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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29366 /2023 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dall'avv.to SIPALA ALDO , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall' Avv. CASTELLI RAOUL ,
CP_
rappr.to e difeso dall'avv. PANCARI SABRINA
Resistenti
OGGETTO: Licenziamento individuale
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 22.9.23 e regolarmente notificato, , premesso che, quale Parte_1 dipendente della resistente, aveva chiesto un periodo di congedo parentale ex art.42 comma 5 decreto legislativo n. 151/2001 e che pertanto il rapporto era rimasto sospeso nel periodo 18.4.22-
18.4.23, deduceva quanto segue: non aveva più percepito l'indennità da giugno 2022; per le mensilità non pagate aveva chiesto il decreto ingiuntivo;
il 12.4.2023 aveva presentato una nuova CP_ domanda di congedo straordinario per il periodo 19.4.23-18.4.24, ma l' non aveva provveduto nei 30 giorni previsti dalla legge;
in data 10.5.23, gli era stato comminato il licenziamento per giusta causa;
non aveva mai ricevuto una contestazione disciplinare;
deduceva circa il quantum da porre a base della richiesta delle mensilità di indennità non pagate;
deduceva circa l'illegittimità
1 del licenziamento, sia in quanto intimato in periodo di sospensione ex art.42 decreto legislativo n.151/2001, sia in quanto il licenziamento era stato intimato in violazione della procedura di preventiva contestazione per iscritto degli addebiti;
deduceva circa i requisiti dimensionali dell'azienda resistente;
concludeva nel modo che segue: “Condannare la società
[...]
o in subordine l' , a titolo di congedo Controparte_3 Controparte_4 ex art.42 comma 5 Dec. Lgs. n.151/2001 per assistere un familiare con disabilità grave per il periodo dal 01/10/2022 al 18/04/2023 e per le ragioni esposte, al pagamento in favore del Sig.
della somma di € 13.106,05, o comunque di quella maggiore o minor somma che Parte_1 apparirà dovuta in base alle risultanze di fatto e di diritto del presente procedimento, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione dei singoli crediti. B) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, il diritto del ricorrente alla fruizione di congedo ex art.42 comma 5 Dec. Lgs. n.151/2001 per assistere un familiare con disabilità grave per il periodo dal 19/04/2023 al 18/04/2024 e, conseguentemente, condannare la società e l' , in solido Controparte_3 Controparte_4 tra loro o ciascuno per quanto di ragione sulla base delle relative responsabilità ed obblighi, al pagamento in favore del Sig. del relativo trattamento economico, nella misura di € Parte_1
2.013,63 mensili, e così per l'intero periodo nella complessiva misura di € 24.163,56, o comunque di quelle maggiori o minori somme che appariranno dovute in base alle risultanze di fatto e di diritto del presente procedimento, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti. C) Ai sensi del combinato disposto dell'art.42 comma 5 Dec. Lgs. n.151/2001 e dell'art.4 comma 2 L.n.53/2000 e per le ragioni esposte, postergare gli effetti del licenziamento intimato al ricorrente con missiva datata
26/04/2023 alla data del 19/04/2024 di cessazione del richiesto periodo di congedo ex art.42 comma 5 Dec. Lgs. n.151/2001 o ad altra data ritenuta di giustizia. D) Fermo quanto richiesto al punto C), accertare e dichiarare la nullità / inefficacia / illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al ricorrente con missiva datata 26/04/2023 in quanto privo di giusta causa e/o giustificato motivo e per gli effetti, ai sensi del combinato disposto dell'art.3, comma 1 e dell'art.9 comma 1 Dec. Lgs. n.23 del 04/03/2015, condannare la società Controparte_3 alla corresponsione in favore del Sig. di un'indennità pari quantomeno a tre retribuzioni Parte_1 globale di fatto, ovvero ad € 6.040,89, o altra somma di giustizia, oltre accessori come per legge E)
Fermo quanto richiesto al punto C) e in subordine rispetto a quanto richiesto al punto D), accertare e dichiarare la nullità / inefficacia / illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al ricorrente con missiva datata 26/04/2023 in quanto comminato in violazione della procedura di preventiva contestazione per iscritto degli addebiti disciplinari di cui all'art.7 L.n.300/70 e per gli effetti, ai sensi del combinato disposto dell'art.4, comma 1 e dell'art.9 comma 1 Dec. Lgs. n.23 del
04/03/2015, condannare la società alla corresponsione in favore Controparte_3 del Sig. di un'indennità pari quantomeno a una retribuzione globale di fatto, ovvero ad Parte_1
€ 2.013,63, o altra somma di giustizia, oltre accessori come per legge. F) In ipotesi di mancato accoglimento del capo di domanda di cui al punto C) volto alla postergazione degli effetti del licenziamento o comunque in caso di cessazione del rapporto di lavoro in pendenza del presente procedimento, condannare inoltre la società alla corresponsione Controparte_3 in favore del Sig. , a titolo di T.F.R., della somma di € 1.900,56 di cui alla Certificazione Parte_1
2 Unica 2023 o comunque di quella maggiore o minor somma che apparirà dovuta a titolo di T.F.R. in base alle risultanze di fatto e di diritto del presente procedimento, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del credito al soddisfo. G) Condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento dei compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso spese forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale deduceva di versare in grave situazione economica, precisando che la domanda di pagamento in questo giudizio ha riguardo al solo periodo 1.10.22 – 18.4.23; eccepiva la carenza di legittimazione passiva, stante la legittimazione di CP_
contestava la quantificazione deducendo che l'ultima retribuzione di era stata di Pt_1
E.680,00 euro per effetto delle assenze ingiustificate e in quanto la somma spetta al netto;
eccepiva circa la legittimità del licenziamento, che era stato preceduto da rituale contestazione in relazione alla quale il lavoratore non aveva fornito giustificazioni e aggiungeva che lo stesso aveva tenuto comportamenti di estrema gravità nei confronti del datore di lavoro;
deduceva peraltro che CP_ l' non aveva concesso l'ulteriore periodo di congedo e che il ricorrente non aveva ripreso servizio dopo la cessazione del primo periodo di congedo;
eccepiva l'aliunde perceptum;
concludeva nel modo che segue: “in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla con riferimento alle Controparte_3 somme economiche richieste a titolo di congedo ex art. 42 comma 5 Dec. Lgs. n.151/2001 per assistere un familiare con disabilita grave per il periodo dal 01/10/2022 al 18/04/2023, in favore CP_ dell' quale soggetto tenuto all'erogazione della richiamata indennità; - in via principale: rigettare integralmente il ricorso introduttivo, con tutte le domande ivi contenute, attesa la totale infondatezza delle stesse sia in fatto che in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie: a) ritenere quale unico soggetto legittimato al pagamento delle somme richieste a titolo di congedo ex art.42 comma 5 Dec. Lgs. CP_ n.151/2001 l' e, comunque, ridurre l'importo di quanto eventualmente ritenuto dovuto al minimo di legge;
b) si chiede che venga riconosciuta a favore del ricorrente la tutela indennitaria nella forma minima prevista dalla legge anche in considerazione delle dimensioni aziendali e della data di assunzione, in ogni caso detratto l'aliunde perceptum, con riferimento a tutte le somme a qualsivoglia titolo percepite dal Sig. nel periodo successivo al 5.5.2023. Con vittoria di Parte_1 spese, competenze ed onorari”.
CP_ Si costituiva in giudizio l' Il quale, premessa la vicenda di fatto già esposta dal ricorrente, eccepiva che la seconda domanda di congedo deve ritenersi infondata, in quanto mancano i presupposti di legge, dal momento che non è in essere un valido rapporto di lavoro, e che per il residuo periodo- 19.4.23-27.4.23 – non risulta una richiesta di pagamento diretto ovvero documentazione utile ai fini del pagamento diretto del periodo di congedo straordinario;
l'ente si impegnava comunque a riesaminare la domanda.
L'ente concludeva nel modo che segue: “ In via preliminare, voler disporre la riunione del presente giudizio con altro giudizio R.G. 39493/22; - sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il CP_ difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento alla domanda di congedo parentale
3 relativa al periodo dal 18/04/2022 al 18/04/2023; Nel merito, respingere il ricorso perché CP_ infondato in fatto e diritto. In ogni caso, con salvezza dei diritti dell' alla restituzione dei contributi che dovessero risultare indebitamente trattenuti a conguaglio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A seguito di istruttoria documentale, disposta trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, deve rilevarsi che non è stata disposta la riunione dei procedimenti, così come CP_ richiesto dall' in quanto gli stessi si trovavano, al momento della istanza, in fasi diverse e in quanto la riunione avrebbe potuto ritardare la definizione di uno dei due, il quale infatti è stato già deciso con la condanna dei resistenti al pagamento dell'indennità per congedo per il periodo giugno 2022- settembre 2022.
In questo giudizio, il ricorrente chiede emettersi condanna anche per il restante periodo già CP_ riconosciuto dall' e cioè per il periodo ottobre 2022- 18.4.2023, lamentando il persistere dell'inadempimento del datore di lavoro, il quale, come adiectus solutionis causa, avendo già CP_ effettuato il conguaglio, sarebbe tenuto, ferma la legittimazione passiva dell' titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio, al pagamento.
Tale domanda va accolta per le stesse ragioni già espresse nella sentenza emessa nell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Deve richiamarsi, per economia processuale (ex art.118 disp. Att. CPC) la motivazione della sentenza n. 3189/24:
CP_
“Preliminarmente si rileva che l' ha già riconosciuto il congedo straordinario per il periodo
18.4.22-18.4.23 e che l'opponente contesta la misura dell'indennità, rilevando, da un lato, che il
è stato assente più volte, dall'altro che l'indennità di congedo “è stata richiesta ed ottenuta Pt_1 dal ricorrente sulla base di un asserito ammontare dell'ultima retribuzione pari ad euro 2.013,63 invero errato e non corrispondente all'ammontare dell'ultima retribuzione percepita”, dall'altro, richiamando l'ultima retribuzione percepita, nettamente inferiore ed eccependo l'illegittimità della somma pretesa perchè calcolata al lordo.
Tali eccezioni sono infondate.
Per quel che qui interessa, l'art.42 D. lgs 151/2001 prevede: “5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravita', accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. ….
4
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza….
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno
2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33….”.
Orbene, il lavoratore deduce di avere percepito l'indennità per i mesi di aprile e maggio 2022 e di non averla ricevuta per i mesi successivi;
con il ricorso per decreto ingiuntivo l'ha rivendicata fino a settembre 2022, per un totale di E.8.054,52.
Il calcolo, pur contestato dalla parte opposta, è corretto, in quanto è stato effettuato sulla stessa busta paga di provenienza datoriale al lordo (v. in atti buste paga di marzo e aprile 2022) .
L'eccezione circa le asserite assenze del lavoratore non rilevano in questa sede ed ai fini in esame in quanto riguardano il merito del provvedimento di concessione del beneficio.
CP_ L' non ha contestato alcunché, se non con riferimento alla legittimazione passiva in questo giudizio, confermando comunque quanto dedotto dal lavoratore circa l'operazione di conguaglio già effettuata da parte del datore di lavoro, il quale però ha omesso di versare il dovuto al . Pt_1
Riguardo alla legittimazione passiva, si rileva che, con riferimento alla indennità di malattia, la S. C. ha precisato che , nel caso di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore in veste di “adiectus solutionis causa” , salvo conguaglio, CP_ sussiste la legittimazione dell' quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto CP_ obbligatorio;
“unico obbligato all'erogazione …… è l' mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' predetto – e non il datore di lavoro – è legittimato passivamente nelle controversie CP_4 relative al pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cass. n. 862 del 1988; Cass. n. 1186 del
1985; Cass. n. 1646 del 1982; Cass. n. 1973 del 1981).
5 Nel caso di specie, peraltro, è emerso che il datore di lavoro ha già accettato di svolgere il suo ruolo in quanto ha effettuato i conguagli;
pertanto, può ritenersi legittimato in qualità di adiectus CP_ solutionis causa, mentre l' deve ritenersi legittimato quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio”.
Riguardo alla base di calcolo della detta indennità, si osserva ulteriormente che la norma stabilisce che “il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo
è coperto da contribuzione figurativa”, con ciò richiamando il trattamento retributivo, a cui il lavoratore abbia diritto secondo quanto abbia maturato fino a quel momento, e non la retribuzione percepita di fatto per eventi contingenti quali quelli richiamati dal datore di lavoro.
Inoltre, è previsto che “I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente”; si tratta ovviamente di un'operazione che può essere effettuata laddove il datore di lavoro abbia già versato l'indennità al lavoratore (cosa che non è avvenuta nel caso di specie, in quanto il datore di lavoro ha solo chiesto il conguaglio senza versare alcunchè).
CP_ Peraltro, l' ha precisato che il conguaglio è stato richiesto solo fino a dicembre 2022 e che non ricorrono, nel caso di specie, ipotesi derogatorie di pagamento diretto.
Ne consegue che, essendo stato riconosciuto il beneficio al fino al 18.4.23 ed essendo Pt_1 intervenuto il licenziamento in data successiva, il datore di lavoro è tenuto al pagamento, perlomeno fino al 18.4.2023, della detta indennità nella misura indicata dalla norma.
CP_ Per quanto riguarda il periodo successivo, ha rilevato che, ai fini della concessione del beneficio, allo stato manca il presupposto dell'esistenza di un rapporto di lavoro.
Tale eccezione è fondata, con le precisazioni di cui si dirà.
Il ricorrente infatti è stato licenziato per giustificato motivo soggettivo con decorrenza 27.4.23 e, pertanto, da tale data il recesso produce l'effetto risolutivo del rapporto, salvi gli effetti di una eventuale pronunzia giudiziale che dichiari il diritto alla sua ricostituzione.
Nel caso di specie, peraltro, la pronuncia, dal punto di vista sanzionatorio, non potrà che avere ad oggetto, per quanto si dirà, il riconoscimento del solo diritto all'indennità di cui all'art.3 c.1 e 9 c.1
D.lgs 23/2015.
Il licenziamento invero è stato impugnato sia sotto il profilo della mancanza di contestazione e della tardività, sia sotto il profilo della nullità, in quanto intimato in violazione del diritto alla conservazione del posto di lavoro ex art.42 c.2 L.n.53/2000.
Per ciò che concerne il primo, deve osservarsi che non appare mancante la preventiva contestazione, contenendo la lettera di licenziamento il riferimento a quelle che avevano contestato in precedenza (v. in atti) l'assenza ingiustificata, ma appare invece tardivo il
6 licenziamento stesso, che è stato intimato a distanza di anni dall'invio delle lettere di contestazione (l'una datata 20/12/2021, l'altra datata 30.3.22) senza alcuna giustificazione.
Su punto giova richiamare quanto precisato dalla S.C:
“23. Questa Corte ha più volte affermato che l'intimazione del licenziamento disciplinare - al pari, più in generale, dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari - deve essere connotata dal carattere di
"tempestività", non diversamente dalla contestazione dell'addebito (tra le tante, Cass. n. 17058 del
2003). 24. Si è rilevato (Cass. n. 17113 del 2016) come il carattere della "tempestività" può poi tradursi in una specifica garanzia procedimentale prevista dalla contrattazione collettiva, abilitata anche ad introdurre un termine perentorio per l'esercizio del potere disciplinare (Cass. n. 9767 del
2011), ossia uno spatium deliberandi massimo fissato in una misura ben precisa - che va a tradurre
e quantificare il criterio della tempestività dell'adozione del provvedimento disciplinare - perché il datore di lavoro possa valutare le eventuali giustificazioni addotte dal lavoratore incolpato (Cass.
n. 5116 del 2012)…. la sentenza n. 30985 del 2017 ha stabilito che “in tema di licenziamento disciplinare, ove la legge o le norme di contratto collettivo prevedano dei termini per la contestazione dell'addebito posto a base del provvedimento di recesso - ricadente "ratione temporis" nella disciplina dell'art. 18 St. lav., così come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della l.
n. 92 del 2012 -, il mancato rispetto dei detti termini integra violazione di natura procedimentale e comporta l'applicazione della sanzione indennitaria di cui al comma 6 dello stesso art. 18 St. lav.”.
Ha invece ritenuto applicabile la tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 5, nel caso in cui sia accertato “un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell'addebito posto a base del provvedimento di recesso” (v. in senso conforme Cass. n. 12231 del 2018)”. (v. Cass. 10802/2023).
Nel caso di specie, non è stata richiamata la norma specifica del CCNL concretamente applicabile, ma il lasso di tempo intercorso, da ritenere notevole e ingiustificato, non concreta più solo una violazione formale, bensì una violazione sostanziale, cosicchè nel caso di specie, non avendo parte ricorrente proposto alcuna domanda di reintegra (ribadendo le sue conclusioni nelle note finali), è possibile richiamare, mutatis mutandis, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, la tutela di cui all'art.3 c.1 e art.9 Dlgs 23/2015 (trattandosi di soggetto assunto nel 2021 in impresa di piccole dimensioni – v . punto 64 ricorso).
La conseguenza è che il rapporto deve ritenersi cessato alla data del 27.4.2023.
Deve ritenersi, perciò, mancante il presupposto della esistenza del rapporto lavorativo per il CP_ periodo successivo al 27.4.2023, così come dedotto dall'
Il congedo ex art.42 c. 5 D.lgs 151/2001 e ex articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
è destinato, infatti, ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, i quali possono richiedere,
“per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4”, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
Nel periodo intercorso tra il 18.4.23 – data di scadenza del primo periodo di congedo ex art.42
D.lgds.151/2001 - e il 27.4.2023, però, il rapporto di lavoro era ancora in essere e, pertanto, deve ritenersi dovuta la relativa indennità, nella misura di legge. 7 CP_ L' non ha evidenziato alcun motivo ostativo circa la prosecuzione del congedo (a parte l'inesistenza del rapporto di lavoro per il periodo successivo al licenziamento) e i presupposti, in base ai quali era stato già concesso il primo periodo, non risultano mutati;
inoltre, la norma prevede una durata pari a due anni e il lavoratore ha usufruito allo stato solo di un anno.
In conclusione, deve ritenersi accoglibile la domanda di riconoscimento del congedo ulteriore, nei CP_ confronti di solo per il limitato periodo di cui sopra;
inoltre, deve dichiararsi l'illegittimità del licenziamento, estinto il rapporto, e dovuta l'indennità di cui agli artt.3 I c. e 9 I c. D.lgs 23/2015 nella misura di n.3 retribuzioni globali di fatto come richiesto, nella misura di E.6.040,89.
Poiché il rapporto è stato dichiarato estinto, va riconosciuto anche il diritto al pagamento del TFR, nella misura di E.2.438,98, come richiesto nelle note conclusive;
parte ricorrente, infatti, nelle conclusioni originarie si era riservata di quantificarla in misura maggiore, cosa che si è resa possibile all'esito del deposito della relativa busta paga da parte del datore di lavoro (v. doc.2).
Infine, va riconosciuta l'indennità ex art.42 c.5 D.lgs n.151/2001, per il periodo 1.10.2022- 18.4.23 nella misura di E.13.106,05, per il periodo 19—26/4/2023 nella misura di legge.
I conteggi di parte ricorrente non sono contestati e appaiono immuni da censure.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, da distrarsi come richiesto nelle note conclusive dall'avvocato di parte ricorrente;
le spese possono invece compensarsi, CP_ stante la parziale soccombenza, tra e ricorrente.
PQM
Definitivamente pronunziando:
accoglie parzialmente i punti A), B), C) del ricorso e per l'effetto condanna Controparte_3 CP_ e nelle rispettive qualità, al pagamento della somma di E.13.106,05 a titolo
[...] di indennità per congedo ex art.42 c.5 D.lgs n.151/2001 per il periodo 1.10.2022- 18.4.23; dichiara sussistente il diritto del ricorrente al congedo ex art.42 c.5 D.lgs n.151/2001 per il periodo 19—
26/4/2023 e condanna gli stessi, nelle rispettive qualità, alla indennità nella misura di legge, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
accoglie il ricorso con riferimento ai punti D), E), F), e per l'effetto dichiara l'illegittimità del licenziamento, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 27.4.2023 e condanna
[...] al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura pari a n.3 Controparte_3 mensilità della retribuzione globale di fatto, per un totale di E.6.040,89, nonché al pagamento del
TFR nella misura di E. 2.438,98, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
CP_ compensa le spese tra e parte ricorrente;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Controparte_3 ricorrente, che liquida in E. 3.000,00, oltre 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 10.3.2025
8 Il giudice
Dott. S. Rossi
9
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29366 /2023 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dall'avv.to SIPALA ALDO , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall' Avv. CASTELLI RAOUL ,
CP_
rappr.to e difeso dall'avv. PANCARI SABRINA
Resistenti
OGGETTO: Licenziamento individuale
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 22.9.23 e regolarmente notificato, , premesso che, quale Parte_1 dipendente della resistente, aveva chiesto un periodo di congedo parentale ex art.42 comma 5 decreto legislativo n. 151/2001 e che pertanto il rapporto era rimasto sospeso nel periodo 18.4.22-
18.4.23, deduceva quanto segue: non aveva più percepito l'indennità da giugno 2022; per le mensilità non pagate aveva chiesto il decreto ingiuntivo;
il 12.4.2023 aveva presentato una nuova CP_ domanda di congedo straordinario per il periodo 19.4.23-18.4.24, ma l' non aveva provveduto nei 30 giorni previsti dalla legge;
in data 10.5.23, gli era stato comminato il licenziamento per giusta causa;
non aveva mai ricevuto una contestazione disciplinare;
deduceva circa il quantum da porre a base della richiesta delle mensilità di indennità non pagate;
deduceva circa l'illegittimità
1 del licenziamento, sia in quanto intimato in periodo di sospensione ex art.42 decreto legislativo n.151/2001, sia in quanto il licenziamento era stato intimato in violazione della procedura di preventiva contestazione per iscritto degli addebiti;
deduceva circa i requisiti dimensionali dell'azienda resistente;
concludeva nel modo che segue: “Condannare la società
[...]
o in subordine l' , a titolo di congedo Controparte_3 Controparte_4 ex art.42 comma 5 Dec. Lgs. n.151/2001 per assistere un familiare con disabilità grave per il periodo dal 01/10/2022 al 18/04/2023 e per le ragioni esposte, al pagamento in favore del Sig.
della somma di € 13.106,05, o comunque di quella maggiore o minor somma che Parte_1 apparirà dovuta in base alle risultanze di fatto e di diritto del presente procedimento, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione dei singoli crediti. B) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, il diritto del ricorrente alla fruizione di congedo ex art.42 comma 5 Dec. Lgs. n.151/2001 per assistere un familiare con disabilità grave per il periodo dal 19/04/2023 al 18/04/2024 e, conseguentemente, condannare la società e l' , in solido Controparte_3 Controparte_4 tra loro o ciascuno per quanto di ragione sulla base delle relative responsabilità ed obblighi, al pagamento in favore del Sig. del relativo trattamento economico, nella misura di € Parte_1
2.013,63 mensili, e così per l'intero periodo nella complessiva misura di € 24.163,56, o comunque di quelle maggiori o minori somme che appariranno dovute in base alle risultanze di fatto e di diritto del presente procedimento, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti. C) Ai sensi del combinato disposto dell'art.42 comma 5 Dec. Lgs. n.151/2001 e dell'art.4 comma 2 L.n.53/2000 e per le ragioni esposte, postergare gli effetti del licenziamento intimato al ricorrente con missiva datata
26/04/2023 alla data del 19/04/2024 di cessazione del richiesto periodo di congedo ex art.42 comma 5 Dec. Lgs. n.151/2001 o ad altra data ritenuta di giustizia. D) Fermo quanto richiesto al punto C), accertare e dichiarare la nullità / inefficacia / illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al ricorrente con missiva datata 26/04/2023 in quanto privo di giusta causa e/o giustificato motivo e per gli effetti, ai sensi del combinato disposto dell'art.3, comma 1 e dell'art.9 comma 1 Dec. Lgs. n.23 del 04/03/2015, condannare la società Controparte_3 alla corresponsione in favore del Sig. di un'indennità pari quantomeno a tre retribuzioni Parte_1 globale di fatto, ovvero ad € 6.040,89, o altra somma di giustizia, oltre accessori come per legge E)
Fermo quanto richiesto al punto C) e in subordine rispetto a quanto richiesto al punto D), accertare e dichiarare la nullità / inefficacia / illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al ricorrente con missiva datata 26/04/2023 in quanto comminato in violazione della procedura di preventiva contestazione per iscritto degli addebiti disciplinari di cui all'art.7 L.n.300/70 e per gli effetti, ai sensi del combinato disposto dell'art.4, comma 1 e dell'art.9 comma 1 Dec. Lgs. n.23 del
04/03/2015, condannare la società alla corresponsione in favore Controparte_3 del Sig. di un'indennità pari quantomeno a una retribuzione globale di fatto, ovvero ad Parte_1
€ 2.013,63, o altra somma di giustizia, oltre accessori come per legge. F) In ipotesi di mancato accoglimento del capo di domanda di cui al punto C) volto alla postergazione degli effetti del licenziamento o comunque in caso di cessazione del rapporto di lavoro in pendenza del presente procedimento, condannare inoltre la società alla corresponsione Controparte_3 in favore del Sig. , a titolo di T.F.R., della somma di € 1.900,56 di cui alla Certificazione Parte_1
2 Unica 2023 o comunque di quella maggiore o minor somma che apparirà dovuta a titolo di T.F.R. in base alle risultanze di fatto e di diritto del presente procedimento, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del credito al soddisfo. G) Condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento dei compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso spese forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale deduceva di versare in grave situazione economica, precisando che la domanda di pagamento in questo giudizio ha riguardo al solo periodo 1.10.22 – 18.4.23; eccepiva la carenza di legittimazione passiva, stante la legittimazione di CP_
contestava la quantificazione deducendo che l'ultima retribuzione di era stata di Pt_1
E.680,00 euro per effetto delle assenze ingiustificate e in quanto la somma spetta al netto;
eccepiva circa la legittimità del licenziamento, che era stato preceduto da rituale contestazione in relazione alla quale il lavoratore non aveva fornito giustificazioni e aggiungeva che lo stesso aveva tenuto comportamenti di estrema gravità nei confronti del datore di lavoro;
deduceva peraltro che CP_ l' non aveva concesso l'ulteriore periodo di congedo e che il ricorrente non aveva ripreso servizio dopo la cessazione del primo periodo di congedo;
eccepiva l'aliunde perceptum;
concludeva nel modo che segue: “in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla con riferimento alle Controparte_3 somme economiche richieste a titolo di congedo ex art. 42 comma 5 Dec. Lgs. n.151/2001 per assistere un familiare con disabilita grave per il periodo dal 01/10/2022 al 18/04/2023, in favore CP_ dell' quale soggetto tenuto all'erogazione della richiamata indennità; - in via principale: rigettare integralmente il ricorso introduttivo, con tutte le domande ivi contenute, attesa la totale infondatezza delle stesse sia in fatto che in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie: a) ritenere quale unico soggetto legittimato al pagamento delle somme richieste a titolo di congedo ex art.42 comma 5 Dec. Lgs. CP_ n.151/2001 l' e, comunque, ridurre l'importo di quanto eventualmente ritenuto dovuto al minimo di legge;
b) si chiede che venga riconosciuta a favore del ricorrente la tutela indennitaria nella forma minima prevista dalla legge anche in considerazione delle dimensioni aziendali e della data di assunzione, in ogni caso detratto l'aliunde perceptum, con riferimento a tutte le somme a qualsivoglia titolo percepite dal Sig. nel periodo successivo al 5.5.2023. Con vittoria di Parte_1 spese, competenze ed onorari”.
CP_ Si costituiva in giudizio l' Il quale, premessa la vicenda di fatto già esposta dal ricorrente, eccepiva che la seconda domanda di congedo deve ritenersi infondata, in quanto mancano i presupposti di legge, dal momento che non è in essere un valido rapporto di lavoro, e che per il residuo periodo- 19.4.23-27.4.23 – non risulta una richiesta di pagamento diretto ovvero documentazione utile ai fini del pagamento diretto del periodo di congedo straordinario;
l'ente si impegnava comunque a riesaminare la domanda.
L'ente concludeva nel modo che segue: “ In via preliminare, voler disporre la riunione del presente giudizio con altro giudizio R.G. 39493/22; - sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il CP_ difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento alla domanda di congedo parentale
3 relativa al periodo dal 18/04/2022 al 18/04/2023; Nel merito, respingere il ricorso perché CP_ infondato in fatto e diritto. In ogni caso, con salvezza dei diritti dell' alla restituzione dei contributi che dovessero risultare indebitamente trattenuti a conguaglio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A seguito di istruttoria documentale, disposta trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, deve rilevarsi che non è stata disposta la riunione dei procedimenti, così come CP_ richiesto dall' in quanto gli stessi si trovavano, al momento della istanza, in fasi diverse e in quanto la riunione avrebbe potuto ritardare la definizione di uno dei due, il quale infatti è stato già deciso con la condanna dei resistenti al pagamento dell'indennità per congedo per il periodo giugno 2022- settembre 2022.
In questo giudizio, il ricorrente chiede emettersi condanna anche per il restante periodo già CP_ riconosciuto dall' e cioè per il periodo ottobre 2022- 18.4.2023, lamentando il persistere dell'inadempimento del datore di lavoro, il quale, come adiectus solutionis causa, avendo già CP_ effettuato il conguaglio, sarebbe tenuto, ferma la legittimazione passiva dell' titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio, al pagamento.
Tale domanda va accolta per le stesse ragioni già espresse nella sentenza emessa nell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Deve richiamarsi, per economia processuale (ex art.118 disp. Att. CPC) la motivazione della sentenza n. 3189/24:
CP_
“Preliminarmente si rileva che l' ha già riconosciuto il congedo straordinario per il periodo
18.4.22-18.4.23 e che l'opponente contesta la misura dell'indennità, rilevando, da un lato, che il
è stato assente più volte, dall'altro che l'indennità di congedo “è stata richiesta ed ottenuta Pt_1 dal ricorrente sulla base di un asserito ammontare dell'ultima retribuzione pari ad euro 2.013,63 invero errato e non corrispondente all'ammontare dell'ultima retribuzione percepita”, dall'altro, richiamando l'ultima retribuzione percepita, nettamente inferiore ed eccependo l'illegittimità della somma pretesa perchè calcolata al lordo.
Tali eccezioni sono infondate.
Per quel che qui interessa, l'art.42 D. lgs 151/2001 prevede: “5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravita', accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. ….
4
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza….
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno
2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33….”.
Orbene, il lavoratore deduce di avere percepito l'indennità per i mesi di aprile e maggio 2022 e di non averla ricevuta per i mesi successivi;
con il ricorso per decreto ingiuntivo l'ha rivendicata fino a settembre 2022, per un totale di E.8.054,52.
Il calcolo, pur contestato dalla parte opposta, è corretto, in quanto è stato effettuato sulla stessa busta paga di provenienza datoriale al lordo (v. in atti buste paga di marzo e aprile 2022) .
L'eccezione circa le asserite assenze del lavoratore non rilevano in questa sede ed ai fini in esame in quanto riguardano il merito del provvedimento di concessione del beneficio.
CP_ L' non ha contestato alcunché, se non con riferimento alla legittimazione passiva in questo giudizio, confermando comunque quanto dedotto dal lavoratore circa l'operazione di conguaglio già effettuata da parte del datore di lavoro, il quale però ha omesso di versare il dovuto al . Pt_1
Riguardo alla legittimazione passiva, si rileva che, con riferimento alla indennità di malattia, la S. C. ha precisato che , nel caso di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore in veste di “adiectus solutionis causa” , salvo conguaglio, CP_ sussiste la legittimazione dell' quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto CP_ obbligatorio;
“unico obbligato all'erogazione …… è l' mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' predetto – e non il datore di lavoro – è legittimato passivamente nelle controversie CP_4 relative al pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cass. n. 862 del 1988; Cass. n. 1186 del
1985; Cass. n. 1646 del 1982; Cass. n. 1973 del 1981).
5 Nel caso di specie, peraltro, è emerso che il datore di lavoro ha già accettato di svolgere il suo ruolo in quanto ha effettuato i conguagli;
pertanto, può ritenersi legittimato in qualità di adiectus CP_ solutionis causa, mentre l' deve ritenersi legittimato quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio”.
Riguardo alla base di calcolo della detta indennità, si osserva ulteriormente che la norma stabilisce che “il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo
è coperto da contribuzione figurativa”, con ciò richiamando il trattamento retributivo, a cui il lavoratore abbia diritto secondo quanto abbia maturato fino a quel momento, e non la retribuzione percepita di fatto per eventi contingenti quali quelli richiamati dal datore di lavoro.
Inoltre, è previsto che “I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente”; si tratta ovviamente di un'operazione che può essere effettuata laddove il datore di lavoro abbia già versato l'indennità al lavoratore (cosa che non è avvenuta nel caso di specie, in quanto il datore di lavoro ha solo chiesto il conguaglio senza versare alcunchè).
CP_ Peraltro, l' ha precisato che il conguaglio è stato richiesto solo fino a dicembre 2022 e che non ricorrono, nel caso di specie, ipotesi derogatorie di pagamento diretto.
Ne consegue che, essendo stato riconosciuto il beneficio al fino al 18.4.23 ed essendo Pt_1 intervenuto il licenziamento in data successiva, il datore di lavoro è tenuto al pagamento, perlomeno fino al 18.4.2023, della detta indennità nella misura indicata dalla norma.
CP_ Per quanto riguarda il periodo successivo, ha rilevato che, ai fini della concessione del beneficio, allo stato manca il presupposto dell'esistenza di un rapporto di lavoro.
Tale eccezione è fondata, con le precisazioni di cui si dirà.
Il ricorrente infatti è stato licenziato per giustificato motivo soggettivo con decorrenza 27.4.23 e, pertanto, da tale data il recesso produce l'effetto risolutivo del rapporto, salvi gli effetti di una eventuale pronunzia giudiziale che dichiari il diritto alla sua ricostituzione.
Nel caso di specie, peraltro, la pronuncia, dal punto di vista sanzionatorio, non potrà che avere ad oggetto, per quanto si dirà, il riconoscimento del solo diritto all'indennità di cui all'art.3 c.1 e 9 c.1
D.lgs 23/2015.
Il licenziamento invero è stato impugnato sia sotto il profilo della mancanza di contestazione e della tardività, sia sotto il profilo della nullità, in quanto intimato in violazione del diritto alla conservazione del posto di lavoro ex art.42 c.2 L.n.53/2000.
Per ciò che concerne il primo, deve osservarsi che non appare mancante la preventiva contestazione, contenendo la lettera di licenziamento il riferimento a quelle che avevano contestato in precedenza (v. in atti) l'assenza ingiustificata, ma appare invece tardivo il
6 licenziamento stesso, che è stato intimato a distanza di anni dall'invio delle lettere di contestazione (l'una datata 20/12/2021, l'altra datata 30.3.22) senza alcuna giustificazione.
Su punto giova richiamare quanto precisato dalla S.C:
“23. Questa Corte ha più volte affermato che l'intimazione del licenziamento disciplinare - al pari, più in generale, dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari - deve essere connotata dal carattere di
"tempestività", non diversamente dalla contestazione dell'addebito (tra le tante, Cass. n. 17058 del
2003). 24. Si è rilevato (Cass. n. 17113 del 2016) come il carattere della "tempestività" può poi tradursi in una specifica garanzia procedimentale prevista dalla contrattazione collettiva, abilitata anche ad introdurre un termine perentorio per l'esercizio del potere disciplinare (Cass. n. 9767 del
2011), ossia uno spatium deliberandi massimo fissato in una misura ben precisa - che va a tradurre
e quantificare il criterio della tempestività dell'adozione del provvedimento disciplinare - perché il datore di lavoro possa valutare le eventuali giustificazioni addotte dal lavoratore incolpato (Cass.
n. 5116 del 2012)…. la sentenza n. 30985 del 2017 ha stabilito che “in tema di licenziamento disciplinare, ove la legge o le norme di contratto collettivo prevedano dei termini per la contestazione dell'addebito posto a base del provvedimento di recesso - ricadente "ratione temporis" nella disciplina dell'art. 18 St. lav., così come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della l.
n. 92 del 2012 -, il mancato rispetto dei detti termini integra violazione di natura procedimentale e comporta l'applicazione della sanzione indennitaria di cui al comma 6 dello stesso art. 18 St. lav.”.
Ha invece ritenuto applicabile la tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 5, nel caso in cui sia accertato “un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell'addebito posto a base del provvedimento di recesso” (v. in senso conforme Cass. n. 12231 del 2018)”. (v. Cass. 10802/2023).
Nel caso di specie, non è stata richiamata la norma specifica del CCNL concretamente applicabile, ma il lasso di tempo intercorso, da ritenere notevole e ingiustificato, non concreta più solo una violazione formale, bensì una violazione sostanziale, cosicchè nel caso di specie, non avendo parte ricorrente proposto alcuna domanda di reintegra (ribadendo le sue conclusioni nelle note finali), è possibile richiamare, mutatis mutandis, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, la tutela di cui all'art.3 c.1 e art.9 Dlgs 23/2015 (trattandosi di soggetto assunto nel 2021 in impresa di piccole dimensioni – v . punto 64 ricorso).
La conseguenza è che il rapporto deve ritenersi cessato alla data del 27.4.2023.
Deve ritenersi, perciò, mancante il presupposto della esistenza del rapporto lavorativo per il CP_ periodo successivo al 27.4.2023, così come dedotto dall'
Il congedo ex art.42 c. 5 D.lgs 151/2001 e ex articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
è destinato, infatti, ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, i quali possono richiedere,
“per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4”, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
Nel periodo intercorso tra il 18.4.23 – data di scadenza del primo periodo di congedo ex art.42
D.lgds.151/2001 - e il 27.4.2023, però, il rapporto di lavoro era ancora in essere e, pertanto, deve ritenersi dovuta la relativa indennità, nella misura di legge. 7 CP_ L' non ha evidenziato alcun motivo ostativo circa la prosecuzione del congedo (a parte l'inesistenza del rapporto di lavoro per il periodo successivo al licenziamento) e i presupposti, in base ai quali era stato già concesso il primo periodo, non risultano mutati;
inoltre, la norma prevede una durata pari a due anni e il lavoratore ha usufruito allo stato solo di un anno.
In conclusione, deve ritenersi accoglibile la domanda di riconoscimento del congedo ulteriore, nei CP_ confronti di solo per il limitato periodo di cui sopra;
inoltre, deve dichiararsi l'illegittimità del licenziamento, estinto il rapporto, e dovuta l'indennità di cui agli artt.3 I c. e 9 I c. D.lgs 23/2015 nella misura di n.3 retribuzioni globali di fatto come richiesto, nella misura di E.6.040,89.
Poiché il rapporto è stato dichiarato estinto, va riconosciuto anche il diritto al pagamento del TFR, nella misura di E.2.438,98, come richiesto nelle note conclusive;
parte ricorrente, infatti, nelle conclusioni originarie si era riservata di quantificarla in misura maggiore, cosa che si è resa possibile all'esito del deposito della relativa busta paga da parte del datore di lavoro (v. doc.2).
Infine, va riconosciuta l'indennità ex art.42 c.5 D.lgs n.151/2001, per il periodo 1.10.2022- 18.4.23 nella misura di E.13.106,05, per il periodo 19—26/4/2023 nella misura di legge.
I conteggi di parte ricorrente non sono contestati e appaiono immuni da censure.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, da distrarsi come richiesto nelle note conclusive dall'avvocato di parte ricorrente;
le spese possono invece compensarsi, CP_ stante la parziale soccombenza, tra e ricorrente.
PQM
Definitivamente pronunziando:
accoglie parzialmente i punti A), B), C) del ricorso e per l'effetto condanna Controparte_3 CP_ e nelle rispettive qualità, al pagamento della somma di E.13.106,05 a titolo
[...] di indennità per congedo ex art.42 c.5 D.lgs n.151/2001 per il periodo 1.10.2022- 18.4.23; dichiara sussistente il diritto del ricorrente al congedo ex art.42 c.5 D.lgs n.151/2001 per il periodo 19—
26/4/2023 e condanna gli stessi, nelle rispettive qualità, alla indennità nella misura di legge, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
accoglie il ricorso con riferimento ai punti D), E), F), e per l'effetto dichiara l'illegittimità del licenziamento, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 27.4.2023 e condanna
[...] al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura pari a n.3 Controparte_3 mensilità della retribuzione globale di fatto, per un totale di E.6.040,89, nonché al pagamento del
TFR nella misura di E. 2.438,98, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
CP_ compensa le spese tra e parte ricorrente;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Controparte_3 ricorrente, che liquida in E. 3.000,00, oltre 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 10.3.2025
8 Il giudice
Dott. S. Rossi
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