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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6862 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7105/2019 All'udienza collegiale del giorno 19/11/2025 ore 10:40
Presidente Dott. TO ER
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Parte_2
Avv. COSTANZO MAURIZIO presente
Appellato/i
CP_1
Avv. BONFIGLIO MARIA presente
Controparte_2
Avv. BONFIGLIO MARIA
Controparte_3
Avv. BONFIGLIO MARIA
Controparte_4
Avv. BONFIGLIO MARIA
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione IL PRESIDENTE
TO ER RI IE NI Assistente giudiziario pagina 1 di 23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. TO ER - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7105 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. in Parte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Passaglia
n. 14, presso lo studio dell'avv. Maurizio Costanzo (C.F. – PEC C.F._1
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
- APPELLANTE - E
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._2 CP_1
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Roma, via della Fisica n. 7, CP_4 C.F._5 presso lo studio dell'avv. RI Bonfiglio (CF - PEC C.F._6
) che li rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_2
- APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 23 § 1. – Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 7/11/2019, la
[...]
ha impugnato la sentenza n. 14148/2019, emessa dal Tribunale Parte_3 ordinario di Roma - pubblicata il 4/7/2019 - resa nel procedimento R.G. n. 65994/2016 promosso da
, e nei confronti della Controparte_3 CP_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
(in seguito anche solo . Parte_3 Parte_3
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“.. è pur tuttavia opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo, consistente in una richiesta di risarcimento del danno biologico terminale patito da , rispettivamente Persona_1 marito, padre e nonno degli attori, per il quale agivano iure hereditatis e dei danni non patrimoniali patiti iure proprio dagli attori in conseguenza del decesso dello IO determinato dalla erronea e negligente condotta dei sanitari in occasione del ricovero dello IO presso la struttura convenuta dal
18.8.2008 e dell'intervento di lobectomia eseguito il 19.8.2008 sino al suo decesso occorso il
14.10.2008. Deducevano la responsabilità contrattuale della struttura in relazione al decesso del congiunto in conseguenza dell'infezione contratta durante la degenza ospedaliera in conseguenza della omissione di idonea terapia antibiotica pre operatoria e tardivo ed erroneo trattamento dell'intervenuta infezione nosocomiale. Lamentavano altresì la non corretta tenuta della cartella clinica la quale risultava mancante di importante documentazione ed in particolare di quella relativa ai primi 4 giorni di ricovero presso il reparto di chirurgia toracica evidenziando che tale documentazione veniva formalmente richieste alla struttura convenuta la quale in occasione di un incontro allegava il mancato ritrovamento di alcune parti della cartella indicate in citazione.
Deducevano che la pur invitata alla mediazione obbligatoria rifiutava Parte_3
CP_ di parteciparvi. Lamentavano che in conseguenza della suddetta condotta colposa lo aveva patito P un danno biologico determinabile nel 100% di nel lasso di tempo di circa 2 mesi decorsi dal ricovero sino al decesso e i congiunti avevano patito un danno non patrimoniale in conseguenza del decesso del marito, padre e nonno da perdita del rapporto parentale e da sofferenza morale e da mutamento delle abitudini. Concludevano chiedendo accertarsi la responsabilità della convenuta e la sua condanna al risarcimento dei danni patiti liquidati in complessivi € 1.695.095 oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si costituiva la eccependo in via preliminare l'intervenuto accordo Parte_3 transattivo tra le parti a seguito della accettazione da parte degli attori della proposta transattiva formulata per conto della convenuta dalla quale gestore del sinistro per conto della QBE CP_5 insurance compagnia garante della Evidenziava che nonostante la formale accettazione Parte_3 gli attori non sottoscrivevano l'accordo e successivamente notificavano la citazione. Nel merito pagina 3 di 23 contestava la responsabilità deducendo la correttezza dell'operato dei suoi sanitari. Contestava il quantum dei danni lamentati. Disposta CTU medico legale ed esperita l'istruttoria testimoniale la causa veniva trattenuta in decisione”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “1. accoglie la domanda di
, , e nei confronti di Controparte_3 CP_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
e per l'effetto la condanna al risarcimento dei danni patiti che Parte_3 si liquidano in € 88.916,58 da ripartire pro quota ereditaria tra gli attori quali eredi di , Persona_1 ed in € 340.601,49 in favore di , € 252.704,35 ciascuno in favore di e Controparte_3 CP_6
ed in € 142.832,87 in favore di il tutto oltre interessi legali dalla Controparte_2 Controparte_4 sentenza al saldo;
2. condanna alla refusione delle Parte_3 spese processuali in favore di parte attrice che liquida in € 27.804 per compensi ed € 1.800 per spese oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. condanna alla refusione delle spese di CTU in Parte_3 favore di parte attrice”.
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_3 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n 14148/2019 emessa inter partes dal Tribunale di Roma, Sezione
13° Civile, Giudice Unico Dr.ssa Vittoria Amirante, pubblicata il 4.7.2019 e notificata il 10.10.2019, previa sospensione totale ed in subordine parziale dell'efficacia esecutiva della stessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c., in accoglimento dei motivi di appello sopra dedotti, in via gradatamente subordinata: 1) accertare e dichiarare cessata la materia del contendere, essendosi validamente perfezionato l'accordo transattivo intervenuto tra le parti prima dell'introduzione del primo grado di giudizio;
2) nel merito, dichiarare la assenza di responsabilità medica dei sanitari della struttura sanitaria appellante e per l'effetto rigettare le domande risarcitorie nei confronti della Controparte_7
; 3) dichiarare la assenza di nesso causale tra la condotta dei sanitari della
[...] [...]
ed il decesso del sig. e, per l'effetto, Controparte_7 Persona_1 rigettare le domande risarcitorie degli attori;
4) in subordine, accertare e dichiarare che la condotta dei sanitari del ha determinato una perdita di Controparte_7 chance di sopravvivenza in misura minima;
5) in estremo subordine, ridurre la condanna della al pagamento della minor somma che sarà Controparte_7 riconosciuta dovuta al sig. per il danno non patrimoniale trasmissibile agli eredi Persona_1 nonché ridurre il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale in favore della signora CP_3
e dei sigg.ri , ed in applicazione dei criteri di
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_4
pagina 4 di 23 liquidazione del danno previsti dalle Tabelle di Milano. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, in accoglimento delle argomentazioni sopra esposte, disporre nuova consulenza medico-legale, da affidare ad un Collegio Peritale con esclusione del primo
CTU, al fine di accertare la correttezza della condotta dei sanitari e la assenza di nesso causale tra la stessa condotta ed il decesso del sig. . Si rinnova, inoltre, la richiesta già formulata in Persona_1 primo grado, di ordinare l'esibizione della corrispondenza così come specificata nella memoria ex art. 183, com.6° c.p.c. al fine di poter dimostrare l'intervenuto perfezionamento di un accordo transattivo tra le parti prima dell'instaurazione del primo grado di giudizio.”.
§ 5. – Gli appellati , e , Controparte_3 CP_1 Controparte_2 Controparte_4 costituitisi con comparsa di risposta con appello incidentale depositata in data 22/1/2020, hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “ - Previo rigetto della istanza di sospensione della Sentenza di Primo Grado (sia totale sia parziale) per le motivazioni sopra indicate;
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello proposto dalla per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel Parte_4 merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui nulla stabilisce sulla richiesta di risarcimento del danno per non corretta tenuta della cartella clinica da parte del quantificando il danno in via equitativa, e, per l'effetto, Pt_3 condannare l'appellante al pagamento dell'individuato risarcimento;
Con vittoria di spese e compensi ed onorari oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
§ 6. —All'udienza del 19/2/2020, in accoglimento parziale dell'istanza sospensiva proposta dalla la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata Parte_3 limitatamente alla condanna al pagamento di € 142.832,87 oltre interessi in favore di . Controparte_4
La Corte inoltre ha respinto le istanze di ordine di esibizione e di rinnovo della ctu avanzate dall'appellante.
§ 7. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati nel primo scritto difensivo del presente grado di giudizio.
Si legge in proposito nella comparsa di costituzione e risposta: “Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Sentenza n. 27199 del 16/11/2017) nell'occuparsi della interpretazione delle norme processuali che disciplinano l'inammissibilità dell' appello ha stabilito: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012,
n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle pagina 5 di 23 questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.(…)”. E questo si traduce in: a) il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., licenziato sulla base della riforma del 2012, esige che le questioni ed i punti della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. Ragion per cui, laddove il punctum dolens della pronuncia si rinvenga nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge;
b) nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo Giudice;
c) l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive di primo grado, laddove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che la tesi della parte non era stata effettivamente vagliata. È logico che la puntualità del Giudice di primo grado, nel confutare determinate argomentazioni, richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal Giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa. Alla luce di quanto sopra, dalla semplice lettura dell'atto introduttivo, a parere di chi scrive, lo stesso appare viziato sia nella individuazione delle questioni impugnate sia e soprattutto nelle doglianze che argomentano e confutano le ragioni addotte dal Giudice di prime cure.”
L'eccezione è priva di pregio e va respinta.
Invero risultano chiari i motivi di censura e correttamente indicate le parti della sentenza impugnata che la ritiene meritevoli di riforma. Onere dell'appellante è individuare Parte_3 chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata nonché i relativi motivi di dissenso, come risulta effettuato nell'atto di gravame.
§ 9. — Nel merito l'appello si articola in quattro motivi di gravame.
§ 9.1 — Con il primo motivo l'appellante deduce la: “mancata e/o errata valutazione delle prove fattuali, documentali e processuali, in ordine ad un fatto decisivo della controversia: inammissibilità della domanda attorea per intervenuto accordo transattivo tra le parti.”.
Si legge sul punto nella sentenza gravata: “Nel caso in esame in primo luogo nelle stesse allegazioni della la proposta transattiva formulata dalla compagnia Parte_3 assicuratrice non è stata mai sottoscritta per accettazione dagli odierni attori, in secondo luogo non si riscontra nella documentazione versata in atti alcuna prova di un accordo tacito sulle condizioni transattive proposte né l'attuazione dei patti, nemmeno da parte della Compagnia garante la quale non risulta aver versato la somma indicata”.
pagina 6 di 23 La impugnante lamenta l'errore commesso dal giudice di prime cure nel non aver Parte_3 ritenuto provata l'eccepita esistenza di un accordo transattivo intervenuto tra le parti e nell'aver rigettato l'istanza di ordine di esibizione del detto accordo ex art. 210 c.p.c. nei confronti della società assicuratrice, che, per il tramite di propri avvocati, aveva condotto la trattativa riservata con i difensori degli eredi di Persona_1
Deduce l'appellante: “Ebbene, proprio perché i nominati avvocati agirono quale espressione della Compagnia di Assicurazione, la corrispondenza intercorsa con l'avversa difesa non può ritenersi soggetta ad un vincolo di riservatezza deontologicamente rilevante. Tuttavia, al solo fine di evitare agli stessi Colleghi di dover affrontare un sia pur infondato procedimento disciplinare, la scrivente difesa non ha ritenuto di produrre tale corrispondenza e ha richiesto, senza esito, al Giudicante di ordinarne l'esibizione. Dunque, come ammesso da controparte, le trattative e l'accordo intervennero con la
Compagnia di Assicurazioni della la quale, in ragione del rapporto assicurativo, ha Parte_3 assunto la gestione del sinistro per conto e nell'interesse dell'Assicurata. La tuttavia, Parte_3 rimane titolare del rapporto obbligatorio con gli odierni attori. Se così non fosse, ci si dovrebbe chiedere a che titolo e per quale ragione le Colleghe di controparte avrebbero intrattenuto trattative con la stessa Compagnia. Ci si domanda come mai l'avversa difesa si sia opposta alla produzione della corrispondenza de quo, se fosse vero che nessun accordo transattivo si fosse perfezionato.
Evidentemente perché l'intera corrispondenza, della quale il Giudice di primo grado non ha ritenuto di disporre la produzione, avrebbe dimostrato che il negozio transattivo si era perfezionato con l'incontro delle rispettive volontà espresso nella proposta della tramite la Compagnia Assicuratrice, Parte_3
e nella sua accettazione da parte dei difensori degli attori. All'accordo concluso tra i professionisti legittimati dalle parti, fece seguito l'emissione e la trasmissione alla difesa degli attori dell'atto di transazione e quietanza versato in atti la cui sottoscrizione, nel confermare la volontà già validamente ed efficacemente espressa, aveva valore attuativo per consentire l'effettuazione dei pagamenti in favore di ciascun beneficiario previa comunicazione dei rispettivi codici IBAN. In assenza di essa, non poterono essere eseguiti i pagamenti concordati. Ritiene questo difensore che il non aver ordinato l'esibizione/produzione di detta corrispondenza abbia privato il Tribunale di un elemento determinante per la decisione della vertenza, a nulla rilevando una asserita, ma non dimostrata, comunicazione telefonica circa la mancata accettazione da parte degli odierni attori, che non può superare l'accordo validamente già raggiunto da soggetti muniti dei necessari poteri.
Il motivo è infondato.
La circostanza documentata dalla della predisposizione - da parte della Parte_3 propria società assicuratrice per la responsabilità civile - di un modulo contenente i dettagli di un pagina 7 di 23 accordo bonario non può dirsi dimostrativa dell'accettazione del suo contenuto da parte dei danneggiati.
Non risulta infatti, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, che gli appellati abbiano ammesso in giudizio l'avvenuto perfezionamento di una transazione, bensì soltanto che abbiano avuto luogo delle trattative, che, tuttavia, non hanno condotto al raggiungimento di un accordo.
Il fatto poi che sia intercorsa una corrispondenza tra gli avvocati nel tentativo di individuare un punto di reciproca soddisfazione non significa che si sia pervenuti a un concreto incontro delle volontà CP_ delle parti. Va altresì evidenziato che se anche i legali dei signori e avessero comunicato CP_3 che i loro assistiti avrebbero accettato la proposta transattiva, ciò non equivale a una effettiva manifestazione di volontà di adesione da parte di questi ultimi, né emerge dagli atti che i suddetti avvocati fossero dotati di poteri di rappresentanza idonei a produrre, direttamente in capo ai loro clienti, gli effetti di un eventuale accordo con la controparte.
Va aggiunto che un contratto di transazione - se esistente - avrebbe potuto essere allegato dalla senza violare il vincolo di improducibilità e riservatezza della corrispondenza che Parte_3
è stato dedotto nel caso concreto, e che non è stato comunque dimostrato che sia stato mai sottoscritto tra le parti un accordo in tal senso.
Pertanto, si condivide la decisione del giudice di prime cure di rigettare l'istanza - formulata in primo grado dalla e ripresentata nel presente grado del giudizio - di ordine di esibizione ex Parte_3 art. 210 c.p.c. della corrispondenza intercorsa tra gli avvocati della compagnia assicuratrice e gli avvocati dei congiunti di , risultando superflua al thema decidendum. Controparte_2
§ 9.2 — Con il secondo motivo di appello, rubricato: “il Tribunale ha fondato la decisione sulle risultanze di una Consulenza Tecnica d'Ufficio che contiene errate ed incomplete valutazioni.
Richiesta di rinnovazione della C.T.U.”, la lamenta l'errore di giudizio commesso Parte_3 dal giudice di prime cure nell'accogliere le risultanze peritali della Ctu medico legale espletata.
Si legge sul punto nella sentenza gravata: “Ciò posto va rilevato che nel caso di specie ed in base alla CTU disposta nel presente giudizio emerge che le “infezioni polmonari promosse da agenti eziologici nosocomiali hanno condotto al decesso del Sig. per insufficienza multi organo CP_2 secondaria ad un protratto Shock settico”. Quanto alla eziologia delle infezioni occorre premettere che non vi è alcuna evidenza clinica della preesistenza di uno stato infettivo polmonare tanto che non venne riscontrata alcuna controindicazione all'intervento. Il CTU, inoltre, evidenzia che “il paziente ha presentato da subito dopo l'intervento operatorio, un'infezione dell'apparato respiratorio documentata dall'esame radiografico del 22/08/08 e dal risultato dell'esame colturale del liquido di lavaggio bronco-alveolare risultato positivo ai batteri Gram neg. e che il successivo iter diagnostico- pagina 8 di 23 terapeutico è stato caratterizzato da una progressiva ed ingravescente compromissione multiorgano
(reni, sistema circolatorio e crasi ematica-piastrinopenia) con partenza e persistenza polmonare
(pleuro-polmonite), a causa dell'infezione da germi tipicamente nosocomiali (ET Baumanii complex e Pseudomonas aeruginosa). Il CTU, inoltre, sottolinea l'origine polmonare dell'infezione evidenziata “fin da pochi giorni dall'intervento, oltre che dal BAL, anche attraverso le radiografie del torace che mostrano processi flogistici pneumonici e pleuritici ingravescenti con il 20/09/08 “falda di versamento pleurico bilaterale con ipoventilazione basale bilaterale” e 22/09/09 “impegno interstizio- alveolare a livello delle piramidi polmonari basali con interessamento del lobo medio e della lingula con addensamento (24/09/08) parenchimale del broncogramma aereo in sede medio-basale sin. ridotta opacità sfumata in sede basale dx. Falda di versamento pleurico bilaterale maggiore a sin”. In base alle conclusioni cui è pervenuto il CTU e tenuto conto sia del criterio loco regionale, temporale che di idoneità causale, deve ritenersi accertato il nesso causale tra ricovero ed insorgenza delle infezioni tipicamente nosocomiali. Per quanto poi attiene al profilo della colpa va rilevato che dalla CTU – se da un lato emerge sia la correttezza della diagnosi che della scelta ed esecuzione del trattamento chirurgico praticato- dall'altro emerge l'inadeguatezza della terapia antibiotica somministrata al fine di prevenire l'insorgenza di infezioni. In base alle Linee Guida nazionali “Antibiotico Profilassi
Perioperatoria nell'adulto” vigenti alla data dell'intervento, correttamente riportate dal CTU viene, infatti, raccomandata la “profilassi perioperatoria (livello di evidenza II/A) nelle resezioni polmonari della Chirurgia OR (ISS Piano Nazionale Linee Guida doc. 17–antibiotico profilassi perioperatoria dell'adulto-settembre 2006-2008) attraverso la somministrazione profilattica di una singola dose di antibiotico per via endovenosa in sala operatoria prima di iniziare le manovre anestesiologiche. Gli antibiotici raccomandati sono cefazolina 2 gr oppure cefuroxima 2 gr ed eventualmente un'ulteriore dose intraoperatoria per interventi di durata superiore a 3 ore, ed eventualmente somministrazioni ulteriori di antibiotico entro le 24 ore dall'intervento chirurgico”.
Tuttavia stante la mancata produzione (apparentemente riconducibile a smarrimento) del foglio dell'anamnesi all'ingresso, foglio dell'esame obiettivo all'ingresso, fogli del diario medico, foglio della scheda unica di terapia non è possibile verificare la correttezza del comportamento dei sanitari CP_ che ebbero in cura lo in relazione alla profilassi antibiotica. L'unica forma di profilassi antibiotica somministrata risulterebbe, infatti, essere quella prescritta dal consulente pneumologo il giorno dell'intervento 19/08/08 ossia IN (Amoxicillina) f.le 2.2 gr 1 fla x 2 v. die. Tale somministrazione risulta “inidonea ad una seria profilassi non rientrando tra quelli indicati dalle
Linee Guida stesse” e la terapia successivamente adottata pur adeguata è risultata tardiva non riuscendo ad impedire che il processo infettivo avanzasse sino allo shock settico concausa del decesso pagina 9 di 23 dello IO. La condotta gravemente negligente ha dunque “contribuito all'insorgenza di infezioni polmonari promosse da agenti eziologici nosocomiali che, infine, hanno condotto al decesso dello
IO”. Atteso, peraltro, che – una volta accertata la sussistenza del nesso causale – gravava sulla struttura l'onere di dimostrare di avere diligentemente operato, sia sotto il profilo dell'adozione, ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica eventualmente adoperata, di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, onde scongiurare l'insorgenza di patologie infettive a carattere batterico, sia sotto il profilo del trattamento terapeutico prescritto e somministrato al paziente dal personale medico, successivamente alla contrazione dell'infezione. Il mancato raggiungimento della prova in ordine agli enunciati profili da parte della struttura sanitaria, ne comporta la responsabilità diretta nella causazione del decesso dovuto a shock settico per non aver posto in essere i provvedimenti diagnostico terapeutici, interventistici ed assistenziali che avrebbero consentito di evitare il decesso.”
Preliminarmente l'appellante eccepisce l'invalidità delle indagini tecniche disposte dal giudice di primo grado in quanto affidate a un solo ausiliario anziché a un collegio, come disposto dalla Legge
Gelli-Bianco nella materia della responsabilità medica.
Quanto al merito delle valutazioni medico legali compiute dal Ctu, la Parte_3 lamenta l'errore commesso nell'accertamento della causa primaria del decesso di - Persona_1 avvenuto il 14/10/2008 – individuata in una infezione polmonare contratta in sede nosocomiale in occasione dell'intervento chirurgico effettuato il 19/7/2008.
Si legge in proposito nell'atto d'appello: “A giudizio del CTU e del Tribunale (e del CTP di parte attrice), l'origine di tale precipitoso peggioramento andrebbe individuata in un insulto di natura settica. A sostegno di tale interpretazione, tanto il CTU, quanto il CTP di parte attrice richiamano il dato laboratoristico relativo all'avvenuto isolamento nel lavaggio bronco-alveolare (BAL) del paziente prima di ET, poi di ET, Pseudomonas e Candida, quindi ancora di
ET. Che sarebbe un dato di rilievo se fosse acclarato scientificamente che la presenza di batteri nel BAL costituisca di per sé la testimonianza inequivocabile di un'infezione delle vie respiratorie. Peccato però che, in letteratura scientifica, è ben noto che batteri come ET (e non solo) sono germi commensali naturali del tratto respiratorio superiore, essendo talora isolati, senza evidenza di contestuale patogenicità, anche nel tratto inferiore… L'albero respiratorio, quindi, non è affatto quel territorio estraneo alle colonizzazioni batteriche che si assumeva in passato che fosse, ma è un ecosistema alla cui dinamica evoluzione partecipano contingenti batterici di provenienza intestinale… Far discendere pertanto la certezza o quasi certezza di un quadro infettivo polmonare dall'equazione “un germe = un'infezione” costituisce non solo in questo specifico caso, ma pagina 10 di 23 anche, in astratto, per qualsiasi evidenza di isolamento di un cluster di germi in un BAL, una inferenza non corretta e fuorviante. A dimostrazione di quanto nello specifico caso tale inferenza risulti ancor più disancorata dalla realtà fattuale soccorre un dato microbiologico di contesto: tra i germi isolati, CP_ infatti, appare più volte il micete Ma in nessuna emocoltura del signor è mai stata CP_8
CP_ isolata Candida. E, quel che è di maggior rilievo, in nessuna emocoltura del signor si è mai CP_ isolato alcunché. E' del tutto evidente quindi che i germi isolati nel BAL del signor non sono affatto l'espressione di un'avvenuta infezione delle vie aeree del paziente, ma rappresentano il palesarsi di una colonizzazione del tratto respiratorio e digerente di cui il paziente era da tempo portatore. A riprova di questo stato di persistente dismicrobismo del tratto respiratorio sovviene il dato della recente documentata evidenza pre-operatoria di enterobatteriacee nell'escreato, evidenza peraltro richiamata dal CTU senza però che da tale richiamo sia stato fatto scaturire un ragionamento conseguente. Se dunque non vi è stata alcuna infezione - e di conseguenza qualsiasi rilievo in ordine alle misure di profilassi surrettiziamente indicate come carenti o comunque come non adeguatamente documentate cessa di esplicare efficacia -, che cosa potrebbe aver fatto innescare la repentina crisi CP_ respiratoria e cardiocircolatoria accusata dal signor a poco più di 48 ore di distanza dall'avvenuta esecuzione dell'intervento chirurgico per cui è lite?”.
L'appellante individua la causa del decesso nel quadro patologico conosciuto come “insufficienza respiratoria acuta dell'adulto”, in passato definita “polmone da shock” e contrassegnata in letteratura dall'acronimo ARDS. Sul punto è affermato nell'atto d'impugnazione quanto segue: “ è Persona_1 dunque deceduto per un'insufficienza multiorgano innescatasi a partenza da un quadro di cd. polmone da shock (ARDS) insorto acutamente in paziente neoplastico e bronchitico cronico-enfisematoso sottoposto a lobectomia inferiore destra. Il trauma chirurgico recentissimo e la precocissima comparsa di edema interstiziale denunciano quale sia stata la causa della sofferenza respiratoria rapidamente progressiva: non un insulto settico, dunque, ma un'alterazione endoteliale indotta dall'incisione chirurgica su un parenchima polmonare non ottimale, già preda di processi patologici cronici, in un soggetto necessariamente allettato ed emodinamicamente a rischio per effetto di una vasculopatia cronica ostruttiva di cui era portatore e di una concomitante disfunzione ventricolare sinistra, sia pure CP_ di lieve entità. Se dunque la causa della morte del signor è stata l'ARDS secondaria alla soluzione chirurgica intrapresa per il trattamento di una neoplasia polmonare in un paziente fumatore, bronchitico cronico e cardio-vasculopatico, tutte le riflessioni medico-legali sviluppate dal CTU circa la mancata adozione di profilassi antibiotica perioperatoria o il mancato rispetto di protocolli di asepsi nel corso del ricovero, carenze che sarebbero peraltro rivelate indirettamente dal mancato rinvenimento di alcune parti della cartella clinica del paziente, parti andate evidentemente smarrite, pagina 11 di 23 perdono di significato, perché, quand'anche pure fossero accertate nella loro effettiva sussistenza nel periodo di interesse, risulterebbero comunque del tutto irrilevanti sotto il profilo del loro eventuale apporto causale al determinismo della morte del paziente.”
La aggiunge: “Se quindi la morte di va ricondotta ad una Parte_3 Persona_1 complicanza inevitabile di un trattamento chirurgico indicato e correttamente eseguito, complicanza che si sarebbe potuta evitare solo optando per una gestione conservativa della neoplasia, ma che si sarebbe a quel punto manifestata per altre vie nel prosieguo del decorso clinico di una malattia oncologica assai insidiosa anche per le caratteristiche generali del paziente che ne era affetto, decade l'ipotesi dell'inadempimento prospettata da parte attrice e con essa viene meno qualsiasi riferimento al danno conseguenza. Tuttavia, si ritiene di dover affrontare in questo passaggio finale anche questo aspetto, che è stato oggetto di valutazione assai sbrigativa da parte del CTU. Scorrendo le pagine CP_ dell'elaborato peritale, si ha l'impressione che il signor avesse dinnanzi a sé un destino di lungo- sopravvivente, come se la malattia oncologica da cui era stato chiaramente colpito e il corteo di morbilità che da tempo lo affliggevano non potessero in alcun modo impensierirlo negli anni a venire. CP_ Nulla di più lontano dalla realtà. Il signor al momento del fatto aveva 78 anni: un paziente di quell'età, affetto da BPCO, vasculopatico cronico, già trattato ma recidivato, ex fumatore inveterato, non ha di fronte a sé l'orizzonte temporale di un pari età in apparente buona salute, destinato a raggiungere la soglia degli 85 anni che la vita avrebbe riservato nel 2008… Affermare pertanto che, a causa dell'ipotizzata ma non provata eziologia infettiva nosocomiale, si sia determinato un danno da morte nella sua interezza rappresenta una palese distorsione della realtà. La storia clinica del signor CP_
era evidentemente orientata al peggio, per via della natura duplice e ormai metastatica della sua malattia oncologica, insistente su un paziente peraltro già portatore di patologie invalidanti.”
A fronte delle suddette censure, gli appellati hanno eccepito la tardività delle critiche alla Ctu poiché avanzate successivamente sia al termine assegnato dal giudice ex art. 195 co. III c.p.c. per presentare osservazioni sulla relazione provvisoria, sia alla prima udienza tenutasi dopo tale deposito.
L'eccezione di tardività va disattesa, alla luce del seguente principio di diritto espresso dal
Supremo Collegio: “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e
157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purchè non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a pagina 12 di 23 sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio” (cfr. Cass. SS.UU.
Civili, Sentenza n. 5624/2022)
Ciò posto, il motivo d'appello è infondato.
Anzitutto occorre respingere l'eccezione preliminare di invalidità della Ctu espletata sotto il profilo della carenza di collegialità.
Come è noto, la Legge n. 24 del 2017 (c.d. " ") prescrive, all'art. 15, che nei Parte_5 procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica deve essere affidata a un medico legale e a uno o più specialisti con specifica conoscenza della materia.
Tale legge è entrata in vigore in data 1/4/2017 e la disposizione appena richiamata si applica solo ai procedimenti instaurati successivamente (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15594 dell'11/06/2025) mentre il giudizio promosso dagli appellati dinanzi al Tribunale di Roma risulta pendente alla data di notificazione dell'atto di citazione, avvenuta il 21/9/2016 ed è dunque antecedente.
Nel merito si evidenzia che le censure avanzate nell'atto di appello alla relazione peritale non risultano idonee a confutare quanto accertato dal ctu nella causazione dell'infezione polmonare, riscontrata nell'immediato post-operatorio e che, in seguito a complicazioni, ha condotto all'esito fatale, ovvero “l'inadeguata somministrazione da parte dei sanitari del medesimo reparto operatorio, della profilassi/terapia antibiotica perioperatoria dal 18/08/08 al 22/08/08”.
In particolare, il giudizio di inadeguatezza in concreto della terapia antibiotica somministrata nel citato ospedale, in contraddizione con le Linee guida nazionali, è avvalorato dal fatto che la stessa parte appellante abbia ammesso la pregressa conoscenza, da parte dei sanitari del del rischio Pt_3 batteriologico.
Si legge sul punto nell'atto d'appello con riferimento alla consulenza specialistica pneumologica pre-operatoria resa nello stesso nosocomio: “Questa consulenza è rivelatoria per due ragioni: la prima, perché dimostra inequivocabilmente quello che uno studente di medicina già conosce e cioè che l'escreato di un bronchitico cronico è ricco di enterobatteri, ossia di batteri come Escherichia,
Proteus, Klebsiella, che solitamente colonizzano il tubo digerente;
la seconda, perché ci informa del CP_ fatto che il signor aveva già segni ecocardiografici di disfunzione cardiaca, indicatori spirometrici di deficit respiratorio su base ostruttiva e dati emogasanalitici deponenti per la sussistenza di un'alterazione degli scambi gassosi, con valori di PCO2 inferiori alla norma (30 mmHg vs. 35-40), come per effetto di una concomitante componente restrittiva.”.
Si rendeva necessaria, quindi, una efficace profilassi preoperatoria, che non risulta esser stata somministrata al paziente.
pagina 13 di 23 Deve poi individuarsi un evidente profilo di negligenza dei medici che ebbero in cura il paziente nella omissione della ripetizione dell'esame colturale dell'esecrato, tenuto conto che, nella consulenza pneumologica preoperatoria del 19/8/08 presente nella cartella clinica di ricovero, era dato atto, tra l'altro, di quanto segue: “Ha eseguito terapia con Bactrim per presenza di enterobacter nell'escreato”.
Nessuna verifica successiva risulta essere stata effettuata dai sanitari del Pt_3
Inoltre, la contestazione di parte appellante circa l'esistenza di uno shock settico a carico del paziente e dunque la contestazione sulla causa scatenante della progressiva compromissione del quadro clinico - complicanza infettiva esaminata accuratamente nella Ctu -, trova smentita nella consulenza ematologica eseguita in data 30/9/2008 presso il Dipartimento emergenza e accettazione del ove è dato atto della sussistenza di uno shock settico in atto con insufficienza Parte_3 respiratoria acuta (cfr. pag. 213 della cartella clinica, riportata altresì alla pag. 31 del diario clinico in atti).
In merito poi alla esistenza, dedotta dalla di concause dell'exitus costituite Parte_3 dalla storia clinica del paziente, portatore di patologie invalidanti, deve evidenziarsi che tale parte non ha dimostrato l'incidenza diretta che dette patologie - delle quali il giudice a quo ha tenuto in debito conto nella liquidazione del danno terminale - avrebbero avuto nel determinare la compromissione clinica che ha condotto al decesso di Persona_1
Invero, tenendo conto che risultano omessi, a causa della incompletezza della cartella clinica allegata, sia il foglio dell'anamnesi, sia il foglio dell'esame obiettivo all'ingresso del paziente in ospedale, non è stata offerta dimostrazione, da parte della della intromissione Parte_3 delle pregresse condizioni del paziente, nel nesso eziologico che collega la condotta negligente dei sanitari al decesso del paziente.
In definitiva, non è stata fornita la prova, da parte dell'appellante che ne era onerata ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento dei sanitari sia dovuto ad una causa non imputabile alla propria negligenza od imperizia.
Deve infine dirsi ultronea rispetto all'accertamento del determinismo dell'operato dei medici del sul decesso verificatosi, la valutazione delle chances di sopravvivenza di Pt_3 Persona_1 peraltro non dimostrate dall'appellante, in quanto tale valutazione, anche nel caso in cui fosse stato provato il contenimento in tempi brevi delle prospettive di vita del paziente, non avrebbe potuto mitigare il giudizio concernente l'inosservanza degli obblighi ai quali erano tenuti gli operatori sanitari intervenuti.
§ 9.3 — Con il terzo motivo di appello, intitolato “violazione di legge per omessa applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate al 2018 in relazione alla danno non pagina 14 di 23 patrimoniale patito dal sig. e trasmissibile agli eredi”, la lamenta Persona_1 Parte_3
l'errore commesso dal giudice di prime cure nell'adozione delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Roma per la quantificazione del risarcimento del danno terminale sofferto dal paziente, anziché le tabelle adottate dal Tribunale di Milano.
Lo stesso errore nell'adozione delle tabelle del Tribunale di Roma da parte del giudice a quo è eccepito con il quarto motivo di gravame in relazione alla liquidazione al danno iure proprio degli appellati e rubricato “violazione di legge per omessa applicazione delle Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano aggiornate al 2018 in relazione al danno non patrimoniale iure proprio dei signori , , e .” Controparte_3 CP_1 Controparte_2 Controparte_4
Poichè detti motivi di impugnazione hanno ad oggetto la stessa violazione di legge contenuta nella sentenza appellata ovvero la omessa applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione delle diverse poste di danno lamentate dai congiunti di se ne ritiene utile Persona_1 la trattazione congiunta. CP_ Si legge nella sentenza impugnata circa la liquidazione del danno sofferto direttamente da il cui diritto al risarcimento è trasmesso ai congiunti: “Il più recente orientamento della Suprema Corte
(Cass. n. 26727 del 23/10/2018) peraltro definisce il danno terminale (nella componente biologica e morale) come quel danno che la vittima in condizione di "lucidità agonica" patisce, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte, ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus". Richiamando i principi di CP_ legittimità innanzi esplicitati, nel caso di specie va evidenziato che lo è deceduto 57 giorni dopo il ricovero e che in tale lasso di tempo è stato sottoposto a numerosi accertamenti nonché a Ventilazione meccanica, Dialisi continua, ed intervento di tracheostomia ed ha vissuto in condizioni cliniche in CP_ rapido e progressivo peggioramento sino al decesso. Pertanto, lo ha acquisito, e di conseguenza trasmesso agli eredi mortis causa, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito per effetto dell'inadempimento professionale dei convenuti. Pertanto, in merito alla determinazione del quantum debeatur va evidenziato che le Tabelle di Liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Roma nel 2018 hanno proposto di ricorrere, anche per la liquidazione del danno terminale, ad un meccanismo tabellare fondato sia su una analisi delle liquidazioni precedentemente effettuate nel distretto, sia sul dato di esperienza medico legale secondo il quale, sovente, la sofferenza si manifesta con maggiore intensità al momento del suo insorgere, per poi attenuarsi progressivamente fino a cessare. Per tale ragione è stato dunque previsto per i primi cinque giorni possa essere liquidato equitativamente un importo sino ad € 10.000 per ogni giorno di sopravvivenza dopo la acquisizione pagina 15 di 23 della consapevolezza della concreta probabilità del decesso e che per i successivi 10 giorni sia possibile liquidare un ulteriore importo fino ad € 5.000 giornalieri, per i successivi 15 un ulteriore importo fino ad € 2.000, ed infine un ulteriore importo fino ad € 1.000 per tutti i giorni eccedenti i trenta. Alla luce dei suesposti criteri e tenuto conto ai fini della liquidazione e nell'ottica della personalizzazione al caso specifico da un lato: dell'età della vittima al momento della morte (78 anni)
e delle condizioni generali del paziente affetto da altre gravi comorbidità; e dall'altro della sofferenza psichica particolarmente intensa sia per il maggior dolore indotto dalla progressione incontrollata della infezione sia per la prostrazione sicuramente patita dal momento in cui acquisì la consapevolezza di essere giunto ad uno stadio molto avanzato della malattia pare equo determinare l'entità del danno complessivo in € 78.500.”.
Lamenta in proposito l'appellante quanto segue: “Il Giudice di Prime Cure ha erroneamente quantificato e liquidato il danno non patrimoniale in favore del sig. in base ai Persona_1 parametri previsti dalle Tabelle predisposte ed in uso presso il Tribunale di Roma. La Corte di
Cassazione ha affermato che la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di
Milano, in favore di altre, integra violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 11 luglio 2017, n. 17061). Tale arresto conferma il carattere vincolante delle tabelle milanesi;
infatti, secondo l'orientamento prevalente nella Suprema
Corte (ex multis Cass. 18 maggio 2017, n. 12470) per la liquidazione del danno non patrimoniale si deve adottare il criterio elaborato dal Tribunale di Milano, al quale si riconosce la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”.
In relazione al danno iure proprio degli appellati si legge nella sentenza impugnata: “La morte di una persona cara costituisce, peraltro, di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito non richiede dunque una prova specifica della sussistenza di tale danno, ove la sofferenza patita dai parenti possa essere accertata, in via presuntiva, sulla base di circostanze, quali lo stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, idonee a dimostrare l'esistenza di un legame affettivo di particolare intensità. Per quanto attiene alla sua liquidazione si ritiene che il danno che viene qualificato, a soli fini descrittivi, come danno morale per la perdita del congiunto ed assorbe in sé il cd. danno da perdita del rapporto pagina 16 di 23 parentale ed il cd. danno esistenziale da uccisione del congiunto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione. Dunque, liquidando tale danno in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c., si adottano le tabelle del Tribunale di Roma per il 2018, le quali prevedono oggi per tale tipo di danno, nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad € 9.700 che costituisce il valore di ideale di ogni punto. Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento, vale a dire il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame. Tale danno non patrimoniale viene, quindi, equitativamente liquidato dal giudice sulla base dei criteri fissati nelle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma (anno 2018) che tengono in debita considerazione l'età del defunto e degli attori, il grado di parentela e la loro convivenza nel seguente modo: in favore di coniuge convivente € 300.700,00 (così calcolati Valore Controparte_3 del Punto Base € 9.700 Punti riconosciuti per il grado di parentela 20, Punti in base all'età della vittima 2, Punti in base all'età del coniuge 2 , Punti per la convivenza 4. Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3 Punti totali riconosciuti 31), in favore di e figli non CP_1 Controparte_2
CP_ conviventi con lo all'epoca della sua morte € 223.100,00 (così calcolati Valore del Punto Base €
9.700 Punti riconosciuti per il grado di parentela 18, Punti in base all'età della vittima 2, Punti in base all'età del congiunto 3. Punti totali riconosciuti 23; in favore di nipote non convivente Controparte_4 con la vittima ma con un intenso legame affettivo comprovato dalle testimonianze raccolte in giudizio €
126.100,00 (così calcolati Valore del Punto Base € 9.700 Punti riconosciuti per il grado di parentela
6, Punti in base all'età della vittima 2, Punti in base all'età del congiunto 5 Punti totali riconosciuti
13).”
Nell'atto d'appello è dedotto in proposito quanto segue: “Anche per il danno non patrimoniale iure proprio sofferto dagli odierni appellati valgono i medesimi principi che inducono a ritenere applicabili le Tabelle Milanesi e che sono stati ampliamente enunciati nel paragrafo precedente.
Applicando alla fattispecie in lite, in ossequio alle statuizioni della Suprema Corte, le Tabelle del pagina 17 di 23 CP_ Tribunale di Milano per il danno parentale, la liquidazione in favore della moglie del sig. così come quella in favore dei figli dovrebbe essere compresa tra Euro 165.960 ed Euro 331.920 inclusa la personalizzazione, mentre nessuna liquidazione è prevista in favore dei nipoti per la perdita del proprio nonno.”
I motivi sono fondati nei limiti di quanto segue e la sentenza merita parziale riforma.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, cui qui si intende dare seguito, “le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3 -, Sentenza n. 8532 del 6/05/2020, Rv. 657813 - 01). Ù
Infatti, le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., tale per cui: “la liquidazione equitativa del danno biologico non può essere causa della difformità di giudizio rispetto a casi identici” (cfr. Cass. Sez. III n.
10204/2021).
Pertanto, l'omessa o erronea applicazione di dette tabelle può essere oggetto di ricorso in
Cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 1226 c.c., costituendo le stesse parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge (v. Cass. Civ.,
Sez. III, Ordinanza, 12/06/2024, n. 16413).
Dunque, ai fini della liquidazione del danno biologico, devono prendersi a riferimento i criteri previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano “salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (cfr. Cass. Sez. VI n. 20292/2022).
Erroneamente, quindi, il giudice di primo grado ha applicato le Tabelle di Roma e non quelle di
Milano sulla base di considerazioni generiche che indurrebbero a preferire le prime, senza indicare i motivi specifici per i quali dovrebbero essere utilizzate nel caso concreto.
Ne deriva che devono essere applicate le Tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata alla presente decisione.
Sulle somme determinate sulla base di tali Tabelle vanno poi calcolati gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito, secondo i noti principi dettati dalla Corte di Cassazione, S.U., n.1712/1995, per come riconosciuti dal Tribunale, non essendo stata formulata apposita impugnazione sul punto.
Ebbene, per il danno non patrimoniale sofferto dal paziente in conseguenza dell'inadempimento dei medici operanti nella struttura sanitaria della appellante, considerata l'età di 78 anni di
[...] al momento della morte nonché la presenza di malattie invalidanti e tenuto conto della Per_1
pagina 18 di 23 sofferenza fisica nonché di quella psichica da egli presuntivamente percepite con lucidità mentale durante il periodo di 57 giorni intercorsi tra la data del ricovero e quella del decesso, applicando le suddette Tabelle aggiornate all'1/1/2024 in base al criterio di intensità decrescente della sofferenza si perviene ai seguenti importi: primi 3 giorni di danno terminale: € 25.000,00 giorni dal 4° al 57°: € 47.640,00
totale: € 72.640,00
Sull'originario importo totale di € 72.640,00 dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devalutato all'agosto 2008 di € 55.155,66 attraverso la quantificazione operata mediante deflattore ISTAT per il mese di agosto 2008 al fine determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito, da quantificare mediante calcolo degli interessi legali su detta sorte capitale rivalutata di anno in anno in base ai coefficienti ISTAT (secondo quanto indicato dalla citata Sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione) per un totale da risarcire di € 88.736,19, da ripartire pro quota ereditaria tra gli attori quali eredi di Persona_1
Per quanto attiene al danno da perdita di rapporto parentale sofferto dagli appellati, considerata l'età di ciascuno, oltre che quella di al momento del decesso, tenuto altresì conto Persona_1 dell'eventuale convivenza, della presenza di altri familiari e della qualità/intensità della relazione da quantificare nel valore medio, applicando le suddette Tabelle aggiornate all'1/1/2024 si perviene per
, coniuge convivente con la vittima di anni 75 al momento del decesso, punto base € Controparte_3
3.911,00, alla seguente determinazione:
punti in base all'età del congiunto: 12
punti in base all'età della vittima: 12
punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
punti per il n. di familiari nel nucleo primario: 9
punti per qualità/intensità della relazione: 15
punti totali riconosciuti: 64 totale: € 250.304,00 importo devalutato all'agosto 2008: € 190.056,19 somma rivalutata con interessi legali: € 305.768,54;
Per , figlio non convivente con la vittima, di anni 42 anni al momento del CP_1 decesso, punto base € 3.911,00 si perviene alla seguente determinazione: punti in base all'età del congiunto: 20 pagina 19 di 23 punti in base all'età della vittima: 12
punti per il n. di familiari nel nucleo primario: 9
punti per qualità/intensità della relazione: 15
punti totali riconosciuti: 56 totale: € 219.016,00 importo devalutato all'agosto 2008: € 166.552,09 somma rivalutata con interessi legali: € 267.954,38;
Per , figlio non convivente con la vittima, di anni 41 anni al momento del Controparte_2 decesso, punto base € 3.911,00, si perviene alla seguente determinazione:
punti in base all'età del congiunto: 20
punti in base all'età della vittima: 12
punti per il n. di familiari nel nucleo primario: 9
punti per qualità/intensità della relazione: 15
punti totali riconosciuti: 56 totale: € 219.016,00 importo devalutato all'agosto 2008: € 166.552,09 somma rivalutata con interessi legali: € 267.954,38;
Per , nipote non convivente con la vittima, di anni 12 anni al momento del Controparte_4 decesso, punto base € 1.698,00, si perviene alla seguente determinazione:
punti in base all'età del congiunto: 20
punti in base all'età della vittima: 8
punti per il n. di familiari nel nucleo primario: 9
punti per qualità/intensità della relazione: 10
punti totali riconosciuti: 47 totale: € 79.806,00 importo devalutato all'agosto 2008: € 60.596,81 somma rivalutata con interessi legali: € 97.490,09.
§ 10. — In relazione all'appello incidentale svolto da , Controparte_3 CP_1 [...]
e al fine di sentir condannare la al pagamento di una CP_2 Controparte_4 Parte_3 somma risarcitoria, da liquidarsi in via equitativa, per la non corretta tenuta della cartella clinica e per lo smarrimento dei documenti sanitari ammesso in primo grado dalla parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta dei medesimi si legge quanto segue: “A parere di chi scrive, come è stato sostenuto in primo grado, l'inadempimento della esatta tenuta della cartella clinica, risulta essere una pagina 20 di 23 autonoma voce di danno e se ne spiegano le motivazioni. Oltre al fondamentale principio delle presunzioni, seguito dal giudice di prime cure nel suo iter logico, che consente il ricorso alle stesse in ordine alla sussistenza del nesso causale intercorrente tra prestazione medica ed evento dannoso, la corretta tenuta della cartella clinica, essendo un obbligo che grava sulla struttura sanitaria, fa si che la violazione determini un danno per il paziente e come tale deve essere risarcito. All'operatore sanitario e di conseguenza alla struttura sanitaria, incorre l'obbligo della corretta tenuta e redazione della cartella clinica poiché la compilazione di quest'ultima rientra nella prescritta diligenza dovuta dall'operatore nell'esercizio di una attività professionale, così come prescritto dall'art. 1176 del
Codice Civile. Ove per diligenza si intende la diligenza del buon padre di famiglia. Criterio, questo, generale cui fa riferimento il nostro ordinamento giuridico, il cui contenuto va specificato e concretizzato di volta in volta con riferimento alla natura della obbligazione e alle circostanza in cui il soggetto/debitore si trova ad agire/adempiere. E nel caso di specie, possiamo sicuramente affermare, che si tratta di un vero e proprio dovere deontologico, che si ricorda, a mente, non è stato adempiuto.
Ad ogni inadempimento deve, poi, corrispondere una giusta valutazione del danno-conseguenza, che nel caso di specie dovrà essere valutato in via equitativa e per il quale, già in primo grado, si era formulata la domanda che in questa sede non può che essere reiterata. Pertanto, la Sentenza, dovrà essere riformata nel senso di riconoscimento del danno da inadempimento per violazione della diligenza nello svolgimento della attività sanitaria, la cui quantificazione si rivolge a questo Ill.mo
Collegio.”
Nella decisione gravata si legge in proposito: “Tuttavia stante la mancata produzione
(apparentemente riconducibile a smarrimento) del foglio dell'anamnesi di ingresso, foglio dell'esame obiettivo all'ingresso, fogli del diario medico, foglio della scheda unica di terapia non è possibile CP_ verificare la correttezza del comportamento dei sanitari che ebbero in cura lo in relazione alla profilassi antibiotica”.
L'appello incidentale è infondato e va respinto.
Si osserva che, nel tenere in conto della mancanza parziale del documento sanitario in questione, il giudice di prime cure ha motivato, con argomentazioni che la Corte ritiene di condividere, il proprio convincimento sull'operato colposo dei medici della struttura sanitaria convenuta, che era tenuta alla dimostrazione del corretto adempimento delle obbligazioni assunte e che pertanto era essa stessa interessata alla produzione della intera documentazione sanitaria poiché astrattamente idonea a fornire la prova a discarico della responsabilità dei sanitari intervenuti nelle cure del paziente.
Pertanto, il profilo specifico di inadempimento in questione deve dirsi assorbito dalla condanna della al ristoro dei danni derivanti dalla colpa medica riscontrata, né è stato Parte_3
pagina 21 di 23 dimostrato dagli attuali appellanti incidentali di aver subito un danno ulteriore per effetto delle omissioni nella tenuta della cartella clinica.
§ 11. — In conclusione, l'appello principale deve essere accolto nei limiti come sopra e, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto si conferma, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore deve essere condannata al Parte_3 risarcimento del danno in favore degli appellati liquidato in € 88.736,19 da ripartire pro quota ereditaria tra gli attori quali eredi di e di € 305.768,54 in favore di € 267.954,38 Persona_1 Controparte_3 ciascuno in favore di e ed € 97.490,09 in favore di . il tutto CP_6 Controparte_2 Controparte_4 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
L'appello incidentale avanzato da , e Controparte_3 CP_1 Controparte_2 [...]
deve essere invece rigettato. CP_4
§ 12. — In ragione dell'accoglimento parziale dell'appello e del rigetto del gravame incidentale, le spese del grado possono essere compensate.
§ 13 — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_3 [...]
e sull'appello incidentale avanzato da , , Parte_3 Controparte_3 CP_1 [...]
e , avverso la sentenza n. 14148/2019 emessa dal Tribunale ordinario di CP_2 Controparte_4
Roma, così provvede:
1. Accoglie in parte l'appello principale, e in riforma parziale della sentenza di primo grado, che per il rimanente conferma, condanna la , in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 88.736,19 da ripartire pro quota ereditaria tra gli appellati quali eredi di IO e al pagamento delle somme di € 305.768,54 in favore Per_1 di di € 267.954,38 ciascuno in favore e di € Controparte_3 Parte_6
97.490,09 in favore di , il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Controparte_4
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Compensa le spese di giudizio;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di , e . Controparte_3 CP_1 Controparte_2 Controparte_4
pagina 22 di 23 Così deciso in Roma il 19/11/2025
Il consigliere estensore dott. Raffele Miele
Il Presidente
dott. TO ER
pagina 23 di 23
Presidente Dott. TO ER
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Parte_2
Avv. COSTANZO MAURIZIO presente
Appellato/i
CP_1
Avv. BONFIGLIO MARIA presente
Controparte_2
Avv. BONFIGLIO MARIA
Controparte_3
Avv. BONFIGLIO MARIA
Controparte_4
Avv. BONFIGLIO MARIA
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione IL PRESIDENTE
TO ER RI IE NI Assistente giudiziario pagina 1 di 23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. TO ER - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7105 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. in Parte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Passaglia
n. 14, presso lo studio dell'avv. Maurizio Costanzo (C.F. – PEC C.F._1
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
- APPELLANTE - E
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._2 CP_1
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Roma, via della Fisica n. 7, CP_4 C.F._5 presso lo studio dell'avv. RI Bonfiglio (CF - PEC C.F._6
) che li rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_2
- APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 23 § 1. – Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 7/11/2019, la
[...]
ha impugnato la sentenza n. 14148/2019, emessa dal Tribunale Parte_3 ordinario di Roma - pubblicata il 4/7/2019 - resa nel procedimento R.G. n. 65994/2016 promosso da
, e nei confronti della Controparte_3 CP_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
(in seguito anche solo . Parte_3 Parte_3
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“.. è pur tuttavia opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo, consistente in una richiesta di risarcimento del danno biologico terminale patito da , rispettivamente Persona_1 marito, padre e nonno degli attori, per il quale agivano iure hereditatis e dei danni non patrimoniali patiti iure proprio dagli attori in conseguenza del decesso dello IO determinato dalla erronea e negligente condotta dei sanitari in occasione del ricovero dello IO presso la struttura convenuta dal
18.8.2008 e dell'intervento di lobectomia eseguito il 19.8.2008 sino al suo decesso occorso il
14.10.2008. Deducevano la responsabilità contrattuale della struttura in relazione al decesso del congiunto in conseguenza dell'infezione contratta durante la degenza ospedaliera in conseguenza della omissione di idonea terapia antibiotica pre operatoria e tardivo ed erroneo trattamento dell'intervenuta infezione nosocomiale. Lamentavano altresì la non corretta tenuta della cartella clinica la quale risultava mancante di importante documentazione ed in particolare di quella relativa ai primi 4 giorni di ricovero presso il reparto di chirurgia toracica evidenziando che tale documentazione veniva formalmente richieste alla struttura convenuta la quale in occasione di un incontro allegava il mancato ritrovamento di alcune parti della cartella indicate in citazione.
Deducevano che la pur invitata alla mediazione obbligatoria rifiutava Parte_3
CP_ di parteciparvi. Lamentavano che in conseguenza della suddetta condotta colposa lo aveva patito P un danno biologico determinabile nel 100% di nel lasso di tempo di circa 2 mesi decorsi dal ricovero sino al decesso e i congiunti avevano patito un danno non patrimoniale in conseguenza del decesso del marito, padre e nonno da perdita del rapporto parentale e da sofferenza morale e da mutamento delle abitudini. Concludevano chiedendo accertarsi la responsabilità della convenuta e la sua condanna al risarcimento dei danni patiti liquidati in complessivi € 1.695.095 oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si costituiva la eccependo in via preliminare l'intervenuto accordo Parte_3 transattivo tra le parti a seguito della accettazione da parte degli attori della proposta transattiva formulata per conto della convenuta dalla quale gestore del sinistro per conto della QBE CP_5 insurance compagnia garante della Evidenziava che nonostante la formale accettazione Parte_3 gli attori non sottoscrivevano l'accordo e successivamente notificavano la citazione. Nel merito pagina 3 di 23 contestava la responsabilità deducendo la correttezza dell'operato dei suoi sanitari. Contestava il quantum dei danni lamentati. Disposta CTU medico legale ed esperita l'istruttoria testimoniale la causa veniva trattenuta in decisione”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “1. accoglie la domanda di
, , e nei confronti di Controparte_3 CP_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
e per l'effetto la condanna al risarcimento dei danni patiti che Parte_3 si liquidano in € 88.916,58 da ripartire pro quota ereditaria tra gli attori quali eredi di , Persona_1 ed in € 340.601,49 in favore di , € 252.704,35 ciascuno in favore di e Controparte_3 CP_6
ed in € 142.832,87 in favore di il tutto oltre interessi legali dalla Controparte_2 Controparte_4 sentenza al saldo;
2. condanna alla refusione delle Parte_3 spese processuali in favore di parte attrice che liquida in € 27.804 per compensi ed € 1.800 per spese oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. condanna alla refusione delle spese di CTU in Parte_3 favore di parte attrice”.
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_3 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n 14148/2019 emessa inter partes dal Tribunale di Roma, Sezione
13° Civile, Giudice Unico Dr.ssa Vittoria Amirante, pubblicata il 4.7.2019 e notificata il 10.10.2019, previa sospensione totale ed in subordine parziale dell'efficacia esecutiva della stessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c., in accoglimento dei motivi di appello sopra dedotti, in via gradatamente subordinata: 1) accertare e dichiarare cessata la materia del contendere, essendosi validamente perfezionato l'accordo transattivo intervenuto tra le parti prima dell'introduzione del primo grado di giudizio;
2) nel merito, dichiarare la assenza di responsabilità medica dei sanitari della struttura sanitaria appellante e per l'effetto rigettare le domande risarcitorie nei confronti della Controparte_7
; 3) dichiarare la assenza di nesso causale tra la condotta dei sanitari della
[...] [...]
ed il decesso del sig. e, per l'effetto, Controparte_7 Persona_1 rigettare le domande risarcitorie degli attori;
4) in subordine, accertare e dichiarare che la condotta dei sanitari del ha determinato una perdita di Controparte_7 chance di sopravvivenza in misura minima;
5) in estremo subordine, ridurre la condanna della al pagamento della minor somma che sarà Controparte_7 riconosciuta dovuta al sig. per il danno non patrimoniale trasmissibile agli eredi Persona_1 nonché ridurre il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale in favore della signora CP_3
e dei sigg.ri , ed in applicazione dei criteri di
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_4
pagina 4 di 23 liquidazione del danno previsti dalle Tabelle di Milano. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, in accoglimento delle argomentazioni sopra esposte, disporre nuova consulenza medico-legale, da affidare ad un Collegio Peritale con esclusione del primo
CTU, al fine di accertare la correttezza della condotta dei sanitari e la assenza di nesso causale tra la stessa condotta ed il decesso del sig. . Si rinnova, inoltre, la richiesta già formulata in Persona_1 primo grado, di ordinare l'esibizione della corrispondenza così come specificata nella memoria ex art. 183, com.6° c.p.c. al fine di poter dimostrare l'intervenuto perfezionamento di un accordo transattivo tra le parti prima dell'instaurazione del primo grado di giudizio.”.
§ 5. – Gli appellati , e , Controparte_3 CP_1 Controparte_2 Controparte_4 costituitisi con comparsa di risposta con appello incidentale depositata in data 22/1/2020, hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “ - Previo rigetto della istanza di sospensione della Sentenza di Primo Grado (sia totale sia parziale) per le motivazioni sopra indicate;
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello proposto dalla per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel Parte_4 merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui nulla stabilisce sulla richiesta di risarcimento del danno per non corretta tenuta della cartella clinica da parte del quantificando il danno in via equitativa, e, per l'effetto, Pt_3 condannare l'appellante al pagamento dell'individuato risarcimento;
Con vittoria di spese e compensi ed onorari oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
§ 6. —All'udienza del 19/2/2020, in accoglimento parziale dell'istanza sospensiva proposta dalla la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata Parte_3 limitatamente alla condanna al pagamento di € 142.832,87 oltre interessi in favore di . Controparte_4
La Corte inoltre ha respinto le istanze di ordine di esibizione e di rinnovo della ctu avanzate dall'appellante.
§ 7. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati nel primo scritto difensivo del presente grado di giudizio.
Si legge in proposito nella comparsa di costituzione e risposta: “Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Sentenza n. 27199 del 16/11/2017) nell'occuparsi della interpretazione delle norme processuali che disciplinano l'inammissibilità dell' appello ha stabilito: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012,
n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle pagina 5 di 23 questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.(…)”. E questo si traduce in: a) il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., licenziato sulla base della riforma del 2012, esige che le questioni ed i punti della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. Ragion per cui, laddove il punctum dolens della pronuncia si rinvenga nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge;
b) nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo Giudice;
c) l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive di primo grado, laddove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che la tesi della parte non era stata effettivamente vagliata. È logico che la puntualità del Giudice di primo grado, nel confutare determinate argomentazioni, richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal Giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa. Alla luce di quanto sopra, dalla semplice lettura dell'atto introduttivo, a parere di chi scrive, lo stesso appare viziato sia nella individuazione delle questioni impugnate sia e soprattutto nelle doglianze che argomentano e confutano le ragioni addotte dal Giudice di prime cure.”
L'eccezione è priva di pregio e va respinta.
Invero risultano chiari i motivi di censura e correttamente indicate le parti della sentenza impugnata che la ritiene meritevoli di riforma. Onere dell'appellante è individuare Parte_3 chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata nonché i relativi motivi di dissenso, come risulta effettuato nell'atto di gravame.
§ 9. — Nel merito l'appello si articola in quattro motivi di gravame.
§ 9.1 — Con il primo motivo l'appellante deduce la: “mancata e/o errata valutazione delle prove fattuali, documentali e processuali, in ordine ad un fatto decisivo della controversia: inammissibilità della domanda attorea per intervenuto accordo transattivo tra le parti.”.
Si legge sul punto nella sentenza gravata: “Nel caso in esame in primo luogo nelle stesse allegazioni della la proposta transattiva formulata dalla compagnia Parte_3 assicuratrice non è stata mai sottoscritta per accettazione dagli odierni attori, in secondo luogo non si riscontra nella documentazione versata in atti alcuna prova di un accordo tacito sulle condizioni transattive proposte né l'attuazione dei patti, nemmeno da parte della Compagnia garante la quale non risulta aver versato la somma indicata”.
pagina 6 di 23 La impugnante lamenta l'errore commesso dal giudice di prime cure nel non aver Parte_3 ritenuto provata l'eccepita esistenza di un accordo transattivo intervenuto tra le parti e nell'aver rigettato l'istanza di ordine di esibizione del detto accordo ex art. 210 c.p.c. nei confronti della società assicuratrice, che, per il tramite di propri avvocati, aveva condotto la trattativa riservata con i difensori degli eredi di Persona_1
Deduce l'appellante: “Ebbene, proprio perché i nominati avvocati agirono quale espressione della Compagnia di Assicurazione, la corrispondenza intercorsa con l'avversa difesa non può ritenersi soggetta ad un vincolo di riservatezza deontologicamente rilevante. Tuttavia, al solo fine di evitare agli stessi Colleghi di dover affrontare un sia pur infondato procedimento disciplinare, la scrivente difesa non ha ritenuto di produrre tale corrispondenza e ha richiesto, senza esito, al Giudicante di ordinarne l'esibizione. Dunque, come ammesso da controparte, le trattative e l'accordo intervennero con la
Compagnia di Assicurazioni della la quale, in ragione del rapporto assicurativo, ha Parte_3 assunto la gestione del sinistro per conto e nell'interesse dell'Assicurata. La tuttavia, Parte_3 rimane titolare del rapporto obbligatorio con gli odierni attori. Se così non fosse, ci si dovrebbe chiedere a che titolo e per quale ragione le Colleghe di controparte avrebbero intrattenuto trattative con la stessa Compagnia. Ci si domanda come mai l'avversa difesa si sia opposta alla produzione della corrispondenza de quo, se fosse vero che nessun accordo transattivo si fosse perfezionato.
Evidentemente perché l'intera corrispondenza, della quale il Giudice di primo grado non ha ritenuto di disporre la produzione, avrebbe dimostrato che il negozio transattivo si era perfezionato con l'incontro delle rispettive volontà espresso nella proposta della tramite la Compagnia Assicuratrice, Parte_3
e nella sua accettazione da parte dei difensori degli attori. All'accordo concluso tra i professionisti legittimati dalle parti, fece seguito l'emissione e la trasmissione alla difesa degli attori dell'atto di transazione e quietanza versato in atti la cui sottoscrizione, nel confermare la volontà già validamente ed efficacemente espressa, aveva valore attuativo per consentire l'effettuazione dei pagamenti in favore di ciascun beneficiario previa comunicazione dei rispettivi codici IBAN. In assenza di essa, non poterono essere eseguiti i pagamenti concordati. Ritiene questo difensore che il non aver ordinato l'esibizione/produzione di detta corrispondenza abbia privato il Tribunale di un elemento determinante per la decisione della vertenza, a nulla rilevando una asserita, ma non dimostrata, comunicazione telefonica circa la mancata accettazione da parte degli odierni attori, che non può superare l'accordo validamente già raggiunto da soggetti muniti dei necessari poteri.
Il motivo è infondato.
La circostanza documentata dalla della predisposizione - da parte della Parte_3 propria società assicuratrice per la responsabilità civile - di un modulo contenente i dettagli di un pagina 7 di 23 accordo bonario non può dirsi dimostrativa dell'accettazione del suo contenuto da parte dei danneggiati.
Non risulta infatti, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, che gli appellati abbiano ammesso in giudizio l'avvenuto perfezionamento di una transazione, bensì soltanto che abbiano avuto luogo delle trattative, che, tuttavia, non hanno condotto al raggiungimento di un accordo.
Il fatto poi che sia intercorsa una corrispondenza tra gli avvocati nel tentativo di individuare un punto di reciproca soddisfazione non significa che si sia pervenuti a un concreto incontro delle volontà CP_ delle parti. Va altresì evidenziato che se anche i legali dei signori e avessero comunicato CP_3 che i loro assistiti avrebbero accettato la proposta transattiva, ciò non equivale a una effettiva manifestazione di volontà di adesione da parte di questi ultimi, né emerge dagli atti che i suddetti avvocati fossero dotati di poteri di rappresentanza idonei a produrre, direttamente in capo ai loro clienti, gli effetti di un eventuale accordo con la controparte.
Va aggiunto che un contratto di transazione - se esistente - avrebbe potuto essere allegato dalla senza violare il vincolo di improducibilità e riservatezza della corrispondenza che Parte_3
è stato dedotto nel caso concreto, e che non è stato comunque dimostrato che sia stato mai sottoscritto tra le parti un accordo in tal senso.
Pertanto, si condivide la decisione del giudice di prime cure di rigettare l'istanza - formulata in primo grado dalla e ripresentata nel presente grado del giudizio - di ordine di esibizione ex Parte_3 art. 210 c.p.c. della corrispondenza intercorsa tra gli avvocati della compagnia assicuratrice e gli avvocati dei congiunti di , risultando superflua al thema decidendum. Controparte_2
§ 9.2 — Con il secondo motivo di appello, rubricato: “il Tribunale ha fondato la decisione sulle risultanze di una Consulenza Tecnica d'Ufficio che contiene errate ed incomplete valutazioni.
Richiesta di rinnovazione della C.T.U.”, la lamenta l'errore di giudizio commesso Parte_3 dal giudice di prime cure nell'accogliere le risultanze peritali della Ctu medico legale espletata.
Si legge sul punto nella sentenza gravata: “Ciò posto va rilevato che nel caso di specie ed in base alla CTU disposta nel presente giudizio emerge che le “infezioni polmonari promosse da agenti eziologici nosocomiali hanno condotto al decesso del Sig. per insufficienza multi organo CP_2 secondaria ad un protratto Shock settico”. Quanto alla eziologia delle infezioni occorre premettere che non vi è alcuna evidenza clinica della preesistenza di uno stato infettivo polmonare tanto che non venne riscontrata alcuna controindicazione all'intervento. Il CTU, inoltre, evidenzia che “il paziente ha presentato da subito dopo l'intervento operatorio, un'infezione dell'apparato respiratorio documentata dall'esame radiografico del 22/08/08 e dal risultato dell'esame colturale del liquido di lavaggio bronco-alveolare risultato positivo ai batteri Gram neg. e che il successivo iter diagnostico- pagina 8 di 23 terapeutico è stato caratterizzato da una progressiva ed ingravescente compromissione multiorgano
(reni, sistema circolatorio e crasi ematica-piastrinopenia) con partenza e persistenza polmonare
(pleuro-polmonite), a causa dell'infezione da germi tipicamente nosocomiali (ET Baumanii complex e Pseudomonas aeruginosa). Il CTU, inoltre, sottolinea l'origine polmonare dell'infezione evidenziata “fin da pochi giorni dall'intervento, oltre che dal BAL, anche attraverso le radiografie del torace che mostrano processi flogistici pneumonici e pleuritici ingravescenti con il 20/09/08 “falda di versamento pleurico bilaterale con ipoventilazione basale bilaterale” e 22/09/09 “impegno interstizio- alveolare a livello delle piramidi polmonari basali con interessamento del lobo medio e della lingula con addensamento (24/09/08) parenchimale del broncogramma aereo in sede medio-basale sin. ridotta opacità sfumata in sede basale dx. Falda di versamento pleurico bilaterale maggiore a sin”. In base alle conclusioni cui è pervenuto il CTU e tenuto conto sia del criterio loco regionale, temporale che di idoneità causale, deve ritenersi accertato il nesso causale tra ricovero ed insorgenza delle infezioni tipicamente nosocomiali. Per quanto poi attiene al profilo della colpa va rilevato che dalla CTU – se da un lato emerge sia la correttezza della diagnosi che della scelta ed esecuzione del trattamento chirurgico praticato- dall'altro emerge l'inadeguatezza della terapia antibiotica somministrata al fine di prevenire l'insorgenza di infezioni. In base alle Linee Guida nazionali “Antibiotico Profilassi
Perioperatoria nell'adulto” vigenti alla data dell'intervento, correttamente riportate dal CTU viene, infatti, raccomandata la “profilassi perioperatoria (livello di evidenza II/A) nelle resezioni polmonari della Chirurgia OR (ISS Piano Nazionale Linee Guida doc. 17–antibiotico profilassi perioperatoria dell'adulto-settembre 2006-2008) attraverso la somministrazione profilattica di una singola dose di antibiotico per via endovenosa in sala operatoria prima di iniziare le manovre anestesiologiche. Gli antibiotici raccomandati sono cefazolina 2 gr oppure cefuroxima 2 gr ed eventualmente un'ulteriore dose intraoperatoria per interventi di durata superiore a 3 ore, ed eventualmente somministrazioni ulteriori di antibiotico entro le 24 ore dall'intervento chirurgico”.
Tuttavia stante la mancata produzione (apparentemente riconducibile a smarrimento) del foglio dell'anamnesi all'ingresso, foglio dell'esame obiettivo all'ingresso, fogli del diario medico, foglio della scheda unica di terapia non è possibile verificare la correttezza del comportamento dei sanitari CP_ che ebbero in cura lo in relazione alla profilassi antibiotica. L'unica forma di profilassi antibiotica somministrata risulterebbe, infatti, essere quella prescritta dal consulente pneumologo il giorno dell'intervento 19/08/08 ossia IN (Amoxicillina) f.le 2.2 gr 1 fla x 2 v. die. Tale somministrazione risulta “inidonea ad una seria profilassi non rientrando tra quelli indicati dalle
Linee Guida stesse” e la terapia successivamente adottata pur adeguata è risultata tardiva non riuscendo ad impedire che il processo infettivo avanzasse sino allo shock settico concausa del decesso pagina 9 di 23 dello IO. La condotta gravemente negligente ha dunque “contribuito all'insorgenza di infezioni polmonari promosse da agenti eziologici nosocomiali che, infine, hanno condotto al decesso dello
IO”. Atteso, peraltro, che – una volta accertata la sussistenza del nesso causale – gravava sulla struttura l'onere di dimostrare di avere diligentemente operato, sia sotto il profilo dell'adozione, ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica eventualmente adoperata, di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, onde scongiurare l'insorgenza di patologie infettive a carattere batterico, sia sotto il profilo del trattamento terapeutico prescritto e somministrato al paziente dal personale medico, successivamente alla contrazione dell'infezione. Il mancato raggiungimento della prova in ordine agli enunciati profili da parte della struttura sanitaria, ne comporta la responsabilità diretta nella causazione del decesso dovuto a shock settico per non aver posto in essere i provvedimenti diagnostico terapeutici, interventistici ed assistenziali che avrebbero consentito di evitare il decesso.”
Preliminarmente l'appellante eccepisce l'invalidità delle indagini tecniche disposte dal giudice di primo grado in quanto affidate a un solo ausiliario anziché a un collegio, come disposto dalla Legge
Gelli-Bianco nella materia della responsabilità medica.
Quanto al merito delle valutazioni medico legali compiute dal Ctu, la Parte_3 lamenta l'errore commesso nell'accertamento della causa primaria del decesso di - Persona_1 avvenuto il 14/10/2008 – individuata in una infezione polmonare contratta in sede nosocomiale in occasione dell'intervento chirurgico effettuato il 19/7/2008.
Si legge in proposito nell'atto d'appello: “A giudizio del CTU e del Tribunale (e del CTP di parte attrice), l'origine di tale precipitoso peggioramento andrebbe individuata in un insulto di natura settica. A sostegno di tale interpretazione, tanto il CTU, quanto il CTP di parte attrice richiamano il dato laboratoristico relativo all'avvenuto isolamento nel lavaggio bronco-alveolare (BAL) del paziente prima di ET, poi di ET, Pseudomonas e Candida, quindi ancora di
ET. Che sarebbe un dato di rilievo se fosse acclarato scientificamente che la presenza di batteri nel BAL costituisca di per sé la testimonianza inequivocabile di un'infezione delle vie respiratorie. Peccato però che, in letteratura scientifica, è ben noto che batteri come ET (e non solo) sono germi commensali naturali del tratto respiratorio superiore, essendo talora isolati, senza evidenza di contestuale patogenicità, anche nel tratto inferiore… L'albero respiratorio, quindi, non è affatto quel territorio estraneo alle colonizzazioni batteriche che si assumeva in passato che fosse, ma è un ecosistema alla cui dinamica evoluzione partecipano contingenti batterici di provenienza intestinale… Far discendere pertanto la certezza o quasi certezza di un quadro infettivo polmonare dall'equazione “un germe = un'infezione” costituisce non solo in questo specifico caso, ma pagina 10 di 23 anche, in astratto, per qualsiasi evidenza di isolamento di un cluster di germi in un BAL, una inferenza non corretta e fuorviante. A dimostrazione di quanto nello specifico caso tale inferenza risulti ancor più disancorata dalla realtà fattuale soccorre un dato microbiologico di contesto: tra i germi isolati, CP_ infatti, appare più volte il micete Ma in nessuna emocoltura del signor è mai stata CP_8
CP_ isolata Candida. E, quel che è di maggior rilievo, in nessuna emocoltura del signor si è mai CP_ isolato alcunché. E' del tutto evidente quindi che i germi isolati nel BAL del signor non sono affatto l'espressione di un'avvenuta infezione delle vie aeree del paziente, ma rappresentano il palesarsi di una colonizzazione del tratto respiratorio e digerente di cui il paziente era da tempo portatore. A riprova di questo stato di persistente dismicrobismo del tratto respiratorio sovviene il dato della recente documentata evidenza pre-operatoria di enterobatteriacee nell'escreato, evidenza peraltro richiamata dal CTU senza però che da tale richiamo sia stato fatto scaturire un ragionamento conseguente. Se dunque non vi è stata alcuna infezione - e di conseguenza qualsiasi rilievo in ordine alle misure di profilassi surrettiziamente indicate come carenti o comunque come non adeguatamente documentate cessa di esplicare efficacia -, che cosa potrebbe aver fatto innescare la repentina crisi CP_ respiratoria e cardiocircolatoria accusata dal signor a poco più di 48 ore di distanza dall'avvenuta esecuzione dell'intervento chirurgico per cui è lite?”.
L'appellante individua la causa del decesso nel quadro patologico conosciuto come “insufficienza respiratoria acuta dell'adulto”, in passato definita “polmone da shock” e contrassegnata in letteratura dall'acronimo ARDS. Sul punto è affermato nell'atto d'impugnazione quanto segue: “ è Persona_1 dunque deceduto per un'insufficienza multiorgano innescatasi a partenza da un quadro di cd. polmone da shock (ARDS) insorto acutamente in paziente neoplastico e bronchitico cronico-enfisematoso sottoposto a lobectomia inferiore destra. Il trauma chirurgico recentissimo e la precocissima comparsa di edema interstiziale denunciano quale sia stata la causa della sofferenza respiratoria rapidamente progressiva: non un insulto settico, dunque, ma un'alterazione endoteliale indotta dall'incisione chirurgica su un parenchima polmonare non ottimale, già preda di processi patologici cronici, in un soggetto necessariamente allettato ed emodinamicamente a rischio per effetto di una vasculopatia cronica ostruttiva di cui era portatore e di una concomitante disfunzione ventricolare sinistra, sia pure CP_ di lieve entità. Se dunque la causa della morte del signor è stata l'ARDS secondaria alla soluzione chirurgica intrapresa per il trattamento di una neoplasia polmonare in un paziente fumatore, bronchitico cronico e cardio-vasculopatico, tutte le riflessioni medico-legali sviluppate dal CTU circa la mancata adozione di profilassi antibiotica perioperatoria o il mancato rispetto di protocolli di asepsi nel corso del ricovero, carenze che sarebbero peraltro rivelate indirettamente dal mancato rinvenimento di alcune parti della cartella clinica del paziente, parti andate evidentemente smarrite, pagina 11 di 23 perdono di significato, perché, quand'anche pure fossero accertate nella loro effettiva sussistenza nel periodo di interesse, risulterebbero comunque del tutto irrilevanti sotto il profilo del loro eventuale apporto causale al determinismo della morte del paziente.”
La aggiunge: “Se quindi la morte di va ricondotta ad una Parte_3 Persona_1 complicanza inevitabile di un trattamento chirurgico indicato e correttamente eseguito, complicanza che si sarebbe potuta evitare solo optando per una gestione conservativa della neoplasia, ma che si sarebbe a quel punto manifestata per altre vie nel prosieguo del decorso clinico di una malattia oncologica assai insidiosa anche per le caratteristiche generali del paziente che ne era affetto, decade l'ipotesi dell'inadempimento prospettata da parte attrice e con essa viene meno qualsiasi riferimento al danno conseguenza. Tuttavia, si ritiene di dover affrontare in questo passaggio finale anche questo aspetto, che è stato oggetto di valutazione assai sbrigativa da parte del CTU. Scorrendo le pagine CP_ dell'elaborato peritale, si ha l'impressione che il signor avesse dinnanzi a sé un destino di lungo- sopravvivente, come se la malattia oncologica da cui era stato chiaramente colpito e il corteo di morbilità che da tempo lo affliggevano non potessero in alcun modo impensierirlo negli anni a venire. CP_ Nulla di più lontano dalla realtà. Il signor al momento del fatto aveva 78 anni: un paziente di quell'età, affetto da BPCO, vasculopatico cronico, già trattato ma recidivato, ex fumatore inveterato, non ha di fronte a sé l'orizzonte temporale di un pari età in apparente buona salute, destinato a raggiungere la soglia degli 85 anni che la vita avrebbe riservato nel 2008… Affermare pertanto che, a causa dell'ipotizzata ma non provata eziologia infettiva nosocomiale, si sia determinato un danno da morte nella sua interezza rappresenta una palese distorsione della realtà. La storia clinica del signor CP_
era evidentemente orientata al peggio, per via della natura duplice e ormai metastatica della sua malattia oncologica, insistente su un paziente peraltro già portatore di patologie invalidanti.”
A fronte delle suddette censure, gli appellati hanno eccepito la tardività delle critiche alla Ctu poiché avanzate successivamente sia al termine assegnato dal giudice ex art. 195 co. III c.p.c. per presentare osservazioni sulla relazione provvisoria, sia alla prima udienza tenutasi dopo tale deposito.
L'eccezione di tardività va disattesa, alla luce del seguente principio di diritto espresso dal
Supremo Collegio: “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e
157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purchè non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a pagina 12 di 23 sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio” (cfr. Cass. SS.UU.
Civili, Sentenza n. 5624/2022)
Ciò posto, il motivo d'appello è infondato.
Anzitutto occorre respingere l'eccezione preliminare di invalidità della Ctu espletata sotto il profilo della carenza di collegialità.
Come è noto, la Legge n. 24 del 2017 (c.d. " ") prescrive, all'art. 15, che nei Parte_5 procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica deve essere affidata a un medico legale e a uno o più specialisti con specifica conoscenza della materia.
Tale legge è entrata in vigore in data 1/4/2017 e la disposizione appena richiamata si applica solo ai procedimenti instaurati successivamente (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15594 dell'11/06/2025) mentre il giudizio promosso dagli appellati dinanzi al Tribunale di Roma risulta pendente alla data di notificazione dell'atto di citazione, avvenuta il 21/9/2016 ed è dunque antecedente.
Nel merito si evidenzia che le censure avanzate nell'atto di appello alla relazione peritale non risultano idonee a confutare quanto accertato dal ctu nella causazione dell'infezione polmonare, riscontrata nell'immediato post-operatorio e che, in seguito a complicazioni, ha condotto all'esito fatale, ovvero “l'inadeguata somministrazione da parte dei sanitari del medesimo reparto operatorio, della profilassi/terapia antibiotica perioperatoria dal 18/08/08 al 22/08/08”.
In particolare, il giudizio di inadeguatezza in concreto della terapia antibiotica somministrata nel citato ospedale, in contraddizione con le Linee guida nazionali, è avvalorato dal fatto che la stessa parte appellante abbia ammesso la pregressa conoscenza, da parte dei sanitari del del rischio Pt_3 batteriologico.
Si legge sul punto nell'atto d'appello con riferimento alla consulenza specialistica pneumologica pre-operatoria resa nello stesso nosocomio: “Questa consulenza è rivelatoria per due ragioni: la prima, perché dimostra inequivocabilmente quello che uno studente di medicina già conosce e cioè che l'escreato di un bronchitico cronico è ricco di enterobatteri, ossia di batteri come Escherichia,
Proteus, Klebsiella, che solitamente colonizzano il tubo digerente;
la seconda, perché ci informa del CP_ fatto che il signor aveva già segni ecocardiografici di disfunzione cardiaca, indicatori spirometrici di deficit respiratorio su base ostruttiva e dati emogasanalitici deponenti per la sussistenza di un'alterazione degli scambi gassosi, con valori di PCO2 inferiori alla norma (30 mmHg vs. 35-40), come per effetto di una concomitante componente restrittiva.”.
Si rendeva necessaria, quindi, una efficace profilassi preoperatoria, che non risulta esser stata somministrata al paziente.
pagina 13 di 23 Deve poi individuarsi un evidente profilo di negligenza dei medici che ebbero in cura il paziente nella omissione della ripetizione dell'esame colturale dell'esecrato, tenuto conto che, nella consulenza pneumologica preoperatoria del 19/8/08 presente nella cartella clinica di ricovero, era dato atto, tra l'altro, di quanto segue: “Ha eseguito terapia con Bactrim per presenza di enterobacter nell'escreato”.
Nessuna verifica successiva risulta essere stata effettuata dai sanitari del Pt_3
Inoltre, la contestazione di parte appellante circa l'esistenza di uno shock settico a carico del paziente e dunque la contestazione sulla causa scatenante della progressiva compromissione del quadro clinico - complicanza infettiva esaminata accuratamente nella Ctu -, trova smentita nella consulenza ematologica eseguita in data 30/9/2008 presso il Dipartimento emergenza e accettazione del ove è dato atto della sussistenza di uno shock settico in atto con insufficienza Parte_3 respiratoria acuta (cfr. pag. 213 della cartella clinica, riportata altresì alla pag. 31 del diario clinico in atti).
In merito poi alla esistenza, dedotta dalla di concause dell'exitus costituite Parte_3 dalla storia clinica del paziente, portatore di patologie invalidanti, deve evidenziarsi che tale parte non ha dimostrato l'incidenza diretta che dette patologie - delle quali il giudice a quo ha tenuto in debito conto nella liquidazione del danno terminale - avrebbero avuto nel determinare la compromissione clinica che ha condotto al decesso di Persona_1
Invero, tenendo conto che risultano omessi, a causa della incompletezza della cartella clinica allegata, sia il foglio dell'anamnesi, sia il foglio dell'esame obiettivo all'ingresso del paziente in ospedale, non è stata offerta dimostrazione, da parte della della intromissione Parte_3 delle pregresse condizioni del paziente, nel nesso eziologico che collega la condotta negligente dei sanitari al decesso del paziente.
In definitiva, non è stata fornita la prova, da parte dell'appellante che ne era onerata ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento dei sanitari sia dovuto ad una causa non imputabile alla propria negligenza od imperizia.
Deve infine dirsi ultronea rispetto all'accertamento del determinismo dell'operato dei medici del sul decesso verificatosi, la valutazione delle chances di sopravvivenza di Pt_3 Persona_1 peraltro non dimostrate dall'appellante, in quanto tale valutazione, anche nel caso in cui fosse stato provato il contenimento in tempi brevi delle prospettive di vita del paziente, non avrebbe potuto mitigare il giudizio concernente l'inosservanza degli obblighi ai quali erano tenuti gli operatori sanitari intervenuti.
§ 9.3 — Con il terzo motivo di appello, intitolato “violazione di legge per omessa applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate al 2018 in relazione alla danno non pagina 14 di 23 patrimoniale patito dal sig. e trasmissibile agli eredi”, la lamenta Persona_1 Parte_3
l'errore commesso dal giudice di prime cure nell'adozione delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Roma per la quantificazione del risarcimento del danno terminale sofferto dal paziente, anziché le tabelle adottate dal Tribunale di Milano.
Lo stesso errore nell'adozione delle tabelle del Tribunale di Roma da parte del giudice a quo è eccepito con il quarto motivo di gravame in relazione alla liquidazione al danno iure proprio degli appellati e rubricato “violazione di legge per omessa applicazione delle Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano aggiornate al 2018 in relazione al danno non patrimoniale iure proprio dei signori , , e .” Controparte_3 CP_1 Controparte_2 Controparte_4
Poichè detti motivi di impugnazione hanno ad oggetto la stessa violazione di legge contenuta nella sentenza appellata ovvero la omessa applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione delle diverse poste di danno lamentate dai congiunti di se ne ritiene utile Persona_1 la trattazione congiunta. CP_ Si legge nella sentenza impugnata circa la liquidazione del danno sofferto direttamente da il cui diritto al risarcimento è trasmesso ai congiunti: “Il più recente orientamento della Suprema Corte
(Cass. n. 26727 del 23/10/2018) peraltro definisce il danno terminale (nella componente biologica e morale) come quel danno che la vittima in condizione di "lucidità agonica" patisce, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte, ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus". Richiamando i principi di CP_ legittimità innanzi esplicitati, nel caso di specie va evidenziato che lo è deceduto 57 giorni dopo il ricovero e che in tale lasso di tempo è stato sottoposto a numerosi accertamenti nonché a Ventilazione meccanica, Dialisi continua, ed intervento di tracheostomia ed ha vissuto in condizioni cliniche in CP_ rapido e progressivo peggioramento sino al decesso. Pertanto, lo ha acquisito, e di conseguenza trasmesso agli eredi mortis causa, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito per effetto dell'inadempimento professionale dei convenuti. Pertanto, in merito alla determinazione del quantum debeatur va evidenziato che le Tabelle di Liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Roma nel 2018 hanno proposto di ricorrere, anche per la liquidazione del danno terminale, ad un meccanismo tabellare fondato sia su una analisi delle liquidazioni precedentemente effettuate nel distretto, sia sul dato di esperienza medico legale secondo il quale, sovente, la sofferenza si manifesta con maggiore intensità al momento del suo insorgere, per poi attenuarsi progressivamente fino a cessare. Per tale ragione è stato dunque previsto per i primi cinque giorni possa essere liquidato equitativamente un importo sino ad € 10.000 per ogni giorno di sopravvivenza dopo la acquisizione pagina 15 di 23 della consapevolezza della concreta probabilità del decesso e che per i successivi 10 giorni sia possibile liquidare un ulteriore importo fino ad € 5.000 giornalieri, per i successivi 15 un ulteriore importo fino ad € 2.000, ed infine un ulteriore importo fino ad € 1.000 per tutti i giorni eccedenti i trenta. Alla luce dei suesposti criteri e tenuto conto ai fini della liquidazione e nell'ottica della personalizzazione al caso specifico da un lato: dell'età della vittima al momento della morte (78 anni)
e delle condizioni generali del paziente affetto da altre gravi comorbidità; e dall'altro della sofferenza psichica particolarmente intensa sia per il maggior dolore indotto dalla progressione incontrollata della infezione sia per la prostrazione sicuramente patita dal momento in cui acquisì la consapevolezza di essere giunto ad uno stadio molto avanzato della malattia pare equo determinare l'entità del danno complessivo in € 78.500.”.
Lamenta in proposito l'appellante quanto segue: “Il Giudice di Prime Cure ha erroneamente quantificato e liquidato il danno non patrimoniale in favore del sig. in base ai Persona_1 parametri previsti dalle Tabelle predisposte ed in uso presso il Tribunale di Roma. La Corte di
Cassazione ha affermato che la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di
Milano, in favore di altre, integra violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 11 luglio 2017, n. 17061). Tale arresto conferma il carattere vincolante delle tabelle milanesi;
infatti, secondo l'orientamento prevalente nella Suprema
Corte (ex multis Cass. 18 maggio 2017, n. 12470) per la liquidazione del danno non patrimoniale si deve adottare il criterio elaborato dal Tribunale di Milano, al quale si riconosce la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”.
In relazione al danno iure proprio degli appellati si legge nella sentenza impugnata: “La morte di una persona cara costituisce, peraltro, di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito non richiede dunque una prova specifica della sussistenza di tale danno, ove la sofferenza patita dai parenti possa essere accertata, in via presuntiva, sulla base di circostanze, quali lo stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, idonee a dimostrare l'esistenza di un legame affettivo di particolare intensità. Per quanto attiene alla sua liquidazione si ritiene che il danno che viene qualificato, a soli fini descrittivi, come danno morale per la perdita del congiunto ed assorbe in sé il cd. danno da perdita del rapporto pagina 16 di 23 parentale ed il cd. danno esistenziale da uccisione del congiunto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione. Dunque, liquidando tale danno in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c., si adottano le tabelle del Tribunale di Roma per il 2018, le quali prevedono oggi per tale tipo di danno, nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad € 9.700 che costituisce il valore di ideale di ogni punto. Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento, vale a dire il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame. Tale danno non patrimoniale viene, quindi, equitativamente liquidato dal giudice sulla base dei criteri fissati nelle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma (anno 2018) che tengono in debita considerazione l'età del defunto e degli attori, il grado di parentela e la loro convivenza nel seguente modo: in favore di coniuge convivente € 300.700,00 (così calcolati Valore Controparte_3 del Punto Base € 9.700 Punti riconosciuti per il grado di parentela 20, Punti in base all'età della vittima 2, Punti in base all'età del coniuge 2 , Punti per la convivenza 4. Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3 Punti totali riconosciuti 31), in favore di e figli non CP_1 Controparte_2
CP_ conviventi con lo all'epoca della sua morte € 223.100,00 (così calcolati Valore del Punto Base €
9.700 Punti riconosciuti per il grado di parentela 18, Punti in base all'età della vittima 2, Punti in base all'età del congiunto 3. Punti totali riconosciuti 23; in favore di nipote non convivente Controparte_4 con la vittima ma con un intenso legame affettivo comprovato dalle testimonianze raccolte in giudizio €
126.100,00 (così calcolati Valore del Punto Base € 9.700 Punti riconosciuti per il grado di parentela
6, Punti in base all'età della vittima 2, Punti in base all'età del congiunto 5 Punti totali riconosciuti
13).”
Nell'atto d'appello è dedotto in proposito quanto segue: “Anche per il danno non patrimoniale iure proprio sofferto dagli odierni appellati valgono i medesimi principi che inducono a ritenere applicabili le Tabelle Milanesi e che sono stati ampliamente enunciati nel paragrafo precedente.
Applicando alla fattispecie in lite, in ossequio alle statuizioni della Suprema Corte, le Tabelle del pagina 17 di 23 CP_ Tribunale di Milano per il danno parentale, la liquidazione in favore della moglie del sig. così come quella in favore dei figli dovrebbe essere compresa tra Euro 165.960 ed Euro 331.920 inclusa la personalizzazione, mentre nessuna liquidazione è prevista in favore dei nipoti per la perdita del proprio nonno.”
I motivi sono fondati nei limiti di quanto segue e la sentenza merita parziale riforma.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, cui qui si intende dare seguito, “le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3 -, Sentenza n. 8532 del 6/05/2020, Rv. 657813 - 01). Ù
Infatti, le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., tale per cui: “la liquidazione equitativa del danno biologico non può essere causa della difformità di giudizio rispetto a casi identici” (cfr. Cass. Sez. III n.
10204/2021).
Pertanto, l'omessa o erronea applicazione di dette tabelle può essere oggetto di ricorso in
Cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 1226 c.c., costituendo le stesse parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge (v. Cass. Civ.,
Sez. III, Ordinanza, 12/06/2024, n. 16413).
Dunque, ai fini della liquidazione del danno biologico, devono prendersi a riferimento i criteri previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano “salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (cfr. Cass. Sez. VI n. 20292/2022).
Erroneamente, quindi, il giudice di primo grado ha applicato le Tabelle di Roma e non quelle di
Milano sulla base di considerazioni generiche che indurrebbero a preferire le prime, senza indicare i motivi specifici per i quali dovrebbero essere utilizzate nel caso concreto.
Ne deriva che devono essere applicate le Tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata alla presente decisione.
Sulle somme determinate sulla base di tali Tabelle vanno poi calcolati gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito, secondo i noti principi dettati dalla Corte di Cassazione, S.U., n.1712/1995, per come riconosciuti dal Tribunale, non essendo stata formulata apposita impugnazione sul punto.
Ebbene, per il danno non patrimoniale sofferto dal paziente in conseguenza dell'inadempimento dei medici operanti nella struttura sanitaria della appellante, considerata l'età di 78 anni di
[...] al momento della morte nonché la presenza di malattie invalidanti e tenuto conto della Per_1
pagina 18 di 23 sofferenza fisica nonché di quella psichica da egli presuntivamente percepite con lucidità mentale durante il periodo di 57 giorni intercorsi tra la data del ricovero e quella del decesso, applicando le suddette Tabelle aggiornate all'1/1/2024 in base al criterio di intensità decrescente della sofferenza si perviene ai seguenti importi: primi 3 giorni di danno terminale: € 25.000,00 giorni dal 4° al 57°: € 47.640,00
totale: € 72.640,00
Sull'originario importo totale di € 72.640,00 dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devalutato all'agosto 2008 di € 55.155,66 attraverso la quantificazione operata mediante deflattore ISTAT per il mese di agosto 2008 al fine determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito, da quantificare mediante calcolo degli interessi legali su detta sorte capitale rivalutata di anno in anno in base ai coefficienti ISTAT (secondo quanto indicato dalla citata Sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione) per un totale da risarcire di € 88.736,19, da ripartire pro quota ereditaria tra gli attori quali eredi di Persona_1
Per quanto attiene al danno da perdita di rapporto parentale sofferto dagli appellati, considerata l'età di ciascuno, oltre che quella di al momento del decesso, tenuto altresì conto Persona_1 dell'eventuale convivenza, della presenza di altri familiari e della qualità/intensità della relazione da quantificare nel valore medio, applicando le suddette Tabelle aggiornate all'1/1/2024 si perviene per
, coniuge convivente con la vittima di anni 75 al momento del decesso, punto base € Controparte_3
3.911,00, alla seguente determinazione:
punti in base all'età del congiunto: 12
punti in base all'età della vittima: 12
punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
punti per il n. di familiari nel nucleo primario: 9
punti per qualità/intensità della relazione: 15
punti totali riconosciuti: 64 totale: € 250.304,00 importo devalutato all'agosto 2008: € 190.056,19 somma rivalutata con interessi legali: € 305.768,54;
Per , figlio non convivente con la vittima, di anni 42 anni al momento del CP_1 decesso, punto base € 3.911,00 si perviene alla seguente determinazione: punti in base all'età del congiunto: 20 pagina 19 di 23 punti in base all'età della vittima: 12
punti per il n. di familiari nel nucleo primario: 9
punti per qualità/intensità della relazione: 15
punti totali riconosciuti: 56 totale: € 219.016,00 importo devalutato all'agosto 2008: € 166.552,09 somma rivalutata con interessi legali: € 267.954,38;
Per , figlio non convivente con la vittima, di anni 41 anni al momento del Controparte_2 decesso, punto base € 3.911,00, si perviene alla seguente determinazione:
punti in base all'età del congiunto: 20
punti in base all'età della vittima: 12
punti per il n. di familiari nel nucleo primario: 9
punti per qualità/intensità della relazione: 15
punti totali riconosciuti: 56 totale: € 219.016,00 importo devalutato all'agosto 2008: € 166.552,09 somma rivalutata con interessi legali: € 267.954,38;
Per , nipote non convivente con la vittima, di anni 12 anni al momento del Controparte_4 decesso, punto base € 1.698,00, si perviene alla seguente determinazione:
punti in base all'età del congiunto: 20
punti in base all'età della vittima: 8
punti per il n. di familiari nel nucleo primario: 9
punti per qualità/intensità della relazione: 10
punti totali riconosciuti: 47 totale: € 79.806,00 importo devalutato all'agosto 2008: € 60.596,81 somma rivalutata con interessi legali: € 97.490,09.
§ 10. — In relazione all'appello incidentale svolto da , Controparte_3 CP_1 [...]
e al fine di sentir condannare la al pagamento di una CP_2 Controparte_4 Parte_3 somma risarcitoria, da liquidarsi in via equitativa, per la non corretta tenuta della cartella clinica e per lo smarrimento dei documenti sanitari ammesso in primo grado dalla parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta dei medesimi si legge quanto segue: “A parere di chi scrive, come è stato sostenuto in primo grado, l'inadempimento della esatta tenuta della cartella clinica, risulta essere una pagina 20 di 23 autonoma voce di danno e se ne spiegano le motivazioni. Oltre al fondamentale principio delle presunzioni, seguito dal giudice di prime cure nel suo iter logico, che consente il ricorso alle stesse in ordine alla sussistenza del nesso causale intercorrente tra prestazione medica ed evento dannoso, la corretta tenuta della cartella clinica, essendo un obbligo che grava sulla struttura sanitaria, fa si che la violazione determini un danno per il paziente e come tale deve essere risarcito. All'operatore sanitario e di conseguenza alla struttura sanitaria, incorre l'obbligo della corretta tenuta e redazione della cartella clinica poiché la compilazione di quest'ultima rientra nella prescritta diligenza dovuta dall'operatore nell'esercizio di una attività professionale, così come prescritto dall'art. 1176 del
Codice Civile. Ove per diligenza si intende la diligenza del buon padre di famiglia. Criterio, questo, generale cui fa riferimento il nostro ordinamento giuridico, il cui contenuto va specificato e concretizzato di volta in volta con riferimento alla natura della obbligazione e alle circostanza in cui il soggetto/debitore si trova ad agire/adempiere. E nel caso di specie, possiamo sicuramente affermare, che si tratta di un vero e proprio dovere deontologico, che si ricorda, a mente, non è stato adempiuto.
Ad ogni inadempimento deve, poi, corrispondere una giusta valutazione del danno-conseguenza, che nel caso di specie dovrà essere valutato in via equitativa e per il quale, già in primo grado, si era formulata la domanda che in questa sede non può che essere reiterata. Pertanto, la Sentenza, dovrà essere riformata nel senso di riconoscimento del danno da inadempimento per violazione della diligenza nello svolgimento della attività sanitaria, la cui quantificazione si rivolge a questo Ill.mo
Collegio.”
Nella decisione gravata si legge in proposito: “Tuttavia stante la mancata produzione
(apparentemente riconducibile a smarrimento) del foglio dell'anamnesi di ingresso, foglio dell'esame obiettivo all'ingresso, fogli del diario medico, foglio della scheda unica di terapia non è possibile CP_ verificare la correttezza del comportamento dei sanitari che ebbero in cura lo in relazione alla profilassi antibiotica”.
L'appello incidentale è infondato e va respinto.
Si osserva che, nel tenere in conto della mancanza parziale del documento sanitario in questione, il giudice di prime cure ha motivato, con argomentazioni che la Corte ritiene di condividere, il proprio convincimento sull'operato colposo dei medici della struttura sanitaria convenuta, che era tenuta alla dimostrazione del corretto adempimento delle obbligazioni assunte e che pertanto era essa stessa interessata alla produzione della intera documentazione sanitaria poiché astrattamente idonea a fornire la prova a discarico della responsabilità dei sanitari intervenuti nelle cure del paziente.
Pertanto, il profilo specifico di inadempimento in questione deve dirsi assorbito dalla condanna della al ristoro dei danni derivanti dalla colpa medica riscontrata, né è stato Parte_3
pagina 21 di 23 dimostrato dagli attuali appellanti incidentali di aver subito un danno ulteriore per effetto delle omissioni nella tenuta della cartella clinica.
§ 11. — In conclusione, l'appello principale deve essere accolto nei limiti come sopra e, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto si conferma, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore deve essere condannata al Parte_3 risarcimento del danno in favore degli appellati liquidato in € 88.736,19 da ripartire pro quota ereditaria tra gli attori quali eredi di e di € 305.768,54 in favore di € 267.954,38 Persona_1 Controparte_3 ciascuno in favore di e ed € 97.490,09 in favore di . il tutto CP_6 Controparte_2 Controparte_4 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
L'appello incidentale avanzato da , e Controparte_3 CP_1 Controparte_2 [...]
deve essere invece rigettato. CP_4
§ 12. — In ragione dell'accoglimento parziale dell'appello e del rigetto del gravame incidentale, le spese del grado possono essere compensate.
§ 13 — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_3 [...]
e sull'appello incidentale avanzato da , , Parte_3 Controparte_3 CP_1 [...]
e , avverso la sentenza n. 14148/2019 emessa dal Tribunale ordinario di CP_2 Controparte_4
Roma, così provvede:
1. Accoglie in parte l'appello principale, e in riforma parziale della sentenza di primo grado, che per il rimanente conferma, condanna la , in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 88.736,19 da ripartire pro quota ereditaria tra gli appellati quali eredi di IO e al pagamento delle somme di € 305.768,54 in favore Per_1 di di € 267.954,38 ciascuno in favore e di € Controparte_3 Parte_6
97.490,09 in favore di , il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Controparte_4
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Compensa le spese di giudizio;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di , e . Controparte_3 CP_1 Controparte_2 Controparte_4
pagina 22 di 23 Così deciso in Roma il 19/11/2025
Il consigliere estensore dott. Raffele Miele
Il Presidente
dott. TO ER
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