TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.61 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025,
promosso da:
nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. TISO MARIA PAOLA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in via CP_1
Pietro Leo n. 3 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. NONNIS GIANNI IGNAZIO che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: 1) prevedere che nessuna somma sarà dovuta dal sig. alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per il figlio;
2) stabilire Pt_1 CP_1 Per_1
che il sig. versi alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, la somma di € 100,00 entro il Pt_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
3) alla luce delle attuali condizioni economiche e patrimoniali delle parti ed in considerazione delle attuali situazioni ed esigenze dei figli, stabilire che la sig.ra continuerà a vivere nella casa ex CP_1
coniugale in San Giovanni Suergiu, via Botticelli n. 13, fermo restando il diritto del sig. di Pt_1
chiedere una modifica della presente statuizione, qualora dovessero sorgere esigenze nuove (ad esempio l'esigenza di vendere l'immobile stesso). 4) con integrale compensazione delle spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 7.01.2025, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
domandando, a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di divorzio n. 3184/09 del
13.10.2009 la revoca dell'obbligazione di pagamento posta a suo carico a titolo di mantenimento della resistente e della casa familiare.
Con comparsa depositata in data 14.04.2025 si è costituita la resistente.
Con note di trattazione scritta depositate in data 27.052025, i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo di modifica delle condizioni del divorzio come di seguito riportate:
“ 1) prevedere che nessuna somma sarà dovuta dal sig. alla sig.ra a titolo di assegno di Pt_1 CP_1
mantenimento per il figlio;
2) stabilire che il sig. versi alla sig.ra a titolo di Per_1 Pt_1 CP_1
assegno divorzile, la somma di € 100,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
3) alla luce delle attuali condizioni economiche e patrimoniali delle parti ed in considerazione delle attuali situazioni ed esigenze dei figli, stabilire che la sig.ra continuerà a vivere nella casa ex coniugale in San Giovanni Suergiu, via CP_1 Botticelli n. 13, fermo restando il diritto del sig. di chiedere una modifica della presente Pt_1
statuizione, qualora dovessero sorgere esigenze nuove (ad esempio l'esigenza di vendere l'immobile stesso). 4) con integrale compensazione delle spese di lite ”.
All'udienza del 10.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Omologa gli accordi raggiunti come sopra riportati.
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 23.06.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice est. Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti