti ai prodotti commercializzati da Parte_1
ma solo avvertimenti sulle modalità di produzione delle piastre di Tesla.
10. È pacifico e confermato dalla stessa convenuta, oltre che documentalmente provato, che l'articolo in questione, ritenuto lesivo, è stato scritto e pubblicato nel sito “The Living Spirits” di proprietà di Dall'analisi della documentazione versata in atti emerge altresì Controparte_1
che, in tale articolo, si invitavano i consumatori a diffidare dalle piastre di Tesla non originali in quanto prive di efficacia, specificando che l'unico prodotto originale fosse la piastra prodotta dalla ditta tedesca TeslaVital e riportando, quali esempi di contraffazioni, immagini di altre piastre riconducibili ai prodotti venduti da (doc. 2 bis fascicolo di parte attrice). Parte_1
All'interno dello stesso articolo, era inoltre contenuto un link che, al fine di fornire maggiori dettagli e chiarimenti, conduceva ad un articolo della pagina www.teslavital.com del medesimo tenore, recante ancora una volta immagini di piaste di Tesla riconducibili a quelle vendute da parte attrice, indicate come false (doc. 2 ter fascicolo attrice).
11. Le e-mail pervenute alla ditta attrice contenenti richieste di chiarimenti da parte di alcuni clienti dimostrano che gli articoli pubblicati dalla convenuta erano idonei ed ingenerare il dubbio che i prodotti venduti da non fossero originali ed efficaci, tanto da Parte_1
indurre taluni a disdire l'acquisto effettuato (doc. 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e fascicolo attrice). Ciò
conferma quanto dedotto da parte attrice in merito alla immediata individuabilità del soggetto che metterebbe in commercio le piastre indicate come false.
12. Orbene, la pubblicazione di immagini di piastre di Tesla riconducibili a Parte_1
unitamente all'utilizzo di termini quali “contraffazioni”, “imitazioni” e “falsificazioni”,
[...]
rimandando a comportamenti illeciti penalmente rilevanti, fornisce senza dubbio alla clientela una rappresentazione pregiudizievole di tali prodotti nonché della società venditrice.
Il tenore degli articoli pubblicati da induce effettivamente a ritenere che CP_1 CP_1
ponga sul mercato prodotti non originali, quando invece risulta pacifico, Parte_1
in quanto affermato da entrambe le parti, che le piastre di Tesla non sono coperte da brevetto, con la conseguenza che verniciatura, forma e spessore non incidono sulla autenticità dei prodotti, per cui non possono esistere piastre di Tesla originali rispetto ad altre.
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13. A ciò si aggiunga che, come detto, il Tribunale di Siena ha emesso nei confronti di
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decreto penale di condanna per il reato di diffamazione a mezzo internet di cui CP_1
all'art. 595 co. 3 c.p., per gli stessi fatti contestati in questa sede.
14. Alla luce di tutto quanto precede, sante la natura denigratoria degli articoli pubblicati da
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considerata l'importanza di un riscontro positivo da parte della clientela per CP_1
un'azienda che basa la propria attività sulle vendite on line, deve ritenersi sussistere il danno all'immagine lamentato dalla società Parte_4
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. Si tratta, a questo punto, di verificare se dalla lesione ingiusta subita dalla odierna attrice a causa della condotta della convenuta siano derivate conseguenze pregiudizievoli risarcibili, di natura patrimoniale e/o non patrimoniale (c.d. danno conseguenza).
16. Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto di essere stata costretta a rinnovare la veste estetica dei prodotti in termini di colorazioni, forme e confezioni per affrancarsi dall'immagine di prodotti contraffatti e per questo avrebbe subito ingenti perdite economiche.
Detta allegazione è rimasta, tuttavia, sfornita di prova. Poiché la liquidazione del danno patrimoniale deve avvenire sulla base del concreto pregiudizio patito dalla vittima, in mancanza di prova specifica sul punto, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale.
Né può soccorrere la liquidazione in via equitativa, giacché “L'esercizio del potere discrezionale di
liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più
generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di
diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è
subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente
difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio
della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e
l'entità materiale del danno” (Cass. n. 4310/2018).
17. Quanto al danno non patrimoniale, è noto che esso può essere risarcito solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 2059 c.c.), tra cui – mediante una lettura conforme a
Costituzione – rientra l'ipotesi della violazione di diritti della persona costituzionalmente garantiti.
Orbene, il danno all'immagine aziendale è un pregiudizio che viene riconosciuto e tutelato al pari di quello che può subire una persona fisica. Secondo l'insegnamento che si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, “anche nei confronti della persona giuridica e in
genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto
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lesivo incida su una situazione giuridica … che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana
garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente;
allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e
se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona
giuridica o dell'ente che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale
diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o
dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei
consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma
interagisca” (Cass., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929).
Tanto chiarito, al fine della quantificazione del danno d'immagine aziendale, trattandosi di pregiudizi di natura non patrimoniale, sussistono i presupposti per una valutazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. dei danni che questo giudice ritiene equo liquidare, in considerazione della rilevanza dell'offesa, della diffusione dello scritto e della posizione sociale della persona offesa, in € 5.000,00.
La somma di € 5.000,00, espressa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa (gennaio 2017, data di pubblicazione dell'articolo) che ha determinato il danno;
sull'importo che ne deriva (€ 4.159,73) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dal gennaio 2017 fino alla data della presente sentenza, secondo i principi espressi da Cass. Sez. Un. n. 1712/1995, ottenendo così la somma di € 5.495,04. Su tale ultima somma decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, sulla base dei valori medi rapportati al valore dell'accolto, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e sulla base dei valori minimi per la fase istruttoria, trattandosi di controversia istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) condanna al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di € 5.495,04, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo;
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b) condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di giudizio, liquidate in euro 2.127,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 11 marzo 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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