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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 542/2024RG vertente tra p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa da1l'avv. Anita Simonelli, cf.: Parte_2
PEC: C.F._1 Email_1
-parte appellante
e
(CF: residente in [...] CodiceFiscale_2
Montemiele 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Cucco Tiziana ( ) con CodiceFiscale_3 studio in Fano, via Risorgimento 6/A, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fano via
Risorgimento 6/A (pec: – e-mail: ; Email_2 Email_3
-parte appellata e
(C.F. ; P. Iva ), in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentanti e , con sede legale a MO ET (TV) Controparte_3 Controparte_4 in via Marocchesa n. 14 ed elettivamente domiciliata a Rimini (RN) in via Flaminia n. 163/E presso lo studio dell'Avv. Antonio Colella (C.F. ) del Foro di Rimini, che la C.F._4 rappresenta e difende (fax: 0541/630666 - pec: ; Email_4
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c. depositato il 20.12.2023 la società Parte_1 ha convenuto in giudizio l'avv. .
[...] Controparte_1
La ricorrente, premesso che l'avv. l'aveva difesa nel procedimento dinanzi al Controparte_1
Tar RD n.02104/2016 RG, ha dedotto l'esistenza di una responsabilità professionale del legale, il quale l'avrebbe danneggiata commettendo i seguenti errori:
“-A) IMPEDENDO la dilazione dei termini processuali per ricorrere, per non avere attivato tempestivamente le tutele per l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi nel rispetto dei termini di cui all'art. 76 D.LGS. 50 del 2016 e 116 del D.LGS 104 del 2010 in relazione al provvedimento del 13/04/2016 del Comune di Legnano di affidamento dei lavori di progettazione esecutiva, riqualificazione funzionale e risanamento conservativo del Cimitero Monumentale di
Corso Magenta basati sul progetto preliminare approvato con delibera n. 217 del 17/12/2015 del
Comune di Legnano (MI);
-B) FACENDO scadere il termine decadenziale di cui all'art. 30 del D.LGS. 104 del 2010 senza proporre l'azione di annullamento del provvedimento del 13/04/2016 del di Controparte_5 aggiudicazione alla dei lavori sub -A), Parte_3
-C) PROPONENDO oltre il termine decadenziale di cui all'art. 30 D.LGS. 104 del 2010 l'azione di risarcimento dei danni derivati alla ricorrente dal provvedimento di aggiudicazione del 13/04/2016 del;
Controparte_5
-D) , per la prima volta nella memoria difensiva del 16/11/2021 e, quindi, Parte_4 tardivamente la domanda di risarcimento da lucro cessante nella specifica voce del danno curriculare.”
La parte ricorrente ha sostenuto che il difensore le aveva cagionato un danno per mancato guadagno pari ad euro 520.315,54 e ha chiesto la condanna del convenuto a risarcirle tale importo.
- Si è costituito l'avv. , il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti esposta Controparte_1 dalla società ricorrente e ha negato di aver commesso gli errori attribuitigli dalla controparte e di averle cagionato il danno indicato nel ricorso. - Si è costituita anche la terza chiamata , con cui l'avv. era assicurato Controparte_2 CP_1 per la responsabilità civile. La compagnia di assicurazione ha aderito alle difese svolte dal convenuto e ha chiesto il rigetto della domanda avanzata dalla società ricorrente. Ha inoltre eccepito l'esistenza di un massimale di polizza e di una franchigia.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale ha motivato e deciso come segue:
“Va respinta la richiesta di conversione del rito da semplificato a ordinario formulata tardivamente all'udienza odierna dalla parte ricorrente, la quale invece nel corso della prima udienza aveva espressamente insistito perché fosse mantenuto il rito semplificato.
Nel merito è opportuno ricordare che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza in tema di responsabilità e inadempimento del professionista esercente una professione intellettuale,
l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno presuppone non solo l'allegazione e la prova del contratto avente ad oggetto la prestazione professionale, dell'errore commesso dal professionista e del danno, ma anche l'allegazione e la prova del nesso causale tra l'errore del professionista e il danno (Cass. n.12354/2009, n.2638/2013, n.2109/2024).
Va aggiunto che l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto sostanziale oggetto della domanda giudiziale non va confuso con l'onere probatorio, ma lo precede (v. Cass. n.3022/2018 “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice)
l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo.”).
Nel caso di specie, la società ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione specifica e tempestiva dei fatti.
In primo luogo va osservato che la società lamenta che l'avv. Parte_1
non si sarebbe attivato per presentare l'istanza di accesso agli atti del Controparte_1 procedimento amministrativo presso il Comune nel termine di legge e che avrebbe CP_5 lasciato scadere il termine decadenziale di cui al D.Lg. n.104/2010 senza proporre l'azione di annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto del , tuttavia la Controparte_5 ricorrente non indica quando avrebbe conferito all'avv. l'incarico per le due Controparte_1 attività, nè indica quando l'avvocato avrebbe accettato il mandato a svolgere tali attività professionali. La carenza assertiva impedisce di ravvisare un ritardo in capo al professionista. In secondo luogo, per quanto riguarda la tardività dell'azione di risarcimento proposta dinanzi al
AR RD avente ad oggetto i danni conseguenti al provvedimento di aggiudicazione e la tardività della domanda di risarcimento del danno curriculare, va osservato che la ricorrente non allega – neppure accenna - le ragioni per cui le sue domande sarebbero state accolte se proposte tempestivamente: non spiega quali vizi dell'aggiudicazione alla società concorrente avrebbe potuto far valere, non indica perché le sue argomentazione sarebbero state accolte e perché la sua offerta sarebbe risultata virtualmente vincente, né indica perché avrebbe ragionevolmente e verosimilmente conseguito un risarcimento di oltre 520.000 euro.
Il rinvio generico ai documenti depositati non soddisfa l'onere assertivo: la parte deve allegare i fatti e non può limitarsi semplicemente a rinviare ai documenti che produce.
Stante il mancato assolvimento dell'onere assertivo, il ricorso non può essere accolto.
Solo ad abundantiam si osserva che la ricorrente non ha neppure depositato tutti gli atti della causa celebrata in primo grado dinanzi al AR RD e in secondo grado dinanzi al Consiglio di Stato;
tra l'altro mancano gli atti della controparte (dalla lettura delle due Controparte_5 sentenze si intuisce che le questioni di diritto poste dal anche in appello erano numerose, CP_5 non solo l'eccezione di tardività ritenuta assorbente dal Consiglio di Stato); tale omissione impedisce a questo Tribunale di avere una conoscenza completa di quel contenzioso e di stabilire se e in che misura l'esito avrebbe potuto essere diverso – favorevole alla Parte_1 [...]
- qualora non si fossero verificate decadenze processuali. Parte_1
Per i motivi sopra esposti, la domanda di condanna al risarcimento avanzata dalla ricorrente va respinta.
Applicate le regole della soccombenza e della causalità (v. Cass. n.23123/2019), la ricorrente viene condannata a rifondere le spese di lite alle altre parti. La liquidazione viene fatta come in dispositivo ex DM n.55/2014, in base al valore della controversia e al contenuto della attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.2428/2023 R.G., da Parte_1
in persona del legale rappresentante;
RICORRENTE
contro
;
[...] Controparte_1
CONVENUTO e con l'intervento di , in persona del legale rappresentante;
Controparte_2
TERZA CHIAMATA ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa;
- rigetta il ricorso proposto dalla nei confronti di Parte_1 CP_1
[...] - condanna la in persona del legale rappresentante, a rifondere a Parte_1
le spese di causa liquidate in euro 1.214,00 per esborsi ed euro 7.500,00 per Controparte_1 compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge;
- condanna la in persona del legale rappresentante, a rifondere Parte_1 alla le spese di causa liquidate in euro 7.500,00 per compenso del difensore, Controparte_2 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge”.
4.Con un primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo rado nella parte in cui ha ravvisato il difetto di prova sulla tempestività del conferimento dell'incarico all'appellato in relazione agli addebiti formulati dalla parte e consistiti nel non aver tempestivamente presentato l'istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo presso il nel Controparte_5 termine di legge (contestazione poi rinunciata) e nell'aver lasciato scadere il termine decadenziale di cui al D.Lg. n.104/2010 senza proporre l'azione di annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto del . CP_5 CP_5
Il motivo è infondato.
5.Il Tribunale ha ben chiarito che l'appellante non ha allegato e provato l'epoca esatta in cui avrebbe conferito all'avv. l'incarico per le due attività né ha precisato il momento in cui CP_1
l'avvocato avrebbe accettato il mandato a svolgere tali attività professionali.
Sul punto l'onere probatorio era a carico dell'originaria attrice che doveva specificamente indicare il momento in cui il professionista era stato investito della questione ed in cui aveva accettato il mandato.
La carenza assertiva e probatoria è palese ed irrimediabile.
6.Ne ha alcun rilievo quanto sostenuto dall'appellante, secondo cui:
“L'argomento è superato dal fatto che il diavolo insegna a fare le pentole ma non i coperchi.
Infatti, all'udienza del 23/04/24 l'avv. tramite il suo difensore, dichiara che: CP_1
“OMISSIS: l'avv. è stato investito dalla cliente quando già i termini per l'annullamento CP_1 erano decorsi o comunque erano insufficienti per predisporre la difesa”.
quindi, non nega che fu incaricato, ma eccepisce l'impossibilità di adempiere perché “i CP_1 termini per l'annullamento erano decorsi o comunque erano insufficienti”. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare tale dichiarazione avente valore confessorio e valenza di prova desumibile ex art. 116 CPC ultimo comma dal contegno tenuto dalla parte nel processo”.
7.Nelle richiamate dichiarazioni si legge infatti solo una duplice contestazione dei fatti costitutivi:
(a) l'incarico è stato tardivamente conferito a termini decorsi, (b) l'incarico comunque è stato conferito tardivamente in modo da non consentire un diligente espletamento dell'attività difensiva/propulsiva.
Le argomentazioni che precedono, lungi dal costituire riconoscimento di fatti, costituiscono specifiche contestazioni dei fatti costitutivi posti a base della domanda e, come tali, non liberano dagli oneri probatori ma li rafforzano dovendo la parte onerata superare lo sbarramento delle contestazioni di controparte.
Sul punto non vale insistere oltre.
Il motivo è disatteso.
8.Con un secondo motivo di gravame si censura la sentenza del Tribunale per aver ritenuto il difetto di prova degli errori professionali in contrasto con le risultanze della sentenza del AR e di quella del Consiglio di Stato da cui tale responsabilità andrebbe univocamente desunta.
Il motivo è infondato.
9.La tardività dell'azione di risarcimento proposta dinanzi al AR RD avente ad oggetto i danni conseguenti al provvedimento di aggiudicazione e la tardività della domanda di risarcimento del danno curriculare sono censure che vanno ricondotte al fondamentale onere probatorio gravante sull'appellante di allegare provare che tali domande sarebbero state verosimilmente accolte.
10.Il Tribunale ha ben rilevato il totale difetto di allegazione (oltre che di prova):
• delle ragioni per cui le sue domande sarebbero state accolte se proposte tempestivamente;
• dei vizi imputabili all'aggiudicazione alla società concorrente;
• della fondatezza delle sue argomentazioni sarebbero state accolte;
• della idoneità della sua offerta a risultare (virtualmente) vincente;
• della verosimile sussistenza dei presupposti per ottenere un risarcimento di oltre 520.000 euro. 11.Sul punto la sola sentenza del AR RD, richiamata dall'appellante, non ha alcuna utile valenza probatoria perché annullata dal Consiglio di Stato e dunque giuridicamente inesistente e perché da essa non è dato formulare un argomentato e compiuto giudizio sulla verosimile accoglibilità delle domande.
12.Deve ricordarsi che la sentenza resa in altro giudizio può essere utilizzata solo con riferimento alla prove raccolte in detto altro giudizio (tra le stesse o tra altre parti) delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce (solo) documentazione, fornendo motivazione della relativa utilizzazione che deve essere criticamente valutata.
In altri termini le sentenza resa in altro processo non può essere richiamata o recepita come prova ma deve essere sottoposta ad una valutazione critica del suo contenuto alla luce degli elementi probatori su cui si fonda.
13.Ciò significa che il giudice deve esaminare autonomamente:
• la coerenza logico-argomentativa della motivazione di quella sentenza;
• la pertinenza dei fatti accertati in quel giudizio rispetto a quelli oggetto del nuovo processo;
• la congruità delle prove su cui quella decisione si è fondata;
• la corretta valutazione delle prove raccolte.
14.In definitiva la sentenza resa in diverso giudizio non importa automaticamente l'accertamento contenuto nella precedente decisione ma è un documento che contiene un ragionamento su determinati fatti che va criticamente esaminato sia nella intrinseca coerenza logica che nella autonoma verifica se le circostanze, le prove e le valutazioni contenute nella sentenza “terza” sono effettive, coerenti, attendibili e rilevanti per la controversia in corso.
15.La lettura di tale pronuncia peraltro evidenzia un percorso argomentativo non convincente e comunque incompleto:
“il Collegio ritiene che il danneggiato abbia imprudentemente confidato nell'annullamento dell'aggiudicazione alla srl TIDESSE all'esito dell'espletamento procedimento di autotutela
,trascurando in tal modo di coltivare la tutela giurisdizionale di annullamento la quale avrebbe, con alto grado di verosimiglianza, consentito alla società ricorrente di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'aggiudicazione dell'appalto o il subentro nell'esecuzione del contratto evitando, pertanto, i danni derivanti dall'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione in forma specifica.
La società ricorrente non ha fornito plausibili motivazioni in merito alla oggettiva impossibilità, alla eccessiva onerosità o alla sostanziale inutilità dell'esperimento del rimedio impugnatorio, ma si è limitata ad affermare di non aver impugnato l'aggiudicazione dell'appalto alla per Pt_3 decorrenza del termine decadenziale previsto per la proposizione dell'azione di annullamento dell'aggiudicazione.
Il Collegio ritiene che la grave e deliberata trascuratezza posta in essere dalla vada ad Parte_1 abbattere la somma richiesta a titolo di lucro cessante in una percentuale che si stima equo individuare nell'80% dell'importo indicato corrispondente ad EURO 104063,11 (EURO 520315,54 detratti EURO 416252,43).
7.3. Il mancato riesame della offerta della , unitamente alla mancata verifica finale dei Pt_3 requisiti per l'aggiudicazione dell'appalto in capo alla società ricorrente, non consente inoltre di affermare che questa avrebbe ottenuto l'aggiudicazione dell'appalto.
La somma sopra individuata a titolo di lucro cessante deve essere pertanto ulteriormente abbattuta secondo un criterio equitativo che il Collegio ritiene di individuare nella diminuzione dell'importo della somma finale di EURO 52031,55 arrotondate ad EURO 52032,00. “
16.La pronuncia, nella parte richiamata dall'appellante e sopra trascritta:
• non contiene alcuna precisa valutazione da cui desumere la fondatezza della posizione dell'appellante;
• dà assoluta rilevanza alla mancata attivazione dei rimedi amministrativi per ottenere l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione (non imputabile al professionista);
• contiene l'affermazione secondo cui non vi sono adeguati elementi per ritenere che l'appellante avrebbe ottenuto l'aggiudicazione dell'appalto.
In ogni caso le valutazioni del AR sono inverificabili nel presente giudizio in mancanza di allegazione specifica dei vizi e dei necessari riferimenti documentali indiziari o di piena prova.
17.La Corte condivide anche le ulteriori valutazioni formulate dal Tribunale:
• sulla irrilevanza del rinvio generico ai documenti depositati perché essi costituiscono solo la base degli oneri assertivi (e probatori) che vanno puntualmente rispettati mentre nel presente giudizio – primo grado ed appello – essi sono stati disattesi;
• sulla incompletezza/insufficienza degli atti dei giudizi dinanzi al AR RD e al
Consiglio di Stato perché, tra l'altro, mancano gli atti della controparte Controparte_5
(dalla lettura delle due sentenze si intuisce che le questioni di diritto poste dal CP_5 anche in appello erano numerose, non solo l'eccezione di tardività ritenuta assorbente dal
Consiglio di Stato); tale omissione impedisce alla Corte, così come Tribunale, di avere una conoscenza completa di quel contenzioso e di stabilire se e in che misura l'esito avrebbe potuto essere diverso – favorevole alla - qualora non si Parte_1 Parte_1 fossero verificate decadenze processuali.
18.Non essendovi dunque prova né del verosimile diritto dell'appellante ad ottenere l'aggiudicazione della gara né del conseguente diritto al risarcimento per non essersi potuta aggiudicare la gara stessa a seguito del suo annullamento, perde di ogni rilievo l'addebito relativo al ritardo con cui fu proposta l'azione di risarcimento del danno dinanzi al AR RD ( per cui il
Consiglio di Stato annullò la decisione del AR RD ).
Si è già chiarito l'irrilevanza, la non valutabilità probatoria e comunque l'incompletezza della motivazione del AR RD e dei suoi esiti decisori, secondo quanto già avanti esposto.
19.Va infine esaminato e disatteso il motivo di gravame con cui si censura la sentenza di primo grado per aver respinto “(…) la richiesta di conversione del rito da semplificato a ordinario formulata tardivamente all'udienza odierna dalla parte ricorrente la quale, invece, nel corso della prima udienza aveva espressamente insistito perché fosse mantenuto il rito semplificato”.
Non sono chiariti né i vizi processuali imputati alla pronuncia né il pregiudizio difensivo che ne sarebbe derivato.
20.In definitiva l'appello è respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo (con valore riferito al disputatum, superiore ad euro 520.000,00 come da appello e n.i.r.).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle due parti appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, per ciascuna di esse, in euro 25.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
3- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 11 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 542/2024RG vertente tra p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa da1l'avv. Anita Simonelli, cf.: Parte_2
PEC: C.F._1 Email_1
-parte appellante
e
(CF: residente in [...] CodiceFiscale_2
Montemiele 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Cucco Tiziana ( ) con CodiceFiscale_3 studio in Fano, via Risorgimento 6/A, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fano via
Risorgimento 6/A (pec: – e-mail: ; Email_2 Email_3
-parte appellata e
(C.F. ; P. Iva ), in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentanti e , con sede legale a MO ET (TV) Controparte_3 Controparte_4 in via Marocchesa n. 14 ed elettivamente domiciliata a Rimini (RN) in via Flaminia n. 163/E presso lo studio dell'Avv. Antonio Colella (C.F. ) del Foro di Rimini, che la C.F._4 rappresenta e difende (fax: 0541/630666 - pec: ; Email_4
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c. depositato il 20.12.2023 la società Parte_1 ha convenuto in giudizio l'avv. .
[...] Controparte_1
La ricorrente, premesso che l'avv. l'aveva difesa nel procedimento dinanzi al Controparte_1
Tar RD n.02104/2016 RG, ha dedotto l'esistenza di una responsabilità professionale del legale, il quale l'avrebbe danneggiata commettendo i seguenti errori:
“-A) IMPEDENDO la dilazione dei termini processuali per ricorrere, per non avere attivato tempestivamente le tutele per l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi nel rispetto dei termini di cui all'art. 76 D.LGS. 50 del 2016 e 116 del D.LGS 104 del 2010 in relazione al provvedimento del 13/04/2016 del Comune di Legnano di affidamento dei lavori di progettazione esecutiva, riqualificazione funzionale e risanamento conservativo del Cimitero Monumentale di
Corso Magenta basati sul progetto preliminare approvato con delibera n. 217 del 17/12/2015 del
Comune di Legnano (MI);
-B) FACENDO scadere il termine decadenziale di cui all'art. 30 del D.LGS. 104 del 2010 senza proporre l'azione di annullamento del provvedimento del 13/04/2016 del di Controparte_5 aggiudicazione alla dei lavori sub -A), Parte_3
-C) PROPONENDO oltre il termine decadenziale di cui all'art. 30 D.LGS. 104 del 2010 l'azione di risarcimento dei danni derivati alla ricorrente dal provvedimento di aggiudicazione del 13/04/2016 del;
Controparte_5
-D) , per la prima volta nella memoria difensiva del 16/11/2021 e, quindi, Parte_4 tardivamente la domanda di risarcimento da lucro cessante nella specifica voce del danno curriculare.”
La parte ricorrente ha sostenuto che il difensore le aveva cagionato un danno per mancato guadagno pari ad euro 520.315,54 e ha chiesto la condanna del convenuto a risarcirle tale importo.
- Si è costituito l'avv. , il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti esposta Controparte_1 dalla società ricorrente e ha negato di aver commesso gli errori attribuitigli dalla controparte e di averle cagionato il danno indicato nel ricorso. - Si è costituita anche la terza chiamata , con cui l'avv. era assicurato Controparte_2 CP_1 per la responsabilità civile. La compagnia di assicurazione ha aderito alle difese svolte dal convenuto e ha chiesto il rigetto della domanda avanzata dalla società ricorrente. Ha inoltre eccepito l'esistenza di un massimale di polizza e di una franchigia.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale ha motivato e deciso come segue:
“Va respinta la richiesta di conversione del rito da semplificato a ordinario formulata tardivamente all'udienza odierna dalla parte ricorrente, la quale invece nel corso della prima udienza aveva espressamente insistito perché fosse mantenuto il rito semplificato.
Nel merito è opportuno ricordare che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza in tema di responsabilità e inadempimento del professionista esercente una professione intellettuale,
l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno presuppone non solo l'allegazione e la prova del contratto avente ad oggetto la prestazione professionale, dell'errore commesso dal professionista e del danno, ma anche l'allegazione e la prova del nesso causale tra l'errore del professionista e il danno (Cass. n.12354/2009, n.2638/2013, n.2109/2024).
Va aggiunto che l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto sostanziale oggetto della domanda giudiziale non va confuso con l'onere probatorio, ma lo precede (v. Cass. n.3022/2018 “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice)
l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo.”).
Nel caso di specie, la società ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione specifica e tempestiva dei fatti.
In primo luogo va osservato che la società lamenta che l'avv. Parte_1
non si sarebbe attivato per presentare l'istanza di accesso agli atti del Controparte_1 procedimento amministrativo presso il Comune nel termine di legge e che avrebbe CP_5 lasciato scadere il termine decadenziale di cui al D.Lg. n.104/2010 senza proporre l'azione di annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto del , tuttavia la Controparte_5 ricorrente non indica quando avrebbe conferito all'avv. l'incarico per le due Controparte_1 attività, nè indica quando l'avvocato avrebbe accettato il mandato a svolgere tali attività professionali. La carenza assertiva impedisce di ravvisare un ritardo in capo al professionista. In secondo luogo, per quanto riguarda la tardività dell'azione di risarcimento proposta dinanzi al
AR RD avente ad oggetto i danni conseguenti al provvedimento di aggiudicazione e la tardività della domanda di risarcimento del danno curriculare, va osservato che la ricorrente non allega – neppure accenna - le ragioni per cui le sue domande sarebbero state accolte se proposte tempestivamente: non spiega quali vizi dell'aggiudicazione alla società concorrente avrebbe potuto far valere, non indica perché le sue argomentazione sarebbero state accolte e perché la sua offerta sarebbe risultata virtualmente vincente, né indica perché avrebbe ragionevolmente e verosimilmente conseguito un risarcimento di oltre 520.000 euro.
Il rinvio generico ai documenti depositati non soddisfa l'onere assertivo: la parte deve allegare i fatti e non può limitarsi semplicemente a rinviare ai documenti che produce.
Stante il mancato assolvimento dell'onere assertivo, il ricorso non può essere accolto.
Solo ad abundantiam si osserva che la ricorrente non ha neppure depositato tutti gli atti della causa celebrata in primo grado dinanzi al AR RD e in secondo grado dinanzi al Consiglio di Stato;
tra l'altro mancano gli atti della controparte (dalla lettura delle due Controparte_5 sentenze si intuisce che le questioni di diritto poste dal anche in appello erano numerose, CP_5 non solo l'eccezione di tardività ritenuta assorbente dal Consiglio di Stato); tale omissione impedisce a questo Tribunale di avere una conoscenza completa di quel contenzioso e di stabilire se e in che misura l'esito avrebbe potuto essere diverso – favorevole alla Parte_1 [...]
- qualora non si fossero verificate decadenze processuali. Parte_1
Per i motivi sopra esposti, la domanda di condanna al risarcimento avanzata dalla ricorrente va respinta.
Applicate le regole della soccombenza e della causalità (v. Cass. n.23123/2019), la ricorrente viene condannata a rifondere le spese di lite alle altre parti. La liquidazione viene fatta come in dispositivo ex DM n.55/2014, in base al valore della controversia e al contenuto della attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.2428/2023 R.G., da Parte_1
in persona del legale rappresentante;
RICORRENTE
contro
;
[...] Controparte_1
CONVENUTO e con l'intervento di , in persona del legale rappresentante;
Controparte_2
TERZA CHIAMATA ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa;
- rigetta il ricorso proposto dalla nei confronti di Parte_1 CP_1
[...] - condanna la in persona del legale rappresentante, a rifondere a Parte_1
le spese di causa liquidate in euro 1.214,00 per esborsi ed euro 7.500,00 per Controparte_1 compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge;
- condanna la in persona del legale rappresentante, a rifondere Parte_1 alla le spese di causa liquidate in euro 7.500,00 per compenso del difensore, Controparte_2 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge”.
4.Con un primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo rado nella parte in cui ha ravvisato il difetto di prova sulla tempestività del conferimento dell'incarico all'appellato in relazione agli addebiti formulati dalla parte e consistiti nel non aver tempestivamente presentato l'istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo presso il nel Controparte_5 termine di legge (contestazione poi rinunciata) e nell'aver lasciato scadere il termine decadenziale di cui al D.Lg. n.104/2010 senza proporre l'azione di annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto del . CP_5 CP_5
Il motivo è infondato.
5.Il Tribunale ha ben chiarito che l'appellante non ha allegato e provato l'epoca esatta in cui avrebbe conferito all'avv. l'incarico per le due attività né ha precisato il momento in cui CP_1
l'avvocato avrebbe accettato il mandato a svolgere tali attività professionali.
Sul punto l'onere probatorio era a carico dell'originaria attrice che doveva specificamente indicare il momento in cui il professionista era stato investito della questione ed in cui aveva accettato il mandato.
La carenza assertiva e probatoria è palese ed irrimediabile.
6.Ne ha alcun rilievo quanto sostenuto dall'appellante, secondo cui:
“L'argomento è superato dal fatto che il diavolo insegna a fare le pentole ma non i coperchi.
Infatti, all'udienza del 23/04/24 l'avv. tramite il suo difensore, dichiara che: CP_1
“OMISSIS: l'avv. è stato investito dalla cliente quando già i termini per l'annullamento CP_1 erano decorsi o comunque erano insufficienti per predisporre la difesa”.
quindi, non nega che fu incaricato, ma eccepisce l'impossibilità di adempiere perché “i CP_1 termini per l'annullamento erano decorsi o comunque erano insufficienti”. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare tale dichiarazione avente valore confessorio e valenza di prova desumibile ex art. 116 CPC ultimo comma dal contegno tenuto dalla parte nel processo”.
7.Nelle richiamate dichiarazioni si legge infatti solo una duplice contestazione dei fatti costitutivi:
(a) l'incarico è stato tardivamente conferito a termini decorsi, (b) l'incarico comunque è stato conferito tardivamente in modo da non consentire un diligente espletamento dell'attività difensiva/propulsiva.
Le argomentazioni che precedono, lungi dal costituire riconoscimento di fatti, costituiscono specifiche contestazioni dei fatti costitutivi posti a base della domanda e, come tali, non liberano dagli oneri probatori ma li rafforzano dovendo la parte onerata superare lo sbarramento delle contestazioni di controparte.
Sul punto non vale insistere oltre.
Il motivo è disatteso.
8.Con un secondo motivo di gravame si censura la sentenza del Tribunale per aver ritenuto il difetto di prova degli errori professionali in contrasto con le risultanze della sentenza del AR e di quella del Consiglio di Stato da cui tale responsabilità andrebbe univocamente desunta.
Il motivo è infondato.
9.La tardività dell'azione di risarcimento proposta dinanzi al AR RD avente ad oggetto i danni conseguenti al provvedimento di aggiudicazione e la tardività della domanda di risarcimento del danno curriculare sono censure che vanno ricondotte al fondamentale onere probatorio gravante sull'appellante di allegare provare che tali domande sarebbero state verosimilmente accolte.
10.Il Tribunale ha ben rilevato il totale difetto di allegazione (oltre che di prova):
• delle ragioni per cui le sue domande sarebbero state accolte se proposte tempestivamente;
• dei vizi imputabili all'aggiudicazione alla società concorrente;
• della fondatezza delle sue argomentazioni sarebbero state accolte;
• della idoneità della sua offerta a risultare (virtualmente) vincente;
• della verosimile sussistenza dei presupposti per ottenere un risarcimento di oltre 520.000 euro. 11.Sul punto la sola sentenza del AR RD, richiamata dall'appellante, non ha alcuna utile valenza probatoria perché annullata dal Consiglio di Stato e dunque giuridicamente inesistente e perché da essa non è dato formulare un argomentato e compiuto giudizio sulla verosimile accoglibilità delle domande.
12.Deve ricordarsi che la sentenza resa in altro giudizio può essere utilizzata solo con riferimento alla prove raccolte in detto altro giudizio (tra le stesse o tra altre parti) delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce (solo) documentazione, fornendo motivazione della relativa utilizzazione che deve essere criticamente valutata.
In altri termini le sentenza resa in altro processo non può essere richiamata o recepita come prova ma deve essere sottoposta ad una valutazione critica del suo contenuto alla luce degli elementi probatori su cui si fonda.
13.Ciò significa che il giudice deve esaminare autonomamente:
• la coerenza logico-argomentativa della motivazione di quella sentenza;
• la pertinenza dei fatti accertati in quel giudizio rispetto a quelli oggetto del nuovo processo;
• la congruità delle prove su cui quella decisione si è fondata;
• la corretta valutazione delle prove raccolte.
14.In definitiva la sentenza resa in diverso giudizio non importa automaticamente l'accertamento contenuto nella precedente decisione ma è un documento che contiene un ragionamento su determinati fatti che va criticamente esaminato sia nella intrinseca coerenza logica che nella autonoma verifica se le circostanze, le prove e le valutazioni contenute nella sentenza “terza” sono effettive, coerenti, attendibili e rilevanti per la controversia in corso.
15.La lettura di tale pronuncia peraltro evidenzia un percorso argomentativo non convincente e comunque incompleto:
“il Collegio ritiene che il danneggiato abbia imprudentemente confidato nell'annullamento dell'aggiudicazione alla srl TIDESSE all'esito dell'espletamento procedimento di autotutela
,trascurando in tal modo di coltivare la tutela giurisdizionale di annullamento la quale avrebbe, con alto grado di verosimiglianza, consentito alla società ricorrente di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'aggiudicazione dell'appalto o il subentro nell'esecuzione del contratto evitando, pertanto, i danni derivanti dall'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione in forma specifica.
La società ricorrente non ha fornito plausibili motivazioni in merito alla oggettiva impossibilità, alla eccessiva onerosità o alla sostanziale inutilità dell'esperimento del rimedio impugnatorio, ma si è limitata ad affermare di non aver impugnato l'aggiudicazione dell'appalto alla per Pt_3 decorrenza del termine decadenziale previsto per la proposizione dell'azione di annullamento dell'aggiudicazione.
Il Collegio ritiene che la grave e deliberata trascuratezza posta in essere dalla vada ad Parte_1 abbattere la somma richiesta a titolo di lucro cessante in una percentuale che si stima equo individuare nell'80% dell'importo indicato corrispondente ad EURO 104063,11 (EURO 520315,54 detratti EURO 416252,43).
7.3. Il mancato riesame della offerta della , unitamente alla mancata verifica finale dei Pt_3 requisiti per l'aggiudicazione dell'appalto in capo alla società ricorrente, non consente inoltre di affermare che questa avrebbe ottenuto l'aggiudicazione dell'appalto.
La somma sopra individuata a titolo di lucro cessante deve essere pertanto ulteriormente abbattuta secondo un criterio equitativo che il Collegio ritiene di individuare nella diminuzione dell'importo della somma finale di EURO 52031,55 arrotondate ad EURO 52032,00. “
16.La pronuncia, nella parte richiamata dall'appellante e sopra trascritta:
• non contiene alcuna precisa valutazione da cui desumere la fondatezza della posizione dell'appellante;
• dà assoluta rilevanza alla mancata attivazione dei rimedi amministrativi per ottenere l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione (non imputabile al professionista);
• contiene l'affermazione secondo cui non vi sono adeguati elementi per ritenere che l'appellante avrebbe ottenuto l'aggiudicazione dell'appalto.
In ogni caso le valutazioni del AR sono inverificabili nel presente giudizio in mancanza di allegazione specifica dei vizi e dei necessari riferimenti documentali indiziari o di piena prova.
17.La Corte condivide anche le ulteriori valutazioni formulate dal Tribunale:
• sulla irrilevanza del rinvio generico ai documenti depositati perché essi costituiscono solo la base degli oneri assertivi (e probatori) che vanno puntualmente rispettati mentre nel presente giudizio – primo grado ed appello – essi sono stati disattesi;
• sulla incompletezza/insufficienza degli atti dei giudizi dinanzi al AR RD e al
Consiglio di Stato perché, tra l'altro, mancano gli atti della controparte Controparte_5
(dalla lettura delle due sentenze si intuisce che le questioni di diritto poste dal CP_5 anche in appello erano numerose, non solo l'eccezione di tardività ritenuta assorbente dal
Consiglio di Stato); tale omissione impedisce alla Corte, così come Tribunale, di avere una conoscenza completa di quel contenzioso e di stabilire se e in che misura l'esito avrebbe potuto essere diverso – favorevole alla - qualora non si Parte_1 Parte_1 fossero verificate decadenze processuali.
18.Non essendovi dunque prova né del verosimile diritto dell'appellante ad ottenere l'aggiudicazione della gara né del conseguente diritto al risarcimento per non essersi potuta aggiudicare la gara stessa a seguito del suo annullamento, perde di ogni rilievo l'addebito relativo al ritardo con cui fu proposta l'azione di risarcimento del danno dinanzi al AR RD ( per cui il
Consiglio di Stato annullò la decisione del AR RD ).
Si è già chiarito l'irrilevanza, la non valutabilità probatoria e comunque l'incompletezza della motivazione del AR RD e dei suoi esiti decisori, secondo quanto già avanti esposto.
19.Va infine esaminato e disatteso il motivo di gravame con cui si censura la sentenza di primo grado per aver respinto “(…) la richiesta di conversione del rito da semplificato a ordinario formulata tardivamente all'udienza odierna dalla parte ricorrente la quale, invece, nel corso della prima udienza aveva espressamente insistito perché fosse mantenuto il rito semplificato”.
Non sono chiariti né i vizi processuali imputati alla pronuncia né il pregiudizio difensivo che ne sarebbe derivato.
20.In definitiva l'appello è respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo (con valore riferito al disputatum, superiore ad euro 520.000,00 come da appello e n.i.r.).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle due parti appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, per ciascuna di esse, in euro 25.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
3- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 11 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini