Sentenza 10 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di notifica a mezzo posta, l'art. 8 della legge n. 890 del 1982, letto alla luce della sentenza n. 346 del 1998 della Corte costituzionale, impone che la "vacatio" tra il deposito del plico presso l'ufficio postale per impossibilità di consegnarlo al destinatario e la restituzione del plico stesso al mittente abbia una durata ragionevole e tale da non frustrare le possibilità difensive del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito secondo cui il deposito di un plico contenente decreto ingiuntivo doveva durare per tutto il periodo di tempo previsto per proporre opposizione, ed ha affermato che tale lettura della norma non è suffragata da alcun elemento ricavabile dalla legge).
Commentario • 1
- 1. Opposizione a sanzioni amministrative: le novità normative e giurisprudenzialiAccesso limitatoRenato Amoroso · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/02/2009, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO IA Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15231/2004 proposto da:
DI LV SE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato ROMANO AN, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CERIELLO AN;
- ricorrente -
contro
LA RI GI, BO AN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI Benito, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTELEONE BIAGIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 137/2004 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/12/2008 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;
udito l'Avvocato DI LV Giuseppe con delega depositata in udienza dell'Avvocato ROMANO Giovanni, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Domenico CALVETTA, con delega depositata in udienza dell'Avvocato PANARITI Benito, difensore di resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del 1^ e del 2^ motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Giuseppe Di LV chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Monza, decreto ingiuntivo per L. 11.126.500 nei confronti di AM LO per attività professionale stragiudiziale da lui prestata a favore del predetto in una trattativa risoltasi nella stipulazione di un contratto di vendita immobiliare.
Il LO proponeva opposizione tardiva avverso tale ingiunzione e ne chiedeva la revoca;
assumeva che la tardività dell'opposizione era giustificata dalla nullità della notifica del decreto, per violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, e, nel merito, che l'avvocato aveva preso parte alla vendita surricordata per conto dei suoi fratelli, che l'avevano compensato, mentre lui stesso era stato assistito dal commercialista Guido MB, che aveva avuto contatti con l'avvocato in relazione a quegli aspetti della vicenda comuni anche ai suoi fratelli.
L'opposto sosteneva l'inammissibilità e l'infondatezza della spiegata opposizione;
nel corso del giudizio, l'opponente decedeva e gli subentravano gli eredi Giovanni LO e LA IA Luigia. L'adito tribunale di Monza dichiarava inammissibile l'impugnazione tardiva con sentenza in data 15.4.2002 e regolava le spese. Proponevano appello il LO e la LA, cui resisteva il Di LV.
Con sentenza in data 14/20.1.2004, la Corte di appello di Milano, ritenuta ammissibile l'impugnazione tardiva, accoglieva l'opposizione; rilevava la Corte meneghina che nella specie risultava violato, nella procedura di notifica del decreto opposto, il precetto secondo cui il plico, inviato per posta e non potuto notificare per assenza del destinatario, espletate le precedenti formalità, era stato restituito al mittente dopo una giacenza di diciotto giorni, termine insufficiente, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998, in quanto lo stesso plico doveva rimanere in giacenza per l'intero decorso del termine per la proposizione dell'opposizione; nella specie poi il termine per proporre l'opposizione tardiva non era stato violato, in quanto il LO aveva avuto conoscenza del decreto all'atto della notifica del precetto e il termine di dieci giorni era stato rispettato;
d'altro canto, era documentalmente provato che, all'epoca della notificazione, il LO, era affetto da malattie gravi, che lo costringevano a lunghe assenze dalla sua abitazione. Nel merito, l'opposizione era fondata, atteso che dagli atti acquisiti risultava che l'avvocato Di LV assistette i fratelli del LO nella trattativa de qua, mentre l'originario opponente era assistito dal suo commercialista;
particolarmente significative sul punto erano poi due lettere del Di LV al MB, che confermavano i rispettivi ruoli;
non essendovi stato incarico professionale da parte del LO, non sussisteva obbligo di retribuzione.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria, il Di LV;
resistono con controricorso il LO e la LA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per essere stato lo stesso sottoscritto da uno solo dei due avvocati ai quali era stata conferita la procura speciale, sollevata dai controricorrenti.
La giurisprudenza di questa Corte, consolidatamente e condivisibilmente, ha affermato che, in caso di mandato a due difensori, è necessaria la sottoscrizione del ricorso da parte di entrambi se il mandato è conferito ai predetti congiuntamente ed è invece sufficiente la firma di uno solo di essi ove il mandato congiunto non risulti espressamente dalla procura (v. da ultimo, a conferma del ricordato orientamento Cass. 11.6.2008, n 15478). Nella specie la lettura della procura consente di escludere che in essa si possa cogliere la espressa volontà di conferire un mandato congiunto, cosa questa che comporta come la sottoscrizione del ricorso, ad opera di uno solo dei difensori nominati, sia legittima ed ammissibile;
la ricordata eccezione va pertanto respinta. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 149 e 112 c.p.c., e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8; si sostiene in primis che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la nullità della notifica in ragione del periodo di tempo troppo breve per cui era stato depositato il plico presso l'ufficio postale. Premesso che la notifica era avvenuta a mezzo posta e che il destinatario era risultato assente, il plico era stato depositato presso l'ufficio postale, previo avviso di tanto presso l'abitazione del destinatario medesimo e coevo invio al destinatario stesso della raccomandata che di tutto ciò dava notizia.
La sentenza impugnata, sulla base di una soggettiva interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998, ha affermato che il deposito doveva durare per tutto il periodo di tempo (individuato molto opinabilmente in venti giorni) previsto per proporre l'opposizione; tale singolare lettura della norma non risulta suffragata da alcun dato ricavabile dalla legge e, sul piano logico, è quanto meno svilita dal fatto che l'Ufficiale postale non è tenuto a conoscere i tempi processuali e, ancor più, non può individuare la natura dell'atto contenuto nel plico che recapita. Premesse tali osservazioni di fondo, va peraltro ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, anche dopo la ricordata sentenza della Corte costituzionale, la vacatio tra il deposito e la restituzione deve avere una durata ragionevole e tale da non frustrare le possibilità difensive del destinatario, cosa questa che nella specie risulta pienamente osservata, atteso che, secondo la sentenza impugnata, il periodo di deposito si è protratto per diciotto giorni.
Il primo motivo deve pertanto trovare accoglimento, risultando assorbita l'ulteriore censura ivi svolta.
Con il secondo mezzo, si lamenta vizio motivazionale in ordine alle risultanze delle prove e violazione dell'art. 650 c.p.c.; nella sentenza impugnata si legge che d'altronde il LO, a causa di una grave malattia, al tempo della notificazione era costretto a lunghe assenza dalla propria abitazione, come era documentalmente provato.
Evidentemente interpretando tale espressione come motivante un caso di forza maggiore, il ricorrente lamenta che dalle prove documentali fornite in prime cure emergeva che il LO si recava presso istituti di cura nel periodo suindicato, non per ricoveri, ma per cure, e che, comunque, non si era premurato di cautelarsi per le sue assenze da casa.
Questa Corte non ritiene che la espressione contenuta nella sentenza impugnata, brevissima e priva di approfondimenti, intendesse introdurre la causa di forza maggiore quale motivo fondante la legittimità dell'opposizione tardiva, ma, in ogni caso, la Corte meneghina ha esattamente rilevato che dai documenti risultavano lunghe assenze dalla propria abitazione del LO, ma non ricoveri o permanenze di giorni in luoghi di cura;
alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che richiede, per legittimare l'opposizione tardiva con la forza maggiore, una circostanza esterna ostativa alla notificazione e non la semplice assenza dalla propria abitazione, in quanto, in tal caso si tratterebbe di fatto volontario ed essendo imputabile all'assente la mancata adozione di cautele utili a permettere la ricezione o comunque a conoscere il contenuto delle missive pervenutegli (v. Cass. 15.3.2001, n 3769). Anche tale motivo deve pertanto trovare accoglimento, mentre il terzo mezzo, attinente al merito della controversia risulta assorbito. Non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte, cassata la sentenza impugnata, può pronunciarsi nel merito e dichiarare inammissibile l'opposizione tardiva.
Le spese del giudizio di appello e del presente procedimento per cassazione possono essere interamente compensate, in ragione del fatto che nel caso di specie l'allontanamento dalla propria abitazione da parte del LO non può non essere ritenuto volontario, ma era necessitato in larghissima misura da gravi motivi di salute, cosa questa che non scalfisce le precedenti considerazioni, ma che, ai limitati fini della regolamentazione delle spese, può essere valutata.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso;
assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione tardiva. Compensa le spese di appello e di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2009