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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 9767 /2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Majorino Carlo e dell'avv. Simone Lorenzo, in Parte_1 virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Corà Marcella, in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da verbale d'udienza del 24.02.2025
Per il PM: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2778/2008 del 2.04.2008 il Tribunale di Torino pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 31.05.2024 chiedeva al Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio, instando, in via principale, per la revoca dell'assegno divorzile a favore della controparte e, in via subordinata, per una sua riduzione.
Con comparsa depositata il 16.01.2025 si costituiva in giudizio CP_1 opponendosi alle domande formulate da controparte e insistendo, in via principale,
[...] per la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio e, in via subordinata, per la previsione di un assegno divorzile a carico della controparte nella misura di euro 750.00 mensili.
All'udienza del 24.02.2025 avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite. Veniva tentata la conciliazione della lite e le parti, all'esito, raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Le parti precisavano conformemente le conclusioni, instando per il recepimento dell'accordo raggiunto in udienza.
Il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti sia accoglibile, nulla ostandovi.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n.2778/2008 emessa da Tribunale di Torino, così provvede:
DISPONE che orrisponda a titolo di assegno divorzile a Parte_1 [...]
la somma di E 450,00 al mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025 (incluso), CP_1 annualmente rivalutabile in base all'indice ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese;
CONFERMA nel resto la sentenza di divorzio n. 2778/08;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28.03.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 9767 /2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Majorino Carlo e dell'avv. Simone Lorenzo, in Parte_1 virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Corà Marcella, in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da verbale d'udienza del 24.02.2025
Per il PM: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2778/2008 del 2.04.2008 il Tribunale di Torino pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 31.05.2024 chiedeva al Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio, instando, in via principale, per la revoca dell'assegno divorzile a favore della controparte e, in via subordinata, per una sua riduzione.
Con comparsa depositata il 16.01.2025 si costituiva in giudizio CP_1 opponendosi alle domande formulate da controparte e insistendo, in via principale,
[...] per la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio e, in via subordinata, per la previsione di un assegno divorzile a carico della controparte nella misura di euro 750.00 mensili.
All'udienza del 24.02.2025 avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite. Veniva tentata la conciliazione della lite e le parti, all'esito, raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Le parti precisavano conformemente le conclusioni, instando per il recepimento dell'accordo raggiunto in udienza.
Il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti sia accoglibile, nulla ostandovi.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n.2778/2008 emessa da Tribunale di Torino, così provvede:
DISPONE che orrisponda a titolo di assegno divorzile a Parte_1 [...]
la somma di E 450,00 al mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025 (incluso), CP_1 annualmente rivalutabile in base all'indice ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese;
CONFERMA nel resto la sentenza di divorzio n. 2778/08;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28.03.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.